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Lavoro accessorio - Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia

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Lavoro accessorio - Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia
Lavoro accessorio
Art 70-73 - D. L g s . 276 /2003
Campo di applicazione(art 70
c.1 D.Lgs 276 /2003).
a) lavori domestici;
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) insegnamento privato supplementare;
d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di
emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università,
il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani
con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
Campo di applicazione
f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da
casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di
pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
 In via sperimentale per l'anno 2010-2011(fino al 31/12/2011), per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di
natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte
di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Campo di applicazione
Art 70 c 1 bis
In via sperimentale per gli anni 2009-2010 -2011(fino al 31/12/2011),
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per
anno solare (da intendersi netto e riferito complessivamente al lavoratore
e non con riferimento al singolo committente), da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con
quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.

L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

I predetti soggetti possono essere individuati in:
1)
percettori di prestazioni di integrazione salariale(Cigo / Cigs /solidarietà
difensiva);
2)
percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione
(disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione
edili).
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito
 In via sperimentale per gli anni 2009 , 2010 e 2011(fino al 31/12/2011), il
compenso di lavoro accessorio, risulta pienamente
compatibile/cumulabile con l'integrazione salariale, nel limite però di
euro 3.000,00 per anno solare, il reddito derivante dallo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio.
 La quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore nominale del voucher e
dovuta di norma a favore della Gestione separata dell'Istituto nazionale di
previdenza sociale (con aliquota convenzionale pari al 13 per cento e
contributo di euro 1,30, in caso di voucher singolo, e di euro 6,50, in caso
di voucher multiplo), deve essere destinata alla gestione a carico della
quale è posto l'onere dell'accredito figurativo(vedi- INPS) e non accreditata
sulla posizione contributiva del singolo lavoratore(VEDI- GESTIONE
SEPARATA).
percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito
Schema CUMULO TOTALE/CUMULO PARZIALE :
 In via sperimentale e solo per gli anni 2009 e 2010 , 2011(fino al
31/12/2011),il compenso di lavoro accessorio, risulta pienamente
cumulabile con l'integrazione salariale, nel limite di euro 3.000,00 NETTO
per anno solare. (NO presentazione all'Inps della comunicazione preventiva
di svolgimento di attività lavorativa).
 Si ha la cumulabilità solo parziale quando le remunerazioni di lavoro
accessorio superano il predetto limite di euro 3.000,00 NETTO (SI
presentazione all'Inps della comunicazione preventiva di svolgimento di
attività lavorativa).
1) integrazione SALARIALE - compenso lavoro accessorio = PARTE
cumulabile.
Differimento 31 /12/2011
- Il Governo, con Dl 29.12.2010, n. 225 (cd. milleproroghe) ha disposto, una proroga breve, fino
al 31 marzo 2011, di alcuni termini in scadenza;
- Decreto legge n. 34 /2011-differimento al 31/12/2011;
Lavoro occasionale e accessorio (art. 70, Dlgs n. 276/2003, e successive modificazioni);
- Lavoratori titolari di contratto par-time: il differimento al 31/12/2011 riguarda la possibilità, da
parte dei lavoratori titolari di contratto part-time, di essere impiegati in attività occasionali
accessorie (non con lo stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale), nell'ambito
di qualsiasi settore produttivo;
 fino a un massimo di 5.000 euro (netti) per anno solare e con lo stesso committente.
-
Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali: la proroga riguarda la possibilità, da parte dei
lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (cassaintegrati
e disoccupati), di essere impiegati in tutti i settori produttivi (per l'Inps anche in tutte le attività
produttive), compresi gli enti locali, per prestazioni di lavoro occasionale e accessorio.

Anche tali prestazioni sono remunerate con i buoni lavoro ma entro il limite di 3.000 euro (netti)
per anno solare con riferimento al lavoratore e non ai singoli committenti,
Lavoratori extracomunitari
 L'Inps ha precisato (nota pubblicata sul proprio sito internet) che anche i
cittadini extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale
accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa (compreso il permesso di soggiorno per
studio) ovvero, se disoccupato, in possesso del permesso di soggiorno in
attesa di occupazione.
Steward negli impianti sportivi
 Il Ministero dell'interno, con il provvedimento del 24.2.2010, modificando
l'art. 2 del Dm 8.8.2007, ha precisato che le società sportive organizzatrici di
competizioni calcistiche, gli istituti di sicurezza privata, le agenzie di
somministrazione e le altre società appaltatrici, per lo svolgimento dei
servizi di controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori ed alla
verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri
addetti (Steward), possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato,
compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale
accessorio.
Soglia reddituale
 Le attività lavorative in questione, ad esclusione di quanto previsto
per le imprese familiari e per i soggetti titolari di ammortizzatori
sociali, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (da intendersi,
Inps circ. n. 88/2009 e n. 17/2010, come valore netto e riferito al
singolo committente).
Soglia reddituale
 Le imprese familiari possono invece utilizzare prestazioni di lavoro
accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da intendersi come limite
massimo spendibile dall'impresa familiare e come valore netto). I
soggetti impiegati come lavoratori accessori devono essere estranei
all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.
 Soggetti titolari di ammortizzatori sociali anche in deroga, possono
rendere prestazioni accessorie occasionali entro il limite
complessivo, con riferimento al prestatore di lavoro, di 3.000 euro
(da intendersi, anche in tale ipotesi, come valore netto).
Impresa familiare
 Per impresa familiare (art. 230-bis, c.c.) si intende quella cui
collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo. Dell'impresa familiare, precisa l'Inps, fanno parte il titolare
ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la
loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si
intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini
entro il 2° grado).
Impresa familiare
Per l'impresa familiare si configurano quindi le casistiche A) e B):
A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività
normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche ai
sensi della lettera g), dell'articolo 70 del Dlgs n. 276/2003 potrà
ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il
regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato.
In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità
dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti
estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui
confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di "datrice di
lavoro", con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle
proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali
dell'articolo 230-bis;
Impresa familiare
B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del
lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività
previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70(lettere
b),d),h)),oppure in relazioni alle causali soggettive, potrà utilizzare i
buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo
agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare
alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le
tipologie di imprese.
 In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei
confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis per le proprie
attività specifiche sia nel caso di impresa familiare che si avvale di
prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del
comma 1 dell'articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite
stabilito al comma 2-bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei
compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
CARATTERISTICHE DEL LAVORO
ACCESSORIO
 Trattasi di un rapporto, che non rientra nella sfera dei contratti di
lavoro subordinato, finalizzato ad assicurare tutele minime ai
lavoratori chiamati a svolgere prestazioni saltuarie/discontinue di tipo
accessorio.
Le caratteristiche che contraddistinguono tale tipologia contrattuale
sono le seguenti:
 le attività lavorative devono intendersi di natura meramente
occasionale e accessoria (concetto ribadito dall'Inps sia nella circolare
n. 88/2009 sia nella circolare n. 17/2010), vale a dire che le prestazioni
richieste non devono ricondursi a tipologie contrattuali tipiche di
lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo e/o di lavoro coordinato;
CAUSALI SOGGETTIVE
 E’ consentito anche ai giovani(art.70c1 lettera .e) o ai pensionati o ai parttime(fino al 31/12/2011) ovvero ai "percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostengo al reddito“(fino al 31/12/2011), secondo le
specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in
qualsiasi settore, in quanto tali prestazioni possono considerarsi occasionali
nei termini chiariti dallo stesso legislatore.
 l'utilizzo del lavoro accessorio esclusivamente prende a riferimento i termini
reddituali?
 il rapporto con il ricorso ai voucher risulta lecito se lo stesso non è
ricondotto a tipologie contrattuali tipiche dei rapporti di lavoro subordinato e
autonomo (in ogni caso un rapporto di lavoro instaurato correttamente
esclude l'applicazione della maxi sanzione per lavoro irregolare).
CARATTERISTICHE DEL LAVORO
ACCESSORIO
1) le prestazioni devono essere rese direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione (il
committente), non può quindi essere oggetto di intermediazione (non può essere impiegato
per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della
somministrazione)
Deroga - per gli steward nelle competizioni calcistiche;
2)la prestazione viene remunerata con i cosiddetti buoni lavoro nominativi (voucher), il cui
valore nominale (del singolo buono) non riferito a uno specifico periodo temporale, è stato
fissato in 10,00 euro (sono previsti buoni multipli di 20,00 euro e di 50,00 euro non
divisibili).
3) il compenso, per il lavoratore non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
4) il rapporto di lavoro accessorio non richiede:
 formalità contrattuali
 obblighi assicurativi(vedi -autoliquidazione)/contributivi diretti da parte del
committente(vedi- uni-emens);
 adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego;
 adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770) in capo al committente;
 l'emissione di prospetti paga (Lul) e/o note per l'erogazione dei compensi;
 la registrazione delle ore/presenze di lavoro.
 il rapporto di lavoro accessorio richiede invece l'obbligo della comunicazione preventiva
all'Inail (Dna lavoro accessorio), anche attraverso la procedura Inps "voucher telematico".
LA MISURA DEL VAUCHER
La gestione del buono netto/lordo
Il buono lavoro, ha un valore nominale di base (non frazionabile) pari a
10,00 euro (non rappresenta un valore orario), ovvero multipli (non
frazionabili) pari a 20,00 euro ovvero a 50,00 euro, comprende (e
quindi garantisce):
a)
13% di contribuzione previdenziale (gestione separata Inps);
7% di contribuzione per gli infortuni (spettante all'Inail);
5% per la gestione amministrativa (che si trattiene il concessionario, nella
fattispecie l'Inps).
b) Per l'impiego di lavoratori accessori occasionali nelle imprese familiari
(prestazioni rese da soggetti per i quali si deve applicare la contribuzione
prevista per il lavoro dipendente):
- 33% di contribuzione previdenziale (gestione pensionistica lavoratori
dipendenti);
- 4% (aliquota indicata dall'Inps nella circolare n. 76/2009, nella nota pubblicata
sul proprio sito Internet e dall'Inail con la nota 3.6.3009) di contribuzione per
gli infortuni (spettante all'Inail, gestione lavoratori dipendenti);
- 5% per la gestione amministrativa (che si trattiene il concessionario, nella
fattispecie l'Inps).
LA MISURA DEL VAUCHER
 si applica anche per le imprese familiari il regime contributivo
agevolato(Inps, circ. n. 17/2010) qualora la prestazione viene resa da :
1)studenti con meno di 25 anni (lettera e] -articolo 70 c1);
2) da pensionati;
3) da soggetti percettori di misure a sostegno del reddito;
4)da soggetti titolari di contratto part-time:
Il netto del prestatore
Conseguentemente, il lavoratore riscuote:
1)nelle fattispecie di cui alla precedente lettera a) il 75% del valore
nominale (vale a dire che il lavoratore per ogni singolo buono riscuote
7,50 euro (valore nominale 10) ovvero, per i buoni multipli, 13,00 euro
(valore nominale 20,00) e 37,50 euro (valore nominale 50,00);
2)nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) (imprese familiari) il
58% del valore nominale, vale a dire che il lavoratore per ogni singolo
buono riscuote 5,8 euro (valore nominale 10,00 euro) ovvero, per i
buoni multipli, 11,60 euro (valore nominale 20,00 euro) e 29,00 euro
(valore nominale 50,00 euro). Il buono lavoro è esente fiscalmente.
compenso lordo erogabile con il vaucher
In ogni caso il compenso complessivo erogabile è fissato nei seguenti
valori e termini:
3casi:
1)in via generale (esclusi i soggetti titolari di ammortizzatori sociali), per
anno solare e con riferimento a un medesimo committente, il
compenso non può superare 5.000 euro, che si attesta, essendo un
valore netto, a 6.660,00 euro lordi, se facciamo riferimento al valore
nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non
può essere frazionato (conseguentemente possono essere acquistati
e utilizzati, da un committente, per un medesimo lavoratore,
complessivamente in un anno solare 666 buoni del valore di 10 euro
nominali);
2)per i soggetti titolari di ammortizzatori sociali, per anno solare e con
riferimento al lavoratore, il compenso complessivo (erogato anche da
più committenti) non può superare 3.000 euro, che si attesta, essendo
anche tale somma un valore netto, a 4.000 euro lordi, se facciamo
riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro, che come
abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente
possono essere acquistati e utilizzati, da diversi committenti, per uno
stesso lavoratore complessivamente, in un anno solare, 400 buoni del
valore di 10 euro nominali).
compenso lordo erogabile con il vaucher
3)per le imprese familiari si individuano 2 casistiche :
a)il lavoratore (esclusi giovani con meno di 25 anni , pensionati, titolari di
sostegno al reddito e titolari di contratto part-time) viene impiegato
per l'attività oggetto dell'impresa- in tal caso occorre riferirsi al
comma 4-bis dell'art. 72 del Dlgs n. 276/2003, vale a dire che occorre
applicare la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato;
b) utilizzo del lavoro occasionale accessorio con i giovani, i pensionati, i
titolari di sostegno al reddito e i titolari di contratto part-time nonché
per le altre tipologie di attività previste dal comma 1 dell'art. 70 del
Dlgs n. 276- in tal caso ai fini contributivi occorre fare riferimento al
regime agevolato previsto per tal figure professionali ;
NB
 per quanto riguarda il limite riferito ai compensi occorre fare
riferimento, sia nel caso in cui si utilizzi il lavoro accessorio per le
proprie attività specifiche sia che si utilizzi il lavoro accessorio per le
altre tipologie, a un tetto massimo spendibile dall'impresa familiare
per l'utilizzo del lavoro accessorio, che è stato fissato in 10.000 euro,
per ciascun anno fiscale (disposizioni che erano già state comunicate
con la circ. Inps n. 76/2009).
compenso lordo erogabile con il vaucher
 Essendo anche tale valore un valore netto occorre procedere a una sua
lordizzazione in funzione della tipologia di utilizzo (per l'attività dell'impresa o
per le altre tipologie o per un utilizzo misto), in particolare:
1)utilizzo del lavoro accessorio esclusivamente per l'attività svolta dall'impresa
familiare (esclusi giovani, pensionati, titolari di sostegno al reddito e titolari di
contratto part time): 17.240 euro lordi, se facciamo riferimento al valore
nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non può essere
frazionato (conseguentemente possono essere acquistati e utilizzati
complessivamente in un anno fiscale 1.740 buoni del valore di 10 euro
nominali);
 Calcolo: 10000/0,58= 17240 ( Arrotondato);
2)utilizzando il lavoro accessorio esclusivamente per le altre tipologie: 13.330 euro
lordi, se facciamo riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro,
che come abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente
possono essere acquistati e utilizzati complessivamente in un anno fiscale
1.300 buoni del valore di 10 euro nominali);
 Calcolo: 10000/0,75= 13.330 ( Arrotondato);
3 sistemi
• voucher telematico;
• voucher cartaceo;
• voucher presso le tabaccherie;
voucher telematico – procedura;
1)il committente si registra presso l'Inps (sportelli dell'Istituto; sito internet
dell'Inps; contact center Inps/Inail; tramite l'associazione di categoria abilitata);
2) il prestatore di lavoro si registra presso l'Inps (con gli stessi canali di cui sopra
esclusa l'associazione di categoria) e riceverà da Poste italiane la carta (Inps
card) sulla quale sarà possibile accreditare gli importi della prestazione (se il
prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà attraverso bonifico
domiciliato);
3) il committente prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio richiede all'Inps
il buono lavoro (attraverso il sito Inps ovvero attraverso il contact center
803.164) fornendo :
a)l'anagrafica del lavoratore e il codice fiscale;
b) la data di inizio e fine presunta della prestazione lavorativa;
c) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
d) il numero dei buoni (singoli o multipli);
-adempie in tal modo alla comunicazione preventiva.
4) l'Inps girerà l'informazione all'Inail (il committente dovrà fornire all'Inail eventuali
successive variazioni attraverso il contact center ovvero tramite fax 800.657657
ovvero attraverso la relativa procedura telematica);
voucher telematico – procedura;
5) il committente dovrà versare il corrispettivo del voucher tramite
modello F24 (sezione Inps con codice sede, codice fiscale e causale
LACC) oppure a mezzo conto corrente postale 89778229 ovvero con
pagamento on line tramite addebito su conto corrente postale
Bpio/Bpol o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard;
6)il committente, al termine della prestazione, comunica all'Inps l'effettivo
utilizzo del voucher;
7)l'Inps paga il compenso al prestatore ed effettua l'accredito dei
contributi nella gestione separata e provvede a versare il premio
assicurativo all'Inail;
-è prevista la procedure telematica per la impresa familiare che utilizza il
lavoro accessorio a contribuzione non agevolata(33%-fpld)
voucher cartaceo  il committente può ritirare il carnet dei buoni su tutto il territorio nazionale,
presso le sedi Inps provinciali esibendo la ricevuta del pagamento
dell'ammontare del voucher, effettuato sul conto corrente postale 89778229
intestato all'Inps DG Lavoro occasionale acc;
 il committente comunica preventivamente all'Inail (prima dell'inizio
dell'attività) i dati del lavoratore attraverso 3 modalità alternative:
1)contact center – telefono;
2) tramite fax ;
3)via telematica;
 il committente, prima di consegnare i buoni al lavoratore per la prestazione
resa, deve provvedere ad intestarli (riempiendo gli appositi spazi: Codice
fiscale committente - Codice fiscale lavoratore - data prestazione - firma
committente);
 il prestatore potrà riscuotere il buono presso qualsiasi ufficio postale;
 l'Inps provvede ad accreditare i contributi nella gestione separata e a
versare i premi all'Inail(a seguito della comunicazione da parte delle Poste
dell’avvenuto pagamento);
 I buoni cartacei non utilizzati possono essere presentati all'Inps che
disporrà, a favore del committente, un bonifico per il loro contro valore.
Dna inail
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno
l'obbligo di comunicare all'Inail, prima dell'inizio della prestazione:
- i propri dati anagrafici e codici fiscali;
- i dati del lavoratore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.
 La comunicazione che il committente deve effettuare all'Inail prima
dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio
può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare
ricorso al lavoro stesso, senza necessariamente limitarlo ai
successivi 30 giorni come precedentemente disposto. Situazione,
questa, che obbligava il committente a rifare la comunicazione una
volta superati i primi 30 giorni di lavoro.
dna
Variazione dati
Circ. 38 /2010 ML
voucher cartaceo
 Con la nota del 7.9.2009, l'Inail, al fine di permettere ai
committenti di adempiere alla comunicazione preventiva (prima
dell'inizio della prestazione) dei dati relativi al luogo ed al
periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del
prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro
(cessazione o modifica del periodo), ha reso disponibile
un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce
(sito Inail, sezione punto cliente).
Il predetto canale si è aggiunto a quelli già esistenti del :
 Fax n. 800.657.657
 Contact center (Inps / Inail) n. 803164.
Dna telematica
Il committente non iscritto negli archivi Inail, che voglia inviare o rettificare le
DNA dei soggetti con cui instaura un rapporto occasionale di tipo accessorio, dovrà seguire il
seguente iter:
1)collegarsi al sito www.inail.it;
 selezionare “Registrazione”;
 accedere alla sezione “Registrazione Utente Generico”;
 compilare la mappa dei suoi dati nella maschera “Registrazione utente generico”
specificando di essere un soggetto non iscritto all’Inail;
 cliccare su “salva”;
 il committente riceverà una mail con l’indicazione di una password (l’oggetto
della mail sarà “Registrazione utente generico”);
 entrare nel sito www.inail.it indicando il proprio codice fiscale e la password ricevuta;
 selezionare, nell’area Punto Cliente, la funzione “Ditte non Inail” - “Anagrafica”(nuova
ditta) e compilare i dati anagrafici;
 sarà attribuito un Codice Ditta e un pin (4 cifre);
 selezionare l’applicazione “DNA lavoro accessorio” e procedere all’inserimento
dei dati da comunicare.
voucher presso le tabaccherie

Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile tramite una apposita
vetrofania, i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice
identificativo.
 Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione
di inizio prestazione all'Inps, utilizzando i seguenti canali:
1)Contact center Inps-Inail n. 803164;
2)sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
3) presso una sede Inps.
 Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la
riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
 Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo
giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio.
 Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica
del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del
prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente.
 Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta
registrato, il prestatore è invitato a rivolgersi alla sede Inps.
 La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione.
Prestazioni a sostegno del reddito
 Le prestazioni di lavoro accessorio non danno diritto alle
prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità,
Anf, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.).
Vantaggi del lavoro accessorio
Gli aspetti da valutare sono pertanto il costo retributivo e il costo degli
oneri contributivi, assicurativi e fiscali.
 il compenso, come per le prestazioni di lavoro autonomo, e` stabilito
dall’accordo tra le parti e, in assenza, secondo le previsioni dell’art.
2222 cc.(assenza di un riferimento normativo utile per la
determinazione del compenso )
 Il vaucher di 10 euro non remunera la singola ora di lavoro.
 Il prestatore nel corso del lavoro accessorio non matura ferie/rol/ex
festività/13/14 TFR con riflessi positivi sul costo del personale
Vantaggi del lavoro accessorio
Il rapporto di lavoro accessorio non richiede:
 formalità contrattuali ( CONTRATTO
INDIVIDUALE/INFORMATIVA PRIVACY/MODELLO TFR 2)
 obblighi assicurativi(vedi autoliquidazione premi)/contributivi
diretti da parte del committente(vedi uni-emens);
 adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego;
 adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770)
in capo al committente;
 l'emissione di prospetti paga (Lul) e/o note per l'erogazione dei
compensi;
 la registrazione delle ore/presenze di lavoro.
 il rapporto di lavoro accessorio richiede invece l'obbligo della
comunicazione preventiva all'Inail (Dna lavoro accessorio),
anche attraverso la procedura Inps "voucher telematico".
Vantaggi del lavoro accessorio
 L’importo corrisposto come compenso per lavoro accessorio e`
esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di
inoccupato/disoccupato del prestatore di lavoro;
 il lavoratore accessorio mantiene lo status di soggetto a carico dei
familiari non incidendo tali compensi nella determinazione del limite di
E. 2.840,51 (valore anno 2010 di mantenimento dello status di familiare
a carico per altri redditi da lavoro).
 Per quanto attiene lo status di disoccupazione il compenso da lavoro
accessorio infine non incide nel limite dei E. 4.800,00 (reddito di lavoro
autonomo) e E. 8.000,00 (reddito di lavoro dipendente o assimilato) ai
fini del mantenimento dello status di disoccupazione particolarmente
ambito da quei lavoratori interessati a proporsi al mercato del lavoro
portatori di requisiti soggettivi ai fini di agevolazioni contributive (art.
8, c. 9, legge n. 407/1990) e che per prestazioni marginali preferiscono
un rapporto non ufficiale.
 Parimenti, per i lavoratori percettori di sostegno al reddito, il
compenso da lavoro occasionale accessorio nei limiti di E. 3.000,00
per anno fiscale non fa venir meno il trattamento percepito dal
lavoratore.
Lavoro occasionale accessorio
e lavoro autonomo occasionale(costo del
personale)
Lavoro autonomo occasionale(NON PENSIONATO/NON AVENTE ALTRA COPERTURA
PREVIDENZIALE) – ARTICOLO 2222cc
1)Compenso lordo (costo aziendale): E. 6.373,00;
 Contributi a carico collaboratore( 26,72% x1/3=8,91% );
su 6373-5000 =1373;
- 1373 *8,91%=123; (arrotondato)


Reddito diverso( articolo 67 c1 lett. L))- 6373 al 20% = 1274,6
[Ritenuta fiscale al 20%]: 1274,6 (COD 1040 in f24);

Compenso netto: E. 5.000,00 (6373-123-1274,6= 4975,4);
2)Contributi a carico del committente(26,72X2/3= 17,81%)SU 1373 = 244,00.
3) IRAP- 6373+244 AL 3,9%=258,06;
-Costo totale del lavoratore autonomo occasionale: 6373 +244+258,06 =6875,06.
Lavoro occasionale accessorio
e lavoro autonomo occasionale(costo del
personale)
Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio;
 Compenso lordo (costo aziendale): E. 6.667,00
 Contributi oneri assicurativi e costo servizio(25% SU 6667= 1.667,00)
 Compenso netto: E. 5.000,00
Comparazione costi:
 A fronte di un compenso netto di 4975,4 euro il lavoratore autonomo
occasionale(2222cc) costa al committente 6875,06 euro;
 A fronte di un compenso netto di 5000 euro, il lavoratore accessorio costa
al committente 6667 euro;
Lavoro occasionale accessorio
e lavoro intermittente(costo del personale)
La comparazione con il costo del contratto di lavoro intermittente deve
preliminarmente considerare che tali lavoratori durante il periodo
lavorativo, per il principio di non discriminazione contenuto all’art. 38,
c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, maturano ai fini retributivi tutti gli elementi
economici diretti e differiti riproporzionati in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
 I lavoratori intermittenti maturano in relazione alla attività
lavorativa(chiamata/risposta alla chiamata) in relazione al criterio del prorata temporis :
 FERIE /ROL / EX FESTIVITA’ /MENSILITA’ AGGIUNTIVE / TFR.
esempio
 Supponiamo che per consuetudine il committente remuneri con
un voucher di E. 10,00 una prestazione di un’ora di un
lavoratore accessorio;
 Confrontiamo il costo del lavoro del lavoratore accessorio con
il costo di una ora di lavoro intermittente.
 Lavoro accessorio:
10 euro meno 25%= 7,5 netti.
 Lavoratore intermittente Operaio, A TEMPO
DETERMINATO(CODIFICA UNIEMENS 1FD -HO) :
Intermittente con CCNL terziario Confcommercio(impresa fino
15dip);
Settore contributivo ditta -commercio sotto i 50 cuaf ridotta;
esempio




Operaio 4 livello con paga h di 8,61;
Periodo di paga di settembre del 2010;
921,46(paga base)+524,22(contingenza)+2,07(EDR)=1447,75;
1447,75(paga mensile) / 168(Coef. mensile CCNL) =8,61 (PAGA
H);
esempio
 Retribuzione oraria: E. 8,61
 Ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a): E. 8,61 * 8,33% X 2 = 1,43
 [ ferie(173,33) ] + [ Rol + ex festività (56 + 32 )]=261,33
261,33/ (168 X12=2016)= 0,1296 X 8,61 = 1,11;
 8,61+1,43+1,11= 11,15
( IMP PREVIDENZIALE)
11 X 9,19% = 1,01
( contributi c/dipendente)
-10,14 (imponibile fiscale)
10,14 X 23% = 2,33.
(imposta lorda)
- Il lavoratore non ha detrazioni art 12 e 13 dpr 917/86;
-11,15- 1,01 – 2,33 = 7,81 [NETTO in busta];
COSTO ditta :
 RETRIBUZIONE LORDA : E. 11,15
 CONTRIBUTI DITTA - 26,93% x11,15 ; = 3 euro
 PREMI INAIL – 11,15 TASSO 4 [per 1000] + 1% =0,04
 Tfr [11,15 /13,5 = (0,82 )] - [0,5% su 11,15 (0,05)] = 0,77
 (Incidenza Irap) 11,15 + 3 + 0,77 x3,9%= 0,58 ;
NB – non si applica la disciplina del cuneo fiscale essendo un contratto a Tempo
determinato.
 Totale costo di 1 H, a seguito dell’utilizzo del lavoro intermittente 15,54;
 [11.15+3+0,04+0,77+0,58 ] = 15,54
ESEMPIO
Costo di 1 h Lavoro accessorio :
 NETTO prestatore = 10 euro- [25% di 10] = 7,5 netto;
 Costo ditta = 10 euro ;
 Lavoratore intermittente:
 NETTO lavoratore subordinato =7,81 ;
 Costo ditta = 15,54 ;
Nome autore:
ROBERTO VINCIARELLI.
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