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La provocatio - Dipartimento di Diritto Romano
Provocatio ad populum Istituto in virtù del quale il cittadino perseguito in via di coercizione dal magistrato esercitante l’imperium poteva sottrarsi alla morte (e alla fustigazione) chiedendo l’istaurazione di un processo dinanzi ai comizi Leges de provocatione • 509 lex Valeria: nessun magistrato poteva far fustigare e mettere a morte un cittadino romano che avesse provocato al popolo • 454 lex Aternia Terpeia, 452 lex Menenia Sestia: 30 buoi + 2 pecore (3020 assi) limite delle multe oltre il quale era accordato il diritto alla provocatio • 450 XII Tab.: comitia centuriata unica sede competente a pronunciare la condanna a morte di un cittadino (de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto) • 450 XII Tab.: divieto di mettere a morte un cittadino non regolarmente condannato (indemnatum hominem interfici) • 449 lex Valeria Horatia: vietata la creazione di nuove magistrature esenti da provocatio • 300 lex Valeria: meritevole di riprovazione (improbe factum) l’atto del magistrato che avesse fatto fustigare e uccidere un cittadino nonostante questi avesse provocato al popolo II sec. a. C. Leges Porciae • Lex Porcia de tergo civium (dovuta forse a Catone il vecchio, console nel 195 a. C.): ricorso al popolo contro la fustigazione come provvedimento autonomo (forse abolizione delle verghe contro i cittadini romani) • Lex Porcia (proposta da P. Porcio Leca, tribuno della plebe nel 199 a. C. e pretore nel 195 a. C.): esteso il diritto di provocazione oltre i mille passi da Roma, quindi a favore dei cittadini romani residenti nelle province e dei soldati nei confronti del loro comandante • Lex Porcia (ignoto il proponente): nuova e più severa sanzione (poena capitis?) nei confronti del magistrato che non si fosse attenuto alle norme sulla provocatio