Esercitazione 2 - Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
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Esercitazione 2 - Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
IL CONCORDATO PREVENTIVO Le novità introdotte, e la presentazione del Ricorso Relatore Dott. Marcello Dalla Costa IL CONCORDATO PREVENTIVO è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori Si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale Il Concordato Preventivo trova la sua disciplina negli artt. 160-186 della Legge Fallimentare del 1942 modificato con D.L. 14 marzo 2005 n. 35 noto come “decreto competitività” modificato con D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 noto come “decreto correttivo 2007” MAGGIORI NOVITA’ modifiche esordio dello “STATO DI CRISI” (crisi finanziaria che non comporta necessariamente lo stato di decozione) quale presupposto oggettivo della domanda, rispetto allo “stato di insolvenza” (incapacità oggettiva dell’impresa a riacquistare il suo normale equilibrio) ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO SOGGETTIVE (meritevolezza) iscrizione nel nei 5 anni precedenti Registro Imprese non dichiarato fallito da almeno o non ammesso a un biennio, e Concordato tenuta regolare preventivo Contabilità incensuratezza penalistica può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma predisposizione e deposito di un PIANO DI GESTIONE previsione (risanamento dell’impresa di o di tipo liquidatorio) suddivisione da sottoporre al in classi gradimento dei creditori senza alcun vincolo di carattere economico prestabilito dal Legislatore può prevedere l’attribuzione delle attività delle imprese interessate a un assuntore previsione di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse DOMANDA DI CONCORDATO La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 161 LF) è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore La documentazione contabile e la sua regolare tenuta E’ scomparso l’obbligo formale del deposito della documentazione contabile e anche la sua tenuta non è più contemplata dal novellato art. 160, essendo evidente il rinvio sostitutivo alla attività di attestazione del professionista Il debitore deve presentare una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa La relazione ha lo scopo di informare il Tribunale, e soprattutto i creditori, sulla dimensione e sulle caratteristiche della crisi alla data di ammissione Tanto il Piano, quanto la documentazione, devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che, attesi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (art. 161, 3 co., L.F.) La veridicità dei dati aziendali La relazione del professionista ha lo scopo principale di fornire al ceto creditorio un quadro completo e reale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore La veridicità dei dati non può essere confusa con l’asseverazione di una mera corrispondenza dei dati contabili, occorrendo invece che il professionista attesti che essi siano effettivamente reali Potrebbe richiamarsi la necessarietà che i dati contabili trattati dal professionista siano esposti secondo una due diligence che esponga con rigore e chiarezza le procedure di verifica eseguite e le possibilità di ripercorrere e riprodurre il medesimo procedimento di riscontro L’attestazione di fattibilità del Piano Si tratta di una fase prodromica alla attestazione della fattibilità del Piano Piano fattibile significa progetto “credibile”, i cui obiettivi possono realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo Il professionista deve considerare: •Natura conservativa o liquidatoria del Piano •Scenari di mercato •Trend storici •Valori correnti dei beni da cedere •Strategie di risanamento •Eventuali operazioni straordinarie da compiere Controllo del Tribunale sui requisiti di ammissibilità - RIEPILOGO • • • Qualità di imprenditore commerciale Stato di crisi o insolvenza Regolarità documentazione depositata con il Ricorso Aggiornata Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria Stato analitico ed estimativo delle attività Elenco nominativo dei creditori con indicazioni crediti e cause prelazione Elenco titolari diritti reali o personali Valore beni e creditori particolari soci di SNC o SAS • • • • • Esistenza Piano di ristrutturazione debiti e di soddisfazione dei creditori fondato su dati veritieri Correttezza nella formazione di eventuali classi di creditori (no criteri privi di collegamento economico e logica conseguenza giuridica) Relazione del Professionista ex art. 161 LF Attendibilità del Piano Fattibilità del Piano