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Diapositiva 1 - Università degli Studi di Verona

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Diapositiva 1 - Università degli Studi di Verona
diritto tributario internazionale
Le fonti del diritto tributario
internazionale
Ai sensi dell’ 38 dello Statuto della Corte
internazionale di Giustizia:
 consuetudini internazionali
 principi generali del diritto
 convenzioni internazionali
diritto tributario internazionale
Le tappe dell’integrazione europea
 18 aprile 1951 Trattato di Parigi: istituzione
della CECA (obiettivo: creazione di un mercato
comune del carbone e dell’acciaio; durata 50 anni)
 25 marzo 1957 Trattato di Roma istitutivo
della CEE (durata illimitata)
Obiettivi della Ce:
- instaurazione di un mercato comune generale, fondato
sulla creazione di un’unione doganale (abolizione dei dazi
fra gli Stati membri e istituzione di una tariffa doganale
comune)
- liberalizzazione della circolazione delle persone (fisiche
e giuridiche) dei servizi e dei capitali
- adozione di politiche comuni in alcuni settori
tributario internazionale
(agricoltura, trasporti diritto
e concorrenza)
continua
 Trattato di Roma: istituzione (anche) della CEEA
(comunità europea dell’energia atomica)
 1986 Atto unico europeo: Cooperazione politica
europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità
europee
 1992 Trattato di Maastricht: Unione europea
(UE), Comunità europea (CE), Unione economica e
monetaria
 1997 Trattato di Amsterdam: Modifiche al
trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità
europee
 2001 Trattato di Nizza: Modifiche al trattato UE
e ai trattati istitutivi delle Comunità europee
diritto tributario internazionale
LA COSTITUZIONE EUROPEA
Progetto:
Il 18 giugno 2004 il Consiglio europeo approva il
progetto di Costituzione europea
Effetto / Qualificazione: atto guiridicamente
vincolante per tutti gli Stati membri, salva la necessità
di esperire le procedure di recepimento nei vari
ordinamenti nazionali
Novità:
- unicità dell’Unione europea quale conseguenza della
soppressione di altre istituzioni fra le varie comunità
- ampliamento delle competenze e della sfera di azione
- ridefinizione del sistema delle fonti normative
- inserimento nella Costituzione dei principi sui diritti
tributario internazionale
dell’uomo contenuti diritto
nella
Carta di Nizza
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Consiglio europeo
Consiglio
Istituzioni politiche
capi di Stato o di governo
rappresentanti dei governi a
livello ministeriale
rappresentanti dei popoli eletti
a suffragio universale diretto
membri nominati dai governi
Parlamento europeo
Commissione
Istituzioni giudiziarie
Corte di giustizia e
Tribunale di primo grado
Corte dei conti
giudici e avvocati generali
nominati dai governi
membri nominati dal Consiglio
Istituzioni monetarie
Banca centrale europea
membri nominati dai governi
e governatori centrali
diritto tributario internazionale
UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
 composto dai
rappresentanti dei vari
Governi
 organo con natura
esecutiva
 titolare principale
del potere normativo
di carattere primario
 delibera
all’unanimità
COMMISSIONE
 presidente
scelto dai
Governi degli Stati ed
approvato dal
Parl.nto
europeo
 25 membri nominati
dai
Governi
in
consultazione con il
presidente
designato
della stessa ed accettati
 durata 5 anni
 redige proposte di
leggi
 rilevanti poteri di tipo
amministrativo, es. vigilare sul rispetto degli
diritto tributario
internazionale da
obblighi
comunitari
PARLAMENTO
 composto dai …
Approva il bilancio
Funzione di
controllo di natura
politica sull’operato
della Commissione
(sebbene senza
strumenti cogenti)
«Triangolo decisionale» dell’UE
PE
Commissione
Decisioni
Consiglio
Regolamenti
Direttive
Corte di Giustizia
diritto tributario internazionale
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Il diritto comunitario è direttamente applicabile nei
tribunali di tutti gli Stati membri dell'UE. In questo
contesto, il ruolo della Corte di giustizia unitamente al
Tribunale di primo grado, è quello di fornire protezione
giuridica al sistema giuridico comunitario.
Obiettivo principale: garantire che il diritto dell'UE
venga rispettato conformemente all'interpretazione ed
all'applicazione di entrambi i trattati e di tutte le attività
comunitarie.
diritto tributario internazionale
Funzioni e responsabilità della CGE
Obiettivo principale: rafforzare la protezione giuridica degli
individui e garantire un'interpretazione uniforme del diritto
comunitario. In tal senso esercita un enorme influsso sullo
sviluppo della legislazione comunitaria
Responsabilità e competenze:
• intervenire nei conflitti tra Stati membri;
• intervenire nei conflitti tra l'UE e gli Stati membri;
• intervenire nei conflitti tra le istituzioni;
• intervenire nei conflitti tra i cittadini e l'UE;
• emettere pareri su accordi internazionali.
I suoi interventi possono avere le seguenti forme:
•Ricorsi: per inadempienza; d'annullamento; in carenza;
•azioni di risarcimento;
•appelli;
•procedura pregiudiziale
diritto tributario internazionale
RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
garantire l’osservanza del diritto comunitario
nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati
istitutivi e delle fonti derivate:
- si pronunciano, in via pregiudiziale, sulla validità degli
atti compiuti dalle Istituzioni comunitarie e dalla BCE
- interpretano il diritto comunitario (primario e derivato)
 le sentenze hanno efficacia inter partes (vincolano il
giudice nazionale remittente a conformarsi, nella
decisione del caso concreto e quanto alle questioni di
diritto, alla soluzione giuridica prospettata dalla Corte)
 se la statuizione ha ad oggetto una norma comunitaria
direttamente applicabile, anche la sentenza della CGE
avrà efficacia diretta

diritto tributario internazionale
Fonti del “diritto comunitario”
ANTE COSTITUZIONE
ATTI DI NORMAZIONE
PRIMARIA
disposizioni dei Trattati
istitutivi (principi fondamentali

e disposizioni che regolano il
funzionamento delle istituzioni
comunitarie
ATTI DI (NORMAZIONE)
SECONDARIA
Regolamento e Direttiva
 Parere
 Decisione
Raccomandazione

POST COSTITUZIONE
LIVELLO PRIMARIO
 legge
(regolamento)
 legge quadro
(direttiva)
europea
europea
LIVELLO SECONDARIO
regolamento europeo (atto
non legislativo di portata
generale volto all’attuazione
degli atti legislativi e di talune
disposizioni della Costituzione)
diritto tributario internazionale
DIRITTO PRIMARIO
È composto dai trattati e altri accordi con uno status simile.
Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi
degli Stati membri, accordi previsti sotto forma di trattati e, quindi,
soggetti alla ratifica dei parlamenti nazionali.
I trattati istitutive delle Comunità europee sono stati modificati
varie volte con i testi seguenti:
• l'Atto unico europeo (1987),
• il trattato dell'Unione europea chiamato il trattato di
Maastricht (1992),
• il trattato di Amsterdam (1997) che è entrato in vigore il 1°
maggio 1999.
Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle
istituzioni e degli organismi dell'UE che partecipano ai processi
decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e
giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua
applicazione.
diritto tributario internazionale
ART. 249 (EX 189) DEL TRATTATO CE
paragrafo 1
Per l’assolvimento dei loro compiti
il Parlamento europeo congiuntamente con il
Consiglio, il Consiglio e la Commissione
adottano regolamenti e direttive,
prendono decisioni,
formulano raccomandazioni e pareri
diritto tributario internazionale
Regolamento
Hanno (quasi) sempre carattere normativo
Ai sensi dell’art. 249, comma 2, del Trattato UE:
 hanno portata generale
 sono obbligatori in tutti i loro elementi
 sono immediatamente e direttamente applicabili
sia rispetto agli Stati sia rispetto ai singoli cittadini
(efficacia verticale e orizzontale)
 regolamenti di esecuzione (per la loro attuazione da
parte dell’Ue o degli Stati membri)
 portata territoriale “in ciascuno degli Stati membri”:
è applicabile in tutti gli Stati ma può contenere
disposizioni da applicare solo in uno o in alcuni Stati
membri
diritto tributario internazionale
Portata generale
Connotato principale che lo distingue dagli altri atti,
specie dalle decisioni (anche esse obbligatorie)
Secondo la giurisprudenza della CGE al fine
dell’individuazione del suddetto requisito:
1.non riveste importanza nè la forma in cui l’atto è stato
emanato né la sua denominazione ma bisogna usare
criteri oggettivi, ovvero oggetto e contenuto (C - 8/55)
2. Rileva il suo contenuto, dovendosi accertare se le
disposizioni incidono individualmente e direttamente
sulla situazione dei destinatari (C – 59/64).
In conclusione: mentre la decisione è obbligatoria solo
per i destinatari in essa indicati, il regolamento è
applicabile ad una o più categorie di destinatari
determinate astrattamente e nel loro complesso
diritto tributario internazionale
Obbligatorietà e applicabilità diretta
Connotato “è obbligatorio in tutti i suoi elementi” che distingue
il R. dalla direttiva
Va inteso nel senso della idoneità a prendere direttamente in
considerazione e a disciplinare i rapporti ai quali si riferisce
ovvero le sue norme devono essere osservate da tutti
Secondo la CGE i R. impediscono agli Stati membri di
emettere atti legislativi (nazionali) in quelle materie, nella
misura in cui questi fossero incompatibili con norme
comunitarie
Questione: gli Stati membri possono adottare una legge
nazionale con lo stesso contenuto del R. ?
L’orientamento prevalente ritiene che si abbia una
trasformazione automatica del regolamento in diritto
interno senza bisogno di un apposito atto normativo e che non
possono essere emanati leggi su quella materia, in quanto si
“sminuirebbe la competenza della Corte a pronunciarsi su
qualsiasi questione di interpretazione del diritto comunitario”
diritto tributario internazionale
(Causa Simmenthal)
Attribuzione immediata di diritti e obblighi
ai privati
Questa caratteristica discende dal requisito
dell’immediata applicabilità, nel senso che
non è necessario un apposito atto statale
che li renda efficacia negli ordinamenti
statali
Sorge l’obbligo per i giudici nazionali di dare
ai diritti stessi la stessa tutela giurisdizionale
prevista per l’ipotesi di diritti derivanti
dall’oridnamento interno
diritto tributario internazionale
Direttiva
Ai sensi dell’art. 249, comma 3, del Trattato
UE:
 vincolano solo gli Stati e solo in relazione
al risultato da conseguire
 gli Stati devono, entro il termine ivi
indicato, emanare un provvedimento
(legge) di attuazione
 efficacia immediata e diretta solo verso gli
Stati?
diritto tributario internazionale
Direttiva self-executing
La CGE ha stabilito la possibilità di applicare
direttamente nell’ordinamento statale v/o
i cittadini (efficacia verticale) una direttiva
quando la stessa risulta:
1. chiara
2. incondizionata (l’obbligo non è soggetto
ad alcuna condizione né subordinato all’interno
di un atto della CE o del singolo Stato)
3. sufficientemente precisa (obbligo non
equivoco)
diritto tributario internazionale
continua
La Cge ha poi specificato che le direttive
esecutive possono essere fatte valere davanti
ai giudici nazionali sia se lo Stato non ha dato
attuazione alla direttiva sia se l’ha eseguita in
modo inadeguato
Secondo la Corte Costituzionale le norme
comunitarie
direttamente
applicabili
prevalgono su quelle interne anche se non
sono state espressamente abrogate
diritto tributario internazionale
Decisioni
 È obbligatoria in tutti i suoi elementi per i
destinatari da essa designayi
 portata individuale (e non generale) cioè è
riferibile ai soli destinatari (sia Stati membri o
singoli individui)
 Quando sono rivolte ai singoli individui sono atti
amministrativi e quindi immediatamente
applicabili
 obbligatorietà in tutti gli elementi
 In caso di intempestiva o mancata applicazione,
efficacia diretta (se chiare e precise)
diritto tributario internazionale
Raccomandazioni e pareri
 non sono vincolanti
 La r. ha lo scopo di ottenere che il destinatario
tenga un determinato comportamento, giudicato
più rispondente agli interessi comuni
 Il p. tende a fissare e rendere noto il punto di
vista dell’istituzione che lo emette
 influenzano i giudici nazionali nell’interpretazione
sia degli atti comunitari vincolanti sia delle
norme nazionali
 Effetto della liceità (dei comportamenti conformi
a quelli raccomandati)
diritto tributario internazionale
Rapporti tra ordinamento nazionale e
diritto comunitario




Tesi monista
Tesi dualista
Posizione della CGE
Posizione della Corte costituzionale
diritto tributario internazionale
Soluzione condivisa dalla maggioranza
principio della prevalenza delle norme
comunitarie direttamente applicabili sul
diritto nazionale (precedente e successivo)
anche di fonte costituzionale
 il principio della prevalenza vale non solo
per gli Stati ma anche per tutti i loro organi
(Enti territoriali e Amministrazione)
 disapplicazione
delle norme interne
(contrarie) e l’applicazione di quelle
comunitarie

diritto tributario internazionale
DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO
Esiste a livello europeo un vero e proprio
ordinamento fiscale?
No
Esso presupporrebbe l’esercizio di una potestà
impositiva da parte dell’Unione
Esistono unicamente un insieme di regole
europee di carattere fiscale, volte ad indirizzare
la fiscalità interna degli Stati
diritto tributario internazionale
Politica fiscale
comunitaria
come “politica negativa”:
Obiettivo prevenire le misure che possano
ostacolare le libertà fondamentali di
circolazione all’interno dell’UE
diritto tributario internazionale
orientamento in materia fiscale
Divieto di discriminazione e libertà di
stabilimento:
La sussistenza di disposizioni
discriminatorie costituisce un
deterrente alla libera circolazione di
servizi, persone, capitali e merci
diritto tributario internazionale
Fly UP