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Presentazione di PowerPoint - studio commercialisti tonelato

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Presentazione di PowerPoint - studio commercialisti tonelato
Stefano Tonelato
Dottore Commercialista - Revisore legale
E mail: [email protected]
Sito internet: www.studiotonelato.it
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A.
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis
Incontro del 15.10.2014
Sul tema:
“Le procedure concorsuali ”
Intervento del dott. Stefano Tonelato
Argomento assegnato:
Analisi degli strumenti giuridici esistenti per la soluzione della crisi di impresa
con particolare riferimento a
“concordato preventivo, fallimento e concordato
fallimentare”
1
????????
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2
Maggiore maneggevolezza
Maggiore pericolosità
ed instabilità
Minori vincoli nel
movimento
Minore manovrabilità
Maggiore sicurezza
Maggiore stabilità
3
Piano di risanamento attestato
Ai sensi dell’art. 67 L.F
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Ai sensi dell’art. 182 bis L.F
Perché hanno minori vincoli
rispetto al concordato
Concordato preventivo
Ai sensi dell’art. 160 e segg. L.F
Procedura con molti
vincoli ma più stabile e
più sicura
4
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????????
5
Impossibilità di
trovare soluzioni
alternative
Irreversibilità della
situazione generata
Perché è una nave ormai
ingovernabile ed in balia del mare
E’ possibile solo il
Recupero delle parti
residue e di tutto
l’attivo disponibile
6
Fallimento
Perdita del comando
Nascita reati fallimentari
Concordato
fallimentare
7
Queste procedure sono guidate dalla precisa
volontà del legislatore di
 favorire la continuità dell’impresa in crisi;
 creare degli strumenti con diverse utilità
-
Mantenimento della gestione dell’azienda;
Controllo della pubblica autorità a garanzia del piano;
Vantaggi fiscali
Ecc…
8
Questi strumenti servono comunque a risolvere
solo gli aspetti finanziari della crisi aziendale
Non risolvono i problemi legati alla economicità
della gestione
E’ evidente che la scelta degli strumenti che possono servire a risolvere
la situazione di crisi aziendale deve avvenire in un secondo momento
ovvero quando si è prima compreso quali possono essere le possibilità
di proseguimento dell’attività ed assicurare che l’effettivo
contenimento delle perdite e la formazione di un utile
I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
 la previsione (è meglio della constatazione) di
una situazione di patologia dell’impresa
(insolvenza, crisi, irregolarità nei pagamenti e
disequilibrio finanziario);
 La accettazione che l’accertamento sia rimesso
all’apprezzamento di una autorità pubblica
(giurisdizionale o amministrativa);
10
I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
 la accettazione dell’affidamento della gestione –
o di un controllo sulla gestione – ad un organo
nominato dall’autorità pubblica;
 la accetazione del coinvolgimento dell’intero
patrimonio dell’imprenditore nella gestione
sostitutiva
11
I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali

Il controllo e l’inibizione alla creazione di posizioni di preferenza
(divieto di azioni esecutive e controllo sull’acquisizione di cause di
prelazione)
Attività finalizzata a
preservare l’attivo aziendale
Garantire il
proseguimento
dell’attività
Blocco dei pagamenti
relativi ai crediti
precedenti
12
I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali
 l’applicazione tendenziale delle regole di parità di
trattamento per tutti i creditori;
 l’imposizione di un vincolo sui beni del debitore con
formazione di una massa funzionalizzata alla
soddisfazione dei creditori.
13
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di
squilibrio finaziario e di deficit parimoniale
67
PIANO ATTESTATO idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio
della sua situazione finanziaria
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti
182 bis
Attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e
sull’attuabilità
dell’accordo
stesso
con
particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l’integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini: a)
entro centoventi giorni dall’omologazione, in
caso di crediti già scaduti a quella data; b)
entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data
dell’omologazione.
14
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di
squilibrio finaziario e di deficit parimoniale
domanda di
omologazione di un
accordo di
ristrutturazione dei debiti
182 bis
(già raggiunto con i creditori)
proposta di accordo di
ristrutturazione dei debiti
(accordo non ancora raggiunto)
15
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di
squilibrio finaziario e di deficit parimoniale
Concordato
preventivo
160 e segg
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che
può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi
come assuntori anche i creditori o società da questi
partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni
delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per
effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
16
diverse.
Soluzione della crisi aziendale subita dall’imprenditore
FALLIMENTO
Procedimento
previsto dall’art. 15
LIMITE per istruttoria
prefallimentare euro
30.000,00
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i
quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo
annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila
17
Caso di chiusura del fallimento e possibile opportunità per
i terzi
La proposta di concordato può essere presentata
- da uno o più creditori
- da un terzo,
Concordato
fallimentare
124 e segg
anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato
passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati
risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano
al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del
giudice delegato.
Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui
egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo,
se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di
fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto
che rende esecutivo lo stato passivo.
18
Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di
squilibrio finanziario e di deficit patrimoniale
Concordato
fallimentare
124 e segg
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti
differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di azioni,
quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
19
Prime differenze / identità
67
182 bis
Concordato preventivo
Offre protezione dalla revocatoria fallimentare e dalla bancarotta
(217 bis LF)
Non è una procedura concorsale
Non attribuisce
prededuzione
Attribuisce prededuzione
in casi particolari
Non richiede la nomina di un commissario
giudiziale / liquidatore giudiziario nominato dal
tribunale
Non offre protezione
del patrimonio
E’
una
concorsale
procedura
Attribuisce prededuzione
automatica
Richiede la nomina di un
commissario giudiziale /
liquidatore giudiziario
nominato dal tribunale
Offre protezione del patrimonio
20
Fattori di somiglianza
Esenzione da
revocatoria
67
Atti, pagamenti e garanzie
concesse sui beni del debitore
182 bis
Atti, pagamenti e garanzie
Concordato
preventivo
Anche per gli atti successivi
alla pubblicazione del ricorso
Per atti
compiuti in
esecuzione
21
Fattori di identità
67
Oggetto: risanamento
dell’impresa con necessaria
continuità almeno parziale
Generazione dell’equilibrio
economico/finanziario)
Piano
182 bis
Concordato
preventivo
Oggetto: modalità pagamento
creditori non aderenti e piano
anche solo liquidatorio
Oggetto: modalità e tempi di
adempimento; piano di
continuità o liquidatorio con
regole rigide
22
Fattori di somiglianza
67
Esenzione da
azione di
responsabilità
per
concessione
abusiva del
credito
SI, se l’erogazione è
successiva al piano ma con
margini di sindacabilità
dell’attestazione
182 bis
SI, se l’erogazione è successiva
al piano e automatica dopo
l’erogazione
Concordato
preventivo
SI, se l’erogazione è successiva
al piano e automatica dopo il
161, 167 e 182 quater
23
Fattori di identità
Esenzione dal
rischio penale
217 bis
Bancarotta
preferenziale
Bancarotta
semplice
Art. 217-bis Esenzioni dai reati di bancarotta
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai
pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di
- un concordato preventivo di cui all'articolo 160
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis
- del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
- ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma
dell'articolo 182-quinquies.
24
Fattori di somiglianza
67
Pubblicità della
crisi
Pubblicità eventuale a
richiesta del debitore
(pubblicazione registro imprese)
del piano attestato
Pubblicazione registro
imprese degli accordi
182 bis
Concordato
preventivo
Pubblicazione registro
imprese dell’istanza di
sospensione
Pubblicazione registro
imprese del ricorso
25
Fattori di somiglianza
Protezione
del
patrimonio
67
Esclusa
182 bis
Ammessa per
azioni cautelari,
esecutive, titoli di
prelazione, non
concordati
Concordato
preventivo
Ammessa per azioni
cautelari, esecutive,
titoli di prelazione,
non autorizzati
Dalla pubblicazione nel
registro delle imprese
1) Istanza
sospensione
pre
accordo
2) accordo
Dalla pubblicazione
nel registro delle
imprese
26
Fattori di diversità
182 bis
Protezione
del
patrimonio
Anche per il
successivo
concordato
1) L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione e
inibisce le azioni esecutive individuali per 60 giorni dalla
pubblicazione.
2) Istanza di sospensione delle iniziative individuali (pubblicata nel
registro delle imprese) e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di
acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Obbligo di deposito:
- della documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo
comma, lettere a), b), c) e d).
- proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione relativa alle
trattative in corso con il 60 % dei crediti
- Attestazione relativa alla possibilità di soddisfacimento dei creditori
non aderenti
27
Fattori di diversità
Protezione
del
patrimonio
Concordato
preventivo
Art. 168
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese e fino al momento in cui
il decreto di omologazione del concordato
preventivo diventa definitivo, i creditori per
titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullità, iniziare o proseguire azioni
esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore.
Art. 168
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni
che precedono la data della pubblicazione del
ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
concordato.
28
Fattori di diversità
Concordato in bianco
Art. 161
Protezione
del
patrimonio
Solo per
Concordato
preventivo
L'imprenditore può depositare il ricorso riservandosi di presentare
- la proposta,
- il piano
- la documentazione
entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi
giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni.
Anche finalizzato al 182 bis
Nello stesso termine, in alternativa e
- con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti
dal ricorso,
- il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182bis, primo comma.
(solo accordo sottoscritto e non proposta di accordo)
29
Fattori di diversità
Concordato in bianco
Art. 161
Protezione
del
patrimonio
Solo per
Concordato
preventivo
Il tribunale
- fissa il termine per il deposito della proposta del piano e dei
documenti,
- può nominare il commissario giudiziale
- Dispone gli obblighi informativi
Il commissario giudiziale,
- riferisce immediatamente al tribunale sulle condotte previste
dall’articolo 173;
il debitore
- puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione
previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere
sommarie informazioni e deve acquisire il parere del
commissario giudiziale, se nominato
I creditori
- per crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili.
30
Fattori di diversità
Spossessamento
67 e
182 bis
Escluso
Concordato
preventivo
Spossessamento
attenuato
Inefficacia
ipoteche anteriori
ai 3 mesi
(in base al piano)
Il commissario giudiziale ed il
liquidatore giudiziario non diventano
legali rappresentanti
fallimento
Spossessamento
completo
Inefficacia atti non
opponibili art. 45 /
169
Scioglimento
possibile contratti
pendenti
Il curatore diventa
legale
rappresentante
31
Fattori di diversità
67
E’ un accordo privato che
può essere pubblicato
Si conclude con un accordo scritto
relativo alle linee di credito da
concedere alle società
Organi della
procedura
Non vi sono organi nominati dal Tribunale
182 bis
E’ un accordo che deve
essere pubblicato ed
omologato dal Tribunale
Vi è solo un Controllo di legittimità del
Tribunale
32
Fattori di diversità
Tribunale
-
Giudice delegato
Autorizza gli atti necessari
Commissario giudiziale
Esercita poteri di controllo sull’operato
degli amministratori e del liquidatore
giudiziale (pubblico ufficiale)
Organi della
procedura
Concordato
preventivo
Controllo di legittimità (discussa la
convenienza)
Autorizzazioni particolari
Amministratori /
Liquidatori
Rimangono rappresentanti legali della
società, ma senza poteri
Liquidatore giudiziale
Riceve dal tribunale un mandato
finalizzato al realizzo dell’attivo ed al
pagamento dei creditori
Comitato dei creditori
Fornisce pareri non vincolanti
33
Fattori di diversità
Organi della
procedura
Tribunale fallimentare
E’ investito dell’intera procedura fallimentare
Giudice delegato
Autorizza gli atti necessari ed a lui sottoposti
dal curatore
Amministratori /
Liquidatori
Rimangono in carica ma senza più alcun
potere
Fallimento
Curatore
Comitato dei creditori
Riceve dal tribunale la legale
rappresentanza della società
(Pubblico ufficiale)
Autorizza gli atti sottoposti dal
curatore
34
Fattori di diversità
67
In base al piano o agli
accordi sottoscritti
(Non vi è il vincolo delle prelazioni)
Trattamento
dei creditori
coinvolti e
“favorevoli”
182 bis
Concordato
preventivo
In base agli accordi
(Non vi è il vincolo delle
prelazioni)
In base alla proposta
omologata
(Seguendo scrupolosamente
le prelazioni legali)
35
Fattori di diversità
Trattamento
dei creditori
non coinvolti
o contrari
67
Irrilevanza del piano,
nessuna modifica del
diritto di credito
182 bis
Diritto all’integrale
pagamento per i
creditori non aderenti.
Concordato
preventivo
Diritto al pagamento in
conformità alla proposta
approvata a maggioranza
36
Fattori di diversità
67
Trattamento
dei creditori
privilegiati
182 bis
Concordato
preventivo
Neutralità dei privilegi rispetto al
piano
Neutralità dei privilegi rispetto al
piano ed agli altri creditori. Non
possono formarsi nel corso
dell’inibitoria
Vincoli nel loro
soddisfacimento.
Corrispondenza di
valore del bene e
graduazione
Nel caso di CP in
continuità
moratoria sino a 1
anno se i beni non
vengono prima
liquidati
37
Fattori di diversità
Art. 45 (richiamato dal 169)
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai
terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di
fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Opponibilità
Degli atti
Concordato e
fallimento
Art. 2914. Alienazioni anteriori al pignoramento.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri,
che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o
accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso ;
anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data
certa.
38
Fattori di diversità
67
Creazione di
prededuzione
182 bis
Solo per alcuni casi
specifici
Ante
Pubblicazione
Concordato e
fallimento
Automatica alla
pubblicazione
Post
Pubblicazione
39
Fattori di diversità
Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel
seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose
vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
Creazione di
prededuzione
Concordato e
fallimento
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione
dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso,
compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora
realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non
soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione
delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).
40
Fattori di diversità
67
Escluso
Escluso
182 bis
Debiti
prededucibili
Possibile in esecuzione 182
quater e dopo autorizzazione
182 quinquies
Applicabile
Concordato
preventivo
Fallimento
Possibile in esecuzione 182
quater e dopo autorizzazione
182 quinquies o dopo 167
Applicabile sempre
41
Fattori di somiglianza
 DOPO L’OMOLOGA
Art. 182-quater
1) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in
esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un 182-bis) sono
prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
 PRIMA DELL’OMOLOGA
Debiti
prededucibili
182 bis e
concordato
2) i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo
160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la
domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato.
 Finanziamento dai soci
3) si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza
dell'ottanta per cento del loro ammontare.
42
Fattori di somiglianza
182 quinquies
Art. 182-quinquies finanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e
negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Finanziamento prededucibile per la continuità aziendale
Debiti
prededucibili
182 bis e
concordato
Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a
contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Condizione
Se un attestatore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario
dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti
sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti
43
Fattori di somiglianza
Art. 182quinquies
Pagamento debiti antecedenti
182 bis
Pagamento
debiti anche
anteriori per
prestazioni di
beni o servizi
Concordato
preventivo in
continuita’
Si. E’ possibile chiederlo al Tribunale
In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67
Si. E’ possibile chiederlo al Tribunale
Se il debitore che presenta domanda di
concordato preventivo con continuità aziendale,
può chiedere al tribunale di essere autorizzato a
pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o
servizi,
NB: Condizione - attestazione
E’ richiesta l’attestazione che tali prestazioni sono essenziali per la
prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori.
44
Fattori di diversità
Art. 169 bis
Solo
concordato
Contratti in corso di esecuzione
I.
Il debitore può chiedere una specifica autorizzazione a sciogliersi
dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del
ricorso.
II.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del
contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al
risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale
credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
(quindi diviene chirografario)
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola
compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72
ter e 80 primo comma.
45
Fattori di diversità
Concordato con continuità aziendale
Art. 186 bis
Solo
concordato
Se è prevista:
 la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore
 la cessione dell'azienda in esercizio
 il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di
nuova costituzione
Allora:
a)
-
il piano deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa
delle risorse finanziarie necessarie
delle relative modalità di copertura
b) è necessaria l’attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa
prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento
dei creditori
c) il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui
46
quali sussiste la causa di prelazione.
Fattori di diversità
Art. 186-bis Concordato con continuità aziendale
Art. 186-bis
Solo
concordato
Se nel corso di una procedura iniziata ai
sensi del presente articolo l'esercizio
dell'attività d'impresa cessa o risulta
manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo
173.
Resta salva la facoltà del debitore di
modificare la proposta di concordato.
47
Fattori di diversità
Art. 186 bis
Concordato con continuità aziendale
prosecuzione contratti in corso di esecuzione
Se è prevista:
 la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore
 la cessione dell'azienda in esercizio
 il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione
Allora:
Solo
concordato
I contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso,
anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono
per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci
eventuali patti contrari.
Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.
Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle
iscrizioni e trascrizioni.
Condizione
Se viene attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.
48
Fattori di diversità
Concordato con continuità aziendale
Art. 186 bis
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici
Quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto
Solo
concordato
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché
di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione
del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto.
49
Fattori di diversità
Capitale
sociale
67
Necessità della permanenza del
capitale sociale
182 bis
Sospensione delle regole sulla
perdita del capitale sociale 182
sexies
Concordato
preventivo
Sospensione delle regole sulla
perdita del capitale sociale 182
sexies
182 sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi (1)
I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della
domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma
dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e
sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo
2486 del codice civile.
50
Fattori di diversità
67
Risanamento
dell’impresa
182 bis
Concordato
preventivo
Necessità di prosecuzione
dell’attività almeno in una
componente determinante
Irrilevanza della prosecuzione
dell’attività
Rilevanza della prosecuzione
attività per norme speciali 182
quinquies e 186 bis
51
Fattori di diversità
67
Controllo del
tribunale
182 bis
Concordato
preventivo
Controllo a posteriori ai fini della
revoca e del 217 bis
Controllo sulla attuabilità degli
accordi rispetto ai creditori non
aderenti
(controllo di legalità)
Controllo di legittimità, sulla
convenienza e (discusso) sulla
fattibilità
(Tutela della minoranza che vota
contro la proposta)
52
Fattori di diversità
67
Costi
(ulteriori a
quelli dei vari
advisor)
182 bis
Concordato
preventivo
Compenso attestatore
Compenso attestatore e costo
del processo di omologazione
Compenso attestatore e costo
del processo di omologazione;
costo organi della procedura
53
Fattori di diversità
54
Concordato preventivo
 Piano
 Attestazione
 Ricorso
 Proposta
55
Concordato preventivo
Piano
Progetto che contiene le modalità di
ristrutturazione del debito con gli elementi
disponibili
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma
56
Attestazione
 veridicità dei dati aziendali
 la fattibilità del piano
67
182 bis
piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento
della
esposizione
debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria
 veridicità dei dati aziendali
 l’attuabilità dell’accordo
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con
i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei crediti
57
Attestazione
Concordato
preventivo
Art. 161
 veridicità dei dati aziendali
 la fattibilità del piano
Assicurare la possibilità di realizzazione
della Proposta formulata ai creditori
Art. 160
Accertare ed assicurare i creditori della possibilità del
pagamento parziale ai creditori pignoratizi o
ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67,
terzo comma, lettera d)
58
Attestazioni
Nell’ottica della continuità aziendale
1) Il debitore può chiedere al tribunale di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili
ai sensi dell'articolo 111
182 bis e
concordato
Ai sensi art. 182
quinques
Se l’attestatore, verificato il complessivo fabbisogno
finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che
tali finanziamenti sono funzionali alla migliore
soddisfazione dei creditori
2) pagamento debiti anche anteriori per prestazioni
di beni o servizi per favorire la continuità aziendale
Se viene attestato che tali prestazioni sono essenziali per
la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad
assicurare la migliore soddisfazione dei creditori
59
Attestazioni
Nell’ottica della continuità aziendale
1) Se è previsto un concordato con continuità
aziendale
E’ necessaria una relazione che attesti che la prosecuzione
dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è
Solo
concordato
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori
Prosecuzione dei contratti in corso
Ai sensi art. 186 bis
i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono
inefficaci eventuali patti contrari.
E’ necessaria una attestazione della
- conformità al piano
- ragionevole capacità di adempimento
60
Attestazioni
Nell’ottica della continuità aziendale
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici
E’ necessaria:
Solo
concordato
Ai sensi art. 186 bis
a) una relazione che attesti:
- la conformità al piano
- la ragionevole capacità di adempimento del contratto
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il
quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto
61
Concordato preventivo
Proposta (art. 160)
E’ la proposta formulata ai creditori
Che deve essere accettata dalla
maggioranza
L’accettazione della maggioranza vincola la
minoranza
62
Concordato preventivo
Voto nel concordato
Il voto della maggioranza vincola la
minoranza
I creditori che non votano, di fatto votano a
favore del concordato
Possibilità di voto nei 20 giorni successivi
all’udienza
L’espressione di voto determina il venir meno del
privilegio
63
Concordato preventivo
Voto nel concordato
Il voto della maggioranza vincola la
minoranza
I creditori che non votano, di fatto votano a
favore del concordato
Possibilità di voto nei 20 giorni successivi
all’udienza
L’espressione di voto determina il venir meno del
privilegio
64
Concordato preventivo
Voto nel concordato
Il voto della maggioranza vincola la
minoranza
I creditori che non votano, di fatto votano a
favore del concordato
Possibilità di voto nei 20 giorni successivi
all’udienza
L’espressione di voto determina il venir meno del
privilegio
65
Fallimento
66
Fallimento
E’ una procedura esecutiva
Prevede lo spossessamento dei beni del debitore
Nomina il curatore fallimentare
(legale rappresentate e pubblico ufficiale)
Sono nominati gli organi della procedura che
- Vigilano
- autorizzano
l’operato del curatore
67
Fallimento
Fasi della procedura esecutiva
1) Formazione dello stato passivo
2) Inventariazione dell’attivo e modalità di realizzo
3) Studio delle azioni legali volte al recupero dell’attivo
4) Relazione sulle cause del fallimento e sulle
responsabilità connesse (ai fini penali)
5) Con l’apertura del fallimento hanno origine i reati
fallimentari
68
Fallimento
Formazione dello stato passivo
Concordato
E’ un procedimento
amministrativo
Formato dal debitore e
Verificato
- dal commissario
- dal liquidatore
giudiziale
Unico rimedio è un’azione
civile per l’accertamento
del credito
Fallimento
E’ un processo giudiziale
definito da regole molto
precise
Rimedio possibile:
- Insinuazione al passivo
- Opposizione allo stato
passivo;
- Possibilità revocatoria nella
ammissione;
ISTANZA DI RIVENDICA DEI BENI
69
Fallimento
Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Art. 67
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
70
Fallimento
Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Art. 67
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,
- gli atti a titolo oneroso
- Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati
se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione
di fallimento.
71
Fallimento
Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti
Art. 67
Sono revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del
debitore:
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,
- gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche
di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
72
Aspetti fiscali
73
Concordato fallimentare
74
fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)
4.2) Il voto nel concordato
4.3) Approvazione del concordato
4.4) Giudizio di omologazione
4.5) Efficacia della omologazione
4.6) Effetti del concordato
4.7) Esecuzione del concordato
4.8) Fase della chiusura del concordato
5) Risoluzione ed annullamento del concordato
5.1) Risoluzione del concordato
5.2) Annullamento del concordato
6) Riapertura del fallimento
6.1) Riapertura del fallimento
75
4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)
Fase giudiziale: (art. 125 LF)
1) Parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione ed alle garanzie offerte.
2) Successiva acquisizione del parere del Comitato dei creditori.
3) Trasmissione della proposta, unitamente al parere del curatore e del
Comitato dei creditori ai creditori specificando:
 dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione
che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
fissazione di un termine non inferiore a venti giorni né superiore a
trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso
76
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)
Fase giudiziale: (art. 125 e 126 LF)
4) In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne
sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la
comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre
all'approvazione dei creditori;
5) su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la
comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte,
ritenute parimenti convenienti.
6) Art. 126 LF
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il
giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante
pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale o locale.
77
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)
Fase giudiziale: (art. 125 LF)
7) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi
di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori:
 deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo
comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo
conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
 Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari
oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli
organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee,
affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine
previsto dal terzo comma è prolungato per consentire
l’espletamento delle predette assemblee.
78
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.2) Il voto nel concordato
Voto nel concordato: (art. 127 LF)
Hanno diritto al voto:
a) Prima della esecutività dello stato passivo:
i creditori che risultano dall’elenco provvisorio
predisposto dal curatore e approvato dal giudice
delegato;
b) Dopo l’esecutività dello stato passivo
I creditori indicati nello stato passivo reso
esecutivo ai sensi dell’articolo 97.
i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
79
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.2) Il voto nel concordato
Voto nel concordato: (art. 127 LF)
non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:
 I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato
prevede l’integrale pagamento.
 La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori, salvo
quanto previsto dal terzo comma.
80
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.2) Il voto nel concordato
Voto nel concordato: (art. 127 LF)
non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione,
 per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai
creditori chirografari;
 la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
 I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non
integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito
81
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.2) Il voto nel concordato
Voto nel concordato: (art. 127 LF)
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:
 il coniuge del debitore,
 i suoi parenti ed affini fino al quarto grado
 coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette
persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
 La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o
controllate o sottoposte a comune controllo.
 I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento
non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di
banche o altri intermediari finanziari.
82
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.3) Approvazione del concordato
Approvazione del concordato: (art. 128 LF)
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:
a) Caso di inesistenza delle classi dei creditori:
 Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto.
b) Ove siano previste diverse classi di creditori,
 il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel
maggior numero di classi
c) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
dal giudice delegato si ritengono consenzienti
83
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.3) Approvazione del concordato
Approvazione del concordato: (art. 128 LF)
 La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso
successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato
per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza;
 Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo,
ultima parte, si considera approvata quella tra esse:
 che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei
commi precedenti e, in caso di parità,
 la proposta presentata per prima. :
84
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione
Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)
 Relazione del curatore sull’esito dei voti
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al
giudice delegato una relazione sul loro esito;
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato:
 dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata:
- al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato
- ai creditori dissenzienti.
- Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con
modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
85
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione
Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato con decreto da
pubblicarsi a norma dell'articolo 17 (al Registro delle Imprese), fissa
un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta
giorni:
 per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di
qualsiasi altro interessato,
 per il deposito da parte del comitato dei creditori di una
relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei
creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e
depositata dal curatore nei sette giorni successivi:
86
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione
Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)
L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
a) Se nel termine fissato non vengono proposte
opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della
procedura e l'esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame,
87
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.4) Giudizio di omologazione
Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)
a) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche
delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al
secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un
creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale può omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell'articolo 17 .
88
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.5) Efficacia della omologazione
Efficacia della omologazione: (art. 130 LF)
A seguito del decreto di omologa:
La proposta di concordato diventa efficace
- dal momento in cui scadono i termini per opporsi
all’omologazione,
-
dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste
dall’articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo,
- il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116
- il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
89
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.6) Effetti del concordato
Effetti del concordato: (art. 135 LF)
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori
all’ apertura del fallimento, compresi quelli che non
hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A
questi però non si estendono le garanzie date nel
concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero credito
contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati
in via di regresso.
90
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.7) Esecuzione del concordato
Esecuzione del concordato: (art. 136 LF)
I. Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il
curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento,
secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1)
II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il
conseguimento delle finalità del concordato. (2)
IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17
(Registro delle Imprese). Le spese sono a carico del debitore.
91
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.7) Esecuzione del concordato
Successivamente all’omologa, si pone poi la successiva fase dell’esecuzione
che puo’ essere così indicata:
1) La fase di esecuzione ha inizio solo quando il decreto di omologa puo’
ritenersi definitivo.
2) Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. (Pubbl.
sentenza di fallimento)
3) Puo’ essere ipotizzata l’esecuzione del concordato a cura diretta da
parte del proponente / assuntore, ma in ogni caso, agli organi di
vigilanza (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori – autorità di
vigilanza, commissari straordinari) compete un obbligo di sorveglianza
che puo’ portare alla risoluzione ed annullamento di cui al punto 2.
4) Il decreto di omologa va sottoposto a registrazione.
92
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.7) Esecuzione del concordato
5) L’esecuzione della procedura, viene generalmente gestita
congiuntamente con il proponente / assuntore, il che vuol dire che
anche i pagamenti possono essere effettuati a firme congiunte.
6) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili
sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
7) Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato
ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche
iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento
delle finalità del concordato.
8) Nel caso di inadempimento puo’ essere risolto il concordato con il
procedimento di cui all’art. 137 LF o annullato ex art. 138 LF.
93
4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato
4.8) Fase della chiusura del concordato
Conclusa l’esecuzione del concordato, si riportano gli adempimenti da
svolgere nella fase di chiusura della procedura:
1) Predisposizione del conto della gestione e relativa approvazione;
2) Una volta approvato il conto della gestione si predispone l’istanza per la
liquidazione del compenso al curatore.
3) Si provvede poi al deposito dell’istanza per la chiusura della procedura
allegando alla stessa la prova della avvenuta esecuzione e delle
quietanze relative ai pagamenti effettuati ai creditori.
4) Con il provvedimento di chiusura della procedura, il giudice ordina lo
svincolo delle garanzie e la cancellazione delle ipoteche (art. 136 LF.)
94
5) Risoluzione ed annullamento del concordato
5.1) Risoluzione del concordato
Risoluzione del concordato: (art. 137 LF)
E’ possibile se:
- non vengono costituite le garanzie promesse
- il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti
dal concordato,
Può essere chiesta da ciascun creditore.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale
garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di
fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
95
5) Risoluzione ed annullamento del concordato
5.1) Risoluzione del concordato
Risoluzione del concordato: (art. 137 LF)
Il reclamo alla sentenza che riapre il fallimento
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più
creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il
terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per
effetto del concordato.
96
5) Risoluzione ed annullamento del concordato
5.2) Annullamento del concordato
Annullamento del concordato: (art. 138 LF)
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su
istanza:
- del curatore;
- di qualunque creditore,
- in contraddittorio con il debitore,
quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma
dell’articolo 137.
97
5) Risoluzione ed annullamento del concordato
5.2) Annullamento del concordato
Annullamento del concordato: (art. 138 LF)
La sentenza che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi:
- nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in
ogni caso,
- non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato
per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
98
6) Riapertura del fallimento
6.1) Riapertura del fallimento
Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF)
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138
provvede ai sensi dell’articolo 121.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e
interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad
essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono
tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte
riscossa in parziale esecuzione del concordato .
99
6) Riapertura del fallimento
6.1) Riapertura del fallimento
Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF)
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è
ammesso a presentare una nuova proposta di
concordato.
La stessa non può essere omologata se, prima
dell’udienza a ciò destinata:
- non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice
delegato, le somme occorrenti per il suo integrale
adempimento
- non sono prestate garanzie equivalenti.
100
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