(carburanti, combustibili, lubrificanti, bitumi), all`alcole e bevande
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(carburanti, combustibili, lubrificanti, bitumi), all`alcole e bevande
DOGANE E IMPRESE: PERCORSI VIRTUOSI PER GARANTIRE LA LEGALITA’ E ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ NEL MERCATO GLOBALE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche Area Procedure e Controlli Settore Accise CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI ANCONA Ancona, 29 maggio 2014 PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA, CON RIGUARDO AI PRODOTTI ENERGETICI, ALL’ALCOLE E ALLE BEVANDE ALCOLICHE E ALL’ENERGIA ELETTRICA Ing. Gianluca Forastieri Responsabile Ambito Controlli AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche Area Procedure e Controlli Settore Accise CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI ANCONA Ancona, 29 maggio 2014 INDICE 1. CONCETTI GENERALI 2. I PRODOTTI ENERGETICI 2.1. Definizioni 2.2. Particolarità 3. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 3.1. Ambito di applicazione 3.2. Definizioni e particolarità 4. ENERGIA ELETTRICA 4.1 Oggetto dell’imposizione e soggetti 4.2 Definizione di officina 4.3 Accertamento e liquidazione dell’accisa 1. CONCETTI GENERALI COMUNITARIE Dir. 92/81 e Dir. 92/82 (c.d. verticali) abrogate da Dir. 96/2003 Dir. 92/12 (c.d. orizzontale) abrogata dalla Dir. 118/2008 FONTI NORMATIVE NAZIONALI T.U. Accise D. Lgs. n. 504/95 modificato da: D. Lgs. n. 26/07 D. Lgs. n. 48/10 … DIRETTIVA CONSIGLIO 92/12/CEE 25 febbraio 1992: Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa oli minerali (dal 1.06.2007 prodotti Art. 3 Dir. n. 2003/96 energetici) I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di alcole e bevande alcoliche cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti tabacchi lavorati riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali Principali novità della Dir. n. 2003/96 Ampliamento del campo d’applicazione della Direttiva 92/12/CEE; Sostituzione, della categoria “OLI MINERALI” con quella ben più estesa costituita dai “PRODOTTI ENERGETICI” cui si affianca l’ “ENERGIA ELETTRICA ”; Inserimento nella categoria dei prodotti energetici degli “OLI VEGETALI”, “ALCOL METILICO”, ”CARBONE”, “LIGNITE” e del “COKE”; Sostituzione della precedente denominazione “GAS METANO” con “GAS NATURALE”; Ampliato lo scenario dell’uso non tassato - “fuori campo” Dal 1.1.1993 D.Lgs 2.2.2007 n.26 ACCISE Oli Minerali Alcole e bevande alcoliche Tabacchi lavorati IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO Energia elettrica IMPOSTE DI CONSUMO Carbone Coke di petrolio Oli lubrificanti Bitumi di petrolio Dal 1.6.2007 ACCISE Prodotti energetici Alcole e bevande alcoliche Tabacchi lavorati Energia elettrica Carbone Coke di petrolio IMPOSTE DI CONSUMO Oli lubrificanti Bitumi di petrolio IL RECEPIMENTO NAZIONALE Il D.Lgs. n. 26/2007 ha recepito gli indirizzi e i criteri dell’ultima Direttiva sui prodotti energetici ed è entrato in vigore il giorno 1 giugno 2007 Sono state pubblicate dall’ex Area Centrale Tributi dell’Agenzia delle Dogane le seguenti Circolari: - n.17/D del 2007 - nota prot. n. 4436 del 24.07.2007. - n. 37/D del 2007 - n. 32/D del 2008 Le altre novità contenute nel decreto di recepimento della Direttiva 118/08 – D. Lgs. 29/3/2010 n. 48 TU accise modificato TU accise attuale Inserimento CAPO III bis - tabacchi lavorati Inserimento artt. 62 bis e ter I.F. fiammiferi e conseguenti modifiche allegato I TUA Inserimento nuove figure fiscali di destinatario/speditore registrato Modifiche procedure circolazione in sospensione e-AD Modifiche artt. 1/3/12/14/15/17/18/19/61 Sostituzione artt. 2/4/5/6/7/8/9/10/11/13/62 Inserimento artt. 10 bis e ter (vendite a distanza) Modifiche formali e di adattamento ai nuovi regimi previsti (es Lire/Euro) DEFINIZIONI Accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del TUA; Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; Prodotto soggetto o assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto; DEFINIZIONI Deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; Depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; Regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; CONCETTI GENERALI : ART. 5 TUA La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale... PRODOTTI ENERGETICI: ART. 23 TUA Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici ... sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale …, del carbone, della lignite e del coke… e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici Circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 (Criteri Soggettivi e Oggettivi) ALCOLI E LE BEVANDE ALCOLICHE: ART. 28 TUA – D.M. n. 153/2001 Si considerano STABILIMENTI DI PRODUZIONE di prodotti energetici quegli opifici nei quali: - Si producono i prodotti di cui all’art. 21, commi 1 e 2 del TUA; - Si effettuano i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata; Rientrano perciò nel regime di deposito fiscale: - Gli impianti di lavorazione del greggio petrolifero (raffinerie); - Gli impianti di rigenerazione degli oli lubrificanti usati, dove sono normalmente ottenuti anche altri prodotti soggetti ad accisa; - Gli stabilimenti petrolchimici che impiegano prodotti energetici (es. virgin naphta) per l’ottenimento di prodotti di natura diversa (es. resine); - Gli impianti ove si effettuano trattamenti definiti (vacuum, cracking, reforming, estrazione con solventi, polimerizzazione, alchilazione, isomerizzazione, ecc.) - I depositi di prodotti finiti autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale (capacità > 3.000 mc) DEFINIZIONI Destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; DETTAGLI: ART 8 TUA Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ UD competente per territorio. Al destinatario registrato è attribuito un codice d’accisa. Presenta una denuncia presso l’Ufficio Dogane, in duplice esemplare, in cui sono riportati tutti i dati relativi al deposito e al titolare. Descrive i processi di lavorazione, la quantità massima di prodotti che può essere ricevuta nell’arco di un giorno, gli strumenti di misura installati per l’accertamento. Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende gestire il deposito. E’ tenuto a prestare una garanzia nella misura del 100% dell’imposta che grava sulla quantità massima dei prodotti che intende ricevere in regime sospensivo. Il destinatario registrato deve curare la tenuta di un registro di carico e scarico delle singole partite ricevute in sospensione di imposta, preventivamente vidimato dall’Ufficio, riportante il riferimento ai documenti di accompagnamento e i dati relativi al pagamento dell’accisa. L’accisa è esigibile al momento dell’arrivo della merce e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce. Quindi, è un operatore che può ricevere a titolo occasionale prodotti in regime sospensivo, presenta dichiarazione preventiva della merce che intende ricevere e garantisce il pagamento dell’accisa. Speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua DEFINIZIONI Speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; DETTAGLI: ART 9 TUA Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Ha l'obbligo di: a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati; b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate. Dalle IMPOSTE DI FABBRICAZIONE alle ACCISE 26 ott 1995 31 dic 1992 1939 29 ott 1993 25 feb1992 26 feb 2007 27 ott 2003 16 dic 2008 tempo R.D.L. 334/39 DL 513/92 L. 427/93 Dir 92/12/CEE e Dir 92/81 92/82 T.U. Accise D.Lgs 26/2007 Dir 2003/96 Dir 2008/118 2. PRODOTTI ENERGETICI IL PRIMO COMMA DELL’ART. 21 DEL TUA: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AL REGIME DELLE ACCISE. ALCUNI PRODOTTI SONO “ENERGETICI” SOLO SE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO O COME CARBURANTE (*) PRODOTTI ENERGETICI : Carbone fossile Lignite Coke e semi coke di carbon fossile Gas naturale Benzine Petrolio lampante o kerosene Gasolio Olio combustibile denso Gas di petrolio liquefatto Vaselina Paraffina, cera di petrolio Bitumi e asfalti Preparazioni lubrificanti Olio di soia (*) Olio di arachide (*) Olio di oliva (*) Olio di palma (*) Oli di girasole (*) Oli di cocco (*) Altri grassi ed oli vegetali (*) Grassi ed oli animali o vegetali (*) Margarina (*) Metanolo (*) Prodotti vari tra i quali rientra il biodiesel (*) SECONDO COMMA DELL’ART. 21 DEL TUA: PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA. QUESTI PRODOTTI HANNO UNA ALIQUOTA DI IMPOSTA COME DALL’ALLEGATO I DEL TUA PRODOTTI ENERGETICI SOGGETTI AD ACCISA: Carbone fossile Lignite Coke e semi coke di carbon fossile Gas naturale Benzine Petrolio lampante o kerosene Gasolio Olio combustibile denso Gas di petrolio liquefatto TERZO COMMA DELL’ART. 21 DEL TUA: I PRODOTTI NON CITATI NEL SECONDO COMMA SONO SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE SE DESTINATI ALLA CARBURAZIONE E COMBUSTIONE SONO SOTTOPOSTI AD ACCISA SECONDO L’ALIQUOTA DEL PRODOTTO EQUIVALENTE (DEL COMMA 2) PRODOTTI ENERGETICI SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE: Benzoli Toluoli Xiloli Oli greggi di petrolio Gas di petrolio: butano, propano Vaselina, paraffina Miscele bituminose … ed altri VIGILANZA FISCALE Se i Prodotti energetici non sono destinati alla carburazione e combustione? Si applica il DM 17.05.95, n. 322: “Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi da carburazione e combustione ed esercizio vigilanza fiscale su Oli Minerali non soggetti ad accisa”: • • Capo I – PE con aliquota specifica Capo II – PE senza aliquota CHI INTENDE ATTIVARE L’ESERCIZIO DI UN DEPOSITO FISCALE: - Presenta una denuncia presso l’Ufficio Dogane, in duplice esemplare, 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, in cui sono riportati tutti i dati relativi allo stabilimento e al titolare del deposito. - Con adeguata relazione tecnica, descrive i processi di lavorazione, la quantità massima del deposito, gli strumenti di misura per l’accertamento. - Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende gestire il deposito. - E’ tenuto a prestare una garanzia con fidejussione in contanti nelle seguenti misure: - - 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. In ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. - 10% dell’imposta gravante sui prodotti trasferiti in regime sospensivo. Richiedere la licenza e il codice d’accisa versando un diritto annuale: € 258,23 per impianto di trattamento, lavorazione o condizionamento o € 103,29 per il deposito. Il rinnovo è previsto con semplice versamento dal 1 al 16 Dicembre precedente l’anno di riferimento. Il diritto di licenza è da versare anche in occasione del cambio di titolarità del deposito. IL CODICE DI ACCISA: E’ un codice alfanumerico identificativo del deposito. IT00BOA000001Y IT00 BO SIGLA PER I DEPOSITI NAZIONALI PROVINCIA DEL DEPOSITO O 000001 SETTORE DI IMPOSTA NUMERAZIONE (O=PR. ENERGETICI PROGRESSIVA A=ALCOLE) DISTINTA PER SETTORE Y LETTERA DI CONTROLLO IL DEPOSITARIO AUTORIZZATO DEVE TENERE I SEGUENTI REGISTRI CONTABILI PREVENTIVAMENTE VIDIMATI DALL’UFFICIO: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati; b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell’avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l’ammontare dell’imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione d’accisa. INOLTRE, il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l’anno: a) l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia con l’indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; c) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione. Adempimenti dell’Ufficio delle dogane • • • • • • Esegue una verifica presso lo stabilimento, in cui oltre ad accertare che quanto dichiarato nella denuncia dell’operatore corrisponda allo stato di fatto, prescrive tutte le misure necessarie a garantire la tutela degli interessi dell’Amministrazione Finanziaria e redige apposito verbale Rilascia il codice di accisa Rilascia la licenza di esercizio Vidima i registri di carico e scarico previsti Vidima e bolla i documenti per la circolazione (DAA e DAS) Attiva il conto contabile sulla gestione informatizzata AIDA Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241. In relazione alle contabilità (Piattaforma AIDA): - Inserisce i dati della dichiarazione pervenuta; - Valida dei versamenti effettuati con mod. F24 o registrazione della quietanza di tesoreria; - Verifica della garanzia rispetto all’immissione in consumo. Provvede inoltre a redigere i verbali di inventario con cadenza quadrimestrale. Il gas naturale La tassazione sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è prevista da: Art. 26 Testo Unico Accise (D. Lgs. 504/95) Momento in cui si applica l’accisa fornitura ai consumatori finali consumo gas naturale estratto per uso proprio Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione: in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi nelle attività artigianali nelle attività agricole usi industriali Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi nei settori: teleriscaldamento alimentato da cogenerazione con Pelettrica installata pari ad almeno 10% di Ptermica all’utenza anziani indigenti disabili orfani Usi civili Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività’ produttiva. stabilimento (aliquota uso industriale) uffici (aliquota usi civili) magazzini (aliquota usi civili) Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi di gas naturale per produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Comma 7 - Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato. Comma 8 - Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. Comma 9 - Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. 3. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Insieme alle disposizioni generali di cui al Capo I del Tua (articoli da 1 a 19), bisogna citare il Capo III del TUA relativo all’ alcole e alle bevande alcoliche. In particolare: Sezione I - disposizioni di carattere generale; Sezione II - alcole etilico; Sezione III – birra; Sezione IV – vino; Sezione V – bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; Sezione VI - prodotti alcolici intermedi. Inoltre di particolare rilievo sono le norme regolamentari riportate nel DM n. 153/2001. In particolare: Capo I – controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo; Capo II – applicazione dei contrassegni di Stato; Capo III – controlli sul deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, e regime di circolazione; Capo IV – vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico nonché sulle materie prime alcoligene; Capo V – disposizioni comuni transitorie e finali. Riguardo al regime fiscale sono soggetti ad accisa (art. 27) l’Alcool etilico, la Birra, il Vino, le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i Prodotti alcolici intermedi. La loro definizione è data da: - art. 32 per l’Alcool etilico (N.C. 22.07 e 22.08 nonché , se > 22% vol. , N.C. 22.04, 22.05, 22.06) -Art. 34 per la Birra (N.C. 22.03 e qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande analcoliche della N.C. 22.06) -Art. 36 per il Vino (N.C. 22.04 e 22.05) -Art. 38 per le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra delle N.C. 22.04 e 22.05 non rientranti nel vino) - art. 39 per i Prodotti alcolici intermedi negli art. 34,36 e 38). (N.C. 22.06 e quelli (N.C. 22.04, 22.05 e 22.06 , non rientranti Le voci di N.C. sono quelle vigenti al 1.10.1994 (art. 67 TUA). CLASSIFICAZIONE FISCALE DEI PRODOTTI ALCOLICI (titoli alcolici riferiti al volume a 20°C ‐ Alcol etilico, acqueviti, liquori ed altre bevande spiritose (art.32 TUA) codici NC 2207, 2208 con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% codici NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 22% bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione ‐ Birra (art.34 c.2 TUA) codici NC 2203, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 0,5% ‐ Vino e altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (art.36-38 c.2 TUA) codici NC 2204, 2205: vino tranquillo con titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo da fermentazione) o tra 15% e 18% (senza arricchimenti e alcol solo da fermentazione) codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205: vino spumante con tappo a fungo e titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo da fermentazione) ‐ Prodotti intermedi alcolici (art.39 c.2 TUA) codici NC 2204, 2205, 2206, diversi dai precedenti casi, con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% e ≤ 22% qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alc.> 5,5% o gassata con titolo > 8,5% che non derivi interamente da fermentazione CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE • Distillati, ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di frutta, cereali: - acquaviti di vino (brandy, cognac) - acquaviti di vinaccia (grappa) - distillati di cereali (whisky) - distillati di canna (rum) - distillati di agave (tequila) - distillati di frumento (vodka) - distillati di ginepro (gin) - distillati di frutta contenuto alcolico compreso tra il 40% e il 50% Liquori, ottenuti dai distillati con aggiunta di zucchero, infusione di erbe, essenze: - amari - limoncello - nocino contenuto alcolico compreso tra il 27% e il 50% - ecc. • Birra, ottenuta dalla fermentazione alcolica di cereali maltati: - analcolica (<1,2%) - normale (3,6~4,6%) - light (1,2~3,5%) - speciale (4,3~5%) - doppio malto (>5%) • Vino, sidro, idromele, ottenuti dalla fermentazione (totale o parziale) rispett. di uva, frutta, miele. contenuto alcolico tra l’ 1% e il 9% Spumanti, ottenuti dalla fermentazione di uva entro contenitori chiusi per mantenere la CO2 contenuto alcolico tra il 8,5% e il 18% - Vini liquorosi: vino base di almeno 12°; l’incremento alcolico può essere ottenuto anche per concentrazione a freddo. Esempi tipici: Marsala, Moscato passito, Porto, Sherry. - Vini aromatizzati: provengono da vini nazionali (almeno 70%); contengono sostanze aromatizzanti (erbe, spezie). Esempi tipici: i Vermouth. contenuto alcolico tra il 15% e il 22% Key words (parole chiave): •Deposito fiscale; •Denaturazione; •Impiego; •Alcole etilico; •Prodotti alcolici intermedi: art. 39 comma 2 tua; •Birra; •Vino; •Bevande fermentate diverse da vino e birra; •Titolo alcolometrico: il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura; perciò per titolo alcolometrico o gradazione alcolica si intende la misura del contenuto di etanolo in una bevanda alcolica; •Grado-Plato: i gradi Plato sono una unità di misura della densità di una soluzione. Per definizione, si dice che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l'equivalente della densità, misurata in percentuale peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. In altre parole, dire che un litro di mosto di birra abbia un contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che la densità di estratto (cioè di zuccheri disciolti nel mosto) in questione sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12% peso/peso di saccarosio: approssimando il peso specifico dell'acqua a 1 kg/l e supponendo di essere sul livello del mare e a temperatura ambiente, si può quindi dire che il campione di mosto contiene circa 120 grammi di estratto; •Bevande fermentate diverse da vino e birra: sidro (mele), sakè (riso); •Prodotti alcolici intermedi: •Liquidi fermentescibili: succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, melasso e sughi zuccherini diluiti. •Aromi alcolici: composti usati per conferire odore e/o sapore agli alimenti; Nel settore dell’alcool etilico il regime di deposito fiscale [art.28 TUA] consentito per: può essere 1) impianti di produzione (distillerie di alcol, cantine di vino con produz.>1000hl/anno) 2) opifici di rettificazione e trasformazione prodotti soggetti 3) impianti di condizionamento prodotti soggetti 4) depositi doganali privati 5) magazzini sussidiari di fabbrica 6) depositi commerciali all’ingrosso, magazzini di invecchiamento, commercianti di vino intra-UE 7) magazzini invecchiamento acqueviti. Per altri settori si veda l’art. 28 TUA. Sono escluse dal regime di deposito fiscale le fabbriche tassate su base forfettaria (art. 5). Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti ad accisa assolta, eccetto quelli strettamente necessari al consumo aziendale, stabiliti dall’Ufficio . La cauzione sul deposito I depositari autorizzati sono tenuti alla prestazione di un deposito cauzionale a garanzia del prodotto detenuto in sospensione di accisa. L’importo viene calcolato in funzione dell’accisa gravante sul quantitativo massimo stoccabile di prodotto, nelle seguenti misure: -per opifici di produzione di alcool e prodotti intermedi: 2% -per opifici di rettificazione o di trasformazione di alcool : 2% -per magazzini di invecchiamento: -per altri impianti nel settore degli spiriti: 5% 10% -per prodotti condizionati muniti di contrassegno fiscale: 100% dell’accisa applicata alla massima capacità detenuta La cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’accisa dovuta alle previste scadenze. Pertanto, se tale ammontare è superiore a quello come sopra determinato la cauzione è adeguata all’accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo.. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: art. 1 DM 153/2001 L’istanza, in doppio esemplare, deve contenere i seguenti elementi: a) b) c) d) e) f) g) Allegati a) b) c) d) e) f) denominazione della ditta, la sua sede, partita IVA, generalità e codice fiscale del rappresentante legale ed, eventualmente, del rappresentante negoziale, Comune, via e n° civico o località dell’istituendo deposito fiscale, n° telefono e n° fax, descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione, potenzialità degli impianti, descrizione e caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature di produzione ed acquisto dell’energia, qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, n° e capacità dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti soggetti ad accisa, massimo quantitativo che si intende detenere in confezioni ed in altri contenitori, n° serbatoi, vasche e silos di stoccaggio di materie prime, semilavorati e altri prodotti, descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti, procedure operative tecnico-contabili da attivare per la gestione del deposito fiscale, all’istanza: Planimetria del deposito fiscale evidenziante la sua recinzione fiscale, Schema degli impianti, Tabelle di taratura dei serbatoi Documenti tecnici degli strumenti di misura, Diagramma quantificato del flusso di materia, Relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione ed utilizzo dell’energia, con indicazione parametri di consumo delle attività rilevanti dal punto di vista fiscale. VERIFICA TECNICA: assetto fiscale impianti Assetto impianti alcool etilico: • Art. 3 D.M. 153/2001 • Art. 33 TUA ed 12 DM 153/2001, per serbatoi di accertamento e misuratori • Altre disposizioni emanate nel tempo dall’Amministrazione Assetto depositi fiscali birra: • Art. 3 , comma 4, DM 153/2001 • Circ. prot. 4384/ACGT del 7.8.2007 E’ prevista , in particolare, l’installazione dei seguenti contatori: - Contatore volumetrico mosto prodotto - Contatore E.E. impiegata per riscaldamento acqua per la cotta - Contatore volumetrico della birra avviata all’imbottigliamento L’ ACCERTAMENTO [art.3 c.1, art.33 TUA, art.12 D.M.153/2001] Con l’accertamento viene determinata la qualità e la quantità del bene sottoposto ad accisa, al fine della corretta applicazione dell’aliquota di accisa e dell’ammontare dell’accisa stessa che il contribuente deve versare. L’accertamento quantitativo del bene soggetto ad accisa si verifica: • Alla produzione o alla importazione • All’estrazione dai depositi fiscali • In sede di inventario e può essere effettuato: • A peso • A volume L’accertamento può essere: - Diretto, - Indiretto, ovvero su base dichiarativa. L’accertamento qualitativo viene effettuato mediante il prelievo di campioni. ACCERTAMENTO PRODOTTI INTERMEDI (art. 14 DM 153/2001) 1. Comunicazione di lavorazione preventiva 2. Verbale, del fabbricante, di accertamento di ogni singola partita Sulla base del predetto verbale l’Ufficio effettua l’accertamento fiscale della produzione. ACCERTAMENTO DELLA BIRRA (art. 15 DM 153/2001) L’accertamento della produzione immessa in magazzino è effettuata dall’Ufficio sulla base di apposita dichiarazione mensile del fabbricante, contenente le indicazioni previste da detto articolo. ACCERTAMENTO DEL VINO (art. 13 DM 153/2001) In vigenza dell’aliquota zero l’accertamento della produzione del vino presso i depositi fiscali è fatto dall’Ufficio in base al prospetto annuale di produzione. ACCERTAMENTO DELLE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA (art. 13 DM 153/2001) In vigenza dell’aliquota zero l’accertamento della produzione di tali bevande presso i depositi fiscali è fatto dall’Ufficio in base al prospetto annuale di produzione. Al soggetto obbligato è concesso l’abbuono dell’accisa qualora si verifichino perdite e cali di prodotti sottoposti ad accisa purché al soggetto stesso non sia imputabile dolo o colpa. Per perdita si intende la dispersione ovvero la distruzione di prodotto per caso fortuito o per forza maggiore e non la sottrazione della disponibilità di prodotto (es. furto). I cali possono essere: - naturali, se legati a fenomeni chimici e fisici - tecnici, se legati al processo produttivo, di trasformazione e di stoccaggio Non sono ammessi cali di prodotti in confezioni sigillate La quantificazione dei cali ammessi ai fini dell’abbuono è regolata dal D.M. 18/09/1997 n.383 e dal D.M. 13/01/2000 n.55. Per deficienze di cui non è provata la perdita e superiori al 2% oltre il calo consentito, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’accisa relativa; se superiore al 10%, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione all’accertamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa dal doppio al decuplo dell’accisa evasa). REGIME DEI CALI DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE CALI DI DEPOSITO : DM 13.1.2000 n. 55 A) Cali naturali o di giacenza (montante): B) Cali tecnici: - Cali per operazioni semplici : - Cali trasporto : CALI 1. 2. 3. Tabella A Tabella B Tabella B DI LAVORAZIONE: DM 18.9.1997 n. 383 Ridistillazione o rettifica spiriti ed acquaviti: Preparazione e trasformazione liquori, acqueviti e frutta s.s.: Fabbricazione aromi: I cali di lavorazione si cumulano con i cali naturali e tecnici. 1,5% 2,5% 7% ECCEDENZE art. 47 TUA - circ. 299/D del 16.11.1995 del 12.7.2001 - art. 18, comma 8, DM 153/2001 - circ. 34/D Le eccedenze accertate devono essere assunte in carico. Per le eccedenze oltre i limiti di tolleranza sono previste sanzioni. Limiti di tolleranza: • alcoli non denaturati (depositi fiscali) : • alcoli denaturati : 2% carico 5% carico • birra confezionata (depositi fiscali) : 0,3% del numero di ciascun tipo di contenitore estratto nei 30 giorni precedenti l'inventario • prodotti alcolici intermedi (depositi fiscali) : 2% carico CORRESPONSIONE DELL’ACCISA Nell’ambito dell’alcol e delle bevande alcoliche (così come avviene nel settore dei prodotti energetici, ad esclusione del gas metano), l’accisa viene corrisposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello durante il quale il prodotto è stato immesso in consumo; oltre tale data si applicano l’indennità di mora e gli interessi. E’ preclusa qualsiasi altra estrazione di prodotto fino all’estinzione del debito [art.3 c.4 TUA e successive modificazioni]. I crediti di imposta (che l’Amministrazione vanta) si prescrivono in 5 anni decorrenti dalla data: - dell’immissione in consumo - della scoperta dell’illecito, in caso di comportamenti omissivi - del verbale di accertamento in caso di cali oltre il consentito - della sentenza in caso di procedimento penale, durante il quale la prescrizione è sospesa. CONTABILITA’ ACCISE : circ. 335/1992 – D.M. 153/2001 Il D.M. 153/2001 detta disposizioni sulla corretta tenuta e conservazione dei registri. Tali disposizioni prevedono che: •Prima della loro messa in uso i registri devono essere sottoposti alla vidimazione da parte dell’ Ufficio delle dogane; •Al termine dell’anno finanziario i registri devono essere chiusi e le rimanenze devono essere riportate in carico nel registro dell’anno successivo. Depositi fiscali La contabilità accise dei depositi fiscali consiste nella tenuta dei seguenti registri annuali di carico e scarico: a) registro delle materie prime e dei semilavorati b) registro di magazzino dei prodotti finiti (introdotti ed estratti) c) registro delle partite ricevute e spedite FIGURE FISCALI PER I PRODOTTI ASSOGGETTATI [art.29 TUA] Nel settore di imposta dell’alcol e delle bevande alcoliche, i prodotti ad accisa assolta possono essere detenuti in generale per scopi commerciali presso: - depositi di alcol, di bevande alcoliche condizionate e contrassegnate per quantitativi superiori a 20 litri; depositi di alcol denaturato generale per quantitativi superiori a 300 litri; depositi di profumerie alcoliche condizionate per quantitativi superiori a 5000 litri - opifici di trasformazione - impianti di condizionamento - minuta vendita (di alcol, contrassegnate) di bevande alcoliche condizionate ed eventualmente con i seguenti obblighi: Detenere la Licenza fiscale di esercizio Contabilizzare la movimentazione dei prodotti (registri di carico/scarico) esclusa minuta vendita Sottoporsi a prescrizioni e controlli 4. ENERGIA ELETTRICA 1) Regime generale, ambito di applicazione dell’imposta e soggetti obbligati - - INTRODUZIONE - Generalità sul concetto di energia - Le grandezze di riferimento - L’energia elettrica - La produzione di energia elettrica: le fonti rinnovabili e le fonti classiche IL REGIME FISCALE - Oggetto dell’imposizione: art. 52 comma1 - Le aliquote - Il momento impositivo -INTRODUZIONE L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: J); in termini di unità fondamentali del SI, 1 J è pari a 1 kg·m2·s−2. A seconda dell'ambito, altre unità di misura sono adottate per misurare l'energia. Per quanto ci riguarda: caloria = 4,186 799 940 9 J kilowattora = 3,6 × 106 J L’energia è presente nei sistemi in forme diverse che possono essere trasformate tra loro in forme diverse (energia meccanica, energia termica, energia chimica ecc. ). La vita sulla Terra è possibile grazie all'apporto di energia proveniente dal Sole (energia solare). Esistono numerose forme in cui si presenta l'energia, ed è sempre possibile trasformare l'energia da una forma all'altra, ma tutte le trasformazioni energetiche sono regolate da due principi fondamentali: Primo principio della termodinamica: l'energia non si crea, non si distrugge ma può solo passare da una forma all'altra. Secondo principio della termodinamica: ogni trasformazione dell'energia comporta una dissipazione di una quota di essa sotto forma di calore a bassa temperatura, non più utilizzabile Una fonte di energia viene detta primaria quando è presente in natura in forma direttamente utilizzabile e non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Rientrano in questa classificazione l'energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, l'energia delle biomasse e l’energia ottenibile dalla combustione di legna, petrolio grezzo, gas naturale, carbone o l'energia nucleare. Le forme fondamentali di energia scaturiscono direttamente da opportune fonti che vengono appunto chiamate fonti primarie di energia. Le fonti di energia secondaria sono quelle forme di energia che non possono essere erogate direttamente da alcuna fonte, bensì provengono dalla trasformazione delle energie primarie e sono rese utilizzabili sotto altre forme più adatte al trasporto e ai vari impieghi. Pertanto possono essere utilizzate solo a valle di una trasformazione di energia. Sono fonti secondarie, per esempio, la benzina (perché deriva dal trattamento del petrolio greggio), il gas di città (che deriva dal trattamento di gas naturali), l’energia elettrica (che deriva dalla trasformazione di energia meccanica o chimica) L'energia elettrica è la forma d’energia più conosciuta ed è costituita da un flusso di cariche elettriche che si muovono in un conduttore passando da un potenziale elettrico maggiore verso un potenziale elettrico minore. Si definiscono fonti rinnovabili di energia quelle fonti che, a differenza dei combustibili fossili e nucleari, possono essere considerate virtualmente inesauribili. Questo perché il loro ciclo di produzione, o riproduzione, ha tempi caratteristici al minimo comparabili con quelli del loro consumo da parte degli utenti. Le fonti rinnovabili comprendono la fonte primaria dell’energia solare che investe il pianeta Terra e quelle energie che da essa derivano: idraulica, eolica, delle biomasse, delle onde e delle correnti marine. Altra fonte primaria considerata rinnovabile è l’energia geotermica che trae origine da fenomeni che avvengono nei sistemi profondi della crosta terrestre. L’energia solare è quindi la sorgente da cui hanno origine quasi tutte le fonti energetiche, sia convenzionali che rinnovabili. Solo la geotermica, la gravitazionale e la nucleare sono da questa indipendenti. Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, recependo la Direttiva comunitaria del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/77/CE, ha stabilito che per fonti rinnovabili debbano intendersi esclusivamente le seguenti: “eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. - IL REGIME FISCALE Titolo II TUA Art 52 – Oggetto dell’imposizione - Definisce il campo di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica Comma 1 momento impositivo Comma 2 usi non sottoposti ad accisa Comma 3 usi esenti dall’accisa Art 52 comma 1 Momento Impositivo L’energia elettrica (codice NC 2716) e’ sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio. Con il D.L.vo 26/2007 sono state recepite le disposizioni comunitarie in materia di tassazione sull’elettricità. - Accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico - Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; - Aliquote imposta – Allegato I come modificato dall’entrata in vigore del DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012 - nota Agenzia Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012 - Aliquote nazionali aggiornamento al 1 marzo 2014 - Conferma abrogazione addizionali ex art. 6 D.L. n. 511/1988 - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012 – nota Agenzia Dogane prot. n. 33582 del 22/03/2012 - Momento impositivo: momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’ee prodotta per uso proprio – art. 52 comma 1 TUA - - modifiche D. Lgs. n. 26/2007 di attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Circolare Agenzia Dogane n. 17/D del 28/05/2007 - Uso proprio: anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora parte dell’ee venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale seppure trattasi di consumi esenti ex art. 52. comma 3 lett. a). Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria in capo all’esercente gli impianti di produzione, l’attività di produzione di energia elettrica è soggetta solamente all’obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell’art. 53-bis, in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l’officina elettrica…non rientrano tra i consumi per uso proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o conversione necessarie a rendere disponibile l’energia elettrica prodotta. - Circolare Agenzia Dogane n. 37/D del 28/12/2007 L’energia elettrica è sottoposta ad accisa Al momento della fornitura ai consumatori finali da parte del distributore o del redistributore (persone fisiche o giuridiche che provvedono alla fornitura e che procedono o fanno procedere alla fatturazione) Al momento del consumo quando l’energia elettrica è prodotta per uso proprio Un soggetto che produce energia elettrica per uso proprio è considerato un distributore In seguito all’attivazione del mercato libero, su ogni rete di distribuzione possono agire più venditori di energia elettrica - GLI ALTRI ARTICOLI DEL TUA IN MATERIA DI EE - I soggetti e i relativi adempimenti: articoli 53 e 53bis; -Licenza/autorizzazione - voltura -Codice ditta -Cauzione -Dichiarazione di consumo/comunicazione - Il concetto tecnico-fiscale di officina elettrica: art. 54; - Accertamento e liquidazione dell’accisa: art. 55; - Capitolo 2, paragrafo «le misure e le problematiche connesse»; - Versamento dell’accisa: art. 56; - Privilegi e prescrizioni: art. 57; - Poteri e controlli: art. 58; - Sanzioni: art. 59; - Addizionali dell’accisa: art. 60; - Licenze di esercizio e diritti annuali: art. 63 - Soggetti obbligati e adempimenti– art. 53 TUA - Circolare Agenzia Dogane n. 17/D del 28/05/2007 - Autorizzazione – comma 5 - Licenza di esercizio – comma 7, comma 63 - Novità DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012 - Nota Agenzia Dogane prot. n. 41383 del 30/03/2012 - Nota Agenzia Dogane prot. n. 39218 del 05/04/2011 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Cauzione – comma 5 - Dichiarazione di consumo – comma 8 - Modello anno 2013 - Istruzioni per la compilazione - Altri adempimenti – art. 53bis TUA - Soggetti obbligati Art 53 – Definizione di soggetti obbligati Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (venditori); b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh. Ai soggetti obbligati che non esercitano una officina di energia elettrica (cosiddetti grossisti/venditori) viene rilasciata, dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale, una autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale. Ai soggetti obbligati che esercitano una officina di energia elettrica (uso proprio o promiscuo) viene rilasciata, dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto, una licenza fiscale d’esercizio. - Officina elettrica – art. 54 TUA - Ai fini dell’ottenimento della licenza fiscale per l’esercizio di una officina di energia elettrica la Ditta dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto la seguente documentazione debitamente firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante: - Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo - Denuncia di attivazione dell’officina corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’officina elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura a carico fittizio ed a carico reale redatti da enti appositamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura fiscali (la certificazione a carico fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e di tensione inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto 22/07 per gli strumenti di misura fiscali - Prestazione di idoneo deposito cauzionale - Prima del rilascio della licenza fiscale d’esercizio l’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto, esaminata la documentazione presentata, predispone la verifica tecnica dell’officina, procede al suggellamento degli apparati di produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità della cauzione prestata. Procedura per il rilascio della licenza fiscale per l’esercizio di una officina di energia elettrica (uso proprio o promiscuo) Ai fini dell’ottenimento della licenza fiscale per l’esercizio di una officina di energia elettrica la Ditta dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto la seguente documentazione:debitamente firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante: Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo Denuncia di attivazione dell’officina corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’officina elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura a carico fittizio ed a carico reale redatti da enti appositamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura fiscali (la certificazione a carico fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e di tensione inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto 22/07 per gli strumenti di misura fiscali Prestazione di idoneo deposito cauzionale Prima del rilascio della licenza fiscale d’esercizio l’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto, esaminata la documentazione presentata, predispone la verifica tecnica dell’officina, procede al suggellamento degli apparati di produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità della cauzione prestata. L’accertamento e gli strumenti di misura – art. 55 TUA - Canone annuo di abbonamento - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012 - Strumenti di misura - D. Lgs. n. 22/2007 - Circolare n. 17/D del 23/05/2011 - Circolare n. 7/D del 06/05/2013 LE NOVITA’ - Legge 11-11-2011, n. 180: art. 11 - Legge 22-12-2011, n. 214 di conversione del DL “Salva Italia” 6-12-2011, n. 201: art. 11 co. 7 - Legge 26-04-2012, n. 44 di conversione del DL 02-03-2012, n. 16: Nota DCGT prot. n. 41383/2012 IS/12/2012/ACCISE (nota prot. n. 18497 del 07-06-2012) Nota DCGT prot. n. 130439/2013 Nota DID Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta GRAZIE PER L’ATTENZIONE