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medici specializzandi
Mercoledì 19 Novembre 2008 Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia www.specializzandi.org La cronistoria dei Medici Specializzandi Italiani Domenico Montemurro Presidente Associazione Medici Specializzandi di Padova • 1991: istituzione della borsa di studio per i medici specializzandi • 1995: Tabelle B (cosa lo specializzando deve saper fare) • 1999: approvazione della legge 368, che regolamenta l’attività formativa e assistenziale dello specializzando con contratto di formazione-lavoro e non formazione specialistica come è adesso • 2002: tutte le scuole di specialità d’Italia scendono in piazza per l’applicazione della legge 368. • Risultato: evitano che la legge venga cancellata. • 2005: finanziamento della legge 368 • 2006: entrata in vigore della legge 368 e attivazione del contratto di formazione specialistica. 2007: • • • • • • Marzo: Manifestazione nazionale che ha portato alla firma del I Decreto Ministeriale (I DPCM: Costo contratto formazione specialistica dei medici) Aprile: astensione nazionale degli specializzandi di 3 giorni e manifestazione a Roma Risultato: a Luglio Firma del II DPCM, che istituisce lo Schema--tipo di contratto Approvazione III DPCM, necessario a sbloccare i fondi già stanziati per l’attivazione del contratto Firma del CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA con Università e Regione. Applicazione delle disposizioni previste dalla LEGGE 368/99 (attiva in toto dal 2006) Cosa prevede la 368/99 • • • • Tutela malattia Tutela maternità Contributi pensionistici Definizione della figura giuridico professionale del medico specializzando • Applicazione effettiva delle tabelle B • Riduzione del divario dello stipendio rispetto agli standard europei Cosa e’cambiato? Maternità: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è il seguente Maternita’ (Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53.) Il medico in formazione può avvalersi della flessibilità dell’astensione obbligatoria, esibendo un certificato del medico specialista, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto (quota fissa + quota variabile), inoltre la formazione deve essere svolta per la stessa durata della sospensione, nel caso della maternità, per i 5 mesi di astensione obbligatoria; Durante il recupero delle sospensioni l’assenza giustificata è un’evenienza e non un diritto; La riduzione facoltativa dell’orario di servizio per allattamento, a decorrere dal 3° mese fino al compimento di un anno del bimbo, comporta una riduzione dell’orario di servizio di 2 ore giornaliere, pari a 1/3, che su 9 mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Anche in questo caso il recupero dovrà essere di 3 mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto Gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione; Limiti Maternita’ • A fronte di una legge, anche scritta eccone i limti contrattuali………… A stipendio già definito per gli anni di specialità COSA SUCCEDE? • Ma se uno specializzanda nel corso della formazione ha più gravidanze???? Chi paga?????? Come si stabiliscono i recuperi della formazione???????? • Nebulosa la gravidanza a rischio?????? • Se una specializzanda rimane a casa per più di un anno per qualsivoglia motivo grave, cosa succede?????????? • Sospensioni e Assenze: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è il seguente La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D. Lgs. n. 368/1999 in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti impedimenti temporanei) e di assenze per motivi personali. Sospensione per gravidanza e malattia Art.40 comma 3 Meno di 40 gg.lavorativi consecutivi: 1) La formazione non si sospende 2) L’assenza va recuperata di norma entro la durata normale dell’anno in corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola Più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno) 1) La formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto; 2) L’assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero Assenze per motivi personali Art.40 comma 4 Massimo 30 gg. per anno accademico, preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore Non vanno recuperate Non interrompono l’erogazione del contratto Non si fa cenno a ferie ma bensì ad assenze per motivi personali….. I Limiti operativi sono che il Direttore decide per te Contributi pensionistici: ecco cosa succede Federspecializzandi intende denunciare lo scandaloso scippo che l’INPS intende perpetrare nei confronti dei medici specializzandi. Come è noto, i medici in formazione specialistica sono soggetti ad una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria,la prima dipendente dall'Enpam come quota A, la seconda presso la gestione separata dell’INPS. Nella definizione di gestione separata, l'INPS include una forma ridotta che ammonta al 17%, qualora il lavoratore sia sottoposto ad altre forme previdenziali obbligatorie e una intera per soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali, che ammonta al 24,72% (24% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni familiari). Recentemente l'INPS ha emanato una circolare (num.88/2008) che, in totale dispregio delle normative vigenti, intende inquadrare il medico specializzando come iscritto alla gestione separata nella forma intera, confutando quindi la condotta tenuta fino ad ora dalle Università italiane. Ancora una volta esigenze di bilancio fanno riemergere la tentazione al sacrificio della categoria dei medici in formazione, che a tutt’oggi si batte per ottenere una formazione adeguata agli standard europei e che ora vede già minacciata la recente conquista di un trattamento economico dignitoso. Inoltre si sottolinea come l'INPS non corrisponda ai medici specializzandi ne' gravidanza, ne' malattia, incassando pertanto in modo illeggittimo i contributi ad essi destinati. • Tra l’altro si deve tener conto che una gran parte dei medici specializzandi o neospecialisti non riavrà neanche una parte di quanto versato sottoforma di trattamento pensionistico, dal momento che la possibilità di ricongiungimento del periodo contributivo sarà possibile solo per chi avrà raggiunto almeno 3 anni di contribuzione presso la Gestione Separata, in seguito alla scellerata decisione di far afferire i medici specializzandi presso questo fondo previdenziale, destinato in realtà ai lavoratori parasubordinati. Figura giuridico professionale del medico specializzando: ecco cosa accade a PD e VR ma anche in altri atenei A PD L’attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. Fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati: nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate; a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, il Responsabile dell’Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nella Unità Operativa di un medico specialista; a partite dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dallo specializzando, purché l’Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità; la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l’attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l’attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia dagli specializzandi a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità. Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. In barba all’……. • ordinanza del Consiglio di Stato del 07 ottobre 2008 a seguito di un ricorso degli specializzandi di Roma che dice: Rilevato che le deduzioni formulate con l'appello cautelare non prospettano sotto il profilo del fumus argomenti idonei ad indurre la Sezione a riformare l'ordinanza appellata, atteso che effettivamente la normativa di riferimento impone che il medico specializzando debba essere affiancato da un medico specialista strutturato o da un tutor in tutte le attività da svolgere nel periodo di specializzazione e che la presenza del tutor o del medico specialista si rivela ancor più necessaria nell'applicazione dello specializzando ai turni notturno e festivo. Applicazione effettiva delle tabelle B e il loog-book: cosa succede a PD Esempio pratico: Mario Rossi, specializzando in Nefrologia (III anno), ha eseguito, di tutte queste attività professionalizzanti obbligatorie, soltanto i punti 5 e 6. 10. Per la tipologia NEFROLOGIA • Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia: 1. - attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 2 pazienti per turno; 2. - attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti; 3. - attività clinica in un ambulatorio di Nefrologia per pazienti esterni: ogni specializzando deve eseguire almeno 150 visite; 4. - attività clinica in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di rene: ogni specializzando dovrà eseguire almeno 50 visite 5. - partecipazione ad almeno 40 turni di guardia attiva in reparti di nefrologia con accoglienza non selezionata; 6. - esecuzione di almeno 10 trattamenti extracorporei di urgenza; 7. - partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali; 8. - posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea; 9. - partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose; 10. - partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali. E di tutti gli specializzati in questa scuola, nessuno ha eseguito i punti 1, 2, 7, 8, 9, 10. Limiti della offerta didattica: - attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: La nefrologia 1 (Universitaria) non ha la emodialisi. - attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti: Siamo 21 specializzandi e la nefrologia 1 ricovera annualmente 450-500 pazienti. - partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali: Non si fanno seminari. - posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea: Lo fanno gli anestesisti (specializzandi). - partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose: Lo fanno i chirurghi vascolari. - partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali: Lo fanno i chirurghi generali o i “trapiantatori” di rene. E c’è da dire che la scuola non offre la possibilità di fare ambulatorio con un tutor, se no l’obbligo di coprire le assenze degli strutturati. Cosa facciamo: - I 450-500 ricoveri/anno. - Le visite ambulatoriale pre e post trapianto di rene. - Ambulatorio di dialisi peritoneale. - L’impostazioni dei trattamenti extracorporei d’urgenza. - Copriamo le assenze ambulatoriale degli strutturati. - Facciamo le PAP (trattamento extracorporei epatici al posto degli infermieri). - TUTTE LE GUARDIE NOTTURNE DELLA NEFROLOGIA 1. COME OPERA FEDERSPECIALIZZANDI idee impegno lungimiranza In questo modo Federspecializzandi si è confrontata con le Istituzioni, quali l'Università, ed ora anche gli stessi Ordini dei Medici, con l'intento di trovarvi una rappresentanza, ma sempre curando di mantenere la propria autonomia. Attenzione prioritaria di Federspecializzandi è da sempre la formazione dei medici specializzandi, e sempre abbiamo pensato che l'interagire con le Istituzioni potesse essere il mezzo per render note le nostre proposte e per acquisire un ruolo attivo nel percorso che ci porta da studenti universitari a medici specializzandi inseriti in un itinerario formativo incardinato nel sistema universitario. Tuttavia, devo dire che i nostri sforzi non hanno avuto il riscontro che ci aspettavamo nel tentare di superare un'impostazione della didattica ancora farraginosa e nel migliorare la non sempre impeccabile assistenza al malato Dati Questionario on-line sulla formazione Esiste nella tua Scuola di specializzazione la figura del tutor che guida la tua attività formativa e assistenziale? NO 58% Durante il tirocinio hai eseguito tutte le attività professionalizzanti previste dagli standard di addestramento professionale (secondo le tabelle ministeriali)? NO 70% la Struttura non aveva i requisiti necessari li aveva ma ti sono stati preclusi 25% 45% All'interno della tua Scuola di specialità gli specializzandi svolgono attività di ricerca? NO 30% Nella tua Scuola gli specializzandi che desiderano svolgere attività di ricerca sono messi nelle condizioni di farlo? NO 74% A fronte di… Hai dovuto assumerti responsabilità non contemplate dallo status di specializzando (guardie scoperte da strutturati, visite non supervisionate, prima reperibilità etc)? SI 54% Se sí, risulta che la prestazione è fornita dal solo specializzando? SI 22% Pertanto Di fronte ai numerosi problemi che lo stato italiano si trova attualmente ad affrontare, noi medici specializzandi in formazione riteniamo doveroso riappropriarci del nostro futuro attraverso uno studio ed una formazione coscienziosi. Per tale motivo crediamo lecito pretendere una Scuola di qualità, che sia in grado di prepararci nel modo migliore, nell'interesse non solo nostro personale, ma anche di tutto il Paese. E se questo è auspicabile a tutti i livelli di istruzione, ancor più lo deve essere in ambito accademico. Purtroppo la realtà appare diversa ed è proprio a livello universitario che si rilevano alcune anomalie che ormai da anni ci lasciano perplessi. • Ci chiediamo se sia ammissibile che alcuni docenti incaricati dell'insegnamento nelle Scuole di specializzazione non svolgano le lezioni, • oppure che di fronte alle richieste di insegnamento ripropongano l'identico materiale didattico impiegato per le lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, • o che addirittura invitino i medici specializzandi a frequentare le stesse lezioni tenute agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Ci pare questa una scorciatoia indegna e poco rispettosa sia nei confronti dei medici specializzandi che dell'Ateneo stesso. 12 anni dopo l’Europa 7 anni dall’approvazione della legge La legge 368/99 ! CHE DICE D.lgs 368/99 contratto annuale di formazione-specialistica finalizzato esclusivamente all‘ acquisizione delle capacita' professionali mediante frequenza delle attivita' didattiche formali lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole LA NUOVA NORMATIVA Ribadisce… Partecipazione alla totalità delle attività mediche Graduale assunzione dei compiti assistenziali Esecuzione di interventi con autonomia vincolata Ma con alcune note innovative… Contratto firmato specializzando-regione-università Assicurazione garantita dall’azienda Coinvolgimento dei dirigenti sanitari nella formazione come tutor Il riassetto delle scuole di specializzazione 5 novembre 2005 - Gazzetta Ufficiale: Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 del MIUR, firmato Ministro Moratti. Prevede un riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, nell’ambito della riforma della disciplina generale degli studi universitari (DM 270/2004) ed in adeguamento a quanto previsto dal DL 368/99. Il suddetto decreto si prefigge di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. Gli Atenei dovranno recepire le disposizione del presente decreto con regolamenti didattici che dovranno disciplinare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione entro diciotto mesi (entro maggio 2007!!!!!) dalla data di pubblicazione sulla GU, fermo restando che: le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo Ciascuna Scuola di Specializzazione deve operare nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti Secondo gli standards individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e secondo quanto previsto dal DL 368/99 (requisiti di idoneità) Gli osservatori nazionale e regionali Con il compito di •determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere •determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono •effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione •definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione •Propone le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza Vengono individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivise in Area Medica Area Chirurgica Area dei Servizi clinici Nell’ ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi Omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali Viene introdotto il sistema di acquisizione dei CREDITI FORMATIVI per il conseguimento del titolo di specialista. Lo specialista in formazione deve cioè acquisire 300 CFU articolati in 5 anni di corso e 360 CFU per le scuole articolate in 6 anni Le scuole diventano tutte a cinque anni o a sei anni Le attività formative vengono distinte in ATTIVITÀ DI BASE finalizzate all’acquisizione di conoscenze generali comuni ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI articolate in un tronco comune a ciascuna area, in discipline specifiche della tipologia di scuola, e da attività caratterizzanti elettive a scelta, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento-attività affini, integrative e interdisciplinari ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROVA FINALE (tesi di specializzazione) Altre attività ( per acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali) ALMENO IL 70% DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE È RISERVATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI (PRATICHE E DI TIROCINIO) Le Scuole di Specializzazione avranno sede presso l’Università, afferendo alle Facoltà di Medicina e Chirurgia Le Facoltà possono istituire ed attivare UNA SOLA Scuola di Specializzazione PER CIASCUNA TIPOLOGIA Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non PUÒ ESSERE INFERIORE A 3 per anni di corso Il diploma di Specializzazione conseguito al termine del corso di specializzazione sarà corredato da un supplemento che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che ne hanno caratterizzato il percorso individuale Secondo quanto previsto dal DL 368/99 ogni specializzando dovrà infatti avere un libretto-diario delle attività formative svolte, certificate mediante firma e con un giudizio sulle capacità ed attitudini espresso dal docente tutore preposto alle singole attività Le attivita' e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa rischi professionali, responsabilita' civile contro terzi infortuni connessi all'attivita' assistenziale alle stesse condizioni del proprio personale Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale Art.37 1 …Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti 3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione 4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto (…) cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi… Art 38 In nessun caso l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo. Protocolli d’intensa Università - Servizio Sanitario Nazionale (Osservatorio regionale/Nazionale): Efficacia - Garanzie della formazione. Tutor Universitario vs Ospedaliero Critiche e proposte Doppia valutazione formativa Cattiva formazione Elezione Presenza Competenza Valutazione AUTOCERTIFICAZIONE? Cattiva assistenza Ricoveri inappropriati Percorsi diagnostici errati Aumento dei tempi di degenza Cattivo specializzando Alta spesa sanitaria Ulteriore aggravio Cattivo specialista Considerazioni finali • Sarebbe auspicabile che già all'interno della rete intraospedaliera il medico specializzando fosse assegnato non ad un solo reparto, ma potesse frequentare i differenti contesti utili al miglioramento globale delle sue conoscenze, sempre con l'affiancamento dei tutors necessari. Sarebbe inoltre buono rendere obbligatoria, per periodi di tempo significativi, la frequenza all'interno delle strutture convenzionate della rete formativa periferica, dove sono maggiori le possibilità di raffinare il saper fare. Ugualmente andrebbero incentivate le possibilità di stage nelle ASL, anche nel territorio extraregionale, e le occasioni di permanenza all'estero, snellendo al massimo la burocrazia necessaria. In parte avviene a PD • Sarebbe parimenti importante l'istituzione di un sistema di controllo esterno, gestito sia dal MIUR che dal locale Ordine dei medici, deputato a valutare gli standard minimi di formazione acquisiti e a intervenire con sollecitudine in quelle realtà in cui non vi sia stato il raggiungimento degli obiettivi, anche favorendo la possibilità di miglioramento della formazione mediante l'istituzione di adeguati percorsi integrativi, in collaborazione con l'Ateneo. Di difficile attuazione COSA DICE L’UNIVERSITA’ Il primo punto da sottolineare è che, per qualche motivo, pare oggi che la discussione sulle Scuole di Specializzazione (SdS) sia appannaggio dei soli fruitori e cioè degli specializzandi e devo dire che i Direttori delle Scuole, pur rappresentati in un Consiglio e dall'Osservatorio sulle SdS, non sembrano ritenere importante un serio dibattito sulle scuole, dibattito che sarebbe secondo me fondamentale anche visto che siamo all'inizio di un profondo stravolgimento della loro struttura. Il secondo punto è che qualsiasi impostazione della didattica post-laurea a Medicina deve passare attraverso un chiarimento di quello che è il ruolo degli specializzandi non tanto per la facoltà, ma per la Regione e le ASL, che vedono da sempre gli specializzandi come forza lavoro a costo zero e dimensionano di conseguenza l'organico delle strutture, pensando che le funzioni degli specializzandi siano vicarianti quelle del personale strutturato. Non sono quindi i direttori delle scuole, o che per loro lavora, il problema, ma lo stesso è squisitamente politico, in un contesto in cui l'organizzazione della didattica è spesso modulata da pressioni aziendali o della regione e la SdS si trova quindi a fare da cuscinetto rispetto a richieste antipodiche. Deve infine essere sottolineato a riguardo come le Direzioni tendano ad assimilare il personale universitario a quello ospedaliero (in tutto meno che negli aspetti economici peraltro) senza ricordare come quello universitario ha tra i suoi obblighi una didattica ed una ricerca che dovrebbero godere almeno di pari dignità sostanziale e temporale dell'assistenza. COSA DICE L’UNIVERSITA’ Il terzo punto è l'assoluta mancanza di "selettività" nella critica, una tendenza a buttar via l'acqua della catinella assieme al bambino che è tipicamente italiana. Per far crescere il dibattito non si possono riportare solo gli aspetti negativi delle varie scuole o dei vari docenti, bisogna identificare quelli positivi, portarli alla discussione e chiedere a chi da un livello ottimale (o almeno buono) di didattica si discosta, di adeguarsi a standard riconosciuti. Ovviamente posso essere smentito, ma credo che esistano alcune SdS che, anche per il fatto di aver ottenuto riconoscimenti di qualità in sede europea, ma soprattuto per uno sforzo continuo di miglioramento dei propri standard, offrono una qualità formativa da prendersi ad esempio. Un quarto punto, di tipo ovviamente paternalistico ma che non posso fare a meno di sollevare, è che credo che lo spirito con il quale ci si avvicina ad una SdS sia discretamete cambiato rispetto a quello che caratterizzava coloro che, come me, si iscrivevano a SdS senza ottenere nessun finanziamento, lavorando fuori nella guardia medica ad esempio, pur di ottenere una specializzazione. Il tema li non era "quante guardie devo fare al mese" ma "posso farne di più visto che più ne faccio più imparo" e dall'aver ottenuto la possibilità di fare guardie in prima persona e senza lo strutturato a fianco derivava solo un orgoglio, a mio modo di vedere del tutto legittimo. Anch'io non voglio fare di ogni erba un fascio e so bene che vi sono ovunque specializzandi che lavorano con questo spirito, ma credo che le associazioni di categoria da esso si discostino discretamente (anche se spero su questo punto di essere smentito dai fatti). In ultima voglio sottolineare come su questi aspetti (e su altri che per amor di brevità e per non tediare non ho voluto toccare) spero si apra un dibattito serio, che veda specializzandi, docenti ed Ordine non su tavoli contrapposti, ma impegnati ad individuare insieme i percorsi più corretti, ad identificare le vere controparti ed a creare dei modelli da proporre a tutte le SdS come standard irrinunciabili. SPERIAMO SI POSSA DIALOGARE??