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Accertamento con adesione

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Accertamento con adesione
LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Maurizio Rossini
Dottore Commercialista in Gorizia e Trieste
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto fissa alcuni principi già nella norma di
apertura (art. 1 legge 212/2000)
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Autoqualificazione dello Statuto come norma attuativa della
Costituzione
Statuto come principio generale dell’ordinamento tributario
Divieti di modifica o deroga tacita dalle sue disposizioni
Divieto di modifica o deroga mediante leggi speciali
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto interviene anche sull’operato del legislatore
tributario (artt. 2, 3 e 4 legge 212/2000)
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Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
Efficacia temporale delle norme tributarie
‘Argine’ all’utilizzo del decreto legge
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto garantisce la tutela dell’affidamento e della
buona fede (artt. 10, 5 e 6 legge 212/2000)
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Tutela dell’affidamento e della buona fede (errori del
contribuente)
Informazione del contribuente
Conoscenza degli atti da parte dell’A.F. e semplificazioni
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto prevede specifiche garanzie nell’attuazione
del rapporto tributario (artt. 12, 7, 11 e 13 legge
212/2000)
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Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Chiarezza e motivazione degli atti
Interpello
Garante del contribuente
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto fissa un principio di tutela dell’integrità
patrimoniale (art. 8 legge 212/2000)
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Compensazione
Accollo
Limiti alla proroga dei termini di prescrizione
Rimborso oneri di garanzie
Il contraddittorio
Obbligo del contraddittorio procedimentale
La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la
necessità del contraddittorio
Contribuendo a percorrere un ‘cammino’
interpretativo conforme al diritto comunitario, cui
deve tendere anche l’interpretazione costituzionale,
a tutela del principio del giusto procedimento
amministrativo (legalità e imparzialità)
Il contraddittorio
Il contradditorio trova le radici nell’art. 10 della legge
27 luglio 2000, n.212
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I rapporti tra Fisco e contribuente sono improntati al
principio di collaborazione e alla buona fede
Consente al contribuente di esercitare
anticipatamente il diritto di difesa
Il contraddittorio
Per l’amministrazione finanziaria gestire in maniera
ottimale i contraddittori può significare l’ottenimento di
molteplici risultati quali: :
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riduzione e deflazione del contenzioso
certezza della riscossione delle somme definite in
adesione con il contribuente
affinamento delle presunzioni e dei mezzi di prova.
Il ruolo del contraddittorio
Per il contribuente il contraddittorio con l’ufficio può :

Definire la lite potenziale con il fisco senza dover
adire le vie giudiziarie
Il contraddittorio e l’accertamento
con adesione
E’ all’interno della disciplina dell’accertamento con adesione e
della conciliazione giudiziale che il contraddittorio viene
analiticamente disciplinato.
Per comprendere ed approfondire le modalità e il funzionamento
di questo particolare istituto, occorre far riferimento alla
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 218/97.
Il contraddittorio e l’accertamento
con adesione
Struttura dell’accertamento con adesione:
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Invito a comparire
Delega
La produzione di documenti e memorie
La verbalizzazione delle risultanze del contraddittorio
La definizione della controversia con l’atto di adesione
rinvio
Il contraddittorio per
gli studi di settore
L’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento basato
sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10,
comma 3-bis, della legge 146/1998, “ … invita il contribuente a
comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997 n. 218.”.
Un avviso di accertamento emesso senza aver preventivamente
invitato il contribuente alla fase contraddittoria sarebbe pertanto
sicuramente illegittimo e quindi annullabile .
Il contraddittorio per
gli studi di settore
Durante il contraddittorio gli uffici devono aver cura di adeguare
il risultato dello studio di settore con la particolare situazione
dell’impresa o dell’attività professionale svolta dal contribuente.
L’ufficio è chiamato a “calibrare” le risultanze di Gerico sulla
peculiare situazione del contribuente esaminato.
Il contraddittorio per
gli studi di settore
Il contribuente chiamato dovrà fornire argomentazioni tali da
giustificare detto scostamento.
Le possibili anomalie degli indicatori di normalità economica
sono descritti nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007 e nella
circolare 30 maggio 2008 n. 44/E.
Il contraddittorio per
gli studi di settore
A seguito dell’invito al contraddittorio il contribuente
potrà tenere tre diversi atteggiamenti:
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rifiutare l’invito al contraddittorio;
presentarsi senza produrre memorie o controdeduzioni
(quindi implicitamente ammettendo la bontà dei responsi di
Gerico);
presentarsi per replicare e opporsi alle richieste del fisco.
Il contraddittorio per
gli studi di settore
Oneri probatori a carico dell’ufficio.
L’ufficio dovrà fornire indicazioni riguardo:
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la mancanza di elementi oggettivi che possano far ritenere
inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo
studio per giungere alla stima;
la corretta imputazione del contribuente nel cluster di
riferimento;
la mancanza di cause o circostanze che possono aver influito
in negativo sul normale svolgimento dell’attività.
Il contraddittorio e il redditometro
Per l’accertamento sintetico del reddito attraverso il redditometro il
contraddittorio fra il contribuente e l’ufficio è indirettamente
richiamato dalla disposizione di cui all’articolo 38, comma 6, DPR
600/73.
L'ufficio fiscale ha l'obbligo, per l'accertamento sintetico, di attivare il
contraddittorio da accertamento con adesione prima di emanare l'atto
impositivo.
NB obbligo che, prima del DL 78/2010, non era previsto espressamente
dall’art. 38 DPR 600/73
Il contraddittorio e il redditometro
L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire per fornire la
prova contraria di cui al citato articolo 38, comma 6, DPR
600/73, nell’invito stesso sono contenute tutte le indicazioni utili
al contribuente per argomentare la propria difesa.
Il contraddittorio e il redditometro
Con il contraddittorio preventivo:
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il contribuente può sottrarsi all’accertamento dell’ufficio, in
tutto o in parte, giustificando la presenza e la disponibilità
dei beni e servizi che hanno formato oggetto del calcolo
sintetico del suo reddito
l’ufficio può evitare l’inoltro dell’avviso di accertamento,
che potrebbe poi non superare il vaglio della magistratura
tributaria, grazie agli elementi probatori a disposizione del
contribuente
Il contraddittorio e il redditometro
Onere probatorio a carico del contribuente:
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Redditi esenti
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Redditi soggetti alla ritenuta d’acconto a titolo d’imposta

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Altri redditi che non concorrono alla formazione del
reddito imponibile
Altre particolari situazioni di fatto (previsione non
espressamente prevista dall’art. 38 DPR 600/73 prima della
modifica ex DL 78/10) …
Il contraddittorio e il redditometro
Nuovo accertamento sintetico e redditometro (ex DL
78/10)
L'ufficio (…) può sempre determinare sinteticamente il reddito
complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo
finanziamento è avvenuto
-
con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti
o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
Il contraddittorio e il redditometro
Nuovo accertamento sintetico e redditometro (ex DL 78/10)
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e,
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento
con adesione ai sensi dell’art. 5 d.lgs 218/1997.
OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO
(espressamente previsto dall’art. 38)
Il contraddittorio e il redditometro
L’ufficio dovrà procedere ad una attenta valutazione dei
documenti e delle circostanze fornite dal contribuente
durante la fase del contraddittorio al preciso fine di giungere
alla determinazione di un reddito sintetico in grado di
resistere all’eventuale giudizio delle commissioni tributarie.
I documenti verranno analizzati, oltre che per valutare la
posizione complessiva del contribuente in esame, anche per
trarre utili considerazioni circa gli altri soggetti
eventualmente correlati.
Strumenti di definizione delle liti
Al fine di deflazionare il contenzioso tributario ed anticipare la
riscossione dei tributi, sono previste, al ricorrere di determinate
condizioni, alcune procedure di prevenzione/definizione delle liti
con l’Amministrazione finanziaria.
Esse sono:
 Il pagamento in assenza di ricorso (acquiscenza/adesione inviti e
pvc)
 Il concordato (accertamento con adesione);
 La conciliazione giudiziale;
Accanto a queste figure sono stati introdotti degli strumenti volti a
prevenire l’insorgere delle liti, ovvero l’autotutela, il ravvedimento
e l’interpello.
Strumenti di prevenzione/definizione
delle liti
ravvedimento
autotutela
acquiescenza
strumenti di prevenzione della lite
adesione (a inviti e pvc)
accertamento con adesione
conciliazione giudiziale
strumento di definizione della lite
(contenzioso già avviato)
ravvedimento
Il contribuente, avvedutosi della violazione commessa, procede
spontaneamente alla regolarizzazione
Art. 13 d.lgs 472/1997
Condizioni
Termini
Modalità
L’istanza di autotutela
Qualora un contribuente ritenga illegittimo od infondato un atto
emesso dall’amministrazione finanziaria ha la facoltà di
presentare, all’ufficio competente, richiesta di annullamento o di
rinuncia all’imposizione.
NB: Tale richiesta non comporta alcun obbligo giuridico di
provvedere, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
E’ preferibile presentare anche l’eventuale ricorso, in attesa
dell’accoglimento o meno dell’istanza, onde evitare lo scadere dei
termini
L’istanza di autotutela
L’autotutela può anche essere anticipata, al fine di evitare
l’emanazione di atti annullabili.
In questo caso il contribuente la presenta per contestare le
rilevazioni dei verificatori contenute nei processi verbali, in modo
da prevenire l’emissione di atti impositivi basati su presunzioni
infondate.
Egli chiede, a norma dell’art. 68 D.P.R. 287/92, all’ufficio di non
tenere conto dei risultati verbalizzati che, essendo sbagliati, non
consentono l’emissione di rettifiche ed accertamenti.
Ciò per evitare perdite di tempo e denaro ad entrambe le parti,
principio ribadito nella direttiva 25/11/1996 del Ministero delle
Finanze.
Acquiescenza
Sia per le imposte dirette che per le indirette è prevista la
possibilità di definire in via breve gli atti non impugnati, ex art. 15
d.lgs. 218/97.
Il contribuente vedrà le sanzioni ridursi ad 1/3
Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
notificazione dell’avviso di accertamento.
Acquiescenza rinforzata
se non è stato prima notificato pvc o
invito al contraddittorio, l’acquiescenza riduce le sanzioni a 1/6
Acquiescenza
Per poter godere dei benefici dell’acquiescenza il contribuente
deve:
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Rinunciare all’impugnazione dell’avviso di accertamento;
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Rinunciare alla presentazione dell’istanza di concordato;
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Pagare entro 60 giorni le somme complessivamente dovute; il
pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure può
essere suddiviso in 8 rate trimestrali (elevabili a 12 per
importi superiori a 51.645,69), con garanzia per rate
successive alla prima eccedenti 50.000,00 euro.
Esibire, entro 10 giorni dal pagamento, all’Ufficio competente,
la quietanza di avvenuto pagamento.
Adesione all’invito al contraddittorio
L’art. 27 del d.lgs. 185/2008, ha modificato l’art. 5 del d.lgs.
218/97 stabilendo che, ai contenuti dell'invito al contraddittorio
visto in precedenza, " il contribuente può prestare adesione ...
mediante comunicazione al competente Ufficio e versamento delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione.
Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di
pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte,
deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della
prima o unica rata ".
Adesione agli inviti al contraddittorio
L’Ufficio, ex art. 5, commi 1bis-1 quinquies, d.lgs. 218/97 offre la
possibilità di definire accertamenti non originati da pvc
Integrale adesione ai rilievi mossi nell’invito
Il contribuente vedrà le sanzioni ridursi ad 1/6 del minimo (la
metà di quelle previste per l’accertamento con adesione)
Si applica anche alle imposte indirette diverse dall’IVA (art. 11
d.lgs 218/97)
Adesione agli inviti al contraddittorio
Iter procedurale:
- Adesione mediante comunicazione all’Ufficio (modello
approvato) e relativo pagamento (intero importo/1^ rata) entro il
15° giorno antecedente alla data fissata per il contraddittorio
(perfezionamento dell’adesione)
- Pagamento anche rateale senza garanzia - 8/12 rate trimestrali
(se il dovuto maggiore di 51.645,69 euro)
- In caso di mancato pagamento delle rate l’Ufficio procede con il
recupero degli importi dovuti (maggiorati delle sanzioni ex art. 13
d.lgs 471/97)
iscrizione a ruolo a titolo definitivo
Adesione ai verbali di constatazione
L’art. 5-bis del d.lgs. 218/97, di recente introduzione, consente al
contribuente di aderire ai verbali di constatazione sulle imposte
sui redditi e sull’IVA con la riduzione ad 1/6 delle sanzioni, (la
metà di quelle previste per l’accertamento con adesione)
adesione integrale
deve avvenire entro 30 giorni dalla data della consegna del verbale
medesimo.
Adesione ai verbali di constatazione
Iter procedurale:
- Adesione mediante comunicazione all’Ufficio e all’ente
verificatore (modello approvato) entro 30 giorni;
- Entro i successivi 60 giorni l’Ufficio notifica al contribuente l’atto
di definizione dell’accertamento parziale (dal quale risulta il
quantum da versare)
- Entro i 20 giorni successivi - pagamento
- Pagamento anche rateale senza garanzia - 8/12 rate trimestrali
(se il dovuto maggiore di 51.645,69 euro)
Adesione ai verbali di constatazione
N.B.
La procedura, una volta inviata la comunicazione, è
irreversibile (non occorre il pagamento per il suo
perfezionamento)
In caso di mancato pagamento l’Ufficio procede con il recupero
degli importi dovuti (maggiorati delle sanzioni ex art. 13 d.lgs
471/97)
iscrizione a ruolo a titolo definitivo
Accertamento con adesione
Tale strumento, detto anche concordato, è l’espressione di una
collaborazione fra contribuente ed Ufficio, tramite il quale si punta
al raggiungimento di un accordo nello stabilire la maggior imposta
dovuta.
Si tratta, in ogni caso, di un atto unilaterale dell’Amministrazione
finanziaria, rispetto al quale la manifestazione di una volontà del
contribuente è semplicemente una condizione affinché l’atto stesso
possa essere efficace.
Accertamento con adesione
Possono ricorrere al concordato tutti i contribuenti, compresi i
sostituti d’imposta.
Sono concordabili le imposte sul reddito, l’IVA, le imposte sulle
successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e
comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Può essere definita anche la determinazione sintetica del reddito
complessivo netto.
Accertamento con adesione
Il concordato riguarda tutte le controversie in materia di
imposte (anche se comportanti sanzioni penali), ed è
ammesso anche in seguito all’emissione di avviso di
accertamento, purchè non siano ancora scaduti i termini per
la sua impugnazione (se, invece, è stato impugnato, questo
comporta la rinuncia all’istanza di accertamento).
In tal caso l’unica indicazione è che oggetto del concordato
deve essere obbligatoriamente TUTTO il contenuto
dell’accertamento medesimo.
Accertamento con adesione
Restano escluse le controversie:
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Concernenti la liquidazione delle imposte ex art. 36-bis
D.P.R. 600/73
Concernenti il controllo formale delle dichiarazioni fiscali
ex art. 36-ter D.P.R. 600/73
Relativi alle sole sanzioni
Accertamento con adesione
Il contraddittorio tra Ufficio e contribuente avviene in maniera
diversa a seconda che il concordato sia proposto
dall’amministrazione o dal contribuente.
Art. 5 D.lgs. 218/97
L’Ufficio invia al contribuente un
invito a comparire indicante:
•I periodi di imposta interessati
•Data e luogo di comparizione
Se il contribuente non si
presenta perde la possibilità di
concordare gli anni indicati.
Art. 6 D.lgs. 218/97
Può presentare istanza solo se:
•Sia stato oggetto di accessi,
ispezioni o verifiche;
•Abbia ricevuto un atto di
accertamento o verifica.
In seguito all’istanza l’Ufficio ha
15 giorni per formulare l’invito a
comparire.
Accertamento con adesione
Su iniziativa dell’Ufficio (art. 5)
Il contraddittorio per la definizione dell’accertamento (ancora non
formalizzato in avviso):
- viene avviato alla data indicato nell’invito a comparire
- se il contribuente non ha preventivamente presentato adesione
all’invito secondo le modalità viste (art. 5 commi 1bis-1quinquies)
Accertamento con adesione
Su iniziativa del Contribuente (art. 6)
- Il contribuente che ha subito verifica (non raggiunto da avviso di
accertamento/rettifica) chiede all’Ufficio la formulazione di una
proposta di accertamento con adesione (comma 1)
- Il contribuente raggiunto da avviso di accertamento/rettifica può
presentare istanza per l’avvio del contraddittorio al fine della
definizione in adesione dell’accertamento (comma 2)
Rimane la possibilità dell’impungazione in CTP dell’atto
Sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione
Accertamento con adesione
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Se le parti, dopo la fase di contraddittorio, raggiungono un accordo,
questo si perfeziona con:
Redazione e sottoscrizione di un atto indicante, per ciascun tributo,
gli elementi e le motivazioni che hanno portato all’accordo, nonché
la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed altre somme
eventualmente dovute;
Pagamento da parte del contribuente delle somme dovute entro 20
giorni dall’atto, in misura integrale o rateale;
Esibizione, entro 10 giorni, della quietanza di avvenuto
versamento.
Nel caso in cui l’accordo non venisse raggiunto le parti seguiranno
l’ordinaria disciplina dell’accertamento ed, eventualmente, del
contenzioso tributario.
Accertamento con adesione
Effetto dell’adesione
Le sanzioni sono ridotte
ad 1/3 del minimo edittale
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