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libro unico del lavoro - Consulenti del Lavoro

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libro unico del lavoro - Consulenti del Lavoro
LIBRO UNICO DEL
LAVORO
Corso praticanti Consulenti
del lavoro di Ascoli Piceno
Lezione n. 6 del 29 Maggio 2009
Riferimenti normativi L.U.L.
• D.L.112/2008 convertito in legge
133/2008
• Circolari ministeriali:
Circolare n.20/2008
Vademecum del 5.12.2008
• Circolari INAIL
Circolare del 10 settembre 2008
Circolare del 9 dicembre 2008
Circolare del 7 gennaio 2009
NOVITA’ L.U.L.
• Istituito il libro unico del lavoro costituito da:
CEDOLINO PAGA + PRESENZE
•Soppressione Libro Matricola dal 18 agosto 2008
•Soppressione Libro paga dal 31 dicembre 2008
Soggetti obbligati alla tenuta del
L.U.L.
• Tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi
settore per i lavoratori dipendenti
(compresi agricoli,
spettacolo, autotrasporto,marittimi. Esclusi datori di lavoro
domestici)
• Committenti per i collaboratori coordinati e
continuativi
• Associanti per gli associati in
partecipazione
Soggetti non obbligati alla tenuta
del L.U.L.
• Società cooperative per il lavoro dei soci
• Impresa familiare per il lavoro dei parenti ed
affini non dipendenti
• Aziende individuali artigiane per il lavoro dei soci
o coadiuvanti familiari
• Società di persone e di capitale per il lavoro dei
soci
• Pubbliche amministrazioni
LAVORATORI DA REGISTRARE NEL L.U.L.
• Lavoratori subordinati
• Collaboratori coordinati e continuativi
• Associati in partecipazione con apporto
lavorativo
LAVORATORI DA NON REGISTRARE NEL
L.U.L.
• Collaboratori e coadiuvanti imprese
familiari
• Coadiuvanti imprese commerciali
• Soci lavoratori
• Agenti e rappresentanti in forma di
impresa
• Tirocinanti e stagisti
REGISTRAZIONE DATI SUL L.U.L.
• DATI AZIENDA:Denominazione,ubicazione,posizioni assicurative e
previdenziali
• DATI LAVORATORE:Nome e cognome,codice fiscale,Qualifica e
livello (ove previsti),Retribuzione,Anzianità
• VOCI RETRIBUTIVE:Dazioni in denaro o in natura, Premi,
Straordinari, Rimborsi spese, Trattenute a qualunque titolo, Detrazioni
fiscali, ANF, Prestazioni previdenziali
REGISTRAZIONE PRESENZE
SUL L.U.L.
Calendario presenze per ogni lavoratore
con indicazione di:
1.
2.
3.
4.
Ore giornaliere effettuate
Ore di straordinario
Assenze con causale
Ferie e riposi
Eccezioni:
Lavoratori retribuiti in misura fissa senza obbligo di timbratura per i quali
è sufficiente indicare P e codifica assenze
Cococo con obbligo di registrazione per le sole assenze che danno diritto a
prestazioni previdenziali
Registrazioni LUL:casi particolari
• Lavoratori con compenso intermittente
(Amministratori,Cococo,lavoratori intermittenti) devono
essere registrati all’inizio del rapporto,nei mesi in cui
percepiscono il compenso o la retribuzione e al termine
del rapporto
• Lavoratori somministrati devono essere annotati
dall’utilizzatore i soli dati identificativi del lavoratore e
dell’Agenzia somministratrice all’inizio della
somministrazione e alla fine
MODALITA' TENUTA L.U.L.
IL LUL NON PUO' ESSERE TENUTO MANUALMENTE
SISTEMI DI TENUTA PREVISTI:
➔ Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a
ciclo continuo
➔ Stampa laser
➔ Supporti magnetici
OBBLIGATORIO PER TUTTI I SISTEMI:
 Attribuire in fase di stampa una numerazione sequenziale
 Conservare i fogli annullati
 Istituire un documento unitario
TEMPI DI COMPILAZIONE LUL
IL LIBRO UNICO DEVE ESSERE
COMPILATO CON I DATI PREVISTI PER
CIASCUN MESE ENTRO IL GIORNO 16
DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI
RIFERIMENTO
SISTEMA DI NUMERAZIONE
UNITARIA
Ai sensi del DM 9 luglio 2008 art.2 sono
autorizzati al sistema di numerazione unica
del libro unico per i datori di lavoro assistiti:


I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati dalla
legge n.12/79
I servizi e i centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese
Adempimenti dei soggetti
autorizzati alla tenuta LUL
I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA TENUTA DEL LIBRO UNICO
DEVONO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella
lettera di incarico o documento equipollente;
b) Inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di
autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice
fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni
dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di
lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei
datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).
LUOGO DI TENUTA DEL LUL
Il libro unico del lavoro deve essere
conservato:
•
presso la sede legale del datore di lavoro
• presso lo studio dei consulenti del lavoro e altri
professionisti abilitati o presso la sede dei
servizi e dei centri di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese(obbligo di
preventiva comunicazione del datore di lavoro alla
DPL dell'affidamento del LUL al professionista o al
centro di assistenza)
REGOLE COMPILAZIONE LUL
IL LIBRO DEVE ESSERE UNICO E COMPOSTO DI
FOGLI NUMERATI PROGRESSIVAMENTE.
NON E' POSSIBILE ISTITUIRE SEZIONI DISTINTE DEL
LIBRO UNICO
E' PERMESSA L'ELABORAZIONE SEPARATA DEL
CALENDARIO DELLE PRESENZE MANTENENDO UNA
NUMERAZIONE SEQUENZIALE.
MODALITA' ESIBIZIONE LUL
Immediata esibizione agli organi ispettivi da
parte del datore di lavoro che lo detenga
nella sede legale
Esibizione non oltre 15 giorni dalla richiesta
degli organi ispettivi da parte dei soggetti
abilitati alla tenuta(professionisti e centri assistenza)
Gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo possono
richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al
mese precedente(se l'ispezione avviene dopo il 16 del
mese) o fino a due mesi precedenti(se l'ispezione avviene
prima del 16 del mese)
CONSERVAZIONE LUL
Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare
il libro unico del lavoro per la durata di 5
anni dalla data dell'ultima registrazione e di
custodirlo nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003
in materia di protezione dei dati personali
SANZIONI LUL
Mancata istituzione Lul: sanzione amministrativa da € 500 a
€ 2.500
Omessa esibizione agli organi di vigilanza: sanzione
amministrativa da € 200 ad € 2.000 per i datori di lavoro, da
€ 250 a € 2.000 per i centri di assistenza, da € 100 ad €
1.000 per i professionisti abilitati
Omessa o infedele registrazione dei dati che determina
differenti trattamenti retributivi,previdenziali o fiscali:
sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 e da € 500 a €
3.000 se riferita a più di dieci lavoratori
Mancata registrazione entro il 16 del mese successivo:
sanzione amministrativa da € 100 a € 600 e da € 150 a €
1.500 se riferita a più di 10 lavoratori
Mancata conservazione LUL per 5 anni : sanzione
amministrativa da € 100 a € 600
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