(Microsoft PowerPoint - Lezione 05 I limiti ai diritti fondamentali 42
by user
Comments
Transcript
(Microsoft PowerPoint - Lezione 05 I limiti ai diritti fondamentali 42
5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali I LIMITI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI • I diritti fondamentali: assoluti, tendenti alla massima espansione, ma non per questo illimitati perché «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (C. cost. 1/1956) bilanciamento con diritti altrui: “La libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha come limite che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti” (art. 4 Dich. 1789) • Limiti all’esercizio dei diritti fondamentali: espressi in Costituzione o impliciti perché da essa deducibili soggettivi o oggettivi (generali o particolari a seconda se riferiti a tutti i soggetti/diritti o no) Riproduzione riservata 1 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali I LIMITI SOGGETTIVI: a) generali La tutela costituzionale della capacità giuridica Articolo 22 Cost. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome • Capacità giuridica: presupposto per essere titolari di diritti e doveri; acquisita al momento della nascita (art. 1 c.c.; concepito) reazione al fascismo che privò della cittadinanza ebrei e oppositori e impose italianizzazione cognomi di minoranze linguistiche tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si contrasti. - eccezione XIII disp. finale (divieto per i membri di Casa Savoia d’elettorato attivo e passivo): effetti cessati ex l. cost. 1/2002) 2 Riproduzione riservata 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali La capacità di agire • Capacità di agire: capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquisita con il compimento della maggiore età • Ne sono privi minori Interdetti per abituale infermità mentale o per legge (ma possono votare) inabilitati: infermi di mente non gravi, sordi e ciechi senza sufficiente educazione, alcolisti, tossico-dipendenti, prodighi, (ma possono votare) Riproduzione riservata 3 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali I LIMITI SOGGETTIVI: particolari • Situazioni di “soggezione speciale” 1. detenuti 2. militari 3. malati 4. titolari di taluni uffici pubblici Riproduzione riservata 4 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 1. Il trattamento del detenuto Articolo 13.4 Cost. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà Articolo 27.3 Cost. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato • Divieto di violenza fisica e morale, salvo ragioni di ordine e sicurezza illegittimità castrazione chimica (ammessa in Polonia) tenere conto età e stato di salute (C.EDU 17.7.2012) Riproduzione riservata 5 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Divieto di tortura (artt. 3 CEDU e 4 CDFUE) senza eccezioni, nemmeno per salvare altre vite umane (C. EDU 1.6 .2010) assenza legge in Italia (C. EDU 7.4 .2015 Cestaro) • Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 27.3 Cost.) differimento obbligatorio della pena per chi affetto da AIDS conclamata o altra malattia particolarmente grave (art. 146.1 n. 3 c.p.), legittimo se non automatico (C. cost. 264/2009) sovraffollamento situazione carceraria (condanna C. EDU 8.1.2013 Torreggiani c. Italia per violazione art. 3 CEDU per accertato danno morale causa condizioni di detenzione: in adempimento obbligo di provvedere entro il 28.5.2014 riduzione flussi in entrata e aumento flussi in uscita (riduzione pena 1 giorno ogni 10); no differimento della pena (C. cost. 279/2013) Riproduzione riservata 6 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Finalità rieducativa della pena e divieto di pena di morte bilanciamento tra prevenzione, retribuzione e rieducazione / risocializzazione (l. 663/1986 c.d. Gozzini) • La costituzionalità dell’ergastolo (C. cost. 168/1994) solo però se revisionabile (C.EDU 9.7.2013 Vinter c. Regno Unito) Riproduzione riservata 7 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Il nuovo ordinamento penitenziario • Diritti fondamentali del detenuto a tutela della sua dignità • Tutela giurisdizionale del detenuto in caso di provvedimenti disciplinari • Regime di detenzione: esercizio diritti costituzionali (salute, studio, religione) - il regime di detenzione speciale ex art. 41-bis l. 354/1975 • Disciplina dei rapporti esterni dei detenuti corrispondenza, colloqui, permessi, attività lavorative Riproduzione riservata 8 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 2. Lo status dei militari • La condizione dei militari secondo il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010 come modificato da d.lgs. 20/2012) oscilla tra “carattere assorbente” del servizio (C. cost. 449/1999) in ragione dell’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane [che] è il fondamento dei doveri del militare” (art. 1348.1) tutela dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini (art. 1465.1; C. cost. 332/2000) - sposarsi (C. cost. 445/2002) e avere figli (C. cost. 332/2002) - presentare reclami all’autorità militare (C. cost. 126/1985) - manifestare pubblicamente il proprio pensiero (art. 1472) Riproduzione riservata 9 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Le particolari limitazioni a diritti di libertà: restrizioni alla libertà personale proprie dell’ordinamento militare solo se minime - riserva assoluta di legge su procedimento disciplinare: presupposti, tipologia sanzioni, diritto di difesa ed al contraddittorio dinanzi alla commissione di disciplina - riserva di giurisdizione: ricorso ai giudici militari; ricorso straordinario al Capo dello Stato limitazioni alla libertà di circolazione (art. 1469.1) e di espatrio (art. 1469.3) divieto di costituire sindacati (art. 1475.2) e di sciopero (art. 1475.4) Riproduzione riservata 10 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Divieto di riunioni politiche o di riunioni arbitrarie (C. cost. 24/1989) o senza autorizzazione fuori e dentro luoghi militari (C. cost. 31/1982), tranne quelle degli organismi di rappresentanza dei militari (art. 1470) Divieto di costituire associazioni senza autorizzazione (art. 1475) Divieto non d’iscrizione ma di attività politica (art. 1483 ss.) in esecuzione dell’art. 98.3 Cost. («Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i (…) militari di carriera in servizio attivo…») Riproduzione riservata 11 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 3. Lo status dei ricoverati • Le limitazioni alle libertà personali dei ricoverati in strutture ospedaliere il diritto al consenso informato non solo sui trattamenti terapeutici ma anche sulle condizioni di degenza ricorso a - organi interni al servizio ospedaliero (Tribunale del malato) - difensore civico - giudice ordinario Riproduzione riservata 12 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 4. Lo status di parlamentare (art. 68 Cost.) • Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (anche consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri del Csm) • Immunità penale: dopo il 1993 autorizzazione della camera di appartenenza solo per limitazioni della libertà - personale: divieto di arresto, perquisizioni, privazione della libertà personale o mantenimento in detenzione, tranne flagranza reato o esecuzione sentenza passata in giudicato - domicilio: perquisizioni domiciliari (ufficio del parlamentare) - comunicazione: sequestro corrispondenza, intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche (preventive o successive) Riproduzione riservata 13 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali I LIMITI OGGETTIVI GENERALI • STATO DI GUERRA • STATO DI NECESSITA’ • STATO DI EMERGENZA • L’ORDINE PUBBLICO Riproduzione riservata 14 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali LO STATO DI GUERRA • Ripudio della guerra offensiva (art. 11 Cost.) ma non difensiva o autorizzata dall’ONU ai fini della pace e sicurezza internazionale • Deliberato dalle Camere ex art. 78 Cost. tramite atto legislativo di delega al Governo non ex art. 76 Cost. per assenza criteri direttivi e termine • Conseguenze poteri normativi primari del Governo proroga Camere (art. 60.2 Cost.) giurisdizione tribunali militari (art. 103.3 Cost.) sentenze non impugnabili in Cassazione (art. 111.2 Cost.) pena di morte (art. 27.4 Cost.) abrogata da l. cost. 1/2007 Riproduzione riservata 15 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali LO STATO DI NECESSITA’ • Salus rei publicae suprema lex esto previsto in altre Costituzioni (artt. 16 Cost. Francia; 55 e 116 Cost. Spagna; 80a, 12a, 35 e 91 Cost. Germania; 48.1 Cost. Grecia; 19.2 Cost. Portogallo) • La necessità in Costituzione riconosciuta come fonte straordinaria del diritto - artt. 13 (libertà personale), 14 (di domicilio), 77 (decreti-legge) Cost rifiutata come fonte naturale del diritto quale stato di fatto d’emergenza per sospendere o derogare i diritti fondamentali - stato d’assedio prefascista; stato di pericolo pubblico fascista - «la Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.” (C. cost. 148/2012) Riproduzione riservata 16 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali LO STATO DI EMERGENZA (artt. 10-11 l. 848/1955 ratifica CEDU) All’interno di uno Stato membro del Consiglio d’Europa, esercizio di poteri di emergenza “in caso di guerra o di altro pericolo pubblico”, con conseguente deroga alla garanzia dei diritti di libertà adozione di “misure necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico”. Riproduzione riservata 17 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • La disciplina di situazioni d’emergenza costituzionale mediante a) delibera ex art. 78 Cost. di una legge ordinaria ad hoc - contra: stato di guerra esterno; deroga per legge costituzionale e non ordinaria b) legge costituzionale ad hoc di sospensione dei diritti fondamentali - contra: iter lungo c) decreto legge poi convertito in legge costituzionale - contra: extra ordinem causa conversione dopo 60 gg. (almeno 3 mesi ex art. 138 Cost.) Riproduzione riservata 18 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali decreto legge, pena provvedimenti governativi extra ordinem - contra: deroga per legge ordinaria di diritti costituzionali - pro: Corte costituzionale (15/1982) in ragione della temporanea emergenza e della natura formale della riserva di legge Riproduzione riservata 19 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Le ordinanze di necessità ed urgenza • Provvedimenti amministrativi temporanei adottati in presenza di gravi situazioni di pericolo o in casi di assoluta necessità • Autorizzati dalla legge anche in deroga a legislazione vigente ma solo per le libertà per cui non è prevista riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione sempre comunque nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico: questione di costituzionalità Riproduzione riservata 20 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Adottati da 1. Prefetto che «nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (art. 2 TULPS 1931) questione di legittimità costituzionale - prima rigettata “salva la opportuna revisione del testo della norma predetta, al fine di renderlo formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al prefetto” (C. cost. 8/1956): - poi accolta se sono in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione o con le leggi emanate in materie coperte da riserva di legge (C. cost. 26/1961) Riproduzione riservata 21 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 2. Capo del Dipartimento della protezione civile che, in caso di stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in presenza di «calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità e estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo« (art.2.1.c) può emanare anche «ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente (…) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico» che «devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate» (art. 5 l. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile) Riproduzione riservata 22 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • L’espansione delle ordinanze di necessità ed urgenza 3. Ministro Ambiente, Presidente regione o provincia o Sindaco in materia di gestione e smaltimento rifiuti e antiinquinamento (artt. 191 e 278 d.lgs. 152/2006; 18 d.l. 90/2008) 4. art. 5 l. 225/1992 «si applica anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza» (d.l. 342/2001): Olimpiadi invernali di Torino (2006); Giubileo straordinario (2007); terremoto de L’Aquila (2009); Mondiali di nuoto di Roma (2009); Expo di Milano (2015) 2001-2009 593 ordinanze di protezione civile (Bertolasocrazia Riproduzione riservata 23 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali 5. Sindaco «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» (artt. 50.5 TUEL) 6. Sindaco «quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità [pubblica e la sicurezza urbana] dei cittadini» (art. 54.4 TUEL come modificato dall’art. 6 l. 125/2008) - ordinanze in materia di degrado urbano; tutela del patrimonio pubblico e privato; occupazione abusiva; abusivismo commerciale e prostituzione dichiarato incostituzionale laddove permette ordinanze in casi anche non contingibili ed urgenti in una materia generica come la sicurezza urbana (C. cost. 115/2011) Riproduzione riservata 24 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali L’ORDINE PUBBLICO • Limite non previsto in Costituzione • Opposte tesi a) limite generale da intendere in senso ideale e non materiale, quale “ordine pubblico costituzionale” a tutela della pacifica convivenza sociale e del “godimento effettivo dei diritti inviolabili dell’uomo” (C. cost. 168/1971; 428/2004) b) clausola riassuntiva dei limiti speciali previsti negli artt. 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione), 18.2 (divieto associazioni para-miilitari), 41.2 (libertà d’iniziativa economica) Cost. Riproduzione riservata 25 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali I LIMITI SPECIALI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI • La sanità e l’incolumità pubblica • La sicurezza pubblica • La dignità umana • Il buon costume • L’interesse patrimoniale dello Stato Riproduzione riservata 26 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali La sanità e l’incolumità pubblica • Fine: tutela del diritto alla salute come «interesse della collettività» (artt 32.2 Cost.; 54.4 TUEL) • Esplicitato in relazione a trattamenti sanitari obbligatori (artt. 13 e 32.1 Cost.) - malati psichici (l. 180/1978); vaccinazioni libertà di domicilio (art. 14.3 Cost.) - ispezioni sanitarie nei luoghi di lavoro libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16.1 Cost.) - cordone sanitario libertà di riunione (art. 17.3 Cost.) Riproduzione riservata 27 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali La sicurezza pubblica • Fine: prevenzione dei reati da parte dello Stato • Limite esplicito in relazione a libertà di circolazione e soggiorno (art. 16.1 Cost.) libertà di riunione (art. 17.3 Cost.) libertà d’impresa (art. 41.2 Cost.) - riferito alle modalità di produzione (sicurezza nel luogo di lavoro) e a quanto prodotto, che non deve essere nocivo • Limite implicito in relazione alla libertà personale e di domicilio (artt. 13 e 14 Cost.): l’incolumità pubblica Riproduzione riservata 28 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali La dignità umana • Connesso al principio personalista e d’eguaglianza (art 2-3 Cost.) • Limite esplicito “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13.4 Cost.) “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27.3 Cost.) Non è ammessa la pena di morte, (abrogato: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”) (art. 27.4 Cost.) Riproduzione riservata 29 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (art. 32.2 Cost.) L’iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41.2 Cost.) Riproduzione riservata 30 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Il buon costume • Limite esplicito in relazione a libertà di manifestazione del pensiero (art. 21.6 Cost.) libertà di religione (art. 19 Cost.) • Escluso per arte e scienza (art. 33 Cost.) • Riferito non alla “morale comune” o alla “etica sociale” ma al a) pudore sessuale in relazione alla tutela dei minori b) comune sentimento della morale collegato al rispetto della dignità della persona umana (C. cost. 293/2000 su divieto di pubblicazione di immagini impressionanti o raccapriccianti incitamento a delitti o suicidi; Riproduzione riservata 31 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Riproduzione riservata 32 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali L’interesse patrimoniale dello Stato • Limite esplicito in relazione a dovere di adempiere alle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge (art. 23 Cost.) dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.) libertà di domicilio per fini economici o fiscali (art. 14.3 Cost.) nazionalizzazione imprese (art. 43 Cost.) Riproduzione riservata 33 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali LE DEMOCRAZIE PROTETTE I due opposti pericoli: il relativismo • «Il relativismo è quella concezione del mondo che l’idea democratica suppone» (Hans Kelsen) • però La democrazia per mantenersi tale deve ammettere chi la combatte? Oppure si fonda su valori supremi che vanno difesi con la forza? È irragionevole che “il principio di libertà sia formulato con espressione talmente assoluta da farne approfittare anche i suoi avversari, che nel nome della libertà ottengono la possibilità illimitata di mettere fine alla libertà stessa” W. Alstrow (liberale tedesco) Riproduzione riservata 34 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 5 I limiti ai diritti fondamentali • Infatti Vi chiediamo la libertà in nome dei vostri principi: ve la negheremo in nome dei nostri!” Louis Veuillot (clerico reazionario francese) “Questo rimarrà sempre uno dei più grandi scherzi della democrazia, cioè di aver dato ai suoi nemici mortali gli strumenti con i quali essere distrutta” Joseph Goebbels (alla vigilia del crollo della Repubblica di Weimar) Riproduzione riservata 35 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Il totalitarismo Per difendersi dal totalitarismo la democrazia può adottarne i metodi senza snaturarsi, divenendo totalitaria essa stessa? Oppure deve combatterlo “con una mano legata”? Entro quali limiti si può limitare il pluralismo in nome del pluralismo senza con ciò rinnegarlo? A quanta libertà siamo disposti a rinunciare in nome della sua difesa? E’ meglio lasciare libero un colpevole che condannare un innocente? C’è il rischio di un uso strumentale della paura? Riproduzione riservata 36 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • La democrazia deve difendere se stessa - e con sé i diritti inviolabili dell’uomo - dai suoi nemici, siano essi maggioranza o minoranza, pena il suo suicidio, perché non è agnostica ma si fonda sui valori supremi e perenni del costituzionalismo che sono limite al volere della maggioranza e vanno difesi anche con la forza il dissenso è l’essenza della democrazia solo a patto che esso non riguardi l’esistenza stessa della democrazia le scelte delle generazioni passate vincolano quelle future in vista del rafforzamento dei diritti inviolabili dell’uomo Riproduzione riservata 37 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Livelli di protezione a) accesso alla rappresentanza politica incostituzionalità dei partiti politici anti-sistema b) accesso all’Esecutivo giuramento incostituzionalità successiva (Egitto) c) Limiti alla revisione della Costituzione Riproduzione riservata 38 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali La tendenza delle democrazie a proteggersi dopo l’11.9.2011 • Dopo la vittoria internazionale dei principi del costituzionalismo moderno il potere costituente è morto, la storia è finita? • Dopo l’11 settembre 2001 il potere costituente è risorto? • Il mutamento del concetto di guerra: permanente, globale e contro un nemico indeterminato: il terrorismo • Il consolidamento della legislazione emergenziale antiterrorismo a tutela della sicurezza interna rivolta soprattutto nei confronti degli stranieri Riproduzione riservata 39 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Le restrizioni alle libertà personali • Stati Uniti: U.S.A. Patriot Act I (2001) e II (2006): detenzioni e intercettazioni senza ordine del giudice (dopo Datagate 2013 abolite dal Freedom Act 2015); espulsione residenti; controllo libri prestati da biblioteche e dei c/c bancari; carceri segrete e tribunali speciali senza garanzie giurisdizionali (giuria, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza); stato detenuti; operazioni clandestine ed illegali della CIA (extraordinary renditions: caso Abu Omar in Italia 17.2.2003) censure della Corte Suprema sul “regime di eccezione”, e sui enemy combatants a Guantanamo censura della CGUE (6.10.2015) sulla scarsa protezione dei dati personali da parte delle software house USA Riproduzione riservata 40 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali • Gran Bretagna: Human Right Act 1998 e Terrorism Act 2000: fermo di polizia fino a 28 giorni senza convalida del giudice; chiusura luoghi di culto; accesso intercettazioni telefoniche • Germania: è lecito abbattere un aereo per difendere obiettivi civili o militari? - per il Tribunale costituzionale tedesco prevale il diritto alla vita • Israele: l’illegittimità della tortura per scoprire la bomba che sta per esplodere (ticking bomb) • Italia: espulsione per via amministrativa; prelievo forzato; deroghe al segreto d’ufficio (ll. 431 e 438/2001); misure contro il terrorismo internazionale (c.d. foreign fighters) (l. 43/2015) Riproduzione riservata 41 5 Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2014 I limiti ai diritti fondamentali Il DIRITTO DI RESISTENZA • Resistenza verso atti radicalmente contrari ai principi e valori supremi della Costituzione • Diversa da rivoluzione (nuovo ordinamento) o obiezione di coscienza (opportunità) • Forme di esercizio: passiva (disobbedienza) (contestazione) - individuale o collettiva o attiva • Non previsto espressamente in Costituzione (art. 50.2 Progetto) piuttosto ex artt. 52.1 (difesa della Patria) e 54.1 Cost. (fedeltà) • Forma estrema di difesa della democrazia Riproduzione riservata 42