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Presentazione di PowerPoint
Un giorno le macchine
riusciranno a risolvere
tutti i problemi, ma mai
nessuna di esse potrà
porne uno.
Albert Einstein
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
POTENZA
UILM - UIL
Potenza
Formazione
Via Napoli 3 – 85100 PZ
tel. 0971. 444221- 51088
mail:[email protected]
web:www.uilbasilicata.it/uilm.htm
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
LA BUSTA PAGA E’ IL PROSPETTO CHE INDICA NEL
DETTAGLIO, LA SOMMA CHE IL LAVORARORE
PERCEPISCE COME COMPENSO PER
UN DETERMINATO PERIODO DI LAVORO.
LAVORATORE
DATORE DI LAVORO
LA PAGA VERA E PROPRIA
STATO
LE IMPOSTE
(tasse)
GLI ENTI PREVIDENZIALI
I.N.P.S.
LA BUSTA PAGA E’ DUNQUE UN DOCUMENTO MOLTO IMPORTANTE,
L’AZIENDA HA L’OBBLIGO DI COSEGNARE CON LA RETRIBUZIONE UN
PROSPETTO DETTAGLIATO DI TUTTI GLI ELEMENTI, CHE
DETERMINANO LA RETRIBUZIONE LORDA, E DOPO LE DETRAZIONI LA
RETRIBUZIONE NETTA.
IL DATORE DI LAVORO È ANCHE SOSTITUTO D’IMPOSTA IN QUANTO
VERSA A NOME DEL DIPENDENTE LE IMPOSTE CORRISPONDENTI.
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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COSA STABILISCE art. 36 DELLA COSTITUZIONE
“ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.”
Per cui la RETRIBUZIONE DOVRA’ ESSERE:
• SUFFICIENTE alle esigenze tue e della tua famiglia
• PROPORZIONATA al tipo di lavoro che svolgi (eventuali disagi) ed al
tempo impiegato (orari, lavoro notturno)
• DETERMINATA al momento dell’assunzione
• OBBLIGATORIA, è un diritto irrinunciabile
• CONTINUATIVA, anche in caso di crisi aziendale
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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LA BUSTA PAGA
Oltre a INDICARE:
• dati anagrafici,
• data di assunzione
• inquadramento professionale
• periodo a cui si riferisce la retribuzione,
contiene altre voci che si possono suddividere in 4 gruppi
LE TRATTENUTE
PREVIDENZIALI
GLI ELEMENTI DELLA
RETRIBUZIONE
L’ASSEGNO PER
IL NUCLEO
FAMILIARE
LE TRATTENUTE
FISCALI
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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RETRIBUZIONE DIRETTA
PAGA BASE
+ CONTINGENZA = PAGA CONGLOBATA
+ EDR elemento distinto della retribuzione
+ SCATTI DI ANZIANITA’
+ SALARIO AZIENDALE
+ SUPERMINIMI
= LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO
(O PAGA GLOBALE)
PAGA ORARIA = PAGA GLOBALE /173
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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LA RETRIBUZIONE DIRETTA
PAGA BASE: retribuzioni minime mensili / orarie previste dal CCNL per
ciascuna categoria, dal 1/7/1999 CONTENGONO gli importi della ex contingenza
E.D.R.: (elemento distinto della retribuzione) somma forfettaria (10,33€ mese,
0,0597€ h) uguale per tutte le categorie erogata dal 1993 copertura forfait contingenza,
NON ASSORBIBILE e vale per il computo di tutti gli istituti ad esclusione delle
maggiorazione orarie
SCATTI DI ANZIANITÀ: (Aumenti periodici di anzianità) retribuzione
legata alla permanenza in azienda, sono cinque, maturano ogni biennio di permanenza
nella categoria di inquadramento e dal CCNL 1999 sono in cifra fissa
PREMIO DI PRODUZIONE: dal luglio del 94 il premio di produzione
non trova più applicazione, esso è stato congelato come importo alla data 30/6/94
e sostituito dal premio di risultato
MAGGIORAZIONI: sono compensazioni (quantificate in percentuale) del
disagio relativo a lavoro festivo, notturno, a turni o al prolungamento dell’orario oltre il
limite contrattuale previsto (giornaliero o settimanale)
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LA RETRIBUZIONE DIRETTA
LE INDENNITÀ: vengono corrisposte per le condizioni di maggior disagio o
di particolare rischio, possono essere in percentuale o in cifra fissa, il CCNL prevede:
• per disagiata sede, impossibilità di alloggio o distanze oltre 5 km da centro abitato;
• di alta montagna e di sottosuolo, concordate a livello provinciale;
• di maneggio danaro, per impiegati con mansioni contabili o di cassa (6% minimi);
• di mensa, sostitutiva della mensa (dove c’è) per chi non può usufruirne;
• di trasferta, con carattere di rimborso spese a coloro che prestano attività in luoghi
diversi della sede normale di lavoro;
• di reperibilità, che compensa il lavoratore per il periodo in cui rimane reperibile
(a disposizione dell’azienda) per eventuali chiamate e interventi;
• di vacanza contrattuale, elemento provvisorio che scatta in caso di ritardo nel negoziato
per il rinnovo del CCNL (3m - 30%, 6m - 50% inflazione programmata su minimi tab.);
• sostitutiva di preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i
termini di preavviso deve corrispondere all’altra una penalità;
• in caso di morte, indennità di mancato preavviso e TFR alla successione.
PREMIO DI RISULTATO:
è un elemento retributivo contrattato a livello
aziendale, normalmente variabile e collegato al raggiungimento di obiettivi prefissati
EROGAZIONI UNILATERALI:
quote di salario che l’azienda eroga in
modo individuale e senza criteri definiti, possono essere orari, mensili, permanenti o
assorbibili, saltuari; se sotto forma mensile fa parte della retribuzione globale di fatto
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NOTA SUL LAVORO STRAORDINARIO: nel CCNL l’orario di lavoro e’ di 40 ore
settimanali, quindi superato questo numero di ore le restanti vengono individuate come lavoro
straordinario. Il lavoro straordinario e’ contenuto nei limiti massimi di 2 h al giorno e 8 alla
settimana, è inoltre previsto un tetto massimo di 200 h annue per ciascun lavoratore per unità
produttive con più di 200 dipendenti e di 250 h per quelle con meno di 200 dipendenti. è prevista
inoltre l’informazione preventiva alle RSU, sono esenti da tale informazione: 32 h annue pro
capite per aziende superiori ai 200 dipendenti e 40 h annue per aziende fino a 200 dipendenti
NOTA BANCA ORE: scopo della banca ore individuale è quello di gestire la flessibilità
dell'orario di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale.
Dal 1/1/ 2000 il CCNL FEDERMECCANICA prevede che per tutte le ore di STRAORDINARIO
prestate oltre una FRANCHIGIA (di 80 h annue nelle aziende sotto 200 dipendenti e di 32 h
annue in quelle superiori ai 200) il lavoratore possa richiederne l’accumulo in BANCA ORE:
per le dette ore verrà corrisposto nel mese di effettuazione dello straordinario il 50% delle
maggiorazioni previste normalmente, ed, a partire dal mese successivo, il lavoratore potrà
chiederne l’utilizzo come permesso retribuito
TREDICESIMA MENSILITÀ: l’azienda e’ tenuta a corrispondere
per ciascun anno (maturazione dal 1/1 al 31/12) al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia una 13ma mensilità, pari all’intera retribuzione di fatto
percepita (173h). Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante
l’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati (o
frazioni superiori a 15gg). L’acconto viene erogato a dicembre, il saldo a gennaio
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RETRIBUZIONE INDIRETTA
FESTIVITÀ
FERIE
PERMESSI RETRIBUITI
TREDICESIMA
CONGEDO MATRIMONIALE
PERMESSI PER GRAVI
MOTIVI FAMILIARI
DONAZIONE SANGUE
MALATTIA
INFORTUNIO
MATERNITÀ
CIG
ASSEGNI FAMILIARI
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FESTIVITÀ
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
SONO CONSIDERATI GIORNI FESTIVI LE DOMENICHE O I GIORNI
DI RIPOSO SETTIMANALE COMPENSATIVO. E LE SEGUENTI FESTIVITÀ:
CIVILI
25 APRILE
1 MAGGIO
2 GIUGNO
(ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE)
(FESTA DEL LAVORO)
(FESTA DELLA REPUBBLICA)
RELIGIOSE
CAPODANNO
(1 gennaio)
EPIFANIA
(6 gennaio)
LUNEDI’ DI PASQUA
(mobile)
ASSUNZIONE
(15 agosto)
OGNISSANTI
(1 novembre)
IMMACOLATA CONCEZIONE
(8 dicembre)
NATALE
(25 dicembre)
S. STEFANO
(26 dicembre)
SANTO PATRONO (9 febbraio Melfi), (30 maggio Potenza), (8 settembre Tito)
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
FERIE: per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie
di 4 settimane (160h lavorative); di norma le ferie sono collettive e consecutive
per 3 settimane, mentre la 4a settimana rimane di godimento individuale. Le ferie
maturano 1/12 (13,33h) per ogni mese di lavoro (o frazione superiore ai 15gg da
agosto a settembre). I giorni festivi infrasettimanali cadenti durante il periodo di
ferie non sono assorbiti ma vanno computati in aggiunta alle ferie. Dopo 10 anni di
lavoro prestato, l’impiegato matura 1 giorno in più di ferie; dopo 16 anni di
prestazione lavorativa, l’impiegato matura 6 giorni in più. La malattia interrompe
le ferie se comporta ricovero ospedaliero o se supera 7 gg di calendario
P.A.R. (PERMESSI ANNUI RETRIBUITI):
ai lavoratori sono riconosciuti, in
ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di
esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione
delle festività abolite). Per i «lavoratori che prestano attività a turno» con l’intervallo
retribuito per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate in
proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte
insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la
stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e
ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui
retribuiti. Le rimanenti 4 ore monetizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono
anch’esse trasformate in permessi annui retribuiti.
Segue…
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Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo
di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o
frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92
ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della
39^ ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi
più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai
prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente
previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro
effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate
settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni
settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre
riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore,
computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza
dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti
addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a
decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica
natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7, in applicazione di
quanto concordato nella dichiarazione a verbale n. 3) posta in calce al presente articolo, può
essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto tra la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di norma, entro il mese di maggio di
ciascun anno.
Segue…
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I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a
disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni
prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per
cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale
tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la fruizione dei permessi
richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione
che non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra
l’8,5 e l’11,5 per cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei
lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l’8,5 e l’11,5 per cento, sarà
data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da improvvisi eventi morbosi di
familiari entro il primo grado debitamente certificati.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione
del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Fermo restando quanto previsto al
secondo comma della presente parte Permessi annui retribuiti per i lavoratori turnisti e fatte
salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui
finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non
temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto
che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza
sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di
programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche
e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a
titolo di riduzione d’orario annuo.
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
CONGEDO MATRIMONIALE: in caso di matrimonio compete un
PERMESSO RETRIBUITO DI 15 GIORNI CONSECUTIVI (minimo 80h di retribuzione
globale), la richiesta va fatta con 6 gg di preavviso, e va prodotta documentazione
entro 60gg. Tale permesso non può essere computato nelle ferie, è conteggiato ai
fini dell’anzianità aziendale e della maturazione di ferie, 13.ma e TFR; spetta ad
entrambe i coniugi ed è dovuto anche quando il lavoratore si dimetta per contrarre
matrimonio
GRAVI MOTIVI FAMILIARI: in caso di DECESSO O
DOCUMENTATA GRAVE MALATTIA del coniuge o di un parente entro il 2° grado o
del convivente (documentazione anagrafica) competono 3 GIORNI ALL’ANNO DI
PERMESSO RETRIBUITO; il lavoratore è tenuto a preavvertire dell’evento e della
necessità del permesso, deve usufruirne entro 7 giorni e produrre idonea
documentazione. Sono anche possibili accordi per la fruizione frazionata
DONAZIONE SANGUE: in caso di DONAZIONE SANGUE il lavoratore
ha diritto alla giornata di riposo retribuita; deve produrre al datore di lavoro il
certificato da parte del servizio che ha ricevuto la donazione, dichiarando che la
donazione è avvenuta a titolo gratuito e che ha usufruito del riposo
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INFORTUNI SUL LAVORO &
MALATTIE PROFESSIONALI
l’INFORTUNIO sul lavoro, anche
se consente la prosecuzione
dell’attività lavorativa, deve
essere DENUNCIATO al proprio
superiore IMMEDIATAMENTE
IL LAVORATORE
MANTIENE IL POSTO
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
se avviene FUORI STABILIMENTO
la DENUNCIA va fatta al PRONTO
SOCCORSO più vicino
la MALATTIA PROFESSIONALE segue le
stesse regole della “malattia non sul lavoro”
in caso di INFORTUNIO fino a guarigione
clinica comprovata col rilascio del
certificato medico dell’INAIL
in caso di MALATTIA PROFESSIONALE
per un periodo pari a quello per il quale
percepisca l’indennità
• il lavoratore percepirà una integrazione alle indennità INAIL (Indennità carico
INAIL: primi 3gg nulla, 4°-90°g 60%, 91°g in poi 75%) fino al raggiungimento
del TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NETTO, che globalmente gli
spetterebbe in analogia al trattamento per uguale anzianità e uguale durata di
malattia comune, superati tali limiti solo il trattamento assicurativo
• il lavoratore deve riprendere il lavoro entro 48 ore dal rilascio del certificato di
guarigione
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LA MALATTIA
IN CASO DI
MALATTIA:
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
• entro il 1° giorno avvertire l’azienda ed entro il 2° inviare il certificato
• entro il 3° giorno inviare il certificato all’INPS
• essere reperibili al proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
• comunicare sempre le variazioni di domicilio ad azienda e INPS
“ COMPORTO BREVE”: per poter
conservare il posto di lavoro non si
deve superare un determinato
numero di giorni di assenza nell’arco
dei 3 ANNI precedenti all’ultima
malattia
• 6 mesi per anzianità fino a 3 anni
• 9 mesi per anzianità oltre i 3 anni e
fino ai 6 anni
• 12 mesi per anzianità oltre i 6 anni
“ COMPORTO LUNGO”: il periodo viene
prolungato nei seguenti casi:
 se il superamento è dovuto a un unico
evento morboso, assenza ininterrotta o
interrotta solo per un periodo non
superiore a 2 mesi;
 dal 1/10/1999 anche se alla scadenza è
in corso una malattia con prognosi pari o
superiore a 3 mesi
• 6 + 3 mesi anzianità fino a 3 anni
• 9 + 4,5 mesi anzianità oltre i 3 e
fino ai 6 anni
• 12 + 6 mesi anzianità oltre i 6 anni
nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi si intendono come SOMMA
DELLE ASSENZE verificatesi nei 3 ANNI PRECEDENTI ogni nuovo episodio morboso
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LA MALATTIA
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
la MALATTIA DURANTE LE FERIE (sempre se comunicata e certificata nei dovuti
modi) ne sospende la fruizione: quando comporta RICOVERO OSPEDALIERO e
quando la prognosi SUPERA i 7 GIORNI
SUPERATI I LIMITI di conservazione
del posto,ove l’azienda voglia risolvere
il rapporto di lavoro, CORRISPONDERÀ
AL LAVORATORE IL TRATTAMENTO
COMPLETO previsto dal contratto in
caso di licenziamento, compresa
l’indennità sostitutiva di preavviso
qualora il LAVORATORE SUPERATI I
LIMITI di conservazione del posto
NON POTESSE RIPRENDERE servizio,
questi può risolvere il rapporto di
lavoro con diritto solo al TFR
SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto, il lavoratore può usufruire,
previa RICHIESTA SCRITTA, di un periodo di aspettativa di 4 mesi, che in caso di
eccezionale gravità della malattia (periodicamente documentata) potrà protrarsi
fino 24 mesi continuativi, durante detti periodi il lavoratore non percepirà
retribuzione né decorrerà anzianità per alcun istituto
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA :
ANZIANITÀ fino a 3
anni compiuti
ANZIANITÀ oltre i 3 e
fino a 6 anni compiuti
ANZIANITÀ oltre i 6
anni compiuti
INTERA retribuzione
globale
PRIMI 2 MESI
INTERA retribuzione
globale
PRIMI 3 MESI
INTERA retribuzione
globale
PRIMI 4 MESI
Per periodi: di RICOVERO OSPEDALIERO superiori a 10 gg e di
MALATTIA di durata superiore a 21 gg SI AGGIUNGONO ULTERIORI
GIORNATE A RETRIBUZIONE INTERA per CIASCUNA TIPOLOGIA, ma
fino a un TETTO MASSIMO CUMULABILE DI 120 GIORNI
+ 60 GIORNI
+ 75 GIORNI
+ 90 GIORNI
METÀ retribuzione
globale
4 MESI SUCCESSIVI
METÀ retribuzione
globale
6 MESI SUCCESSIVI
METÀ retribuzione
globale
8 MESI SUCCESSIVI
ATTENZIONE a partire dall’ottava malattia breve (durata non
superiore a 5 giorni), le assenze di breve durata (sempre all’interno
del triennio mobile) conteranno il DOPPIO ai fini del conteggio del
periodo a retribuzione INTERA
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA COMPORTO LUNGO :
1/3 DEL PERIODO a retribuzione INTERA,
i rimanenti 2/3 a METÀ retribuzione
STESSE REGOLE:
• per RICOVERO OSPEDALIERO (superiore a 10gg)
E MALATTIA LUNGA (superiore a 21gg);
• per MALATTIE BREVI (non superiori a 5gg)
LE INTEGRAZIONI A CARICO INPS
L’INPS in caso di malattia integra durante l’anno solare (1 gennaio –
31 dicembre):
NULLA per i primi 3 gg; dal 4° al 20° giorno il 50%; dal 21° al 180°
giorno il 66% di una retribuzione convenzionale giornaliera riferita
ai 15 giorni precedenti l’evento.
NULLA per i lavoratori APPRENDISTI.
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
MATERNITÀ
dall’inizio della GESTAZIONE e fino al
compimento di UN ANNO del bambino la
lavoratrice madre NON PUÒ ESSERE
LICENZIATA (esclusa giusta causa o
cessazione dell’azienda o scadenza dei
termini contrattuali)
DIVIETO DI
LICENZIAMENTO
• la lavoratrice madre non può essere
adibita a LAVORI PESANTI, faticosi e
insalubri dall’inizio della GESTAZIONE
e fino a SETTE MESI dopo il parto
• fino al compimento di UN ANNO di età
del bambino è VIETATO adibire le
donne al LAVORO NOTTURNO
DIVIETO DI LAVORI PESANTI
E LAVORO NOTTURNO
ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
durante L’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
(5 MESI) alla lavoratrice viene
corrisposta L’INTERA RETRIBUZIONE e
tale periodo è utile come anzianità di
servizio a tutti gli effetti
è VIETATA la prestazione lavorativa alle
donne nei 2 MESI precedenti il parto e
nei 3 MESI successivi; fermo restando la
durata del periodo di astensione di 5
MESI, è prevista la possibilità di
continuare a lavorare fino ALL’OTTAVO
MESE di gravidanza (con attestazione
medica che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute di madre e figlio)
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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MATERNITÀ E PATERNITÀ
ASTENSIONE
ANTICIPATA
durante L’ASTENSIONE ANTICIPATA
alla lavoratrice viene corrisposta
L’INTERA RETRIBUZIONE (*) e
tale periodo è utile come anzianità
di servizio a tutti gli effetti
ASTENSIONE
FACOLTATIVA
durante L’ASTENSIONE FACOLTATIVA
a lavoratrice e lavoratore è dovuta,
FINO A 3 ANNI di vita del BAMBINO,
un’indennità pari al 30% DELLA
RETRIBUZIONE per un MASSIMO di 6
MESI riferito ad entrambi i genitori
(*) SU QUESTO ESISTE QUALCHE
DUBBIO: cioè se spetti o no
integrazione da parte aziendale
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
in caso di COMPLIACANZE nella gestazione,
di CONDIZIONI AMBIENTALI pregiudizievoli
e di impossibilità di adibire a altre mansioni,
può essere richiesta l’ASTENSIONE
ANTICIPATA (presentando domanda al
servizio ispettivo Direzione Provinciale del
lavoro, corredata di certificato medico)
esaurita l’astensione obbligatoria (il padre
anche da dopo la nascita), entro i primi 8
anni di vita del bambino i genitori possono
assentarsi dal lavoro per un periodo
complessivo di 10 mesi; il diritto compete
alla madre per un max di 6 mesi e al padre
per 6 mesi (tranne il caso in cui si astenga
dal lavoro per un periodo non inferiore a 3
mesi, in tal caso il limite è elevato a 7, nel
rispetto del tetto max elevato a 11
usufruibile da entrambi i genitori); richiesta
con 15 giorni di preavviso e documentazione
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
MATERNITÀ E PATERNITÀ
alla madre lavoratrice sono riconosciuti
riposi giornalieri, durante il primo anno di
vita del bambino, per complessive 2 h al
giorno se l’orario è di almeno 6 h; sono estesi
al padre se la madre non se ne avvale, la
madre non è lavoratrice dipendente o i figli
sono affidati solo al padre (non sono
riconosciuti se la madre è in astensione
obbligatoria o facoltativa)
RIPOSI
GIORNALIERI
i permessi giornalieri non danno
luogo a decurtazione della
retribuzione, ma sono assoggettati a
contribuzione figurativa ridotta
PERMESSI MALATTIA
BAMBINO
Per tali assenze NON È CORRISPOSTA
LA RETRIBUZIONE; diritto alla
contribuzione figurativa fino ai 3 anni e
figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni; tali
periodi sono computati nell’anzianità di
servizio tranne che per gli effetti
relativi a ferie e tredicesima
entrambi i genitori hanno diritto di astenersi
dal lavoro durante le malattie del bambino di
età inferiore agli 8 anni; dai 3 agli 8 anni
l’astensione è possibile nei limiti di 5 giorni
annui per ciascun genitore (presentazione
certificato medico); il ricovero ospedaliero
del figlio interrompe il decorso delle ferie del
genitore; lavoratrice e lavoratore sono tenuti
ad auto certificare che l’altro genitore non
sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni
e per lo stesso motivo
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
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MATERNITÀ E PATERNITÀ - APPROFONDIMENTO
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità
a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO
Art. 53 - Lavoro notturno
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o
il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
Segue…
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
24
CAPO IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54 - Divieto di licenziamento
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
Decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e
la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a
presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione
del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’art. 4
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
Segue…
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4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto
cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell'azienda di
cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, è nullo.
6. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si
estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del
presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
la C. I. G. è gestita dall’ INPS, tra le sospensioni
a favore dell’impresa la legge distingue 2 TIPI DI INTERVENTO
CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA (CIGO)
CASSA INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA (CIGS)
la misura dell’ integrazione è identica: pari teoricamente all’80% della
retribuzione globale spettante per le ore non lavorate da zero a 40, MA NON
PUÒ ESSERE SUPERIORE AD UN TETTO MASSIMO, aggiornato in base al costo
della vita, per il 2004 pari a:
• 806,78 €/mese (netto INPS 762,08) sino a retribuzioni di 1.745,40 mensili €
/m;
• 969,66 €/mese (netto INPS 915,94) per retribuzioni superiori a 1.745,40 € /m;
•Iin caso di periodi inferiori al mese tali tetti vanno riproporzionati a ora,
dividendo il tetto mensile per le ore teoriche lavorabili più le eventuali
festività infrasettimanali
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INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA
IMPRESE AMMESSE:
• quelle del settore
industriale
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
CAUSE D’INTERVENTO:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori
e non imputabili all’imprenditore o agli operai;
• determinate situazioni di mercato
DURATA:
• normalmente la durata è pari a 13 SETTIMANE continuative,
in casi eccezionali può essere prorogata di 3 mesi in 3 mesi
fino ad un massimo di un anno nel biennio.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: i periodi di
sospensione dovuti a CIGO sono riconosciuti
utili d’ufficio per la pensione e l’importo di
riferimento è quello che il lavoratore avrebbe
percepito lavorando
ASSISTENZA SANITARIA: ai fini del
diritto all’assistenza sanitaria i
periodi di CIGO sono equiparati ai
normali periodi di lavoro
la richiesta di CIGO viene presentata alla sede provinciale INPS con apposita domanda,
che indica la causa della sospensione o la riduzione dell’orario e la sua durata complessiva
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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA
IMPRESE AMMESSE:
ampliato a diverse
tipologie
LAVORATORI
AMMESSI: solo
lavoratori assunti da
almeno 90 giorni
CAUSE D’INTERVENTO:
• crisi economiche settoriali o locali;
• ristrutturazione, riorganizzazione o
riconversione industriale;
• ammissione dell’azienda alle procedure
concorsuali
DURATA:
• del programma per ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione non
può essere superiore a 2 anni;
• del programma di crisi aziendale o in
caso di ammissione alle procedure
concorsuali non può superare 1 anno;
• la durata massima per unità produttiva
non può essere superiore a 36 mesi in
5 anni (compresa CIGO)
CRITERI:
• individuazione lavoratori e modalità di
rotazione devono essere oggetto della
comunicazione e dell’esame congiunto;
• l’azienda che, senza valide ragioni
oggettive, non effettui la rotazione è
soggetta al raddoppio del contributo
addizionale;
• contributo addizionale a carico imprese
del 4,5% della CIGS corrisposta ai
lavoratori
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZA SANITARIA: stesse regole della CIGO
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SOSPENSIONE ed INTERRUZIONE dal LAVORO
Disciplina speciale - parte I
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a
causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste,
nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda
trattiene il lavoratore nello stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di
presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni
indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni
sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a
tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine rapporto.
Disciplina speciale - parte II
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Si intende riportata la norma contenuta all'art. 5 della Disciplina speciale, Parte terza.
La garanzia di cui al citato articolo ha per oggetto la parte di retribuzione che, in aggiunta al trattamento
praticato dalla Cassa integrazione guadagni, serve a ricostituire l'intera retribuzione mensile del lavoratore.
Disciplina speciale - parte III
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
In conformità alle norme di cui agli Accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per
il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte
dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo
elemento non subiranno riduzione.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(LIQUIDAZIONE)
LA RETRIBUZIONE DIFFERITA
QUANDO IL LAVORATORE NE HA DIRITTO? il TFR spetta al lavoratore alla cessazione
del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa:
 DIMISSIONI;
 LICENZIAMENTO sia per giusta causa che per giustificato motivo;
 IN CASO DI MORTE la somma verrà devoluta ai familiari;
 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO alla scadenza del contratto
COME SI CALCOLA?
 ACCANTONAMENTO ANNUALE retribuzione annua diviso 13.5;
 RIVALUTAZIONE QUOTE ACCANTONATE il fondo complessivo accantonato viene
rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di rivalutazione composto:
- dal 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT);
- più un coefficiente fisso dell’1.5%
ANTICIPAZIONI: il lavoratore con 8 anni di anzianità aziendale può ottenere fino
al 70% del TFR accantonato (concesso al 10% annuo degli aventi diritto), una sola
volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro, per le seguenti cause:
 spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;
 acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 congedo parentale nei primi 8 anni figlio (fino a 10-11mesi di assenza);
 congedo formativo non retribuito.
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TRATTENUTE PREVIDENZIALI (INPS)
LE TRATTENUTE
COSA SONO?
una quota di retribuzione trattenuta dall’azienda per conto degli enti previdenziali;
le percentuali di trattenuta sono uguali per tutti i lavoratori dipendenti (salvo che per
gli apprendisti per i quali viene applicata una trattenuta ridotta pari al 5,54%) e sono
pari al 9,19%, così ripartite: 8,89 % Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), 0,30%
contributo C. I. G. Ordinaria (escluso per le aziende artigiane); a queste si
aggiungono quelle a carico dell'azienda (intorno al 20-24%); per retribuzioni annue
eccedenti € 36.093 l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è aumentata dell’1%.
le percentuali sono effettuate sul TOTALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA,
SONO ESCLUSE DA QUESTO IMPONIBILE
•tutte le erogazioni che provengono dall’INPS ad esempio: Indennità malattia c/INPS,
Indennità maternità e allattamento c/INPS, Cassa integrazione guadagni (*), Indennità
donatori sangue c/INPS, Congedo matrimoniale c/INPS (*), Assegno per il nucleo familiare (*
hanno una trattenuta a parte del 5,54%)
•ed inoltre Indennità infortunio c/INAIL, Indennità di trasferta entro certi limiti, ecc…
TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
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TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)
LE TRATTENUTE
COSA SONO?
una imposta che il lavoratore deve versare allo STATO (Imposta sui Redditi delle
PErsone Fisiche) e viene PRELEVATA dalle buste paga dall’azienda, che in questo
caso diventa SOSTITUTO D’IMPOSTA, e versata in ACCONTI MENSILI
LA FINANZIARIA 2003 HA MODIFICATO IL SISTEMA DI CALCOLO DELL’IRPEF
GLOSSARIO DEI TERMINI
Reddito complessivo o Imponibile fiscale lordo è dato dal totale della retribuzione
lorda (stipendio, mensilità aggiuntive, premi aziendali) diminuito delle trattenute
previdenziali (INPS e Fondo complementare); non concorrono alla formazione del
reddito complessivo parti della “busta paga” che sono esenti da tassazione, quali
ad esempio: assegno del nucleo familiare, trasferta Italia (nella misura di 46,48 €
90.000 lire/giorno), trasferta Estero (nella misura di 77,47€ 150.000 lire/giorno);
Deduzioni (anche oneri deducibili) sono somme che si sottraggono dal reddito
complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare le imposte;
Reddito imponibile è la somma sulla quale, applicando le aliquote relative agli
scaglioni di reddito, si calcolano le trattenute fiscali lorde;
Detrazioni sono le somme che sottratte dalle trattenute lorde danno come
risultato l’imposta netta da pagare.
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TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)
LE TRATTENUTE
La DEDUZIONE ANNUA MASSIMA (No Tax Area)
 nata per mantenere progressività impositiva, è composta da una
deduzione fissa (perché non proporzionata al periodo di lavoro annuo) di
3.000 € e da una deduzione aggiuntiva variabile (rapportata al periodo di
lavoro annuo), che per il lavoro dipendente è di 4.500 €;
 spetta in proporzione al reddito complessivo annuo: se il reddito è uguale
o inferiore a 7.500 € la deduzione SPETTA PER INTERO, se il reddito è uguale
o superiore a 33.500 € NON SPETTA, per i redditi tra i 7.500 e 33.500 € è
necessario calcolare quanto è l’importo di tale deduzione
la formula semplificata per il calcolo della NO TAX AREA è la seguente:
26.000 + (3.000 + 4.500) – reddito annuo
COEFF. NO TAX SPETTANTE =
26.000
esempio lavoratore di 4° livello con reddito complessivo di 14.670 € (già al netto
delle trattenute previdenziali obbligatorie INPS 1.446 € e complementari
COMETA 2% 315 €) senza oneri deducibili e crediti d’imposta:
(26.000 + 3.000 + 4.500) – 14.670
=
= 18.830 : 26.000 = 0,724230769;
26.000
solo le prime quattro cifre decimali troncate e non arrotondate 0,7242;
a quel lavoratore spetteranno, se ha lavorato tutto l’anno (3.000 + 4.500) x
0,7242 = 5.431,50 € di DEDUZIONE
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TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)
LE TRATTENUTE
CALCOLO MENSILE DELLA NO TAX AREA: le aziende si devono regolare
mensilmente, per effettuare “acconti” di tassazione più vicini possibili al reale,
quindi per ottenere il reddito annuo lo simuleranno (il mensile per il numero di
mensilità 13 o 14) per inserirlo nella formula di calcolo;
anche la No Tax Area dovrà essere proporzionata al mese: quella fissa 3.000 : 12
x quota spettante e quella variabile 4.500 : 365 x giorni del mese x quota
spettante;
ritornando all’ESEMPIO precedente si avranno quindi: quota fissa (3.000 : 12) x
0,7242 = 181,05 e quota variabile nell’ipotesi del mese di giugno (4.500 : 365 x
30) x 0,7242 = 267,85 e in totale 448,90 € di DEDUZIONE
Il reddito imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo l’importo della
No Tax Area spettante;
segue da esempio precedente IMPONIBILE FISCALE ANNUO = 14.670 – 5.431,50
= 9.238,50; IMPONIBILE FISCALE MENSILE (già al netto delle trattenute
previdenziali obbligatorie INPS 111,27 € e complementari COMETA 2% 26,23 €)
1.073,26 – 448,90 = 624,35
La tassazione IRPEF LORDA si ottiene applicando al reddito imponibile LE NUOVE
ALIQUOTE DI TASSAZIONE, riportate nella tabella seguente
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LE TRATTENUTE
NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE
CALCOLO ANNUALE
Scaglioni di
imponibile netto
annuale
Aliquota
CALCOLO mensile
Correttivo
da
detrarre
Reddito in Euro
Scaglioni di
imponibile netto
mensile
Aliquota
Correttivo
da
detrarre
Reddito in Euro
fino a 15.000
23%
-
fino a 1.250
23%
-
da 15.001 a 29.000
29%
900,00
da 1.251 a 2.416,67
29%
75,00
da 29.001 a 32.600
31%
1.480,00
da 2.417 a 2.716,67
31%
123,33
da 32.601 a 70.000
39%
4.088,00
da 2.717 a 5.833.33
39%
340,67
oltre 70.000
45%
8.288,00
oltre 5.833.33
45%
690,67
Esempio annuo: su un reddito imponibile ANNUO di 9.238,50 €, essendo questo
importo all’interno del primo scaglione (15.000), a questo applico il 23% e
ottengo l’imposta ANNUA lorda 2.124,86 €; esempio mensile: su un reddito
imponibile MENSILE di 624,35 €, essendo questo all’interno del primo scaglione
(1.250), a questo applico il 23% e ottengo l’imposta MENSILE lorda 143,60 €.
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36
LE TRATTENUTE
DETRAZIONI FISCALI
DETRAZIONI dall’imposta: dall’imposta lorda devono essere poi diminuite le
detrazioni spettanti, che dipendono dalla situazione individuale del lavoratore;
la cosiddetta DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO È STATA ABOLITA,
SOSTITUITA DALLA NO TAX AREA E DA UN ULTERIORE DETRAZIONE per
mantenere la progressività del prelievo
Ulteriore detrazione: se il reddito complessivo (NON IL REDDITO IMPONIBILE) è
superiore a 27.000 € ma non a 52.000 € spetta nelle misure sotto indicate:
LAVORATORI DIPENDENTI
Reddito
Detrazione annua
da 27.000 a 29.500
130
da 29.501 a 36.500
235
da 36.501 a 41.500
180
da 41.501 a 46.500
130
da 46.501 a 52.000
25
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LE TRATTENUTE
DETRAZIONI FISCALI
RIMANGONO INVARIATE LE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI: un soggetto
è fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili; le detrazioni sono rapportate a mese e
competono per i mesi in cui sussiste il carico familiare (nascita, matrimonio,
decesso)
DETRAZIONI per coniuge a carico
REDDITO COMPLESSIVO
CONTRIBUENTE IN EURO
fino a 15.493,71
DETRAZIONE
ANNUALE
DETRAZIONE
MENSILE
546,18
45,52
da 15.493,71 a 30.987,41
496,60
41.38
da 30.987,71 a 51.645,70
459,42
38,28
422,23
35,19
oltre 51.645,70
DETRAZIONI per figli a carico
• RIDOTTA AL 50% se entrambi i genitori lavorano e OGNI genitore la calcola in
base al proprio reddito;
• SPETTA anche se maggiori di 18 anni, purché CONVIVENTI e studenti o
disoccupati o occupati, ma con reddito nell’anno inferiore ai 2.840,51 €;
• LA DETRAZIONE è 774,69 € per ogni figlio portatore di handicap;
SEGUE ./.
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38
DETRAZIONI FISCALI
LE TRATTENUTE
SEGUE ...
DETRAZIONI per figli a carico:
• per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni aumento della detrazione di 123,95 €,
tale aumento NON SPETTA per il figlio con detrazione al posto del coniuge
(vedi voce successiva) o quella pari a 516,46 € o quella per figlio portatore di
handicap;
• in caso di mancanza del coniuge il contribuente ha diritto per il primo figlio alla
detrazione del coniuge, se questa risulta più conveniente (se il figlio è inferiore
ai 3 anni non gli spetterà l’aumento di detrazione pari a 123,56 €);
Reddito complessivo del contribuente superiore a 51.645,69 €:
 per figli e altre persone a carico conviventi con il contribuente detrazione
annua di 285,08 € (mensile 23,76 €) per ciascun carico familiare.
Reddito complessivo del contribuente non superiore a 51.645,69 €:
 per figli e persone a carico conviventi con il contribuente detrazione annua di
303,68 € (mensile 25,31 €) per ciascun carico familiare;
 per figli successivi al primo: 336,73 € (mensile 28,06 €) per ciascun carico
familiare;
resta inoltre CONFERMATO l’aumento di 123,95 € per ogni figlio inferiore 3 anni;
Misura della detrazione per ciascun figlio pari a 516,46 € (mensile 43,04 €), se si
verificano le seguenti condizioni (NON SPETTA aumento per figli inferiori 3 anni):
 reddito del contribuente non superiore a 36.151,98 € e con 1 figlio a carico;
 reddito del contribuente non superiore a 41.316,55 € e con 2 figli a carico;
 reddito del contribuente non superiore a 46.481,12 € e con 3 figli a carico;
 contribuenti con almeno 4 figli a carico.
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39
LE ADDIZIONALI
LE TRATTENUTE
Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali
all’IRPEF una regionale (fin dal 1998) e l’altra comunale (dal 1999).
Per l’anno 2001 l’addizionale REGIONALE è stabilita nella misura dello 0,9% su
tutto il territorio nazionale, dagli anni successivi può essere elevata fino all’1,4%
Quella COMUNALE poteva essere incrementata dalla sua istituzione di uno 0,2%
all’anno attraverso delibera comunale da effettuarsi entro il 31/12 dell’anno
precedente.
Tali addizionali vengono calcolate dall’azienda in sede di conguaglio, in base al
reddito imponibile (in questo caso senza la detrazione della NO TAX AREA)
dell’anno e alla residenza (quindi con aliquota dell’addizionale riferita al comune
di residenza del lavoratore), e trattenute in rate mensili (max 11) entro il mese
di novembre, o saldate alla data di licenziamento se antecedente.
ATTENZIONE: RESPONSABILE della tassazione è sempre IL CONTRIBUENTE, è
quindi necessario:
•compilare correttamente la dichiarazione annuale delle detrazioni spettanti;
•comunicare ogni variazione: composizione del nucleo familiare e superamento
limiti reddito per familiari a carico;
•verificare in busta la corretta applicazione delle trattenute;
•in caso di cambio ditta, consegnare alla nuova ditta il CUD di quella precedente,
per evitare pesanti versamenti a conguaglio per il cumulo dei due redditi annui.
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LE TRATTENUTE
Fondo Pensione Complementare
dei Metalmeccanici
http://www.cometafondo.it/Homepage.htm
La contribuzione da versare al fondo è definita dal Contratto nazionale è così ripartita:
CONTRIBUTO
AZIENDA:
per ogni lavoratore
socio 1,20% della
retribuzione
convenzionale
(minimi tabellari +
e.d.r. + indennità di
funzione quadri) per
tredici mensilità
CONTRIBUTO LAVORATORE
Il lavoratore ha 5 alternative:
•1,2% della retribuzione convenzionale;
•1,24 o 2 o 3 o 4% della retribuzione annua utile al calcolo del TFR.
Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito
modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con
efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo.
CONTRIBUTO TFR
•lavoratori che alla data del 28/4/1993 NON AVEVANO contributi
obbligatori versati: TUTTO IL TFR maturato nell’anno
•tutti gli altri: UNA PARTE (40%) del TFR maturato nell’anno
Il prelievo è EFFETTUATO MENSILMENTE e VERSATO al fondo TRIMESTRALMENTE
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41
IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL SINDACATO
LE TRATTENUTE
ai lavoratori che volontariamente e liberamente si iscrivono al Sindacato
 è pari all’1% dei minimi tabellari per 13 mensilità;
 in caso di incremento delle retribuzioni l’adeguamento avviene nel
mese di maggio.
questo contributo è la SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO della UILM
UIL (fatta eccezione della quota contrattuale che viene chiesta ai non
iscritti dopo la firma degli accordi) e VIENE UTILIZZATO PER:
 RETRIBUIRE chi lavora al SINDACATO (operatori, segretari,
impiegati, ecc..);
 FARE ATTIVITÀ (contrattare, formare, aggiornare, documentare,
informare, ecc..);
 FORNIRE SERVIZI agli iscritti (patronato ITAL, tutela legale,
assistenza fiscale CAF GLOBAL SERVICE UIL 2000, ecc..)
ESSERE AUTONOMO SIGNIFICA NON DOVER DIPENDERE DA NESSUN
ALTRO SE NON DAI PROPRI ISCRITTI (il Bilancio viene presentato
ogni anno al Direttivo di ogni struttura per l’approvazione)
È IMPORTANTE FARE SEMPRE NUOVE ADESIONI, PERCHÈ PERMETTE
DI MIGLIORARE ED ESPANDERE LA PROPRIA ATTIVITÀ
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42
L’assegno per il nucleo familiare (ANF)
LA RETRIBUZIONE INDIRETTA
Dal 1° gennaio 1988 è in vigore l'assegno per il nucleo familiare (A.N. F.),
condizioni per vantare il diritto all’ANF sono:
•che ne venga FATTA RICHIESTA, la è prescrizione di 5 anni;
•che il REDDITO FAMILIARE ANNUALE sia compreso IN UNA DELLE FASCE di
reddito previste dalla RELATIVA TABELLA (esistono numerose tabelle a seconda
delle condizioni del nucleo familiare e queste ultime vengono rinnovate ogni anno
a fine giugno, la raccolta completa è reperibile presso gli uffici INAS o nella
cartella strumenti del sito FIM NORD OVEST all’interno di FIST CLASS);
•che la SOMMA DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, da pensione o da altra
prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente NON SIA INFERIORE AL
70% DEL REDDITO COMPLESSIVO.
Il PERIODO DI EROGAZIONE E DI COMPETENZA VA DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO
dell’anno successivo: il nucleo familiare deve essere riferito a questo periodo,
mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (esempio: periodo
luglio 2002 / giugno 2003: redditi 2001); in caso di variazioni del nucleo
familiare, la richiesta o la comunicazione di variazione possono essere fatte in
ogni momento.
Il NUCLEO FAMILIARE si intende COMPOSTO DA: richiedente, coniuge, figli
minorenni e figli maggiorenni, se inabili al 100%.
Il REDDITO FAMILIARE risulta essere la somma complessiva dei redditi dei
componenti, i redditi da considerare sono TUTTI I REDDITI SOGGETTI A
tassazione IRPEF, ESCLUSO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (liquidazione).
CORSO UILM POTENZA SULLA BUSTA PAGA
43
RIEPILOGO GENERALE
RETRIBUZIONE GLOBALE
MENO
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
EVENTUALI QUOTE ESENTI
INPS
CONTRIBUTI
COMETA
RETRIBUZIONE GLOBALE
MENO
CONTRIBUTI
EVENTUALI QUOTE ESENTI
IMPONIBILE FISCALE
ADDIZIONALI
MENO
NO TAX AREA
IRPEF LORDA
RETRIBUZIONE GLOBALE
MENO
CONTRIBUTI
IRPEF NETTA
QUOTA SINDACALE
MENO
DETRAZIONI FISCALI
IRPEF NETTA
PIÙ
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
RETRIBUZIONE NETTA
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