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L`infermiere responsabile e la normativa - Area-c54
Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza (Devoto-Oli) Definizione di “Responsabilità”: obbligo di rispondere del proprio operato Responsabilità nell’ambito dell’esercizio di una professione: Il termine assume una valenza giuridica: si delinea una situazione per la quale un soggetto giuridico (l’infermiere, il medico) può essere chiamato a rispondere della violazione (colposa, ossia senza intenzionalità, o dolosa) di un obbligo precedentemente assunto (ad es: con l’utente/paziente/ospite o con l’istituzione in cui lavora). Approfondire le conoscenze sul concetto di responsabilità professionale dell’infermiere Responsabilità – definizioni Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante; Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito. … cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel male, delle proprie azioni, ……. (H. Jonas). Responsabile = Che deve rispondere, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui. (N. Zingarelli) Responsabilità – duplice significato Valenza negativa del termine: essere chiamati a rispondere a qualche autorità per una condotta professionale riprovevole (se opportunamente considerata, ha valore preventivo rispetto ad ulteriori danni consimili; Valenza positiva del termine: mantenere un comportamento congruo e corretto, assumersi le responsabilità che l’esercizio professionale comporta. La responsabilità professionale Con l’abrogazione del mansionario (legge 42/99) il campo delle attività dell’infermiere, e quindi delle responsabilità di queste attività, è diventato certamente più ampio, meno delimitato e più problematico Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere? 1) il profilo (DPR 739/94) 2) il codice deontologico (1999) 3) la formazione (DI 2 aprile 2001) Il campo proprio di attività è costituito Da 4 parametri guida post-base aggiornamento ecm contenuto dei profili professionali Legge n.42/’99 formazione di base ordinamenti didattici codice deontologico Legge 251/2000: art. 1, comma 3, “il Ministero della sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta della responsabilità e della gestione delle attività di assistenza infermieristica (…); la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.” Art. 6, comma 2, “il Governo (…) definisce la disciplina concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”. Infermiere e personale di supporto: l’infermiere ha sempre e comunque la responsabilità del processo assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale sono affidate a personale di supporto, è dovere dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano svolte in modo corretto La responsabilità professionale In pratica, per rispondere alla domanda: “questa attività mi compete?” devo poter rispondere a queste domande: Mi è stata insegnata? Sono in grado di portarla a termine? (la conosco talmente bene che se succede un imprevisto, so come comportarmi) Non compete a nessun altro? Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa migliora del mio rapporto con l’assistito? La responsabilità professionale Se le risposte a queste domande non sono certe, l’infermiere ha il dovere di declinare la propria responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice deontologico) In ogni caso, è un dovere di ogni professionista sapersi assumere le proprie responsabilità ovvero sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in gioco l’esperienza, le convinzioni e i valori La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una prassi consolidata = noi non siamo mai soli!!! Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale dell’Infermiere Art.1 L’infermiere è l’operatore sanitario … responsabile dell’assistenza generale infermieristica Art. 2 L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale dell’Infermiere Art.3 L’infermiere: partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico Codice deontologico La responsabilità è espressione dell’autonomia per curare e prendersi cura della persona L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza, la ricerca Migliorare la propria competenza AUTONOMIA CORRISPONDENTE AI CONTENUTI DELLA PROPRIA COMPETENZA NELL’AMBITO DELLA QUALE NON PUO’ SUBIRE INTERFERENZE RISPONDENDO PERSONALMENTE DI EVENTUALI OMISSIONI O DI EVENTUALI ERRORI “l’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengono a o venga pregiudicato il mancare i caratteri dell’eccezionalità suo prioritario mandato professionale” (comma 6.2) “L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE AL COLLEGIO OGNI ABUSO O COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI” (comma 5.6) Questo con l’intento di dimostrare all’opinione pubblica che la professione non tollera e protegge atteggiamenti scorretti dei propri professionisti Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai parametri 1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad affermare che l’infermiere professionale garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; 2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 3°, il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e competenze, di declinare la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza e di astenersi dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano costituire rischio per la persona, fermo restando che il medesimo, in virtù del successivo comma 6°, è tenuto, in situazioni di emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria (ma in quest’ultimo caso verrà evidentemente in considerazione il tema della possibile configurazione della discriminante dello stato di necessità). Quali operazioni l’infermiere può porre in essere e quali cautele deve adottare l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in condizioni di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di informativa stabilito dall’art. 6 comma 4° del precitato codice deontologico al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni caso non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha ricevuto una specifica preparazione nell’ambito del proprio percorso formativo; sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì diverse e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, protocolli, devono ricondursi alla competenza del medico o di altre professioni. Responsabilità professionale infermieristica - ambiti Responsabilità penale Responsabilità civile Responsabilità disciplinare Responsabilità penale Individuazione degli estremi soggettivi atti ad integrare l’elemento della colpa, così come sommariamente delineato dall’art.43 del codice penale Si distingue colpa “generica” consistente in negligenza, imprudenza o imperizia colpa “specifica” inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, laddove la prima nozione si riferisce alla violazione di regole di condotta LA RESPONSABILITA’ PENALE Per responsabilità penale si intende obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato. La responsabilità penale è personale, non è trasferibile a terzi. Il reato è quel comportamento umano, azione od omissione, sanzionato con una pena. A seconda della della volontà del soggetto (elemento soggettivo) si distinguono: Il reato: Il dolo = l’evento dannoso o pericoloso è intenzionalmente previsto o voluto dall’agente che commette l’azione o l’omissione, occorre cioè la volontà di compiere il fatto; La colpa = se è caratterizzata dalla non volontà di compiere un reato, che però si realizza comunque a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di colpa generica, mentre per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si parla di colpa specifica; La preterintenzionale = il soggetto vuole compiere un reato minore ma dal suo comportamento deriva la morte della persona. Il reato: A seconda dell’elemento obbiettivo si distinguono: il reato dato dalla condotta (può coesistere in un azione o un’omissione), dall’evento; il reato dato dall’evento = risultato dell’azione o dell’omissione; il reato dato dal nesso di casualità = rapporto necessario che deve intercorrere tra la condotta e l’evento. I reati si distinguono in perseguibili d’ufficio (su disposizione del magistrato, per es. per lesioni personali gravi o gravissime, per omicidio ecc.) querela di parte (da parte del paziente entro tre mesi dall’insorgenza del danno) LA RESPONSABILITA PENALE Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto una valenza ancora più forte e marcata: quella degli infermieri non è più una professione sanitaria ausiliaria e pertanto, essi sono chiamati a rispondere personalmente ed in modo più forte delle doro azioni. Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità la maggior parte delle volte mediata da altre professioni di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora questo meccanismo non è più contemplato: rispetto alle attività proprie ed esclusive si risponde in prima persona. DUE ELEMENTI DEFINISCONO LA TIPOLOGIA DELLA RESPONSABILITA’: 1. Il carattere essenzialmente colposo della fattispecie 2. La sussistenza di un legame eziologico fra la condotta illecita e l’evento lesivo che si è verificato: nesso di causalità La colpa dei professionisti si verifica per: NEGLIGENZA violazione per leggerezza, disattenzione, dimenticanza delle elementari norme di diligenza la cui osservanza sarebbe legittimo attendersi da un operatore sanitario IMPRUDENZA: al contrario della negligenza si riverbera in una condotta positiva, che coincide con avventatezza, insufficiente ponderazione, temerarietà IMPERIZIA: è il risultato di un insufficiente adeguamento all’insieme della legge dell’arte, ossia il difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica che non devono mai difettare in chi esercita una professione sanitaria Lo stato dell’arte È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse dell’assistito Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la tempestività nell’attività assistenziale, nonché la ripartizione dei compiti secondo le varie qualifiche L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono rispettati gli standard assistenziali stabiliti da associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioni PRIMO ELEMENTO: Si ha colpa professionale nell’ipotesi in cui il professionista non abbia operato secondo la legge dell’arte, ossia quel complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse della persona. SECONDO ELEMENTO: per affermare che vi è responsabilità professionale non è sufficiente riscontrare la colposità dell’operato del sanitario ma anche verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo ed il pregiudizio subìto dalla vita o dall’integrità fisica della persona (accertamento del danno) ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA’: - valutazione se c’è stata un’azione colposa o una omissione (vale in questo caso la probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento infermieristico o medico avrebbe avuto esito positivo) recentemente applicazione di criteri più restrittivi: dal “ragionevole dubbio” alla “certezza” Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. La pena, erogata tramite un processo, è la sanzione comminata all’autore del reato: deve essere personale, cioè applicata all’autore, proporzionala al fatto commesso e legale, cioè prevista della legge. Malpractice: mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le cause per malpractice stanno aumentando: negli USA aumento del 21% negli ultimi cinque anni Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, carenza di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, accresciuta consapevolezza dei pazienti Eventi di malpractice più frequenti: errori nella terapia (farmaco, dose, via, sorveglianza effetti), difetti di sorveglianza dei pazienti (cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso, difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere azioni (vedi es. di respons. penale: lesioni personali colpose) Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% (5.414) riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% riguardano l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, il 10,6% la chirurgia generale Per evitare il più possibile la malpractice: Rispettare sempre le leggi e i regolamenti Curare i dettagli Vigilare sul rispetto degli standard di pratica professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti, rispetto delle norme di asepsi, preparazione della terapia ecc.) Cercare sempre la causa e la terapia dell’errore Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno: non sono sempre dettate da invidie e gelosie Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni autonome del dirigente I principali reati imputabili agli infermieri Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e importanza: Esercizio abusivo della professione; Detenzione e somministrazione di medicinali guasti; Rivelazione del segreto professionale; Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio; Omissione di soccorso: Rifiuto di atti d’ufficio (atti d’ufficio per gli infermieri sono tutte le azioni infermieristiche); Omissione di referto; Omicidio; Sequestro di persona, per un abuso di contenzione fisica si parla di violenza privata; Abbandono di minori e incapaci. L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.) Casi più frequenti: Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi venosi; l’infermiere che pratica l’agopuntura Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di lucro; è ininfluente il consenso del paziente Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionali da parte di persona non autorizzata” [Corte di Cassazione, sez. VI, 16 gennaio 1973, n. 20] Eccezione: le condizioni di urgenza (lo stato di necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo pericolo di vita associata a uno stato di necessità determinato dall’incombenza di un danno grave per la persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del paziente) Altri reati: Abbandono di minore o di incapace (art. 591 c.p.) (in PS, si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito fuori dall’ospedale) L’omissione di soccorso (art. 593 c.p.) Il sequestro di persona (art. 605) (se si dovessero ricoverare persone non consenzienti) Le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) procedibile su querela di parte esempi: lesioni da decubito provocate da carenze nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione, non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni di carente sorveglianza, errori di somministrazione di farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni di gravità: esempi classici della malpractice Per evitare casi del genere, l’infermiere deve dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad eliminare il rischio = se non vengono riportate le osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è come se non fossero mai stati rilevati = condotta professionale non allo stato dell’arte L’omicidio colposo (art. 589 c.p.) Procedibile d’ufficio Infermiera strumentista per aver abbandonato pezza laparotomica in addome durante l’intervento = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato) infermiera che consegna dose errata di farmaci a domicilio = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato) Infermiere di sala operatoria per aver connesso erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al raccordo del protossido (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato) Somministrazione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.) Caso di punizione di un caposala perché trovati dai NAS sul carrello della terapia medicinali scaduti: responsabilità dell’infermiere per il mancato controllo all’atto della somministrazione, del caposala (assente al momento del fatto) per l’omessa vigilanza (cassazione penale, condannata caposala a 1,5 mesi di reclusione e a 100.000 lire di multa, segnalato da l’infermiere 6/97) ”alla caposala incombeva l’obbligo di controllare le scadenze non solo all’atto della fornitura al reparto, bensì periodicamente” Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta del registro e la registrazione entro 24 ore dalla somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se anomalie: attenzione all’art. 446 c.p. (commercio clandestino di sostanze stupefacenti) Omissione di soccorso: - la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo come comune cittadino: l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto all’assistenza immediata che è in grado di prestare; - la 2° situazione è quella definita all’interno dell’esercizio professionale: abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è passibile del reato di abbandono di persone incapaci LA RESPONSABILITA CIVILE Per responsabilità civile si intende l’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato. La responsabilità civile è trasferibile a terzi. Il diritto civile è quella branca della giurisprudenza, detta anche diritto privato, che si occupa della tutela degli interessi privati e della reintegrazione del diritto leso: l’elemento peculiare è infatti il risarcimento dei danni che, solitamente, viene valutato in termini economici. Profilo civilistico l’infermiere può essere chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale Responsabilità contrattuale quanto all’esatto adempimento dell’obbligazione assunta con contratto, nei confronti dell’amministrazione di appartenenza o direttamente nei confronti del paziente, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in base al quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno......” Responsabilità extracontrattuale, nei confronti del pazientedanneggiato, in base al più generale principio del neminem laedere che implica il divieto di provocare ad altri un danno ingiusto e di cui all’art.2043 c.c. a mente del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” LA RESPONSABILITA CIVILE La responsabilità extracontrattuale (è il caso degli infermieri che operano nel servizio pubblico) e regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso l’illecito. La responsabilità contrattuale (è il caso degli infermieri libero-professionisti che hanno stipulato un contratto con la persona) è definita dai termini del contratto stesso. LA RESPONSABILITA CIVILE Considerando che l’attuale orientamento normativo è costituito dalla congiunzione di: codice deontologico, profilo professionale e percorsi formativi di base e post – base, l’infermiere non può contare su un ambito di responsabilità limitato al momento esecutivo perché qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il processo assistenziale e di tutte le prestazioni che realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della persona la progettazione dell’intervento assistenziale. LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE La responsabilità disciplinare si riferisce agli obblighi contrattuali e di comportamento ai quali i professionisti si devono attenere. La responsabilità disciplinare è personale e non è trasferibile a terzi. Gli elementi comportamentali che fanno scaturire le sanzioni per i dipendenti pubblici si trovano nel decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 31 marzo 1994 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e sono stati recepiti nei contratti collettivi che disciplinano le sanzioni rispetto alle infrazioni commesse. Se l’infrazione è di una certa gravità, oltre ad originare una responsabilità disciplinare, origina anche una responsabilità penale e civile. LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE Alcune indicazioni comportamentali principali: contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali, collaborare con diligenza, rispettare il segreto d’ufficio, rispettare l’orario di lavoro, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza, non attendere a occupazioni non attinenti al servizio, LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE continua: eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni, vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sott’ordinate, avere cura dei beni strumentali affidati, non valersi di quanto è proprietà dell’azienda, non chiedere ne accettare compensi o regali, comunicare all’azienda la propria residenza, in caso di malattia dare tempestivo avviso all’ufficio di competenza. LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha emanato sono: 1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999; 2° “Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione infermieristica”, specifico per l’esercizio libero professionale. Entrambe contribuiscono a definire obblighi comportamentali per l’infermiere nel rispetto dei diritti dei cittadini; se il Collegio vuole assumere la valenza di “garante” della qualità delle prestazioni infermieristiche erogate, deve fare in modo che la cosiddetta “magistratura interna”, cioè il potere disciplinare, venga esercitato a salvaguardia del cittadino, evitando di fare appello ad una negativa solidarietà professionale dei colleghi per sfuggire alle sanzioni. Pubblico ufficiale Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi Incaricato di pubblico servizio Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano considerati nel contesto normativo precedente incaricati di pubblico servizio secondo definizione contenuta nell’art. 358 del codice penale, modificato dalle leggi 86/90 e 181/92: “Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale.” Incaricato di pubblico servizio Tale indicazione, pero sta subendo modifiche. Attualmente vi è un orientamento giurisprudenziale che sostiene la plausibilità del potere certificativo degli infermieri (es. certificare i bisogni di assistenza infermieristica), rispetto alla documentazione infermieristica, e quindi anch’essi potrebbero essere considerati “pubblici ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo, si evincono alcuni elementi chiarificatori per l’esercizio professionale infermieristico: Incaricato di pubblico servizio la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica; il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di pubblico servizio perché vincolati all’ultimo comma dell’art. 358. è plausibile sostenere che la documentazione infermieristica assume valore legale in funzione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal personale infermieristici: essa, infatti contiene tutto ciò che è inerente all’attività svolta ed è considerata dalla dottrina giuridica come atto pubblico di fede privilegiata e pertanto elemento obbligatorio per la ricostruzione dei fatti in un processo civile. Incaricato di pubblico servizio La documentazione medica come atto pubblico (cartella medica) e la documentazione infermieristica come atto pubblico (cartella infermieristica) integrano quel documento definito cartella clinica che, come tale non identifica solo la documentazione medica, ma è il documento di valore legale che contiene tutta l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal ricovero alla dimissione. E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella compilazione sono identici per i due documenti (medici e infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la documentazione sanitaria e clinica che riguarda la persona viene sequestrata, riconoscendole implicitamente lo stesso valore. Le denunce per responsabilità professionale In Italia le denunce per RP sono in netto aumento, non per la scarsa qualità delle cure erogate, ma per altre cause a cui faremo cenno più avanti. Tale fenomeno è più diffuso nei paesi dove la qualità delle cure è elevata. Cause di denunce per RP (1) Tra le possibili cause di denunce per RP ne elenchiamo alcune: Aumento dell’istruzione e scomparsa del “metus reverentialis” (timore reverenziale) che un tempo caratterizzava i rapporti fra pazienti (oggi clienti) e professionisti della sanità; Cause di denunce per RP (2) la maggior consapevolezza dei propri diritti da parte degli utenti; la sensibilizzazione compiuta dalle Associazioni di difesa dei diritti del malato; Cause di denunce per RP (3) La consapevolezza dell’evoluzione dei mezzi tecnici sia diagnostici sia terapeutici; Cause di denunce per RP (4) Cause di denunce per RP (4) Responsabilità d’equipe Gruppo di persone che collaborano in una attività comune Responsabilità d’equipe L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha oggi in ruolo determinante, vista la crescente specializzazione delle singole branche della medicina e la costante necessità di interventi di più specialisti in regime di collaborazione. Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che misura il singolo sanitario possa rispondere di comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell'equipe e fino a che punto si estende il dovere dello stesso di agire con prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi ad operare unitamente ad altre persone. Responsabilità d’equipe “In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell' "équipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale". Corte di Cassazione Penale (Sent. n. 33619/2006) Responsabilità d’equipe L’attività in equipe è perciò da inquadrare nell’ambito del concorso di attività giuridicamente autorizzate di più soggetti con obblighi divisi di diligenza. In taluni casi la Cassazione ha ricostruito la responsabilità penale de quo come una somma di comportamenti colposi riconducibili al paradigma della cooperazione colposa ex art. 133 cp. Responsabilità d’equipe In una pronuncia, in cui i componenti dell’equipe avevano dimenticato una pinza nelle anse intestinali del paziente, la Corte di legittimità ha affermato che la cooperazione colposa deriva dal fatto che tutti “avevano omesso autonomamente il doveroso controllo reciproco sull’uso e sull’asportazione della pinza di Kelly, nella reciproca consapevolezza di contribuire alla negligenza altrui che è sfociata nell’abbandono dello strumento chirurgico all’interno dell’addome del paziente e, poi, nella produzione dell’evento lesivo non voluto, ma prevedibile” In dottrina si sostiene che affinché si individui il soggetto concretamente responsabile, evitando facili assiomi di responsabilità ricollegati alla posizione di primazia o di anzianità all’interno dell’equipe, bisogna rifarsi al principio del corretto comportamento proprio e dell’affidamento nel corretto comportamento degli altri soggetti Il principio dell’affidamento corrisponde ad una valutazione sociale secondo cui ciascun consociato confida nell’altrui rispetto delle regole cautelari. Pertanto nella materia de quo tale principio si esplica nell’aspettativa sociale che ogni specialista (chirurgo, anestesista, infermiere, ecc) ha nell’altrui adozione delle leges artis tipiche della propria attività settoriale Tale soluzione: a) presuppone obblighi divisi tra più soggetti, nel senso che ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme cautelari delle rispettive attività; b) si fonda sul principio dell’autoresponsabilità, per cui ciascuno risponde dell’inosservanza delle relative regole cautelari; c) persegue la duplice finalità di conciliare il principio della responsabilità penale con la specializzazione e divisione dei compiti; d) comporta l’obbligo accessorio di adottare le misure cautelari per ovviare ai rischi dell’altrui scorrettezza. La Corte di Cassazione ha di recente confermato il principio in base al quale, “nel caso in cui fattori umani e materiali diversi abbiano avuto incidenza nella produzione di un evento, tutti vanno, nel loro insieme e ciascuno per sé, considerati causa dell'evento medesimo, come se ne fossero causa esclusiva, con la conseguenza che ognuno di essi e tutti costituiscono fattori causali pieni, senza che sia possibile il frazionamento o la divisione della causalità e, quindi, della responsabilità che va attribuita a tutti ed a ciascuno di coloro che hanno posto in essere le rispettive condotte concorrenti o cooperanti nella fattispecie, relativa alla complessa procedura del trapianto di organi, ogni sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza ponendo, se del caso, rimedio - ovvero facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio- ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”. Tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate verso l’esito finale della guarigione del malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta autonomia tra le varie fasi né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici interventi delle singole competenze che, al contrario, non possano prescindere l’una dall’altra e si integrano a vicenda concretandosi in un apporto collaborativo interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi come una attività unica anche se, per la sue peculiari caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli interventi, convergenti e coordinati verso l’unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi tra loro. Gli obblighi del capo equipe Ulteriore problema, che si compenetra al primo, precedentemente proposto, è rappresentato dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell'equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti La giurisprudenza riconosce in capo al primario di un reparto una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o sanitari o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione Gli obblighi del capo equipe Ulteriore problema, che si compenetra al primo, precedentemente proposto, è rappresentato dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell'equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti La giurisprudenza riconosce in capo al primario di un reparto una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione. L’obbligo di impedire il reato altrui Proprio in forza del ruolo svolto dal primario e nell’ambito dell’equipe al capo equipe ci si chiede se questi sia investito del compito di evitare che i membri dell’equipe, o comunque i suoi collaboratori, compiano dei reati Sul punto si registra una recente pronuncia del giudice supremo secondo cui "In materia di colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell' "equipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale" Il capogruppo risulta pertanto investito di un ruolo estremamente delicato, in quanto vincolato al duplice dovere di controllo e di coordinamento, da concretizzarsi in una formale verifica di regolarità all'inizio dell'attività da svolgersi in equipe. In ambito pretorio si è affermato che per andare esente da responsabilità il sanitario deve segnalare l’errore altrui eventualmente dissociandosi dalla scelte fatte dallo specialista o dal capo equipe, anche qualora il soggetto dissenziente sia un semplice assistente o uno specializzando. La Cassazione ha infatti stabilito che il dissenso espresso deve essere espresso anche dall’assistente ospedaliero, che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal primario comporti un rischio per il paziente: egli è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore; diversamente egli potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento CARTELLA INFERMIERISTICA = strumento atto a rendere visibile, osservabile e misurabile il processo di assistenza infermieristica e quindi l’applicazione del profilo professionale È un ATTO PUBBLICO (in senso lato) Ha finalità CERTIFICATIVE per il professionista, l’assistito, l’azienda. Consente un preciso AUDIT assistenziale (BAI dei pazienti) Permette la completa documentazione ed applicazione del metodo disciplinare (processo di AI) La cartella infermieristica nasce dal riconoscimento da parte del Legislatore di alcune caratteristiche fondamentali dell’infermiere: capacità decisionali specificità disciplinare della professione capacità di integrare il soddisfacimento dei BAI con il percorso diagnostico/terapeutico del paziente necessità di lavorare per obiettivi anziché per compiti, nell’interesse del paziente Obiettivi della C.I. Favorire la continuità e la personalizzazione dell’AI Sostenere l’integrazione tra professionisti Documentare l’AI fornita alle persone prese in carico Accorciare i tempi delle consegne poiché la documentazione è continuamente aggiornata Costituire uno strumento per la valutazione del carico di lavoro infermieristico Fornire una traccia delle attività assistenziali che permetta l’analisi retrospettiva del nostro operato Evidenziare la specificità operativa e gli ambiti di responsabilità degli infermieri Essere un supporto in caso di controversie legali Integrarsi con la documentazione clinica. Condivisione della tassonomia e della terminologia Caratteristiche della C.I. La cartella infermieristica deve: Documentare TUTTE le fasi del processo di AI con particolare riferimento alla PIANIFICAZIONE Favorire il passaggio d’informazioni alla dimissione/trasferimento del paziente Essere compilata contestualmente all’attuazione delle cure infermieristiche Rispondere ai requisiti di legge Requisiti di legge Rintracciabilità Chiarezza Accuratezza Veridicità Pertinenza Completezza Oltre a: Tempestività Selettività Destinazione Rintracciabilità Possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che costituiscono le componenti del ricovero fino alla dimissione del paziente. Devono essere identificabili per ogni atto: Momento dell’accadimento con data e ore Gli autori con denominazione, firma leggibile ( nome e cognome riconoscibili) Chiarezza Il testo deve essere leggibile e comprensibile: NO cancellature coprenti NO correzioni non controfirmate NO grafia incomprensibile NO matita/inchiostro cancellabile/evidenziatore NO abbreviazioni/simboli non codificati NO sigle personali non depositate NO espressioni dialettali NO annotazioni senza data, ora, firma Accuratezza, veridicità, pertinenza L’ospedale deve adottare un regolamento atto a garantire la precisione e la rispondenza al vero dei dati registrati nella documentazione. Le informazioni devono rispondere alle necessità dettate dalle condizioni del paziente. Completezza, tempestività, selettività, destinazione La cartella deve: identificare in modo univoco l’intero ricovero del paziente Contenere informazioni registrate contemporaneamente al verificarsi dell’evento Registrare solo le informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi Far giungere i dati agli interessati per influenzare il processo decisionale Struttura della C.I. Due requisiti fondamentali: Riferirsi ad un modello teorico disciplinare Documentare tutte le fasi del processo di AI (raccolta dati/identificazione problemi di AI e collaborativi, definizione obiettivi, pianificazione AI, attuazione interventi, valutazione risultati). Anamnesi anagrafica Anamnesi remote/recente Diaria clinica Scheda di dimissione Ospedaliera (lettera di dimissione) C A R T C E L L I L N A I C A C A R T E L L A Scheda unica di terapia (il medico prescrive) Mappa dei rischi I N F E R M I E R I S T I C A Scheda parametri Scheda unica di terapia (l’Inf. sigla la preparazione e somministrazione) Scheda parametri (l’Inf. registra i parametri rilevati) Raccolta dati (anamnesi infermieristica) Scheda di Pianificazione Diaria infermieristica Scheda di Dimissione infermieristica L’utilizzo di due cartelle diverse (medica e infermieristica) crea problemi: Ridondanza di raccolta e registrazione dei dati Dispersione delle informazioni Valutazioni diverse su singoli episodi Mancanza di pianificazione degli interventi Difficoltà reperimento dati su due cartelle distinti per valutazione del PRUO PRUO.doc Maggior possibilità di errori DEFINIZIONE DI CARTELLA CLINICA Lo Strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero ( Ministero della Sanità, 1992) Cartella Clinica Raccolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero • Identificazione della struttura di ricovero • Generalità della persona assistita • Caratteristiche del ricovero • Anamnesi • Esame obiettivo • Referti di trattamenti diagnostici o terapeutici • Diagnosi e terapia • Verbale operatorio • Diario della degenza • Lettera di dimissione e SDO • Documentazione dei professionisti sanitari non medici FUNZIONI CARTELLA CLINICA Raccolta delle informazioni attinenti alle singole persone ricoverate finalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei relativi problemi di salute • FORNIRE UNA BASE INFORMATIVA per scelte assistenziali razionali e per garantire continuità assistenziale • CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ ( responsabilità delle azioni, cronologia delle stesse e modalità della loro esecuzione) • FACILITARE INTEGRAZIONE DI COMPETENZE MULTIPROFESSIONALI nel processo diagnostico terapeutico • COSTITUIRE FONTE INFORMATIVA per ricerche clinico scientifiche, per la formazione degli operatori, per studi valutativi dell’attività assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali REQUISITI DI CONTENUTO 2. IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE Documenti ed informazioni riportate il Cartella Clinica rispondono a criteri di: A. RINTRACCIABILITA’ B. CHIAREZZA C. ACCURATEZZA D. VERIDICITA’ E. PERTINENZA F. COMPLETEZZA REQUISITI DI CONTENUTO A. RINTRACCIABILITA’ Possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che costituiscono le componenti del ricovero fino alla dimissione del paziente. Devono essere identificabili per ogni atto: •Momento dell’accadimento con data e ore •Gli autori con denominazione, firma leggibile ( nome e cognome riconoscibili) REQUISITI DI CONTENUTO B. CHIAREZZA Riguarda GRAFIA e ESPOSIZIONE. Il testo deve essere CHIARAMENTE LEGGIBILE e COMPRENSIBILE , l’esposizione deve essere diretta e non dare adito a diverse interpretazioni. E’ sconsigliato l’uso di SIGLE se non è fornita una legenda che le motivi. E’ consigliato l’utilizzo di inchiostro blu scuro o nero in quanto maggiormente leggibile nelle copie fotostatiche REQUISITI DI CONTENUTO C. ACCURATEZZA Ogni ospedale deve stabilire, con apposito regolamento, procedure atte a garantire accuratezza dei dati prodotti e delle loro eventuali trascrizioni ( es: trascrizione dei parametri vitali, corrispondenze tra esami strumentali prescritti e quelli eseguiti e refertati) REQUISITI DI CONTENUTO D. VERIDICITA’ I dati devono essere veritieri e corrispondenti ai dati oggettivi relativi al paziente, rilevati con scienza e coscienza dal personale medico ed infermieristico. NON VA MAI USATO IL CORRETTORE (bianchetto) NON sono consentite cancellazioni con gomma Se si commette errore nella stesura si deve tracciare una riga con inchiostro indelebile assicurandosi che risulti comunque leggibile REQUISITI DI CONTENUTO E. PERTINENZA Le informazioni devono essere correlate con le esigenze informative definite anche dalle condizioni cliniche del paziente F. COMPLETEZZA Ogni Cartella clinica identifica in modo univoco un ricovero. Ogni struttura di ricovero dovrebbe mantenere procedure atte a controllare la sua completezza sia durante il ricovero che alla dimissione. STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATA A. APERTURA DEL RICOVERO A.1 dati amministrativi - dati di identificazione della cartella clinica con riferimento alla normativa nazionale e regionale. - dati di identificazione della persona assistita, se possibile allegare in cartella fotocopia di un documento di identità valido - dati amministrativi di apertura del ricovero STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATA A. APERTURA DEL RICOVERO A.2 Inquadramento della persona assistita Al fine di definire un progetto individualizzato volto a risolvere i problemi diagnostici, terapeutici ed assistenziali. - documento di proposta di ricovero/verbale di accettazione - inquadramento clinico: motivazione del ricovero, anamnesi, esame obiettivo, ipotesi diagnostiche ed elenco dei problemi attivi, pianificazione del processo di cura. STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATA B. PROCESSO DI CURA B.1 Pianificazione del processo di cura e di assistenza - Procedure diagnostiche - Procedure terapeutiche ed assistenziali - Procedure riabilitative STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATA B. PROCESSO DI CURA B.2 Decorso del ricovero - Diario clinico - Foglio unico di terapia farmacologica - Prescrizioni nutrizionali - Rilevazione parametri vitali - Referti/consulenze - Verbale operatorio - Documentazione anestesiologica - Informative e dichiarazioni di volontà dell’assistito STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATA C. CHIUSURA DEL RICOVERO ( DIMISSIONE) - valutazione finale - lettera di dimissione - scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - chiusura della cartella clinica D. DOCUMENTI ALLEGATI - Esami eseguiti i pre ricovero - Documenti relativi a prelievo di organi e trapianti, a impianti di presidi medico-chirurgici, a trasfusioni, emoderivati, plasma etc…, alla programmazione della continuità delle cure - Risultato di eventuale riscontro autoptico - Copia documentazione personale del paziente STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA ED INFERMIERISTICA E. DOCUMENTAZIONE DI ALTRI PROFESSIONISTI Gli altri professionisti che partecipano al processo assistenziale del degente devono pianificare e documentare le loro attività tenendo conto dei criteri descritti nei REQUISITI DI CONTENUTO. • RINTRACCIABILITA’ • CHIAREZZA • ACCURATEZZA • VERIDICITA’ • PERTINENZA • COMPLETEZZA La cartella infermieristica è lo strumento, cartaceo o informatizzato, che documenta la pianificazione dell’assistenza elaborata ed attuata dall’infermiere per ogni persona assistita. INFORMAZIONE • A CHI DARE INFORMAZIONE • A CHI COMPETE DARE INFORMAZIONE • MODALITA’ DI INFORMAZIONE • CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELL’INFORMAZIONE CONSENSO PER ESSERE VALIDO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: • Personale • Preventivo • Specifico • Consapevole • Gratuito • Libero • Attuale LA FORMA SCRITTA E’ OBBLIGATORIA PER: Terapia con emoderivati e plasmaderivati Espianto di organi Sperimentazione clinica E’ VIVAMENTE CONSIGLIATA PER: Atti chirurgici Alcune procedure invasive Trattamenti oncologici Utilizzo MDC Prescrizioni di medicinali al di fuori delle indicazioni ministeriali Trattamenti psichiatrici di maggior impegno CUSTODIA E DIRITTO DI ACCESSO CONSERVAZIONE temporalmente illimitata ARCHIVIAZIONE deve riguardare cartelle chiuse e come tali insuscettibili di modifiche DIRITTO DI ACCESSO - persona assistita - in caso di decesso dell’assistito: coniuge e figli - Autorità Giudiziaria - INAIL - INPS - La D.S. Cosa implica la carenza di documentazione clinica? Non permette di valutare l’appropriatezza del ricovero Rende arbitrario il giudizio sulla correttezza del livello assistenziale Espone il personale sanitario a problemi medico – legali Non garantisce continuità delle cure ed aumenta il rischio clinico ( eventi avversi) •LA CARTELLA INFERMIERISTICA E’ UNO STRUMENTO •L’OBIETTIVO E’ CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ SI POSSA UTILIZZARE CON COERENZA LO STRUMENTO •RICORDARE SEMPRE CHE LA REGOLA E’: “SE NON LO HAI SCRITTO NON LO HAI FATTO”. •NON ESISTONO SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE VALIDI IN ASSOLUTO •LA CARTELLA CLINICA INTEGRATA PRIMA DI ESSERE UNO STRUMENTO OPERATIVO E’ UNO STRUMENTO CULTURALE CHE OLTRE AD ARRICCHIRE IL CONFRONTO TRA PROFESSIONISTI, FAVORISCE L’APPROCCIO OLISTICO ALL’UTENTE Reati configurabili: Falsità materiale in atto pubblico? (Art.476 c.p.) Falsità ideologica in atto pubblico? (Art.479 c.p.) Truffa? (Art.640 c.p.) Art. 476 c.p.: (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Art.479 c.p.: (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476. Art. 640 c.p.: (truffa). Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità. Consenso informato In Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessit� del preventivo consenso del paziente; � quindi il suo consenso informato che costituisce il fondamento della liceit� dell'attivit� sanitaria, in assenza del quale l'attivit� stessa costituisce reato. Il fine della richiesta del consenso informato � dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.Il malato pu� decidere se vuole essere curato per una malattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo al medico ci� che non � chiaro; inoltre deve avere la possibilit� di scegliere, in modo informato, se sottoporsi ad una determinata terapia o esame diagnostico. L'art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno può� essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilit�à della libert�à personale (art. 13). Delega del consenso Il consenso informato ad una determinata cura pu�ò essere espresso da un'altra persona solo se questa �è stata delegata chiaramente dal malato stesso. Se la persona malata �è minorenne, il consenso è� automaticamente delegato ai genitori. Il minorenne, per�ò, ha diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione.Se il malato è� maggiorenne ma � incapace di decidere, �è il tutore legale a dovere esprimere il consenso alla cura. ma la persona interdetta ha diritto ad essere informata e di veder presa in considerazione la sua volontà�. Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso informato sono: ▪ le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volont�à di non essere informata; ▪ le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento di necessit�à e urgenza indispensabile. In questi casi si parla di consenso presunto; ▪ i casi in cui si pu�ò parlare di consenso implicito, per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata l’informazione ed il consenso relativo; ▪ in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie e timori inutili. Se, per�, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle; ▪ i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), ▪ le vaccinazioni obbligatorie, sono stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica. • Consenso deve significare partecipazione, consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di decisione delle persone ammalate. La validità del consenso è connessa ad una preventiva e completa informazione • deve essere inteso come un momento di quella alleanza terapeutica fondamentale per affrontare in modo corretto la malattia • Il consenso informato �è l’accettazione che il Paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai Familiari, dopo essere stato informato • Il contenuto della volontà� può� essere negativo. Il consenso è valido soltanto quando presenta tutti i seguenti requisiti; altrimenti è da considerarsi viziato: • deve essere richiesto per ogni trattamento; • la persona che dà il consenso, deve essere titolare del diritto; • la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve possedere la capacità di intendere e di volere; • la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle indicazioni terapeutiche; • in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici, la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve essere esaurientemente informata sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento; • la persona che deve dare il consenso, deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche; • la persona che deve dare il consenso, deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione; • la persona che deve dare il consenso, deve essere informata sulle capacità della Struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto; • il consenso deve essere scritto e controfirmato dal Paziente e dal Medico. CARATTERISTICHE DEL CONSENSO INFORMATO: Deve cioè rispettare le caratteristiche della corretta informazione (comprensibile, veritiera, obiettiva, esaustiva) CONSAPEVOLE: Deve essere espressa da un soggetto che sia capace di intendere e volere PERSONALE: E’ il paziente, e solo il paziente, che deve esprimere il consenso alla partecipazione MANIFESTO: La manifestazione di volontà deve essere esplicita ed espressa in modo inequivocabile SPECIFICO Il Consenso si deve riferire specificatamente all’atto sanitario dello studio clinico PREVENTIVO ED ATTUALE Il tempo tra richiesta, firma del consenso e inizio dello studio clinico non deve dare adito a dubbi sulla persistenza delle volontà REVOCABILE Il paziente può revocare il Consenso in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna motivazione •Si richiede un carattere tipografico leggibile • Linguaggio facile e comprensibile • Si sconsiglia l’uso di abbreviazioni e acronimi • Traduzione dei consensi informati proposti originalmente in lingua inglese Compiti degli infermieri Il Codice Deontologico degli infermieri all'art. 4.5 prevede che L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza e adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cllniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. Da cui si evince che l’infermiere: ▪ Ha il compito di aiutare e sostenere la persona nelle proprie scelte terapeutiche qualunque esse siano; ▪ Garantisce le informazioni riguardo alle proprie autonomie e competenze, ed ai relativi piani assistenziali; ▪ Deve tenere conto della persona, modulando la propria comunicazione, per risultare sempre chiaro e conciso; ▪ Garantisce le informazioni globali rispetto al contesto, anche di natura non clinica; ▪ Riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.