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LE AUTONOMIE LOCALI 2016 – PowerPoint

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LE AUTONOMIE LOCALI 2016 – PowerPoint
LE AUTONOMIE
LOCALI
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LE REGIONI
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LE REGIONI
Lo stesso articolo 5 della Costituzione
stabilisce che “la Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali”.
La Costituzione prevede una forma di Stato
regionale: il territorio italiano è diviso in venti
Regioni e vi è una suddivisione di competenze
tra gli organi centrali, che si trovano nella
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capitale, e gli enti locali.
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO SONO 15.
LA LORO ORGANIZZAZIONE E LE LORO
FUNZIONI SONO DISCIPLINATE DAL TITOLO V
DELLA COSTITUZIONE: NEL RISPETTO DELLE
NORME COSTITUZIONALI, OGNI REGIONE HA
UN’AUTONOMIA
STATUTARIA.
QUESTO
SIGNIFICA CHE IL CONSIGLIO REGIONALE,
CON DUE APPROVAZIONI A DISTANZA DI DUE
MESI, PUÒ APPROVARE UN PROPRIO
STATUTO,
CON
CUI
REGOLAMENTARE
L’ORGANIZZAZIONE
INTERNA
DELLA
REGIONE.
4
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
AI SENSI DELL’ART. 116 COST. IL FRIULI VENEZIA GIULIA,
LA SARDEGNA, LA SICILIA, IL TRENTINO - ALTO ADIGE E LA
VALLE D’AOSTA DISPONGONO DI FORME PARTICOLARI DI
AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI SPECIALI
ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE. A TALI REGIONI
FU RICONOSCIUTA UN’AUTONOMIA PIÙ ACCENTUATA PER
ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI ETNIE DI CULTURA
E LINGUA DIVERSA O PERCHÉ IN ALCUNE DI QUESTE
REGIONI ERANO PRESENTI MOVIMENTI DI CARATTERE
AUTONOMISTICO – INDIPENDENTISTICO. LO STATUTO DI
TALE REGIONI È STATO APPROVATO DAL PARLAMENTO
CON LEGGE COSTITUZIONALE. OGNI STATUTO PREVEDE
DEGLI SPAZI DI AUTONOMIA DIVERSI. LO STATUTO DEL
TRENTINO PREVEDE L’ISTITUZIONE DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE HANNO
COMPETENZA LEGISLATIVA IN DETERMINATE MATERIE.
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GLI ORGANI DELLA REGIONE
IL CONSIGLIO
REGIONALE
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
LA GIUNTA
REGIONALE
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GLI ORGANI DELLA REGIONE
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto
l’elezione diretta da parte dei cittadini anche del
Presidente della Regione; salvo che lo Statuto non
disponga diversamente, i cittadini maggiorenni eleggono il
Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Si parla
di elezioni amministrative per le elezioni delle Regioni,
delle Province e dei Comuni. Le elezioni regionali si
tengono ogni cinque anni, salvo elezioni anticipate. Per il
Consiglio regionale è utilizzato un sistema proporzionale
con premio di maggioranza: l’80 % dei membri è eletto con
il sistema proporzionale; il restante 20 % dei posti è
attribuito come premio di maggioranza alla coalizione che
ha vinto le elezioni. Il leader della coalizione che ha
ottenuto la maggioranza diventa il Presidente della
Regione.
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GLI ORGANI DELLA REGIONE
Lo Statuto regionale può modificare tale sistema
elettorale. Le Regioni a Statuto speciale adottano un
sistema elettorale in parte differente.
I membri della Giunta regionale, gli assessori regionali,
sono nominati e revocati dal Presidente della Regione,
che è anche Presidente della Giunta regionale.
Nel caso di impossibilità a funzionare o di gravi problemi,
il Consiglio regionale può essere sciolto anticipatamente;
in tal caso si tengono elezioni amministrative anticipate. Il
Consiglio regionale può essere sciolto nel caso approvi
una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e
della Giunta, nel caso in cui venga a mancare il Presidente
(per dimissioni, morte, ecc.), nel caso in cui il Consiglio
compia gravissime violazioni della Costituzione (ad
esempio un atto che miri alla secessione della Regione
dal resto del Paese).
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IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il Consiglio regionale ha un numero di membri variabile a
seconda della popolazione della Regione (da 30 a 80).
FUNZIONE LEGISLATIVA: approvazione di leggi
regionali nelle materie attribuite alle Regioni.
FUNZIONE STATUTARIA: il Consiglio nelle Regioni
a statuto ordinario approva lo Statuto;
FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA E DEL
PRESIDENTE: il Consiglio, attraverso una mozione
di sfiducia, può provocare le dimissioni del
Presidente e della Giunta. Questo comporta lo
scioglimento del Consiglio regionale e quindi nuove
elezioni regionali.
FUNZIONE
DI
INIZIATIVA LEGISLATIVA,
DI
INIZIATIVA REFERENDARIA E DI PARTECIPAZIONE
ALL’ELEZIONE
DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - FUNZIONI
FUNZIONE ESECUTIVO-AMMINISTRATIVA:
il Presidente della Regione è anche
Presidente della Giunta. Nomina e revoca
gli assessori regionali;
FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA;
FUNZIONE
DI
PROMULGAZIONE:
il
Presidente cura la promulgazione delle
leggi regionali (verifica che siano state
approvate correttamente e che non
contengano disposizioni contrarie a norme
costituzionali o a norme statali in materie di
competenza statale), e ne cura la loro
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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LA GIUNTA REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
La Giunta è presieduta dal Presidente ed è
composta da un numero variabile di assessori
regionali. Ogni Assessore è a capo di un
Assessorato. Gli Assessori sono nominati e
revocati dal Presidente della Giunta.
· FUNZIONE ESECUTIVO – AMMINISTRATIVA;
· FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: il Presidente
della Regione e la Giunta si presentano davanti al
Consiglio regionale e ai propri elettori con un
programma da realizzare;
FUNZIONE REGOLAMENTARE: se il Consiglio
regionale approva le leggi regionali, di solito lo
Statuto
prevede
che
l’approvazione
dei
regolamenti, cioè norme secondarie, spetti alla
Giunta.
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LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI
La legge costituzionale n. 3 del 2001, modificando
l’articolo 117 della Costituzione, ha innovato la
ripartizione di competenze tra Stato e Regioni per quanto
concerne la funzione legislativa. L’articolo 117 della
Costituzione prevede la seguente ripartizione:
MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLO STATO
MATERIE DI COMPETENZA
CONCORRENTE STATO - REGIONI
MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLE REGIONI
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MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO: in
tali materie (politica estera e rapporti internazionali,
difesa, la giurisdizione, ecc.) possono intervenire solo il
Parlamento e il Governo, e non i Consigli regionali.
MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE: in queste
materie (istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela
della salute, ecc.) lo Stato interviene fissando attraverso
una legge (legge–quadro o legge cornice) i principi
fondamentali. Ai Consigli regionali spetta poi intervenire
con leggi regionali per disciplinare i contenuti specifici e
di interesse locale della materia.
MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI:
ogni materia che non sia menzionata nei due elenchi
precedenti spetta in modo esclusivo alle Regioni. Esempi
sono la formazione professionale e la polizia locale.
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LE PROVINCE
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LE PROVINCE
La legge 56/2014 (legge Delrio) prevede la
riorganizzazione delle Province. Le Province sono
definite come enti di vasta area e sono chiamate a
svolgere ben definite funzioni fondamentali: la
pianificazione
territoriale,
la
valorizzazione
dell’ambiente, la pianificazione dei servizi di trasporto,
la gestione dell’edilizia scolastica. Le Regioni possono
riconoscere forme particolari di autonomia nelle materie
di competenza concorrente o di competenza esclusiva
regionale.
La legge Delrio provvede anche a riformare la struttura e
il funzionamento degli organi provinciali. Prima della
riforma, gli organi erano il Consiglio provinciale, il
Presidente della Provincia e la Giunta provinciale.
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In seguito alla riforma, gli organi della Provincia sono:
il Presidente della Provincia: presiede il Consiglio e
l’Assemblea ed è eletto dai consiglieri e dai Sindaci della
Provincia. Dura in carica 4 anni, e in caso di cessazione dalla
carica di Sindaco, decade anche dalla carica di Presidente;
il Consiglio provinciale, organo di indirizzo e controllo, dura in
carica due anni, è presieduto dal Presidente della Provincia. I
suoi membri sono eletti dai Sindaci e dai consiglieri comunali
dei Comuni della Provincia. La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;
l’Assemblea dei Sindaci, costituita dai Sindaci dei Comuni
appartenenti alla Provincia, ha poteri propositivi, consultivi e di
controllo secondo quanto disposto dallo Statuto. Essa adotta o
respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive
modificazioni con i voti che rappresentino almeno 1/3 dei
Comuni della Provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente.
Tutti gli incarichi di Presidente, consigliere e membro
dell’Assemblea sono svolti a titolo gratuito.
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I COMUNI
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I COMUNI - ELEZIONI
Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale, il
Sindaco e la Giunta comunale. Restano in carica per
5 anni; in caso di dimissioni, morte o sfiducia da
parte del Consiglio nei confronti del Sindaco, si
ritorna a votare per eleggere un nuovo Consiglio e un
nuovo Sindaco. Dal 1993 è stata introdotta l’elezione
diretta da parte dei cittadini sia del Sindaco che del
Consiglio comunale. Viene applicato un sistema
maggioritario per l’elezione del Sindaco e un sistema
proporzionale con premio di maggioranza per
l’elezione del Consiglio comunale. Per quanto
riguarda l’elezione del Sindaco, è necessario
distinguere tra due tipi di Comuni.
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I COMUNI - ELEZIONI
COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI: si utilizza un
sistema maggioritario puro o a turno unico. Si tiene
un solo turno di votazioni: il candidato che ottiene
più voti (è sufficiente la maggioranza relativa), viene
eletto Sindaco. Per il Consiglio, alla lista collegata al
candidato che è stato eletto Sindaco, vengono
attribuiti i 2/3 dei posti.
COMUNI CON PIU’ DI 15.000 ABITANTI: per l’elezione
del Sindaco si applica un sistema maggioritario a
doppio turno (ballottaggio), simile a quello delle
Province. Alla lista collegata al Sindaco, viene
attribuito come premio di maggioranza il 60 % dei
posti del Consiglio comunale.
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GLI ORGANI DEI COMUNI E LE FUNZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
FUNZIONE REGOLAMENTARE
FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL SINDACO
FUNZIONE STATUTARIA
SINDACO
FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA
FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA
UFFICIALE DI GOVERNO: per alcune funzioni (registri di
stato civile, adempimenti in materia elettorale, competenze
di ordine pubblico e pubblica sicurezza), il Sindaco agisce
come rappresentante del Governo e, solo in questo ambito,
può ricevere direttive dal Governo stesso.
GIUNTA COMUNALE
FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA
FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
FUNZIONE REGOLAMENTARE
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LE CITTA’ METROPOLITANE
La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge
Delrio”)
ridisegna
confini
e
competenze
dell'amministrazione locale. In attesa della riforma del
titolo V della Costituzione (riforma che dovrebbe portare
all’abolizione delle Province), le Province diventano "enti
territoriali di area vasta", con il Presidente della Provincia
eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della
Provincia. Permangono solo due livelli a elezione diretta:
Regioni e Comuni. Già alle elezioni del 25 maggio 2014 non
c'è stato il voto per le Province. La legge Delrio prevede la
gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto
istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con
le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con
l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni.
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Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria,
più Roma Capitale con disciplina speciale. Per Reggio
Calabria sarà necessario aspettare la scadenza degli organi
provinciali nel 2016.
Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura
dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della
città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti
al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree
metropolitane europee.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della
provincia; dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane
sono il sindaco, il consiglio, la conferenza. Il sindaco
metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
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