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L`invalidità allontana gli studi di settore La recente sentenza di

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L`invalidità allontana gli studi di settore La recente sentenza di
L’invalidità allontana gli studi di settore
Renzo La Costa
La recente sentenza di Cassazione 12 ottobre 2012, N. 17534 commentata in questa stessa
sezione del sito ( vedasi News//17.10.2012/ “Applicazione studi di settore e malattia
del contribuente”) veniva segnalata per la progressiva apertura della giurisprudenza
alla valorizzazione dello stato di malattia quale valido motivo per la disapplicazione
degli studi di settore. A ruota, interviene ora la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Genova che ritiene anche valido motivo di discostamento dai
parametri, l’invalidità del contribuente ( sent. 40/13/12). Il caso: il titolare di un
laboratorio di riparazioni ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo ad
IRPEF- IRAP- e IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’attività di
“Riparazione piccoli oggetti” dallo stesso svolta. Motivazione di tale accertamento era
la rideterminazione dei ricavi dichiarati con quelli accertati in base agli studi di
settore. Occorre precisare che prima di emettere l’accertamento l’Ufficio aveva
invitato per il contraddittorio il contribuente che non si era presentato. Nel ricorso il
ricorrente lamentava difetto di motivazione dell’avviso per essere lo stesso basato
esclusivamente sulla risultanza degli studi di settore, precisando altresì di aver subito
un incidente stradale che gli aveva procurato un’invalidità del 56%: del che, si
allegava idonea documentazione. Controdeduceva l’Ufficio sostenendo la legittimità
del suo operato in quanto lo scostamento dagli studi, che rappresentano una precisa
rideterminazione dei ricavi sulla base di elementi appropriati alla specificità del
soggetto, obbliga l’Ufficio ad emettere avviso di accertamento. Tuttavia il
contribuente avrebbe potuto, in sede di contraddittorio, fornire prova contraria,
contraddittorio al quale lo stesso non ha voluto aderire. La CTP riteneva fondato e
legittimo l’accertamento. Quanto alla personale situazione del contribuente di
invalidità del 56%, ha ritenuto non doverla accogliere, perché tale situazione doveva
essere fatta valere in sede di contraddittorio, rifiutato dal contribuente. Propone
appello alla CTR il contribuente che ribadisce le argomentazioni già esposte in primo
grado sulla ritenuta nullità dell’avviso di accertamento. Quanto alla non
partecipazione al contraddittorio, e conseguente mancata esibizione in tale sede del
certificato che ne attesta l’invalidità, precisa di aver esibito tale documentazione in
occasione di precedenti verifiche. Nel merito – ha osservato la CTR - occorre
osservare che, come accertato dallo stesso Ufficio, la partecipazione al contraddittorio
era facoltà del contribuente. La mancata partecipazione significa che il contribuente
ha scelto di rivolgersi direttamente alla Commissione per far valere le sue ragioni, per
cui le prove fornite in tale sede non possono essere disconosciute. C’è inoltre da
osservare che, secondo quanto affermato dal contribuente, e non disatteso da
controparte, l’Ufficio era a conoscenza della particolare condizione del ricorrente
(invalidità al 56%). L’esistenza di una situazione di invalidità di tale misura non
permette di considerare le capacità produttive del soggetto secondo criteri standard
statisticamente determinati. Se si considera poi che i ricavi statistici si discostano dai
dichiarati in misura modesta (16%), appaiono, nella specifica situazione, veritieri i
ricavi dichiarati: infondato perciò il maggior accertamento, con conseguente riforma
della sentenza impugnata.
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