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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Il Decreto legislativo 21.11.2007 n. 231
“ ANTIRICICLAGGIO “
Dott. Rag. Giuseppina Spanò
Definizione di riciclaggio
IL RICICLAGGIO
CONSISTE NEL RIMETTERE
IN CIRCOLAZIONE
NELL’ECONOMIA LEGALE,
DENARO , BENI O UTILITA' DERIVANTI DA ATTIVITA’ ILLECITE
OVVERO
COMPIERE IN RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI,
IN MODO DA OSTACOLARE L’IDENTIFICAZIONE DELLA
LORO PROVENIENZA DELITTUOSA.
Definizione di riciclaggio
CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI DA
ATTIVITA’ CRIMINOSE
OCCULTAMENTO O DISSIMULAZIONE DELLA REALE NATURA DI
BENI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ CRIMINOSE
ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI, ESSENDO
A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA ATTIVITA’
CRIMINOSE
PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI
Antiriciclaggio
ELENCO INDICATIVO
DEI
PRINCIPALI
RIFERIMENTI
NORMATIVI E REGOLAMENTARI VIGENTI IN TEMA DI
PREVENZIONE
FINANZIARIO
ALL'UTILIZZO
E
DI QUELLO
FINALITA' DI RICICLAGGIO
DEL
TERRORISMO
NELL'ESERCIZIO
DEL
SISTEMA
ECONOMICO
PER
O DI FINANZIAMENTO
( C.D. ANTIRICICLAGGIO ) UTILE
DELLA
PROFESSIONE
COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE .
DI
RIFERIMENTI NORMATIVI


Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo ( III Direttiva antiriciclaggio)
Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006
recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE.
RIFERIMENTI NORMATIVI


D. Lgs. 22.6.2007 n. 109 Misure per prevenire, contrastare
e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
in attuazione della Direttiva 2005/60/CE.
D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 Attuazione della Direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché
della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione ( e successive modificazioni ).
Entrata in vigore : dal 29.12.2007 tranne l'art. 62 (UIF al
posto dell'UIC) dal 1.1.2008 tranne l'art. 49 dal 30.4.2008.
RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

D.M. 3.2.2006 n. 141 e Provvedimento UIC del 24.2.2006 per
i professionisti ( emanati in attuazione della II Direttiva
antiriciclaggio - le parti ancora vigenti sono state specificate
nella Circolare MEF n. 125367 del 19.12.2007 )

Chiarimenti MEF doc. n. 125367 19.12.2007 su DM 141 2006 e
UIC 24.2.2006

Circolare n. 33124-2008 del MEF su entrata in vigore art.49
( 30.4.2008 )

Chiarimenti MEF del 12.6.2008 ai quesiti CNDCEC

Risposte MEF al CNDCEC - nota n. 65633 del 12.6.2008

Circ. del 17.12.2008 MEF anche su adeguata verifica della
clientela
RIFERIMENTI REGOLAMENTARI


Decreto M. Giustizia 16.4.2010 -Determinazione degli indicatori
di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni
sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di
professionisti e dei revisori contabili.
Teleconferenza Italia Oggi – risposte MEF del 20.5.2010

Circ. MEF n. 281178 del 5.8.2010 interpretativa su art. 20
D.L. 78 convertito in L. 122 - 2010

Circ. MEF n. 297944 del 11.10.2010 interpretativa per la
segnalazione di operazioni sospette

Comunicazione Banca d'Italia del 9-2-2011 per PEP
RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

Decreto MEF 28.9.2011 ( Paesi con obblighi in materia di
antiriciclaggio equivalenti )

Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012
Antiriciclaggio
Elenco dei principali documenti pubblicati
dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio.
Documenti CNDCEC
in materia di antiriciclaggio.


Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - Agg. Luglio 2011 Studi e
Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione:
28/07/2011
Linee Guida Adeguata verifica clientela - agg. aprile 2010 Studi e Ricerche (delle
Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 14/04/2010

Circolare n. 16 IR 15.3.2010 CNDCEC Organi di controllo e antiriciclaggio

Circolare n. 8/IR del 1° dicembre 2008 - gli obblighi di collaborazione attiva dei
professionisti nella disciplina antiriciclaggio. l’adeguata verifica della clientela.

Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - novembre 2008. Studi e
Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione:
07/11/2008

D.lgs. 231/2007 - Gli adempimenti per i dottori commercialisti e gli esperti contabiliENG - Febbraio 2008. Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio)
Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 20/06/2008
Documenti CNDCEC
in materia di antiriciclaggio.


D.lgs. 231/2007- Facsimile di informativa alla clientela - ENG - Febbraio 2008.
Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di
pubblicazione: 20/06/2008
Risposta MEF a richiesta di chiarimenti. Studi e Ricerche (delle Commissioni di
Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 17/06/2008

Richiesta di chiarimenti al MEF Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio)
Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008

D.lgs. 231/2007 - Facsimile di informativa alla clientela - Febbraio 2008 Studi e
Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione:
04/06/2008

D.lgs. 231/2007 - Il ruolo degli Ordini - Febbraio 2008 Studi e Ricerche (delle
Commissioni di Studio) Antiriciclaggio Data di pubblicazione: 04/06/2008

D.lgs. 231/2007 - Gli adempimenti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili
- Febbraio 2008 Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Antiriciclaggio
Data di pubblicazione: 04/06/2008
STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231
TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Capo I
Capo II
Capo III
Disposizioni comuni
Autorità
Soggetti destinatari degli obblighi
artt. 1 - 4
artt. 5 – 9
artt. 10 - 14
TITOLO II
Degli obblighi
Capo I
Capo II
Capo III
Obblighi di adeguata verifica della clientela
artt. 15 - 35
SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III
SEZIONE IV
Obblighi di registrazione
artt. 36 – 40
Obblighi di segnalazione
artt. 41 - 48
Disp. di
carattere
generale
Obblighi
semplificati di
adeguata
verifica della
clientela
Obblighi
rafforzati
di adeguata
verifica
della clientela
Esecuzione
da parte di
terzi
artt. 15 – 24
artt. 25 – 27
artt. 28
artt. 29 – 35
TITOLO III
Misure ulteriori
art. 49 – 51
TITOLO IV
Vigilanza e controlli
artt. 52 - 54
TITOLO V
Disposizioni sanzionatorie e finali
Capo I
Capo II
Capo III
Sanzioni penali
artt. 55
Sanzioni amministrative
artt. 56 – 60
Disposizioni finali
artt. 61 - 68
STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231.
ALLEGATO TECNICO
Art. 1
PEP
Persone politicamente
Esposte
Art.1 c.2 lett.o)
Art. 2
Art. 3
Titolare effettivo
Documenti validi
per l'identificazione
Art.19 c.1 lett.a)
Art.1 c. 2 lett. U)
Art. 4
Criteri tecnici e proced.
semplificate di adeguata
verifica della clientela
Art. 26
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 12
Professionisti
1. AI FINI DEL PRESENTE DECRETO PER PROFESSIONISTI SI INTENDONO :
a) I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI E NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL
LAVORO;
b) OGNI ALTRO SOGGETTO CHE RENDE I SERVIZI FORNITI DA PERITI,
CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA
PROFESSIONALE, ANCHE NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI O
ISCRITTI, ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ E TRIBUTI, IVI
COMPRESI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E
COMMERCIANTI, CAF E PATRONATI ;
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
c) i NOTAI e gli AVVOCATI quando, in nome o per conto dei propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e
quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella
realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società,
enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei
soggetti indicati dalle lettere a), b) e c)
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si
applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo
in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, ( ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA
E REGISTRAZIONE ) non sussistono in relazione allo svolgimento della
mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti
da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del
personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati,
per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il
rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli
obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III ( ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA – REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE ) .
RISPOSTE fornite il 27.3.2007 dall’UIC
a quesiti proposti da Italia Oggi e
Associazione Dottori Commercialisti
IN ANALOGIA A QUANTO PRECISATO PER GLI AMMINISTRATORI DI
SOCIETÀ ED ENTI, ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO IN
QUANTO ORGANI INTERNI ALLA STESSA SOCIETÀ ED ENTE, SI PUÒ
ATTENDIBILMENTE SOSTENERE CHE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
SIA UN ORGANO DI TALE FIGURA GIURIDICA, ED IN QUANTO TALE
ESCLUSO DAGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE E
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE .
DEL RESTO, L’AVVISO CONTRARIO PORTEREBBE ALLA CONCLUSIONE
IRREALISTICA CHE L’AMMINISTRATORE DOVREBBE SEGNALARE COME
SOSPETTA LA STESSA SUA ATTIVITÀ NEL MENTRE PROVVEDE AI
PAGAMENTI DOVUTI AI FORNITORI.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 2
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del
decreto
1.
( omissis )
2.
( omissis )
3.
( omissis )
4.
( omissis )
5. AL FINE DI PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO E
DI QUELLO ECONOMICO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIA MENTO DEL TERRORISMO, IL PRESENTE DECRETO
DETTA MISURE VOLTE A TUTELARE L'INTEGRITÀ DI TALI SISTEMI
E LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI.
6.
L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le
attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 3
Principi generali
1.
LE MISURE DI CUI AL PRESENTE DECRETO SI FONDANO ANCHE SULLA
COLLABORAZIONE ATTIVA DA PARTE DEI DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI
IN ESSO PREVISTE, I QUALI ADOTTANO IDONEI E APPROPRIATI SISTEMI E
PROCEDURE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DI CONTROLLO INTERNO, DI
VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEL RISCHIO, DI GARANZIA
DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PERTINENTI E DI
COMUNICAZIONE PER PREVENIRE E IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DI
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.
ESSI ADEMPIONO GLI OBBLIGHI PREVISTI AVENDO RIGUARDO ALLE
INFORMAZIONI POSSEDUTE O ACQUISITE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O PROFESSIONALE.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla G.U. n. 290 del 14 .12 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI
COLLABORAZIONE ATTIVA NON DEVONO
RISPETTARE LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER
EVITARE DI INCORRERE NELLE SANZIONI
PREVISTE, MA PER PERSEGUIRNE LE FINALITA'
OBBLIGHI PROFESSIONISTI
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI
RICICLAGGIO
OBBLIGO DI UN’ADEGUATA FORMAZIONE AI
COLLABORATORI E AI DIPENDENTI
COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA’ ANTIRICICLAGGIO
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
FASCICOLO DELLA CLIENTELA
24
24
L'archivio informatico e quello cartaceo
 E’ un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti
elettronici,
oppure
 il Registro cartaceo della Clientela a fini antiriciclaggio .
Il registro cartaceo della clientela
I dati e le informazioni registrati
sono rese disponibili
entro 3 giorni dalla richiesta .
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITA’ IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA,
POSSONO ISTITUIRE UN SOLO ARCHIVIO A CONDIZIONE CHE PER OGNI
PRESTAZIONE VENGA INDIVIDUATO IL PROFESSIONISTA O I PROFESSIONISTI
RESPONSABILI.
IN ALTERNATIVA OGNI PROFESSIONISTA PUO’ TENERE IL PROPRIO ARCHIVIO E, IN CASO
DI PRESTAZIONI EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO
CLIENTE, OGNI PROFESSIONISTA PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE LA
REGISTRAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE CONGIUNTAMENTE ASSISTITO
27
27
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 30 aprile 2008 (vd. comma 20)
Art. 49
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
1.
È VIETATO IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI
DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE IN
EURO O IN VALUTA ESTERA, EFFETTUATO A QUALSIASI TITOLO TRA
SOGGETTI DIVERSI, QUANDO IL VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO, È
COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE A EURO MILLE .
IL TRASFERIMENTO È VIETATO ANCHE QUANDO È EFFETTUATO CON PIÙ
PAGAMENTI INFERIORI ALLA SOGLIA CHE APPAIONO ARTIFICIOSAMENTE
FRAZIONATI.
IL TRASFERIMENTO PUÒ TUTTAVIA ESSERE ESEGUITO PER IL TRAMITE DI
BANCHE, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E POSTE ITALIANE S.P.A.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
ART. 1. - DEFINIZIONI
1. ( omissis )
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
( omissis )
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto
profilo economico, di valore pari o superiore
ai
il
limiti
stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più
operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate
in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo
fissato in sette
giorni
ferma
restando
la
sussistenza
dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per
ritenerla tale;
( omissis )
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Vedi :
Chiarimenti MEF al CNDCEC prot. 65633 del 12.6.2008 che richiamano il
parere espresso dal Consiglio di Stato il 12.12.1995
................... in particolare , nel caso di più trasferimenti singolarmente di
importo inferiore a 5.000 ( limite dell'epoca ) euro, ma complessivamente di
ammontare superiore, sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili , quelli
relativi a distinte ed autonome operazioni , ovvero alla medesima operazione,
quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa
( ad es. contratto di somministrazione )
oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti
( ad es. pagamento rateale )
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
.............................la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna
di importo inferiore a 5.000 euro ( limite dell’epoca ) , ma riferita ad un unico
dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata
oltre il termine di sette giorni
.................è comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione di
verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle
misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato
normativo
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
IL PROFESSIONISTA E’ TENUTO A SEGNALARE ALL’UIF
OGNI OPERAZIONE SOSPETTA QUANDO SA,
SOSPETTA O HA MOTIVO RAGIONEVOLE
PER SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO
O CHE SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
33
33
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
2009 2010 2011
NOTAI
DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI
CONTABILI
AVVOCATI
REVISORI CONTABILI
SOCIETA’ DI REVISIONE
CONSULENTI DEL LAVORO
ALTRI
72
39
3
7
2
66
65
12
12
6
0
4
16
57
34
34
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA SENZA RITARDO
LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE FATTA DAL PROFESSIONISTA PERSONALMENTE
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI PER LE
INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL’ESAME DELLA POSIZIONE
GIURIDICA O NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI
RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, COMPRESO LA
CONSULENZA PER INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
35
35
INDICATORI DI ANOMALIA
-
COMPORTAMENTO DEL CLIENTE
-
DISLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE CONTROPARTI DELLE OPERAZIONI OGGETTO
DELLE PRESTAZIONI
-
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE
-
PARTICOLARI OPERAZIONI COMMERCIALI - IMMOBILARI
-
PARTICOLARI COSTITUZIONI E /O AMMINISTRAZIONI DI IMPRESE
-
PARTICOLARI OPERAZIONI CONTABILI
-
RAGIONEVOLEZZA DELL’OPERAZIONE O DELLA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE IN RAPPORTO ALL’ATTIVITA’ E/O PROFILO ECONOMICOPATRIMONIALE DEL CLIENTE
36
36
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
L’UIF EFFETTUATI GLI ACCERTAMENTI PUO’
TRASMETTE LE SEGNALAZIONI
ARCHIVIARE
D.I.A
N.S.P.V
37
37
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
L’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE PUO’ ESSERE RIVELATA
SOLO QUANDO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
CON DECRETO MOTIVATO LO RITENGA INDISPENSABILE
AI FINI DELLE INDAGINI
38
38
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 41
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 51.
Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle
infrazioni di cui al presente Titolo
1. I soggetti indicati negli articoli 10,
comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano
alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano
in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
1. I destinatari del presente decreto
che, in relazione ai loro compiti di
servizio e nei limiti delle loro attribu
zioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui allo art.
49, c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'art.
50 ne riferiscono entro 30 giorni al
MEF per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'art.14 della L.
689/1981 e per la immediata
comunicazione della in frazione anche
alla Guardia di Finan za la quale,ove
ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini
dell’attività di ac- certamento, ne dà
tempestiva comu nicazione all’Agenzia
delle Entrate ( art.8 c. D.L. 16-2012 ) .
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
…continua Art. 41
…continua Art. 51.
Il sospetto è desunto dalle
caratteristiche, entità, natura
dell'operazione o da qualsivoglia
altra circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità
economica e dell'attività svolta dal
soggetto cui è riferita,in base agli
elementi a disposizione dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito
dell'attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico.
2. In caso di infrazioni riguardanti
assegni bancari, assegni circolari,
libretti al portatore o titoli similari, la
comunicazione deve essere effettuata
dalla banca o da Poste Italiane S.p.A.
che li accetta in versamento e dalla
banca o da Poste Italiane S.p.A.
che ne effettua l'estinzione salvo che il
soggetto tenuto alla comunicazione
abbia certezza che la stessa è stata
già effettuata dall'altro soggetto
obbligato.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
…continua Art. 41
…continua Art. 51.
Al fine di agevolare l'individuazione
delle operazioni sospette, su
proposta della UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indicatori
di anomalia
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia
un'operazione di trasferimento
segnalata ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, il soggetto che ha effettuato
la segnalazione di operazione sospetta
non è tenuto alla comunicazione di cui
al comma 1.
Vedasi il D. M. Giustizia 16.4.2010 Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare
l'individuazione di operazioni sospette
di riciclaggio da parte di talune
categorie di professionisti e dei
revisori contabili.
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(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
…continua Art. 41
4. Le segnalazioni sono effettuate
senza ritardo, ove possibile prima di
eseguire l'operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione
viene a conoscenza degli elementi di
sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di
segnalazione si astengono dal
compiere l'operazione finché non
hanno effettuato la segnalazione,
tranne che detta astensione non sia
possibile tenuto conto della normale
operatività, o possa ostacolare le
indagini.
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(S.O. n. 268/L alla Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2007)
Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
…continua Art. 41
6. Le segnalazioni di operazioni
sospette effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto
professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in
essere per le finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano
responsabilità di alcun tipo.
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Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 41
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 51.
Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle
infrazioni di cui al presente Titolo
DA MAGGIO 2011 , LA SEGNALAZIONE
DI OPERAZIONE SOSPETTA ,
AVVIENE TRAMITE IL PORTALE
DELLA BANCA D‘ ITALIA SUL QUALE
I SEGNALANTI DOVRANNO
PREVENTIVAMENTE REGISTRARSI.
IL DECRETO MEF DEL 17.11.2011,
ATTRIBUISCE :
- ALLE RAGIONERIE DI STATO
TERRITORIALMENTE COMPETENTI , LE
FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI SANZIONATORI
ANTIRICICLAGGIO DI CUI ALL'ART.58
( PER L'ART.49 , ANCHE DI
AMMONTARE MAGGIORE DI € 250.000 NON OBLABILE )
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Entrata in vigore: 29 dicembre 2007
Art. 51.
Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle
infrazioni di cui al presente Titolo
LA RTS DI MESSINA E' QUELLA
COMPETENTE PER LA PROVINCIA DI
PALERMO
ALLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO , LE FUNZIONI IN MATERIA DI
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI
ALL’ART. 49 , GIA’ AVVIATI E DI IMPORTO
SUPERIORE A 250.000 EURO - NON
OBLABILI PER P.V.C. PERVENUTI AL
31.8.2011 .
-
Divieto di comunicazione
Art. 46. D. Lgs. 231-2007
 E' FATTO DIVIETO AI SOGGETTI TENUTI ALLE SEGNALAZIONI DI
CUI ALL'ARTICOLO 41 E A CHIUNQUE NE SIA COMUNQUE A
CONOSCENZA DI DARE COMUNICAZIONE
DELL'AVVENUTA
SEGNALAZIONE FUORI DAI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO
 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE NON POSSONO
COMUNICARE AL SOGGETTO INTERESSATO O A TERZI L'AVVENUTA
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA O CHE E' IN CORSO O
PUO' ESSERE SVOLTA UN'INDAGINE IN MATERIA DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Divieto di comunicazione
Art. 46. D. Lgs. 231-2007
 IL
DIVIETO
NON
IMPEDISCE
LA
COMUNICAZIONE
TRA
PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO
LA PROPRIA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA, IN QUALITA'
DI
DIPENDENTI O COLLABORATORI
 IL TENTATIVO DEL PROFESSIONISTA DI DISSUADERE IL
CLIENTE DAL PORRE IN ATTO UN'ATTIVITA' ILLEGALE NON
CONCRETIZZA LA COMUNICAZIONE VIETATA DAL COMMA
PRECEDENTE.
CONTROLLI
UIF
ORDINI PROFESSIONALI
NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
usuali modalità di
accesso
48
48
L'utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le
verifiche fiscali
ART. 36 c. 6 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE
SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI
SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI
Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012 indirizzata
alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Circolare MEF n. 2 del 16.1.2012 indirizzata alle
Ragionerie territoriali dello Stato.



La misura delle sanzioni amministrative
Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai
sensi della legge 689/1981
Indicazioni operative in materia di contenzioso
ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY
IL PROFESSIONISTA DEVE INTEGRARE L’INFORMATIVA AI FINI DELLA
PRIVACY SPECIFICANDO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI AVVERRA’ ANCHE
PER LE FINALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Il difetto d’informazione può essere sanzionato dal Garante con una
sanzione da € 3.000 a € 18.000.
GRAZIE PER L’ASCOLTO
E
BUON LAVORO
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