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Lezione 07 Principio democratico - LIbertà di associazione in partiti

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Lezione 07 Principio democratico - LIbertà di associazione in partiti
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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2015
Principio democratico
IL PRINCIPIO DEMOCRATICO IN COSTITUZIONE
• La nozione di democrazia presupposta negli articoli
1.1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”
39.3: “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica”
49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale”
52.3: “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica”
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Art. 1.2 Cost.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione
• La sovranità popolare come risultato dell’evoluzione storica:
origine divina: teocrazia (omnis potestas a Deo)
sovranità della Nazione
sovranità dello Stato
teorie nazional-socialiste
• Il popolo titolare in senso giuridico e non mitico della sovranità
all’interno dello Stato sovrano
• La sovranità non “promana” (art. 20.2 Cost. Germania) ma
“appartiene” al popolo che ne mantiene sempre il possesso
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I limiti alla sovranità popolare
• Democrazia è governo della maggioranza (principio
maggioritario):
democrazia consociativa e democrazia
maggioritaria
• Democrazia è limitazione della sovranità del popolo (“…nei limiti
previsti in Costituzione”) perché il consenso va esercitato nel
rispetto delle regole
consenso senza regole = populismo, cesarismo
regole senza consenso = autoritarismo
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• Principi fondamentali e libertà individuali inviolabili
• Rigidità della Costituzione
• Quorum deliberativi speciali
• Tutela delle minoranze
• Non elettività diretta ma indipendenza degli organi di garanzia
(giudici, autorità amministrative indipendenti)
• Autonomie territoriali
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I DIRITTI POLITICI IN COSTITUZIONE
• Diritti inviolabili spettanti ai soli cittadini
• Diritto di
voto (art. 48 Cost.)
accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive (art. 51 Cost.)
associazione in partiti (art. 49 Cost.)
petizione (art. 50 Cost.)
iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) e referendaria (artt. 75 e 138
Cost.)
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LE FORME DI ESERCIZIO DELLA DEMOCRAZIA
• Democrazia
pluralista: diritti di libertà, diritti sociali, diritti politici, sciopero
politico, scuole, confessioni religiose, associazioni, partiti,
sindacati
partecipativa:
elezione
organi
collegiali
scolastici;
partecipazione alla formazione dell’atto amministrativo
decentrata: autonomie territoriali (artt. 5 e 114 Cost.)
neocorporativa: dalla concertazione al dialogo tra le parti
sociali
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diretta: referendum, iniziativa legislativa, petizione
rappresentativa non come finzione ma responsabilità politica
plebiscitaria basata sul potere personale e assoluto di un capo
carismatico in rapporto diretto con la volontà infallibile del
popolo:
- problemi e odierna inevitabilità (videocrazia)
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IL DIRITTO DI VOTO
Articolo 48.1Cost.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età
• Estensione del diritto di voto alle donne (1946)
• Iscrizione automatica nelle liste elettorali (no in USA)
• Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea
nelle elezioni comunali e europee
• Il problema del voto degli stranieri residenti in Italia
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Le garanzie del diritto di voto
Articolo 48.2 Cost.
“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”
• Voto personale, espresso da ciascun cittadino personalmente,
senza procura
possibile voto con accompagnatore per le persone
fisicamente impedite (ciechi)
• Voto eguale, per cui è illegittimo il voto plurimo o multiplo, cioè
l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti
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• Voto libero nel senso di esente da qualsiasi forma di costrizione
e nel senso che deve essere garantita la libera formazione
dell’opinione pubblica del cittadino
cause d’ineleggibilità
voto di scambio
• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un
voto libero
divieto di portare in cabina elettorale telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare la scheda votata
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LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO
Articolo 48.4 Cost.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge
• Incapacità civile: minori;
un tempo interdetti e inabilitati per infermità mentale, i quali
oggi possono votare (l. 180/1978)
• Sentenze penali irrevocabili che prevedono l’interdizione dai
pubblici uffici perpetua o temporanea (finché dura la pena)
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• Indegnità morale, con sospensione temporanea del voto per i
a) sottoposti a misure di sicurezza, detentive o no (ad es.
divieto di soggiorno in un certo comune o provincia)
b) sottoposti a misure di prevenzione sociale (applicate, ad es.,
in base alla normativa antimafia) (d.p.r. 223/1967)
• Un tempo
falliti (5 anni)
membri e discendenti di Casa Savoia (XIII disp. trans. fin.;
efficacia sospesa con l. cost. 1/2002)
capi responsabili del regime fascista (XII disp. finali.)
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IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
• Fino al 2001 gli italiani all’estero per votare dovevano tornare in
Patria e votare nella circoscrizione del territorio nazionale relativa
alla sezione in cui erano iscritti
• Dopo l. cost. 1/2000 voto all’estero, anziché ritorno in Patria
Articolo 48.3 Cost.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge
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• L. cost. 1/2001: quota di parlamentari riservata: 12 deputati e 6
senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56.2 e 57.2 Cost.)
• L. 459/2001: disciplina dell’esercizio del diritto di voto dei
residenti all’estero
opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione
Estero, con potenziale lesione personalità e segretezza del
voto (art. 48.2 Cost.)
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IL “DOVERE” DI VOTO
Articolo 48.2 Cost.
• L’esercizio del diritto di voto “è dovere civico”, ma non giuridico
• Art. 4 T.U. legge elettorale Camera (d.p.r. 361/1957)
fino al 1993: “L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun
cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere
verso il Paese”
- sanzionato con menzione non voto nel certificato di buona
condotta
dopo ll. 277/1993 e ora 270/2005: «Il voto è un dovere civico e
un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica»
• Diritto all’astensione nel referendum abrogativo (art. 75.4 Cost.)
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I PARTITI POLITICI
Evoluzione storica
• Da soggetti tollerati a protagonisti della vita politica
a) vietati in quanto elementi di divisione della Nazione
b) tollerati nello Stato liberale come partiti parlamentari (Destra
e Sinistra storica)
c) legalizzati nel 1°dopoguerra come partiti di massa organizzati
nel territorio, espressione del conflitto sociale (socialisti,
popolari, partito unico)
d) costituzionalizzati nel 2° dopoguerra
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LA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE POLITICA
Articolo 49 Cost.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale
• Soggetto: solo i cittadini
• Fine: concorrere alla politica nazionale
• Diritto di associarsi in partiti, non diritto d’iscrizione ad un
determinato partito
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Le limitazioni al diritto di associarsi in partiti politici
Articolo 98.3 Cost.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.
• Divieto di svolgere attività in un partito politico per
personale polizia di Stato e militari (l. 121/1981; d.lgs. 266/2010)
giudici Corte costituzionale (l. 87/1953)
membri Consiglio superiore della Magistratura (l. 74/1990)
magistrati se sistematica e continuativa (illecito disciplinare
ex art. 3.1 d.lgs. 109/2006
su cui C. cost. 224/2009)
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IL “METODO DEMOCRATICO” DEI PARTITI
a) riferito alle finalità perseguite (c.d. democrazia protetta)
• La tesi minoritaria (Esposito, Crisafulli) per la democrazia protetta:
illegittimità di partiti con fini e programmi contrari a Costituzione
implicito nel metodo democratico ex art. 49 Cost. perché
perseguire la fine della democrazia con metodo democratico
“è una raffinatezza nell’esecuzione”
la XII disp. trans. fin. quale disposizione generale, da
estendere a “ogni partito tendenzialmente o confessatamente
totalitario”
applicabilità ai partiti del dovere di fedeltà ex art. 54 Cost.
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b) riferito al metodo di azione politica
• La tesi maggioritaria (Mortati, De Siervo) a favore della
democrazia “pura” : il metodo democratico ex art. 49 Cost. non
riguarda i fini perseguiti ma le modalità di azione, inteso come
leale competizione tra i partiti
- accettazione del sistema rappresentativo e delle regole
elettorali
- divieto di ricorrere a metodi violenti
diversa formulazione rispetto all’art. 21 Cost. Germania
il riferimento al metodo dell’art. 18 Cost.: segretezza,
organizzazioni di carattere militare
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inapplicabilità ai partiti del dovere di fedeltà ex art. 54 Cost.
la XII disp. trans. fin. quale disposizione eccezionale di rottura
della Costituzione, di stretta applicazione che vieta la
ricostituzione del partito fascista (art. 1 l. 645/1952)
- decreto di scioglimento del giudice penale eseguito con
provvedimento governativo (art. 3 l. 645/1952)
- divieto del partito, non del pensiero fascista (totalitario)
(Cass. pen. 1982)
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La prassi costituzionale
• La prassi costituzionale di applicazione dell’art. 49 Cost.
• La distinzione tra partito antidemocratico (XII disp. trans. fin.) e
partito antisistema
• La non incostituzionalità di
Partito monarchico (contra art. 139 Cost.; “chiunque, con atti
violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione
dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni” (art. 283 c.p.)
Movimento sociale italiano (contra XII disp. trans. fin. Cost.)
Lega Nord (contra art. 5 Cost.): secessione in nome del diritto
all’autodeterminazione dei popoli (incostituzionalità art. 271.1 c.p.
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attività contro sentimento
nazionale: riservata
C. cost. 243/2001)
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• Piuttosto conventio ad excludendum dal governo di PCI e MSIDN quali partiti antisistema (c.d. democrazia bloccata) ed il suo
superamento dopo il crollo del muro di Berlino del 1989
soluzione duttile e mediana tra democrazie pure e
democrazie protette, che ammettono/non ammettono partiti
antisistema
• Divieto di “ogni organizzazione, associazione o movimento o
gruppo che ha tra i propri scopi l’incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi” (art. 1.2 legge n. 205/1993 c.d. Mancino)
- D.m. 9.11.2000 scioglimento Fronte nazionale
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c) riferito all’organizzazione interna del partito
• Il metodo democratico nel rapporto tra partito e iscritti su
a) formulazione del programma e della linea politica
b) selezione dei dirigenti
c) selezione dei candidati a cariche elettive
• La tesi contraria
i lavori preparatori
il confronto con l’art. 39.2 Cost.
• La tesi favorevole
tutela diritti inviolabili nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.)
divieto di associazioni politiche paramilitari (art. 18.2 Cost.)
tutela del cittadino, soggetto dell’art. 49 Cost
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• La cronica mancanza di una legge sui partiti politici
la recente legislazione regionale sulle “primarie” facoltative (l.
r. Toscana 70/2004)
per accedere alla contribuzione privata fiscalmente agevolata
i partiti politici devono dotarsi d’uno statuto pubblico che, «nel
rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’U.E., deve
contenere taluni elementi essenziali di democrazia interna e di
trasparenza verso gli elettori (art . 3 d.l. 149/2013 come convertito
con l. 13/2014)
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LA CONTRIBUZIONE PRIVATA AI PARTITI
FISCALMENTE AGEVOLATA
• Le ragioni del finanziamento pubblico dei partiti:
la “determinazione della politica nazionale” come peculiare
funzione di interesse pubblico svolta dai partiti
l’eguaglianza sostanziale tra i partiti (art. 3.2 Cost.), altrimenti
negata dal rischio di plutocrazia
• Prima
finanziamento ai gruppi parlamentari e partiti (l. 195/1974),
abrogato per referendum il 18.4.1993
4/1000 dichiarazione IRPEF (l. 1/1997 abrogata l. 157/1999)
rimborso (forfettario) spese elettorali e attività politica senza
restituzione eccedenza e senza controlli (l.157/1999;
dimezzamento fondi e co-finanziamento privato: l. 96/2012)
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La disciplina vigente
(d.l. 149/2013 come convertito con l. 13/2014)
• Abolizione finanziamento pubblico e cofinanziamento privato
• Contributi privati fiscalmente agevolati a favore di partiti registrati
democratici e trasparenti perché dotati di statuto conforme ai
requisiti di legge e soggetti a controlli sui bilanci tramite
a) detrazioni per le erogazioni liberali fino a 100 mila euro per i
partiti che hanno presentato candidature
escluse fideiussioni personali già in essere
b) destinazione 2 per mille in sede di dichiarazione IRPEF a
favore partito preferito che ha ottenuto almeno un eletto nel
Parlamento nazionale o europeo
e la privacy?
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• Rafforzamento controlli esterni
Società di revisione contabile sul rendiconto di esercizio
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici
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LA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA
(l. 28/2000 c.d. par condicio)
• L’applicazione della disciplina a
messaggi autogestiti in via unilaterale (artt. 3 e 4)
comunicazione politica: “programmi contenenti opinioni e
valutazioni politiche” tramite discorsi in contraddittorio (artt. 2.2
e 4.1) (es. tribune politiche, dibattiti, interviste, confronti)
tranne “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione
politica (art. 2.2) (talk-show), nei quali in periodo elettorale va
comunque garantita parità di trattamento (art. 5)
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• Al di fuori del periodo elettorale
obbligo di comunicazione politica da parte delle emittenti
nazionali pubbliche e private
disciplina messaggi autogestiti (obbligo solo per la RAI)
- tempi, appositi spazi di trasmissione, % di programmazione
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• In periodo elettorale
1) Eguali spazi di comunicazione politica
prima della presentazione delle candidature: soggetti già
politicamente rappresentati
tra la presentazione delle candidature e la chiusura della
campagna elettorale: soggetti aventi presentato candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno ¼ elettori
• Controllo da parte di
a) Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza (RAI)
b) Autorità garante per le comunicazioni (TV private)
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2) I messaggi autogestiti: disciplina aggravata rispetto al periodo
non elettorale
3) Regole particolari per i programmi d’informazione politica
deve essere garantita “la parità di trattamento, l’obiettività, la
completezza e l’imparzialità” evitando ogni “influenza sulle
libere scelte degli elettori” (art. 5).
comportamento registi e conduttori televisivi
disciplina dei messaggi elettorali diffusi tramite stampa
disciplina sulla diffusione dei sondaggi elettorali
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• La discussa costituzionalità della “par condicio”
elementi positivi: la garanzia del pluralismo dei programmi di
comunicazione politica
elementi negativi: l’imposizione di limiti e divieti a tutela di una
(pretesa) suggestionabilità dell’elettore
- eccessi dati dal conflitto di interesse di Berlusconi
la costituzionalità degli obblighi particolari della TV a tutela del
pluralismo esterno ed interno (C. cost. 155/2002)
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