L`invalidità allontana gli studi di settore La recente sentenza di
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L`invalidità allontana gli studi di settore La recente sentenza di
L’invalidità allontana gli studi di settore Renzo La Costa La recente sentenza di Cassazione 12 ottobre 2012, N. 17534 commentata in questa stessa sezione del sito ( vedasi News//17.10.2012/ “Applicazione studi di settore e malattia del contribuente”) veniva segnalata per la progressiva apertura della giurisprudenza alla valorizzazione dello stato di malattia quale valido motivo per la disapplicazione degli studi di settore. A ruota, interviene ora la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova che ritiene anche valido motivo di discostamento dai parametri, l’invalidità del contribuente ( sent. 40/13/12). Il caso: il titolare di un laboratorio di riparazioni ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF- IRAP- e IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’attività di “Riparazione piccoli oggetti” dallo stesso svolta. Motivazione di tale accertamento era la rideterminazione dei ricavi dichiarati con quelli accertati in base agli studi di settore. Occorre precisare che prima di emettere l’accertamento l’Ufficio aveva invitato per il contraddittorio il contribuente che non si era presentato. Nel ricorso il ricorrente lamentava difetto di motivazione dell’avviso per essere lo stesso basato esclusivamente sulla risultanza degli studi di settore, precisando altresì di aver subito un incidente stradale che gli aveva procurato un’invalidità del 56%: del che, si allegava idonea documentazione. Controdeduceva l’Ufficio sostenendo la legittimità del suo operato in quanto lo scostamento dagli studi, che rappresentano una precisa rideterminazione dei ricavi sulla base di elementi appropriati alla specificità del soggetto, obbliga l’Ufficio ad emettere avviso di accertamento. Tuttavia il contribuente avrebbe potuto, in sede di contraddittorio, fornire prova contraria, contraddittorio al quale lo stesso non ha voluto aderire. La CTP riteneva fondato e legittimo l’accertamento. Quanto alla personale situazione del contribuente di invalidità del 56%, ha ritenuto non doverla accogliere, perché tale situazione doveva essere fatta valere in sede di contraddittorio, rifiutato dal contribuente. Propone appello alla CTR il contribuente che ribadisce le argomentazioni già esposte in primo grado sulla ritenuta nullità dell’avviso di accertamento. Quanto alla non partecipazione al contraddittorio, e conseguente mancata esibizione in tale sede del certificato che ne attesta l’invalidità, precisa di aver esibito tale documentazione in occasione di precedenti verifiche. Nel merito – ha osservato la CTR - occorre osservare che, come accertato dallo stesso Ufficio, la partecipazione al contraddittorio era facoltà del contribuente. La mancata partecipazione significa che il contribuente ha scelto di rivolgersi direttamente alla Commissione per far valere le sue ragioni, per cui le prove fornite in tale sede non possono essere disconosciute. C’è inoltre da osservare che, secondo quanto affermato dal contribuente, e non disatteso da controparte, l’Ufficio era a conoscenza della particolare condizione del ricorrente (invalidità al 56%). L’esistenza di una situazione di invalidità di tale misura non permette di considerare le capacità produttive del soggetto secondo criteri standard statisticamente determinati. Se si considera poi che i ricavi statistici si discostano dai dichiarati in misura modesta (16%), appaiono, nella specifica situazione, veritieri i ricavi dichiarati: infondato perciò il maggior accertamento, con conseguente riforma della sentenza impugnata.