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(carburanti, combustibili, lubrificanti, bitumi), all`alcole e bevande

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(carburanti, combustibili, lubrificanti, bitumi), all`alcole e bevande
DOGANE E IMPRESE: PERCORSI VIRTUOSI PER GARANTIRE LA LEGALITA’ E
ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ NEL MERCATO GLOBALE
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche
Area Procedure e Controlli Settore Accise
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI ANCONA
Ancona, 29 maggio 2014
PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA, CON RIGUARDO AI PRODOTTI ENERGETICI,
ALL’ALCOLE E ALLE BEVANDE ALCOLICHE E ALL’ENERGIA ELETTRICA
Ing. Gianluca Forastieri
Responsabile Ambito Controlli
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche
Area Procedure e Controlli Settore Accise
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI ANCONA
Ancona, 29 maggio 2014
INDICE
1. CONCETTI GENERALI
2. I PRODOTTI ENERGETICI
2.1. Definizioni
2.2. Particolarità
3. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
3.1. Ambito di applicazione
3.2. Definizioni e particolarità
4. ENERGIA ELETTRICA
4.1 Oggetto dell’imposizione e soggetti
4.2 Definizione di officina
4.3 Accertamento e liquidazione dell’accisa
1. CONCETTI GENERALI
COMUNITARIE
Dir. 92/81 e Dir. 92/82
(c.d. verticali)
abrogate da Dir. 96/2003
Dir. 92/12
(c.d. orizzontale)
abrogata dalla Dir. 118/2008
FONTI
NORMATIVE
NAZIONALI
T.U. Accise
D. Lgs. n. 504/95
modificato da:
D. Lgs. n. 26/07
D. Lgs. n. 48/10
…
DIRETTIVA CONSIGLIO
92/12/CEE 25 febbraio 1992:
Regime generale, detenzione, circolazione e
controlli dei prodotti soggetti ad accisa



oli minerali (dal 1.06.2007 prodotti Art. 3 Dir. n. 2003/96
energetici)
I
riferimenti
agli
«oli
minerali» e alle «accise»
applicate agli oli minerali di
alcole e bevande alcoliche
cui alla direttiva 92/12/CEE
s'intendono come riferimenti
tabacchi lavorati
riguardanti tutti i prodotti
energetici, l'elettricità e
tutte le imposte indirette
nazionali
Principali novità della Dir. n. 2003/96
 Ampliamento del campo d’applicazione della Direttiva
92/12/CEE;
 Sostituzione, della categoria “OLI MINERALI” con quella ben
più estesa costituita dai “PRODOTTI ENERGETICI” cui si
affianca l’ “ENERGIA ELETTRICA ”;
 Inserimento nella categoria dei prodotti energetici degli “OLI
VEGETALI”, “ALCOL METILICO”, ”CARBONE”, “LIGNITE” e del
“COKE”;
 Sostituzione della precedente denominazione “GAS METANO”
con “GAS NATURALE”;
 Ampliato lo scenario dell’uso non tassato - “fuori campo”
Dal 1.1.1993
D.Lgs 2.2.2007 n.26
ACCISE
Oli Minerali
Alcole e bevande
alcoliche
Tabacchi lavorati
IMPOSTA ERARIALE DI
CONSUMO
Energia elettrica
IMPOSTE DI CONSUMO
Carbone
Coke di petrolio
Oli lubrificanti
Bitumi di petrolio
Dal 1.6.2007
ACCISE
Prodotti energetici
Alcole e bevande alcoliche
Tabacchi lavorati
Energia elettrica
Carbone
Coke di petrolio
IMPOSTE DI CONSUMO
Oli lubrificanti
Bitumi di petrolio
IL RECEPIMENTO NAZIONALE
Il D.Lgs. n. 26/2007 ha recepito gli
indirizzi e i criteri dell’ultima Direttiva
sui prodotti energetici ed è entrato in
vigore il giorno
1 giugno 2007
Sono state pubblicate dall’ex Area Centrale Tributi dell’Agenzia delle
Dogane le seguenti Circolari:
- n.17/D del 2007
- nota prot. n. 4436 del 24.07.2007.
- n. 37/D del 2007
- n. 32/D del 2008
Le altre novità contenute nel decreto di recepimento della
Direttiva 118/08 – D. Lgs. 29/3/2010 n. 48
TU accise modificato
TU accise attuale
Inserimento CAPO III bis - tabacchi lavorati
Inserimento artt. 62 bis e ter I.F. fiammiferi
e
conseguenti modifiche allegato I TUA
Inserimento nuove figure fiscali di destinatario/speditore
registrato
Modifiche procedure circolazione in sospensione e-AD
Modifiche artt. 1/3/12/14/15/17/18/19/61
Sostituzione artt. 2/4/5/6/7/8/9/10/11/13/62
Inserimento artt. 10 bis e ter (vendite a distanza)
Modifiche formali e di adattamento ai nuovi regimi
previsti (es Lire/Euro)
DEFINIZIONI
Accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti
energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei
tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del
TUA;
Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime
fiscale delle accise;
Prodotto soggetto o assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il
debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
DEFINIZIONI
Deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti,
ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti
di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
Depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del
deposito fiscale;
Regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla
trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad
accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime
doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di
una causa estintiva del debito d'imposta;
CONCETTI GENERALI : ART.
5 TUA
La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale...
PRODOTTI ENERGETICI: ART.
23 TUA
Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di
produzione dove si ottengono i prodotti energetici ... sottoposti ad accisa, ad esclusione del
gas naturale …, del carbone, della lignite e del coke… e i prodotti sottoposti ad accisa ai
sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici
Circolare n. 16/D del 28 aprile 2006
(Criteri Soggettivi e Oggettivi)
ALCOLI E LE BEVANDE ALCOLICHE: ART. 28 TUA – D.M. n. 153/2001
Si considerano STABILIMENTI DI PRODUZIONE
di prodotti energetici quegli opifici nei quali:
-
Si producono i prodotti di cui all’art. 21, commi 1 e 2 del TUA;
-
Si effettuano i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della
nomenclatura combinata;
Rientrano perciò nel regime di deposito fiscale:
-
Gli impianti di lavorazione del greggio petrolifero (raffinerie);
-
Gli impianti di rigenerazione degli oli lubrificanti usati, dove sono normalmente ottenuti
anche altri prodotti soggetti ad accisa;
-
Gli stabilimenti petrolchimici che impiegano prodotti energetici (es. virgin naphta) per
l’ottenimento di prodotti di natura diversa (es. resine);
-
Gli impianti ove si effettuano trattamenti definiti (vacuum, cracking, reforming, estrazione
con solventi, polimerizzazione, alchilazione, isomerizzazione, ecc.)
-
I depositi di prodotti finiti autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale (capacità >
3.000 mc)
DEFINIZIONI
Destinatario registrato:
la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale,
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello
Stato;
DETTAGLI: ART
8 TUA
Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento
dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ UD competente per territorio. Al destinatario
registrato è attribuito un codice d’accisa. Presenta una denuncia presso l’Ufficio Dogane, in duplice
esemplare, in cui sono riportati tutti i dati relativi al deposito e al titolare. Descrive i processi di
lavorazione, la quantità massima di prodotti che può essere ricevuta nell’arco di un giorno, gli strumenti di
misura installati per l’accertamento. Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende
gestire il deposito. E’ tenuto a prestare una garanzia nella misura del 100% dell’imposta che grava sulla
quantità massima dei prodotti che intende ricevere in regime sospensivo. Il destinatario registrato deve
curare la tenuta di un registro di carico e scarico delle singole partite ricevute in sospensione di imposta,
preventivamente vidimato dall’Ufficio, riportante il riferimento ai documenti di accompagnamento e i dati
relativi al pagamento dell’accisa. L’accisa è esigibile al momento dell’arrivo della merce e deve essere
pagata entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce. Quindi, è un operatore
che può ricevere a titolo occasionale prodotti in regime sospensivo, presenta dichiarazione
preventiva della merce che intende ricevere e garantisce il pagamento dell’accisa.
Speditore
registrato:
la persona fisica o giuridica autorizzata
dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua
DEFINIZIONI
Speditore registrato:
la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria
unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE)
n. 2913/92;
DETTAGLI: ART
9 TUA
Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della
spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i
medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso
dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente
identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni
effettuate.
Dalle IMPOSTE DI FABBRICAZIONE alle ACCISE
26 ott 1995
31 dic 1992
1939
29 ott 1993
25 feb1992
26 feb 2007
27 ott 2003
16 dic 2008
tempo
R.D.L.
334/39
DL 513/92 L. 427/93
Dir 92/12/CEE
e Dir 92/81 92/82
T.U. Accise
D.Lgs 26/2007
Dir 2003/96
Dir 2008/118
2. PRODOTTI ENERGETICI
IL PRIMO COMMA
DELL’ART. 21 DEL TUA:
ELENCO DEI PRODOTTI
ENERGETICI SOTTOPOSTI AL
REGIME DELLE ACCISE.
ALCUNI PRODOTTI SONO
“ENERGETICI” SOLO SE
DESTINATI AD ESSERE
UTILIZZATI COME
COMBUSTIBILE PER
RISCALDAMENTO O COME
CARBURANTE (*)
PRODOTTI ENERGETICI :
Carbone fossile
Lignite
Coke e semi coke di carbon fossile
Gas naturale
Benzine
Petrolio lampante o kerosene
Gasolio
Olio combustibile denso
Gas di petrolio liquefatto
Vaselina
Paraffina, cera di petrolio
Bitumi e asfalti
Preparazioni lubrificanti
Olio di soia (*)
Olio di arachide (*)
Olio di oliva (*)
Olio di palma (*)
Oli di girasole (*)
Oli di cocco (*)
Altri grassi ed oli vegetali (*)
Grassi ed oli animali o vegetali (*)
Margarina (*)
Metanolo (*)
Prodotti vari tra i quali rientra il biodiesel (*)
SECONDO COMMA
DELL’ART. 21 DEL TUA:
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA.
QUESTI PRODOTTI
HANNO UNA ALIQUOTA DI
IMPOSTA COME
DALL’ALLEGATO I DEL
TUA
PRODOTTI ENERGETICI
SOGGETTI AD ACCISA:
Carbone fossile
Lignite
Coke e semi coke di carbon
fossile
Gas naturale
Benzine
Petrolio lampante o kerosene
Gasolio
Olio combustibile denso
Gas di petrolio liquefatto
TERZO COMMA DELL’ART. 21
DEL TUA:
I PRODOTTI NON CITATI NEL
SECONDO COMMA SONO
SOGGETTI A VIGILANZA
FISCALE
SE DESTINATI ALLA
CARBURAZIONE E
COMBUSTIONE SONO
SOTTOPOSTI AD ACCISA
SECONDO L’ALIQUOTA
DEL PRODOTTO
EQUIVALENTE (DEL COMMA 2)
PRODOTTI ENERGETICI
SOGGETTI A VIGILANZA
FISCALE:
Benzoli
Toluoli
Xiloli
Oli greggi di petrolio
Gas di petrolio: butano, propano
Vaselina, paraffina
Miscele bituminose
… ed altri
VIGILANZA FISCALE
Se i Prodotti energetici non sono destinati alla
carburazione e combustione?
Si applica il DM 17.05.95, n. 322:
“Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti
petroliferi in usi diversi da carburazione e combustione ed
esercizio vigilanza fiscale su Oli Minerali non soggetti ad accisa”:
•
•
Capo I – PE con aliquota specifica
Capo II – PE senza aliquota
CHI INTENDE ATTIVARE L’ESERCIZIO DI UN DEPOSITO FISCALE:
-
Presenta una denuncia presso l’Ufficio Dogane, in duplice esemplare, 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività, in cui sono riportati tutti i dati relativi allo stabilimento e al titolare del deposito.
-
Con adeguata relazione tecnica, descrive i processi di lavorazione, la quantità massima del
deposito, gli strumenti di misura per l’accertamento.
-
Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende gestire il deposito.
-
E’ tenuto a prestare una garanzia con fidejussione in contanti nelle seguenti misure:
-
-
10% dell’imposta che grava sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito
fiscale. In ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta che
mediamente viene pagata alle previste scadenze.
-
10% dell’imposta gravante sui prodotti trasferiti in regime sospensivo.
Richiedere la licenza e il codice d’accisa versando un diritto annuale: € 258,23 per impianto di
trattamento, lavorazione o condizionamento o € 103,29 per il deposito. Il rinnovo è previsto con
semplice versamento dal 1 al 16 Dicembre precedente l’anno di riferimento. Il diritto di licenza è
da versare anche in occasione del cambio di titolarità del deposito.
IL CODICE DI ACCISA:
E’ un codice alfanumerico identificativo del deposito.
IT00BOA000001Y
IT00
BO
SIGLA PER I DEPOSITI
NAZIONALI
PROVINCIA DEL DEPOSITO
O
000001
SETTORE DI IMPOSTA
NUMERAZIONE
(O=PR. ENERGETICI
PROGRESSIVA
A=ALCOLE)
DISTINTA PER SETTORE
Y
LETTERA DI CONTROLLO
IL DEPOSITARIO AUTORIZZATO DEVE TENERE I SEGUENTI REGISTRI CONTABILI
PREVENTIVAMENTE VIDIMATI DALL’UFFICIO:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;
b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri
riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale;
c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’imposta nel quale
devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell’avvenuto arrivo a
destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l’ammontare dell’imposta dovuta sulle
spedizioni non ancora appurate.
Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un
prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per
posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie;
al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione
d’accisa.
INOLTRE, il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l’anno:
a) l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
b) il bilancio di materia con l’indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di
impiego;
c) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei
combustibili distintamente per reparto di lavorazione.
Adempimenti dell’Ufficio delle dogane
•
•
•
•
•
•
Esegue una verifica presso lo stabilimento, in cui oltre ad accertare che quanto
dichiarato nella denuncia dell’operatore corrisponda allo stato di fatto, prescrive tutte le
misure necessarie a garantire la tutela degli interessi dell’Amministrazione Finanziaria e
redige apposito verbale
Rilascia il codice di accisa
Rilascia la licenza di esercizio
Vidima i registri di carico e scarico previsti
Vidima e bolla i documenti per la circolazione (DAA e DAS)
Attiva il conto contabile sulla gestione informatizzata AIDA
Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4
della L. 7 agosto 1990, n. 241.
In relazione alle contabilità (Piattaforma AIDA):
- Inserisce i dati della dichiarazione pervenuta;
- Valida dei versamenti effettuati con mod. F24 o registrazione della quietanza di tesoreria;
- Verifica della garanzia rispetto all’immissione in consumo.
Provvede inoltre a redigere i verbali di inventario con cadenza quadrimestrale.
Il gas naturale
La tassazione sul gas naturale destinato
alla combustione per usi civili e per usi
industriali, nonché all’autotrazione, è
prevista da:
Art. 26 Testo Unico Accise (D. Lgs. 504/95)
Momento in
cui si applica
l’accisa
fornitura ai consumatori finali
consumo gas naturale estratto per uso proprio
Sono considerati compresi negli usi
industriali gli impieghi del gas naturale,
destinato alla combustione:
in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi
nelle attività artigianali
nelle attività agricole
usi industriali
Sono considerati
compresi negli usi
industriali gli
impieghi nei
settori:
teleriscaldamento
alimentato da cogenerazione
con Pelettrica installata pari ad
almeno 10% di Ptermica
all’utenza
anziani
indigenti
disabili
orfani
Usi civili
Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del
gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese
industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai
laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività’ produttiva.
stabilimento (aliquota uso industriale)
uffici (aliquota usi civili)
magazzini (aliquota usi civili)
Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi di gas
naturale per produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di
calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a
terzi per usi civili.
Comma 7 - Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste
dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale
dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che
forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,
avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi
comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato.
Comma 8 - Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di
gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Comma 9 - Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri
bombolai.
3. ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Insieme alle disposizioni generali di cui al Capo I del Tua (articoli da 1 a 19), bisogna
citare il Capo III del TUA relativo all’ alcole e alle bevande alcoliche.
In particolare:
Sezione I - disposizioni di carattere generale;
Sezione II - alcole etilico;
Sezione III – birra;
Sezione IV – vino;
Sezione V – bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
Sezione VI - prodotti alcolici intermedi.
Inoltre di particolare rilievo sono le norme regolamentari riportate nel DM n.
153/2001.
In particolare:
Capo I – controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell’alcole etilico e
delle bevande alcoliche in regime sospensivo;
Capo II – applicazione dei contrassegni di Stato;
Capo III – controlli sul deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche,
assoggettati ad accisa, e regime di circolazione;
Capo IV – vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico nonché sulle
materie prime alcoligene;
Capo V – disposizioni comuni transitorie e finali.
Riguardo al regime fiscale sono soggetti ad accisa (art. 27) l’Alcool etilico, la Birra, il
Vino, le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i Prodotti alcolici
intermedi.
La loro definizione è data da:
- art. 32 per l’Alcool etilico (N.C. 22.07 e 22.08 nonché , se > 22% vol. , N.C. 22.04,
22.05, 22.06)
-Art. 34 per la Birra (N.C. 22.03 e qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e
bevande analcoliche della N.C. 22.06)
-Art. 36 per il Vino (N.C. 22.04 e 22.05)
-Art. 38 per le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
delle N.C. 22.04 e 22.05 non rientranti nel vino)
- art. 39 per i Prodotti alcolici intermedi
negli art. 34,36 e 38).
(N.C. 22.06 e quelli
(N.C. 22.04, 22.05 e 22.06 , non rientranti
Le voci di N.C. sono quelle vigenti al 1.10.1994 (art. 67 TUA).
CLASSIFICAZIONE FISCALE DEI PRODOTTI ALCOLICI
(titoli alcolici riferiti al volume a 20°C
‐
Alcol etilico, acqueviti, liquori ed altre bevande spiritose (art.32 TUA)

codici NC 2207, 2208 con titolo alcolometrico effettivo > 1,2%

codici NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 22%

bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione
‐
Birra (art.34 c.2 TUA)

codici NC 2203, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 0,5%
‐
Vino e altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (art.36-38 c.2 TUA)

codici NC 2204, 2205: vino tranquillo con titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo
da fermentazione) o tra 15% e 18% (senza arricchimenti e alcol solo da fermentazione)

codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205: vino spumante con tappo a fungo e
titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo da fermentazione)
‐
Prodotti intermedi alcolici (art.39 c.2 TUA)

codici NC 2204, 2205, 2206, diversi dai precedenti casi, con titolo alcolometrico effettivo
> 1,2% e ≤ 22%

qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alc.> 5,5% o gassata con titolo > 8,5%
che non derivi interamente da fermentazione
CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE
• Distillati, ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di frutta, cereali:
- acquaviti di vino (brandy, cognac)
- acquaviti di vinaccia (grappa) - distillati di cereali
(whisky) - distillati di canna (rum)
- distillati di agave (tequila) - distillati di frumento
(vodka) - distillati di ginepro (gin) - distillati di frutta
contenuto alcolico
compreso tra il 40% e
il 50%
Liquori, ottenuti dai distillati con aggiunta di zucchero, infusione di erbe, essenze:
- amari - limoncello - nocino
contenuto alcolico
compreso tra il 27% e
il 50%
- ecc.
• Birra, ottenuta dalla fermentazione alcolica di cereali maltati:
- analcolica (<1,2%)
- normale (3,6~4,6%)
- light (1,2~3,5%)
- speciale (4,3~5%)
- doppio malto (>5%)
• Vino, sidro, idromele, ottenuti dalla fermentazione (totale o parziale) rispett. di uva, frutta,
miele.
contenuto alcolico
tra l’ 1% e il 9%
Spumanti, ottenuti dalla fermentazione di uva entro contenitori chiusi per mantenere la CO2
contenuto alcolico tra il 8,5% e il 18%
- Vini liquorosi: vino base di almeno 12°; l’incremento alcolico può essere ottenuto anche per concentrazione a freddo. Esempi tipici: Marsala, Moscato passito, Porto, Sherry.
- Vini aromatizzati: provengono da vini nazionali (almeno 70%); contengono sostanze
aromatizzanti (erbe, spezie). Esempi tipici: i Vermouth.
contenuto alcolico
tra il 15% e il 22%
Key words (parole chiave):
•Deposito fiscale;
•Denaturazione;
•Impiego;
•Alcole etilico;
•Prodotti alcolici intermedi: art. 39 comma 2 tua;
•Birra;
•Vino;
•Bevande fermentate diverse da vino e birra;
•Titolo alcolometrico: il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100
parti
in
volume
del
prodotto
considerato
alla
stessa
temperatura;
perciò
per
titolo
alcolometrico o gradazione alcolica si intende la misura del contenuto di etanolo in una bevanda alcolica;
•Grado-Plato: i gradi Plato sono una unità di misura della densità di una soluzione. Per definizione, si dice
che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l'equivalente della densità, misurata in percentuale
peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. In altre parole, dire che un litro di mosto di birra
abbia un contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che la densità di estratto (cioè di zuccheri disciolti nel
mosto) in questione sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12% peso/peso di saccarosio:
approssimando il peso specifico dell'acqua a 1 kg/l e supponendo di essere sul livello del mare e a temperatura
ambiente, si può quindi dire che il campione di mosto contiene circa 120 grammi di estratto;
•Bevande fermentate diverse da vino e birra: sidro (mele), sakè (riso);
•Prodotti alcolici intermedi:
•Liquidi fermentescibili: succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali,
melasso e sughi zuccherini diluiti.
•Aromi alcolici: composti usati per conferire odore e/o sapore agli alimenti;
Nel settore dell’alcool etilico il regime di deposito fiscale [art.28 TUA]
consentito per:
può essere
1)
impianti di produzione (distillerie di alcol, cantine di vino con produz.>1000hl/anno)
2)
opifici di rettificazione e trasformazione prodotti soggetti
3)
impianti di condizionamento prodotti soggetti
4)
depositi doganali privati
5)
magazzini sussidiari di fabbrica
6)
depositi commerciali all’ingrosso, magazzini di invecchiamento, commercianti di vino
intra-UE
7)
magazzini invecchiamento acqueviti.
Per altri settori si veda l’art. 28 TUA.
Sono escluse dal regime di deposito fiscale le fabbriche tassate su base forfettaria (art. 5).
Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti ad accisa assolta,
eccetto quelli strettamente necessari al consumo aziendale, stabiliti dall’Ufficio .
La cauzione sul deposito
I depositari autorizzati sono tenuti alla prestazione di un deposito cauzionale a garanzia
del prodotto detenuto in sospensione di accisa.
L’importo viene calcolato in funzione dell’accisa gravante sul quantitativo massimo
stoccabile di prodotto, nelle seguenti misure:
-per opifici di produzione di alcool e prodotti intermedi:
2%
-per opifici di rettificazione o di trasformazione di alcool : 2%
-per magazzini di invecchiamento:
-per altri impianti nel settore degli spiriti:
5%
10%
-per prodotti condizionati muniti di contrassegno fiscale: 100%
dell’accisa
applicata
alla
massima
capacità
detenuta
La cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’accisa dovuta alle previste
scadenze. Pertanto, se tale ammontare è superiore a quello come sopra determinato la
cauzione è adeguata all’accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo..
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: art. 1 DM 153/2001
L’istanza, in doppio esemplare, deve contenere i seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Allegati
a)
b)
c)
d)
e)
f)
denominazione della ditta, la sua sede, partita IVA, generalità e codice fiscale del rappresentante legale
ed, eventualmente, del rappresentante negoziale,
Comune, via e n° civico o località dell’istituendo deposito fiscale, n° telefono e n° fax,
descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione, potenzialità degli impianti,
descrizione e caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature di produzione ed acquisto
dell’energia,
qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, n° e capacità dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti
soggetti ad accisa, massimo quantitativo che si intende detenere in confezioni ed in altri contenitori,
n° serbatoi, vasche e silos di stoccaggio di materie prime, semilavorati e altri prodotti,
descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, semilavorati e prodotti
finiti,
procedure operative tecnico-contabili da attivare per la gestione del deposito fiscale,
all’istanza:
Planimetria del deposito fiscale evidenziante la sua recinzione fiscale,
Schema degli impianti,
Tabelle di taratura dei serbatoi
Documenti tecnici degli strumenti di misura,
Diagramma quantificato del flusso di materia,
Relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione ed utilizzo dell’energia, con
indicazione parametri di consumo delle attività rilevanti dal punto di vista fiscale.
VERIFICA TECNICA: assetto fiscale impianti
Assetto impianti alcool etilico:
•
Art. 3 D.M. 153/2001
•
Art. 33 TUA ed 12 DM 153/2001, per serbatoi di accertamento e
misuratori
•
Altre disposizioni emanate nel tempo dall’Amministrazione
Assetto depositi fiscali birra:
•
Art. 3 , comma 4, DM 153/2001
•
Circ. prot. 4384/ACGT del 7.8.2007
E’ prevista , in particolare, l’installazione dei seguenti contatori:
- Contatore volumetrico mosto prodotto
- Contatore E.E. impiegata per riscaldamento acqua per la cotta
- Contatore volumetrico della birra avviata all’imbottigliamento
L’ ACCERTAMENTO [art.3 c.1, art.33 TUA, art.12 D.M.153/2001]
Con l’accertamento viene determinata la qualità e la quantità del bene sottoposto ad accisa, al
fine della corretta applicazione dell’aliquota di accisa e dell’ammontare dell’accisa stessa che
il contribuente deve versare.
L’accertamento quantitativo del bene soggetto ad accisa si verifica:
•
Alla produzione o alla importazione
•
All’estrazione dai depositi fiscali
•
In sede di inventario
e può essere effettuato:
•
A peso
•
A volume
L’accertamento può essere:
-
Diretto,
-
Indiretto, ovvero su base dichiarativa.
L’accertamento qualitativo viene effettuato mediante il prelievo di campioni.
ACCERTAMENTO PRODOTTI INTERMEDI (art. 14 DM 153/2001)
1. Comunicazione di lavorazione preventiva
2. Verbale, del fabbricante, di accertamento di ogni singola partita
Sulla base del predetto verbale l’Ufficio effettua l’accertamento fiscale della produzione.
ACCERTAMENTO DELLA BIRRA (art. 15 DM 153/2001)
L’accertamento della produzione immessa in magazzino è effettuata dall’Ufficio sulla base
di apposita dichiarazione mensile del fabbricante, contenente le indicazioni previste
da detto articolo.
ACCERTAMENTO DEL VINO (art. 13 DM 153/2001)
In vigenza dell’aliquota zero l’accertamento della produzione del vino presso i depositi
fiscali è fatto dall’Ufficio in base al prospetto annuale di produzione.
ACCERTAMENTO DELLE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA
(art. 13 DM 153/2001)
In vigenza dell’aliquota zero l’accertamento della produzione di tali bevande presso i
depositi fiscali è fatto dall’Ufficio in base al prospetto annuale di produzione.
Al soggetto obbligato è concesso l’abbuono dell’accisa qualora si verifichino perdite e cali di prodotti
sottoposti ad accisa purché al soggetto stesso non sia imputabile dolo o colpa.
Per perdita si intende la dispersione ovvero la distruzione di prodotto per caso fortuito o per forza
maggiore e non la sottrazione della disponibilità di prodotto (es. furto).
I cali possono essere: - naturali, se legati a fenomeni chimici e fisici
- tecnici, se legati al processo produttivo, di trasformazione
e di stoccaggio
Non sono ammessi cali di prodotti in confezioni sigillate
La quantificazione dei cali ammessi ai fini dell’abbuono è regolata dal D.M. 18/09/1997 n.383 e dal D.M.
13/01/2000 n.55.
Per deficienze di cui non è provata la perdita e superiori al 2% oltre il calo consentito, si applica la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’accisa relativa; se superiore al 10%, si applicano le pene
previste per il tentativo di sottrazione all’accertamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa dal doppio al
decuplo dell’accisa evasa).
REGIME DEI CALI DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE
CALI DI DEPOSITO : DM 13.1.2000 n. 55
A) Cali naturali o di giacenza (montante):
B) Cali tecnici:
- Cali per operazioni semplici :
- Cali trasporto :
CALI
1.
2.
3.
Tabella A
Tabella B
Tabella B
DI LAVORAZIONE: DM 18.9.1997 n. 383
Ridistillazione o rettifica spiriti ed acquaviti:
Preparazione e trasformazione liquori, acqueviti e frutta s.s.:
Fabbricazione aromi:
I cali di lavorazione si cumulano con i cali naturali e tecnici.
1,5%
2,5%
7%
ECCEDENZE
art. 47 TUA - circ. 299/D del 16.11.1995
del 12.7.2001
- art. 18, comma 8, DM 153/2001 - circ. 34/D
Le eccedenze accertate devono essere assunte in carico.
Per le eccedenze oltre i limiti di tolleranza sono previste sanzioni.
Limiti di tolleranza:
• alcoli non denaturati (depositi fiscali) :
• alcoli denaturati :
2% carico
5% carico
• birra confezionata (depositi fiscali) :
0,3% del numero di ciascun tipo di contenitore
estratto nei 30 giorni precedenti l'inventario
• prodotti alcolici intermedi (depositi fiscali)
: 2% carico
CORRESPONSIONE DELL’ACCISA
Nell’ambito dell’alcol e delle bevande alcoliche (così come avviene nel settore dei prodotti
energetici, ad esclusione del gas metano), l’accisa viene corrisposta entro il giorno 16 del
mese successivo a quello durante il quale il prodotto è stato immesso in consumo; oltre tale
data si applicano l’indennità di mora e gli interessi. E’ preclusa qualsiasi altra estrazione di
prodotto fino all’estinzione del debito [art.3 c.4 TUA e successive modificazioni].
I crediti di imposta (che l’Amministrazione vanta) si prescrivono in 5 anni decorrenti dalla
data:
- dell’immissione in consumo
- della scoperta dell’illecito, in caso di comportamenti omissivi
- del verbale di accertamento in caso di cali oltre il consentito
- della sentenza in caso di procedimento penale, durante il quale la prescrizione è sospesa.
CONTABILITA’ ACCISE : circ. 335/1992 – D.M. 153/2001
Il D.M. 153/2001 detta disposizioni sulla corretta tenuta e conservazione dei registri.
Tali disposizioni prevedono che:
•Prima della loro messa in uso i registri devono essere sottoposti alla vidimazione da parte
dell’ Ufficio delle dogane;
•Al termine dell’anno finanziario i registri devono essere chiusi e le rimanenze devono
essere riportate in carico nel registro dell’anno successivo.
Depositi fiscali
La contabilità accise dei depositi fiscali consiste nella tenuta dei seguenti registri annuali
di carico e scarico:
a) registro delle materie prime e dei semilavorati
b) registro di magazzino dei prodotti finiti (introdotti ed estratti)
c) registro delle partite ricevute e spedite
FIGURE FISCALI PER I PRODOTTI ASSOGGETTATI [art.29 TUA]
Nel settore di imposta dell’alcol e delle bevande alcoliche, i prodotti ad accisa assolta possono
essere detenuti in generale per scopi commerciali presso:
- depositi di alcol, di bevande alcoliche condizionate e contrassegnate per quantitativi
superiori a 20 litri; depositi di alcol denaturato generale per quantitativi superiori a 300 litri;
depositi di profumerie alcoliche condizionate per quantitativi superiori a 5000 litri
- opifici di trasformazione
- impianti di condizionamento
- minuta vendita (di alcol,
contrassegnate)
di bevande alcoliche condizionate ed eventualmente
con i seguenti obblighi:
Detenere la
Licenza fiscale di
esercizio
Contabilizzare la
movimentazione
dei prodotti
(registri di
carico/scarico)
esclusa minuta
vendita
Sottoporsi a
prescrizioni e
controlli
4. ENERGIA ELETTRICA
1) Regime generale, ambito di applicazione dell’imposta e
soggetti obbligati
-
-
INTRODUZIONE
-
Generalità sul concetto di energia
-
Le grandezze di riferimento
-
L’energia elettrica
-
La produzione di energia elettrica: le fonti rinnovabili e le fonti classiche
IL REGIME FISCALE
-
Oggetto dell’imposizione: art. 52 comma1
-
Le aliquote
-
Il momento impositivo
-INTRODUZIONE
L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro
L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: J);
in termini di unità fondamentali del SI, 1 J è pari a 1 kg·m2·s−2.
A seconda dell'ambito, altre unità di misura sono adottate per misurare l'energia.
Per quanto ci riguarda:
caloria = 4,186 799 940 9 J
kilowattora = 3,6 × 106 J
L’energia è presente nei sistemi in forme diverse che possono essere trasformate tra loro in forme
diverse (energia meccanica, energia termica, energia chimica ecc. ). La vita sulla Terra è possibile
grazie all'apporto di energia proveniente dal Sole (energia solare).
Esistono numerose forme in cui si presenta l'energia, ed è sempre possibile trasformare l'energia
da una forma all'altra, ma tutte le trasformazioni energetiche sono regolate da due principi
fondamentali:
Primo principio della termodinamica: l'energia non si crea, non si distrugge ma può solo passare da
una forma all'altra.
Secondo principio della termodinamica: ogni trasformazione dell'energia comporta una
dissipazione di una quota di essa sotto forma di calore a bassa temperatura, non più utilizzabile
Una fonte di energia viene detta primaria quando è presente in natura in forma direttamente
utilizzabile e non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia.
Rientrano in questa classificazione l'energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, l'energia
delle biomasse e l’energia ottenibile dalla combustione di legna, petrolio grezzo, gas naturale,
carbone o l'energia nucleare.
Le forme fondamentali di energia scaturiscono direttamente da opportune fonti che
vengono appunto chiamate fonti primarie di energia.
Le fonti di energia secondaria sono quelle forme di energia che non possono essere
erogate direttamente da alcuna fonte, bensì provengono dalla trasformazione delle
energie primarie e sono rese utilizzabili sotto altre forme più adatte al trasporto e ai
vari impieghi. Pertanto possono essere utilizzate solo a valle di una trasformazione
di energia.
Sono fonti secondarie, per esempio, la benzina (perché deriva dal trattamento del
petrolio greggio), il gas di città (che deriva dal trattamento di gas naturali), l’energia
elettrica (che deriva dalla trasformazione di energia meccanica o chimica)
L'energia elettrica è la forma d’energia più conosciuta ed è costituita da un flusso di
cariche elettriche che si muovono in un conduttore passando da un potenziale
elettrico maggiore verso un potenziale elettrico minore.
Si definiscono fonti rinnovabili di energia quelle fonti che, a differenza dei combustibili
fossili e nucleari, possono essere considerate virtualmente inesauribili.
Questo perché il loro ciclo di produzione, o riproduzione, ha tempi caratteristici al
minimo comparabili con quelli del loro consumo da parte degli utenti.
Le fonti rinnovabili comprendono la fonte primaria dell’energia solare che investe il
pianeta Terra e quelle energie che da essa derivano: idraulica, eolica, delle biomasse,
delle onde e delle correnti marine.
Altra fonte primaria considerata rinnovabile è l’energia geotermica che trae origine da
fenomeni che avvengono nei sistemi profondi della crosta terrestre.
L’energia solare è quindi la sorgente da cui hanno origine quasi tutte le fonti
energetiche, sia convenzionali che rinnovabili. Solo la geotermica, la gravitazionale e
la nucleare sono da questa indipendenti.
Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, recependo la Direttiva comunitaria del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2001/77/CE, ha stabilito che per fonti rinnovabili debbano
intendersi esclusivamente le seguenti: “eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
-
IL REGIME FISCALE
Titolo II TUA
Art 52 – Oggetto dell’imposizione - Definisce il campo di applicazione
dell’accisa sull’energia elettrica
Comma 1
momento impositivo
Comma 2
usi non sottoposti ad accisa
Comma 3
usi esenti dall’accisa
Art 52 comma 1
Momento Impositivo
L’energia elettrica (codice NC 2716) e’ sottoposta ad
accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I,
al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per
uso proprio.
Con il D.L.vo 26/2007 sono state recepite le disposizioni comunitarie in
materia di tassazione sull’elettricità.
-
Accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici,
dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi
lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente
testo unico
-
Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle
accise;
-
Aliquote imposta – Allegato I come modificato dall’entrata in vigore del DL. n. 16/2012
conv. nella Legge n. 44/2012
-
nota Agenzia Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012
-
Aliquote nazionali aggiornamento al 1 marzo 2014
-
Conferma abrogazione addizionali ex art. 6 D.L. n. 511/1988 - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge
n. 44/2012 – nota Agenzia Dogane prot. n. 33582 del 22/03/2012
-
Momento impositivo: momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del
consumo per l’ee prodotta per uso proprio – art. 52 comma 1 TUA - - modifiche D. Lgs. n.
26/2007 di attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Circolare Agenzia Dogane n. 17/D del
28/05/2007
-
Uso proprio: anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora parte dell’ee
venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione della propria attività
istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale seppure trattasi di consumi
esenti ex art. 52. comma 3 lett. a). Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite
forniture, le linee di alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno
come normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal
venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell’obbligazione tributaria in capo
all’esercente gli impianti di produzione, l’attività di produzione di energia elettrica è soggetta
solamente all’obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell’art. 53-bis, in luogo della
denuncia e della licenza di esercizio per l’officina elettrica…non rientrano tra i consumi per uso
proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o conversione necessarie a rendere
disponibile l’energia elettrica prodotta. - Circolare Agenzia Dogane n. 37/D del 28/12/2007
L’energia elettrica è sottoposta ad accisa
Al momento della fornitura
ai consumatori finali da
parte del distributore o del
redistributore
(persone
fisiche o giuridiche che
provvedono alla fornitura
e che procedono o fanno
procedere
alla
fatturazione)
Al momento del consumo
quando l’energia elettrica
è prodotta per uso proprio
Un soggetto che produce
energia elettrica per uso
proprio è considerato un
distributore
In seguito all’attivazione del
mercato libero, su ogni rete di
distribuzione possono agire più
venditori di energia elettrica
-
GLI ALTRI ARTICOLI DEL TUA IN MATERIA DI EE
- I soggetti e i relativi adempimenti: articoli 53 e 53bis;
-Licenza/autorizzazione - voltura
-Codice ditta
-Cauzione
-Dichiarazione di consumo/comunicazione
-
Il concetto tecnico-fiscale di officina elettrica: art. 54;
-
Accertamento e liquidazione dell’accisa: art. 55;
-
Capitolo 2, paragrafo «le misure e le problematiche connesse»;
-
Versamento dell’accisa: art. 56;
-
Privilegi e prescrizioni: art. 57;
-
Poteri e controlli: art. 58;
-
Sanzioni: art. 59;
-
Addizionali dell’accisa: art. 60;
-
Licenze di esercizio e diritti annuali: art. 63
-
Soggetti obbligati e adempimenti– art. 53 TUA - Circolare Agenzia Dogane n. 17/D
del 28/05/2007
- Autorizzazione – comma 5
- Licenza di esercizio – comma 7, comma 63
- Novità DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012
- Nota Agenzia Dogane prot. n. 41383 del 30/03/2012
- Nota Agenzia Dogane prot. n. 39218 del 05/04/2011
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Cauzione – comma 5
- Dichiarazione di consumo – comma 8
- Modello anno 2013
- Istruzioni per la compilazione
- Altri adempimenti – art. 53bis TUA -
Soggetti obbligati
Art 53 – Definizione di soggetti obbligati
Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (venditori);
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza
disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in
impieghi soggetti a diversa tassazione.
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa
trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano
consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Ai soggetti obbligati che non esercitano una officina di energia elettrica (cosiddetti grossisti/venditori)
viene rilasciata, dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale, una autorizzazione valida su
tutto il territorio nazionale. Ai soggetti obbligati che esercitano una officina di energia elettrica (uso
proprio o promiscuo) viene rilasciata, dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto, una licenza
fiscale d’esercizio.
-
Officina elettrica – art. 54 TUA
-
Ai fini dell’ottenimento della licenza fiscale per l’esercizio di una officina di energia
elettrica la Ditta dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane competente
sull’impianto la seguente documentazione debitamente firmata in tutte le sue
parti dal legale rappresentante:
-
Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo
-
Denuncia di attivazione dell’officina corredata da una relazione tecnica descrittiva
dell’officina elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura
a carico fittizio ed a carico reale redatti da enti appositamente autorizzati
dall’Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura fiscali (la certificazione a carico
fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e di tensione
inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto 22/07 per gli
strumenti di misura fiscali
-
Prestazione di idoneo deposito cauzionale
-
Prima del rilascio della licenza fiscale d’esercizio l’Ufficio delle Dogane
competente sull’impianto, esaminata la documentazione presentata, predispone
la verifica tecnica dell’officina, procede al suggellamento degli apparati di
produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità della cauzione
prestata.
Procedura per il rilascio della licenza fiscale
per l’esercizio di una officina di energia elettrica
(uso proprio o promiscuo)
Ai fini dell’ottenimento della licenza fiscale per l’esercizio di una officina di energia elettrica la
Ditta dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto la seguente
documentazione:debitamente firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante:


Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo
Denuncia di attivazione dell’officina corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’officina
elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura a carico fittizio ed a carico
reale redatti da enti appositamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura
fiscali (la certificazione a carico fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e
di tensione inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto 22/07 per gli strumenti di
misura fiscali

Prestazione di idoneo deposito cauzionale
Prima del rilascio della licenza fiscale d’esercizio l’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto,
esaminata la documentazione presentata, predispone la verifica tecnica dell’officina, procede al
suggellamento degli apparati di produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità
della cauzione prestata.
L’accertamento e gli strumenti di misura – art. 55 TUA
- Canone annuo di abbonamento - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012
- Strumenti di misura
- D. Lgs. n. 22/2007
- Circolare n. 17/D del 23/05/2011
- Circolare n. 7/D del 06/05/2013
LE NOVITA’
- Legge 11-11-2011, n. 180: art. 11
- Legge 22-12-2011, n. 214 di conversione del DL “Salva Italia”
6-12-2011, n. 201: art. 11 co. 7
- Legge 26-04-2012, n. 44 di conversione del DL 02-03-2012, n.
16:
Nota DCGT prot. n. 41383/2012
IS/12/2012/ACCISE (nota prot. n. 18497 del 07-06-2012)
Nota DCGT prot. n. 130439/2013
Nota DID Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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