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REGIONE ABRUZZO PROGRAMMA DI AZIONE
Servizio Difesa e Qualificazione delle Produzioni Via Nazionale n. 38 66020 Villanova di Cepagatti – PE www.arssa.abruzzo.it S.S.16 n. 240 loc. Zimarino 66054 Vasto (CH) [email protected] www.cotir.it REGIONE ABRUZZO PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “ VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” D.G.R. n. 899 del 07/09/2007 BURA n. 55 del 05/10/2007 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DEFINIZIONI 1) LIQUAME Effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilabili ai liquami se provenienti dall’attività di allevamento: • I liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; • I materiali di sgrondo proveniente dai cumuli di letame; • Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; • Le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti; • I liquidi di sgrondo di foraggi e insilati. DEFINIZIONI 2) LETAME Effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilabili ai letami se provenienti dall’attività di allevamento: • Le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; • Le deiezioni avicunicole disidratate; • Le frazioni palabili degli effluenti di allevamento; • I letami, i liquami e/o materiali ad essi assimilabili (disidratati e/o compostati). PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI Comunicazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 Le aziende che producono effluenti zootecnici, in quantità superiore a 3000 kg/anno di azoto, e che intendano utilizzarli per finalità agronomiche devono presentare una comunicazione al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettuerà lo spandimento almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento. La comunicazione va presentata in triplice copia e deve contenere le informazioni di cui all’allegato 1 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, ognuno dovrà presentare la comunicazione per la parte di propria competenza. 1) Le aziende che producono effluenti da allevamenti devono effettuare la comunicazione al sindaco prima della cessione a terzi o trasporto riportando le informazioni di cui al punto A dell’allegato 1. 2) Le aziende che effettuano lo stoccaggio degli effluenti devono effettuare la comunicazione al sindaco prima della cessione a terzi o trasporto riportando le informazioni di cui al punto B dell’allegato 1. 3) Le aziende che utilizzano gli effluenti zootecnici devono comunicare al sindaco almeno 30 giorni prima dello spandimento le informazioni di cui al punto C dell’allegato 1. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI Comunicazione semplificata: art. 13 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007 Le aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento in quantità compresa tra 1.000 e 3.000 kg/anno di azoto devono presentare una comunicazione al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettuerà lo spandimento almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento. La comunicazione va presentata in triplice copia e deve contenere le informazioni di cui all’allegato 2 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, ognuno dovrà presentare la comunicazione per la parte di propria competenza (Punti A, B e C dell’allegato 2). REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI Esonero : art. 15 del D.G.R. n. 899 del 07/09/2007 Sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano al campo effluenti zootecnici in quantità non superiore a 1000 Kg/anno di azoto. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI • La comunicazione avviene con cadenza periodica di cinque anni, ma va ripresentata in caso di modifica dei contenuti dichiarati, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività annuali di spandimento. • Almeno 2 giorni prima dell’inizio delle operazioni di spandimento degli effluenti bisogna informare la sezione ARTA competente per il comune in cui si esegue l’utilizzazione agronomica degli effluenti. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI Per tutelare l’ambiente e per avere a disposizione i liquami e i letami nei periodi in cui vanno distribuiti, è necessaria una buona conservazione. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI I contenitori dei liquami e le platee dei letami, devono garantire: • l’impermeabilità; • un franco di sicurezza di almeno 10 cm, per cui è necessario calcolare le dimensioni in rapporto all’estensione dell’allevamento, alla quantità di precipitazioni e al periodo di stoccaggio (vasche); • le platee devono essere provviste di pozzetti di raccolta delle acque di percolazione; • la schermatura e il contenimento degli odori mediante delimitazione con recinzioni e alberature; • l’accesso dei mezzi meccanici per la movimentazione dei materiali e la pulizia degli impianti; • una distanza minima dalle sponde dei corsi d’acqua. STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI Durata di stoccaggio: LIQUAMI • 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende che posseggono terreni sui quali vengono coltivati pascolo o prati di media e lunga durata, cereali autunno-vernini; • 150 giorni per tutti gli altri allevamenti. LETAME • Per i LETAMI e assimilati almeno 90 giorni su platea. è previsto l’obbligo di contenimento di TRASPORTO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI I liquami e i letami utilizzati per la concimazione, siano essi destinati all’esterno che all’interno dell’azienda da cui si origina il materiale, devono essere trasportati con mezzi idonei che non permettano fuoriuscita di materiale e devono essere accompagnati da documento di accompagnamento, sottoscritto dal legale rappresentate dell’azienda da cui si origina il materiale trasportato e dal trasportatore, se diverso dal produttore o destinatario utilizzatore. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE TRASPORTO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI • Una copia del documento di accompagnamento deve essere trattenuta dal produttore del materiale trasportato ed una dal destinatario utilizzatore. • Una eventuale terza copia sarà trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore. • Il trasporto di tali materiali deve essere accompagnato, inoltre, da copia della comunicazione dalla quale si evincano le superfici interessate dall’utilizzazione degli stessi materiali. • Le copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate dagli interessati per almeno quattro anni e, se del caso, messe a disposizione delle autorità preposte al controllo. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE L’apporto di azoto organico proveniente dagli effluenti somministrati al suolo deve essere adeguato ai fabbisogni delle diverse colture e non deve superare 160 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. L’eventuale integrazione con concimi di sintesi azotati deve rispettare il bilancio dell’azoto e deve essere giustificato dal Piano di utilizzazione agronomica. N.B.: Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati, dalle aziende produttrici, qualora presente, prioritariamente gli effluenti zootecnici del proprio allevamento. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE Per l’utilizzo di liquami e letami è necessario osservare particolari attenzioni e divieti legati al tipo di terreno, alle distanze delle sponde dei corsi d’acqua, dai centri abitati, pendenze, ecc. Si ricorda che la distribuzione dei liquami, deve essere frazionata in modo da non superare la quantità di kg 80/ha di azoto apportato con unica distribuzione nelle colture erbacee e kg 60/Ha di azoto apportato con unica distribuzione nelle colture arboree. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE Lo spandimento dei liquami deve essere effettuato con sistemi di erogazione a bassa pressione. Il liquame deve essere possibilmente interrato con la distribuzione, oppure entro le 24 ore con una lavorazione del terreno. Il letame deve essere interrato entro le 48 ore dalla distribuzione Su colture prative, cereali e colture di secondo raccolto la distribuzione deve essere effettuata a raso. REGIONE ABRUZZO - PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE “VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA” PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE MODALITA’ E DOSI DI APPLICAZIONE Lo spandimento dei letami e dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti di cui al D.Lgs. 217/06, NON è di norma consentito nella stagione autunno-invernale, dal 1° ottobre al 28 febbraio. In ogni caso ciascuna azienda all’interno del periodo sopra citato è tenuta ad indicare nel Piano di utilizzazione agronomica (P.U.A.), il periodo di non spandimento pari ad almeno 90 giorni consecutivi Per le deiezioni essiccate degli avicunicoli il periodo di divieto è di 120 giorni consecutivi. 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