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Sicurezza alimentare: panorama legislativo e vademecum per i consumatori Floriano Faragò Docente Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Roma Tor Vergata- Un po’ di storia… C’è sempre qualcosa che porta ad un cambiamento…. Diverse emergenze nel campo della sicurezza alimentare hanno portato il legislatore a rivedere la precedente normativa Un po’ di storia… BSE 1996 DIOSSINA 1999-2000 AFTA 2001 Queste emergenze hanno portato alla luce una disomogeneità dei controlli tra gli Stati Membri, delle carenze sui controlli dei mangimi e scarsa analisi del rischio. Alcuni Stati Membri hanno rivisto i loro assetti in materia già dal 1998 con : l’AFSSA in Francia, l’ FSA nel Regno Unito e altre agenzie e/o strutture che hanno iniziato ad occuparsi di valutazione del rischio ed altre anche di controlli Un po’ di storia… Le precedenti direttive comunitarie verticali, che regolamentavano la produzione nei singoli settori, sono state abrogate con la Direttiva CE/41/2004. I Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano i principi contenuti nelle norme nazionali, qualora in contrasto con quelli indicati nei Regolamenti stessi. Facendo tesoro delle passate esperienze … iniziano a livello comunitario a venir fuori diverse iniziative per una maggiore attenzione per la sicurezza alimentare. Nasce a 1/2000 il Libro bianco ed il 28 gen del 2002 il Reg. CE 178 e la costituzione dell’ European Food Safety Authority Libro Bianco • Aumento della fiducia del consumatore: etichettatura, informazione, biotecnologie e principio di precauzione; • Viene introdotto il concetto “ dal campo alla tavola”; • Implementazione del concetto di analisi del rischio (V-GC) relativamente alla sicurezza alimentare; • Sistema di Allarme rapido comunitario; • Progettazione Autorità Europea nel campo alimentare; • Definite responsabilità : primaria per gli osa, di controllo per i Paesi Membri, di valutazione per la Commissione; Libro Bianco • Tracciabilità: è proprio nel LB che viene individuato il concetto di tracciabilità come mezzo idoneo attraverso il quale monitorare tutto il percorso degli alimenti, cd percorso dal campo alla tavola, con la realizzazione di un sistema di rintracciabilità per i processi produttivi. • Successivamente viene implementata anche l’etichettatura dei prodotti alimentari nonché la loro pubblicità, con il fine di tutelare ed informare sempre più il consumatore. Ciò ha poi dimostrato che un’adeguata etichettatura concernente la natura e le caratteristiche del prodotto hanno consentito col passare degli anni sempre più a fare delle scelte con “maggior consapevolezza” Direttiva 2000/13/CE. Reg. CE178/2002 Indica i principi generali in materia di sicurezza alimentare; Applica le linee programmatiche del Libro Bianco; Istituisce l’EFSA e fissa le procedure sulla sicurezza alimentare; obbliga la rintracciabilità di filiera; Reg. CE178/2002 • OSA: responsabilità per la garanzia del prodotto in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art.17), rintracciabilità (art.18), se un OSA ritiene o ha motivo che un alimento non sia conforme deve immediatamente avviare le procedure per ritirarlo ed informare le AC - corresponsabilità per le procedure di ritiro-richiamo- (art.li 19 e 20). • Paesi membri: predisporre un sistema di controllo e definire le sanzioni (art. 17). • La Commissione: ha il compito di verificare l’operatività e l’efficacia. EFSA Ha la sua sede in Italia, a Parma, essa si contraddistingue per le caratteristiche di indipendenza, eccellenza e trasparenza. La sua mission è di essere un supporto tecnico scientifico per la valutazione e la comunicazione del rischio alimentare. Approccio legislativo del “Pacchetto igiene” • Si passa ad un approccio globale ed integrato • Ribadisco che la responsabilità primaria è degli operatori del settore alimentare e dei mangimi • messa in atto della rintracciabilità • analisi del rischio alla base di ogni decisione • principio di precauzione Crisi e consumatori Gli alimenti sono un argomento importante per il consumatore: • hanno un considerevole valore sociale e culturale • il rischio nel settore alimentare difficilmente si accetta • i consumatori ignorano i processi produttivi degli alimenti Conseguenza di tutto ciò: basta poco perché i consumatori perdano la fiducia Obiettivi della legislazione alimentare • • • • • tutela della salute pubblica tutela degli interessi dei consumatori (aumento della loro fiducia) tutela della salute e del benessere degli animali tutela della salute vegetale tutela dell’ambiente Le innovazioni più importanti contenute ne c.d. pacchetto igiene rispetto al passato: • L’ispezione al macello potrebbe essere sostituita da altre procedure di efficacia equivalente • Il controllo ufficiale verifica il raggiungimento degli obiettivi, non garantisce la qualità dei prodotti • Il controllo ufficiale è basato principalmente su attività di audit • Il controllo ufficiale si svolge secondo Piani basati sull’ analisi del rischio che definiscono: 1. Obiettivi 2. Autorità coinvolte e risorse destinate 3. Organizzazione e modalità di attuazione dei controlli 4. Eventuali deleghe a enti esterni 5. Piani di emergenze Le innovazioni più importanti: • Gli Stati Membri individuano le Autorità competenti a svolgere il controllo (solo nei macelli deve essere il veterinario ufficiale) e possono delegare specifici compiti di controllo a Enti esterni alla P.A. • Il personale incaricato del controllo deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze tecnico-professionali • Separazione “fisica”delle norme relative agli adempimenti degli operatori da quelle del controllo ufficiale • Molti aspetti tecnici demandati a provvedimenti attuativi in parte di competenza della Commissione in parte degli Stati Membri. * ora orienterò prevalentemente il ppt. sulla parte veterinaria. Reg. CE 854/2004 • Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano • Fissa i criteri e le responsabilità per: 1. il riconoscimento degli stabilimenti 2. la gestione dei controlli ufficiali sui prodotti alimentari di o.a. al fine di verificare il rispetto dei Regolamenti CE 852,853/2004 e 1774/2002 (abrogato dal Reg. 1069/2009) da parte dell’operatore Reg. CE 854/2004 Art. 1 “Campo di applicazione” Comma 1: il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale Comma 2: esso si applica soltanto per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento 853/2004 Comma 3: l’esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari ….” Reg. CE 854/2004 I controlli ufficiali consistono in • Audit su buone prassi igieniche e HACCP • Controlli specifici previsti per: 1. Carni fresche 2. Molluschi bivalvi vivi 3. Prodotti della pesca 4. Latte crudo e prodotti a base di latte Audit :(Reg.882/2004 art. 2 “Definizioni”): Esame sistematico e indipendente per accertare se: • determinate attività e i risultati correlati sono conformi alle disposizioni previste • tali disposizioni sono attuate in modo efficace e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi Esistono audit da effettuarsi sul controllo ufficiale ES: MS su Regione e Regione su ASL Ed audit invece, diretti sull’osa (ASL che verifica operatività dell’operatore) Gli audit sulle buone prassi igieniche devono riguardare almeno (Reg. 854/2004 art. 4): 1. i controlli sull’informazione catena alimentare 2. progettazione e manutenzione di locali e attrezzature 3. igiene pre-operativa, operativa e postoperativa 4. igiene e formazione del personale 5. lotta agli infestanti 6. qualità delle acque 7. controllo delle temperature 8. controlli sui prodotti alimentari Gli audit sulle procedure basate su Haccp devono permettere di (Reg. 854/2004 art. 4): 1. 2. • • • Verificare che gli operatori applichino le procedure in modo costante e corretto Determinare se le procedure garantiscono che i prodotti di o.a.: siano conformi ai criteri microbiologici (gestione pericoli microbiologici) siano conformi alla normativa sui residui, contaminanti e sostanze proibite (gestione pericoli chimici) non presentino pericoli fisici (gestione pericoli fisici) Reg. CE 854/2004 Nel caso di macelli, centri di lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento, i compiti di audit sono svolti da un veterinario ufficiale. I medici veterinari addetti ai servizi di vigilanza, igiene e prevenzione posseggono la qualifica, e relativo Tesserino, di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, rilasciato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963 e dell’articolo 57,ultimo comma, del Codice di Procedura Penale La natura e l’intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato in base a: • • • • rischi per la salute pubblica e animale benessere animale (per i macelli) il tipo e la produttività dei processi i dati precedenti per quanto riguarda la conformità alla legislazione da parte dell’operatore Carni fresche (Art.5) Il veterinario ufficiale 1. • • • • • • 2. svolge compiti ispettivi per quanto riguarda: le informazioni sulla catena alimentare (ICA) l’ispezione ante-mortem il benessere animale l’ispezione post-mortem il materiale specifico a rischio le prove di laboratorio applica la bollatura sanitaria Carni fresche (Art.5) Il veterinario ufficiale, gli assistenti specializzati ed il personale dei macelli deve essere in possesso di adeguata formazione e deve essere mantenuto costantemente aggiornato Carni fresche (Allegato 1) Frequenza dei controlli 1. L’A. C. provvede affinché almeno un veterinario ufficiale presenzi: a) all’intera ispezione ante mortem e post mortem nei macelli b) all’intera ispezione post mortem negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina tuttavia, non occorre che il vet. uff. presenzi all’ispezione ante mortem nel macello se: a i) ii) iii) un vet. ufficiale o un vet. autorizzato ha effettuato l’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza. l’assistente specializzato ufficiale del macello si è accertato che dalle ICA non si rilevi alcun problema possibile …. e il vet. Uff. si accerta regolarmente che l’assistente specializzato ufficiale svolge tali verifiche correttamente non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all’ispezione post mortem nel macello se: b i) ii) iii) un assistente specializzato effettua tale ispezione e mette da parte le carni che presentano anomalie e tutte le altre carni dello stesso animale il veterinario ufficiale successivamente esamina tutte le suddette carni e l’assistente specializzato ufficiale documenta le proprie procedure e constatazioni in modo da consentire al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto delle norme previste Invece … Per quanto riguarda il pollame e i lagomorfi ( lepri, conigli..), l’assistente specializzato ufficiale può scartare le carni che presentano anomalie e, fatta salva la sez IV “Requisiti specifici”, il veterinario ufficiale non ha l’obbligo di esaminare sistematicamente tutte le siffatte carni. Molluschi bivalvi vivi (art. 6 e Allegato 2) L’Autorità competente • classifica le zone di produzione e di stabulazione • svolge il monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione per verificare: 1. requisiti microbiologici 2. presenza di biotossine algali 3. presenza di contaminanti chimici Prodotti della pesca (art. 7 e Allegato 4) • • • • • • • • • • L’Autorità competente controlla le condizioni igieniche di sbarco e prima vendita ispeziona le navi e gli stabilimenti a terra controlla le condizioni di magazzinaggio e di trasporto controlla almeno: indicatori di freschezza istamina residui e contaminanti requisiti microbiologici parassiti prodotti della pesca velenosi * Pesce congelato spacciato per fresco! Latte crudo (art. 8 e Allegato 4) L’Autorità competente controlla gli animali che producono latte; controlla le aziende in cui si produce il latte; adotta i provvedimenti restrittivi all’utilizzo del latte in caso di mancato rientro nei parametri di conformità per tenore di germi e di cellule somatiche Art. 9 “Azioni in caso di non conformità alla normativa” In caso di non conformità l’Autorità competente interviene per assicurare che l’Osa ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l’azione l’Autorità competente tiene conto: • della natura della non conformità • dei dati precedenti relativi all’Osa per quanto riguarda la non conformità Le azioni comprendono a seconda dei casi: • • • • • • • • imposizioni di procedure di igienizzazione restrizione o divieto di commercializzazione ritiro e/o distribuzione dei prodotti autorizzazione dell’uso dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda la sospensione o il ritiro del riconoscimento sequestro, distribuzione, respingimento per prodotti provenienti da Paesi Terzi altre misure ritenute opportune Reg. CE 882/2004 Art. 4…alcuni concetti salienti ……………………… • Le autorità competenti assicurano quanto segue: • a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte • le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi • sono garantite; • b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse; • c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire • test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto • per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati • in modo efficace ed efficiente; • d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione • per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed • efficiente; • 30.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/ • _______________________________________________________________________________ • 26 • e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente • regolamento; • f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di • emergenza; • g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni • ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità • competente nell'assolvimento dei suoi compiti. …………………………… Reg. CE 882/2004 Art. 6…alcuni concetti salienti Articolo 6 Personale che esegue controlli ufficiali L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali: a) riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare; c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare. Reg. CE 882/2004 Art. 7…alcuni concetti salienti Articolo 7 Trasparenza e riservatezza • • • • • • • • • • • • • • 1. Le autorità competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. A tal fine le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico al più presto. In generale il pubblico ha accesso: a) alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia, b) alle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. L'autorità competente prende iniziative per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati. La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione da parte delle autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le norme della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 1 rimangono impregiudicate …………………. Cosa succede in Italia a livello centrale • Sin dal 2007 il Ministero della salute attraverso il Dipartimento competente, ha predisposto le Linee Guida per l’applicazione dei Regolamenti Comunitari 854 ed 882 / 2004 • Attualmente le Linee Guida sono in fase di revisione (gruppo di lavoro Ministero – Regioni) ed a breve si conta di pubblicare una nuova versione Linee guida: allegato da dove si evincono i censimenti relativi al numero dei controlli effettuati negli stabilimenti Linee guida: registro allegato da dove si evincono le non conformità riscontrate in impianti riconosciuti Cosa bolle in pentola? Il 6 maggio 2013 la Commissione europea ha adottato un pacchetto normativo per la revisione delle norme in tema di salute e sicurezza all’interno di tutta la catena agroalimentare. Si tratta di cinque atti legislativi per la revisione della legislazione in materia di sanità animale, salute delle piante, materiale riproduttivo vegetale, controlli ufficiali e gestione delle spese relative ai predetti settori. Cinque proposte di regolamento attualmente al vaglio delle altre istituzioni europee, per le quali la Commissione prevede l’entrata in vigore per il 2016. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2013)265 di revisione del Regolamento (CE) 882/2008). Cosa bolle in pentola? L’obiettivo è di definire regole (più semplici ed intelligenti) per elevare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare a favore degli operatori e dei consumatori ampliando i controlli ufficiali in settori specifici ( farmaco vet., sanità delle piante ecc..) Grazie per l’attenzione