...

Presentazione Power Point

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

Presentazione Power Point
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER
IL PERSONALE DEL CREDITO ABI
Giugno 2015
1
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
Sommario
1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE
1.1. RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
ASSEGNO ORDINARIO
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI
2. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
3. SEZIONE EMERGENZIALE
3.1 ASSEGNO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
2
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
Fonti normative recenti
• Accordo 20 dicembre 2013 per l’adeguamento del
Fondo di solidarietà alle disposizioni della c.d. Legge
Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n.
92/2012)
• Decreto interministeriale n. 83486 28 luglio 2014
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2014)
• Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 (e n. 101 del
21/05/2015)
3
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
Generalità
Il FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL
SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO è l’ammortizzatore sociale
operante nel settore del Credito “nell’ambito e in
connessione con processi di ristrutturazione o di
situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di
riduzione o trasformazione di attività o lavoro”.
4
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
Generalità
Il Fondo prevede l’erogazione di:
• PRESTAZIONI ORDINARIE
• PRESTAZIONI STRAORDINARIE
• PRESTAZIONI erogate dalla SEZIONE EMERGENZIALE
(v. schema)
Per l’accesso alle prestazioni è necessario che:
• siano espletate le procedure contrattuali
• le procedure si concludano con un accordo sindacale
5
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
Schema
FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI FORMATIVI
PARTE ORDINARIA
ASSEGNO ORDINARIO
RIDUZIONE O SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
ESPANSIVI *
FONDO DI SOLIDARIETÀ
PARTE STRAORDINARIA
ASSEGNO STRAORDINARIO
ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL
REDDITO
SEZIONE EMERGENZIALE
(LAVORATORI DISOCCUPATI)
*
In attesa di completa definizione
FINANZIAMENTO PROGRAMMI
DI RICOLLOCAZIONE
PROFESSIONALE
6
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE
In via ordinaria il Fondo finanzia:
• programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale;
• specifici trattamenti in caso di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa.
7
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (1/3)
Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa il Fondo eroga:
• un assegno ordinario per il sostegno del reddito pari
al 60% della retribuzione lorda mensile con i seguenti
massimali (2015)1:
Per reddito € 2.126,32
percentuale copertura 54%
Per reddito medio € 2.743,77
€ 1.331,11
la la
retribuzione
lorda
mensile
è compresa
tra € 2.126,33
ed € 3.361,21
1.331,11lordi
lordimensili,
mensili,sese
retribuzione
lorda
mensile
è compresa
tra € 2.126,33
ed € 3.361,21
percentuale copertura 49%
Per reddito € 3.361,22
€€ 1.681,62
la la
retribuzione
lorda
mensile
è superiore
a € 3.361,21
1.681,62lordi
lordimensili,
mensili,sese
retribuzione
lorda
mensile
è superiore
a € 3.361,21
percentuale copertura 50%
1.154,85lordi
lordimensili,
mensili,sese
retribuzione
lorda
mensile
è inferiore
€ 2.126,33
€ 1.154,85
la la
retribuzione
lorda
mensile
è inferiore
a €a2.126,33
1 Importi rivalutati annualmente: 2015 +0,20%
8
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (2/3)
L’assegno ordinario non è soggetto a trattenute
previdenziali, ma solo a trattenute IRPEF.
Contribuzione previdenziale:
• Viene riconosciuta ed è a carico del Fondo la
contribuzione previdenziale, commisurata alla
retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore,
determinata sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi.
9
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (3/3)
Durata
Accordo 20 dicembre 2013:
• durata non superiore a 24 mesi nell’arco di vigenza del
Fondo, con la possibilità che accordi aziendali o di gruppo
prevedessero ulteriori periodi fino ad un massimo
complessivo di 36 mesi.
Decreto interministeriale:
• richiamo alla Legge n. 92/2012: durata non “superiore a
un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computare in un biennio mobile”.
10
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (1/3)
Sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze
sindacali, con i quali viene definita
• una diminuzione dell’orario di lavoro
finalizzata a favorire
• nuove assunzioni.
L’accordo 20/12/2013, e il successivo D.M., contengono
un esplicito richiamo alla solidarietà intergenerazionale
rappresentata dai contratti di solidarietà espansivi.
11
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (2/3)
Nei contratti di solidarietà espansivi il lavoratore che
subisce una decurtazione della retribuzione per la
riduzione dell’orario di lavoro non viene penalizzato sul
piano contributivo e previdenziale in quanto l’INPS
interviene attraverso contributi figurativi.
La legge non prevede invece ulteriori integrazioni per la
retribuzione persa (come al contrario avviene per i
contratti di solidarietà difensivi).
Un contributo annuo di € 2.500 è tuttavia previsto da
parte del Fondo per l’occupazione.
12
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1.1. Riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa
1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (3/3)
Durata - Volontarietà
La durata massima prevista è di 48 mesi.
È previsto l’assenso dei lavoratori interessati.
I contratti di solidarietà espansivi sono uno strumento
di indubbio interesse (sia per la promozione di nuova
occupazione, sia per offrire una risposta a chi, per la
riforma delle pensioni, ha subito un allungamento della
vita lavorativa) a cui al momento non è possibile
ricorrere per l’assenza di disposizioni attuative.
13
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE: Riepilogo
FINANZIAMENTO DI
PROGRAMMI FORMATIVI
PARTE ORDINARIA
ASSEGNO ORDINARIO
RIDUZIONE O SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
ESPANSIVI
*
60% della retribuzione persa con massimali
Durata massima: 1/8 delle ore
complessivamente lavorabili in un biennio
€ 2.500 annui dal Fondo per l'occupazione
Durata massima: 48 mesi
14
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
1. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE
In via straordinaria:
• le prestazioni consistono nell’erogazione di un
trattamento economico definito assegno
straordinario per il periodo compreso tra la
data di cessazione del rapporto di lavoro e
quella di erogazione della pensione e nel
versamento della contribuzione correlata per
un limite massimo di 60 mesi.
15
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Ammontare
La prestazione netta è equivalente all’importo netto
del trattamento pensionistico spettante con la
maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante.
In altri termini l’assegno straordinario è pari
all’importo netto della pensione che il lavoratore
avrebbe percepito maturando i contributi necessari
al raggiungimento del diritto alla pensione
(anticipata o di vecchiaia).
16
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Ammontare: riduzioni
Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31
dicembre 2011 era calcolato integralmente con il
sistema retributivo, l’importo è ridotto (per la quota
derivante dall’anzianità contributiva antecedente il 1°
gennaio 2012) secondo le seguenti percentuali:
-8% se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a € 38.000
-11% se la retribuzione annua lorda è superiore a
€ 38.000
Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori con accesso
al Fondo per accordi aziendali precedenti l’8 luglio 2011.
17
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Chi paga?
L’assegno straordinario è interamente a carico
dell’azienda, così come la contribuzione pensionistica
per gli anni mancanti.
Liquidazione
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal 1°
giorno del mese successivo a quello di cessazione del
rapporto di lavoro (fatti salvi i tempi tecnici per la
liquidazione da parte dell’INPS), ed è erogato per 13
mensilità.
18
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
L’assegno non è reversibile
L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario,
ai superstiti è liquidata la pensione indiretta, tenendo conto
anche della contribuzione correlata versata in favore del
lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Erogazione dell’assegno in un’unica soluzione
Importo:
60% del valore attuale (calcolato secondo il tasso BCE) di
quanto sarebbe spettato se l’erogazione fosse avvenuta in
forma rateale.
Non viene versata all’INPS la contribuzione previdenziale.
19
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Cumulabilità con attività lavorativa
ATTIVITÀ
IN CONCORRENZA:
Redditi da lavoro
dipendente o autonomo
L’assegno è incompatibile:
per i periodi di attività cessano
erogazione dell’assegno e versamento
della contribuzione.
ATTIVITÀ NON
IN CONCORRENZA:
Redditi da lavoro
dipendente
L’assegno straordinario è cumulabile
entro il limite massimo dell’ultima
retribuzione mensile percepita.
In caso di superamento, l’assegno è
ridotto in base al superamento.
La contribuzione correlata è ridotta in
misura corrispondente a quella relativa
ai redditi derivanti dall’attività.
20
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Cumulabilità con attività lavorativa
ATTIVITÀ NON
IN CONCORRENZA:
Redditi da lavoro
autonomo
L’assegno è cumulabile nell’importo
corrispondente al trattamento minimo di
pensione del FPLD e per il 50%
dell’importo eccedente tale trattamento
minimo.
Esempio
Misura dell’assegno mensile
Trattamento minimo pensione (2015)
Differenza
1.800,00 –
502,38 =
1.297,62
50% di € 1.297,62
=
648,81
502,38 + 648,81
=
1.151,19
La quota di assegno che supera questo
limite (nell’esempio € 1.800 – € 1.151,19
= € 648,81) viene trattenuta.
21
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Regime fiscale
Gli assegni straordinari sono soggetti al regime della
tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR.
Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni
fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai
fini IRPEF).
L’esodato che non percepisca redditi personali (escluso
l’assegno) superiori al limite di € 2.840,51, può essere
assunto fiscalmente a carico dal coniuge, che potrà
usufruire delle detrazioni per es. per spese mediche (per
gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo
sia intestato ad entrambi i coniugi).
22
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Iscrizione al Sindacato
I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario
possono mantenere l’iscrizione al sindacato
sottoscrivendo la clausola inserita nel Modello INPS per
la domanda dell’assegno straordinario
ASS_CRED - cod. AP88
indicando
1B FISAC CGIL
23
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO
Iscrizione al Sindacato
24
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
2. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE: Riepilogo
PARTE STRAORDINARIA
ASSEGNO STRAORDINARIO
Importo netto di pensione (compresi contributi per raggiungere il diritto) con
riduzioni (max -11%)
Durata massima: 60 mesi
25
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
3. LA SEZIONE EMERGENZIALE
Il Fondo provvede:
• all’erogazione, per un massimo di 24 mesi,
di un assegno per il sostegno del reddito ai
lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria;
• al finanziamento, per un massimo di 12
mesi, a favore degli stessi lavoratori e su
loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale.
26
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO
Calcolo
L’assegno viene erogato ad integrazione del trattamento
di disoccupazione previsto dalla legge, fino al
raggiungimento delle seguenti misure percentuali
rispetto alla retribuzione lorda mensile, e nel rispetto
dei relativi massimali (importi validi per il 2015, in
quanto soggetti annualmente a rivalutazione):
80% con massimale di €
70% con massimale di €
60% con massimale di €
2.378,58 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a
€ 40.639,17
2.679,45 se la retribuzione lorda mensile è compresa tra € 40.639,17 ed € 53.471,79
3.750,21 se la retribuzione lorda mensile è superiore a
€ 53.471,79
Le prestazioni della sezione emergenziale sono per il
50% a carico del datore di lavoro.
27
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO
Calcolo
L’assegno è soggetto al prelievo contributivo del 5,84% e
alle trattenute IRPEF.
Contribuzione previdenziale:
Nei periodi di percezione dell’indennità ASpI (NASpi) la
contribuzione previdenziale è esclusivamente quella
prevista dalla normativa di legge in materia
contribuzione rapportata alla retribuzione entro il seguente limite:
massimale NASpI X 1,4:
per il 2015: € 1.300 X 1,4 = € 1.820
28
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO
Fine incentivo ricollocazione lavoratori licenziati
Il decreto interministeriale non ha più previsto l’incentivo alla
ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno
emergenziale.
L’incentivo consisteva nel riconoscere all’azienda del settore che
assumeva a tempo indeterminato il lavoratore, il trattamento
residuo che sarebbe spettato al lavoratore stesso.
Per far fronte a questa limitazione l’accordo di rinnovo del
CCNL ABI ha stabilito “l’eventualità che il F.O.C, svolga una
funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla
possibilità di riconoscere all’azienda che assuma il lavoratore
della Sezione emergenziale il contributo «residuo»”.
29
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
3. LA SEZIONE EMERGENZIALE: Riepilogo
ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL
REDDITO
SEZIONE EMERGENZIALE
(LAVORATORI DISOCCUPATI)
80%, 70%, 60%, della retribuzione tabellare che sarebbe spettata al lavoratore con
massimali
Durata massima: 24 mesi
FINANZIAMENTO PROGRAMMI
DI RICOLLOCAZIONE
PROFESSIONALE
30
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
Prestazioni straordinarie:
• totalmente a carico delle aziende
Parte ordinaria e sezione emergenziale:
• contributo “ordinario” calcolato in percentuale
sull’imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato
percentuale complessiva 0,20%
di cui 2/3 a carico dell’azienda, e 1/3 (0,067%) a carico di ciascun lavoratore
Il versamento del contributo è ripreso a maggio 2015:
essendo dovuto da luglio 2014, prossimamente saranno
recuperate anche le contribuzioni arretrate
31
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
Contributi aggiuntivi in caso di fruizione
Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa:
• da parte delle aziende interessate un contributo
addizionale almeno pari all’1,50% delle retribuzioni
perse (attualmente 1,50%)
Ricorso alla sezione emergenziale:
• da parte delle aziende interessate un contributo pari
al 50% delle prestazioni erogate dal Fondo
32
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO
Alessandria
IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
Destinazione delle risorse della parte ordinaria
Le risorse sono ripartite in percentuale come segue:
65% per il finanziamento di programmi formativi
15% per le prestazioni relative a riduzione o sospensione dell'attività lavorativa
20% per la sezione emergenziale
33
Fly UP