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medici specializzandi
Mercoledì 19 Novembre 2008
Ordine Provinciale dei Medici
e degli Odontoiatri di Venezia
www.specializzandi.org
La cronistoria dei Medici Specializzandi Italiani
Domenico Montemurro
Presidente Associazione Medici Specializzandi di Padova
• 1991: istituzione della borsa di studio per i medici
specializzandi
• 1995: Tabelle B (cosa lo specializzando deve saper fare)
• 1999: approvazione della legge 368, che regolamenta
l’attività formativa e assistenziale dello specializzando
con contratto di formazione-lavoro e non formazione
specialistica come è adesso
• 2002: tutte le scuole di specialità d’Italia scendono in
piazza per l’applicazione della legge 368.
• Risultato: evitano che la legge venga cancellata.
• 2005: finanziamento della legge 368
• 2006: entrata in vigore della legge 368 e attivazione del
contratto di formazione specialistica.
2007:
•
•
•
•
•
•
Marzo: Manifestazione nazionale che ha portato alla firma del I Decreto
Ministeriale (I DPCM: Costo contratto formazione specialistica dei
medici)
Aprile: astensione nazionale degli specializzandi di 3 giorni e
manifestazione a Roma
Risultato: a Luglio Firma del II DPCM, che istituisce lo Schema--tipo di
contratto
Approvazione III DPCM, necessario a sbloccare i fondi già stanziati per
l’attivazione del contratto
Firma del CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA con
Università e Regione.
Applicazione delle disposizioni previste dalla LEGGE 368/99
(attiva in toto dal 2006)
Cosa prevede la 368/99
•
•
•
•
Tutela malattia
Tutela maternità
Contributi pensionistici
Definizione della figura giuridico
professionale del medico specializzando
• Applicazione effettiva delle tabelle B
• Riduzione del divario dello stipendio
rispetto agli standard europei
Cosa e’cambiato?
Maternità: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è il seguente
Maternita’ (Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53.)
Il medico in formazione può avvalersi della flessibilità dell’astensione obbligatoria,
esibendo un certificato del medico specialista, prima della scadenza del settimo
mese di gravidanza.
Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al
pagamento completo del compenso previsto per il contratto (quota fissa + quota
variabile), inoltre la formazione deve essere svolta per la stessa durata della
sospensione, nel caso della maternità, per i 5 mesi di astensione obbligatoria;
Durante il recupero delle sospensioni l’assenza giustificata è un’evenienza e non un diritto;
La riduzione facoltativa dell’orario di servizio per allattamento, a decorrere dal 3° mese
fino al compimento di un anno del bimbo, comporta una riduzione dell’orario
di servizio di 2 ore giornaliere, pari a 1/3, che su 9 mesi di attività, corrisponde a 3
mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi
all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota
variabile. Anche in questo caso il recupero dovrà essere di 3 mesi e retribuito con il compenso
completo come previsto dal contratto Gli esami devono essere sempre effettuati dopo il
completamento della formazione;
Limiti Maternita’
• A fronte di una legge, anche scritta eccone i limti
contrattuali…………
A stipendio già definito per gli anni di specialità
COSA SUCCEDE?
• Ma se uno specializzanda nel corso della formazione ha
più gravidanze???? Chi paga?????? Come si
stabiliscono i recuperi della formazione????????
• Nebulosa la gravidanza a rischio??????
• Se una specializzanda rimane a casa per più di un anno
per qualsivoglia motivo grave, cosa succede??????????
• Sospensioni e Assenze: nelle diverse sedi italiane l’orientamento è
il seguente
La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D. Lgs. n. 368/1999 in materia di sospensione
della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti impedimenti temporanei) e di assenze per motivi
personali.
Sospensione per gravidanza e malattia
Art.40 comma 3
Meno di 40 gg.lavorativi consecutivi:
1) La formazione non si sospende
2) L’assenza va recuperata di norma
entro la durata normale dell’anno in
corso. Le modalità sono stabilite
dalla Scuola
Più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo
un anno)
1) La formazione è sospesa; si eroga la
sola parte fissa del contratto;
2) L’assenza dalla formazione va
recuperata con un periodo formativo
di uguale durata; il contratto è
erogato per intero
Assenze per motivi personali
Art.40 comma 4
Massimo 30 gg. per anno accademico,
preventivamente autorizzate, salvo casi di forza
maggiore
Non vanno recuperate
Non interrompono l’erogazione del
contratto
Non si fa cenno a ferie ma bensì ad
assenze per motivi personali…..
I Limiti operativi sono che il
Direttore decide per te
Contributi pensionistici: ecco cosa succede
Federspecializzandi intende denunciare lo scandaloso scippo che l’INPS intende
perpetrare nei confronti dei medici specializzandi. Come è noto, i medici in
formazione specialistica sono soggetti ad una doppia contribuzione previdenziale
obbligatoria,la prima dipendente dall'Enpam come quota A, la seconda presso la
gestione separata dell’INPS. Nella definizione di gestione separata, l'INPS include
una forma ridotta che ammonta al 17%, qualora il lavoratore sia sottoposto ad altre
forme previdenziali obbligatorie e una intera per soggetti non iscritti ad altre forme
previdenziali, che ammonta al 24,72% (24% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più
l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l’indennità di malattia, maternità e per gli assegni
familiari). Recentemente l'INPS ha emanato una circolare (num.88/2008) che, in
totale dispregio delle normative vigenti, intende inquadrare il medico specializzando
come iscritto alla gestione separata nella forma intera, confutando quindi la condotta
tenuta fino ad ora dalle Università italiane. Ancora una volta esigenze di bilancio
fanno riemergere la tentazione al sacrificio della categoria dei medici in formazione,
che a tutt’oggi si batte per ottenere una formazione adeguata agli standard europei e
che ora vede già minacciata la recente conquista di un trattamento economico
dignitoso. Inoltre si sottolinea come l'INPS non corrisponda ai medici specializzandi
ne' gravidanza, ne' malattia, incassando pertanto in modo illeggittimo i contributi ad
essi destinati.
• Tra l’altro si deve tener conto che una gran parte dei medici specializzandi o
neospecialisti non riavrà neanche una parte di quanto versato sottoforma di
trattamento pensionistico, dal momento che la possibilità di ricongiungimento del
periodo contributivo sarà possibile solo per chi avrà raggiunto almeno 3 anni di
contribuzione presso la Gestione Separata, in seguito alla scellerata decisione di far
afferire i medici specializzandi presso questo fondo previdenziale, destinato in realtà
ai lavoratori parasubordinati.
Figura giuridico professionale del medico specializzando: ecco
cosa accade a PD e VR ma anche in altri atenei
A PD
L’attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività
formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e
deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di
responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute
dal Consiglio della Scuola.
Fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati:
nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono
essere supervisionate;
a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, il
Responsabile dell’Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida
allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di
guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nella Unità Operativa
di un medico specialista;
a partite dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante “sul
campo”, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dallo specializzando, purché
l’Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità;
la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l’attività di sala operatoria, le
consulenze specialistiche e l’attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia
dagli specializzandi a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di
pronta disponibilità.
Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera
nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di
anno.
In barba all’…….
• ordinanza del Consiglio di Stato del 07
ottobre 2008 a seguito di un ricorso
degli specializzandi di Roma che dice:
Rilevato che le deduzioni formulate con l'appello cautelare non
prospettano sotto il profilo del fumus argomenti idonei ad indurre la
Sezione a riformare l'ordinanza appellata, atteso che effettivamente la
normativa di riferimento impone che il medico specializzando debba
essere affiancato da un medico specialista strutturato o da un tutor in
tutte le attività da svolgere nel periodo di specializzazione e che la
presenza del tutor o del medico specialista si rivela ancor più
necessaria nell'applicazione dello specializzando ai turni notturno e
festivo.
Applicazione effettiva delle tabelle B
e il loog-book: cosa succede a PD
Esempio pratico:
Mario Rossi, specializzando in Nefrologia (III anno), ha eseguito, di
tutte queste attività professionalizzanti obbligatorie, soltanto i
punti 5 e 6.
10. Per la tipologia NEFROLOGIA
• Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità
didattiche della tipologia:
1. - attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: ogni specializzando deve
prestare assistenza ad almeno 2 pazienti per turno;
2. - attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti
non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti;
3. - attività clinica in un ambulatorio di Nefrologia per pazienti esterni: ogni specializzando
deve eseguire almeno 150 visite;
4. - attività clinica in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di
rene: ogni specializzando dovrà eseguire almeno 50 visite
5. - partecipazione ad almeno 40 turni di guardia attiva in reparti di nefrologia con
accoglienza non selezionata;
6. - esecuzione di almeno 10 trattamenti extracorporei di urgenza;
7. - partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici
renali;
8. - posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea;
9. - partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose;
10. - partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali.
E di tutti gli specializzati in questa scuola, nessuno ha eseguito i punti 1, 2, 7, 8, 9, 10.
Limiti della offerta didattica:
- attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi:
La nefrologia 1 (Universitaria) non ha la emodialisi.
- attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti
non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti:
Siamo 21 specializzandi e la nefrologia 1 ricovera annualmente 450-500 pazienti.
- partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici
renali:
Non si fanno seminari.
- posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea:
Lo fanno gli anestesisti (specializzandi).
- partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose:
Lo fanno i chirurghi vascolari.
- partecipazione all’impianto di almeno 5 cateteri peritoneali:
Lo fanno i chirurghi generali o i “trapiantatori” di rene.
E c’è da dire che la scuola non offre la possibilità di fare ambulatorio con un tutor,
se no l’obbligo di coprire le assenze degli strutturati.
Cosa facciamo:
- I 450-500 ricoveri/anno.
- Le visite ambulatoriale pre e post trapianto di rene.
- Ambulatorio di dialisi peritoneale.
- L’impostazioni dei trattamenti extracorporei d’urgenza.
- Copriamo le assenze ambulatoriale degli strutturati.
- Facciamo le PAP (trattamento extracorporei epatici al posto degli infermieri).
- TUTTE LE GUARDIE NOTTURNE DELLA NEFROLOGIA 1.
COME OPERA FEDERSPECIALIZZANDI
idee
impegno
lungimiranza
In questo modo Federspecializzandi si è
confrontata con le Istituzioni, quali
l'Università, ed ora anche gli stessi Ordini
dei Medici, con l'intento di trovarvi una
rappresentanza, ma sempre curando di
mantenere la propria autonomia.
Attenzione prioritaria di Federspecializzandi è da
sempre la formazione dei medici specializzandi,
e sempre abbiamo pensato che l'interagire con
le Istituzioni potesse essere il mezzo per
render note le nostre proposte e per acquisire
un ruolo attivo nel percorso che ci porta da
studenti universitari a medici specializzandi
inseriti in un itinerario formativo incardinato nel
sistema universitario. Tuttavia, devo dire che i
nostri sforzi non hanno avuto il riscontro che ci
aspettavamo
nel
tentare
di
superare
un'impostazione
della
didattica
ancora
farraginosa e nel migliorare la non sempre
impeccabile assistenza al malato
Dati Questionario on-line sulla formazione
Esiste nella tua Scuola di specializzazione la figura del tutor che guida la
tua attività formativa e assistenziale?
NO 58%
Durante il tirocinio hai eseguito tutte le attività professionalizzanti
previste dagli standard di addestramento professionale (secondo le
tabelle ministeriali)?
NO 70%
la Struttura non aveva i requisiti necessari
li aveva ma ti sono stati preclusi
25%
45%
All'interno della tua Scuola di specialità gli specializzandi svolgono
attività di ricerca?
NO 30%
Nella tua Scuola gli specializzandi che desiderano svolgere attività di
ricerca sono messi nelle condizioni di farlo?
NO 74%
A fronte di…
Hai dovuto assumerti responsabilità non contemplate dallo
status di specializzando (guardie scoperte da strutturati, visite
non supervisionate, prima reperibilità etc)?
SI 54%
Se sí, risulta che la prestazione è fornita dal solo
specializzando?
SI 22%
Pertanto
Di fronte ai numerosi problemi che lo stato italiano si trova attualmente ad
affrontare, noi medici specializzandi in formazione riteniamo doveroso
riappropriarci del nostro futuro attraverso uno studio ed una formazione
coscienziosi. Per tale motivo crediamo lecito pretendere una Scuola di qualità,
che sia in grado di prepararci nel modo migliore, nell'interesse non solo nostro
personale, ma anche di tutto il Paese. E se questo è auspicabile a tutti i livelli di
istruzione, ancor più lo deve essere in ambito accademico.
Purtroppo la realtà appare diversa ed è proprio a livello universitario che si
rilevano alcune anomalie che ormai da anni ci lasciano perplessi.
• Ci chiediamo se sia ammissibile che alcuni docenti incaricati
dell'insegnamento nelle Scuole di specializzazione non svolgano le lezioni,
• oppure che di fronte alle richieste di insegnamento ripropongano l'identico
materiale didattico impiegato per le lezioni del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia,
• o che addirittura invitino i medici specializzandi a frequentare le stesse lezioni
tenute agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Ci pare questa una scorciatoia indegna e poco rispettosa sia nei
confronti dei medici specializzandi che dell'Ateneo stesso.
12 anni dopo l’Europa
7 anni dall’approvazione della legge
La legge 368/99 !
CHE DICE
D.lgs 368/99
contratto annuale di
formazione-specialistica
finalizzato esclusivamente all‘
acquisizione delle capacita' professionali
mediante
 frequenza delle attivita' didattiche formali
 lo svolgimento di attivita' assistenziali
funzionali alla progressiva acquisizione delle
competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole
LA NUOVA NORMATIVA
Ribadisce…

Partecipazione alla totalità delle attività mediche
 Graduale assunzione dei compiti assistenziali
 Esecuzione di interventi con autonomia vincolata
Ma con alcune note innovative…

Contratto firmato specializzando-regione-università
 Assicurazione garantita dall’azienda
 Coinvolgimento dei dirigenti sanitari nella formazione
come tutor
Il riassetto delle scuole di
specializzazione
5 novembre 2005 - Gazzetta Ufficiale: Decreto Ministeriale
1° agosto 2005 del MIUR, firmato Ministro Moratti.
Prevede un riordino delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria, nell’ambito della riforma della disciplina
generale degli studi universitari (DM 270/2004) ed in
adeguamento a quanto previsto dal DL 368/99.
Il suddetto decreto si prefigge di razionalizzare l’offerta
formativa in stretta collaborazione con le esigenze del
SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di
specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare
tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma
capacità professionale dello specializzando, fondata su
una solida base scientifica.
Gli Atenei dovranno recepire le disposizione del
presente decreto con regolamenti didattici che
dovranno disciplinare gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione
entro diciotto mesi (entro maggio 2007!!!!!)
dalla data di pubblicazione sulla GU,
fermo restando che:
le università dovranno assicurare la
conclusione dei corsi di specializzazione
ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli
specializzandi già iscritti al momento
dell’adeguamento del regolamento
didattico di ateneo
Ciascuna Scuola di Specializzazione
deve operare nell’ambito di una
rete formativa
dotata
di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento
delle attività professionalizzanti
Secondo gli standards individuati
dall’osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica e
secondo quanto previsto dal DL 368/99
(requisiti di idoneità)
Gli osservatori
nazionale e regionali
Con il compito di
•determinare gli standard per l'accreditamento delle
strutture universitarie e ospedaliere
•determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della
rete formativa e delle singole strutture che le
compongono
•effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione
•definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita'
della formazione
•Propone le sanzioni da applicare in caso di
inottemperanza
Vengono individuate le Scuole di
Specializzazione di area sanitaria, il profilo
specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi
percorsi didattici suddivise in
Area Medica
Area Chirurgica
Area dei Servizi clinici
Nell’ ambito delle singole aree le scuole sono
aggregate in classi Omogenee al fine di
consentire una migliore utilizzazione delle
risorse strutturali, didattiche, assistenziali
Viene introdotto il sistema di acquisizione dei
CREDITI FORMATIVI
per il conseguimento del titolo di specialista.
Lo specialista in formazione deve cioè acquisire
300 CFU
articolati in 5 anni di
corso e
360 CFU
per le scuole
articolate in 6 anni
Le scuole diventano tutte a cinque anni o a sei
anni
Le attività formative vengono distinte in
ATTIVITÀ DI BASE finalizzate all’acquisizione di conoscenze generali
comuni
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI articolate in un tronco comune a
ciascuna area, in discipline specifiche della tipologia di scuola, e da
attività caratterizzanti elettive a scelta, utili a costituire specifici
percorsi formativi di approfondimento-attività affini, integrative e
interdisciplinari
ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROVA FINALE (tesi di
specializzazione)
 Altre attività ( per acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e
relazionali)
ALMENO IL 70% DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE È RISERVATO ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(PRATICHE E DI TIROCINIO)
Le Scuole di Specializzazione avranno sede
presso l’Università, afferendo alle Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Le Facoltà possono istituire ed attivare
UNA SOLA Scuola di Specializzazione PER
CIASCUNA TIPOLOGIA
Per ciascuna scuola il numero minimo di
specializzandi iscrivibili non PUÒ ESSERE
INFERIORE A 3 per anni di corso
Il diploma di Specializzazione conseguito al
termine del corso di specializzazione sarà
corredato da
un supplemento che documenta l’intero percorso
formativo
svolto dallo specializzando e che indica le
attività elettive
che ne hanno caratterizzato il percorso individuale
Secondo quanto previsto dal DL 368/99 ogni specializzando dovrà
infatti avere un libretto-diario delle attività formative svolte, certificate
mediante firma e con un giudizio sulle capacità ed attitudini espresso
dal docente tutore preposto alle singole attività
Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati
dal medico in formazione
specialistica, su un apposito
libretto personale di formazione
L'azienda sanitaria presso la quale il medico in
formazione specialistica svolge l'attivita' formativa
provvede, con oneri a proprio carico alla
copertura assicurativa
rischi professionali,
responsabilita' civile contro terzi
infortuni connessi all'attivita' assistenziale
alle stesse condizioni del proprio personale
Ogni attivita' formativa e
assistenziale dei medici in
formazione specialistica si
svolge sotto la guida di
tutori
L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti
dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico
titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti
direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di
secondo livello dirigenziale
Art.37
1 …Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli
del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha sede la scuola
di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede
le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della
rete formativa della scuola di specializzazione
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per
un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della
durata del corso di specializzazione. Il rapporto (…) cessa
comunque alla data di scadenza del corso legale di studi…
Art 38
In nessun caso l'attivita' del medico in formazione
specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo.
Protocolli d’intensa Università - Servizio Sanitario
Nazionale (Osservatorio regionale/Nazionale):
Efficacia - Garanzie della formazione.
 Tutor
Universitario
vs
Ospedaliero
Critiche e proposte
 Doppia valutazione formativa
 Cattiva formazione
Elezione
Presenza
Competenza
Valutazione
AUTOCERTIFICAZIONE?
Cattiva assistenza
Ricoveri inappropriati
Percorsi diagnostici errati
Aumento dei tempi di degenza
Cattivo specializzando
Alta spesa sanitaria
Ulteriore aggravio
Cattivo specialista
Considerazioni finali
•
Sarebbe auspicabile che già all'interno della rete intraospedaliera il medico
specializzando fosse assegnato non ad un solo reparto, ma potesse
frequentare i differenti contesti utili al miglioramento globale delle sue
conoscenze, sempre con l'affiancamento dei tutors necessari. Sarebbe
inoltre buono rendere obbligatoria, per periodi di tempo significativi, la
frequenza all'interno delle strutture convenzionate della rete formativa
periferica, dove sono maggiori le possibilità di raffinare il saper fare.
Ugualmente andrebbero incentivate le possibilità di stage nelle ASL, anche
nel territorio extraregionale, e le occasioni di permanenza all'estero,
snellendo al massimo la burocrazia necessaria. In parte avviene a PD
•
Sarebbe parimenti importante l'istituzione di un sistema di controllo esterno,
gestito sia dal MIUR che dal locale Ordine dei medici, deputato a valutare
gli standard minimi di formazione acquisiti e a intervenire con sollecitudine
in quelle realtà in cui non vi sia stato il raggiungimento degli obiettivi, anche
favorendo la possibilità di miglioramento della formazione mediante
l'istituzione di adeguati percorsi integrativi, in collaborazione con l'Ateneo.
Di difficile attuazione
COSA DICE L’UNIVERSITA’
Il primo punto da sottolineare è che, per qualche motivo, pare oggi che la
discussione sulle Scuole di Specializzazione (SdS) sia appannaggio dei soli fruitori
e cioè degli specializzandi e devo dire che i Direttori delle Scuole, pur
rappresentati in un Consiglio e dall'Osservatorio sulle SdS, non sembrano ritenere
importante un serio dibattito sulle scuole, dibattito che sarebbe secondo me
fondamentale anche visto che siamo all'inizio di un profondo stravolgimento della
loro struttura.
Il secondo punto è che qualsiasi impostazione della didattica post-laurea a
Medicina deve passare attraverso un chiarimento di quello che è il ruolo degli
specializzandi non tanto per la facoltà, ma per la Regione e le ASL, che vedono da
sempre gli specializzandi come forza lavoro a costo zero e dimensionano di
conseguenza l'organico delle strutture, pensando che le funzioni degli
specializzandi siano vicarianti quelle del personale strutturato. Non sono quindi i
direttori delle scuole, o che per loro lavora, il problema, ma lo stesso è
squisitamente politico, in un contesto in cui l'organizzazione della didattica è
spesso modulata da pressioni aziendali o della regione e la SdS si trova quindi a
fare da cuscinetto rispetto a richieste antipodiche. Deve infine essere
sottolineato a riguardo come le Direzioni tendano ad assimilare il personale
universitario a quello ospedaliero (in tutto meno che negli aspetti economici
peraltro) senza ricordare come quello universitario ha tra i suoi obblighi una
didattica ed una ricerca che dovrebbero godere almeno di pari dignità
sostanziale e temporale dell'assistenza.
COSA DICE L’UNIVERSITA’
Il terzo punto è l'assoluta mancanza di "selettività" nella critica, una tendenza a
buttar via l'acqua della catinella assieme al bambino che è tipicamente italiana. Per
far crescere il dibattito non si possono riportare solo gli aspetti negativi delle varie
scuole o dei vari docenti, bisogna identificare quelli positivi, portarli alla discussione
e chiedere a chi da un livello ottimale (o almeno buono) di didattica si discosta, di
adeguarsi a standard riconosciuti. Ovviamente posso essere smentito, ma credo
che esistano alcune SdS che, anche per il fatto di aver ottenuto riconoscimenti di
qualità in sede europea, ma soprattuto per uno sforzo continuo di miglioramento
dei propri standard, offrono una qualità formativa da prendersi ad esempio.
Un quarto punto, di tipo ovviamente paternalistico ma che non posso fare a meno
di sollevare, è che credo che lo spirito con il quale ci si avvicina ad una SdS sia
discretamete cambiato rispetto a quello che caratterizzava coloro che, come me, si
iscrivevano a SdS senza ottenere nessun finanziamento, lavorando fuori nella
guardia medica ad esempio, pur di ottenere una specializzazione. Il tema li non era
"quante guardie devo fare al mese" ma "posso farne di più visto che più ne faccio
più imparo" e dall'aver ottenuto la possibilità di fare guardie in prima persona e
senza lo strutturato a fianco derivava solo un orgoglio, a mio modo di vedere del
tutto legittimo. Anch'io non voglio fare di ogni erba un fascio e so bene che vi sono
ovunque specializzandi che lavorano con questo spirito, ma credo che le
associazioni di categoria da esso si discostino discretamente (anche se spero su
questo punto di essere smentito dai fatti).
In ultima voglio sottolineare come su questi aspetti (e su altri che per amor di
brevità e per non tediare non ho voluto toccare) spero si apra un dibattito serio, che
veda specializzandi, docenti ed Ordine non su tavoli contrapposti, ma impegnati ad
individuare insieme i percorsi più corretti, ad identificare le vere controparti ed a
creare dei modelli da proporre a tutte le SdS come standard irrinunciabili.
SPERIAMO SI POSSA DIALOGARE??
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