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Lezione 08 Principio personalista, pluralista e solidarista

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Lezione 08 Principio personalista, pluralista e solidarista
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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2015
Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
L’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”
• Il collegamento tra l’art. 2 Cost. e gli articoli
1 Cost.: esplicitazione della forma di Stato democratica
3.2 Cost.: il principio di uguaglianza sostanziale finalizzato alla
rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana
4 Cost.: il lavoro come strumento di realizzazione della
personalità
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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2015
Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
IL PRINCIPIO PERSONALISTA
“La
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
dell’uomo…”
uomo…”
• Il riconoscimento dei diritti inviolabili da parte della Repubblica,
come insieme dei poteri pubblici (v. art. 114 Cost.) e privati
• L’“uomo” come destinatario della norma:
a) non solo i cittadini ma anche stranieri e apolidi, tranne che il
loro diverso trattamento sia nell’interesse dello Stato (C. cost.
104/1969)
b) non più l’uomo in funzione dello Stato (concezioni statolatre; i
diritti inviolabili come autolimitazioni dello Stato) ma lo Stato
in funzione dell’uomo (C. cost. 332/2000 su divieto nozze G.d.F.)
• La tutela della dignità umana (v. Cap. III)
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
L’ART. 2 COST. COME CATALOGO APERTO O CHIUSO?
• Quali sono i diritti inviolabili dell’uomo?
solo i diritti espressamente garantiti dall’ordinamento
- catalogo chiuso
- concezione positivista
tutti i diritti connessi alla dignità umana
- catalogo aperto
- concezione giusnaturalista
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
“La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo…”
dell’uomo…”
La concezione giusnaturalista
• I diritti inviolabili preesistono all’ordinamento, che semplicemente
li riconosce nella coscienza sociale e nella Costituzione
materiale
catalogo aperto (v. La Pira)
• Critica:
bocciatura emendamento su diritti “naturali”
incertezza nell’individuazione dei diritti inviolabili
illimitatezza del loro contenuto
- obblighi da imporre ai privati solo in corrispondenza dei diritti
- irrisolte antinomie con diritti previsti (es. diritto di cronaca vs.
diritto alla riservatezza)
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”
La concezione positivista
• I diritti inviolabili in quanto garantiti dall’ordinamento
- catalogo chiuso
a) interpretazione restrittiva: inviolabili sono solo i diritti
espressamente qualificati tali dalla Costituzione (artt. 13, 14,
15 e 24.2 Cost.)
b) interpretazione letterale: inviolabili sono tutti i diritti
fondamentali previsti in Costituzione (civili, politici, sociali,
della personalità)
dimensione nazionale e non universale dei diritti
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”
L’interpretazione estensiva
• Il “riconoscimento” permette di considerare diritti costituzionali
inviolabili tutti i diritti connessi alla dignità umana ricavabili da
interpretazione dinamica, analogica ed estensiva (e non
statica e restrittiva) dei diritti costituzionali per svilupparne
magis ut valeat le potenzialità inespresse
- diritto all’abitazione (artt. 14 e 47.2; Corte cost. 404/1988)
disposizioni contenute nelle dichiarazioni internazionali
che, sebbene recepite con mera legge ordinaria, da essa non
possono essere abrogate (C. cost. 10/1993, 388/1999)
- dimensione non nazionale ma universale dei diritti
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• Il ruolo essenziale nella creazione e tutela di tali diritti
fondamentali
del legislatore – nazionale, sovranazionale ed internazionale
– a prescindere dalla natura giuridica della fonte che li
contiene
del giudice nell’interpretazione dei principi costituzionali ed il
suo rapporto con il legislatore
• Il “nucleo essenziale” dei diritti inviolabili come “principi
supremi” che “appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la Costituzione italiana” (C. cost. 1146/1988) che si
oppongono come limite implicito al potere costituito di
revisione costituzionale (C. cost. 1146/1988)
non specifiche modalità di esercizio
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La Costituzione come unica fonte dei diritti fondamentali
• Gli Statuti regionali in “armonia con la Costituzione” come fonti
di nuovi diritti fondamentali?
• La risposta negativa della Corte costituzionale (2, 372, 378, 3792004)
gli Statuti non sono Costituzioni
valore programmatico e non giuridico delle disposizioni
politico-culturali in tema di diritti
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I NUOVI DIRITTI DELLA PERSONALITA’ EX ART. 2 COST.
• Diritto all’integrità fisica e psichica (artt. 32 Cost.; 3.1 CDFUE; 5
c.c.: cap. VIII Diritto alla vita e alla salute)
• Diritto all’onore ed all’integrità morale (artt. 594-599 c.p.:
ingiuria, diffamazione)
diritto all’immagine
• Diritto all’identità personale così da essere rappresentati nella
cita di relazione per come si è realmente (C. cost. 13/1994; Cass.
3769/1985 su Veronesi)
diritto all’oblio: aggiornamento e financo cancellazione della
notizia (Cass. III civ. 5525/2012,) anche da parte gestori motori
di ricerca (Cass. 5107/2014; CGUE 13.5.2014 caso Google)
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• Diritto ai segni distintivi della personalità
diritto dell’adottato ad aggiungere il cognome originario (C.
cost. 120/2001 su art. 299.2 c.c.)
diritto dei figli incestuosi al riconoscimento della paternità (C.
cost. 494/2002)
diritto a conoscere il genitore naturale in caso di eterologa?
• Diritto del minore ad essere inserito in una famiglia (C. cost.
183/1988, 494/2002)
• Diritto al libero sviluppo della propria identità sessuale
senza subire discriminazioni (C. cost. 561/1987)
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• Diritto all’autodeterminazione della propria identità sessuale
diritto alla rettifica del sesso attribuito nei registri di stato civile
a seguito d’intervento chirurgico (l. 164/1982; C. cost. 161/1985
su art. 5 c.c.): conseguenze sul matrimonio (C. cost. 170/2014)
• Diritto all’obiezione (rectius: opzione) di coscienza contro atti
legittimi in contrasto con le proprie convinzioni
artt. 19 e 21 Cost. (C. cost. 408/1989)
servizio militare (l. 772/1972); aborto (l. 194/1978);
sperimentazione animale (l. 413/1993); procreazione
medicalmente assistita (l. 40/2004)
• Diritto alla libertà (morale) di autodeterminazione di sé e del
proprio corpo?
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IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
(l. 675/1996 poi sostituita dal D.lgs. 196/2003)
• Il diritto alla privacy come diritto a mantenere riservati, salvo
volontà contraria, aspetti personali della propria vita privata (right
to be let alone)
• Ricavato
indirettamente artt 14 (libertà di domicilio) e 15 Cost.
(libertà/segretezza corrispondenza)
direttamente: artt 12 UDHR; 8 CEDU; 7-8 CDFUE; 615-bis
c.p. (interferenze illecite nella vita privata); ter, quater e
quinquies (reati informatici)
• Tutela giurisdizionale (Cass. civ. 5658/1998)
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• Codice su raccolta, trattamento e protezione dei dati
personali (d.lgs. 196/2003)
obblighi a carico dei tenutari dei dati personali
- acquisizione consenso interessato; autorizzazione Garante
diritto accesso e autodeterminazione informatica alle banche
dati: c.d. habeas data (l. 241/1990)
Garante per la protezione dei dati personali
la particolare tutela dei c.d. dati sensibili (artt. 1 e 4)
rapporto tra privacy sui dati personali e libertà d’informazione
del giornalista (cap. XXIII)
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I NUOVI DIRITTI SOCIALI EX ART. 2 COST.
• Diritto all’abitazione (C. cost. 252,310,559/1989; 419/1991; Cass.
pen. 11030/1997)
• Diritto all’ambiente salubre
artt. 9 e 32.1 Cost.
• Diritto (sociale) di cittadini
universale della banda larga
divide?
Francia (Conseil constitutionnel
Svizzera (2008), Spagna (2011)
in Italia solo il 52,4% accede
Eurostat; Istat)
(e imprenditori) al servizio
per superare il digital (cultural)
10 giugno 2009), Finlandia (2009),
ad internet (22° in Europa; fonte
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IL PRINCIPIO PLURALISTA
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...
personalità...”
...”
• Superamento dell’ostilità dello Stato liberale per i corpi intermedi
ove invece si svolge e realizza la vocazione sociale dell’uomo
• Pluralismo sociale condizione del pluralismo istituzionale
• Clausola aperta e non limitata alle formazioni sociali specificate:
obbligatorie: famiglia (artt. 29-31); scuola (artt. 33-34); enti locali (art.
5); minoranze linguistiche (art. 6); ospedale (art. 32.1); carcere (art.
27.3)
volontarie: confessioni religiose (artt. 8, 19 e 20); associazioni (art.
18); sindacati (art. 39); partiti politici (art. 49); comunità di lavoratori e
utenti (art. 43), cooperative (art. 45)); forze armate (art. 52)
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• La tutela dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali
i limiti esterni posti in Costituzione alla loro libertà
d’organizzazione
- confessioni acattoliche non in contrasto con ordinamento giuridico
italiano (art. 8.2)
- sindacati registrati se hanno ordinamento interno a base democratica
(art. 39.3)
- matrimonio basato su eguaglianza giuridica e morale coniugi(art. 29.2)
- scuole non statali paritarie devono assicurare trattamento equipollente
con alunni delle scuole statali (art. 33.4)
• La tutela dei diritti inviolabili dalle formazioni sociali
• La tutela dei diritti inviolabili delle formazioni sociali
libertà di domicilio, di comunicazione; diritto d’agire in giudizio
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LE MINORANZE LINGUISTICHE
Articolo 6 Cost.
«La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»
• La normativa generale di tutela delle minoranze linguistiche
storiche (l. 482/1999): albanese, catalana, germanica, greca, slovena
(legge n. 38/2001), croata, francese, franco-provenzale, friulano, ladino,
occitano, sardo
esclusiva: illegittimità lingua friulana (C. cost. 159/2009) e
piemontese (C. cost. 170/2010)
tutela culturale: uso della lingua madre nelle scuole; promozione e
salvaguardia patrimonio culturale; erogazione fondi pubblici
tutela giuridica: diritto all’uso della propria lingua madre in
assemblee elettive, organi collegiali di enti pubblici locali, uffici
pubblici; in giudizio nel proprio territorio (C. cost. 406/1999)
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• Le differenti discipline esistenti tra le Regioni speciali
bilinguismo negli atti pubblici (Valle d’Aosta; separatismo in
Trentino Alto Adige/Sudtirol)
organizzazione uffici pubblici basata sulle minoranze
linguistiche (Trentino Alto Adige/Sudtirol: proporzione etnica;
strutturazione Consiglio regionale; voto per gruppi linguistici)
• La tutela delle minoranze italiane all’estero (art. 51.2 Cost.)
l. 73/2001 su minoranze italiane in Slovenia e Croazia
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IL PRINCIPIO SOLIDARISTA
“La Repubblica...richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”
• La solidarietà quale fondamento del patto sociale
orizzontale nello Stato (doveri civili e sociali: enti no profit)
verticale tramite lo Stato (doveri costituzionali)
• Simmetria tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà
«la vera fonte dei diritti è il dovere» (Ghandi)
• I doveri costituzionali, quali
numero chiuso, pena altrimenti obblighi non previsti
clausola aperta, anche al di là dei reciproci diritti riflessi
- rispetto dell’ambiente (art. 117.2.s) Cost.): correttezza e buona
fede nei rapporti civili (Cass. civ. 12310/1999)
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I SINGOLI DOVERI COSTITUZIONALI
• Svolgere un lavoro che concorra al progresso materiale e
spirituale della società (art. 4: cap. XI principio laburista)
• Mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio (art. 30.1: cap. IX principio pluralista)
• Dovere di voto (art. 48 Cost.) non più obbligo ma «libero
esercizio» (art. 4 l. elettorale Camera: cap. VI principio democratico)
• Prestazioni personali e patrimoniali (art. 23 )
difesa della Patria e obbligo leva militare (art. 52)
concorso alle spese pubbliche (art. 53)
• Fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi (art. 54 Cost.)
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DOVERE DI PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI
Articolo 23 Cost.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge
• Garanzia della riserva di legge verso poteri impositivi pubblici o
privati (C. cost. 4/1957)
• Riserva di legge relativa: “in base alla legge”, non equivalente
però a delega illimitata agli organi amministrativi
incostituzionalità potere di ordinanza sindacale in tema di
sicurezza urbana (C. cost. 115/2011: cap. IV Limiti ai diritti
fondamentali)
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
• Prestazioni personali (fare o non fare) = impiego d’energie
fisiche o intellettuali, ancorché retribuite
obbligo di leva (art. 52)
programmi e controlli per indirizzare e coordinare l’attività
economica pubblica e privata a fini sociali (art. 41.3)
espropriazione imprese relative a servizi pubblici essenziali, fonti di
energia o situazioni di monopolio (art. 43 Cost.)
obblighi e vincoli alla proprietà terriera (art. 44)
in caso di guerra o di emergenza (lavoro coatto)
prestazioni professionali (medici in caso di epidemie)
obbligo di esercitare funzioni pubbliche (giudici popolari, scrutatore)
o di cooperare con esse (testimoni, referto, censimento)
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• Prestazioni patrimoniali (dare) = decurtazioni patrimonio privato
mediante
a) tributi
imposte: dirette sul reddito o sul patrimonio (Irpef) o
indirette su fatto economico (iva su consumi)
tasse a parziale copertura dei costi per la fruizione di beni
o servizi pubblici
contributi speciali a fronte del vantaggio derivante da
attività amministrativa generale (oneri di urbanizzazione)
b) sanzioni amministrative di tipo patrimoniale (art. 1 l. 689/1981)
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IL DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE PUBBLICHE
Articolo 53 Cost.
1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva
2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività
• Soggetto: non solo i cittadini (art. 25 St.) ma tutti
• La nozione di capacità contributiva
esclusi fattori economicamente non rilevanti (celibi)
non imposizione reddito minimo vitale (contra averi art. 25 St.)
costituzionalità leggi tributarie retroattive (C. cost. 315/1994)
nonostante vietate dallo statuto dei diritti del contribuente (l.
212/2000)
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• Criterio non di proporzionalità (art. 25 St.) ma di progressività
del sistema tributario nel suo complesso ex artt. 2 e 3.2 Cost.
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IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA
Articolo 52 Cost.
1. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino
2. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici
• La difesa della Patria come “sacro dovere” non si esaurisce (più)
con il servizio militare a difesa del territorio ma va riferito
all’insieme di valori e principi della comunità ivi residente
• Leva militare come principale forma d’adempimento del dovere
dapprima obbligatoria: obiezione di coscienza (ll. 772/1972 e
230/1998) e servizio civile sostitutivo
oggi sospesa (l. 331/2000: costituzionale?): conseguenze sul
servizio civile nazionale
(l. 64/2001) ora aperto a stranieri 26(C.
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cost. 309/2013)
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Art. 2 Cost.: Principi personalista, pluralista e solidarista
L’ordinamento delle Forze Armate
Articolo 52.3 Cost.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
• L’ordinamento delle Forze armate
né integralmente democratico
né istituzione separata dalla Repubblica (C. cost. 287/1987)
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IL DOVERE DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA
Articolo 54 Cost.
1. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi
2. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge
• Il dovere di fedeltà
non come limite funzionale ai diritti costituzionali (es. art. 21)
ma per reprimere sovversioni violente o ingerenze indebite
nell’attività degli organi pubblici, specie costituzionali
• Il dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni
pubbliche: il giuramento (es. Capo dello Stato)
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