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IMQ Giocattoli Direttiva - Progetto Forma Web

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IMQ Giocattoli Direttiva - Progetto Forma Web
La Direttiva Giocattoli
2009/48/CE
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
Ing. Claudio Roversi
24 Marzo 2011
Camera di Commercio di Ancona
GRUPPO
SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA
RAPIDA (RAPEX)
•Assicura che le informazioni sui prodotti pericolosi identificati in uno
Stato Membro siano trasmesse rapidamente agli altri Stati Membri e
alla Commissione per il seguito appropriato
•Notifiche da parte degli Stati Membri sulle misure restrittive ordinate
dalla autorità o prese volontariamente dagli operatori riguardanti
prodotti che pongono gravi rischi
•Requisito di effetto
transfrontaliero
•Esclusi: prodotti
alimentari, farmaceutici,
dispositivi medici
GRUPPO
Fonte: Rapporto Annuale Rapex 2009
LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO 2009
Fonte: Rapporto Annuale Rapex 2009
GRUPPO
LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO 2008
Fonte: Rapporto Annuale Rapex 2008
GRUPPO
I RISCHI PIU’ FREQUENTI
Fonte: Rapporto Annuale Rapex 2009
GRUPPO
LA PROVENIENZA DEI PRODOTTI
Fonte: Rapporto Annuale Rapex 2009
Il 60% delle segnalazioni (Notifications) è relativo a prodotti di
provenienza Cinese, a cui si deve probabilmente aggiungere
almeno una parte del 7% la cui provenienza non è conosciuta
GRUPPO
SORVEGLIANZA DEL MERCATO:
L’ESPERIENZA DI IMQ
IMQ collabora fornendo supporto tecnico a:
•Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
•Agenzia delle Dogane
•Camere di Commercio
•Guardia di Finanza
IMQ partecipa al Tavolo Elettrico presso il MISE
(istituito nel 2003 per la lotta alla contraffazione dei prodotti elettrici)
GRUPPO
90% ESITO NEGATIVO
eee
GRUPPO
I PROBLEMI RICORRENTI
Sulla documentazione:
•Mancanza della Dichiarazione di Conformità CE (o
firmata da soggetto non autorizzato)
•Presenza dei soli Certificati EMC o LVD senza Test
Report
•Test Report riferiti a modelli diversi da quelli
importati
•Manuale d’uso non coerente con il prodotto o
incompleto
•Logo CE non rispondente ai requisiti dimensionali
GRUPPO
I PROBLEMI RICORRENTI
Sul Prodotto:
•Componenti elettrici diversi da quelli indicati nel
Fascicolo Tecnico/Rapporti di Prova (es.: spina di
collegamento/sezione cavi)
•Mancanza delle corrette marcature
•Introduzione di modifiche costruttive significative
non conformi (es.: rondella dentellata per la messa a
terra)
GRUPPO
QUADRO NORMATIVO ATTUALE
DIRETTIVA 88/378 IN VIGORE DAL 1988 E FINO AL 20 LUGLIO 2011
• garantisce la libera circolazione dei giocattoli sicuri tra i 27 Stati
membri appartenenti all’Unione Europea;
• stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza ai quali i giocattoli
devono essere conformi
NORME ARMONIZZATE
•della serie UNI EN 71 – Sicurezza dei Giocattoli
•NORMA CEI EN 62115:2005 – Giocattoli Elettrici
Altre Direttive specifiche, ad esempio:
• Direttiva Sicurezza Generale Prodotti;
• Compatibilità Elettromagnetica;
• Ftalati; ecc.
GRUPPO
La Direttiva 2009/48/CE – Tempi di
implementazione
DECRETO 10 MARZO 2011
La Direttiva 88/378/CE
Pubbllicata la Direttiva 2009/48/CE
1988
Entra in vigor e definitivamente la Direttiva 2009/48/CE
(eccetto Req. Chimici)
30 Giugno 2009
La Direttiva 2009/48/CE (completa)
20 Luglio 2011
REVISIONE EN 71-1;2;8
EN 62115
20 Luglio 2013
REVISIONE EN 71-3;4;5;7
…nuove norme?
GRUPPO
MODIFICHE SALIENTI
INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
2009/48/CE
1. Aggiornato il campo di applicazione della Direttiva attraverso un
completamento dell’elenco dei prodotti esclusi, con particolare
riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi e periferiche.
Vengono introdotte alcune nuove definizioni di giocattolo funzionale, di
gioco di attività, di rischio e di danno e di velocità di progetto.
2. Sono aggiornati e completati i requisiti di sicurezza, in particolare
per quanto riguarda l’impiego delle sostanze chimiche che devono
essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti
chimici, compreso il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La
principale novità riguarda l’introduzione di norme specifiche per le
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
(CMR), del divieto d’uso o dell’obbligo di etichettatura per alcune
sostanze allergizzanti e alcune fragranze.
GRUPPO
MODIFICHE SALIENTI
INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
2009/48/CE
3. Sono rivisti altri requisiti di sicurezza quali quelli riguardanti le
proprietà elettriche e fisico – meccaniche nonché alcuni rischi per la
salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo a al
soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree che viene
esteso a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca,
indipendentemente dall’età dell’utilizzatore.
4. Anche il settore “avvertenze” subisce una implementazione:
l’obbligo di chiarezza e di leggibilità è integrato con specifiche
restrizioni relative agli utilizzatori come ad esempio la fascia di età e
l’abilità dell’utilizzatore. Il nuovo decreto legislativo impatta anche con
prodotti alimentari ”abbinati ai giocattoli” prevedendo che questi siano
separati dall’alimento mediante un opportuno imballaggio ed
introducendo il divieto di commercializzare giocattoli che per essere
accessibili al bambino necessitino da parte dello stesso il consumo
della parte edibile.
GRUPPO
MODIFICHE SALIENTI
INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
2009/48/CE
5. Per i fabbricanti e gli importatori di giocattoli è introdotto l’obbligo di
tenere a disposizione delle autorità di vigilanza la documentazione
tecnica per dieci anni e di un fascicolo tecnico contenente dati sulla
progettazione/fabbricazione e sulle sostanze chimiche utilizzati nella
produzione del giocattolo.
6. Marcatura CE per la quale oltre ad essere ribadito l’obbligo di apposizione
sul giocattolo o sull’imballaggio e, nel caso di giocattoli di piccole
dimensioni, su un’etichetta o su un foglio informativo, si introduce il nuovo
obbligo di apporre sempre il CE sull’imballaggio, qualora quello apposto
sul giocattolo non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio stesso.
GRUPPO
MODIFICHE SALIENTI
INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
2009/48/CE
7. Obbligo di accreditamento per gli Organismi di valutazione della
conformità. In Italia sarà Accredia l’ente preposto a valutare la capacità di
un organismo di Certificazione
GRUPPO
CAMPO DI APPLICAZIONE
Definizione di giocattolo
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
Art. 2 – comma 1
La presente direttiva si applica ai prodotti
progettati o destinati,
in modo esclusivo o meno,
a essere utilizzati per fini di gioco da
bambini di età inferiore a 14 anni.
A norma della presente direttiva, i
prodotti elencati nell’allegato I non sono
considerati come giocattoli.
Art. 1
La presente direttiva si applica ai
giocattoli. Per giocattolo si intende
qualsiasi prodotto concepito o
manifestamente destinato ad essere
utilizzato a fini di gioco da bambini di età
inferiore ai 14 anni.
I prodotti elencati all'allegato I non sono
considerati giocattoli nel senso della
presente direttiva.
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
1
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
Prodotti destinati a collezionisti adulti,
purché il prodotto o il suo imballaggio
rechino un’indicazione chiara e leggibile
che si tratta di un prodotto destinato a
collezionisti di età 14 anni e superiore.
Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in
scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e
altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
a)-b) Modelli ridotti, costruiti su scala in
dettaglio per collezionisti adulti;
c) Bambole folcloristiche e decorative e
altri
articoli analoghi per collezionisti adulti;
d)-e) Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
(continua)
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
2
Decorazioni e addobbi per festività e
Celebrazioni
Decorazioni natalizie
3
Attrezzature sportive, compresi pattini a
rotelle, pattini in linea e skateboard
destinati a bambini aventi una massa
corporea superiore a 20 kg
Attrezzature sportive
4
monopattini e altri mezzi di trasporto
destinati allo sport o a essere utilizzati per
spostamenti sulla pubblica via
(continua)
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
5
Biciclette con un'altezza massima alla
sella
di oltre 435 mm, misurata in verticale dal
suolo alla superficie superiore della sella
con la sella in posizione orizzontale e
regolata con il morsetto inserito nel foro
più basso
Biciclette concepite per scopi sportivi o per
spostamenti sulla pubblica via
6
Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati
per spostamenti sulla pubblica via o sui
marciapiedi;
7
Attrezzature per attività acquatiche da
utilizzare in acque profonde e dispositivi
per imparare a nuotare destinati ai
bambini, come sedili gonfiabili e ausili per
il nuoto
Attrezzature nautiche da utilizzare in
acque
Profonde
EN 71-1. ausili per il galleggiamento come
braccioli e salvamenti a mutandina
(continua)
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
8
Puzzle di oltre 500 pezzi
Puzzle di oltre 500 pezzi o senza modello,
destinati agli specialisti
9
Fucili e pistole a gas compresso ,eccetto i
fucili ad acqua e gli archi per il tiro con
l'arco di lunghezza superiore a 120 cm
Armi ad aria compressa
EN 71-1:archi con una lunghezza globale
in
posizione distesa maggiore di 120 cm
10
Fuochi d'artificio comprese le capsule a
percussione non destinate
specificamente ai giocattoli
Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a
percussione (1)
(1)Ad eccezione degli inneschi a
percussione
destinati specialmente per giocattoli,
senza
pregiudizio delle più rigorose disposizioni
già
vigenti in taluni Stati membri.
11
Prodotti e giochi con proiettili appuntiti,
quali giochi di freccette con punte
metalliche
Giochi con freccette a punte metalliche
(continua)
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
12
Prodotti educativi funzionali, quali forni,
ferri da stiro o altri prodotti funzionali
elettrici alimentati con tensione nominale
superiore a 24 volt venduti esclusivamente
per essere utilizzati a fini didattici, sotto la
sorveglianza di un adulto
Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti
funzionali alimentati con corrente nominale
superiore a 24 volt
13
Prodotti destinati a essere utilizzati per
scopi educativi nelle scuole e in altri
contesti pedagogici sotto la sorveglianza di
un educatore adulto, come ad esempio le
apparecchiature scientifiche
NON PIU CONSIDERATI NELLA NUOVA
DIRETTIVA
Prodotti comprendenti elementi termici
destinati ad essere utilizzati sotto la
sorveglianza di un adulto in un ambito
pedagogico (continua)
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
14
Apparecchiature elettroniche quali PC e
console di gioco per accedere a software
interattivi e alle relative periferiche,
qualora le apparecchiature elettroniche o
le relative periferiche non siano
espressamente concepite per i bambini e
ad essi destinate e non abbiano in sé un
valore ludico come PC, tastiere, joystick o
volanti appositamente progettati
Videogiochi collegabili ad un
apparecchio televisivo, alimentati da una
tensione nominale superiore a 24 volt
(continua)
15
Software interattivi destinati al tempo
libero e all'intrattenimento, come giochi
elettronici per PC e i relativi supporti di
memorizzazione quali i CD
GRUPPO
ALLEGATO I°: NON SONO
CONSIDERATI GIOCATTOLI
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
17
Succhietti per neonati e bambini
piccoli
Succhiotti di puericultura
18
Articoli di illuminazione suscettibili di
attrarre i bambini
Trasformatori per giocattoli
19
(20)
Accessori moda per bambini non
destinati ad essere usati durante il
gioco
Bigiotteria destinata ad essere portata dai
bambini
EN 71-1: occhiali da nuoto, occhiali da
sole e
altri dispositivi di protezione degli occhi
nonché i caschi per bicicletta e tavole a
rotelle (skateboard)
GRUPPO
ALLEGATO I°: ALTRE ESCLUSIONI
Prodotti che sono giocattoli, ma che non rientrano nel campo di
applicazione della Direttiva 2009/49/CE (5 categorie)
DIRETTIVA 09/48
DIRETTIVA 88/378
Art.2 – comma 2
La presente direttiva non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per
uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a
moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a
combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo; e alle
fionde e alle catapulte.
I settori esclusi non sono specificati nella
Dir. 88/378, ma rimandati alla EN 71-1:
a) Attrezzature destinate ad essere usate
collettivamente su campi da gioco
b) Giocattoli «professionali» installati in
luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni,
ecc.)
c) Veicoli con motore a combustione
d) Giocattoli macchine a vapore
e) Fionde e lancia sassi (*)
(*)EN 71-1: articoli che sono spinti in volo
libero dal bambino rilasciando un nastro
elastico (per esempio aeroplani e razzi)
sono considerati lancia sassi.
GRUPPO
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN
GIOCATTOLO: DEFINIZIONI
ART. 3 Comma 1 «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di
un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito.
ART. 3 Comma 2 «immissione sul mercato»: la prima messa a
disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.
GRUPPO
ART. 19: PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. […].
2. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate[…]
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, il fabbricante
segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo
A dell’Allegato II della decisione 768/2008/CE.
Oppure….
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all’articolo 20,
congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo
C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, riguardanti tutti i
requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il
fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state
pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la
costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla
verifica da parte di terzi.
GRUPPO
ALL. IV - DOCUMENTAZIONE
TECNICA DEL GIOCATTOLO
La documentazione tecnica che il fabbricante deve tenere a disposizione è la
seguente:
a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate;
c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
e) l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo notificato
se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha
garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in
cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della
produzione di cui all’articolo 19, paragrafo 2; e
h) una copia del certificato d’esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi
mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al
tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal
fabbricante all’organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia
sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia
seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’articolo
19, paragrafo 3.
GRUPPO
AVVERTENZE (ART.11)
Se necessario per la sicurezza d’uso del giocattolo, dovranno essere
apposte delle indicazioni in maniera
1. VISIBILE
2. LEGGIBILE
3. COMPRENSIBILE
4. ACCURATA
precedute dalla parola
AVVERTENZA/AVVERTENZE
• sul GIOCATTOLO
• su di una ETICHETTA
• sull’IMBALLAGGIO
•Se del caso sulle ISTRUZIONI PER L’USO
GRUPPO
AVVERTENZE GENERALI
AVVERTENZE GENERALI Allegato V - parte A)
• età minima o massima dell’utilizzatore
• abilità dell’utilizzatore
• peso minimo o massimo dell’utilizzatore
• necessità di sorveglianza da parte di un adulto
GRUPPO
AVVERTENZE SPECIFICHE
AVVERTENZE SPECIFICHE (Allegato V - parte B)
•Giocattolo “non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi”
oppure “3 anni”, seguita da motivazione, oppure:
GRUPPO
AVVERTENZE SPECIFICHE
AVVERTENZE SPECIFICHE (Allegato V - parte B), ALCUNI
ESEMPI:
• Giochi di attività: “Solo per uso domestico”
• Giocattoli funzionali: “Da usare sotto la sorveglianza di un
adulto”
• Giocattoli chimici: “Non adatto a bambini inferiori a…anni. Da
usare sotto la sorveglianza di un adulto”
• Pattini, a rotelle, in linea, skateboard,monopattini e biciclette
per bambini: “Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di
protezione. Non usare nel traffico”
• Giocattoli nautici: “Da utilizzare unicamente in acque dove il
bambino tocca il fondo con i piedi sotto la sorveglianza di un
adulto”
GRUPPO
AVVERTENZE SPECIFICHE
…SEGUE..
•Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari: “Contiene giocattolo. Si
raccomanda la sorveglianza di un adulto”
• Imitazione di maschere e caschi di protezione: Questo giocattolo
non fornisce protezione”
• Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, ad un lettino o
ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri: “Per
evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo
giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi con le
mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento
• Imballaggi delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit
cosmetici e nei giochi gustativi: “Contiene fragranze potenzialmente
allergizzanti”
GRUPPO
NUOVI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E SALUTE
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I.
Proprietà fisico-meccaniche
ART. 7
La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici
deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
GRUPPO
NUOVI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E SALUTE
…..CONSIDERANDO…..
Per proteggere i bambini dal rischio di danneggiamento
dell’udito provocato da giocattoli sonori, è opportuno fissare
norme più restrittive e più approfondite per limitare i valori
massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso
da tali giocattoli. È pertanto necessario stabilire un nuovo
requisito essenziale di sicurezza concernente i suoni emessi
da tali giocattoli.
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I.
Proprietà fisico-meccaniche
ART. 10
I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e
costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia
prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa
danneggiare l’udito dei bambini.
GRUPPO
NUOVI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E SALUTE
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I.
Proprietà fisico-meccaniche
ART. 9
I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire
che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non
provochi lesioni in caso di contatto
GRUPPO
NUOVI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E SALUTE
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I.
Proprietà fisico-meccaniche
ART. 4 lettera b)
I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di
asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie
aeree all’esterno della bocca e del naso.
GRUPPO
NUOVI REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E SALUTE
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I.
Proprietà fisico-meccaniche
ART. 4 lettera c)
I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare
alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito
dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella
bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
GRUPPO
LA MARCATURA “CE”
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo il
simbolo grafico che segue (Allegato V):
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui
sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
GRUPPO
LA MARCATURA “CE”
•deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul
giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio;
•nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti
la marcatura CE può essere apposto su un’etichetta oppure su un
foglio informativo;
•qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli
venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato
inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura
CE deve essere affissa sull’espositore stesso;
(continua)
GRUPPO
LA MARCATURA “CE”
•qualora il simbolo CE non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio,
questo va apposto almeno sull’imballaggio;
•la marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione
sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
•I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono
altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere
presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché
un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla
presente direttiva e che non saranno messi a disposizione nella
Comunità prima di essere resi conformi.
GRUPPO
ART. 15: DICHIARAZIONE CE DI
CONFORMITÀ
1. La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la
conformità ai requisiti definiti all’articolo 10 e all’allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi
specificati nell’allegato III della presente direttiva e dei pertinenti moduli
della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata. La
dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato III
della presente direttiva. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste
dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a
disposizione.
3. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la
responsabilità della conformità del giocattolo
GRUPPO
DICHIARAZIONE CE DI
CONFORMITÀ
1. Art. Nr. … (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli)
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva
responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne
consenta la rintracciabilità). È inclusa un’immagine a colori di chiarezza
sufficiente a permettere l’identificazione del giocattolo).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle
specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato …: (denominazione, numero) … ha
effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
9. Firmato in nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione)
(firma)
GRUPPO
OPERATORI ECONOMICI
La Direttiva prevede e definisce quattro figure di “operatori economici”
Direttiva 2009/48/CE Art. 3
Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo
fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio
nome o marchio;
Rappresentante Autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che
immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese
terzo;
Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa
dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato
un giocattolo;
GRUPPO
FABBRICANTE
Obblighi e compiti (Art. 4):
1. GARANTIRE che i giocattoli sono prodotti in conformità ai requisiti
previsti dalla Direttiva;
2. PREPARARE la “documentazione tecnica”;
3. ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di “valutazione della
conformità;
4. REDIGERE la dichiarazione “CE” di conformità;
5. APPORRE la marcatura “CE”;
6. CONSERVARE la “documentazione tecnica” e la dichiarazione “CE”
di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.
GRUPPO
FABBRICANTE
(segue)
7.
•
•
•
8.
GARANTIRE che:
la produzione in serie si mantenga conforme;
sui giocattoli sia apposto il numero di tipo, di lotto, di serie, di
modello (imballaggio, documenti di accompagnamento);
il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla
sicurezza in lingua italiana.
INDICARE sul giocattolo, il suo nome, la sua denominazione
commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo dove può
essere contattato (imballaggio, documenti di accompagnamento)
(continua)
GRUPPO
FABBRICANTE
9. Il fabbricanti che ritengono che un giocattolo immesso sul mercato non
sia conforme alla pertinente normativa deve PRENDERE
immediatamente misure affinché il giocattoli sia:
RESO CONFORME;
oppure
RITIRATO ;
oppure
RICHIAMATO.
Qualora il giocattolo presenti un rischio dovranno essere
immediatamente avvisate le autorità nazionali dei Paesi membri.
10. Il fabbricante, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti,
dovrà FORNIRE tutta la documentazione e le informazioni necessarie
per dimostrare la conformità del giocattolo.
GRUPPO
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
Obblighi e compiti (Art. 5):
E’ nominato dal fabbricante mediante mandato scritto che, oltre agli accordi
di carattere commerciale tra le parti, deve consentire di eseguire almeno
i seguenti compiti nei confronti delle Autorità nazionali:
1. TENERE a disposizione la dichiarazione CE di conformità e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione
sul mercato del giocattolo;
2. FORNIRE a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di
controllo, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità di un giocattolo;
3. COOPERARE con le stesse Autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel
loro mandato.
IL RAPPRESENTANTE NON HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE UNA
PROGETTAZIONE E UNA FABBRICAZIONE CONFORME ALLE
NORME E A REDIGERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA.
GRUPPO
IMPORTATORE
Obblighi e compiti (Art. 6):
1. IMMETTERE sul mercato UE solo giocattoli conformi e, nel caso non
lo fosse, di non immetterlo sino a quando non sia stato reso
conforme;
2. ASSICURARSI che il FABBRICANTE abbia:
- eseguito la procedura corretta per la valutazione di conformità,
- preparato la documentazione tecnica,
- apposto la marcatura CE sul giocattolo,
-apposto il numero di serie, di lotto, la denominazione commerciale
o il marchio;
3.
GARANTIRE che per la durata del tempo durante il quale un
giocattolo è sotto la sua responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento e di trasporto non mettono a repentaglio la
conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza richiesti.
(continua)
GRUPPO
IMPORTATORE
(segue)
4. INDICARE sul giocattolo, il suo nome, la sua denominazione
commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo dove può essere
contattato (imballaggio, documenti di accompagnamento).
5. CONSERVARE la “documentazione tecnica” e la dichiarazione “CE” di
conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato,
garantendone la sua disponibilità;
6. GARANTIRE che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed
informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
(continua)
GRUPPO
IMPORTATORE
(segue)
7. L’IMPORTATORE che ritenga un giocattolo immesso sul mercato non
sia conforme alla normativa deve PRENDERE immediatamente
misure affinché il giocattoli sia:
RESO CONFORME
oppure
RITIRATO
oppure
RICHIAMATO
Se ritenuto a rischio, dovranno essere immediatamente avvisate le
autorità nazionali dei Paesi membri.
8. L’IMPORTATORE, su richiesta delle autorità nazionali competenti,
dovrà FORNIRE la documentazione e le informazioni necessarie per
dimostrare la conformità del giocattolo e cooperare con le stesse per
eliminare i rischi dai giocattoli che hanno immesso sul mercato.
GRUPPO
DISTRIBUTORE
(figura non prevista dalla Direttiva 88/378)
Obblighi e compiti (Art. 7):
1. AGIRE con la dovuta attenzione in relazione alle norme sulla sicurezza
di riferimento
2. VERIFICARE che il giocattolo sia
- marcato “CE”,
- accompagnato dalle istruzioni in lingua italiana;
3. GARANTIRE che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non
compromettano la conformità ai requisiti.
(continua)
GRUPPO
DISTRIBUTORE
(segue) Obblighi
4. Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai
requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva, NON LO IMMETTE sul
mercato sino a quando non sia stato reso conforme, oppure se già sul
mercato, si deve assicurare che sia:
RESO CONFORME
oppure
RITIRATO
oppure
RICHIAMATO
Se ritiene che il giocattolo possa presentare dei rischi per il
consumatore, dovrà avvisare immediatamente le autorità nazionali dei
Paesi membri nei quali ha messo a disposizione il giocattolo.
5. IL DISTRIBUTORE, su richiesta delle autorità nazionali competenti,
dovrà FORNIRE la documentazione e le informazioni necessarie per
dimostrare la conformità del giocattolo e cooperare con le stesse per
eliminare i rischi dai giocattoli che hanno immesso sul mercato.
GRUPPO
DISTRIBUTORE
Direttiva 2009/48/CE Art. 8
Un distributore é considerato alla stessa stregua
di un produttore (si assume quindi tutte le sue
Responsabilitá) quando immette sul mercato un
Giocattolo con il suo nome o il suo marchio o
modifica un giocattolo giá immesso sul mercato in
modo tale da mettere a rischio la sua conformitá alle
norme
GRUPPO
IL QUADRO NORMATIVO
Norme Armonizzate
EN 71: Sicurezza Giocattoli
Parte 1 – Proprietà meccaniche e fisiche;
Parte 2 – Infiammabilità;
Parte 3 – Migrazione di alcuni elementi;
Parte 4 – Set sperimentali per chimica e attività connesse;
Parte 5 – Giochi chimici (set), esclusi set sperimentali per
chimica;
Parte 7 – Pitture a Dito
Parte 8 – Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso
familiare per uso interno ed esterno;
CEI EN 62115: sicurezza giocattoli elettrici
Norme non Armonizzate
EN 71: Sicurezza Giocattoli
Parte 6 – Simbolo grafico per l’etichettatura di avvertimento
sull’età
Parte 9 – Composti chimici organici
Regolamentazione comunitaria strettamente legata ai Giocattoli
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006 [REACH]
Direttiva 2005/84/CE: Ftalati nei giocattoli e negli articoli di
puericultura
GRUPPO
Fine
Grazie a tutti per l’attenzione
Contacts:
Ing. Claudio Roversi
E-mail: [email protected]
Tel.: +39 02 5073 205
GRUPPO
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