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Slides intervento Prof. Minarini
RIFLESSI ED EFFETTI DELL’ART. 32
COMMI 3 TER E 3 QUATER L. 27/2012
NELLA LIQUIDAZIONI DELLE LESIONI
DI LIEVE ENTITA’ DI CUI ALL’ART. 139
DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Dott. Prof.Andrea Minarini
Direttore U.O. Medicina Legale AUSL Bologna
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209
 CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e natanti
 Capo III – Risarcimento del danno
Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità)
Comma 2: agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Legge n. 27 del 24 marzo 2012
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO
DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA’ ”
Comma 3/ter
(a modifica del Comma 2 dell'art.139) :
"in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno
dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"
Comma 3/quater :
"il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.139 del
D.L. 7/9/2005 n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medicolegale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata
l'esistenza della lesione"
La relazione illustrativa a tale modifica così recenti: “la modifica
proposta è volta ad introdurre, per le lesioni di lieve entità, la
previsione di assenza di risarcimento da danno biologico permanente
in caso di effetti lesivi “soggettivi” (cioè, solo riferiti dal paziente e non
obiettivamente
constatabili). L’introduzione
della
norma,
coerentemente con quanto avviene negli altri Paesi Europei
eviterebbe in pratica l’abnorme speculazione sul cosiddetto “colpo di
frusta”. La natura speculativa di buona parte delle richieste di
risarcimento per danni alla persona di modesta entità è infatti
suffragata dalla differente diffusione del fenomeno nelle diverse aree
territoriali Italiane. In alcune realtà territoriali, in particolare nel Sud
Italia, la percentuale dei sinistri con lesioni, fa infatti registrare punte
anche superiori al 40%”.
Sin dalla loro discussione nelle
commissioni Parlamentari le modifiche
all’art. 139 del C.A. hanno dato luogo ad
un dibattito che poneva in discussione le
prassi e le criteriologie medico legali
utilizzate sino ad allora nelle valutazioni
del danno alla persona
5
Un dibattito, per certi versi irreale, che avrebbe
avuto una sua legittimazione solo nel caso che
una nuova scoperta scientifica su rivoluzionari
meccanismi fisio–pato-genetici delle lesioni
traumatiche avesse arricchito le nostre
conoscenze
6
Solo in tale evenienza, non solo quella
medico legale, ma tutta la comunità
scientifica
medica
avrebbe
dovuto
procedere alla rielaborazione dei protocolli
diagnostici, della criteriologia e della
metodologia valutativa.
Ma solo in questo caso.
7
Ma poiché la novella legislativa riguarda
LA RISARCIBILITÀ O LA NON RISARCIBILITÀ DI
ALCUNE VOCI DI DANNO,
fissandone le caratteristiche e creando di fatto una
nuova categoria di danno,
ovvero “IL DANNO NON RISARCIBILE”,
8
logica avrebbe voluto che il dibattito si
fosse dovuto incentrare sulla possibilità
o meno, nel nostro ordinamento , di
limitare la portata del 2043, peraltro
introdotto in forza di un D.L.
9
In verità, più che un dibattito, c’è stato un
monologo di una parte
quella assicurativa
che, spostando l’attenzione dalla risarcibilità alla
valutabilità di un danno, ha ritenuto
indispensabile ed indifferibile una revisione della
nostra criteriologia diagnostica e valutativa.
10
PARERE CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE FNOMCeO
A QUESITO DEL S.I.S.M.L.A
PARERE CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE FNOMCeO
A QUESITO DEL S.I.S.M.L.A
Il SISMLA condivide totalmente la ratio
ispiratrice della norma.
Il contrasto alle truffe in tutti i settori è un
dovere etico che ci coinvolge come cittadini
ancor prima che come professionisti.
13
Contrastare le truffe però non può essere
motivo di compressione o di negazione di
diritti che i medici legali hanno l’obbligo
morale e professionale di tutelare.
14
Il medico legale è sintesi e tutela di diverse parti:
il cittadino, che ha diritto ad un giusto
risarcimento;
le imprese assicurative, che non devono subire
truffe;
La collettività, su cui non devono ricadere i
costi delle truffe
15
Proprio perché le truffe in ambito assicurativo
ledono gli interessi di tutti, il loro contrasto non
può che essere il frutto di un’azione congiunta e
condivisa di tutte le parti in causa.
Ed è in coerenza con questi principi che si
colloca l’azione costante del SISMLA.
16
Dibattito capzioso
Premesse : contrasto alle truffe
 Contenuti : negazione della prassi valutativa
medico-legale e linee guida
 In conflitto con la normativa vigente
(Decreto

Ministero Salute 3 luglio 2003Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità)
17
Premesse
e’ sempre e solo un monologo
Quante sono le richieste di risarcimento rigettate
grazie all’attività dei medici legali ed all’azione delle
norme varate in precedenza ?
 L’aumento del numero delle micropermanenti è
riferita solo da una parte
 Mancano dati ufficiali ISTAT
 Sarebbe opportuno un osservatorio indipendente in
proposito F. Buzzi, (Unitarietà e dicotomia nella medicina legale nel

sottosistema della R.c.a.?, in Riml, 1/2012).
18
contenuti

negazione della metodologia diagnostica
valutativa medico-legale

negazione della metodologia diagnostica clinica
19
art. 32 legge 24 marzo 2012, n. 27
comma 3 - quater
“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità
di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata
l'esistenza della lesione.”
20
GRUPPO FONDIARIA SAI
Direzione Danni e Reti
Sistemi Sanitari
CONSIDERAZIONI LEGGE 27/2012 E SUPPORTI SCIENTIFICI
Con riguardo alla vigente normativa in tema di lesioni di lieve entità, ed
in particolare nell’ambito del trauma distorsivo cervicale, giova
sottolineare come la sola diagnosi espressa dal referto di pronto
soccorso tenda ad accreditare l’avvenuta lesione distorsiva del rachide
cervicale, ma non può esser di per sé intesa come prova di questa.
Si tratta infatti di una diagnosi clinica, per larga parte basata sul riferito
anamnestico e sintomatologico soggettivo, mentre la L. 27/2012
prevede che la risarcibilità della lesione di lieve entità (o, meglio, dei
suoi postumi) poggi su una diagnosi medico-legale, la quale a sua volta
deve far stretto riferimento a criteri di obiettività (clinica e/o
strumentale) che abbiano plausibilità di evidenza scientifica.
21
GRUPPO FONDIARIA SAI
Direzione Danni e Reti
Sistemi Sanitari
CONSIDERAZIONI LEGGE 27/2012 E SUPPORTI SCIENTIFICI
Ciò significa, in pratica, che non è possibile basare il suddetto giudizio
su testificazioni terminologiche del tipo “distorsione cervicale” o, in
altro ambito lesivo, “contusione”, ma viceversa che è necessaria in sede
di refertazione o certificazione medica di prima assistenza
l’attestazione di dati oggettivi clinico-funzionali correlati, possibilmente,
ad evidenze di carattere tecnico-strumentale.
Se il Legislatore avesse voluto circoscrivere la sfera di attendibilità della
ricorrenza di lesione alla mera
diagnosi clinica (che nel caso di specie è correlata principalmente alla
soggettività) non sarebbe ricorso all’esplicito e di fatto tassativo
riferimento ad elementi obiettivamente apprezzabili per via clinicostrumentale.
22
GRUPPO FONDIARIA SAI
Direzione Danni e Reti
Sistemi Sanitari
CONSIDERAZIONI LEGGE 27/2012 E SUPPORTI SCIENTIFICI
In altri termini non è la diagnosi nel referto o certificato di prima
assistenza medica che può far fede della lesione, che è invece
avvalorata dalla attestata presenza di rilievi oggettivi – clinici e
strumentali.
Per tale motivo si deve sempre richiedere che, al di là della mera
diagnosi clinica, sia verificata la presenza descrittiva (e non meramente
desumibile) dei dati obiettivi-disfunzionali sul piano clinico e di alterata
morfologia/funzione su quello strumentale.
Ciò per sgombrare il campo dall’equivoco che la semplice circoscritta
diagnosi di patologia sia sufficiente a doverne accettare la presenza.
23
GRUPPO FONDIARIA SAI
Direzione Danni e Reti
Sistemi Sanitari
CONSIDERAZIONI LEGGE 27/2012 E SUPPORTI SCIENTIFICI
24
GRUPPO FONDIARIA SAI
Direzione Danni e Reti
Sistemi Sanitari
CONSIDERAZIONI LEGGE 27/2012 E SUPPORTI SCIENTIFICI
è necessaria una puntualizzazione sulla valutazione della
distorsione del rachide cervicale a seguito di sinistro stradale
nel quale il conducente assicurato sia anche titolare di polizza
infortuni.
In questi casi il medico legale deve effettuare una doppia
valutazione: la prima per la RCA con tutti gli elementi di
valutazione in relazione al DL 27/2012, la seconda, stabilito il
nesso causale, deve rapportare il caso anche alla lettura del
dettato di polizza. Ciò detto sarà possibile nella partita infortuni
riconoscere postumi permanenti come da tabella contrattuale,
anche se non vi è lesione suscettibile di accertamento
strumentale, nei casi di evidenza di nesso causale e di obiettività
patologica significativa a livello cervicale
25
In pratica il problema ricade sul medico di
Pronto soccorso che deve formulare non più
una diagnosi clinica, ma medico legale
attenendosi ai criteri del D.L. 27/12
(n.d.r. e se mettessimo un medico legale in ogni P.S. ?)
26
medicina difensiva da
accertamento sanitario
obbligatorio
Il medico del
P.S. che deve
fare ?
Non diagnosi clinica, ma
diagnosi medico legale
secondo i criteri del D.L.
27/12
Linee guida
Attenersi a
Lett. Scient.
27
Art. 3 C. 1° Legge 08.11.2012 n° 189 , G.U.
10.11.2012
(cd. “Decreto Balduzzi”)
L'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attivita' si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunita' scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo
l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.
Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo»
28
Il Medico del P.S
Si attiene a buone prassi utilizzate e
derivate dalla esperienza e dalla
letteratura scientifica clinica
 Si attiene a criteri di appropriatezza
(sostenibilità anche economica )
 La finalità è diagnostico-terapeutica

I disturbi associati al colpo di frusta (WAD) sono una condizione
comune, inabilitante e costosa che ricorre usualmente quale
conseguenza di un incidente automobilistico (MVC, motor
vehicle crash). Le comuni risultanze degli studi statistici fino a
questo momento praticate indicano che più del 50% delle
persone rimaste vittima di un trauma distorsivo del rachide
cervicale non guariscono dei sintomi algicodisfunzionali
conseguenti prima di due anni.
(Carrol L., Holm L., Hogg-Johnson S et al. Course and prognostic factors for neck pain in
whiplash- associated disorders (WAD). Result of the Bone and Joint decade 2000-2010 Task
Force of Neck Pain and its associated disorders (WAD). Spine 2008; 33 (42): 583-592).
Whiplash, evidence base for clinical practice, M. Sterling, J. Kenardy, Elsevier ChurchillLivingstone ed. 2012.
30
In più del 30% di questi lo stato di inabilità, da
moderato a severo, diviene cronico
(Rebbek T, Sindhusake D., Cameron I et al, A prospective cohort study of health
outcomes following whiplash associated disorders in an Australian population, Inj. Prev.
2006; 12:93-98. Sterling M, Jull G., Kenardy J., Physical and psychological predictions of
outcome following whiplash injury maintain predictive capacity and long term followup. Pain 2006; 122:102-108.)
31
Secondo Barnsley (Barnsley L et col, Clinial review. Whiplash
injury. Pain. 1994; 58:283-307) più del 40% dei pazienti affetti da
TMC per motivi ancora sconosciuti transitano da un dolore
acuto a quello persistente. Peraltro, recenti revisioni della
letteratura internazionale basate su plurimi studi epidemiologici,
stimano che approssimativamente 50% delle persone affette da
trauma minore del collo continua a manifestare sintomi nel
cronico
(Carrol L., Holm L., Hogg-Johnson S. et al. Course and prognostic factors for neck pain
in whiplash-associated disorders (WAD). Result of the Bone and Joint decade 20002010 Task Force of Neck Pain and its associated disorders (WAD). Eur. Spine 2008; 17
(suppl 1): S83-S92).
32
Il fondamento anatomopatologico della
persistenza della sintomatologia dolorosa
rimane tutt'oggi una sfida conoscitiva, ma è
chiaro che questo tipo di lesione determina
una cascata di eventi che possono
direttamente promuovere lo sviluppo e la
persistenza di disturbi algico-disfunzionali.
33
art. 32 legge 24 marzo 2012, n. 27
comma 3-ter
Il del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2
dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo:
“In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non
possono dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente”.
34
Art. 139. (Danno biologico per lesioni di lieve entità)
modificato da art. 32 L. 24 marzo 2012, n. 27
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di produrre reddito.
In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
35
Definizione danno biologico
art. 2 L. 57/2001
Lesione all'integrità psicofisica della
persona,
suscettibile
di
accertamento
medico-legale. Il
danno
biologico
è
risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza
sulla capacità di produzione di reddito
del danneggiato.
36
Ai fini della valutazione il medico legale non
può che far riferimento alla previsione della
normativa vigente :
Decreto Ministero Della Salute - 3 luglio 2003
Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità
37
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 3 luglio 2003
Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e
9 punti di invalidità
CRITERI APPLICATIVI
Scopo dunque della tabella è quello di indicare parametri
numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del
risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile
auto,vi sia la necessità di effettuare un accertamento medicolegale per stabilire in che misura debba essere quantificata una
menomazione permanente alla integrità psicofisica, nel caso
questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l'1% ed
il 9%.
38
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 luglio 2003
Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità
postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con
frattura cranica semplice
2- 4 %
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione
antalgica dei movimenti del capo
=2 %
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione
antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati
2-4 %
39
INTERPRETAZIONE EMENDAMENTI
Il comma 3/quater : “… risulti visivamente o
strumentalmente accertata l'esistenza della
lesione …”
Definizione del termine “visivamente”: “…con la vista, per mezzo
della vista, percepire per mezzo della vista”.
Definizione del termine “strumentalmente” : deriva da “lo
strumento è arnese o dispositivo atto al compimento di
determinate operazioni… Strumenti di misura: dispositivi che
misurano una grandezza fisica per misurazione diretta o previa
taratura e lettura diretta di indice su scala graduata…..Che si
esegue mediante strumenti”.
VISIVAMENTE
“Visita medica” deriva dalla stessa radice semantica
dell’avverbio “visivamente”: una proposta interpretativa della
norma potrebbe, quindi, consistere in “accertamento a seguito
di visita medica”.
Visita medica:
-ispezione, palpazione, percussione, auscultazione ed ogni altro
strumento che costituisce il bagaglio della semeiotica medica.
VISIVAMENTE = CLINICAMENTE (Apprezzamento sulla
base di valutazione semeiotica)
Richiamo al rigore scientifico ed al rigore valutativo medico legale nel confermare la presenza di una lesione e di una
menomazione, secondo la rilevanza nel
fini del danno risarcibile.
concetto di “prova” ai
STRUMENTALMENTE
Secondo il comma 3/quater utilizzato (in
quanto facoltativo) nei casi di dubbia
interpretazione ai fini del riconoscimento
della lesione biologica.
Secondo il comma 3/ter necessario,
insieme al criterio clinico obiettivo, al fine
del diritto risarcitorio per danno biologico
permanente.
CRITICITA’
comma 3/ter
Danno
psichico
post-traumatico
“tabellato”,
che
evidentemente non ha nessuna possibilità di
dimostrazione strumentale, ma solo clinica.
Riferimento
ad
entità
nosografiche
lievi
(micropermanenti) con frequente ripercussione clinica
(soggettiva ed oggettiva) ma prive di specifiche
connotazioni diagnostiche strumentali
PARADOSSO VALUTATIVO lesioni strumentalmente
evidenti ma prive di chiara apprezzabilità clinica, che
verrebbero escluse dal risarcimento secondo il comma
3/ter (es. microlesioni encefaliche
causa di
manifestazione soggettiva ma non clinicamente
oggettivabile)
ASPETTI GIURIDICI
DANNI INESISTENTI
SOVRASTIMATI
LOTTA ALLA SPECULAZIONE
O
IN CONTRASTO CON
RATIO LEGISLATIVA
RISARCIRE I DANNI CHE, PUR
DI
LIEVE
ENTITÀ,
SONO
“REALI”
Previsione di legge di Tabelle sulle micropermanenti
(Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 “Tabella delle menomazioni alla
che prevedono
percentuali di invalidità per danni di lieve entità che
sono qualificati ed identificati esclusivamente su
riscontri clinici (es. distrazione rachide cervicale in assenza di lesioni
integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”)
isto - anatomiche strumentalmente accertabili)
LA PROBLEMATICA DIVENTA QUINDI
SQUISITAMENTE MEDICO LEGALE
LIVELLO DI PROVA CHE IL DANNO ALLA
PERSONA DEVE AVERE PER ESSERE
RISARCIBILE
CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE
NESSO DI CAUSALITA’ MATERIALE
Criterio cronologico
Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra
l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una
determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una
relazione causale. Vi può essere un rapporto immediato, mediato o
tardivo (tipica dell'ultima evenienza è la comparsa di neoplasie dopo
esposizione a cancerogeni).
Criterio topografico
Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata
dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un
rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo.
NESSO DI CAUSALITA’ MATERIALE
Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa
Valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. Si
ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la
natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi, tra la dose o
la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati. L'idoneità può essere
assoluta (la causa è sufficiente) o relativa (sono necessarie concause).
Criterio della continuità fenomenica
Vi può essere una sindrome a ponte quando non vi è
interruzione fra l'azione lesiva e la comparsa della malattia, oppure un
intervallo libero più o meno lungo.
Criterio di esclusione
Consiste
nell'escludere
ogni
altra
possibile
causa
circoscrivendo il solo fattore eziologico, considerando l’eventuale
correlazione concausale fra elementi preesistenti e sopravvenuti.
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
LESIONE DI LIEVE ENTITA’
Il concetto valutativo di LIEVE ENTITA’ di una lesione è
stata introdotta di fatto, in ambito assicurativo, con la
legge 5 marzo 2001, n. 57, in cui, al comma 5 dell’art. 5
stabilisce che debba essere predisposta una “specifica
tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’ ”, di seguito
approvata con Decreto del Ministero della Salute del 3
luglio 2003 “Tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”.
Il concetto fu poi ripreso all’art. 139 del Codice delle
Assicurazioni
private
(D.Lgs
7
settembre
2005, n.209).
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
L’orientamento normativo previsto dalla Legge
n.27 del 24 marzo 2012, sul piano pratico, trova
prevalente, seppur implicito, riferimento alla
VALUTAZIONE
MEDICO-LEGALE
DEL
DANNO PERMANENTE CONSEGUENTE A
TRAUMA DISTRATTIVO DEL RACHIDE
CERVICALE, menomazione da sempre di
fondamentale rilevanza economica nel computo
risarcitorio complessivo delle Compagnie
Assicurative.
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
Sindrome Cervicale Post-Traumatica
- terza causa di lesione della strada dopo i
traumi cranici e degli arti inferiori
- è considerata un trauma minore del collo
- da sola è responsabile del 24% dei
risarcimenti totali per danni fisici
rimborsati dalle Compagnie Assicuratrici.
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
Diagnosi clinica
Classificazione WAD (Whipash Associated Disorders)
Quebec Task Force (1995)
Grado 0 = Assenza di sintomatologia soggettiva e di obiettività clinica.
Grado 1° = Cervicalgia, rigidità o iperestesia del collo.
Grado 2° = Cervicalgia e segni muscolo-scheletrici (riduzione della
articolarità e presenza di punti di dolorabilità - iperestesia).
Grado 3° = Cervicalgia con segni obiettivi muscolo-scheletrici ed
interessamento neurologico periferico (riflessi osteotendinei
diminuiti o assenti, ipostenia muscolare, deficit sensitivi).
Grado 4° = Cervicalgia con segni clinici di frattura e/o lussazione
(impotenza funzionale).
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
Diagnostica strumentale
- Radiografia del rachide cervicale
- Elettromiografia degli arti superiori;
- Termografia
- Ecografia dei muscoli della nuca e trapezi
- Risonanza Magnetica
- Valutazione neurovestibolare
Contrattura muscolare, elongazione e lesione
(distrazione, rottura) degli apparati muscololigamentosi o interessamento radicolare del
plesso brachiale.
CRITERIOLOGIA VALUTATIVA MEDICOLEGALE
Diagnostica strumentale
RETTIFICAZIONE DEL RACHIDE CERVICALE
ATTENDIBILITA’ DIAGNOSTICA STRUMENTALE
La rettilineizzazione del rachide cervicale rappresenta uno dei
più frequenti rilievi strumentali nell’ambito del processo
diagnostico del paziente affetto da esiti post-traumatici di
distrazione del rachide cervicale.
FONDAMENTALE L’APPLICAZIONE DI UNA CORRETTA
PONDERAZIONE VALUTATIVA CAUSALE TRA IDONEITA’
(ENTITA’, MECCANISMO) DELL’EVENTO TRAUMATICO E
CONDIZIONE CLINICA POST-TRAUMATICA, RAPPORTATA
ALLA CONDIZIONE CLINICA PREESISTENTE)
TALUNE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE HANNO DIMOSTRATO
CHE L’APPIANAMENTO DELLA FISIOLOGICA LORDOSI PUO’
RAPPRESENTARE ANCHE UNA POSSIBILE VARIANTE
ANATOMICA NELLA POPOLAZIONE GENERALE, OLTRE CHE
UN FREQUENTE RISCONTRO NEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO
(Gay
RE: “The curve of the cervical spine: variations and significante”. J Manipulative
Physiol Ther. 1993 Nov-Dec;16(9): 591-4 : “…Although kyphotic angulation and
straightening or reversal of cervical lordosis are commonly seen following
trauma, they may be normal variants. Muscle spasm is a widely used explanation for
these variations when seen in patients with pain or trauma. Kyphotic angulation is
often associated with posterior ligamentous injury of a motion segment…”)
IMPORTANZA DELL’OBIETTIVITA’ CLINICA (rigidità articolare, grado di
contrattura muscolare paravertebrale e dei trapezi, test neurologici
per la valutazione dell’equilibrio, alterazioni della sensibilità cutanea e
della stenia a livello degli arti superiori) IN RAPPORTO A :
- ETA’ DEL PAZIENTE E PREGRESSI TRAUMI
- CONDIZIONI CLINICHE PRE-TRAUMATICHE, con particolare
riferimento
ad
ALTERAZIONI
DEGENERATIVE
SPONDILODISCOARTROSICHE PREESISTENTI
- DINAMICA DEL SINISTRO E DANNI MATERIALI AI VEICOLI
INDICAZIONI OPERATIVE UNIFICATE
GRUPPO UNIPOL – FONSAI
RACHIDE CERVICALE
ATTENDIBILITA’ DIAGNOSTICA STRUMENTALE
“…Concludendo e ritornando alla rilevanza
medico-legale del dato radiografico indagato
rispetto alle previsioni della recente Legge
27/2012, per quanto sopra discusso rimane
esclusa la possibilità di ritenere il riscontro di
una anomalia di curvatura del rachide cervicale
quale prova strumentale del ricorrere di una
lesione nel distretto rachideo…”
Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003
“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”.
Esiti di trauma minore del collo con persistente
rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del
capo = 2 %
Esiti di trauma minore del collo con
persistente rachialgia, limitazione antalgica dei
movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi
radicolari strumentalmente accertati = 2-4 %
CONTRADDITORIETA’
DIAGNOSTICO-VALUTATIVA
Rispetto al periodo pre - Legge n. 27 del 24 marzo
2012
Precedente risarcimento di esiti di trauma
minore del collo anche in assenza di criteri
strumentali specifici (peraltro intrinsecamente
non disponibili allo stato attuale), come da
riferimento tabellare, anche di legge.
SITUAZIONE ATTUALE
Riconoscimento indiretto da Parte delle
Compagnie di pregressa,
persistente e
decennale erronea interpretazione diagnosticovalutativa degli esiti di trauma minore del collo
da parte dei propri Medici Fiduciari.
LA DIAGNOSI DI ESITI MENOMATIVI DI TRAUMA
MINORE DEL COLLO, (TABELLATA PER LEGGE
IN ASSENZA DI ALCUN RIFERIMENTO A
SPECIFICI
RISCONTRI
STRUMENTALI)
E’,
INFATTI, ATTO MEDICO CHE NON PUO’
SOTTOSTARE A DETTAMI GIURIDICI CHE, IN
MODO ESPLICITO (E NON CIRCOSPETTO),
POTREBBERO SEMMAI ESCLUDERNE IL DIRITTO
AL RISARCIMENTO (sulla base di specifici criteri
d’esclusione
estranei
alla
definizione
diagnostica),
PREVIA
ABROGAZIONE
DI
PRECEDENTI RIFERIMENTI NORMATIVI (cfr.
Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio
2003 ) E LA NON CONTRAPPOSIZIONE CON I
DIRITTI TUTELATI DALLA COSTITUZIONE.
CONSIDERAZIONI
CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE
CONSIDERAZIONI
CONSULTA DEONTOLOGICA NAZIONALE
Per concludere, riportiamo le cose
nel loro alveo naturale
62
I
clinici devono fare i clinici
 I medici legali devono fare i medici
legali
 lasciamo che giuristi e Diritto vivente
affrontino le questioni sollevate dalla
27/12, ed in particolare
63
se un D.L. possa limitare la portata
dell’ art. 2043 c.c. negando il
diritto ad un risarcimento integrale
e personalizzato
64
Grazie
per l’attenzione
65
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