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sillogismogiudiziale-2014
ANALISI SILLOGISTICA DELLE SENTENZE Nella cultura giuridica occidentale moderna, gli studiosi che si sono occupati dell'applicazione giudiziale del diritto utilizzano sovente espressioni come: "sillogismo", "sillogismo pratico", "sillogismo giuridico", "sillogismo giudiziale" e simili. • Un sillogismo è un ragionamento deduttivo articolato in tre enunciati: • i primi due enunciati sono le "premesse"; il terzo enunciato è la "conclusione“. • Un sillogismo è teorico se, ma solo se, tutti e tre i suoi elementi — le due premesse e la conclusione — sono costituiti da proposizioni apofantiche. • • • • Ad esempio: Gli uomini sono esseri irrazionali. Giovanni Bianchi è un uomo. (Dunque) Giovanni Bianchi è un essere irrazionale. • Se le due premesse sono vere, e il sillogismo è stato correttamente costruito, allora anche la conclusione è necessariamente vera, in quanto logicamente implicita nelle premesse. • Per contro, i "sillogismi pratici" sono ragionamenti la cui premessa maggiore e la cui conclusione sono enunciati che si assume esprimano proposizioni prescrittive: precetti o regole di vario tipo. • Ad esempio: • Gli amici dell'umanità devono aiutare gli indigenti • Giovanni Bianchi è un amico dell'umanità. • Giovanni Bianchi deve aiutare gli indigenti. • Il cosiddetto "sillogismo giudiziale" è una specie di sillogismo pratico. Si tratta, in particolare, di un sillogismo la cui premessa maggiore è una norma giuridica generale e la cui conclusione è una norma giuridica individuale. • Ad esempio: • Chiunque partecipa a una rissa dev'essere punito con la multa fino a euro 309 (art. 588 c.p.). • Il black block Tizio ha partecipato a una rissa. • Il black block Tizio dev'essere punito con la multa fino a euro 309. • Una seconda distinzione concettuale, utile ai nostri fini, intercorre fra due tipi di ragionamento giudiziale: il "ragionamento decisorio" e il "ragionamento giustificatorio". • Il ragionamento decisorio è l'insieme delle operazioni intellettuali — o "logiche", come si dice talvolta — tramite le quali il giudice perviene alla decisione del caso. • Per contro, il ragionamento giustificatorio consiste nell'attività intellettuale in esito alla quale il giudice formula ragioni giuridicamente plausibili a sostegno della decisione raggiunta. • Quali relazioni intercorrono fra ragionamento decisorio, ragionamento giustificatorio, e gli enunciati redatti nella motivazione delle sen• tenze? • Prima opinione: nella mente del giudice, ragionamento decisorio e ragionamento giustificatorio coincidono: ed entrambi si riflettono, di solito, nel testo della sentenza. • Seconda opinione: ragionamento decisorio e ragionamento giustificatorio sono cose distinte, anche nella mente dei giudici. • E’ possibile individuare alcuni tipi diversi di discorso sul ragionamento giudiziale, nei quali ricorre il termine "sillogismo“. Ci limitiamo a ricordarne due: • Teorie sillogistiche del ragionamento decisorio. Il giudice, sulla base di attività puramente conoscitive, accerta la norma del caso (premessa maggiore) e il fatto (premessa minore). • Metodologie sillogistiché di analisi delle sentenze. Quest'ultimo tipo di discorsi combina contenuti teorici con contenuti di metodologia prescrittiva. • Si limitano invece a sostenere le seguenti tesi: • il contenuto delle sentenze può, di solito, essere ricostruito come un ragionamento di tipo sillogistico; • tale ricostruzione, di solito, si compone non di un sillogismo, bensì di un insieme di sillogismi. • Lo studioso polacco Jerzy Wróblewski, trattando del « ruolo del sillogismo nella giustificazione delle decisioni giudiziali concepite come decisioni razionali », ha elaborato la distinzione, divenuta d'uso corrente nella teoria contemporanea del ragionamento giudiziale, fra «giustificazione interna » e «giustificazione esterna». • Una decisione è "internamente giustificata" se è configurabile come la conclusione di una valida inferenza a partire da premesse date: se, in particolare, è configurabile come la conclusione di un sillogismo pratico giudiziale. • Una decisione è "esternamente giustificata" se le premesse dalle quali viene dedotta sono fondate • Alla luce degli usuali contenuti delle sentenze civili, è possibile distinguere vari tipi di sillogismi giudiziali: • Per "sillogismo normativo" intendiamo un sillogismo giudiziale la cui premessa maggiore e la cui conclusione sono costituite da enunciati normativi. • Un enunciato normativo esprime una regola giuridica ma non interpretativa. • In un sillogismo normativo decisionale, o di primo grado: • la premessa maggiore è un enunciato esprimente la norma di diritto, generale e astratta, in base alla quale il giudice ritiene che la controversia (possa e) debba essere decisa; • la premessa minore è un enunciato esprimente una qualificazione, ovverosia sussume la fattispecie concreta nella predetta norma generale. • la conclusione è un enunciato esprimente la norma di diritto individuale, risolutrice della particolare controversia. • ESEMPIO: • Sillogismo normativo di terzo grado • I contratti contrari a norme imperative sono nulli (premessa normativa desunta dall'art. 1418 c.c., letteralmente inteso). • I contratti sacrileghi sono contratti contrari a norme imperative. • I contratti sacrileghi sono nulli. • Sillogismo normativo di secondo grado • I contratti sacrileghi sono nulli. • I contratti conclusi di domenica sono contratti sacrileghi. • contratti conclusi di domenica sono nulli. • Sillogismo normativo di primo grado (sillogismo decisionale) • I contratti conclusi di domenica sono nulli. • Il contratto tra Angela Neri e Giovanni Bianchi è un contratto concluso di domenica. • Il contratto tra Angela Neri e Giovanni Bianchi è nullo. • Per "sillogismo interpretativo" intendiamo un sillogismo la cui conclusione è costituita da un enunciato interpretativo. • Per "enunciato interpretativo" intendiamo: • l'attribuzione di significato a enunciati delle fonti, attività come la risoluzione di antinomie, l'integrazione delle lacune, la scomposizione e la ricomposizione del discorso legislativo onde individuare uno o più enunciati esprimenti la c.d. "norma regolatrice del caso“.