Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Il Decreto legislativo 21.11.2007 n. 231 “ ANTIRICICLAGGIO “ Dott. Rag. Giuseppina Spanò Definizione di riciclaggio IL RICICLAGGIO CONSISTE NEL RIMETTERE IN CIRCOLAZIONE NELL’ECONOMIA LEGALE, DENARO , BENI O UTILITA' DERIVANTI DA ATTIVITA’ ILLECITE OVVERO COMPIERE IN RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI, IN MODO DA OSTACOLARE L’IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA. Definizione di riciclaggio CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ CRIMINOSE OCCULTAMENTO O DISSIMULAZIONE DELLA REALE NATURA DI BENI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ CRIMINOSE ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI, ESSENDO A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA ATTIVITA’ CRIMINOSE PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI Antiriciclaggio ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI VIGENTI IN TEMA DI PREVENZIONE FINANZIARIO ALL'UTILIZZO E DI QUELLO FINALITA' DI RICICLAGGIO DEL TERRORISMO NELL'ESERCIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO PER O DI FINANZIAMENTO ( C.D. ANTIRICICLAGGIO ) UTILE DELLA PROFESSIONE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE . DI RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( III Direttiva antiriciclaggio) Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE. RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. 22.6.2007 n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE. D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ( e successive modificazioni ). Entrata in vigore : dal 29.12.2007 tranne l'art. 62 (UIF al posto dell'UIC) dal 1.1.2008 tranne l'art. 49 dal 30.4.2008. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI D.M. 3.2.2006 n. 141 e Provvedimento UIC del 24.2.2006 per i professionisti ( emanati in attuazione della II Direttiva antiriciclaggio - le parti ancora vigenti sono state specificate nella Circolare MEF n. 125367 del 19.12.2007 ) Chiarimenti MEF doc. n. 125367 19.12.2007 su DM 141 2006 e UIC 24.2.2006 Circolare n. 33124-2008 del MEF su entrata in vigore art.49 ( 30.4.2008 ) Chiarimenti MEF del 12.6.2008 ai quesiti CNDCEC Risposte MEF al CNDCEC - nota n. 65633 del 12.6.2008 Circ. del 17.12.2008 MEF anche su adeguata verifica della clientela RIFERIMENTI REGOLAMENTARI Decreto M. Giustizia 16.4.2010 -Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. Teleconferenza Italia Oggi – risposte MEF del 20.5.2010 Circ. MEF n. 281178 del 5.8.2010 interpretativa su art. 20 D.L. 78 convertito in L. 122 - 2010 Circ. MEF n. 297944 del 11.10.2010 interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette Comunicazione Banca d'Italia del 9-2-2011 per PEP RIFERIMENTI REGOLAMENTARI Decreto MEF 28.9.2011 ( Paesi con obblighi in materia di antiriciclaggio equivalenti ) Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012 Antiriciclaggio Elenco dei principali documenti pubblicati dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio. Documenti CNDCEC in materia di antiriciclaggio. Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - Agg. Luglio 2011 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 28/07/2011 Linee Guida Adeguata verifica clientela - agg. aprile 2010 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 14/04/2010 Circolare n. 16 IR 15.3.2010 CNDCEC Organi di controllo e antiriciclaggio Circolare n. 8/IR del 1° dicembre 2008 - gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. l’adeguata verifica della clientela. Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - novembre 2008. Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 07/11/2008 D.lgs. 231/2007 - Gli adempimenti per i dottori commercialisti e gli esperti contabiliENG - Febbraio 2008. Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 20/06/2008 Documenti CNDCEC in materia di antiriciclaggio. D.lgs. 231/2007- Facsimile di informativa alla clientela - ENG - Febbraio 2008. Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 20/06/2008 Risposta MEF a richiesta di chiarimenti. Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 17/06/2008 Richiesta di chiarimenti al MEF Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008 D.lgs. 231/2007 - Facsimile di informativa alla clientela - Febbraio 2008 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008 D.lgs. 231/2007 - Il ruolo degli Ordini - Febbraio 2008 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008 D.lgs. 231/2007 - Gli adempimenti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili - Febbraio 2008 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008 STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231 TITOLO I Disposizioni di carattere generale Capo I Capo II Capo III Disposizioni comuni Autorità Soggetti destinatari degli obblighi artt. 1 - 4 artt. 5 – 9 artt. 10 - 14 TITOLO II Degli obblighi Capo I Capo II Capo III Obblighi di adeguata verifica della clientela artt. 15 - 35 SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III SEZIONE IV Obblighi di registrazione artt. 36 – 40 Obblighi di segnalazione artt. 41 - 48 Disp. di carattere generale Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela Esecuzione da parte di terzi artt. 15 – 24 artt. 25 – 27 artt. 28 artt. 29 – 35 TITOLO III Misure ulteriori art. 49 – 51 TITOLO IV Vigilanza e controlli artt. 52 - 54 TITOLO V Disposizioni sanzionatorie e finali Capo I Capo II Capo III Sanzioni penali artt. 55 Sanzioni amministrative artt. 56 – 60 Disposizioni finali artt. 61 - 68 STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231. ALLEGATO TECNICO Art. 1 PEP Persone politicamente Esposte Art.1 c.2 lett.o) Art. 2 Art. 3 Titolare effettivo Documenti validi per l'identificazione Art.19 c.1 lett.a) Art.1 c. 2 lett. U) Art. 4 Criteri tecnici e proced. semplificate di adeguata verifica della clientela Art. 26 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 12 Professionisti 1. AI FINI DEL PRESENTE DECRETO PER PROFESSIONISTI SI INTENDONO : a) I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO; b) OGNI ALTRO SOGGETTO CHE RENDE I SERVIZI FORNITI DA PERITI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE, ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI, ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ E TRIBUTI, IVI COMPRESI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI, CAF E PATRONATI ; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 c) i NOTAI e gli AVVOCATI quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, ( ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA E REGISTRAZIONE ) non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III ( ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE ) . RISPOSTE fornite il 27.3.2007 dall’UIC a quesiti proposti da Italia Oggi e Associazione Dottori Commercialisti IN ANALOGIA A QUANTO PRECISATO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ED ENTI, ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO IN QUANTO ORGANI INTERNI ALLA STESSA SOCIETÀ ED ENTE, SI PUÒ ATTENDIBILMENTE SOSTENERE CHE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SIA UN ORGANO DI TALE FIGURA GIURIDICA, ED IN QUANTO TALE ESCLUSO DAGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE . DEL RESTO, L’AVVISO CONTRARIO PORTEREBBE ALLA CONCLUSIONE IRREALISTICA CHE L’AMMINISTRATORE DOVREBBE SEGNALARE COME SOSPETTA LA STESSA SUA ATTIVITÀ NEL MENTRE PROVVEDE AI PAGAMENTI DOVUTI AI FORNITORI. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto 1. ( omissis ) 2. ( omissis ) 3. ( omissis ) 4. ( omissis ) 5. AL FINE DI PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO E DI QUELLO ECONOMICO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO O DI FINANZIA MENTO DEL TERRORISMO, IL PRESENTE DECRETO DETTA MISURE VOLTE A TUTELARE L'INTEGRITÀ DI TALI SISTEMI E LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI. 6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 3 Principi generali 1. LE MISURE DI CUI AL PRESENTE DECRETO SI FONDANO ANCHE SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DA PARTE DEI DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI IN ESSO PREVISTE, I QUALI ADOTTANO IDONEI E APPROPRIATI SISTEMI E PROCEDURE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DI CONTROLLO INTERNO, DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEL RISCHIO, DI GARANZIA DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PERTINENTI E DI COMUNICAZIONE PER PREVENIRE E IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. ESSI ADEMPIONO GLI OBBLIGHI PREVISTI AVENDO RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI POSSEDUTE O ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O PROFESSIONALE. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla G.U. n. 290 del 14 .12 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA NON DEVONO RISPETTARE LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER EVITARE DI INCORRERE NELLE SANZIONI PREVISTE, MA PER PERSEGUIRNE LE FINALITA' OBBLIGHI PROFESSIONISTI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO OBBLIGO DI UN’ADEGUATA FORMAZIONE AI COLLABORATORI E AI DIPENDENTI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA’ ANTIRICICLAGGIO REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO IL REGISTRO DELLA CLIENTELA FASCICOLO DELLA CLIENTELA 24 24 L'archivio informatico e quello cartaceo E’ un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti elettronici, oppure il Registro cartaceo della Clientela a fini antiriciclaggio . Il registro cartaceo della clientela I dati e le informazioni registrati sono rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta . PROFESSIONISTI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITA’ IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA, POSSONO ISTITUIRE UN SOLO ARCHIVIO A CONDIZIONE CHE PER OGNI PRESTAZIONE VENGA INDIVIDUATO IL PROFESSIONISTA O I PROFESSIONISTI RESPONSABILI. IN ALTERNATIVA OGNI PROFESSIONISTA PUO’ TENERE IL PROPRIO ARCHIVIO E, IN CASO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO CLIENTE, OGNI PROFESSIONISTA PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE CONGIUNTAMENTE ASSISTITO 27 27 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 30 aprile 2008 (vd. comma 20) Art. 49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. È VIETATO IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE IN EURO O IN VALUTA ESTERA, EFFETTUATO A QUALSIASI TITOLO TRA SOGGETTI DIVERSI, QUANDO IL VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO, È COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE A EURO MILLE . IL TRASFERIMENTO È VIETATO ANCHE QUANDO È EFFETTUATO CON PIÙ PAGAMENTI INFERIORI ALLA SOGLIA CHE APPAIONO ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI. IL TRASFERIMENTO PUÒ TUTTAVIA ESSERE ESEGUITO PER IL TRAMITE DI BANCHE, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E POSTE ITALIANE S.P.A. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 ART. 1. - DEFINIZIONI 1. ( omissis ) 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: ( omissis ) m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto profilo economico, di valore pari o superiore ai il limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; ( omissis ) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Vedi : Chiarimenti MEF al CNDCEC prot. 65633 del 12.6.2008 che richiamano il parere espresso dal Consiglio di Stato il 12.12.1995 ................... in particolare , nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 ( limite dell'epoca ) euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili , quelli relativi a distinte ed autonome operazioni , ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa ( ad es. contratto di somministrazione ) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti ( ad es. pagamento rateale ) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 .............................la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore a 5.000 euro ( limite dell’epoca ) , ma riferita ad un unico dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni .................è comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE IL PROFESSIONISTA E’ TENUTO A SEGNALARE ALL’UIF OGNI OPERAZIONE SOSPETTA QUANDO SA, SOSPETTA O HA MOTIVO RAGIONEVOLE PER SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO O CHE SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 33 33 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE 2009 2010 2011 NOTAI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI AVVOCATI REVISORI CONTABILI SOCIETA’ DI REVISIONE CONSULENTI DEL LAVORO ALTRI 72 39 3 7 2 66 65 12 12 6 0 4 16 57 34 34 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA SENZA RITARDO LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE FATTA DAL PROFESSIONISTA PERSONALMENTE OBBLIGO DI RISERVATEZZA L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI PER LE INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL’ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA O NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, COMPRESO LA CONSULENZA PER INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO 35 35 INDICATORI DI ANOMALIA - COMPORTAMENTO DEL CLIENTE - DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE - PARTICOLARI OPERAZIONI COMMERCIALI - IMMOBILARI - PARTICOLARI COSTITUZIONI E /O AMMINISTRAZIONI DI IMPRESE - PARTICOLARI OPERAZIONI CONTABILI - RAGIONEVOLEZZA DELL’OPERAZIONE O DELLA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RAPPORTO ALL’ATTIVITA’ E/O PROFILO ECONOMICOPATRIMONIALE DEL CLIENTE 36 36 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE L’UIF EFFETTUATI GLI ACCERTAMENTI PUO’ TRASMETTE LE SEGNALAZIONI ARCHIVIARE D.I.A N.S.P.V 37 37 SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE L’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE PUO’ ESSERE RIVELATA SOLO QUANDO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CON DECRETO MOTIVATO LO RITENGA INDISPENSABILE AI FINI DELLE INDAGINI 38 38 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 41 Segnalazione di operazioni sospette Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribu zioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui allo art. 49, c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'art. 50 ne riferiscono entro 30 giorni al MEF per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art.14 della L. 689/1981 e per la immediata comunicazione della in frazione anche alla Guardia di Finan za la quale,ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di ac- certamento, ne dà tempestiva comu nicazione all’Agenzia delle Entrate ( art.8 c. D.L. 16-2012 ) . D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 …continua Art. 41 …continua Art. 51. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 …continua Art. 41 …continua Art. 51. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia 3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. Vedasi il D. M. Giustizia 16.4.2010 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 …continua Art. 41 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 …continua Art. 41 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 41 Segnalazione di operazioni sospette Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo DA MAGGIO 2011 , LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA , AVVIENE TRAMITE IL PORTALE DELLA BANCA D‘ ITALIA SUL QUALE I SEGNALANTI DOVRANNO PREVENTIVAMENTE REGISTRARSI. IL DECRETO MEF DEL 17.11.2011, ATTRIBUISCE : - ALLE RAGIONERIE DI STATO TERRITORIALMENTE COMPETENTI , LE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO DI CUI ALL'ART.58 ( PER L'ART.49 , ANCHE DI AMMONTARE MAGGIORE DI € 250.000 NON OBLABILE ) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007) Entrata in vigore: 29 dicembre 2007 Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo LA RTS DI MESSINA E' QUELLA COMPETENTE PER LA PROVINCIA DI PALERMO ALLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO , LE FUNZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 49 , GIA’ AVVIATI E DI IMPORTO SUPERIORE A 250.000 EURO - NON OBLABILI PER P.V.C. PERVENUTI AL 31.8.2011 . - Divieto di comunicazione Art. 46. D. Lgs. 231-2007 E' FATTO DIVIETO AI SOGGETTI TENUTI ALLE SEGNALAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 E A CHIUNQUE NE SIA COMUNQUE A CONOSCENZA DI DARE COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA SEGNALAZIONE FUORI DAI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE NON POSSONO COMUNICARE AL SOGGETTO INTERESSATO O A TERZI L'AVVENUTA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA O CHE E' IN CORSO O PUO' ESSERE SVOLTA UN'INDAGINE IN MATERIA DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Divieto di comunicazione Art. 46. D. Lgs. 231-2007 IL DIVIETO NON IMPEDISCE LA COMUNICAZIONE TRA PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO LA PROPRIA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA, IN QUALITA' DI DIPENDENTI O COLLABORATORI IL TENTATIVO DEL PROFESSIONISTA DI DISSUADERE IL CLIENTE DAL PORRE IN ATTO UN'ATTIVITA' ILLEGALE NON CONCRETIZZA LA COMUNICAZIONE VIETATA DAL COMMA PRECEDENTE. CONTROLLI UIF ORDINI PROFESSIONALI NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA usuali modalità di accesso 48 48 L'utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali ART. 36 c. 6 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012 indirizzata alle Ragionerie territoriali dello Stato. Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012 indirizzata alle Ragionerie territoriali dello Stato. La misura delle sanzioni amministrative Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981 Indicazioni operative in materia di contenzioso ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY IL PROFESSIONISTA DEVE INTEGRARE L’INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY SPECIFICANDO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI AVVERRA’ ANCHE PER LE FINALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Il difetto d’informazione può essere sanzionato dal Garante con una sanzione da € 3.000 a € 18.000. GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON LAVORO