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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
LA TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
NELL’UNIONE
EUROPEA
PREMESSA
Dopo la II Guerra mondiale:
• Affermazione dell’idea di rigidità
costituzionale
• Affermazione del principio di
extraterritorialità dei diritti (nascita della
tutela internazionale dei diritti dell’uomo)
IL RUOLO DEL CONSIGLIO
D’EUROPA
LA TUTELA EUROPEA DEI
DIRITTI
• Approvazione della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU) nel
1950
• Creazione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (Corte di Strasburgo)
TIPI DI RICORSI ALLA CORTE
EUROPEA
• RICORSO INTERSTATALE: da parte di
uno Stato contro un altro Stato
• RICORSO INDIVIDUALE: da parte di una
persona contro uno Stato
PRESUPPOSTI PER IL RICORSO
INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA
Qualunque individuo sottoposto alla giurisdizione
di uno Stato che ha aderito alla CEDU può fare
ricorso alla Corte europea per denunciare una
violazione di un suo diritto fondamentale se:
• Si tratta di un diritto garantito dalla CEDU
• È denunciata una violazione personale e reale
• Sono stati previamente esauriti tutti i rimedi
giurisdizionali interni (carattere accessorio e
suppletivo del ricorso europeo)
IL RUOLO DELL’UNIONE
EUROPEA
GLI INIZI
• Fino al 1969 nessuna tutela comunitaria
dei diritti fondamentali
• 1969: nella sent. Stauder la Corte di
giustizia afferma: “i diritti fondamentali
della persona fanno parte dei principi
generali del diritto comunitario di cui la
Corte garantisce l’osservanza”
LE FONTI DI ISPIRAZIONE
• Sent. Internationale Handelsgesellschaft (1970): dalla
Corte di giustizia sono tutelati i diritti fondamentali che
emergono dalle tradizioni costituzionali comuni, in
quanto principi generali del diritto comunitario
• Sent. Nold (1974): dalla Corte di giustizia sono tutelati
anche i diritti fondamentali che risultano dai trattati
internazionali in materia di tutela dei diritti a cui gli
Stati membri hanno aderito, in quanto principi
generali del diritto comunitario
• Sent. Rutili (1975): fra questi trattati internazionali una
particolare importanza è assunta dalle CEDU
ATTI SOTTOPOSTI AL SINDACATO DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI DIRITTI
FONDAMENTALI
• Gli atti delle istituzioni comunitarie
• Gli atti statali di attuazione del diritto
comunitario (sent. Klensch, 1988)
• Gli atti statali comunque adottato
nell’ambito coperto dal Trattato (ad
esempio gli atti statali in deroga legittima
al Trattato: sent. ERT, 1991)
USO DELLE TRADIZIONI
COSTITUZIONALI COMUNI
• Inizialmente un uso strumentale alle
esigenze del Trattato (es. sent. Hoechst –
1989 – sulle ispezioni nei locali
commerciali)
• Poi un uso più legato a criteri
maggiormente oggettivi (es. sent. D –
2001 – sulle unioni di partner dello stesso
sesso)
BILANCIAMENTO FRA DIRITTI FONDAMENTALI
E LIBERTA’ ECONOMICHE
• Inizialmente generale prevalenza delle libertà
economiche (es. sent. Hoechst – 1989)
• Apertura verso i diritti fondamentali: Conclusioni
dell’Avv. Gen. nel caso Konstantinidis – 1993 –
su un problema di traslitterazione del cognome
di un cittadino greco
• Oggi: sent. Schmidberger – 2003 (chiusura
dell’autostrada del Brennero per consentire lo
svolgimento di una manifestazione
ambientalista)
RAPPORTI FRA LA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E LA CORTE DI
GIUSTIZIA
PROBLEMA DEL CONTRASTO
INTERPRETATIVO FRA CORTI
• Inizialmente numerosi casi di contrasto
interpretativo (ad es. sulla nozione di
domicilio)
• Oggi la Corte di giustizia usa
l’interpretazione delle norme CEDU data
dalla Corte di Strasburgo e quest’ultima
usa la giurisprudenza della Corte di
giustizia
PROBLEMA DEL CONTROLLO ESTERNO DEGLI
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
• Inizialmente: tutti i ricorsi per violazione di diritti
imputabili alla Comunità europea erano
dichiarati inammissibili perché la Comunità non
era parte della CEDU
• Ord. M&Co. della Commissione europea dei
diritti dell’uomo (1990): i ricorsi contro atti di
un’organizzazione internazionale come la CEE
sono inammissibili se all’interno di tale
organizzazione o diritti fondamentali ricevono
una protezione equivalente a quella offerta dalla
CEDU
SEGUE…
• Sent. Matthews della Corte europea dei
diritti (1999): poiché l’Atto contestato
(l’Atto sull’elezione diretta del Parlamento
europeo del 1976) non è un normale atto
comunitario e quindi non è sottoposto al
sindacato della Corte di giustizia, il ricorso
alla Corte europea è dichiarato
ammissibile e giudicato fondato. Tale Atto
lede il diritto di voto riconosciuto dalla
CEDU.
TRATTATO DI LISBONA
• Art. 6, par. 2 TUE: L’Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica
le competenze dell’Unione definite dai
Trattati.
EVOLUZIONE NORMATIVA
TRATTATO DI MAASTRICHT
Art. F, par. 2: L’Unione rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
Novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario.
TRATTATO DI AMSTERDAM
•
1.
2.
Art. 6:
L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia,
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli
Stati membri.
L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre
1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali
del diritto comunitario.
SEGUE…
• Art. 7: introduzione di un controllo di natura
politica sulla perdurante osservanza, da parte
degli Stati membri, dei diritti dell’uomo
• Art. 46: attribuisce alla Corte di giustizia la
competenza di esercitare il controllo
giurisdizionale sull’attività delle istituzioni
comunitarie anche sotto il profilo della tutela dei
diritti fondamentali.
• Art. 49: qualifica la garanzia dei diritti
fondamentali come un presupposto
imprescindibile perl’adesione all’Unione di nuovi
Stati.
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL’UNIONE EUROPEA
• Solennemente proclamata a Nizza nel 2000,
inizialmente come un documento politico privo di
efficacia giuridicamente vincolante
• Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1
dicembre 2009, assume lo stesso valore
giuridico dei Trattati
• È divisa in sei capi (dignità, libertà, eguaglianza,
solidarietà, cittadinanza, giustizia)
TRATTATO DI LISBONA
•
1.
2.
3.
Art. 6 TUE:
L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione del 7 dicembre 2000, adattata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico
dei Trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun
modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. I diritti, le
libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle
disposizioni generali del Titolo VII della Carta che disciplinano la
sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le
spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di
tali disposizioni.
L’Unione aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le
competenze dell’Unione definite dai Trattati.
I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte
dell’Unione in quanto principi generali.
PER APPROFONDIRE
• M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Il
Mulino, 2007, Cap. 1 – L’ora dei diritti
fondamentali nell’Unione europea (pag. 13-66) e
Cap. 3 – La CEDU e l’Unione europea (pag. 91144).
• M.E. Gennusa, La tutela dei diritti fondamentali
nell’Unione europea: tratti di continuità e
discontinuità nella giurisprudenza comunitaria, in
Il Politico, 2006, n. 2
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