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Diapositiva 1 - Giurisprudenza Unimi

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Diapositiva 1 - Giurisprudenza Unimi
Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale
Nuovi diritti di libertà
Anno Accademico 2008-2009
Prof.ssa Valentina Sellaroli
IL DIBATTITO SUL
“TESTAMENTO BIOLOGICO”
PRINCIPALI NODI PROBLEMATICI
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Nuovi diritti di libertà
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• LIVING WILL
• TESTAMENTO BIOLOGICO
• DIRETTIVE ANTICIPATE
O
• DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
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Nuovi diritti di libertà
Anno Accademico 2008-2009
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TRATTAMENTI MEDICI
E/O
ASSISTENZIALI
IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE è
IDENTICO
INVIOLABILITA’ DELLA PERSONA
(ARTT. 13 E 32 COST.)
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Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08
• 4. – Al riguardo, occorre rilevare che il consenso
informato, inteso quale espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si
configura quale vero e proprio diritto della persona e
trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della
Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti
fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i
quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà
personale è inviolabile», e che «nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge».
•
Numerose norme internazionali, del resto, prevedono
la necessità del consenso informato del paziente
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nell'ambito dei trattamenti medici.
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Sentenza Corte Costituzionale n. 438/08
consenso informato
funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona
autodeterminazione e salute
se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato,
egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune
informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi
del percorso terapeutico cui può essere sottoposto,
nonché delle eventuali terapie alternative:
libera e consapevole scelta
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DISEGNO DI LEGGE N. 10/A
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA
TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO
E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
• Premette di tener conto degli artt. 2, 13, 32 Cost.
INUTILE
Poi
• Riconosce e tutela la vita umana quale diritto
INVIOLABILE ED INDISPONIBILE, anche nella fase
terminale
NON ARGOMENTATO
• Ribadisce i limiti posti dal diritto penale
INUTILE
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DISEGNO DI LEGGE N. 10/A
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA
TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE OGNI TRATTAMENTO
SANITARIO E’ ATTIVATO PREVIO CONSENSO INFORMATO DEL
PAZIENTE
IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO NON
E’ RICHIESTO QUANDO LA VITA DELLA PERSONA INCAPACE
DI INTENDERE O DI VOLERE SIA IN PERICOLO PER IL
VERIFICARSI DI UN EVENTO ACUTO
…cioè proprio quando servirebbe avere uno strumento
per ricostruire o valorizzare o dare attuazione alla
volontà del pz che non è più in grado di esprimerla in
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maniera puntuale e attuale
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DIRITTO ALLA VITA
INVIOLABILITA’
Verso l’esterno
INDISPONIBILITA’
verso l’interno
ART. 5 C.C.
AUTODETERMINAZIONE NEI TRATTAMENTI SANITARI
ART. 32 COST.
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UN “SUPERDIRITTO” ALLA VITA ?
ART. 2 CEDU
(“Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life
intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of
a crime for which this penalty is provided by law”)
ART. 2 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
EUROPEA
(“Everyone has the right to life. No one shall be condemned to the death penalty or
executed”)
DIRITTO ALLA VITA
Vs
DIRITTO ALLA MORTE
DIRITTO ALLA VITA
Vs
DOVERE DI VIVERE
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IL “SUPERDIRITTO ALLA VITA”…
-
1.
IL MAGGIOR PESO DEL DIRITTO ALLA VITA SAREBBE DEDUCIBILE
DALLA SUA POSIZIONE NELLA CARTA COSTITUZIONALE (l’art. 2 viene
prima degli artt. 13 e 32)
DAL SEDIMENTO GIURIDICO E CULTURALE EVIDENZIATO DALLE NORME
DEL CODICE SULL’OMICIDIO, SULLA POSIZIONE DI GARANZIA DEL
MEDICO E SUL DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO
IMPRESCINDIBILITA’ TEORICA DEL DIRITTO ALLA VITA SENZA DEL QUALE
GLI ALTRI DIRITTI SONO INCONCEBILI ?
2.
IL DIRITTO ALLA VITA E IL SUO OPPOSTO
DIRITTO ALLA MORTE
DOVERE DI VIVERE
DIRITTO ALLA VITA: DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO GLI ATTENTATI
PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI.
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Airedale N.H.S. Trust v Bland [1993] A.C. 789. "It is established that the principle
of self-determination requires that respect must be given to the wishes of the
patient, so that if an adult patient of sound mind refuses, however unreasonably,
to consent to treatment or care by which his life would or might be prolonged, the
doctors responsible for his care must give effect to his wishes, even though they
do not consider it to be in his best interests to do so ... To this extent, the
principle of the sanctity of human life must yield to the principle of selfdetermination ... and for present purposes perhaps more important, the doctor's
duty to act in the best interests of his patient must likewise be qualified":
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DISEGNO DI LEGGE N. 10/A
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA
TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
A) IL SOGGETTO IN STATO DI PIENA CAPACITA’ DICHIARA IL
PROPRIO ORIENTAMENTO CIRCA L’ATTIVAZIONE O NON
ATTIVAZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI,
PURCHE’ IN CONFORMITA’ A QUANTO PRESCRITTO DALLA
LEGGE E DAL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
B) PUO’ ESSERE ESPLICITATA LA RINUNCIA A TRATTAMENTI
SPROPORZIONATI O SPERIMENTALI
C) IN CONDIZIONI DI URGENZA O QUANDO IL SOGGETTO VERSA
IN PERICOLO DI VITA IMMEDIATO LA DICHIARAZIONE
ANTICIPATA DI TRATTAMENTO NON SI APPLICA
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A) IL SOGGETTO IN STATO DI PIENA CAPACITA’ DICHIARA IL PROPRIO
ORIENTAMENTO CIRCA L’ATTIVAZIONE O NON ATTIVAZIONE DI TRATTAMENTI
SANITARI,
PURCHE’ IN CONFORMITA’ A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE E DAL
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA LIBERTA’
DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
PROPRIO PERCHE’ LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE NON SONO “DIRETTIVE”
(CIOE’ NON VINCOLANTI) NON POSSONO ESSERE LIMITATE NEL CONTENUTO A
MENO DI NON VIOLARE IL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA LIBERA
ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE DEL PROPRIO PENSIERO
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B) PUO’ ESSERE ESPLICITATA LA RINUNCIA A TRATTAMENTI SPROPORZIONATI
O SPERIMENTALI
INUTILE PERCHE’
-I TRATTAMENTI SPROPORZIONATI SONO GIA’ VIETATI IN QUANTO FORMA DI
ACCANIMENTO TERAPEUTICO
-I TRATTAMENTI SPERIMENTALI RICHIEDONO UN CONSENSO “AGGRAVATO” E
DUNQUE DI PER SE’ SONO PRECLUSI NEL CASO DI UN PZ NON COSCIENTE
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C) IN CONDIZIONI DI URGENZA O QUANDO IL SOGGETTO VERSA IN PERICOLO
DI VITA IMMEDIATO LA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO NON SI
APPLICA
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’:
Si ritorna a quel superdiritto alla vita che non trova fondamento nel nostro
sistema di principi costituzionali e si nega radicalmente tutto il senso ed il
contenuto del diritto al consenso informato come ricostruito dalla stessa Corte
Costituzionale nella recente sentenza 438/08
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Percorso decisionale: il fattore TEMPO
Il medico propone
e informa
Pz accetta
Pz rifiuta
Md. esegue
Md.desiste
coscienza
Decisione
NON coscienza
Decisione
Esecuzione
conseguenze giuridiche
IL MEDICO
propone e informa
propone e informa
LA VOLONTA’ DEL PAZIENTE VA
Pz accetta
Md. esegue
Pz rifiuta
Md.desiste
Convenzione Oviedo (‘97)
Art.9 The previously expressed wishes relating
to a medical
intervention
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at the time of the intervention, in a state to express
his or her wishes shall be taken into account.
VALORIZZATA?
come?
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PAZIENTE INCAPACE
interpreta e ricostruisce
informa
informa
TUTORE
MEDICO
Decide non al posto del paziente incapace né per il paziente ma CON IL PAZIENTE
INCAPACE
VINCOLO
IL BEST INTEREST DEL PAZIENTE INCAPACE
pur tutelando la salute e la vita del paziente incapace, la scelta del tutore non può
prescindere dall’idea di dignità della persona che il rappresentato ha manifestato prima
di cadere in stato di incapacità.
Esempio
del Testimone di Geova tutore di un paziente non Testimone di Geova
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Fino a un paio di decenni fa era sufficiente che il paziente avesse perso la capacità di
decidere perché medici, giuristi e medici legali (italiani) sancissero l’irrilevanza delle
volontà espresse in precedenza e ristabilissero il monopolio medico della decisione.
Oggi la sensibilità è cambiata e ci si deve porre la seguente domanda:
se, quando il paziente è cosciente, i soggetti della decisione sono due, perché
mai questa duplicità deve venire meno a causa della perdita di coscienza?
Le direttive anticipate dovrebbero rispondere a questa esigenza, e fanno sì che il diritto
di decidere sulle cure sul proprio corpo non sia vanificato per il solo fatto che la persona
non sia cosciente e capace.
Quale legittimità ha l’intervento medico su un paziente non cosciente, di cui però
sia nota (attraverso le direttive anticipate) una volontà contraria, espressa in
condizione di benessere o essendo informato della evoluzione di una malattia
progressiva?
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I NODI CRUCIALI DI UNA LEGGE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI O
DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
-GARANTIRE LA DUPLICITA’ DI VOLONTA’ ESSENZIALE AL PROCESSO
DI DECISIONE NEI TRATTAMENTI MEDICI
-RASSICURARE I MEDICI CHE RISPETTINO LE VOLONTA’ MANIFESTATE
IN ANTICIPO DAI PZ DELL’ASSENZA DI RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE
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I NODI CRUCIALI DI UNA LEGGE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI O
DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
-SENTENZA CORTE COST. 438/08
IL FONDAMENTO DEL CONSENSO INFORMATO DEL PZ COME UNICO
ELEMENTO LEGITTIMANTE OGNI INTERVENTO MEDICO è
PACIFICAMENTE COSTITUZIONALE
TUTTO CIO’ CHE LIMITI QUESTA PROSPETTIVA E’ INEVITABILMENTE
CONTRO LA COSTITUZIONE
-le direttive anticipate sono lo strumento giuridico che consente la proiezione
della volontà del diretto interessato in un momento in cui egli non è in grado di
decidere.
-Di conseguenza, se la persona cosciente e capace può rifiutare, nell’immediato, i
trattamenti salvavita e può rifiutare il cibo, comunque assunto, alla stessa
persona va riconosciuto il diritto di rifiutare l’idratazione e la nutrizione per
quando, e se, sarà in Stato vegetativo permanente (quale che sia la natura
(oggettiva?) dell’idratazione e della nutrizione)
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-le direttive anticipate sono lo strumento giuridico che consente la proiezione
della volontà del diretto interessato in un momento in cui egli non è in grado di
decidere.
-Di conseguenza, se la persona cosciente e capace può rifiutare, nell’immediato, i
trattamenti salvavita e può rifiutare il cibo, comunque assunto, alla stessa
persona va riconosciuto il diritto di rifiutare l’idratazione e la nutrizione per
quando, e se, sarà in Stato vegetativo permanente (quale che sia la natura
(oggettiva?) dell’idratazione e della nutrizione)
altrimenti insuperabili restano i profili di incostituzionalità ex art. 3 Cost.
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RUOLO DEL MEDICO
-PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO, SALVO CHE SIANO IN CONTRASTO CON LE NORME
GIURIDICHE O LA DEONTOLOGIA MEDICA
-VALUTA LE DICHIARAZIONI E IN CASO DI CONTROVERSIA TRA IL FIDUCIARIO
ED IL MEDICO DECIDE UN COLLEGIO DI MEDICI (e non un giudice…)
SANZIONI ???
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