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CONTROLLI SUGLI ENC
CONTROLLI SUGLI ENC IL MODELLO EAS STUDIO MONTANELLI IL MODELLO EAS L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla presentazione del modello EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009 STUDIO MONTANELLI CONTROLLI SUGLI ENC La comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. STUDIO MONTANELLI PRIMA PRESENTAZIONE Termini della prima presentazione Per enti già costituiti al 29.11.2008 il termine era il 31.12.2009 Per enti costituiti dal 30.11.2008: Entro 60 giorni Entro il 31.12.2009 se i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del 31.12.2009 STUDIO MONTANELLI RISULTATI DEL PRIMO INVIO Scaduti i termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono stati ben 222.151 i modelli Eas trasmessi dagli enti associativi per l'invio della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali. STUDIO MONTANELLI RISULTATI DEL PRIMO INVIO Sempre restando sui numeri, dalla loro osservazione la nuova mappa dell'associazionismo 2010, che acquista un profilo chiaro, vede in testa, per la concentrazione degli enti che hanno provveduto nei termini a compilare e inviare il modello Eas, la Lombardia. STUDIO MONTANELLI RISULTATI DEL PRIMO INVIO Regione Numero Lombardia 31.868 Lazio 20.659 Veneto 20.603 Emilia Romagna 19.005 Piemonte 18.488 Toscana 18.075 Sicilia 14.851 Campania 12.234 Puglia 11.049 Marche 8.941 Friuli Venezia Giulia 7.442 Liguria 6.818 Trentino Alto Adige 6.451 Abruzzo 5.820 Sardegna 5.488 Calabria 5.437 Umbria 4.825 Basilicata 2.142 Molise Val d'Aosta STUDIO MONTANELLI 1.244 711 RISULTATI DEL PRIMO INVIO Tipo ente Numero Associazioni sportive dilettantistiche 73.150 Associazioni culturali 52.135 Associazioni di promozione sociale 25.850 Associazioni sindacali 11.198 Organizzazioni volontariato 8.220 Associazioni di categoria 7.675 Associazioni religiose 4.782 Associazioni assistenziali 3.326 Società sportive dilettantistiche 2.868 Associazioni politiche 2.202 Associazioni di formazione extra scolastica 1.841 Associazioni pro loco 1.574 Altri enti Totale 27.330 STUDIO MONTANELLI 222.151 RISULTATI DEL PRIMO INVIO Tra i numeri pubblicati, pare d’obbligo evidenziare le circa 8.000 organizzazioni che si sono dichiarate di volontariato. Se fossero iscritte al registro, queste potrebbero probabilmente perdere il profilo di onlus in quanto – compilando l’EAS – dichiarerebbero di realizzare attività commerciali e produttive marginali diverse da quelle di cui al DM 25.5.95. (e quindi con necessità di partita iva ….) STUDIO MONTANELLI RISULTATI DEL PRIMO INVIO Settore prevalente Numero Sport 79.080 Cultura 41.814 Ricreazione 35.485 Tutela dei lavoratori 18.930 Educazione e formazione 14.308 Ambiente 6.120 Tutela tradizioni locali 4.343 Assistenza sociale 4.201 Religione 3.652 Socio-sanitario 3.446 Beneficienza 2.754 Politica 2.671 Tutela dei diritti 2.339 Ricerca scientifica 2.021 Tutela della famiglia Totale 987 STUDIO MONTANELLI 222.151 CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 16 APRILE 2010 Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2010 – Indirizzi operativi - STUDIO MONTANELLI CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO “L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi rilevanti risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi (assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza). “ STUDIO MONTANELLI CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla esplicitamente una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul comparto, la quale va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei soggetti presenti in ciascuna realtà provinciale. STUDIO MONTANELLI CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO “La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata, dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, sportive, di formazione e così via) […] E’ inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa comunicazione, stante la loro specifica pericolosità STUDIO MONTANELLI CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente previsto. STUDIO MONTANELLI RIAPERTURA DEI TERMINI il DL 225/10 ha previsto L’obbligo di presentare il modello EAS è prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2011 E’ una novità molto importante in quanto permette alle associazioni che in precedenza non hanno inviato il modello di sanare la propria posizione. STUDIO MONTANELLI OBBLIGO DI REINVIO in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati il modello deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (quest’anno per coincidenza cade con il termine prorogato di prima presentazione del modello stesso). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”. STUDIO MONTANELLI OBBLIGO DI REINVIO Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi a: Proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto n. 20 del modello); Messaggi pubblicitari (n. 21 del modello); Ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello); Numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello) Ammontare delle erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello); Ammontare dei contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello); Numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n.33) STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Modalità di presentazione La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (professionisti, associazioni di categoria, C.A.F., altri soggetti), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del modello o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Modalità di presentazione L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione. Si ricorda che il modello si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati ivi indicati. STUDIO MONTANELLI CONSEGUENZE AL MANCATO INVIO Gli enti associativi che non adempiono all’onere della comunicazione in argomento NON possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972 STUDIO MONTANELLI SOGGETTI OBBLIGATI Nell’ambito della Circolare n. 45/E del 2009, viene ribadito che l’obbligo di presentazione del modello EAS interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi…”. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI Soggetti Esclusi per espressa previsione del citato art. 30, ossia: associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91; associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI che non svolgono attività commerciali. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI Soggetti Esclusi I soggetti in esame (assoc/soc. sportive), qualora svolgano attività strutturalmente commerciali, sono tenuti alla presentazione del modello ancorché, a fronte di tali attività, percepiscano corrispettivi specifici, anche se qualificati come contributi o quote associative, “decommercializzati” ai fini fiscali ai sensi dei citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Per tali soggetti la compilazione del modello va comunque effettuata in forma “semplificata”. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI Soggetti Esclusi associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6,Legge n. 266/91, che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95 e che pertanto assumono la qualifica di ONLUS di diritto. Gli enti in esame, qualora svolgano attività commerciali al di fuori di quelle marginali, sono tenuti alla presentazione del modello che va comunque compilato in forma “semplificata”. STUDIO MONTANELLI ODV – ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI • attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato; • attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o • cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI Per mancanza dei presupposti. In particolare, sono esclusi dall’obbligo: • gli enti che non hanno natura associativa e che pertanto non usufruiscono delle disposizioni agevolative ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (ad esempio, le fondazioni); • gli enti di diritto pubblico; • gli enti che applicano una disciplina fiscale specifica e che pertanto non si avvalgono delle disposizioni agevolative ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (ad esempio, i fondi pensione); • gli enti associativi commerciali. Tali soggetti, non assumendo la qualifica di enti non commerciali, non sono mai destinatari delle citate disposizioni agevolative. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI ONLUS Con riguardo alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate precisa che tali soggetti non sono tenuti alla presentazione del modello EAS in quanto gli stessi: sono destinatari di una specifica disciplina che individua i requisiti richiesti per l’assunzione di tale qualifica nonché l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste; sono iscritti nell’apposita anagrafe delle ONLUS. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI ESCLUSI L’esclusione dall’obbligo del modello EAS riguarda anche: - le c.d. ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97, quali, ad esempio, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/87 e, come accennato, le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali; - le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, ossia le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. STUDIO MONTANELLI SOGGETTI OBBLIGATI Sono invece tenute alla presentazione del modello EAS le c.d. ONLUS parziali di cui all’art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97, ossia gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, tali enti sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a), comma 1 dell’art. 10 del citato Decreto. La presentazione del modello è comunque richiesta soltanto se tali soggetti hanno la natura di enti associativi e usufruiscono, per le attività diverse da quelle di cui alla citata lett. a), delle agevolazioni ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Anche per tali soggetti la compilazione del modello può essere effettuata con modalità semplificate. STUDIO MONTANELLI PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello per alcune tipologie di enti, ossia relativamente a: Associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ex art. 7, DL n. 136/2004, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex Legge n. 383/2000 (sez. F del registro) Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali ex DM 25.5.95 Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e pertanto iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura / Regione / Provincia autonoma ex DPR n. 361/2000 STUDIO MONTANELLI PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese Movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell’art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001 STUDIO MONTANELLI PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA Associazioni riconosciute aventi quale scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC) Le associazioni combattentistiche e d’arma, quali ad esempio, l’Associazione nazionale carabinieri, l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, l’Associazione nazionale marinai, iscritte nell’apposito Albo tenuto dal Ministero della difesa ex DM 5.8.82, In merito si rammenta che, come specificato nella citata Circolare n.45/E, fermo restando l’obbligo di compilazione dei riquadri destinati all’indicazione dei “Dati relativi all’ente” e del “Rappresentante legale”, nel riquadro “Dichiarazioni del rappresentante legale” possono essere riportate esclusivamente le informazioni evidenziate nei punti 4, 5, 6, 25 e 26, Le Federazioni sportive nazionali possono compilare il modello EAS con le modalità semplificate sopra specificate, trattandosi di associazioni che, previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, acquisiscono personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.Lgs. n. 242/99. STUDIO MONTANELLI COMPILAZIONE IN MODALITA’ SEMPLIFICATA Modalità di compilazione “semplificata” Fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni sportive e soc. sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3) STUDIO MONTANELLI PERDITA DEI REQUISITI PERDITA dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria Nel caso in cui, dopo il termine del 31 marzo 2011, si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell’art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica. motivi che possono far venire meno i requisiti: svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell’ente associativo di attività commerciale trasformazione dell’ente associativo in società lucrativa trasformazione dell’ente associativo in fondazione per le associazioni di cui all’art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all’art. 148 comma 8 del Tuir (clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti) STUDIO MONTANELLI PERDITA DEI REQUISITI PERDITA dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria Nel caso di perdita dei requisiti qualificanti per essere “enti non commerciali” (art. 149 Tuir), tutta l’attività dell’ente avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili e fiscali connessi) qualsiasi attività svolta. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Per usufruire delle agevolazioni oggetto della normativa (non imponibilità IRES e IVA delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) l’ente deve essere “ente non commerciale”, e pertanto non deve svolgere in via esclusiva o principale attività commerciale. Dato che alla presente dichiarazione sono obbligati gli enti non commerciali (di tipo associativo), la dichiarazione del presente punto non presenta opzioni. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Il rappresentante legale deve dichiarare se è stato adottato uno statuto; in questa dichiarazione non interessa la forma con la quale è stato redatto, né il contenuto. ATTENZIONE: L’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non è da confondersi con l’eventuale iscrizione ad altro Albo, Registro o Elenco (delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, del CONI). STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS. Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione. Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR. Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria delle articolazioni periferiche di una organizzazione nazionale, nell’ambito del controllo previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, comporta un’indagine incentrata sulla volontà statutaria interna dell’ente, determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine di comprendere se l’autonomia goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale, patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale. In questa ultima ipotesi, come precisato nella citata circolare n. 22/E del 2005, “si ha … un unico statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il consolidamento dei diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA” nonché un unico patrimonio. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora si riscontri la sussistenza di marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio per le associazioni articolate autonomamente in forma “federativa”), le stesse si configurano quali enti giuridicamente autonomi da iscrivere autonomamente nell’anagrafe delle ONLUS. […] STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO In particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell’associazione locale. la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In merito all’autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di: decidere la propria gestione; deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto; di nominare i membri dell’organo direttivo; deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Si precisa, peraltro, che l’autonomia della struttura locale può risultare compatibile con il potere di indirizzo e controllo dell’organizzazione nazionale sempre che le previsioni statutarie non consentano interventi di quest’ultima in contrasto con il principio di autodeterminazione dell’organismo periferico. Ad esempio, mentre risulta compatibile con l’autonomia della struttura locale la possibilità, da parte dell’organismo nazionale, di diffidare la struttura locale dall’uso della denominazione del proprio marchio, non è altresì compatibile con la natura di ente autonomo la previsione statutaria che consente all’ente nazionale, qualora non condivida i comportamenti e le determinazioni dell’ente locale di dichiarare decaduti gli organi direttivi dell’entità locale ovvero di disporne lo scioglimento. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale). Per convocazione individuale si intende l’invio della convocazione delle assemblee al recapito dell’associato Per convocazione collettiva si intende ad esempio l’affissione presso la sede legale dell’ente o presso altra sede frequentata dai soci delle convocazioni assembleari STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo. Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Per questa dichiarazione rilevano le somme percepite dai membri degli organi amministrativi in conseguenza del loro ruolo istituzionale; pertanto sono esclusi rimborsi non forfettari, cioè per spese sostenute dal componente dell’organo su mandato diretto dell’ente. La normativa richiede che gli enti che si avvalgono della defiscalizzazione dei corrispettivi (versati dai soci a fronte di beni o servizi) debbano redigere annualmente un rendiconto economico – finanziario, secondo le disposizioni statutarie. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività. L’attività svolta nei confronti dei non associati verso corrispettivo (cioè non gratuita) è sempre attività commerciale. Se si realizza questo tipo di attività, deve essere riportato nella prima parte del modello (in alto a destra) il numero di Partita Iva. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”. Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare la casella “no”. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR. dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli amministratori, le collaborazioni a progetto. Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle professionali. Il riferimento all’utilizzo è rilevante; si chiede se, in caso di proprietà di un immobile, l’ente utilizzi questo immobile per lo svolgimento delle proprie attività. Se l’ente ha in proprietà immobili che non utilizza per lo svolgimento dell’attività (ad esempio li affitta o li concede in comodato), deve rispondere NO.. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato (ad esempio utilizzo. A ore o a giornate, di locali a noleggio, quali palestre, sale prove, sale per convegni, ecc.) Nel caso l’ente utilizzi locali concessigli in comodato gratuito deve rispondere affermativamente. Il contratto deve essere registrato in caso sia redatto in forma scritta STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO L’attività di sponsorizzazione o pubblicità è sempre commerciale. Come già segnalato, ad oggi non è stata definita la differenza tra attività abituale e attività occasionale. Pare pertanto ininfluente se un’eventuale attività di questo tipo venga svolta con carattere abituale o occasionale. Se il dichiarante risponde affermativamente (sia “abitualmente”, sia “occasionalmente”), deve essere riportata la somma dei ricavi ricevuti nel corso dell’ultimo esercizio chiuso (2008). Si ritiene che debbano essere considerati (riportandone i costi sostenuti nell’ultimo anno 2008) i messaggi pubblicitari relativi alle attività a pagamento rivolte verso soci e/o non soci, e non anche quelli che non danno ritorno economico perché relativi ad attività gratuite. Non devono neppure essere considerati i messaggi con i quali si pubblicizzano le raccolte pubbliche di fondi. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati. l’attenzione deve essere concentrata sulle tre modalità di determinazione dei prezzi adottate dall’ente, premettendo che peraltro non sono alternative tra loro. Quella che pone maggiori difficoltà è la prima, in quanto se si parla di attività rivolte verso i soci, la vendita (ai soci) a prezzi inferiori ai prezzi di mercato può essere serio indicatore di distribuzione indiretta di utili STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari. Va indicato il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Le istruzioni al modello riportano 15 macrosettori. Si deve indicare il codice relativo a quello prevalente, che caratterizza l’attività dell’ente:, o, in mancanza, quello maggiormente assimilabile al proprio settore di attività: 1. assistenza sociale; 2. socio-sanitario; 3. beneficenza; 4. educazione e formazione; 5. sport; 6. ambiente; 7. cultura (arte, musica, teatro, cinema); 8. ricerca scientifica; 9. ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; 10. tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei migranti, ecc.); 11. tutela della famiglia e dell’infanzia; 12. tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; 13. tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari; 14. politica; 15. religione STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella. Le istruzioni al modello riportano 26 tipologie di attività. 1. produzione e vendita di beni; 2. commercio di beni; 3. ristorazione; 4. bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande; 5. alloggio; 6. gestione case di cura; 7. assistenza a svantaggiati; 8. raccolta fondi per finalità sociali; 9. scuola; 10. gestione corsi di istruzione e formazione; 11. organizzazione eventi sportivi; 12. gestione scuola di ballo; 13. gestione palestra; 14. gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.); 15. musei, mostre e fiere; 16. convegni e congressi; 17. consulenza e assistenza giuridica o contabile; 18. manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.); 19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.); 20. pubblicazioni e ricerche; 21. viaggi e soggiorni turistici; 22. trasporto; 23. attività funerarie; 24. attività radiofonica, televisiva e multimediale; 25. raccolta rifiuti; 26. vigilanza ambientale. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Devono riportarsi i codici fiscali dei membri del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente), alla data della compilazione della dichiarazione. Inoltre si deve inserire tra gli amministratori anche chi ha ricevuto ampie deleghe di amministrazione, di norma il Direttore o Segretario Generale. Dato che di norma il Consiglio Direttivo ha più di tre membri, si devono compilare più modelli, numerandoli progressivamente nella parte in alto a destra. Per chi compila il modello Unico Enti non commerciali 2009, si può far riferimento – se nel corso dell’anno non sono cambiati – agli amministratori indicati nel riquadro RO, escludendo i riferimenti ai componenti gli organi di controllo. Si chiede all’ente di dichiarare se gli amministratori dell’ente, indicati nella dichiarazione 27, sono dipendenti, cioè personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; è da intendersi inclusa nell’ambito di questa dichiarazione ogni altra forma di rapporto di lavoro “assimilata” ai fini fiscali a quello dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli amministratori, le collaborazioni a progetto. Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle professionali. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO L’Agenzia fa qui riferimento al divieto agli amministratori di società e di associazioni sportive dilettantistiche di esercitare la stessa funzione in altre società e associazioni nell’ambito della stessa federazione di riferimento o disciplina sportiva. Le altre associazioni possono invece avere amministratori che operano a favore di altri sodalizi. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO In caso di realizzazione di raccolte pubbliche di fondi, l’ente deve segnalare quante manifestazioni/eventi ha organizzato nel corso dell’ultimo esercizio chiuso e, come specificato nella Circolare 45/09, la durata in giorni della manifestazione che è durata più a lungo. Rammentiamo che le raccolte pubbliche di fondi sono decommercializzate ai fini IRES, IVA e di qualsiasi altra imposta, a condizione che siano occasionali, che l’offerta ai sovventori consista in beni di modico valore o in servizi, che dette raccolte avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Se la stessa raccolta è organizzata da un ente in più Comuni, in occasione di una stessa ricorrenza e nello stesso periodo, la raccolta pubblica di fondi è da considerarsi unitaria. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Ulteriore condizione per la defiscalizzazione della raccolta pubblica di fondi è la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO L’ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella dichiarazione stessa, e relativi a: lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. STUDIO MONTANELLI MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991. STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ Con l’art. 3, comma 6, Finanziaria 2008, è stato introdotto un ulteriore adempimento a carico degli enti/associazioni beneficiari del 5‰, al fine di permettere all’Amministrazione finanziaria di “vigilare ... sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori”. Tutti i soggetti che ricevono le somme in esame devono predisporre il rendiconto e la relativa relazione “esplicativa” entro 1 anno dalla ricezione degli importi, “utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l’effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate”. Detti soggetti sono altresì tenuti a conservare la citata documentazione per 10 anni. STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ soltanto coloro che percepiscono un importo pari o superiore a € 15.000 sono obbligati ad inviare detto rendiconto con la relativa relazione al Ministero competente alla erogazione delle somme, entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso. N.B. Il limite di € 15.000 al di sotto del quale non è richiesto l’invio del rendiconto è stato innalzato dall’art. 11, DPCM 3.4.2009 ad € 20.000. Il limite di € 15.000 trova quindi applicazione solo per gli importi ricevuti per il 2008 mentre il nuovo limite di € 20.000 si applica con riferimento alle annualità 2009 e 2010. STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ L’obbligo di rendicontazione vige dalla terza edizione del 5 per mille (2008) Le associazioni sportive dilettantistiche – che non siano anche ODV, Onlus, APS o Associazioni riconosciute – devono redigere la rendicontazione anche per le annualità 2006 e 2007. STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ coloro che hanno ricevuto le somme in esame sono tenuti a predisporre il rendiconto relativo all’impiego delle stesse “utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti”. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito Internet http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille il modello fac-simile con le relative istruzioni da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti/associazioni del volontariato. STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ STUDIO MONTANELLI 5 PER MILLE – NOVITA’ In alternativa alla compilazione del modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra esaminato, l’obbligo di rendicontare l’utilizzo delle somme ricevute può essere assolto tramite la redazione del bilancio di esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le ONLUS, nel quale deve comunque “risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del 5‰ dell’Irpef percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti”. STUDIO MONTANELLI