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Albini-Crespi
LAVORO SUBORDINATO
Albini-Crespi-Di Seri
1
Rapporto di lavoro subordinato
Art. 2094 Codice Civile
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore
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2
Rapporto di lavoro autonomo
Art. 2222 Codice Civile
Quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
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3
Differenze
LAVORO AUTONOMO
(ART. 2222 C.C.)
LAVORO SUBORDINATO
(ART. 2094 C.C)
RETRIBUZIONE
CORRISPETTIVO
COLLABORARE
NELL’IMPRESA
COMPIERE OPERA O
SERVIZIO
PROPRIO LAVORO
LAVORO
PREVALENTEMENTE
PROPRIO
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4
Differenze/2
SENZA VINCOLO DI
SUBORDINAZIONE
ALLE DIPENDENZE E
SOTTO LA DIREZIONE
IMPRENDITORE
COMMITTENTE
MA L’ELEMENTO DISTINTIVO ESSENZIALE E’
LA PRESENZA O MENO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
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5
Una premessa indispensabile
Cassazione 21/5/2002 n. 7469
“In tema di qualificazione di un rapporto di
lavoro come autonomo o subordinato, è
sindacabile in Cassazione la sola individuazione
dei criteri generali ed astratti che presiedono
alla differenziazione delle contrapposte figure,
mentre è questione di fatto, come tale rimessa
ai giudici di merito e incensurabile in sede di
legittimità se immune da vizi giuridici,
l’accertamento in concreto dell’effettiva natura
del rapporto”.
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6
Subordinazione
Assoggettamento gerarchico al potere
direttivo del datore di lavoro
ossia
potere di precisare costantemente ed in
ogni singolo momento temporale
l’effettivo contenuto della prestazione
lavorativa dovuta sotto il profilo dei
tempi, del luogo e delle modalita’
(cosi’ Cass. 16/1/96 n. 326)
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7
Il nucleo della subordinazione/1
Cass. 22/10/98 n. 10519
“L’elemento che contraddistingue il rapporto di
lavoro subordinato e’ l’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, di controllo e
disciplinare del datore di lavoro, cioe’ il
rapporto gerarchico tra datore di lavoro e
lavoratore che riconosce al primo il diritto di
impartire al secondo ordini e direttive e che
impone al secondo l’obbligo di attenersi agli
stessi”.
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8
Il nucleo della subordinazione/2
Assoggettamento a potere direttivo,
organizzativo e gerarchico del datore di
lavoro (Cass. 25/7/94 n. 6919)
(“potere di comando e dovere di
obbedienza” Kahn-Freund)
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9
Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare può
essere esercitato da persona diversa dal
datore? E se “il datore di lavoro è fuori stanza”?
Tribunale Pordenone 22/4/2002
“solo ove questo, per espresso specifico incarico
o per la natura delle mansioni, esprima la volontà
del datore stesso, dovendo però, in quest’ultimo
caso, essere provata la volontà del datore di
lavoro di esercitare tramite altro soggetto il
proprio potere direttivo, organizzativo e
disciplinare...
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10
In costante assenza del datore dalla sede
lavorativa, la mancata prova che un altro
soggetto sia stato investito, per volontà
espressa o tacita, dei relativi poteri direttivi,
organizzativi e disciplinari esclude la
configurabilità della subordinazione”.
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11
Da ricordare inoltre tre concetti
fondamentali
rilevanza del c.d. “nomen iuris”
(cioe’ la definizione contrattuale del rapporto)
Cass. 17/11/94 n. 9718, Cass. 17/1/96 n. 5532
da combinare con

rilevanza del principio di effettivita’
(cioe’ il reale comportamento delle parti)
Cass. 7/2/94 n. 1219
e con

principio della prevalenza non numerica ma qualitativa
nella verifica degli elementi caratteristici del
rapporto
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Criterio dell’effettività
Devono ritenersi prevalenti sulla
qualificazione del rapporto contrattuale
operata dalle parti le modalità di esecuzione
dello stesso: ove le stesse integrino i criteri
della subordinazione non ha rilevanza la
diversa qualificazione operata dalle parti.
(Cass. 6 maggio 1999, n. 4558; Cass. 20
febbraio 1999, n. 1442; v. anche Cass. 15
aprile 1999, n. 3779; Pretura di Frosinone 26
marzo 1999; Tribunale di Frosinone 4 giugno
1999; Trib. Alessandria 5 ottobre 1999)
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Criterio della volontà
Tale orientamento parte dal presupposto che
ogni attività umana può essere svolta
indifferentemente con carattere di
subordinazione o di autonomia
Quando le parti hanno definito il proprio
rapporto di lavoro è di tale determinazione
che si deve tener conto per valutare i
comportamenti cui le parti sono tenute.
(Tribunale di Milano, 28 novembre 1998)
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La subordinazione: precisazioni/1
Vincolo di natura personale che assoggetta il
prestatore d’opera al potere direttivo del
datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia (Cass. 25/2/2000 n. 2171;
Trib. Roma 17/7/99)
La prova della subordinazione va valutata in
modo diverso a seconda della natura della
prestazione lavorativa, del ruolo dei lavoratori
della posizione nell’impresa (Trib. Asti
12/10/99; Trib. Roma 17/7/99)
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15
La subordinazione: precisazioni/2
In particolare tanto più sale il livello
professionale e intellettuale della prestazione
resa dal dipendente, tanto meno si può
ricercare la prova puntuale e stringente di un
controllo da parte del datore di lavoro (Trib.
Asti 12 ottobre 1999)
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La subordinazione: precisazioni/3
Gli elementi della collaborazione, dell’assenza
del rischio, della natura e continuità della
prestazione, della forma della retribuzione,
dell’osservanza di un orario, possono avere una
portata sussidiaria (v. anche Trib. Torino
18/6/96 il quale afferma che ove manchi il
requisito della subordinazione è irrilevante
l’esistenza eventuale di connotati propri del
tipo sopracitato).
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La sintesi/1
Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61
Non e’ sufficiente che il contratto preveda
l’instaurazione di un rapporto “autonomo” per
escludere la subordinazione se:
nel contratto si evidenzi la volonta’ di
ricorrere a forme di collaborazione autonoma
per evitare i maggiori costi della
subordinazione
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La sintesi/2
Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61
il contenuto del contratto “tradisca” la vera
intenzione delle parti di instaurare un rapporto
di lavoro dipendente.
nel corso del rapporto formalmente
“autonomo” le parti mostrino di aver mutato
intenzione per “fatti concludenti” cioe’
comportandosi in concreto l’una come datore di
lavoro e l’altra come dipendente
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La giurisprudenza più recente/1
Nell’ambito della giurisprudenza volta all’individuazione
degli indici che attestino la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, interessante è la recentissima Cass.
Sez. lav., 20 marzo 2002 n° 4015.
In tale sentenza la Suprema Corte ha affrontato il caso
di una cameriera ed un pizzaiolo che hanno prestato la
propria opera in modo continuativo per oltre un anno
senza regolare inquadramento in un pubblico esercizio e,
una volta cessato il rapporto di lavoro, hanno adito
l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento delle
differenze di retribuzione dovute in base al contratto
collettivo nonché delle spettanze di fine rapporto.
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La giurisprudenza più recente/2
Tali elementi, valutati dal giudice di merito (con giudizio
insindacabile se adeguatamente sorretto da motivazione
logicamente e giuridicamente non viziata) alla luce delle
concrete circostanze del caso in esame, concorrono ad
evidenziare la sottoposizione dei lavoratori al potere
gerarchico del datore e quindi il carattere subordinato
della prestazione lavorativa da essi resa.
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La giurisprudenza più recente/3
Altra sentenza recente di notevole interesse è
rappresentata da Cass. Sez. lav. n° 4682 del
02/04/2002.
Secondo tale pronuncia, una lavoratrice il cui rapporto
sia qualificato come collaborazione coordinata e
continuativa può essere qualificata come lavoratrice
subordinata in base alla considerazione delle concrete
modalità di svolgimento del rapporto, che prevede:
-l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione
aziendale in modo continuativo e sistematico;
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22
La giurisprudenza più recente/4
- la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del
datore di lavoro e l’assoggettamento alle relative
direttive;
- una certa libertà di gestione della propria prestazione
lavorativa che è comunque compatibile con il carattere
subordinato della prestazione
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23
La giurisprudenza più recente/5
Cassazione 26/2/2002 n. 2482
la “destinazione dell’opera ai fini economici
ed agli obiettivi propri dell’impresa quale
VALORE DETERMINANTE”
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24
La giurisprudenza più recente/6
“L’accertamento dell’avvenuta assunzione, da
parte del lavoratore, dell’obbligo contrattuale
di porre a disposizione del datore di lavoro le
proprie energie lavorative e di impiegarle con
continuità, fedeltà e diligenza, secondo le
direttive di ordine generale impartite dal
datore di lavoro e in funzione dei programmi cui
è destinata la produzione, per il perseguimento
dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro”
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25
La giurisprudenza più recente/7
Concetto già accennato da
Cassazione 6/6/2001 n. 9167
Sufficienti le “direttive programmatiche soltanto
impresse nella struttura aziendale”
(c.d. “Giurisprudenza Simoneschi”)
perde rilievo il concetto di “eterodirezione piena”
(sostenuto invece come determinante da Cass.
1/8/2000 n. 10064, Cass. 11/11/2000 n. 11936,
Cass. 10/12/1999 n. 13858)
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La giurisprudenza più recente/8
Cass. 4/2/2002 n. 1420
valore determinante
“L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
disciplinare del datore di lavoro e l’inserimento del
dipendente, in condizione di limitata autonomia,
nell’organizzazione aziendale, rilevando più l’esistenza in
capo alle parti dei relativi diritti e obblighi derivanti dal
contratto che l’entità del concreto esercizio dei propri
poteri da parte del datore di lavoro.
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La giurisprudenza più recente/9
Al riguardo non è determinante la qualificazione
iniziale del rapporto compiuta dalle parti, attesa
l’idoneità del loro successivo comportamento ad
esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale;
sono elementi sussidiari per la qualificazione del
rapporto l’assenza del rischio, la continuità della
prestazione, l’osservanza di un orario, nonché la
cadenza e la misura fissa della retribuzione.
Orientamento che aderisce alla c.d. “teoria sussuntiva”
(così anche Cass. 21/11/2000 n. 15001; Cass.
2/9/2000 n. 11502; Trib. Milano 16/3/2001).
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Il tempo conta poco
Cass. 6/7/2001 n. 9152
“La presenza dei caratteri della subordinazione,
quali la predeterminazione del contenuto delle
prestazioni da parte del datore ,
l’organizzazione da parte sua degli strumenti
produttivi, il lavoro reso nei suoi locali e
l’assenza di rischio economico del lavoratore,
non perde il suo valore indicativo per il solo
fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche
ore durante la giornata, poiché il rapporto di
lavoro subordinato ben può coesistere con altre
attività, di lavoro o di studio”
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29
Casistica
Domanda: un lavoratore subordinato può concludere
con il suo datore di lavoro anche un distinto contratto di
lavoro autonomo?
Due risposte diverse:
Sì, per Pret. Milano 12 gennaio 1993
No, per Pret. Milano 5 giugno 1986
Una possibile sintesi:
Sì, ma solo per lo svolgimento di attività che esulano
completamente da quelle proprie della categoria di
inquadramento del lavoratore (Cass. 28 gennaio 1995 n.
1053)
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30
Casistica/2
Un caso ancor più particolare:
Domanda: può l’amministratore di una società
esser titolare con la medesima anche di un rapporto
di lavoro subordinato come dirigente ?
Risposta:
Sì, a condizione che sia netta e non fittizia la
distinzione tra le prestazioni che sono oggetto
dell’uno e dell’altro rapporto, nonché tra i rispettivi
tempi di esecuzione (nella fattispecie la risposta è
stata negativa, trattandosi di amministratore unico
di una società di capitali (Cass. 7/3/96 n. 1793)
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31
Casistica/3
Domanda: un consulente informatico che ha operato
per 10 anni all’interno di una struttura produttiva
esterna ma con autonomia gestionale del proprio lavoro
e trattamento economico superiore a quello dei
dipendenti di livello più elevato, può rivendicare un
rapporto di lavoro subordinato?
Risposta:
•No, sia per la consapevolezza intima di “non avere
padrone”, tipica di un soggetto di elevato livello
culturale, sia per la notevole misura del compenso, che
ne dimostra la necessità di copertura anche delle
esigenze previdenziali ed assistenziali (Pret. Milano
28/8/1996).
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32
Cumulo della posizione di
lavoratore subordinato e
amministratore
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Attualmente vige il principio generale secondo cui, in
via astratta, c’è compatibilità fra la posizione di
amministratore e quella di lavoratore subordinato,
sempre che sia configurabile, in concreto, la
sussistenza di un vincolo di subordinazione
gerarchica tra l’amministratore ed altro organo della
società in modo che possano essere attuati in
concreto tutti quei poteri di direzione e controllo
precipui del rapporto di lavoro indipendentemente
dalla sussistenza o meno di altri indici rivelatori di un
rapporto di lavoro subordinato, quali l’orario di lavoro
e la percezione di una regolare retribuzione (Cass. 15
febbraio 1985 n° 1316).
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34
Secondo Cass. Sez. Un. 3 aprile 1989 n° 1589 è
incompatibile il cumulo tra la posizione di
amministratore unico e di lavoratore subordinato, in
quanto in questo caso viene meno il requisito
dell’assoggettamento ad una volontà imprenditoriale
esterna estrinsecantesi attraverso l’esercizio del
potere disciplinare e di controllo.
A questo proposito la dottrina sostiene, ai fini
dell’ammissibilità del cumulo, la necessità
dell’esistenza di un consiglio di amministrazione che
possa validamente deliberare con il voto contrario
dell’amministratore dipendente; da ciò la necessità
che detto consiglio risulti composto da almeno tre
consiglieri, salvo che, qualora essi siano due, uno di
questi sia amministratore delegato con delega ampia
e ricomprendente la verifica dell’operato dell’altro
consigliere “dipendente”.
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35
Con riguardo alla cumulabilità delle cariche di
consigliere di amministrazione e direttore generale,
la dottrina ritiene ammissibile tale ipotesi per
realizzare una continuità fra deliberazione e
attuazione dei criteri gestionali nonché per
consentire al consigliere di fruire del trattamento
previdenziale proprio dei dipendenti, sempreché
comunque il cumulo non sia tale da snaturare il vincolo
di subordinazione nel senso prima indicato.
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36
La parasubordinazione
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37
Le fonti normative/1
Art. 409, n. 3, c.p.c.: “Altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una
prestazione d’opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato”.
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38
Le fonti normative/2
Art. 47, comma 1, lett. C bis, D.p.r. 22
dicembre 1986 n. 917: “Sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente: …. le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta … in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi
per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita ….”.
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Le fonti normative/3
Art. 2 L. 14.07.1959 n. 741: “Rapporti di
collaborazione che si concretino in prestazione
d'opera continuativa e coordinata”.
Art. 5, comma 2, DPR 633/1972
Art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 5 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
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Tratti distintivi
Continuità
Prestazioni non meramente
occasionali od istantanee, bensì
inserite in un rapporto di durata
(Cass. 4.11.1982 n. 5801)
Coordinazione
Collegamento funzionale tra le
attività del prestatore e del
committente (Cass. 5.12.1987
n. 9092)
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41
Tratti distintivi/2
Prevalenza personale
Prevalenza del valore
“lavoro” sul “capitale” e
dell’opera del prestatore
su quella dei collaboratori
(Cass. 20.8.97 n. 7785)
In sostanza il committente ha solo un potere di
controllo ed indirizzo “sui generis” sul prestatore, ma
non anche un potere direttivo vero e proprio.
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42
La parasubordinazione secondo la Corte di
Cassazione/1
“Il rapporto di lavoro parasubordinato resta
soggetto alla disciplina sostanziale dettata per
il lavoro autonomo, essendo la
parasubordinazione rilevante esclusivamente ai
fini processuali ex art. 409 n. 3 c.p.c., onde
debbono ritenersi eccezione ai principi generali
eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche
del lavoro subordinato a quello
parasubordinato” (Cass. 18.12.1997 n. 1459).
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43
La parasubordinazione secondo la Corte di
Cassazione/2
“L’accordo col quale una parte si impegni, dietro
corrispettivo, ad eseguire per l’altra il disegno del
modello di un prodotto ed a curarne la realizzazione,
assumendo altresì l’obbligo di prestare la propria
consulenza durante tutta la fase di produzione
industriale dello stesso, determina il sorgere di un
rapporto connotato dai requisiti della personalità
dell’attività professionale e della coordinazione della
stessa con gli obiettivi aziendali, nonché,
necessariamente, della continuatività, la quale può
sussistere anche in caso di unicità dell’opus, quando la
sua realizzazione implichi un’interazione tra le aprti,
protratta dopo la conclusione del contratto” (Cass.
24.07.1998 n. 7288).
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44
La parasubordinazione secondo la Corte di
Cassazione/3
Domanda:
Una signora che ha prestato dal 1985 al 1991
attività di assistenza diurna e notturna ad
una donna anziana, ha diritto ad essere
considerata lavoratrice subordinata o
parasubordinata e, quindi, al pagamento della
retribuzione/corrispettivo per l’attività
svolta ?
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45
La parasubordinazione secondo la Corte di
Cassazione/4
Risposta:
No, perché l’attività di assistenza svolta in maniera
continuativa e prevalentemente personale, era
carente dell’elemento della coordinazione, che esiste
solo quando il preponente sia titolare di una stabile
organizzazione di beni e servizi. Né poteva essere
lavoro subordinato, perché mancava
l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi
nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di
un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla
prestazione del lavoratore (Cass. 11/12/1995 n.
12962).
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46
Il lavoro parasubordinato è lavoro
autonomo. Conseguenze
Cassazione 3/7/2001 n. 13323
“Il rapporto di lavoro parasubordinato ha
natura autonoma. La sospensione della
prescrizione durante lo svolgimento del
rapporto di lavoro può essere invocata solo
nell’ambito del lavoro subordinato e non
nell’ambito del lavoro parasubordinato, che
resta soggetto alla regola generale secondo
cui tale termine decorre durante lo
svolgimento del rapporto”
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47
Conseguenze/2
Così già:
• Cass. 16/1/1999
• Cass. 6/3/1999
• Cass. 22/11/1999
• Cass. 4/2/1998
• Cass. 9/1/1996
n. 413;
n. 1912;
n. 813;
n. 1118;
n. 96
mancherebbe la condizione di “metus” per il
lavoratore come delineata da Corte Cost. 10/6/1966
n. 63
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48
Conseguenze/3
La parasubordinazione rileva solo ai fini
processuali (409, comma 3, CPC)
Negazione estensione di una serie di tutele
sostanziali previste per il lavoro subordinato
(Corte Cost. 24/7/1995 n. 365; Cass.
18/2/1997 n. 1459; Cass. 21/3/1996 n. 2420)
Fanno eccezione Cass. 29/1/1999 n. 818, Cass.
21/1/1994 n. 568 e Pret. Bolzano 20/3/1996,
nonche’ parte minoritaria della dottrina
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49
Conseguenze/4
Di conseguenza sono state ritenute applicabili al
parasubordinato:
• rivalutazione crediti di lavoro ex art. 429 CPC
(Corte Cost. 10/5/1978 n. 65; Corte Cost.
26/5/1981 n. 76; Cass. 6/3/1999 n. 1912),
•rinunce e transazioni ex art. 2113 C.C. (Cass.
23/6/1995 n. 7111; Cass. 16/2/1988 n. 5326)
N.B.: l’art. 36 Cost. sulla retribuzione equa e sufficiente
è stato considerato applicabile solo da Pret. Brescia
11/10/1996, contro le conclusioni inverse di Cass.
13/4/1995 n. 4221 e Cass. 21/1/1998 n. 531.
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50
Alcuni esempi di lavoro parasubordinato
Gestore di pompe di benzina
Cass. 16/5/87 n.4521
Medici convenzionati
Cass. 29/6/78
Addetti al totalizzatore negli ippodromi

Indossatrici
Pret. Roma, 8/9/86
Trib. Milano 21/6/89
Periti liquidatori
Trib. Milano 11/9/91
Addetti ad indagini di mercato
Trib. Milano 11/1/92
Designer calzaturiero
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Cass. 24/7/98 n. 7288
51
Alcuni esempi di lavoro parasubordinato/2
E la tenuta della contabilità aziendale?
Se svolta in modo coordinato con l’attività
esercitata dall’imprenditore, nell’ambito di un
rapporto che è proseguito per un congruo
periodo di tempo, può dare luogo ad un
rapporto inquadrabile nell’art. 409 c.p.c. (Cass.
20/8/97 n. 7785)
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52
Come districarsi nella “babele”
dei casi concreti: alcune
esemplificazioni tratte dalla
giurisprudenza recente
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53
Artisti (Cass. Sez. lav. n° 11885 del 23/11/1998) E’ lavoratore subordinato con contratto a termine
l’artista, assunta dalla Rai per un determinato spettacolo,
che sia adibita a mansioni prive di creatività da svolgere
secondo le istruzioni dei funzionari Rai e con
assoggettamento al relativo potere organizzativo,
direttivo e disciplinare.
Agenti (Cass. Sez. lav. n° 11079 del 25/10/1995) –
Non è prestatore di lavoro subordinato l’agente che
possa: - organizzare l’orario di lavoro autonomamente e
senza obblighi di “certificazione” dello stesso; - gestire
le visite ai clienti senza itinerari predefiniti.
Albini-Crespi-Di Seri
54
Pony express (Cass. Sez. lav. n° 811 del
25/01/1993) – Non è prestatore di lavoro subordinato il
pony express che, pur svolgendo attività di consegna
pacchi coordinata e diretta dalla centrale operativa, ha
tuttavia la facoltà di non rispondere alla chiamata
inoltratagli non essendo dunque integralmente
assoggettato al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare.
Praticantato professionale (Cass. Sez. lav. n° 6645
del 19/07/1997) – Il praticante professionista è in
realtà un lavoratore subordinato qualora, nell’ambito
dell’attività dello studio professionale, gli vengano
assegnate mansioni ripetitive proprie di un impiegato e
non gli venga impartito alcun insegnamento di carattere
professionale.
Albini-Crespi-Di Seri
55
Propagandisti scientifici (Cass. Sez. lav. n° 9167 del
06/07/2001) – Il propagandista scientifico il quale, pur
operando con un certo margine di discrezionalità, svolga
la propria prestazione secondo le direttive generali della
casa farmaceutica e per le finalità e programmi della
stessa mettendo a sua disposizione le proprie energie
lavorative e impiegandole con continuità, fedeltà e
diligenza, è un lavoratore subordinato.
Rappresentanza commerciale (Cass. Sez. lav. n°
11581 del 07/11/1995) – Sono configurabili come
lavoratori parasubordinati i titolari di rapporti che,
riguardando prestazioni di facere infungibile
astrattamente riconducibili al lavoro autonomo, abbiano
ad oggetto una prestazione coordinata e continuativa a
carattere prevalentemente personale, ancorché si
avvalgano dell’opera marginale di uno o più dipendenti.
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Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 3634 del
08/04/1998) – Non è lavoratore subordinato il
lavoratore a domicilio che si presenta sul mercato non
come persona fisica bensì come ditta individuale che
presta la propria attività a favore di un pluralità di
imprese.
Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 9516 del
23/09/1998) – E’ prestatore di lavoro subordinato il
lavoratore a domicilio che, pur operando con
macchinari e locali propri ed a favore di più
committenti, è inserito nell’organizzazione produttiva
di uno dei committenti ed esegue le lavorazioni sulla
base delle direttive da questo impartitegli.
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Il contratto di associazione in
partecipazione
Albini-Crespi-Di Seri
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Nozione
Art. 2549 c.c.
Con il contratto di associazione in
partecipazione l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto
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Il contratto di associazione in partecipazione
Elemento essenziale
(Cass. 4/2/2002 n. 1420)
“Nel contratto di associazione in
partecipazione è elemento costituivo essenziale
la pattuizione a favore dell’associato di una
prestazione correlata agli utili dell’impresa,
come previsto dall’art. 2549 C.C.; ne segue che
l’eventuale partecipazione ai ricavi dell’impresa
Albini-Crespi-Di Seri
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non consente di ravvisare un contratto di
associazione in partecipazione, posto che i
ricavi rappresentano un dato non significativo
circa il risultato economico effettivo
dell’attività d’impresa; ove la prestazione del
soggetto che si assume associato in
partecipazione presenti le caratteristiche
tipiche del lavoro subordinato deve escludersi
la configurabilità del contratto di
associazione in partecipazione”
Albini-Crespi-Di Seri
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Però ...
Cass. 6/5/1997 n, 3936 sosteneva la
configurabilità di un contratto di associazione
in partecipazione anche se si partecipa solo
agli incassi e non agli utili.
Per la distinzione dal lavoro subordinato si
vedano anche Cass. 3/2/2000 n. 1188 e Cass.
12/1/2000 n. 290.
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Cosa c’è dietro l’angolo?
Albini-Crespi-Di Seri
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Dall’ultimo articolo di fondo del 21/3/2002
per Il Sole 24 Ore
Il dado è tratto: modernizzazione o
conservazione?
“il nostro diritto del lavoro è diventato una
materia di forte richiamo anche per l’opinione
pubblica. Solo qualche tempo fa nessuno
avrebbe mai immaginato che sulle riforme del
mercato del lavoro si scaricasse una fortissima
attenzione dei mezzi di informazione…….
Albini-Crespi-Di Seri
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Dall’ultimo articolo di fondo del 21/3/2002
per Il Sole 24 Ore/2
È legittimo considerare ogni elemento di
modernizzazione o progresso un pericolo per le
classi socialmente più deboli. È sempre stato
così nella storia, che anche in questo caso si
ripete…..
Lo stesso “statuto dei lavori” significa rivedere
le tutele delle varie forme di lavoro e non solo
estendere quelle attuali a chi ancora non ne
dispone. Ogni processo di modernizzazione
avviene con travaglio anche con tensioni sociali,
insomma pagando anche prezzi alti alla
conflittualità.
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(MARCO BIAGI)
Albini-Crespi-Di Seri
Lavoro “atipico”: progetti di legge
“Tertium genus”
Prop. De Luca Tamajo, Flammia, Persiani,
Mussi, Innocenti, Salvati
progetto di legge “Smuraglia”
non approvato dal Parlamento
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Lavoro “atipico”: progetti di legge/2
Libro Bianco
Governo Berlusconi
d.d.l. 848 riforma del mercato del lavoro
d.d.l. 848 B in Senato
Possibile approvazione entro la fine del 2002
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Contrattazione collettiva
Ccnl 8/4/1998 (valido sino al 30/4/2004),
firmato da alcune Organizzazioni di datori di
lavoro (non rappresentative del mondo
dell’industria) e dalle nuove articolazioni
organizzative di “categoria” di Cgil, Cisl e Uil
che si propongono di rappresentare nello
specifico i cosiddetti “lavoratori atipici”. Il
ccnl mira in particolare ad estendere a questi
lavoratori alcune tutele dei dipendenti.
Albini-Crespi-Di Seri
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