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Sicurezza sul lavoro epc

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Sicurezza sul lavoro epc
Il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
di Sergio Melis
Cenni storici sulla legislazione.
La figura e il ruolo del RLS.
La partecipazione del RLS al sistema della sicurezza
Figura, ruolo, compiti e partecipazione
al sistema della sicurezza
del Rls
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)
LEZIONE
Quali sono gli argomenti che
tratteremo nel corso
La sicurezza nelle leggi italiane
La normativa europea
Ruolo, compiti e responsabilità
del Rls
nella sicurezza nei luoghi di lavoro.
Presentazione
Sono un ex operaio chimico e
dirigente sindacale in
pensione.
Ho iniziato a lavorare nel 1963 come
bracciante agricolo abituale.
Nel 1965 sono stato assunto nel
Petrolchimico di Macchiareddu
(ex Rumianca)
come operatore di impianto.
Presentazione
Nel 1971 sono stato eletto dai miei
compagni di lavoro Delegato di reparto.
Nel Consiglio di fabbrica sono stato
eletto nell’Esecutivo del C. di F. e
nella Commissione Ambiente
(delle prime in Italia).
Presentazione
Nel 1973 sono stato eletto dal Congresso
dei chimici nel direttivo.
A luglio del 1974 entrai in segreteria
provinciale dei chimici della CISL.
Dal 1984 al 1996 sono stato membro della
Segreteria del sindacato di Cagliari con
compiti specifici relativi alle politiche
industriali e produttive.
Presentazione
Nel 1996 frequentai nel Centro studi di
Firenze il Primo corso di Formatori sulla
626.
Nel gennaio del 1998 mi è stato
pubblicato un libro sulla 626.
Questo libro è il risultato della
preparazione del primo corso di
formazione per Rappresentanti
Sindacali Aziendali di Cagliari.
Presentazione
Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale
Artigiano della Sardegna ha pubblicato
cinque lavori di cui due sulle
problematiche legate alla
organizzazione della stessa EBAS.
Gli altri tre lavori riguardano
specificatamente la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Il quarto e il quinto di questi volumi
sono stati curati dal sottoscritto.
Presentazione
Attualmente, a Cagliari, sono
il Responsabile del
PUNTO DI INCONTRO
626,
tutti i mercoledì sera, sono a disposizione
delle segreterie e dei delegati.
Presentazione
In tutti questi anni, da privatista, ho
sostenuto l’esameper la maturità magistrale
e… poi studiando dalle 6 alle otto del mattino
tutti i giorni e aumentando le ore il
sabato e la domenica ho superato
tutti gli esami del mio corso di laurea.
In questi ultimi mesi ho iniziato a
lavorare sui testi di filosofia della
scienza per preparare la mia tesi
di laurea in pedagogia.
Presentazione
Prima di iniziare veramente i lavori
mi scuso della autopresentazione
non professionale
e chiedo scusa in anticipo se non sarò,
in qualche passo, chiaro nella esposizione.
Spero però di supplire a questo limite
esplicitando meglio i concetti nelle
risposte che darò alle Vostre domande
Presentazione
Sicuramente, diverse cose che dirò sono
già state dette e saranno riproposte da altri
relatori.
Io seguirò un percorso molto semplice.
Metterò in evidenza tutti i soggetti della
sicurezza e farò notare le relazioni che hanno
con il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Presentazione
Alcune settimane fa, in un liceo francese,
il primo liceo chimico francese, un docente
è morto e diversi studenti hanno avuto
gravi ferite nell’esplosione di un laboratorio
della scuola.
Riporto questa notizia drammatica per
Mettere a fuoco da subito il problema.
L’uomo deve vivere per il lavoro e non morire
del lavoro.
Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
La sicurezza dei lavoratori è un
problema sociale ed inizia
l’intervento dello Stato
Legge 12 marzo 1898, n. 80
Legge sugli infortuni degli
operai sul lavoro
Si tratta della prima legge che
sancisce l’obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro
Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più
di carattere assicurativo che norme di
prevenzione degli infortuni
Evoluzione storica delle leggi
Nel periodo che va dal 1930 al 1945
vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro
CODICE CIVILE
R.D. 16 marzo 1942, n. 262
CODICE PENALE
Art. 2087
R.D. 19 /10/1930, n. 1398
Art. 451 Omissione colposa Tutela delle condizioni di lavoro
di cautele contro gli
“L’imprenditore è tenuto ad adottare
Infortuni sul lavoro
nell’esercizio dell’impresa le misure
Art. 589 Omicidio colposo
che, secondo la particolarità del
Art. 590 Lesioni personali
lavoro,sono necessarie a tutelare
colpose
l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”
Evoluzione storica delle leggi
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947
Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese.
Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’
individuo e interesse della collettività….
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…
Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
Evoluzione storica delle leggi
La salute è un bene primario, non ci può
essere giustificazione alcuna
(costi economici, tecnologia nuova
organizzazione) che possa limitare questo
diritto del cittadino lavoratore.
Evoluzione storica delle leggi
contadini
Anni
‘50
industria
L’Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale,
avvia la ricostruzione del tessuto industriale.
Vi è una grande migrazione interna.
La mano d’opera è senza una cultura
industriale e di conseguenza
AUMENTANO GLI INFORTUNI
Leggi e norme
Legge 12.02.1955, n. 51
Il Governo viene autorizzato ad emanare
norme generali e speciali per la
Prevenzione degli infortuni sul lavoro
e per l’igiene del lavoro
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene del lavoro
Leggi e norme
I Decreti degli
Anni ’50 hanno
una impostazione
legata all’
organizzazione
meccanica
del lavoro
Queste leggi sono nel complesso
buone e valide ancor oggi
a) Hanno un aproccio
tecnicistico
b) Adeguano macchine
e impianti
c) il manutentore era
l’esperto della sicurezza
Nessun risultato, o quasi, in termini di sicurezza
Aspetti economici e sociali
Negli anni ’60 e ’70 si
sviluppano, in Italia e
nell’Europa, una serie di
lotte studentesche
e sindacali
Emerge sia da parte delle imprese che dei lavoratori
l’esigenza di nuove professionalità. L’addestramento
ripetitivo lascia il posto al “saper fare” che comporta
la conoscenza del processo del lavoro e non solo una
piccola frazione di esso
Aspetti economici e sociali
uomo
macchina
ambiente
Nel rapporto uomo – macchina – ambiente
L’uomo è il punto più debole
Nella legislazione degli anni ’50
Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo
quasi una parte della macchina
che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva
Legge 20/5/1970 n. 300
STATUTO dei LAVORATORI
Leggi e norme
Art. 9 : Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure
idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica
Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 9
Leggi e norme
STATUTO dei LAVORATORI
Università di Cagliari (facoltà di Medicina del lavoro)
Chiamata dal Consiglio di Fabbrica della Rumianca
Per una indagine e studio sul Cloruro di Vinile
(un pericoloso cancerogeno).
Tutte le spese a carico dello Stabilimento
Grande ruolo del Rappresentanza sindacale
Legge 23/12/1978 n. 833
Riforma sanitaria
Art. 20 comma 1 lett. b, comma 3
Attività di prevenzione
Leggi e norme
Il RSA riceve comunicazione dei dati accertati dal
Servizio per quanto riguarda i fattori di nocività, di
pericolosità e deterioramento negli ambienti di
lavoro;
Gli interventi di prevenzione all’interno degli
ambienti di lavoro sono effettuati sulla base di
esigenze verificate congiuntamente con le
rappresentanze sindacali e il datore di lavoro.
Direttive Sociali
Europee
degli anni 80 – 90
Verso la Sicurezza Europea
391/89 Direttive quadro:
miglioramento salute
dei lavoratori sul lavoro
269/90 Movimentazione
Manuale dei carichi
654/89 Sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
270/90 Sicurezza lavoro
ai Video Terminali
655/89 Sicurezza per le
attrezzature di lavoro
394/90 Protezione da
Agenti cancerogeni
656/89 Dispositivi
Protezione Individuali
679/90 Protezione da
Agenti biologici
Verso la sicurezza europea
In ordine di tempo l’ultima direttiva
europea recepita dal nostro Paese.
D. Lgs 19/08/2005 n° 187
Attuazione della Direttiva 2002/44/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relativa alla esposizione
dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche
Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti
oltre 350 leggi
per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Nelle ultime due legislature si è andati molto
avanti nella stesura di un TESTO UNICO
delle norme sulla tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori ma ancora non
si è riusciti a concludere nulla.
Verso la Sicurezza Europea
Il sistema delle Direttive Europee si
Basa sulla partecipazione attiva e sulla
collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti nell’ambiente di lavoro
affinché tutti siano coinvolti
Direttive Europee
Si ricorda, però,
che la prima
Direttiva Europea
è stata emessa
nell’anno 1989
Le 8 direttive
sociali europee
sono state recepite nella
legislazione italiana
con la promulgazione del
DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626
miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
Decreto Legislativo 626
Decreto
626
98 articoli
13 allegati
10 regolamenti
Circa 90 Circolari
Ministeriali
12 ministeri coinvolti
Delibere delle Regioni
Nuovi decreti per
applicare alcuni articoli
Decreto Legislativo 626
Decreto
626
La Corte di giustizia
europea ha
fatto modificare diverse
volte il D. Lgs 626 perché
il nostro Paese non ha
legiferato correttamente.
(es. Videoterminali, RSPP e
Addetti al SPP ecc.)
Struttura del D.Lgs 626/94
Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Capo 2° - Servizi di prevenzione art. 8, 9, 10 e 11
Capo 3° - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso art. 12, 13, 14 e 15
Capo 4° - Sorveglianza sanitaria art. 16 e 17
TITOLO I
PARTE
GENERALE
Capo 5° - Consultazione dei lavoratori
art. 18, 19 e 20
Capo 6° - Informazione dei lavoratori art. 21 e 22
Capo 7° - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Capo 8° - Statistiche infortuni e delle malattie professionali art.
29
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Luoghi di lavoro
Attrezzature di lavoro
art. 30, 31, 32 e 33
art. 34, 35, 36, 37, 38 e
39
Uso dei dispositivi individuali art. 40, 41, 42,
43, 43, 44, 45 e 46
TITOLO V
TITOLO VI
Movimentazione manuale dei carichi
48 e 49
art. 47,
Uso di attrezzature munite di videoterminale
art. 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58 e 59
Capo 1° - Disposizioni generali art. 60 e 61
Capo 2° - Obblighi del datore di lavoro art.
TITOLO VII
PROTEZIONE
62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68
DA AGENTI
Capo 3° - Sorveglianza sanitaria art. 69, 70,
CANCEROGENI
71 e 72
TITOLO VII bis
PROTEZIONE
DA AGENTI
CHIMICI
TITOLO VIII
PROTEZIONE
DA AGENTI
BIOLOGICI
TITOLO IX
TITOLO X
Art. 72/bis – Campo di applicazione
Art. 72…… terdecies
Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77
Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85
Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87,
88….. undecies
Sanzioni
art. 89, 90, 91, 92, 93 e 94
Disposizioni transitorie e finali
art. 95, 96, 97 e 98
A L L E G A T I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allegato I
Casi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento
diretto dei compiti
di prevenzione e protezione.
Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro.
Allegato III
Schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei
D.P.I.
Allegato IV
Elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale
Allegato V
Elenco delle attività …. Per i quali si può rendere necessario
l’uso dei D.P.I.
Allegato VI
Elementi di riferimento (movimentazione manuale dei
carichi)
Allegato VII Prescrizioni Minime per l’uso dei VDT
Allegati VIII (n° 6 parti per la protezione da agenti cancerogeni, chimici e
biologici)
Allegati IX÷XIII
Agenti biologici
Allegato XIV Attrezzature da sottoporre a verifica
Allegato XV
Prescrizioni supplementari per attrezzature di lavoro
specifiche
Allegato XV - bis
Allegato XV - ter
Allegato XV -quater
626 e Direttive Europee
LA NOVITA’ PRINCIPALE
Da un sistema
applicativo
delle leggi puramente
“tecnologico” si passa ad una
applicazione che mette
al centro dell’interesse
l’uomo - i lavoratori -
Si interviene
sull’uomo
attraverso azioni
di Informazione
Formazione
Educazione
Sensibilizzazione
Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
SICUREZZA
Condizione o qualità di chi,
di ciò che è sicuro (Zingarelli)
Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita
(Devoto-Oli)
contro eventuali pericoli
Dal latino SINE CURA ovvero
SENZA PREOCCUPAZIONE
SALUTE:
Non assenza di malattia ma condizione
di BENESSERE come la definisce la
Organizzazione Mondiale della Salute
Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
Due fattori incidono sulla
mancata sicurezza
Costo umano
Dovuto all’elevato numero di
incidenti ed infortuni sul lavoro
Costo economico
Costi diretti ed indiretti che incidono sui conti
dello Stato e dei singoli lavoratori
costo umano + costo economico = costo sociale
Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
Costo degli infortuni
stimato in circa
€ 28 miliardi e mezzo
55 mila miliardi(vecchie lire)
COSTI INDIRETTI
6 miliardi di € per
pensioni
•16 milioni giornate
lavoro perse
•30.000 invalidi
permanenti
NON QUANTIFICABILI
PER LE IMPRESE
O PER I SINGOLI LAVORATORI
tempo “perso” per il soccorso
riparazioni attrezzature
penali per consegne
ritardi produzione
ricorso a straordinari
spese legali e mediche
Leggi e norme
Vi furono anche errori di
impostazione e di valutazione
non considerando perché
accadono gli infortuni e gli
incidenti
78 % Comportamento imprudente con
atti pericolosi
20 % Carenze impiantistiche e tecniche
con condizioni di lavoro pericolose
2 % Fattori non controllabili ed
imprevedibili
626 e Direttive Europee
Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica
SICUREZZA
Adeguando macchine e impianti
Formazione delle persone
Sicurezza SOGGETTIVA - umana
626 e Direttive Europee
Il complesso delle norme
previste dal D. Lgs. 626
disegna un sistema che vede
i LAVORATORI
al centro
dell’organizzazione della
sicurezza
nei luoghi di lavoro
al posto della macchina
626 e Direttive Europee
Politica
aziendale
per la
sicurezza
Il Decreto
626
prevede
per ogni
AZIENDA
Organizzazione
interna finalizzata
ad una corretta
gestione della
sicurezza
Attribuzioni, compiti e responsabilità per i diversi soggetti
Ruolo determinante del RLS per il controllo attraverso la
Partecipazione: il “conflitto” non è funzionale al limite
Si chiede il parere alla Vigilanza (ASL, Ispettorato ecc.)
626 e Direttive Europee
Novità Soggetti della sicurezza
principale • Datore di Lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Responsabile del
Servizio di prevenzione
e Protezione
• Medico Competente
• Addetti emergenze
• Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza
• Tutti i lavoratori
626 e Direttive Europee
Il D.Lgs. 626/94
propugna il
miglioramento
della sicurezza e
della salute con
l’indicazione
di obblighi per:
Datore di Lavoro
Lavoratori
Fabbricanti e Progettisti
Medico Competente
Il Decreto 626 prevede
Inoltre le attività di
Vigilanza e le Sanzioni
Articolo 7 GLI APPALTI
Regola e norma la sicurezza tra gli appaltatori,
aziende appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro
Art. 18
Art. 19
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Contrattazione collettiva
CCNL 31 AGOSTO 1999
ART. 58
ULTIMO CCNL
ART.71
RIPORTANO
LETTERALMENTE
IL D. Lgs 626/94
CONTRATTO
COLLETTIVO
QUADRO
10 LUGLIO 1996
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresenta una delle principali novità della
nuova disciplina della sicurezza sul lavoro.
Tende a sottolineare la partecipazione attiva
dei lavoratori alla realizzazione di una più
efficace tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona eletta
o designata per
rappresentare
i lavoratori per
quanto concerne
gli aspetti
della salute
e sicurezza
durante il lavoro
Il compito del
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
è diverso
da quello dei
RAPPRESENTANTI
SINDACALI
ed hanno dei poteri
L’art. 19 del Decreto 626
stabilisce precise attribuzioni
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nelle aziende da 1 a 15 dipendenti
il R.L.S. è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno
Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS può essere
Eletto direttamente o designato dai Rappresentanti Sindacali
I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo
l’elezione devono partecipare ad un
apposito corso di formazione della
durata di 32 ore.
Argomenti e modalità sono precisati nel
Decreto del 16 gennaio 1997
1 RLS sino a 200 dipendenti
3 RLS da 201 a 1000
dipendenti
6 RLS oltre i 1000
dipendenti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Può accedere in tutti i luoghi di lavoro
È consultato in ordine alla valutazione dei rischi,
sulla designazione degli Addetti alla Prevenzione
Incendi, Evacuazione e Pronto Soccorso
Riceve le informazioni e la documentazione
aziendale utile
Riceve le informazioni provenienti dall’ASL
Promuove ed attua misure di prevenzione idonee
per i lavoratori
Formula osservazioni alle autorità di vigilanza
Partecipa alla Riunione Periodica
Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi
individuati
Può fare ricorso alle autorità competenti
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Non è sanzionabile nello svolgimento
della sua funzione
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
Occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi
di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione
di una apposita riunione.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6
milioni di lire. ( datore di lavoro, dirigenti)
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare di salute e
sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi
specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 3/8
milioni di lire. (datore di lavoro e dirigente).
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 5.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.
Sanzione amministrativa pecuniaria
da 1/6 milioni di lire.
( datore di lavoro, dirigenti)
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
art. 70 c. 1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro
nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
I'attività svolta, I'agente cancerogeno utilizzato e,
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro .
Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni.
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 78 c. 6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione
di cui al comma 1 ed ha accesso anche
ai dati di cui al comma 5.
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 84 c. 2.
Il datore di lavoro informa al più presto l'organo
di vigilanza misure che intende adottare,
o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
Arresto fino a 2/4 mesi o
ammenda da 1/5 milioni di lire.
(datore di lavoro e dirigente).
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 63 c. 6.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche
ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 57 c. 1.
Il datore di lavoro informa preventivamente
il lavoratore e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Arresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 1/5 milioni di lire.
(datore di lavoro e dirigente).
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.3/1 milione di lire.
(preposto).
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 87 c. 3 lett. e
e) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio
ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di
cui al comma 1.
Sanzione amministrativa pecuniaria 1/6 milioni
(Datore di lavoro, dirigente).
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e
salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Arresto fino a 3/6 mesi
o ammenda da 3/8 milioni di lire.
(datore di lavoro e dirigente).
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
art.70 c.1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un
Registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e,
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi e il
Rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è il principale
destinatario degli obblighi in
materia di sicurezza, e quindi il
soggetto responsabile penalmente.
Datore di Lavoro
Art. 2,
Soggetto titolare
del rapporto di
lavoro o,
comunque, soggetto
che secondo il tipo
e l’organizzazione,
dell’impresa
ha la responsabilità
della stessa, in quanto
titolare dei poteri
decisionali e di spesa
Organizzazione
della sicurezza
Valutazione
dei Rischi
Informazione
e formazione
Organizzazione della sicurezza
designa
Si avvale della
collaborazione di
1. Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(interno/esterno)
2. Medico Competente
3. Lavoratori addetti per la lotta e la
prevenzione incendi e all’emergenza
4. Lavoratori addetti al
pronto soccorso (primo soccorso)
Dirigenti e preposti
Consulenti ed esperti di
sicurezza
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 2 c. 1.
Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
f) rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro, di seguito
Denominato rappresentante per la sicurezza;
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure
Necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
e in particolare:
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante perla sicurezza di
Accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni.
(datore di lavoro e dirigente).
Arresto max. 1 mese o ammenda da 0.3/1 milione.(Preposto)
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
e in particolare:
p) consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b)
(valutazione dei rischi)
c)
(designazione degli addetti al SPP)
e d)
(organizzazione della formazione);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 1/5 milioni.
(datore di lavoro e dirigente).
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 8 c.2
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da
lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 9,
tra cui il responsabile del servizio in possesso
di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 9.
Compiti: segreto sui processi lavorativi.
art. 9 c. 3.
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine
ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto.
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
art. 11 c. 1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro,direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire.
( datore di lavoro, dirigenti)
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1/6 milioni di lire.
( datore di lavoro, dirigenti)
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 3.
La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio,compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Sanzione amministrativa pecuniaria da
1/6 milioni di lire.( datore di lavoro, dirigenti)
Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda
dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori
incaricati di gestire le possibili Emergenze
Compiti dei lavoratori designanti quali
ADDETTI sono quelli di attuare:
le misure di prevenzione e protezione incendi;
l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave
ed immediato;
il salvataggio di persone che si trovino in condizione di
pericolo;
il pronto soccorso. (Primo soccorso)
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 19 c. 1.
Il rappresentante per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
Addetti antincendio ed emergenze
Addetti al pronto soccorso
I lavoratori designati
NON POSSONO
se non per un giustificato motivo
rifiutare la designazione
Devono essere formati ed essere
in numero sufficiente e disporre
delle attrezzature adeguate
Addetti antincendio ed emergenze
Con uno specifico Decreto
Ministeriale del 10 marzo 1998
Sono state determinate le
modalità per lo svolgimento dei
compiti degli Addetti
Frequenza ad uno specifico corso
della durata variabile in base al
rischio di incendio del luogo di
lavoro
rischio
ore
basso
4
medio
8
alto
16
Addetti al pronto soccorso
Il decreto 626 prevede
l’emanazione da parte del
Ministero della Sanità di un
apposito decreto indicante
– come nel caso della prevenzione
incendi –
le modalità, ore, corsi e contenuti
per gli Addetti designati.
Organizzazione della sicurezza
Dopo aver
effettuato
le nomine
e le designazioni
il Datore di Lavoro
costituisce il
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal
Responsabile del Servizio, non è un nuovo
Ufficio o reparto all’interno dell’azienda
Servizio di Prevenzione
e di Protezione
IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte le
persone designate o nominate e che svolgono precisi
compiti nell’organizzazione della sicurezza.
Ogni persona facente parte del SERVIZIO deve
ricevere una lettera di nomina
Servizio di Prevenzione
e di Protezione
COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO
Identificare le fonti di rischio
•Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro)
•Individuare le misure di sicurezza
•Elaborare le misure preventive e protettive ed
i sistemi di controllo
•Elaborare le procedure di sicurezza per le
attività a rischio
•Proporre programmi di informazione e formazione
•Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica
•Fornire ai lavoratori le informazioni sulla
sicurezza del lavoro
Dirigenti e Preposti
Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore
di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze
Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli
incarichi loro affidati o svolti di fatto
(principio dell’effettività)
ad adottare le misure che la normativa
pone a carico del Datore di Lavoro,
con la sola eccezione di
quelli che non sono delegabili
Valutazione dei rischi
RISCHIO: probabilità
che sia raggiunto un
livello potenziale di
danno nelle condizioni
di impiego o di
esposizione ad un
pericolo da parte di
un lavoratore.
PERICOLO (o fattore di
rischio): proprietà o
qualità intrinseca di una
determinata entità
(materiali, lavorazioni,
attrezzature di lavoro,
metodi e pratiche di
lavoro) avente il
potenziale di causare un
danno
Valutazione dei rischi
Procedimento di analisi che devono essere
effettuate, in ogni ambiente di lavoro, per
arrivare ad una stima del rischio, in base ai
pericoli, al fine di identificare i fattori di
pericolo per i lavoratori
OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
Consentire al Datore di Lavoro di prendere i
provvedimenti che sono effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza e
la salute dei lavoratori
Valutazione dei rischi
D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione,
analisi controllo e gestione dei rischi lavorativi
e ovviamente delle necessarie misure ed
interventi di prevenzione e protezione al fine
di eliminare o ridurre i rischi riguarda
essenzialmente il datore di lavoro.
E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico,
dovrà avvalersi di alcune competenze professionali
e gestionali, peraltro previste dal D.Lgs 626/94
che sono:
Dirigenti, Preposti e Consulenti, RSPP, Medico
competente, RLS.
La formazione
Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro
Art. 21 e Art. 22
In ogni titolo specifico del
D. Lgs
(es. rischio chimico, rischio
biologico, uso videoterminali,
movimentazione dei carichi...)
Vi è un articolo che prevede
l’obbligo della formazione
Decreto 16/01/1997
prescrive i contenuti
minimi, programmi e
ore dei corsi di
formazione
per i lavoratori
Rappresentanti
dei Lavoratori
Datori di Lavoro
La formazione
Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro
Art. 21
Art. 22
Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori
che devono ricevere una adeguata formazione
e informazione sulla sicurezza
Informazione e Formazione
Corsi specifici di formazione
Luoghi di lavoro.
Uso delle attrezzature di lavoro.
Uso dei dispositivi di protezione individuali.
La movimentazione manuale dei carichi.
Uso del computer.
Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e
biologici
Datore di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c.7
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso
di specifiche caratteristiche e requisiti professionali
Il Responsabile del Servizio deve avere
attitudini e capacità adeguate al ruolo.
Titolo di studio (diploma di scuola media superiore).
Di fatto è consulente aziendale in materia di
sicurezza.
Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per
inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPPR
deve svolgere i propri compiti con prudenza, perizia
e diligenza.
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Tiene i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori
e pianifica le attività di informazione e formazione.
Il R.S.P.P. può svolgere questo ruolo anche in aggiunta
alla propria mansione lavorativa.
In questo caso deve poter disporre di tutto il tempo
necessario per svolgere il ruolo di Responsabile.
Per le A.S.L. il R.S.P.P. sarà sempre il referente della
sicurezza.
Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione
Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo
della persona designata, sia interna o esterna
all’azienda, quale Responsabile del Servizio a:
1. Azienda Sanitaria Locale
2. Direzione Provinciale del Lavoro
3. R.L.S
La comunicazione è corredata da una dichiarazione,
e relativi allegati, attestante che la persona designata
ha svolto compiti in materia di prevenzione e
protezione, il periodo in cui sono stati svolti, nonché
un curriculum professionale
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 9 c. 3.
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine
ai processi lavorativi di cui vengono a
Conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto.
Medico competente
Nominato dal datore di lavoro.
Deve essere in possesso di
specifiche caratteristiche
e requisiti professionali
Al Medico competente è affidata la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori.
•Effettua gli accertamenti preventivi e periodici
•Effettua gli accertamenti sanitari
•Formula i giudizi di idoneità
•Aggiorna le cartelle sanitarie
Medico competente
Svolge anche questi
compiti fondamentali
Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio
Tiene la documentazione sanitaria
Redige e aggiorna il Programma Sanitario
Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno
Partecipa alla riunione periodica
Partecipa al programma di formazione e di
miglioramento
Informa i lavoratori e l’RLS sugli accertamenti
sanitari
Medico Competente e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.
Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.
e) - fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.500/3 milioni di lire.
Medico competente e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.
Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.
art. 17 c. 1
g)-comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da
0.500/3 milioni di lire. (medico competente).
Riunione periodica
Almeno una volta
all’anno viene indetta
una Riunione Periodica
cui devono partecipare
Datore di lavoro
(o delegato)
Responsabile Servizio
Rappresentante dei
Lavoratori
ARGOMENTI BASE
Da trattare e
discutere
•Documento di
Valutazione Rischi
•Idoneità dei mezzi
di protezione
•Programmi di
formazione e
informazione
per i lavoratori
Riunione periodica
La riunione periodica deve essere convocata
formalmente con lettera e ordine del giorno
CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE
La Riunione Periodica si deve tenere anche
in occasione di significative variazioni del lavoro
e quando vengono introdotte nuove tecnologie
Il Rappresentante dei Lavoratori
può chiedere la convocazione di una apposita riunione
Datore di Lavoro
Organizzazione
della sicurezza
C
O
N
S
U
L
T
A
gli
RLS
designa
Responsabile
Servizio
Addetti
Antincendio
Addetti Primo
Soccorso
Medico
competente
Servizio di
Prevenzione
Valutazione
dei rischi
Assieme ai
Dirigenti,
Preposti e
Consulenti o
Componenti
del Servizio
Informazione e
formazione
organizza
per i lavoratori
Corsi
Lezioni
Può conferire Incontri
specifiche
Deleghe
Aggiornamenti
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale
Utilizzano correttamente
macchinari,apparecchiature,
utensili, sostanze e preparati
pericolosi, mezzi di trasporto
ed altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza
Utilizzano in modo
appropriato i
dispositivi di
protezione messi a
loro disposizione
Diritti e Doveri dei Lavoratori
NON RIMUOVONO
o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo
NON COMPIONO
di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza
propria
o di altri lavoratori
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Segnalano immediatamente al datore di lavoro,
dirigente o preposto, le deficienze dei
macchinari e dei dispositivi di protezione,
nonché altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza.
In caso di urgenza, si adoperano direttamente
nell’ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia
al Rappresentante dei Lavoratori
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e
preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’Autorità competente o comunque necessari per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro
La verifica da parte dei lavoratori sull’
applicazione delle misure di sicurezza
viene effettuata tramite il R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
Ciascun lavoratore
Tutti i lavoratori
deve…
•Prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute
•Della sicurezza delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni
Ogni lavoratore deve agire ed operare
conformemente alla sua formazione
ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti
R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Obblighi dei lavoratori.
art. 5 c. 2
In particolare i lavoratori:
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c),
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 0.400/1.2 milioni di lire.
(lavoratore).
Informazione dei Lavoratori
Ogni lavoratore deve
ricevere una adeguata
informazione sulle
procedure che riguardano
•
•
•
•
•
•
La lotta antincendio
L’ evacuazione dei lavoratori
Il pronto soccorso
Sul Responsabile del S.P.P.
Sul Medico competente
Sui lavoratori addetti
alle emergenze
Il Decreto 626 disciplina,
infine,
l’attività di Vigilanza e le
Sanzioni
Vigilanza e Sanzioni
La vigilanza è svolta per verificare
l’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro
L’attività di Vigilanza è svolta da
A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
Direzione Provinciale del Lavoro
Vigili del Fuoco
Tutti gli organi di polizia giudiziaria
Sanzioni
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626
sono di carattere
penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)
Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sono
a carico dei soggetti previsti dal 626.
Infatti le inosservanze alle disposizioni di legge
vengono fatte risalire al soggetto che
aveva l’obbligo di farle applicarle
Sanzioni
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626
sono di carattere
penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)
In totale sono 267
Datore di lavoro
13
Datore di lavoro e Dirigente
136
Preposti
94
Progettisti, fabbricanti, installatori
3
Medico competente
15
Lavoratori
7
Tutti
2
Sanzioni
Datori di lavoro, Dirigenti e preposti
I lavoratori
Le sanzioni puniscono
con l’arresto o con
l’ammenda le
contravvenzioni
commesse da
Medico
competente
Progettisti, fabbricanti, installatori
Concludendo riassumiamo
il processo della sicurezza
che si attua con
DOCUMENTI
Strumenti descrittivi
e prescrittivi di ciò
che è stato rilevato
e di quanto bisogna
fare per attuare
la sicurezza
PIANO
DI SICUREZZA
ADEMPIMENTI
Procedure e metodi
attraverso i quali le
prescrizioni rilevate
nei Documenti sono
attuati e vengono
applicati
Sono tutte le Persone previste dal
SOGGETTI
decreto 626 che si occupano della
Sicurezza con compiti e Responsabilità
individuali
In sintesi ci dobbiamo porre
sempre la seguente domanda
COME ?
CON UN PIANO
Un Documento sulla
SICUREZZA
redatto su
incarico del
Datore di Lavoro
PER CHI ?
Per tutte le
PERSONE
-Soggettiprevisti
dal 626
Piano di sicurezza
“IL PIANO”
Documento della
Valutazione
Dei Rischi (art. 4)
È integrato da
PIANO DELLE
EMERGENZE
Piano di
Evacuazione
Deve descrivere
Valutazione dei Rischi
Misure di prevenzione e di
protezione dei Lavoratori
Organizzazione aziendale della
sicurezza
Le attività di formazione e
informazione
Fly UP