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Esercitazione 2 - Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti

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Esercitazione 2 - Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
IL CONCORDATO
PREVENTIVO
Le novità introdotte, e la presentazione del
Ricorso
Relatore
Dott. Marcello Dalla Costa
IL CONCORDATO PREVENTIVO
è un mezzo di soddisfacimento
delle ragioni dei creditori
Si differenzia dal fallimento in quanto si
svolge in luogo di esso, impedendone la
dichiarazione e le conseguenze di ordine
personale e patrimoniale
Il Concordato Preventivo trova la sua
disciplina negli artt. 160-186 della Legge
Fallimentare del 1942
modificato con D.L. 14 marzo 2005 n. 35
noto come “decreto competitività”
modificato con D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169
noto come “decreto correttivo 2007”
MAGGIORI NOVITA’
modifiche
esordio dello
“STATO DI CRISI”
(crisi finanziaria
che non comporta
necessariamente
lo stato di decozione)
quale presupposto
oggettivo della
domanda,
rispetto allo
“stato di insolvenza”
(incapacità
oggettiva dell’impresa
a riacquistare il suo
normale equilibrio)
ELIMINAZIONE
DELLE CONDIZIONI
DI ACCESSO SOGGETTIVE
(meritevolezza)
iscrizione nel
nei 5 anni precedenti Registro Imprese
non dichiarato fallito
da almeno
o non ammesso a
un biennio, e
Concordato
tenuta regolare
preventivo
Contabilità
incensuratezza
penalistica
può prevedere
la ristrutturazione
dei debiti e la
soddisfazione dei
crediti attraverso
qualsiasi forma
predisposizione
e deposito
di un
PIANO DI GESTIONE
previsione
(risanamento dell’impresa
di
o di tipo liquidatorio)
suddivisione
da sottoporre al
in classi
gradimento dei creditori
senza alcun vincolo
di carattere economico
prestabilito dal Legislatore
può prevedere
l’attribuzione
delle attività
delle imprese
interessate a un
assuntore
previsione di
trattamenti
differenziati
tra creditori
appartenenti
a classi diverse
DOMANDA DI CONCORDATO
La domanda per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo (art. 161 LF)
è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore
La documentazione contabile e la
sua regolare tenuta
E’ scomparso l’obbligo formale del deposito
della documentazione contabile e anche la
sua tenuta non è più contemplata dal
novellato art. 160, essendo evidente il rinvio
sostitutivo alla attività di attestazione del
professionista
Il debitore deve presentare una aggiornata
relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa
La relazione ha lo scopo di informare il
Tribunale, e soprattutto i creditori, sulla
dimensione e sulle caratteristiche della
crisi alla data di ammissione
Tanto il Piano, quanto la documentazione,
devono essere accompagnati dalla relazione
di un professionista che, attesi la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo (art. 161, 3 co., L.F.)
La veridicità dei dati aziendali
La relazione del professionista ha lo scopo principale di
fornire al ceto creditorio un quadro completo e reale della
situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del
debitore
La veridicità dei dati non può essere confusa con
l’asseverazione di una mera corrispondenza dei dati
contabili, occorrendo invece che il professionista attesti
che essi siano effettivamente reali
Potrebbe richiamarsi la necessarietà che i dati contabili
trattati dal professionista siano esposti secondo una due
diligence che esponga con rigore e chiarezza le procedure
di verifica eseguite e le possibilità di ripercorrere e
riprodurre il medesimo procedimento di riscontro
L’attestazione di fattibilità del
Piano
Si tratta di una fase prodromica alla attestazione della
fattibilità del Piano
Piano fattibile significa progetto “credibile”, i cui obiettivi
possono realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di
probabilità di successo
Il professionista deve considerare:
•Natura conservativa o liquidatoria del Piano
•Scenari di mercato
•Trend storici
•Valori correnti dei beni da cedere
•Strategie di risanamento
•Eventuali operazioni straordinarie da compiere
Controllo del Tribunale sui requisiti di
ammissibilità - RIEPILOGO
•
•
•
Qualità di imprenditore commerciale
Stato di crisi o insolvenza
Regolarità documentazione depositata con il Ricorso
Aggiornata Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Stato analitico ed estimativo delle attività
Elenco nominativo dei creditori con indicazioni crediti e cause prelazione
Elenco titolari diritti reali o personali
Valore beni e creditori particolari soci di SNC o SAS
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Esistenza Piano di ristrutturazione debiti e di soddisfazione dei creditori fondato su
dati veritieri
Correttezza nella formazione di eventuali classi di creditori (no criteri privi di
collegamento economico e logica conseguenza giuridica)
Relazione del Professionista ex art. 161 LF
Attendibilità del Piano
Fattibilità del Piano
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