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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -INTEGRAZIONIUfficio Legale – Ufficio Odontoiatri FNOMCeO Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale Sentenza 4 Gennaio 2012, n. 79 IL RICORRENTE NON È PARTE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE «… nella condotta del Presidente del consiglio dell’ordine dei medici non è realizzato l’indebito rifiuto di un atto dell’ufficio, in quanto, non essendo il ricorrente “parte del procedimento amministrativo”, a lui non era dovuta alcuna spiegazione ex art. 328 c.p., con la conclusione che nella specie il rifiuto non configura alcun illecito sanzionabile, così come correttamente ritenuto dal G.I.P. ...» E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE UNA LETTERA-TIPO DA INVIARE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONE ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA SUI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI Procura della Repubblica presso il Tribunale di ………………….. Quale Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine di …………………. Le chiedo cortesemente un incontro per affrontare congiuntamente un problema particolarmente delicato per il miglior svolgimento dei procedimenti disciplinari che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3 lett. f del DLCPS 233/46 e dell’art. 6 della legge 24/07/1985 n. 409 sono di competenza delle Commissioni Albo Odontoiatri costituite presso ciascun Ordine provinciale. I competenti organi dell’Ordine hanno necessità di ottenere informazioni sull’inizio e sull’esito dell’azione penale nei confronti degli iscritti, in base ad una specifica disposizione normativa prevista dall’art 44, 1° comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221 che testualmente prevede: “Fuori dai casi di radiazione, previsti dall’art 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”. In base a questa normativa sarebbe necessario che le competenti giurisdizioni penali dessero costante informazione agli Ordini provinciali competenti per territorio sull’inizio e sull’esito dei procedimenti penali che riguardano i medici e gli odontoiatri italiani. Queste informazioni permetterebbero agli Ordini di svolgere pienamente i compiti disciplinari di competenza, attualmente resi difficoltosi proprio in carenza di un flusso di informazioni da parte delle competenti Autorità giurisdizionali. Comprendiamo pienamente l’ulteriore impegno che verrebbe così richiesto alle cancellerie giudiziarie, ma riteniamo che ragioni di giustizia e di equità impongano una collaborazione più stretta tra l’attività degli Organi giurisdizionali penali e gli ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, al fine ultimo di garantire, attraverso il corretto esercizio dell’azione disciplinare, la tutela della salute dei cittadini. Una nota su queste problematiche inviata dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri al Ministero della Giustizia ha avuto risposte interessanti che alleghiamo in copia sia direttamente dal Ministero che da alcune Procure Generali cui la nota della Federazione era stata trasmessa. Segnaliamo in particolare la risposta trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, Dr. Pietro Calogero. In conclusione Le chiedo l’onore di poterLa incontrare per poter approfondire insieme la problematica che ho cercato di delineare nel comune interesse di permettere agli organi dell’Ordine di svolgere in modo sempre più efficace le funzioni disciplinari che costituiscono l’aspetto forse più importante e decisivo della loro attività a tutela della salute pubblica e del decoro e della dignità della professione. Allegati vari AUDIZIONE DISCIPLINARE Il Consiglio di Stato, con decisione del 2 settembre 2005, ha esteso il diritto di accesso agli atti per il sanitario sin dalla fase dell’audizione di cui all’art. 39 del d.p.r. 221/1950 Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile Sentenza 15 Aprile 2010, n. 9050 PARTI NECESSARIE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, AVENDO POTERE DI IMPUGNAZIONE, SONO, OLTRE ALL’INTERESSATO, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili Sentenza 8 Marzo 2006, n. 4893 In caso di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 295 cpc in quanto dalla definizione del procedimento penale dipende, ai sensi dell’art. 653 cpp, quella del procedimento disciplinare. Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili Sentenza 3 Maggio 2013, n. 10304 Viene confermato che la normativa di cui all’art. 2 della L. 248/2006 (cd. Legge Bersani) non consente la realizzazione della pubblicità informativa con modalità lesive della dignità e del decoro della professione. La pubblicità è realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici, disciplinarmente rilevanti.