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LE MISURE PATRIMONIALI ANTIMAFIA 11 aprile 2011..
Direzione Nazionale Antimafia La legislazione italiana in materia di misure patrimoniali come strumento di contrasto alla criminalità organizzata Direzione Nazionale Antimafia La peculiarità delle associazioni criminali più evolute è rappresentata dagli obiettivi perseguiti: l ’ acquisizione di potere e ricchezza e non la consumazione di delitti che diviene solo il mezzo per conseguire tale finalità primaria. Il potere economico alimenta e accresce il potere criminale e consente al crimine organizzato di acquisire spazi sempre più ampi nel tessuto sociale ed economico con la sistematica violazione delle regole e con la forza di intimidazione che da esso promana. La conseguenza dell’alterazione delle regole dell’impresa e di mercato è un forte inquinamento dell ’ economia ma anche degli assetti istituzionali dei Paesi ove il crimine organizzato opera e si estende. Direzione Nazionale Antimafia Il tema delle misure patrimoniali (sequestro e confisca dei patrimoni illeciti) sono alla base di una efficace strategia di contrasto al crimine organizzato per garantire la tutela di beni fondamentali come l’ordine pubblico, l’economia pubblica, la libertà di esercizio dell ’ iniziativa privata, il corretto funzionamento del mercato, l ’ assetto democratico delle istituzioni. Direzione Nazionale Antimafia Negli ordinamenti come quello italiano, maggiormente esposti al rischio di gravi forme di inquinamento dell’economia connesse alla presenza di organizzazioni criminali stabilmente radicate sul territorio, la necessità di aggredire le basi economiche del crimine organizzato e ancor di più quella vastissima rete di beni e rapporti economici indispensabili per la conservazione e l’esercizio dei poteri criminali, è ormai divenuta una esigenza imprescindibile per un efficace strategia di contrasto. L ’ introduzione nel sistema legislativo italiano di misure patrimoniali differenziate dalla tradizionale misura di sicurezza della confisca prevista dal codice penale, risale al 1982 legge Rognoni – La Torre (legge 13.09.1982 n.646) ma se ne coglie tuttora l’eccezionalità per aver predisposto gli strumenti per l ’ aggressione del fenomeno criminale delle organizzazioni mafiose sul versante economicofinanziario e per aver individuato la vera essenza dell ’ azione della mafia che è volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche, così innovando radicalmente la strategia di contrasto alle azioni della mafia. Direzione Nazionale Antimafia La tendenza verso forme “moderne” di confisca, differenziate dalla tradizionale misura di sicurezza della confisca prevista dal codice penale, ha trovato espressione nell’ordinamento italiano, in due strumenti introdotti dalla legislazione antimafia negli anni ‘80 e ‘90. Il riferimento è alla legge 646 del 13.09.1982 che ha introdotto le misure di prevenzione patrimoniali (artt.2 bis e 2 ter legge 575 del 31.05.1965 e alla legge 356 del 7.08.1992 che ha introdotto all’art. 12 sexies la confisca c.d. “allargata” o “estesa”. D Direzione Nazionale Antimafia L’evoluzione del fenomeno mafioso, e delle organizzazioni criminali in genere rende le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca “estesa” ancor più attuali, tuttavia, l’elevata mimetizzazione della ricchezza ed il sistematico ricorso ad intestazioni fittizie, complesse cointeressenze societarie, schermi societari volti ad occultare e trasformare l’originario carattere illecito dei capitali investiti, hanno imposto nel tempo modifiche e aggiornamenti legislativi sì da adeguare all’originario impianto normativo alle più evolute modalità operative delle mafie. E’ in questa prospettiva che vanno letti i recenti interventi legislativi (D.L. 23 maggio 2008 n. 92 conv. In legge 125 del 24 luglio 2008 e legge 94 del 2009 che segnano una radicale svolta del sistema delle misure di prevenzionea conclusione di un percorso scandito da importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità. Direzione Nazionale Antimafia LA LEGISLAZIONE ITALIANA Gli strumenti di contrasto patrimoniale al crimine organizzato previsti dalla legislazione italiana possono essere attivati nell’ambito di un procedimento penale e/o nell ’ ambito di un procedimento di prevenzione. Direzione Nazionale Antimafia Gli strumenti di contrasto patrimoniale al crimine organizzato previsti dalla legislazione italiana. Procedimento penale Procedimento di prevenzione GLI INTERVENTI SUI PATRIMONI ILLECITI CONFISCA COME MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE CONFISCA ART. 240 C.P. Strumenti di contrasto CONFISCA C.D. ESTESA ART. 12 SEXIES L.356/92 CONFISCA OBBLIGATORIA PER SPECIFICI REATI PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA EX ART. 240 c.p. e PER I CASI DI CONFISCA OBBLIGATORIA Sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro e poi di confisca, con l'attività criminosa, di talché il bene stesso deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato vincolo di pertinenzialità tra cose e reato per il quale il soggetto è condannato Direzione Nazionale Antimafia CONFISCA PER EQUIVALENTE Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del profitto o del prezzo del reato si procede alla confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo. I PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA EX ART. 12 SEXIES L.356/92 Sproporzione tra il danaro, Sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti indicati beni o altre utilità di cui il condannato risulta poter disporre anche per interposta persona, e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o l’attività economica svolta. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - L’art. 12 sexies D.L. 8.06.1992 n. 306 conv. in L. 7.08.1992 n.356 Le modifiche introdotte dalla L.125/2008 e L.94/2009 I REATI PER I QUALI E’ PREVISTA LA CONFISCA “ESTESA” artt. 314,316,316 bis, 316 ter,317,318,319,319 ter,320,322,322 bis,325 cod.pen. (reati contro la P.A.) art.416 co.6 c.p. (se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e 12 co. 3 bis D.Lgs. 286/1998) art.416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473,474,517 ter e 517 quater c.p. (contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) art.416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) artt.600,601,602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) artt. 629 e 630 c.p. (estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione) art. 644 c.p. (usura) art. 648 (escluso co. 2), 648 bis e 648 ter c.p. (ricettazione,riciclaggio,impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita) art. 12 quinquies co.1 L.356/92 (trasferimento fraudolento di valori) art. 73 (escluso co.5) e 74 D.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale delitti aggravati dall’art. 7 D.L.152/91 conv. In L. 203/91 (commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) art. 295 co.2 D.P.R. 43/73 e succ. mod. (ipotesi aggravate di contrabbando t.l.e.) Confisca per equivalente - art. 12 sexies L.356/92 comma 2 ter introdotto dalla L.125/2008 e modificato dalla L.94/2009 - Nei casi di condanna o applicazione di pena per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l ’ attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e nei casi di condanna o applicazione di pena per il delitto di contrabbando aggravato ai sensi dell’art. 295 co.2 D.P.R. 43/73 quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di cui il soggetti risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte o all ’ attività economica svolta, il giudice ordina la confisca di altre somme di danaro, di beni o altre utilità per un valore equivalente delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Direzione Nazionale Antimafia Sequestro e confisca PROCEDIMENTO PENALE Commissione di un reato Prodotto del reato (il frutto o risultato che si origina dal reato) Profitto del reato (il vantaggio di natura economica che deriva dal reato) Prezzo del reato (il compenso pattuito o percepito per il reato) Commissione di uno specifico reato Danaro, beni o altre utilità: •ingiustificata provenienza •di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla economica svolta attività Direzione Nazionale Antimafia Sequestro e confisca PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE Presupposti •Indiziati di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o simili •Indiziati di specifici reati (tratta di esseri umani; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando; traffico di stupefacenti; sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri) Danaro, beni o altre utilità: •ingiustificata provenienza •di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta •frutto di attività illecite o reimpiego Direzione Nazionale Antimafia PROCEDIMENTO PENALE PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE Procedimento giurisdizionale (la decisione viene pronunciata da un giudice) Tre gradi giurisdizione (primo grado, appello, cassazione) Rispetto delle garanzie difensive Confisca per equivalente Pubblicità dell’udienza Applicazione delle norme di procedura penale Sequestro ex art. 12 sexies L.356/92 Sequestro in sede di prevenzione art. 2 ter comma 9 L.575/65 In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Direzione Nazionale Antimafia IL PROCEDIMENTO PENALE E IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE SONO LE DUE COMPONENTI DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLE NUOVE FORME DI MANIFESTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI Direzione Nazionale Antimafia LA CONFISCA COME MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE Le modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008 n.92 conv. in L.24 luglio 2008 n.125 e L. 15 luglio 2009 n. 94 Direzione Nazionale Antimafia LE MISURE DI PREVENZIONE MISURE PERSONALI MISURE PATRIMONIALI Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza •Sequestro •Confisca con divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza o dimora abituale o in una o più province obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale Direzione Nazionale Antimafia PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE Il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione non è la commissione di un reato ma la sussistenza di una pericolosità sociale qualificata che legittima l’intervento preventivo dello Stato. Il procedimento penale mira all ’ accertamento di un fatto-reato, il procedimento di prevenzione mira ad accertare comportamenti che sono indice di una pericolosità sociale qualificata. La sanzione penale si fonda sull ’ acquisizione della prova della commissione di un fatto-reato, la misura di prevenzione anche patrimoniale si fonda su un giudizio che non può basarsi su sospetti o congetture ma su elementi di fatto oggettivamente verificabili che attestano la pericolosità qualificata del soggetto. Destinatari delle misure di prevenzione antimafia ( art. 1 legge 31 maggio 1965 n.575 e succ. mod.) Indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso,alla camorra, alla ‘ndrangheta (D.L.4/2010) o ad associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. Soggetti indiziati del delitto previsto dall ’ art. 12 quinquies L. 356/1992 (Trasferimento fraudolento di valori) – modifica dell’art. 1 L.575/65 introdotta dalla L.94/2009 Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - I reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. dopo le modifiche introdotte dalla legge 125/2008; dall’art. 15 legge 23 luglio 2009 n.99 e dall’art. 11 legge 13 agosto 2010 n.136 art. 416 6° comma c.p. (associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt.600,601,602 c.p. e all’art. 12 comma 3 bis D.Lgs 286/1998) art. 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) art. 600,601,602 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi) art.416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniere) art.630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione) delitti aggravati dall’art. 7 L.203/91 art.74 D.P.R. 309/90 (Traffico di sostanze stupefacenti) 0 art. 291 quater D.P.R. 43/73 – art. 260 D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. e Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416 BIS C.P. E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA ALLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE - modifiche introdotte dalle L. 125/2008 e L.94/2009 Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Direzione Nazionale Antimafia ULTERIORI APPLICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI Soggetti indicati agli artt. 18 e 19 legge 12 maggio 1975 n.152 1)Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi. 2) Coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. TERRORISMO TITOLARE DEL POTERE DI PROPOSTA -art. 19 L.22 maggio 1975 n.152 – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO DIMORA LA PERSONA I Titolari Del Potere Di Proposta PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO OVE DIMORA LA PERSONA PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA QUESTORE Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA GLI ULTERIORI POTERI ESTESI AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA art. 3 bis comma 7 L.575/65 mod. L.125/2008- art. 3 quater commi 1 e 5 L.575/65 mod. L. 125/2008 art. 10 quater comma 2 L.575/65 mod. dalla L.125/2008 A. B. C. D. Il potere di richiesta di rinnovazione della cauzione anche in misura superiore a quella originaria – art. 3 bis co. 7 L.575/65 Il potere di richiesta di ulteriori indagini sulle attività economiche o imprenditoriali che, in base a sufficienti indizi, si ritiene siano direttamente o indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p. o possano comunque agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero persone sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 630, 644, 648 bis e 648 ter cod. pen. nei cui confronti non ricorrono le condizione per l’applicazione di una misura di prevenzione - art 3 quater co.1 L.575/65 Il potere di richiesta del sequestro dei beni per i quali è stata disposta la sospensione temporanea dell’amministrazione quando vi sia il concreto pericolo che possano essere dispersi, sottratti o alienati – art. 3 quater co. 5 L.575/65 Il potere di richiesta di estendere i divieti e le decadenze di autorizzazioni, licenze iscrizioni ecc., quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione, nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi – art. 10 quater L.575/65 Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Le competenze del Procuratore Nazionale Antimafia le nuove attribuzioni introdotte dalla L.125/2008 e L.94/2009 Attività di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (art. 2 co. lett.b) L.125/2008 che ha integrato l’art. 371 bis c.p.p.). Accesso ai registri di cui all’art. 34 L.19 marzo 1990 n.55 (art. 2 co.1 L.94/2009 che ha integrato l’art. 117 co.2 bis c.p.p.) Potere di applicazione temporanea, sentito il Procuratore distrettuale, di magistrati della D.N.A. per la trattazione dei singoli procedimenti di prevenzione patrimoniali (art. 12 L.125/2008 che ha introdotto l’art. 110 ter Ord. Giud.). Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - LE ESIGENZE DI COORDINAMENTO I registri delle misure di prevenzione art. 34 L.19marzo 1990 n.55 mod. dalla L.94/2009) Presso le segreterie delle Procure della Repubblica e presso le cancellerie dei Tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il Questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - L’APPLICAZIONE DISGIUNTA ART. 2 BIS COMMA 6 BIS L.575/65 (introdotto dalla L.125/2008 integrato dalla L.94/2009) Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. (inciso introdotto dalla L.94/2009) Le misure di prevenzione possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca - art.2 ter L.575/65 come modificato dalla L.24 luglio 2008 n.125 - La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere applicate Dopo l’applicazione della misura di prevenzione personale ma prima della sua cessazione. In caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione ai solo fini delle misure patrimoniali relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. La confisca può essere disposta in caso di morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Direzione Nazionale Antimafia Il procedimento di prevenzione patrimoniale è un “processo al patrimonio” nel quale l’oggetto del giudizio si concentra sugli aspetti economici del fenomeno criminale con forte analogia ai procedimenti in rem dei sistemi anglosassoni; conseguentemente la disciplina che regola il procedimento è modellata su schemi civilistici in linea con la natura economica degli interessi coinvolti e tuttavia nel pieno rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio costituzionale del contraddittorio. PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA art. 2 ter comma 3 L.575/65 mod. dalla L.125/2008 PRESUNZIONE DI ILLECITA PROVENIENZA PER TUTTI I BENI, A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA’ DEL PROPOSTO La confisca dei beni in sequestro è disposta quando il soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - PERSUNZIONE DI FITTIZIA INTESTAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI (art. 2 ter comma 14 L.575/65 mod. dalla L.125/2008) Fino a prova contraria, si presumono fittizi: I trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; I trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - I CASI DI DISPERSIONE, DISTRAZIONE, OCCULTAMENTO O SVALUTAZIONE DEI BENI LA CONFISCA PER EQUIVALENTE art.2 ter co.10 L.575/65 introdotto dalla L.125/2008 Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Poteri di accertamento del Tribunale (art. 2 ter 1 comma L.575/65 e succ. mod.) NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE IL TRIBUNALE, OVE NECESSARIO, PUO’ PROCEDERE AD ULTERIORI INDAGINI OLTRE QUELLE GIA ’ COMPIUTE AI SENSI DELL’ART. 2 BIS L.575/65. SEQUESTRO ANCHE DI UFFICIO IL TRIBUNALE ORDINA IL SEQUESTRO DEI BENI DEI QUALI IL PROPOSTO RISULTA POTER DISPORRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUANDO IL LORO VALORE RISULTA SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO O ALL ’ ATTIVITA ’ ECONOMICA SVOLTA OVVERO QUANDO, SULLA BASE DI SUFFICIENTI INDIZI, SI HA MOTIVO DI RITENERE CHE GLI STESSI SIANO IL FRUTTO DI ATTIVITA’ ILLECITE O NE COSTITUISCANO IL REIMPIEGO. NEI CASI DI URGENZA, A RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE, DEL QUESTORE, DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, DEGLI ORGANI INCARICATI DI SVOLGERE ULTERIORI INDAGINI, IL SEQUESTRO E’ DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E CONVALIDATO NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI I DIVIETI E LE DECADENZE - art. 10 L.575/65 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere e se già titolari determina la decadenza di: Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici iscrizioni negli albi degli appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso Altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici e delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina il divieto: di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forniture di beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. I DIVIETI E LE DECADENZE SI APPLICANO ANCHE PER LE PERSONE CONDANNATE CON SENTENZA DEFINITIVA O ANCORCHE’ NON DEFINITIVA CONFERMATA IN APPELLO PER UNO DEI DELITTI DI CUI ALL’ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione (art. 25 legge 13 settembre 1982 n.646 mod. dall’art. 7 legge 13 agosto 2010 n.136) La nuova legge ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli accertamenti fiscali, adeguandolo alla mutata sfera di operatività delle misure di prevenzione antimafia, previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 (intitolata: “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), che, a seguito delle riforme recentemente introdotte (D.l. 23 maggio 2008 n. 98, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125; L. 15 luglio 2009, n. 94; D.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella L. 31 marzo 2010, n. 50) possono rivolgersi verso le categorie di soggetti previsti dall’art. 1 L.575/65. In sintesi, secondo la nuova disciplina gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto applicativo di misure di prevenzione (ancorché non passati in giudicato) per una delle fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. Nei confronti delle categorie di persone sopra individuate, gli accertamenti fiscali sono demandati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto. Si è altresì operata una sensibile estensione dell’ambito oggettivo e delle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi: - riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto; - siano finalizzati all’accertamento non solo di illeciti valutari e societari, ma anche, più in generale, di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575. L’AGENZIA NAZIONALE – D.L. n. 4 4 febbraio 2010 conv. L.31 marzo 2010 n.50 DISCIPLINA RELATIVA ALLA AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI O ALTRE UTILITA’ PER I QUALI E’ STATA DISPOSTA LA CONFISCA ex legge 575/65 I BENI CONFISCATI SONO DEVOLUTI ALLO STATO art. 2 sexies L.575/65 Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. L’amministratore è scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l’autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati nonché la pubblicità dei compensi percepiti secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell’internoe dal Ministro della giustizia. ……. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al Tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia può chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene. ……… Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - L’AGENZIA NAZIONALE – D.L. n. 4 4 febbraio 2010 DISCIPLINA RELATIVA ALLA AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI O ALTRE UTILITA’ PER I QUALI E’ STATA DISPOSTA LA CONFISCA ex art. 12 sexies L.356/92. art. 12 sexies comma 4 bis L.356/92 Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies della legge 575/65 e succ. mod. si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti cai commi da 1 a 4 del presente articolo nonché agli altri casi di sequestro e confisca dei beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51 co.3 bis c.p.p. In tali casi l ’ Agenzia coadiuva l ’ autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell ’ udienza preliminare e successivamente a tale provvedimento amministra i beni medesimi. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE O DELLA DESTINAZIONE comma 12 art. 2 ter L.575/65 – introdotto dall’art. 10 lett. d) n.4 L.125/2008 - QUANDO RISULTI CHE I BENI CONFISCATI CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DOPO L’ASSEGNAZIONE O LA DESTINAZIONESIANO RIENTRATI, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, NELLA DISPONIBILITA ’ O SOTTO IL CONTROLLO DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO AL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA, SI PUO’ DISPORRE LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE O DELLA DESTINAZIONE DA PARTE DELLO STESSO ORGANO CHE HA DISPOSTO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO. Maria Vittoria De Simone - Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia - Direzione Nazionale Antimafia Nell’epoca della globalizzazione il modello mafioso si sta rapidamente estendendo oltre i confini nazionali. Le proiezioni ultranazionali e internazionali delle organizzazioni mafiose rende indispensabile l’adozione da parte di tutti i Paesi di strumenti comuni di contrasto a tale progetto di espansione. Direzione Nazionale Antimafia Gli ambiti operativi delle organizzazioni criminali sono oggi proiettati su scenari internazionali ove la componente economica e finanziaria è divenuta ancor più importate e strumentale all ’ accrescimento del potere criminale delle stesse. In un sistema nel quale le dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono i confini nazionali una efficace strategia di contrasto deve necessariamente incidere sulle basi economiche e cioè su quella rete di beni, rapporti, interessi che sono funzionali all’esercizio e al rafforzamento del potere criminale di qualsiasi matrice etnica. L ’ azione di contrasto deve adeguarsi alla natura transnazionale e alla dimensione economica che ha assunto il crimine organizzato. Direzione Nazionale Antimafia Nelle sedi di produzione normativa sopranazionali e internazionali all ’ elaborazione di strumenti finalizzati al contrasto della criminalità organizzata si accompagna sempre l ’ adozione di norme in materia di misure patrimoniali. Direzione Nazionale Antimafia Il diritto di iniziativa economica e libertà di concorrenza sono valori portanti del Trattato istitutivo delle Comunità europee e non solo come diritti fondamentali del singolo, ma come elemento capace di incidere sull’organizzazione sociale degli Stati membri a salvaguardia delle libertà individuali. Direzione Nazionale Antimafia Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo 12-15 dicembre 2000 Lo scopo della convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Direzione Nazionale Antimafia La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale approvata a Palermo il 16.12.2000, nel prevedere la confisca dei proventi del reato o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, adotta una ampia nozione di provento del reato che indica come “ qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato”. Direzione Nazionale Antimafia La Convenzione prevede inoltre all’art. 12 che “Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti” Direzione Nazionale Antimafia In sede europea la Convenzione sul riciclaggio, il controllo, il sequestro e la confisca dei proventi del crimine e sul finanziamento al terrorismo adottato a Strasburgo il 3 maggio 2005 unitamente alla Convenzione sul terrorismo e la Convenzione sulla tratta degli esseri umani. Direzione Nazionale Antimafia I BENI CONFISCATI SONO DEVOLUTI ALLO STATO L ’ AGENZIA NAZIONALE PER L ’ AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA HA COMPETENZA PER TUTTI I CASI DI CONFISCA DISPOSTA IN SEDE PENALE O IN SEDE DI PREVENZIONE Direzione Nazionale Antimafia BENI SEQUESTRATI IN ITALIA DAL 1.01.2010 AL 9.12.2010 ORGANIZZAZIONE CRIMINALE BENI IMMOBILI (appartamenti, ville, terreni) BENI MOBILI REGISTRATI (autovetture, moto, natanti) BENI MOBILI (aziende, titoli, quote societarie, somme di denaro, depositi bancari) TOTAL E BENI TOTALE VALORE 614 € 142.026.201 499 € 6.868.374 4.198 € 68.158.863 5.311 € 217.053.437 2.598 € 2.000.810.445 836 € 29.927.364 2.170 € 1.669.681.309 5.604 € 3.700.419.117 239 € 46.359.050 155 € 2.345.400 176 € 23.312.463 570 € 72.016.913 MAFIA 1.143 € 580.199.917 390 € 10.829.134 1.201 € 2.297.856.937 2.734 € 2.888.885.987 NDRANGHETA 1.209 € 573.717.712 304 € 11.591.700 761 € 462.316.292 2.274 € 1.047.625.704 TOTALE 5.803 € 3.343.113.325 2.184 € 61.561.972 8.506 € 4.521.325.864 16.493 € 7.926.001.159 ALTRE O. C. CAMORRA CRIMINALITA' PUGLIESE Direzione Nazionale Antimafia BENI CONFISCATI IN ITALIA DAL 1.01.2010 AL 9.12.2010 ORGANIZZAZIONE CRIMINALE BENI MOBILI REGISTRATI (autovetture, moto, natanti) BENI IMMOBILI (appartamenti, ville, terreni) BENI MOBILI (aziende, titoli, quote societarie, somme di denaro, depositi bancari) TOTALE BENI TOTALE VALORE 87 € 37.876.200 381 € 3.001.441 114 € 8.295.780 582 € 49.173.421 101 € 41.655.000 13 € 375.000 27 € 8.255.210 141 € 50.285.210 51 € 8.530.186 23 € 466.314 21 € 2.722.888 95 € 11.719.388 MAFIA 456 € 195.252.177 136 € 48.874.892 312 € 727.833.096 904 € 971.960.165 NDRANGHETA 135 € 37.587.000 51 € 1.274.000 94 € 43.557.494 280 € 82.418.494 TOTALE 830 € 320.900.563 604 € 53.991.647 568 € 790.664.468 2.002 € 1.165.556.678 ALTRE O. C. CAMORRA CRIMINALITA' PUGLIESE Direzione Nazionale Antimafia Dati relativi ai beni in gestione, destinati e/o consegnati distinti per tipologia e per Regione da parte della Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Dati estratti dall ’ Agenzia aggiornati al 1 novembre 2010 TOTALE 11152 BENI Direzione Nazionale Antimafia Direzione Nazionale Antimafia Direzione Nazionale Antimafia PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE Il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione non è la commissione di un reato ma la sussistenza di una pericolosità sociale qualificata che legittima l’intervento preventivo dello Stato. Il procedimento penale mira all ’ accertamento di un fatto-reato, il procedimento di prevenzione mira ad accertare comportamenti che sono indice di una pericolosità sociale qualificata. La sanzione penale si fonda sull ’ acquisizione della prova della commissione di un fatto-reato, la misura di prevenzione anche patrimoniale si fonda su un giudizio che non può basarsi su sospetti o congetture ma su elementi di fatto oggettivamente verificabili che attestano la pericolosità qualificata del soggetto. Direzione Nazionale Antimafia Il sistema delle misure di prevenzione serve a garantire l’effettività e la pienezza della tutela degli interessi di rilevanza costituzionale e comunitaria colmando pericolosi vuoti di tutela connessi alla complessità dei requisiti strutturali e alle difficoltà probatorie che caratterizzano le tecniche di accertamento dei reati associativi. La Corte europea dei diritti dell ’ uomo ha riconosciuto la piena conformità della confisca di prevenzione ai principi generali fissati nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sul presupposto che si tratta di una misura proporzionata rispetto all ’ obiettivo perseguito di bloccare i movimenti di capitali sospetti di associazioni criminali e dunque ritenuta necessaria “per regolare l’uso dei beni in modo conforme all ’ interesse generale ” . (Corte europea dei diritti dell ’ uomo 22.02.1994 Raimondo c/Italia) Da altre più recenti pronunce della Corte europea si trae la conformità del procedimento di prevenzione ai principi e alle garanzie fissate nell’art. 6 della Convenzione ove sono indicati i diritti che sono alla base di un processo equo (CEDU Sentenza 2.02.2010 Leone c/Italia). Direzione Nazionale Antimafia Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La previsione è di riordinare, razionalizzare e integrare l'intera disciplina vigente comprendendo in un unico “ codice antimafia ” tutte le norme in materia comprendendo anche quelle del procedimento di prevenzione. Direzione Nazionale Antimafia Procedimenti di prevenzione iscritti nel periodo 1 luglio 2009- 30 giugno 2010 nelle Direzioni Distrettuali Antimafia distinti per sedi e per tipologia: misure personali, patrimoniali, personali e patrimoniali. Direzione Nazionale Antimafia Direzione Nazionale Antimafia Il procedimento di prevenzione patrimoniale è un “processo al patrimonio” nel quale l’oggetto del giudizio si concentra sugli aspetti economici del fenomeno criminale con forte analogia ai procedimenti in rem dei sistemi anglosassoni; conseguentemente la disciplina che regola il procedimento è modellata su schemi civilistici in linea con la natura economica degli interessi coinvolti e tuttavia nel pieno rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio costituzionale del contraddittorio.