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L`infermiere responsabile e la normativa - Area-c54

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L`infermiere responsabile e la normativa - Area-c54
Definizione di “Responsabilità”:
E’ la congruenza con un impegno assunto
o con un comportamento,
in quanto importa e sottintende
l’accettazione di ogni conseguenza
(Devoto-Oli)
Definizione di “Responsabilità”:
obbligo di rispondere del proprio operato
Responsabilità nell’ambito dell’esercizio di
una professione:
Il termine assume una valenza giuridica:
si delinea una situazione per la quale
un soggetto giuridico (l’infermiere, il medico)
può essere chiamato a rispondere della violazione
(colposa, ossia senza intenzionalità, o dolosa)
di un obbligo precedentemente assunto
(ad es: con l’utente/paziente/ospite
o con l’istituzione in cui lavora).
Approfondire le conoscenze sul concetto
di responsabilità professionale
dell’infermiere
Responsabilità – definizioni




Attitudine a rispondere del proprio operato
professionale, in caso di errore od omissione, davanti
ad un giudicante;
Impegno a realizzare una condotta professionale
corretta nell’interesse di salute dell’assistito.
… cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel
male, delle proprie azioni, ……. (H. Jonas).
Responsabile = Che deve rispondere, rendere ragione
o garantire delle proprie azioni o delle altrui. (N.
Zingarelli)
Responsabilità – duplice significato
Valenza negativa del termine:
 essere chiamati a rispondere a qualche
autorità per una condotta professionale
riprovevole
(se opportunamente considerata, ha valore
preventivo rispetto ad ulteriori danni
consimili;
Valenza positiva del termine:
 mantenere un comportamento congruo e
corretto, assumersi le responsabilità che
l’esercizio professionale comporta.
La responsabilità professionale





Con l’abrogazione del mansionario (legge
42/99) il campo delle attività dell’infermiere,
e quindi delle responsabilità di queste attività,
è diventato certamente più ampio, meno
delimitato e più problematico
Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere?
1) il profilo (DPR 739/94)
2) il codice deontologico (1999)
3) la formazione (DI 2 aprile 2001)
Il campo proprio di attività è costituito
Da 4 parametri guida
post-base
aggiornamento ecm
contenuto dei profili
professionali
Legge n.42/’99
formazione di base
ordinamenti didattici
codice deontologico
Legge 251/2000: art. 1, comma 3, “il Ministero della
sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta
della responsabilità e della gestione delle attività di
assistenza infermieristica (…); la revisione
dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di
assistenza personalizzata.”
Art. 6, comma 2, “il Governo (…) definisce la disciplina
concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica
unica di dirigente del ruolo sanitario”.
Infermiere e personale di supporto: l’infermiere ha
sempre e comunque la responsabilità del processo
assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale
sono affidate a personale di supporto, è dovere
dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano
svolte in modo corretto
La responsabilità professionale
In pratica, per rispondere alla domanda: “questa
attività mi compete?” devo poter rispondere a
queste domande:
 Mi è stata insegnata?
 Sono in grado di portarla a termine? (la
conosco talmente bene che se succede un
imprevisto, so come comportarmi)
 Non compete a nessun altro?
 Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa
migliora del mio rapporto con l’assistito?
La responsabilità professionale



Se le risposte a queste domande non sono certe,
l’infermiere ha il dovere di declinare la propria
responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene
di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice
deontologico)
In ogni caso, è un dovere di ogni professionista
sapersi assumere le proprie responsabilità ovvero
sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in
gioco l’esperienza, le convinzioni e i valori
La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i
colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una
prassi consolidata = noi non siamo mai soli!!!
Responsabilità professionale:
D.M. 14 settembre 1994
Profilo professionale dell’Infermiere
Art.1
L’infermiere è l’operatore sanitario …
responsabile dell’assistenza generale infermieristica
Art. 2
L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l’assistenza dei malati e dei disabili
di tutte le età e l’educazione sanitaria
Responsabilità professionale:
D.M. 14 settembre 1994
Profilo professionale dell’Infermiere
Art.3
L’infermiere:
partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettività
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi
pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
infermieristico
Codice deontologico
 La responsabilità è espressione dell’autonomia per
curare e prendersi cura della persona
 L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze
attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sull’esperienza, la ricerca
 Migliorare la propria competenza
AUTONOMIA
CORRISPONDENTE AI CONTENUTI DELLA
PROPRIA COMPETENZA
NELL’AMBITO DELLA QUALE NON PUO’
SUBIRE INTERFERENZE RISPONDENDO
PERSONALMENTE DI EVENTUALI OMISSIONI
O DI EVENTUALI ERRORI
“l’infermiere compensa le carenze della
struttura attraverso un comportamento
ispirato alla cooperazione,
nell’interesse dei cittadini e delle
istituzioni.
L’infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengono a o
venga pregiudicato il mancare i
caratteri dell’eccezionalità suo
prioritario mandato professionale”
(comma 6.2)
“L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE
AL COLLEGIO OGNI ABUSO O
COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA
DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI”
(comma 5.6)
Questo con l’intento di dimostrare all’opinione
pubblica che la professione non tollera e
protegge atteggiamenti scorretti dei propri
professionisti
Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai
parametri
1.
il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad
affermare che l’infermiere professionale garantisce la
corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche;
2.
il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma
3°, il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle
proprie conoscenze e competenze, di declinare la
responsabilità quando ritenga di non poter agire con
sicurezza e di astenersi dal ricorrere a sperimentazioni
prive di guida che possano costituire rischio per la persona,
fermo restando che il medesimo, in virtù del successivo
comma 6°, è tenuto, in situazioni di emergenza, a prestare
soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire
l’assistenza necessaria (ma in quest’ultimo caso verrà
evidentemente in considerazione il tema della possibile
configurazione della discriminante dello stato di necessità).
Quali operazioni l’infermiere può porre
in essere e quali cautele deve adottare



l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in
condizioni di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di
informativa stabilito dall’art. 6 comma 4° del precitato
codice deontologico
al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in
ogni caso non dovrà prestare - attività in relazione alle quali
non ha ricevuto una specifica preparazione nell’ambito del
proprio percorso formativo;
sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo
dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili
professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì
diverse e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini,
protocolli, devono ricondursi alla competenza del medico o di
altre professioni.
Responsabilità professionale
infermieristica - ambiti

Responsabilità penale

Responsabilità civile

Responsabilità disciplinare
Responsabilità penale
Individuazione degli estremi soggettivi atti ad
integrare l’elemento della colpa, così come
sommariamente delineato dall’art.43 del
codice penale
Si distingue
colpa “generica”
consistente in
negligenza,
imprudenza o
imperizia
colpa “specifica”
inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e
discipline, laddove la
prima nozione si
riferisce alla violazione
di regole di condotta
LA RESPONSABILITA’ PENALE
Per responsabilità penale si intende obbligo di
rispondere per azioni che costituiscono un
reato. La responsabilità penale è personale,
non è trasferibile a terzi.
Il reato è quel comportamento umano, azione od
omissione, sanzionato con una pena. A seconda
della della volontà del soggetto (elemento
soggettivo) si distinguono:
Il reato:



Il dolo = l’evento dannoso o pericoloso è
intenzionalmente previsto o voluto dall’agente che
commette l’azione o l’omissione, occorre cioè la
volontà di compiere il fatto;
La colpa = se è caratterizzata dalla non volontà di
compiere un reato, che però si realizza comunque a
causa di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di
colpa generica, mentre per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline si parla di colpa
specifica;
La preterintenzionale = il soggetto vuole compiere un
reato minore ma dal suo comportamento deriva la
morte della persona.
Il reato:
A seconda dell’elemento obbiettivo si distinguono:



il reato dato dalla condotta (può coesistere in un
azione o un’omissione), dall’evento;
il reato dato dall’evento = risultato dell’azione o
dell’omissione;
il reato dato dal nesso di casualità = rapporto
necessario che deve intercorrere tra la condotta e
l’evento.
I reati si distinguono in
perseguibili d’ufficio (su disposizione
del magistrato, per es. per lesioni
personali gravi o gravissime, per
omicidio ecc.)
querela di parte (da parte del paziente
entro tre mesi dall’insorgenza del
danno)
LA RESPONSABILITA PENALE
Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la
responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto
una valenza ancora più forte e marcata: quella degli
infermieri non è più una professione sanitaria
ausiliaria e pertanto, essi sono chiamati a rispondere
personalmente ed in modo più forte delle doro azioni.
Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a
qualche anno fa ha consentito un’assunzione di
responsabilità la maggior parte delle volte mediata da
altre professioni di cui gli infermieri erano “ausiliari”;
ora questo meccanismo non è più contemplato:
rispetto alle attività proprie ed esclusive si risponde
in prima persona.
DUE ELEMENTI DEFINISCONO
LA TIPOLOGIA DELLA
RESPONSABILITA’:
1. Il carattere essenzialmente colposo
della fattispecie
2. La sussistenza di un legame eziologico
fra la condotta illecita
e l’evento lesivo che si è verificato:
nesso di causalità
La colpa dei professionisti si
verifica per:
NEGLIGENZA
violazione per leggerezza,
disattenzione, dimenticanza delle
elementari norme di diligenza
la cui osservanza sarebbe legittimo
attendersi da
un operatore
sanitario
IMPRUDENZA:
al contrario della negligenza si
riverbera in una condotta
positiva, che coincide con
avventatezza, insufficiente
ponderazione, temerarietà
IMPERIZIA:
è il risultato di un insufficiente
adeguamento all’insieme della legge
dell’arte,
ossia il difetto di quel minimo di
abilità e perizia tecnica
che non devono mai difettare
in chi esercita una professione
sanitaria
Lo stato dell’arte
È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la
scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per
effettuare un determinato trattamento nell’interesse
dell’assistito
Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la
tempestività nell’attività assistenziale, nonché la
ripartizione dei compiti secondo le varie qualifiche
L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica
assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono
rispettati gli standard assistenziali stabiliti da
associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioni
PRIMO ELEMENTO:
Si ha colpa professionale nell’ipotesi in
cui
il professionista non abbia operato
secondo la legge dell’arte,
ossia quel complesso di regole e
prescrizioni tecniche che la scienza e
l’esperienza professionale hanno
elaborato per effettuare un determinato
trattamento nell’interesse della persona.
SECONDO ELEMENTO:
per affermare che vi è responsabilità
professionale non è sufficiente
riscontrare la colposità dell’operato del
sanitario ma anche verificare la
sussistenza del nesso di causalità tra il
comportamento colposo ed il pregiudizio
subìto dalla vita o dall’integrità fisica
della persona (accertamento del danno)
ACCERTAMENTO DEL NESSO DI
CAUSALITA’:
- valutazione se c’è stata un’azione colposa o
una omissione
(vale in questo caso la probabilità del 30% che
un corretto e tempestivo intervento
infermieristico o medico avrebbe avuto esito
positivo)
recentemente applicazione di criteri più
restrittivi:
dal “ragionevole dubbio” alla “certezza”
Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da
cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. Non
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico
di impedire, equivale a cagionarlo.
Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole,
non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od
omissione e l'evento. Le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state
da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal
caso, se l'azione od omissione precedentemente
commessa costituisce per se un reato, si applica la
pena per questo stabilita. Le disposizioni
precedenti si applicano anche quando la causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste
nel fatto illecito altrui.
La pena, erogata tramite un
processo, è la sanzione
comminata all’autore del reato:
deve essere personale, cioè
applicata all’autore,
proporzionala al fatto commesso
e legale, cioè prevista della
legge.
Malpractice:




mancanza di abilità che esita in un danno al paziente;
le cause per malpractice stanno aumentando: negli
USA aumento del 21% negli ultimi cinque anni
Cause: accresciuta complessità delle attività
assistenziali, carenza di infermieri ,scarsità di risorse
finanziarie, accresciuta consapevolezza dei pazienti
Eventi di malpractice più frequenti: errori nella
terapia (farmaco, dose, via, sorveglianza effetti),
difetti di sorveglianza dei pazienti (cadute, lesioni),
utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso,
difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere
azioni (vedi es. di respons. penale: lesioni personali
colpose)
Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il
23,85% (5.414) riguardano errori evitabili; di queste,
il 16,5% riguardano l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il
10,8% l’ostetricia, il 10,6% la chirurgia generale
Per evitare il più possibile la malpractice:
 Rispettare sempre le leggi e i regolamenti
 Curare i dettagli
 Vigilare sul rispetto degli standard di pratica
professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti,
rispetto delle norme di asepsi, preparazione della
terapia ecc.)
 Cercare sempre la causa e la terapia dell’errore
 Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno:
non sono sempre dettate da invidie e gelosie
 Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma
ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni
autonome del dirigente
I principali reati imputabili agli
infermieri
Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e
importanza:










Esercizio abusivo della professione;
Detenzione e somministrazione di medicinali guasti;
Rivelazione del segreto professionale;
Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio;
Omissione di soccorso:
Rifiuto di atti d’ufficio (atti d’ufficio per gli
infermieri sono tutte le azioni infermieristiche);
Omissione di referto;
Omicidio;
Sequestro di persona, per un abuso di contenzione
fisica si parla di violenza privata;
Abbandono di minori e incapaci.
L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.)
Casi più frequenti:
Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere
infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi
venosi; l’infermiere che pratica l’agopuntura
Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di
lucro; è ininfluente il consenso del paziente
Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e
l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può
concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di
concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il
professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento
di attività professionali da parte di persona non autorizzata”
[Corte di Cassazione, sez. VI, 16 gennaio 1973, n. 20]
Eccezione: le condizioni di urgenza (lo stato di
necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo
pericolo di vita associata a uno stato di necessità
determinato dall’incombenza di un danno grave per la
persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del
paziente)
Altri reati:
Abbandono di minore o di incapace (art. 591 c.p.) (in PS,
si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la
sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito
fuori dall’ospedale)
L’omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
Il sequestro di persona (art. 605) (se si dovessero
ricoverare persone non consenzienti)
Le lesioni personali colpose (art. 590
c.p.)



procedibile su querela di parte
esempi: lesioni da decubito provocate da carenze
nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione,
non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni
di carente sorveglianza, errori di somministrazione di
farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni
di gravità: esempi classici della malpractice
Per evitare casi del genere, l’infermiere deve
dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in
atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad
eliminare il rischio = se non vengono riportate le
osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è
come se non fossero mai stati rilevati = condotta
professionale non allo stato dell’arte
L’omicidio colposo (art. 589 c.p.)




Procedibile d’ufficio
Infermiera strumentista per aver abbandonato pezza
laparotomica in addome durante l’intervento =
paziente morto (condannati infermiera e medico per
non aver sorvegliato)
infermiera che consegna dose errata di farmaci a
domicilio = paziente morto (condannati infermiera e
medico per non aver sorvegliato)
Infermiere di sala operatoria per aver connesso
erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al
raccordo del protossido (condannati infermiera e
medico per non aver sorvegliato)
Somministrazione di medicinali guasti o
imperfetti (art. 443 c.p.)


Caso di punizione di un caposala perché trovati dai
NAS sul carrello della terapia medicinali scaduti:
responsabilità dell’infermiere per il mancato controllo
all’atto della somministrazione, del caposala (assente
al momento del fatto) per l’omessa vigilanza
(cassazione penale, condannata caposala a 1,5 mesi di
reclusione e a 100.000 lire di multa, segnalato da
l’infermiere 6/97) ”alla caposala incombeva l’obbligo di
controllare le scadenze non solo all’atto della
fornitura al reparto, bensì periodicamente”
Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta
del registro e la registrazione entro 24 ore dalla
somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se
anomalie: attenzione all’art. 446 c.p. (commercio
clandestino di sostanze stupefacenti)
Omissione di soccorso:
- la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo
come comune cittadino:
l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni
cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto
all’assistenza immediata che è in grado di prestare;
- la 2° situazione è quella definita all’interno
dell’esercizio professionale:
abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è
passibile del reato di abbandono di persone incapaci
LA RESPONSABILITA CIVILE


Per responsabilità civile si intende l’obbligo
di risarcire un danno ingiustamente causato.
La responsabilità civile è trasferibile a terzi.
Il diritto civile è quella branca della
giurisprudenza, detta anche diritto privato,
che si occupa della tutela degli interessi
privati e della reintegrazione del diritto leso:
l’elemento peculiare è infatti il risarcimento
dei danni che, solitamente, viene valutato in
termini economici.
Profilo civilistico
l’infermiere può essere chiamato a rispondere di
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
Responsabilità contrattuale
quanto all’esatto adempimento
dell’obbligazione assunta con
contratto, nei confronti
dell’amministrazione di
appartenenza o direttamente nei
confronti del paziente, ai sensi
dell’art. 1218 c.c. in base al quale
“Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione
dovuta, è tenuto al risarcimento
del danno......”
Responsabilità extracontrattuale,
nei confronti del pazientedanneggiato, in base al più
generale principio del neminem
laedere che implica il divieto di
provocare ad altri un danno
ingiusto e di cui all’art.2043 c.c. a
mente del quale “Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”
LA RESPONSABILITA CIVILE


La responsabilità extracontrattuale (è il caso degli
infermieri che operano nel servizio pubblico) e
regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve
dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso
l’illecito.
La responsabilità contrattuale (è il caso degli
infermieri libero-professionisti che hanno stipulato
un contratto con la persona) è definita dai termini
del contratto stesso.
LA RESPONSABILITA CIVILE
Considerando che l’attuale orientamento normativo è
costituito dalla congiunzione di:

codice deontologico,

profilo professionale

e percorsi formativi di base e post – base,
l’infermiere non può contare su un ambito di
responsabilità limitato al momento esecutivo perché
qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è
l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il
processo assistenziale e di tutte le prestazioni che
realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta
rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della
persona la progettazione dell’intervento assistenziale.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE



La responsabilità disciplinare si riferisce agli
obblighi contrattuali e di comportamento ai quali i
professionisti si devono attenere.
La responsabilità disciplinare è personale e non è
trasferibile a terzi.
Gli elementi comportamentali che fanno scaturire le
sanzioni per i dipendenti pubblici si trovano nel
decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 31
marzo 1994 “Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e sono
stati recepiti nei contratti collettivi che
disciplinano le sanzioni rispetto alle infrazioni
commesse. Se l’infrazione è di una certa gravità,
oltre ad originare una responsabilità disciplinare,
origina anche una responsabilità penale e civile.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
Alcune indicazioni comportamentali principali:







contribuire alla gestione della cosa pubblica con
impegno e responsabilità,
perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali,
collaborare con diligenza,
rispettare il segreto d’ufficio,
rispettare l’orario di lavoro,
mantenere una condotta uniformata a principi di
correttezza,
non attendere a occupazioni non attinenti al
servizio,
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
continua:







eseguire le disposizioni inerenti
all’espletamento delle proprie funzioni,
vigilare sul corretto espletamento dell’attività
del personale sott’ordinate,
avere cura dei beni strumentali affidati,
non valersi di quanto è proprietà dell’azienda,
non chiedere ne accettare compensi o regali,
comunicare all’azienda la propria residenza,
in caso di malattia dare tempestivo avviso
all’ufficio di competenza.
LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE
Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha
emanato sono:
 1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999;
 2° “Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo
della professione infermieristica”, specifico per l’esercizio
libero professionale.
Entrambe contribuiscono a definire obblighi comportamentali
per l’infermiere nel rispetto dei diritti dei cittadini; se il
Collegio vuole assumere la valenza di “garante” della qualità
delle prestazioni infermieristiche erogate, deve fare in
modo che la cosiddetta “magistratura interna”, cioè il potere
disciplinare, venga esercitato a salvaguardia del cittadino,
evitando di fare appello ad una negativa solidarietà
professionale dei colleghi per sfuggire alle sanzioni.
Pubblico ufficiale
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi
Incaricato di pubblico servizio
Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano
considerati nel contesto normativo precedente
incaricati di pubblico servizio secondo definizione
contenuta nell’art. 358 del codice penale, modificato
dalle leggi 86/90 e 181/92:
“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio
deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e dalla prestazione di opera meramente
materiale.”
Incaricato di pubblico servizio
Tale indicazione, pero sta subendo modifiche.
Attualmente vi è un orientamento
giurisprudenziale che sostiene la plausibilità del
potere certificativo degli infermieri (es.
certificare i bisogni di assistenza infermieristica),
rispetto alla documentazione infermieristica, e
quindi anch’essi potrebbero essere considerati
“pubblici ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo,
si evincono alcuni elementi chiarificatori per
l’esercizio professionale infermieristico:
Incaricato di pubblico servizio



la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere
certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e
potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica;
il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non
rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di pubblico
servizio perché vincolati all’ultimo comma dell’art. 358.
è plausibile sostenere che la documentazione infermieristica
assume valore legale in funzione della qualifica di pubblico
ufficiale rivestita dal personale infermieristici: essa, infatti
contiene tutto ciò che è inerente all’attività svolta ed è
considerata dalla dottrina giuridica come atto pubblico di
fede privilegiata e pertanto elemento obbligatorio per la
ricostruzione dei fatti in un processo civile.
Incaricato di pubblico servizio
La documentazione medica come atto pubblico (cartella medica)
e la documentazione infermieristica come atto pubblico (cartella
infermieristica) integrano quel documento definito cartella
clinica che, come tale non identifica solo la documentazione
medica, ma è il documento di valore legale che contiene tutta
l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal ricovero
alla dimissione.
E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella
compilazione sono identici per i due documenti (medici e
infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la
documentazione sanitaria e clinica che riguarda la persona
viene sequestrata, riconoscendole implicitamente lo stesso
valore.
Le denunce per responsabilità
professionale
In Italia le denunce per RP sono in netto
aumento, non per la scarsa qualità delle
cure erogate, ma per altre cause a cui
faremo cenno più avanti.
Tale fenomeno è più diffuso nei paesi
dove la qualità delle cure è elevata.
Cause di denunce per RP (1)
Tra le possibili cause di
denunce per RP ne
elenchiamo alcune:
 Aumento
dell’istruzione e
scomparsa del
“metus reverentialis”
(timore reverenziale)
che un tempo
caratterizzava i
rapporti fra pazienti
(oggi clienti) e
professionisti della
sanità;
Cause di denunce per RP (2)


la
maggior
consapevolezza
dei propri diritti
da
parte
degli
utenti;
la sensibilizzazione
compiuta
dalle
Associazioni
di
difesa dei diritti
del malato;
Cause di denunce per RP (3)

La consapevolezza
dell’evoluzione
dei mezzi tecnici
sia diagnostici sia
terapeutici;
Cause di denunce per RP (4)

Cause di denunce per
RP (4)
Responsabilità d’equipe
Gruppo di persone che collaborano in
una attività comune
Responsabilità d’equipe


L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha
oggi in ruolo determinante, vista la crescente
specializzazione delle singole branche della
medicina e la costante necessità di interventi di
più specialisti in regime di collaborazione.
Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che
misura il singolo sanitario possa rispondere di
comportamenti colposi riferibili ad altri
componenti dell'equipe e fino a che punto si
estende il dovere dello stesso di agire con
prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi
ad operare unitamente ad altre persone.
Responsabilità d’equipe
“In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni
sanitario è responsabile non solo del rispetto
delle regole di diligenza e perizia connesse alle
specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve
anche conoscere e valutare le attività degli altri
componenti dell' "équipe" in modo da porre
rimedio ad eventuali errori posti in essere da
altri, purché siano evidenti per un professionista
medio, giacché le varie operazioni effettuate
convergono verso un unico risultato finale".
Corte di Cassazione Penale (Sent. n.
33619/2006)
Responsabilità d’equipe


L’attività in equipe è perciò da inquadrare
nell’ambito del concorso di attività
giuridicamente autorizzate di più soggetti con
obblighi divisi di diligenza.
In taluni casi la Cassazione ha ricostruito la
responsabilità penale de quo come una somma
di comportamenti colposi riconducibili al
paradigma della cooperazione colposa ex art.
133 cp.
Responsabilità d’equipe

In una pronuncia, in cui i componenti dell’equipe
avevano dimenticato una pinza nelle anse
intestinali del paziente, la Corte di legittimità ha
affermato che la cooperazione colposa deriva
dal fatto che tutti “avevano omesso
autonomamente il doveroso controllo reciproco
sull’uso e sull’asportazione della pinza di Kelly,
nella reciproca consapevolezza di contribuire
alla negligenza altrui che è sfociata
nell’abbandono dello strumento chirurgico
all’interno dell’addome del paziente e, poi, nella
produzione dell’evento lesivo non voluto, ma
prevedibile”

In dottrina si sostiene che affinché si
individui il soggetto concretamente
responsabile, evitando facili assiomi di
responsabilità ricollegati alla posizione di
primazia o di anzianità all’interno
dell’equipe, bisogna rifarsi al principio del
corretto comportamento proprio e
dell’affidamento nel corretto
comportamento degli altri soggetti


Il principio dell’affidamento corrisponde ad
una valutazione sociale secondo cui ciascun
consociato confida nell’altrui rispetto delle
regole cautelari.
Pertanto nella materia de quo tale principio si
esplica nell’aspettativa sociale che ogni
specialista (chirurgo, anestesista, infermiere,
ecc) ha nell’altrui adozione delle leges artis
tipiche della propria attività settoriale





Tale soluzione:
a) presuppone obblighi divisi tra più soggetti, nel senso
che ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme
cautelari delle rispettive attività;
b) si fonda sul principio dell’autoresponsabilità, per cui
ciascuno risponde dell’inosservanza delle relative regole
cautelari;
c) persegue la duplice finalità di conciliare il principio
della responsabilità penale con la specializzazione e
divisione dei compiti;
d) comporta l’obbligo accessorio di adottare le misure
cautelari per ovviare ai rischi dell’altrui scorrettezza.
La Corte di Cassazione ha di recente confermato il
principio in base al quale, “nel caso in cui fattori
umani e materiali diversi abbiano avuto incidenza
nella produzione di un evento, tutti vanno, nel loro
insieme e ciascuno per sé, considerati causa
dell'evento medesimo, come se ne fossero causa
esclusiva, con la conseguenza che ognuno di essi e
tutti costituiscono fattori causali pieni, senza che sia
possibile il frazionamento o la divisione della
causalità e, quindi, della responsabilità che va
attribuita a tutti ed a ciascuno di coloro che hanno
posto in essere le rispettive condotte concorrenti o
cooperanti
nella fattispecie, relativa alla complessa
procedura del trapianto di organi, ogni
sanitario non potrà esimersi dal conoscere e
valutare l'attività precedente o contestuale
svolta da un altro collega, sia pure
specialista in altra disciplina, e dal
controllarne la correttezza ponendo, se del
caso, rimedio - ovvero facendo in modo che
si ponga opportunamente rimedio- ad errori
altrui che siano evidenti e non settoriali e,
come tali, rilevabili ed emendabili con
l'ausilio delle comuni conoscenze
scientifiche del professionista medio”.
Tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra
loro coordinate verso l’esito finale della guarigione del
malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta
autonomia tra le varie fasi né una sorta di
compartimentazione o segmentazione degli specifici
interventi delle singole competenze che, al contrario, non
possano prescindere l’una dall’altra e si integrano a
vicenda concretandosi in un apporto collaborativo
interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi
come una attività unica anche se, per la sue peculiari
caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco
temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli
interventi, convergenti e coordinati verso l’unico fine,
attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi
tra loro.
Gli obblighi del capo equipe
 Ulteriore problema, che si compenetra al primo,
precedentemente proposto, è rappresentato
dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un
capo dell'equipe, che abbia il compito di
sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri
specialisti
 La giurisprudenza riconosce in capo al primario
di un reparto una specifica posizione di garanzia
nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può
sottrarsi adducendo che ai reparti sono
assegnati altri medici o sanitari o che il suo
intervento è dovuto solo nei casi di particolare
difficoltà o complicazione
Gli obblighi del capo equipe
Ulteriore problema, che si compenetra al primo,
precedentemente proposto, è rappresentato
dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un
capo dell'equipe, che abbia il compito di
sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri
specialisti
La giurisprudenza riconosce in capo al primario di
un reparto una specifica posizione di garanzia
nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può
sottrarsi adducendo che ai reparti sono
assegnati altri medici o che il suo intervento è
dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o
complicazione.
L’obbligo di impedire il reato altrui

Proprio in forza del ruolo svolto dal primario e
nell’ambito dell’equipe al capo equipe ci si
chiede se questi sia investito del compito di
evitare che i membri dell’equipe, o comunque i
suoi collaboratori, compiano dei reati


Sul punto si registra una recente pronuncia del
giudice supremo secondo cui "In materia di
colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è
responsabile non solo del rispetto delle regole di
diligenza e perizia connesse alle specifiche ed
effettive mansioni svolte, ma deve anche
conoscere e valutare le attività degli altri
componenti dell' "equipe" in modo da porre
rimedio ad eventuali errori posti in essere da
altri, purché siano evidenti per un professionista
medio, giacché le varie operazioni effettuate
convergono verso un unico risultato finale"
Il capogruppo risulta pertanto investito di un
ruolo estremamente delicato, in quanto vincolato
al duplice dovere di controllo e di
coordinamento, da concretizzarsi in una formale
verifica di regolarità all'inizio dell'attività da
svolgersi in equipe.

In ambito pretorio si è affermato che per andare
esente da responsabilità il sanitario deve
segnalare l’errore altrui eventualmente
dissociandosi dalla scelte fatte dallo specialista
o dal capo equipe, anche qualora il soggetto
dissenziente sia un semplice assistente o uno
specializzando.

La Cassazione ha infatti stabilito che il dissenso
espresso deve essere espresso anche
dall’assistente ospedaliero, che ritenga che il
trattamento terapeutico disposto dal primario
comporti un rischio per il paziente: egli è tenuto
a segnalare quanto rientra nelle sue
conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con
le scelte dei medici in posizione superiore;
diversamente egli potrà essere ritenuto
responsabile dell'esito negativo del trattamento
terapeutico non avendo compiuto quanto in suo
potere per impedire l'evento

CARTELLA INFERMIERISTICA =
strumento atto a rendere visibile,
osservabile e misurabile il processo
di assistenza infermieristica e quindi
l’applicazione del profilo
professionale




È un ATTO PUBBLICO (in senso lato)
Ha finalità CERTIFICATIVE per il
professionista, l’assistito, l’azienda.
Consente un preciso AUDIT
assistenziale (BAI dei pazienti)
Permette la completa
documentazione ed applicazione del
metodo disciplinare (processo di AI)

La cartella infermieristica nasce dal
riconoscimento da parte del Legislatore di alcune
caratteristiche fondamentali dell’infermiere:

capacità decisionali

specificità disciplinare della professione


capacità di integrare il soddisfacimento dei BAI
con il percorso diagnostico/terapeutico del
paziente
necessità di lavorare per obiettivi anziché per
compiti, nell’interesse del paziente
Obiettivi della C.I.

Favorire la continuità e la personalizzazione
dell’AI

Sostenere l’integrazione tra professionisti

Documentare l’AI fornita alle persone prese in
carico

Accorciare i tempi delle consegne poiché la
documentazione è
continuamente aggiornata

Costituire uno strumento per la valutazione del
carico di lavoro
infermieristico

Fornire una traccia delle attività
assistenziali che permetta l’analisi
retrospettiva del nostro operato

Evidenziare la specificità operativa e gli
ambiti di responsabilità degli infermieri

Essere un supporto in caso di controversie
legali

Integrarsi con la documentazione clinica.

Condivisione della tassonomia e della
terminologia
Caratteristiche della C.I.


La cartella infermieristica deve:
Documentare TUTTE le fasi del processo di
AI con particolare riferimento alla
PIANIFICAZIONE

Favorire il passaggio d’informazioni alla
dimissione/trasferimento del paziente

Essere compilata contestualmente
all’attuazione delle cure infermieristiche

Rispondere ai requisiti di legge
Requisiti di legge






Rintracciabilità
Chiarezza
Accuratezza
Veridicità
Pertinenza
Completezza
Oltre a:
 Tempestività
 Selettività
 Destinazione
Rintracciabilità




Possibilità di poter risalire a tutte le
attività, agli esecutori, ai materiali ed ai
documenti che costituiscono le
componenti del ricovero fino alla
dimissione del paziente.
Devono essere identificabili per ogni atto:
Momento dell’accadimento con data e ore
Gli autori con denominazione, firma
leggibile ( nome e cognome riconoscibili)
Chiarezza









Il testo deve essere leggibile e
comprensibile:
NO cancellature coprenti
NO correzioni non controfirmate
NO grafia incomprensibile
NO matita/inchiostro
cancellabile/evidenziatore
NO abbreviazioni/simboli non codificati
NO sigle personali non depositate
NO espressioni dialettali
NO annotazioni senza data, ora, firma
Accuratezza, veridicità, pertinenza

L’ospedale deve adottare un
regolamento atto a garantire la
precisione e la rispondenza al vero dei
dati registrati nella documentazione.
Le informazioni devono rispondere alle
necessità dettate dalle condizioni del
paziente.
Completezza, tempestività, selettività,
destinazione



La cartella deve:
identificare in modo univoco l’intero
ricovero del paziente
Contenere informazioni registrate
contemporaneamente al verificarsi
dell’evento

Registrare solo le informazioni utili al
raggiungimento degli obiettivi

Far giungere i dati agli interessati per
influenzare il processo decisionale
Struttura della C.I.
Due requisiti fondamentali:


Riferirsi ad un modello teorico
disciplinare
Documentare tutte le fasi del
processo di AI (raccolta
dati/identificazione problemi di AI e
collaborativi, definizione obiettivi,
pianificazione AI, attuazione
interventi, valutazione risultati).
Anamnesi anagrafica
Anamnesi remote/recente
Diaria clinica
Scheda di dimissione Ospedaliera (lettera di dimissione)
C
A
R
T C
E L
L I
L N
A I
C
A
C
A
R
T
E
L
L
A
Scheda unica di terapia (il medico prescrive)
Mappa dei rischi
I
N
F
E
R
M
I
E
R
I
S
T
I
C
A
Scheda parametri
Scheda unica di terapia (l’Inf. sigla la preparazione e
somministrazione)
Scheda parametri (l’Inf. registra i parametri rilevati)
Raccolta dati (anamnesi infermieristica)
Scheda di Pianificazione
Diaria infermieristica
Scheda di Dimissione infermieristica
L’utilizzo di due cartelle diverse (medica e infermieristica) crea
problemi:
Ridondanza di raccolta e registrazione dei dati
Dispersione delle informazioni
Valutazioni diverse su singoli episodi
Mancanza di pianificazione degli interventi
Difficoltà reperimento dati su due cartelle distinti per
valutazione del PRUO PRUO.doc
Maggior possibilità di errori
DEFINIZIONE DI CARTELLA
CLINICA
Lo Strumento informativo individuale finalizzato a
rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche
significative ad un paziente e ad un singolo episodio di
ricovero
( Ministero della Sanità, 1992)
Cartella Clinica
Raccolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero
• Identificazione della struttura di ricovero
• Generalità della persona assistita
• Caratteristiche del ricovero
• Anamnesi
• Esame obiettivo
• Referti di trattamenti diagnostici o terapeutici
• Diagnosi e terapia
• Verbale operatorio
• Diario della degenza
• Lettera di dimissione e SDO
• Documentazione dei professionisti sanitari non medici
FUNZIONI CARTELLA
CLINICA
Raccolta delle informazioni attinenti alle singole persone ricoverate
finalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei relativi problemi di
salute
• FORNIRE UNA BASE INFORMATIVA per scelte assistenziali razionali e
per garantire continuità assistenziale
• CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ ( responsabilità delle azioni,
cronologia delle stesse e modalità della loro esecuzione)
• FACILITARE INTEGRAZIONE DI COMPETENZE MULTIPROFESSIONALI
nel processo diagnostico terapeutico
• COSTITUIRE FONTE INFORMATIVA per ricerche clinico scientifiche, per
la formazione degli operatori, per studi valutativi dell’attività
assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali
REQUISITI DI CONTENUTO
2. IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE
Documenti ed informazioni riportate il Cartella Clinica
rispondono a criteri di:
A. RINTRACCIABILITA’
B. CHIAREZZA
C. ACCURATEZZA
D. VERIDICITA’
E. PERTINENZA
F. COMPLETEZZA
REQUISITI DI CONTENUTO
A. RINTRACCIABILITA’
Possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori,
ai materiali ed ai documenti che costituiscono le componenti
del ricovero fino alla dimissione del paziente.
Devono essere identificabili per ogni atto:
•Momento dell’accadimento con data e ore
•Gli autori con denominazione, firma leggibile ( nome e
cognome riconoscibili)
REQUISITI DI CONTENUTO
B. CHIAREZZA
Riguarda GRAFIA e ESPOSIZIONE. Il testo deve
essere CHIARAMENTE LEGGIBILE e COMPRENSIBILE ,
l’esposizione deve essere diretta e non dare adito a
diverse interpretazioni.
E’ sconsigliato l’uso di SIGLE se non è fornita una
legenda che le motivi.
E’ consigliato l’utilizzo di inchiostro blu scuro o nero in
quanto maggiormente leggibile nelle copie fotostatiche
REQUISITI DI CONTENUTO
C. ACCURATEZZA
Ogni ospedale deve stabilire, con apposito regolamento,
procedure atte a garantire accuratezza dei dati prodotti e
delle loro eventuali trascrizioni ( es: trascrizione dei
parametri vitali, corrispondenze tra esami strumentali
prescritti e quelli eseguiti e refertati)
REQUISITI DI CONTENUTO
D. VERIDICITA’
I dati devono essere veritieri e corrispondenti ai dati
oggettivi relativi al paziente, rilevati con scienza e
coscienza dal personale medico ed infermieristico.
NON VA MAI USATO IL CORRETTORE (bianchetto)
NON sono consentite cancellazioni con gomma
Se si commette errore nella stesura si deve tracciare una
riga con inchiostro indelebile assicurandosi che risulti
comunque leggibile
REQUISITI DI CONTENUTO
E. PERTINENZA
Le informazioni devono essere correlate con le esigenze
informative definite anche dalle condizioni cliniche del
paziente
F. COMPLETEZZA
Ogni Cartella clinica identifica in modo univoco un ricovero.
Ogni struttura di ricovero dovrebbe mantenere procedure
atte a controllare la sua completezza sia durante il ricovero
che alla dimissione.
STRUTTURA DELLA CARTELLA
CLINICA INTEGRATA
A. APERTURA DEL RICOVERO
A.1 dati amministrativi
- dati di identificazione della cartella clinica con riferimento alla
normativa nazionale e regionale.
- dati di identificazione della persona assistita, se possibile allegare
in cartella fotocopia di un documento di identità valido
- dati amministrativi di apertura del ricovero
STRUTTURA DELLA CARTELLA
CLINICA INTEGRATA
A. APERTURA DEL RICOVERO
A.2 Inquadramento della persona assistita
Al fine di definire un progetto individualizzato volto a risolvere i
problemi diagnostici, terapeutici ed assistenziali.
- documento di proposta di ricovero/verbale di accettazione
- inquadramento clinico: motivazione del ricovero, anamnesi, esame
obiettivo, ipotesi diagnostiche ed elenco dei problemi attivi,
pianificazione del processo di cura.
STRUTTURA DELLA CARTELLA
CLINICA INTEGRATA
B. PROCESSO DI CURA
B.1 Pianificazione del processo di cura e di
assistenza
- Procedure diagnostiche
- Procedure terapeutiche ed assistenziali
- Procedure riabilitative
STRUTTURA DELLA CARTELLA
CLINICA INTEGRATA
B. PROCESSO DI CURA
B.2 Decorso del ricovero
- Diario clinico
- Foglio unico di terapia farmacologica
- Prescrizioni nutrizionali
- Rilevazione parametri vitali
- Referti/consulenze
- Verbale operatorio
- Documentazione anestesiologica
- Informative e dichiarazioni di volontà dell’assistito
STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA
INTEGRATA
C. CHIUSURA DEL RICOVERO ( DIMISSIONE)
- valutazione finale
- lettera di dimissione
- scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
- chiusura della cartella clinica
D. DOCUMENTI ALLEGATI
- Esami eseguiti i pre ricovero
- Documenti relativi a prelievo di organi e trapianti, a impianti di presidi
medico-chirurgici, a trasfusioni, emoderivati, plasma etc…, alla
programmazione della continuità delle cure
- Risultato di eventuale riscontro autoptico
- Copia documentazione personale del paziente
STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA ED
INFERMIERISTICA
E. DOCUMENTAZIONE DI ALTRI PROFESSIONISTI
Gli altri professionisti che partecipano al processo assistenziale del
degente devono pianificare e documentare le loro attività tenendo
conto dei criteri descritti nei REQUISITI DI CONTENUTO.
•
RINTRACCIABILITA’
•
CHIAREZZA
•
ACCURATEZZA
•
VERIDICITA’
•
PERTINENZA
•
COMPLETEZZA
La cartella infermieristica è lo strumento, cartaceo o
informatizzato, che documenta la pianificazione
dell’assistenza elaborata ed attuata dall’infermiere per ogni
persona assistita.
INFORMAZIONE
• A CHI DARE INFORMAZIONE
• A CHI COMPETE DARE INFORMAZIONE
• MODALITA’ DI INFORMAZIONE
• CARATTERISTICHE E CONTENUTO
DELL’INFORMAZIONE
CONSENSO
PER ESSERE VALIDO DEVE
POSSEDERE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

•
Personale

•
Preventivo

•
Specifico
•
Consapevole
•
Gratuito
•
Libero
• Attuale






LA FORMA SCRITTA E’
OBBLIGATORIA PER:
Terapia con emoderivati e
plasmaderivati
Espianto di organi
Sperimentazione clinica
E’ VIVAMENTE CONSIGLIATA
PER:
Atti chirurgici
Alcune procedure invasive
Trattamenti oncologici
Utilizzo MDC
Prescrizioni di medicinali al di
fuori delle indicazioni
ministeriali
Trattamenti psichiatrici di
maggior impegno
CUSTODIA E DIRITTO DI
ACCESSO


CONSERVAZIONE
temporalmente illimitata
ARCHIVIAZIONE
deve riguardare cartelle
chiuse e come tali
insuscettibili di
modifiche

DIRITTO DI ACCESSO
- persona assistita
- in caso di decesso
dell’assistito: coniuge e
figli
- Autorità Giudiziaria
- INAIL
- INPS
- La D.S.
Cosa implica la carenza di
documentazione clinica?
 Non permette di valutare l’appropriatezza del ricovero
Rende arbitrario il giudizio sulla correttezza del livello
assistenziale
Espone il personale sanitario a problemi medico – legali
 Non garantisce continuità delle cure ed aumenta il
rischio clinico ( eventi avversi)
•LA CARTELLA INFERMIERISTICA E’ UNO
STRUMENTO
•L’OBIETTIVO E’ CREARE LE CONDIZIONI
AFFINCHE’ SI POSSA UTILIZZARE CON
COERENZA LO STRUMENTO
•RICORDARE SEMPRE CHE LA REGOLA E’: “SE
NON LO HAI SCRITTO NON LO HAI FATTO”.
•NON ESISTONO SISTEMI DI
DOCUMENTAZIONE VALIDI IN ASSOLUTO
•LA CARTELLA CLINICA INTEGRATA PRIMA DI
ESSERE UNO STRUMENTO OPERATIVO E’ UNO
STRUMENTO CULTURALE CHE OLTRE AD
ARRICCHIRE IL CONFRONTO TRA
PROFESSIONISTI, FAVORISCE L’APPROCCIO
OLISTICO ALL’UTENTE
 Reati
configurabili:
Falsità
materiale in atto pubblico?
(Art.476 c.p.)
Falsità ideologica in atto pubblico?
(Art.479 c.p.)
Truffa? (Art.640 c.p.)

Art. 476 c.p.: (Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici).
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni,
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto
vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia
fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci
anni.
 Art.479 c.p.: (falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici).
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto
nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che
un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a
lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui
ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali
l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene
stabilite nell’art. 476.
Art. 640 c.p.: (truffa).
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni:
Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal
servizio militare;
Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dover eseguire un ordine
dell’autorità.

Consenso informato

In Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o
infermieristico, necessit� del preventivo consenso del
paziente; � quindi il suo consenso informato che
costituisce il fondamento della liceit� dell'attivit�
sanitaria, in assenza del quale l'attivit� stessa
costituisce reato. Il fine della richiesta del consenso
informato � dunque quello di promuovere l'autonomia
dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.Il
malato pu� decidere se vuole essere curato per una
malattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le
informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo al
medico ci� che non � chiaro; inoltre deve avere la
possibilit� di scegliere, in modo informato, se sottoporsi
ad una determinata terapia o esame diagnostico.

L'art. 32 della Costituzione italiana
sancisce che nessuno può� essere
obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge,
in sintonia con il principio fondamentale
della inviolabilit�à della libert�à
personale (art. 13).
Delega del consenso

Il consenso informato ad una determinata cura
pu�ò essere espresso da un'altra persona solo
se questa �è stata delegata chiaramente dal
malato stesso. Se la persona malata �è
minorenne, il consenso è� automaticamente
delegato ai genitori. Il minorenne, per�ò, ha
diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi
desideri, che devono essere tenuti in
considerazione.Se il malato è� maggiorenne
ma � incapace di decidere, �è il tutore legale a
dovere esprimere il consenso alla cura. ma la
persona interdetta ha diritto ad essere informata
e di veder presa in considerazione la sua
volontà�.
Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso
informato sono:
▪ le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente
la volont�à di non essere informata;
▪ le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la
sua vita da richiedere un immediato intervento di necessit�à e
urgenza indispensabile. In questi casi si parla di consenso presunto;
▪ i casi in cui si pu�ò parlare di consenso implicito, per esempio per
quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia
nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata
l’informazione ed il consenso relativo;
▪ in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed
imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie
e timori inutili. Se, per�, il malato richiede direttamente questo tipo
di informazioni, il medico deve fornirle;
▪ i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO),
▪ le vaccinazioni obbligatorie, sono stabilite nei programmi nazionali di
salute pubblica.
• Consenso deve significare partecipazione,
consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di
decisione delle persone ammalate. La validità del
consenso è connessa ad una preventiva e
completa informazione
• deve essere inteso come un momento di quella
alleanza terapeutica fondamentale per affrontare in
modo corretto la malattia
• Il consenso informato �è l’accettazione che il
Paziente esprime a un trattamento sanitario, in
maniera libera, e non mediata dai Familiari, dopo
essere stato informato
• Il contenuto della volontà� può� essere
negativo.
Il consenso è valido soltanto quando presenta tutti i seguenti
requisiti; altrimenti è da considerarsi viziato:
• deve essere richiesto per ogni trattamento;
• la persona che dà il consenso, deve essere titolare del diritto;
• la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve possedere la capacità di
intendere e di volere;
• la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve ricevere informazioni
chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle indicazioni terapeutiche;
• in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici, la persona
alla quale viene richiesto il consenso, deve essere esaurientemente informata
sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria
capacità di apprendimento;
• la persona che deve dare il consenso, deve essere messa a conoscenza delle
eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;
• la persona che deve dare il consenso, deve essere portata a conoscenza sui
rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti
dalla mancata effettuazione della prestazione;
• la persona che deve dare il consenso, deve essere informata sulle capacità
della Struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazione del rischio
temuto;
• il consenso deve essere scritto e controfirmato dal Paziente e dal Medico.
CARATTERISTICHE DEL CONSENSO
INFORMATO:
Deve cioè rispettare le caratteristiche della corretta informazione (comprensibile, veritiera,
obiettiva, esaustiva)
CONSAPEVOLE:
Deve essere espressa da un soggetto che sia capace di intendere e volere
PERSONALE:
E’ il paziente, e solo il paziente, che deve esprimere il consenso alla partecipazione
MANIFESTO:
La manifestazione di volontà deve essere esplicita ed espressa in modo inequivocabile
SPECIFICO
Il Consenso si deve riferire specificatamente all’atto sanitario dello studio clinico
PREVENTIVO ED ATTUALE
Il tempo tra richiesta, firma del consenso e inizio dello studio clinico non deve dare adito a
dubbi sulla persistenza delle volontà
REVOCABILE
Il paziente può revocare il Consenso in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna
motivazione
•Si richiede un carattere tipografico leggibile
• Linguaggio facile e comprensibile
• Si sconsiglia l’uso di abbreviazioni e acronimi
• Traduzione dei consensi informati proposti
originalmente in lingua inglese
Compiti degli infermieri
Il Codice Deontologico degli infermieri all'art. 4.5 prevede che
L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza
e adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di
informazioni globali e non solo cllniche e ne riconosce il diritto alla
scelta di non essere informato.
Da cui si evince che l’infermiere:
▪ Ha il compito di aiutare e sostenere la persona nelle proprie scelte
terapeutiche qualunque esse siano;
▪ Garantisce le informazioni riguardo alle proprie autonomie e
competenze, ed ai relativi piani assistenziali;
▪ Deve tenere conto della persona, modulando la propria
comunicazione, per risultare sempre chiaro e conciso;
▪ Garantisce le informazioni globali rispetto al contesto, anche di
natura non clinica;
▪ Riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
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