Comments
Transcript
Il procedimento lieve ed i suoi - ANCI Emilia
Il procedimento lieve ed i suoi provvedimenti A cura di Sylvia Kranz Unione dei Comuni della Bassa Romagna La recidiva (art. 3, comma 2, CCNL 11.04.2008) ● La recidiva nelle mancanze ... già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi. Art. 24, c. 4bis, CCNL 06.07.1995 modificato dall'art. 24, c. 2 lett d) del CCNL 22.01.2004 Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.” Le tipologie dei provvedimenti lievi Comparto CCNL del 11/4/2008 ● Ai sensi dell'art. 3, comma 4: ● Richiamo verbale ● Richiamo scritto o censura ● Multa fino a 4 ore di retribuzione ● Ai sensi dell'art. 3, comma 5: ● Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni Le tipologie dei provvedimenti lievi Comparto CCNL del 11/4/2008 ● Ai sensi dell'art. 3, comma 4: ● Richiamo verbale ● Richiamo scritto o censura ● Multa fino a 4 ore di retribuzione ● Ai sensi dell'art. 3, comma 5: ● Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni Le tipologie dei provvedimenti lievi Dirigenti CCNL 22/2/2010 Art. 7, comma 4: L'unica sanzione lieve per questo personale consiste nella sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato; condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale; violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore; inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’Ente o per gli utenti; violazione del segreto d'ufficio, anche se non ne sia derivato danno all' Ente; omissione del cartellino identificativo Comportamenti punibili con sanzioni fino alla multa Comparto a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro (Salvo quanto previsto dall'art. 55 quater D. Lvo 165); b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; Comportamenti punibili con la sospensione fino a dieci giorni Comparto a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 3 giorni o arbitrario abbandono dello stesso (come modificato da art. 55 quater D 165); d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori (Il rifuto al trasferimento comporta il licenziamento art. 55 quater, c. 1, lett. c) D. Lvo 165/2001); e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; Comportamenti punibili con la sospensione fino a dieci giorni Comparto (Continua) g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi; l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. Il procedimento grave ed i suoi provvedimenti A cura di Maria Margherita Fabris Comune di Venezia Tipologia di sanzioni disciplinari “gravi” previste dal CCNL 11.04.2008 sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi licenziamento con preavviso licenziamento senza preavviso Segnalazione all'UpD Il Dirigente della struttura trasmette gli atti e redige una dettagliata relazione dalla quale si evinca chiaramente la portata dell’infrazione e la conseguente possibile sanzione La procedura (Art. 55 bis D.Lgs. 165/2001) Il Dirigente della struttura : trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all‘Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato Fasi del procedimento 1) CONTESTAZIONE SCRITTA DELL’ADDEBITO senza indugio e comunque non oltre quaranta giorni dalla segnalazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, o dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione (termine a pena di decadenza) Fasi del procedimento 2) CONTRADDITTORIO: AUDIZIONE DEL DIPENDENTE Convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno venti giorni (termine a pena di decadenza) Fasi del procedimento 3) COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA eventuale audizione di testimoni (interni all’ente) Fasi del procedimento 4)CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito (termine a pena di decadenza) Segnalazione all'UpD ATTENZIONE La decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 Art. 55 bis, comma 7: ingiustificato rifiuto di fornire collaborazione all’autorità disciplinare Comporta la sospensione dal servizio fino a 15 gg Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 Art. 55 quater: licenziamento disciplinare collegato al reato di false attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies) Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 Art. 55 sexies, comma 1: responsabilità disciplinare per violazione degli obblighi lavorativi che abbia determinato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno Comporta la sospensione dal servizio da 3 gg a 3 mesi Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 Art. 55 sexies, comma 2: responsabilità disciplinare per aver cagionato grave danno al normale funzionamento dell’ufficio per inefficienza o incompetenza. Comporta la sanzione anomala del collocamento in disponibilità “per la durata massima di 24 mesi” (art. 33, comma 8 del D. Lgs 165) Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, (art. 34, comma4 D. Lgs 165) Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 In alternativa alla risoluzione del rapporto, ex art. 55 sexies, comma 2, penultimo capoverso: Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 Art. 55 sexies, comma 3: responsabilità disciplinare per mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare Comporta per i soli dirigenti la sospensione dal servizio fino a 3 mesi (per infrazioni sanzionabili con il licenziamento) e mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio della durata della sospensione Sanzioni disciplinari previste dal D. Lgs n. 150/2009 … segue Per i non dirigenti: comporta la sola sospensione dal servizio fino a 3 mesi (per infrazioni sanzionabili con il licenziamento) (almeno fino al prossimo CCNL quando presumibilmente al personale apicale incaricato di Posizione Organizzativa potrebbe applicarsi anche la decurtazione dell'indennità di risultato) Sanzioni previste dal Codice di comportamento nazionale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) Art. 54 del TUPI: “violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55 quater comma 1”: licenziamento con o senza preavviso Sanzioni previste dal Codice di comportamento nazionale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) Art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) Sanzioni espulsive da valutare in relazione alla gravità nei casi di: - Violazioni dell’art. 4 (regali, compensi e altre utilità) quando concorra la non modicità del valore del regalo e la correlazione con il compimento di un atto tipico dell’ufficio - Costrizione di altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni (art. 5, comma 2) Sanzioni previste dal Codice di comportamento nazionale … segue (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) - Conclusione per conto dell’amministrazione di contratti con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Obbligo di astensione nel caso in cui tali contratti siano conclusi dall’Amministrazione - (Art. 14, comma 2) - Recidiva nell’accettazione di incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto entro il biennio precedente un interesse economico significativo in attività inerenti all’ufficio di appartenenza (art. 4, comma 6) Sanzioni previste dal Codice di comportamento nazionale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) … segue - Recidiva nella violazione dell’obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 2° (art. 6, comma 2) - Recidiva nella violazione dell’obbligo del dirigente di evitare le diffusione di notizie false (art. 13, comma 9) Sanzioni previste dalla L. 97/2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pa) Estinzione del rapporto di lavoro in seguito a sentenza penale irrevocabile di condanna, anche con pena condizionalmente sospesa, per i delitti di peculato, concussione, corruzione Sanzione prevista dalla L. n. 662/1996 La violazione del divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo in assenza delle prescritte autorizzazioni costituisce giusta causa di recesso. Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale Per le infrazioni gravi è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria Riflessioni dalla giurisprudenza L’art. 55 quater del dlgs. 165/2001 prevede il licenziamento con preavviso in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per più di 3 giorni nel biennio. Ma “anche un unico episodio di insubordinazione può giustificare il licenziamento, se per le modalità di attuazione e la posizione professionale assunta nell’ambiente di lavoro, è idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro”. Riflessioni dalla giurisprudenza... L’art. 55 quater del dlgs. 165/2001 prevede il licenziamento senza preavviso in caso di falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. “La falsità …idonea ad invalidare il contratto di lavoro, concerne elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, e non anche circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative.” … all'applicazione La formulazione dell’art. 55 quater induce ad una applicazione automatica e pedissequa delle sanzioni ivi previste. L’applicazione di una norma che appare vincolante nella scelta della sanzione può portare all’annullamento giuridisdizionale della sanzione stessa, per lesione del principio di proporzionalità. Causa più danno, al prestigio e alla fiducia nelle istituzioni, l’applicazione di una sanzione prudentemente proporzionata o l’annullamento giurisdizionale di una sanzione esemplare? … Striscia la notizia 17 aprile 2012 ...Striscia la notizia Tribunale di Verona, sezione lavoro, 2.10.2014: “l’Ufficio interno di disciplina ha un autonomo potere di iniziativa d’ufficio tutte quelle volte in cui sia venuto “altrimenti” a conoscenza di un illecito disciplinare ritenuto di sua competenza” Riconosce l’intenzionalità, un danno economico esiguo e un rilevante danno all’immagine “tenuto conto del forte impatto mediatico” Accerta l’esistenza “di un certo malvezzo, piuttosto diffuso tra i dipendenti … che lavorano negli uffici .. di allontanarsi dall’ufficio per usufruire della pausa caffè nei bar della zona senza timbrare la loro assenza…” ….all'applicazione L’art. 55 quater del dlgs. 165/2001: “… si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: assenza ingiustificata … mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione …” Impossibilità a graduare la sanzione in relazione agli stati psicologici (grado di consapevolezza), colpa e dolo. ….all'applicazione:un caso del Comune di Venezia dipendente con Piano Terapeutico Individualizzato applicazione dell’art. 21 del CCNL 14/09/2000. in 2 giorni di assenza ingiustificata dal servizio: 1°giorno, con recidiva ad una precedente sanzione per essersi allontanato ingiustificatamente dal servizio: 20 giorni di sospensione 2° giorno di assenza ingiustificata oltre altre irregolarità (mancata comunicazione dello stato di malattia, consistenti debiti orari) e recidive precedenti: 40 giorni di sospensione Proposta “L’utilizzo della parola “comunque” da parte dell’art. 55 quater avrebbe un significato simbolico, rappresentando una sollecitazione a punire in modo adeguato. Dall’art. 2106 c.c. consegue che il soggetto titolare del potere disciplinare non può essere costretto ad applicare la sanzione predeterminata in astratto dal legislatore. La limitazione della responsabilità civile del dirigente in relazione ai profili di illiceità nelle determinazioni disciplinari ai casi di dolo o colpa grave (ex art. 55 sexies TUPI) e la previsione di sanzioni disciplinari in caso di mancato esercizio o decadenza dell’azione, incentivano il dirigente ad applicare meccanicamente la legge” Proposta “Può essere poco probabile che un dirigente si assuma la responsabilità di comminare una sanzione inferiore a quella predeterminata dalla legge. E’ necessario ridurre l’imbrigliamento dei poteri dirigenziali che può essere controproducente rispetto alle finalità di efficienza perseguite dal legislatore” Proposta Recuperare anche nelle sanzioni di fonte normativa la portata completa dell’art. 3, comma 1, CCNL: “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni … il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati” in relazione a: Intenzionalità, grado di negligenza, prevedibilità dell’evento, Rilevanza degli obblighi violati Responsabilità connesse alla posizione ricoperta Grado di danno o pericolo causato all’ente o a terzi Circostanze aggravanti o attenuanti Concorso tra più lavoratori Le assenze ingiustificate e le assenze alle visite fiscali A cura di Sylvia Kranz Unione dei Comuni della Bassa Romagna Art. 55 quater D. Lvo n. 165/2001 introdotto dal D. Brunetta 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; (senza preavviso art. 55 quater, comma 3); b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione (con preavviso art. 55 quater, comma3); Il caso Capodanno 2014 Il Capodanno 2014, stando alla cronaca, fu un fine anno ad altissimo tasso di morbilità, non solo a Roma Capitale (che registrò assenze, giustificate dai medici tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, con 634 certificati presentati dagli agenti della Municipale), ma anche a Bari in cui nelle medesime giornate, tra i dipendenti dell'azienda pubblica del trasporto urbano, Amtab, erano assenti in 109 su 417 (il 26%). Alcuni dati sulle “malattie di 1 giorno” Nella città di Roma quasi un'assenza per malattia su 3 (pari al 30,8%) ha la durata di una sola giornata tra i dipendenti pubblici (compresi gli statali, quindi). Mentre tra i lavoratori del settore privato questa percentuale crolla al 18,8%, come riporta il dossier 2015 della Cgia. Altri dati sulle malattie di 1 giorno In tre anni in Campidoglio, il numero di assenti per malattia per un singolo giorno, i più difficili da controllare mediante le visite fiscali, tra i 24mila dipendenti comunali (esclusi quelli delle società partecipate), è aumentato del 26%, passando dalle 37mila giornate perse del 2012 alle 50mila del 2014. Ogni giorno gli assenti per permessi e malattie ammontano a 2.798 unità (ferie e riposi settimanali esclusi) di cui 1.294 per malattia (rispetto ai 1.126 dell’anno precedente) e 460 per la legge 104. Altri dati sulle assenze Nella sola Polizia Municipale di Roma Capitale, dai dati riferiti al 2014, resi noti dal Dipartimento personale del Campidoglio, si registra oltre il 12% del totale assenti (741 su circa 6000) ogni giorno fra permessi sindacali, malattia e legge 104 (per assistenza a familiari malati o disabili) con una crescita di oltre il 20% nell’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente. Criticità Da quanto detto può agevolmente rilevarsi quanto le assenze per malattia, di un solo giorno, a ridosso di giornate di festa risultino in pratica impossibili da verificare. L'esperienza ci dice che nei casi di assenza di un solo giorno é praticamente certo che non verrà effettuato nessun accertamento, perché i tempi burocratici per l'invio della richiesta del datore di lavoro e quelli di effettuazione della visita sono incompatibili con la durata della malattia di un giorno. Proposta 1) Sarebbe auspicabile intervenissero forme di accordo tra Stato, INPS (soggetto che pare sarà deputato in futuro ad espletare i controlli fiscali, al posto delle Aziende Sanitarie Locali) e singole Amministrazioni. Si potrebbe convenire che le richieste di visite fiscali devono poter essere inviate da ciascun Ente direttamente i medici fiscali in turno mediante uso di un sistema informatico che invia direttamente sul loro portatile/cellulare la richiesta pervenuta all'INPS di visita fiscale. 2) il controllo del il medico fiscale dovrebbe venire effettuato mediante visita medica, non limitandosi ad accertare la permanenza del lavoratore al domicilio - per questo scopo basterebbe inviare un agente di PM - come avviene di norma oggi. Così da poter verificare la diagnosi e la prognosi del medico di famiglia. L'insufficiente rendimento A cura di Sylvia Kranz Unione dei Comuni della Bassa Romagna Definizione Art. 55 quater comma 2, D. Lvo 165 introdotto dal D 150/09 Il licenziamento (con preavviso, in questo caso, v. art. 55 quater, comma 3) in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 Requisiti richiesti dalla legge 1) Deve trattarsi di reiterata violazione degli obblighi della prestazione; 2) che tale violazione derivi da inosservanza da parte del lavoratore di leggi, regolamenti, Contratti Collettivi o individuali o codici di comportamento; 3) venga accertata dal sistema di valutazione della performance; 4) che l'insufficienza del rendimento lavorativo sia accertato dal sistema di valutazione almeno per due anni, anche non consecutivi. Criticità Di norma la valutazione della performance attiene ad attività e obiettivi non ordinari. E' infatti strumento necessario per premiare il QUID PLURIS che il dipendente svolge. La valutazione della performance si basa su criteri e obiettivi e non sull'osservanza delle leggi. Lo strumento non misura l'osservanza delle leggi da parte dei dipendenti. E non lo misura perché osservare le leggi non è un criterio di merito, bensì un prerequisito di onestà e correttezza. Criticità (Continua) Come è possibile che si utilizzi lo stesso strumento per misurare l'insufficiente rendimento che, per definizione, dovrebbe attenere all'attività ordinaria del lavoratore (osservanza di leggi, regolamenti ecc. ex art 55 quater comma 2). Quella attività ordinaria per la quale lo retribuisco ed in presenza del suo inadempimento contrattuale io posso arrivare a licenziarlo? Posso davvero licenziare un dipendente perché la valutazione della sua performance come la abbiamo elaborata fin qui, è risultata insufficiente, se questo dipendente fa il lavoro per cui l'ho assunto? Proposta ● ● ● ● Dobbiamo acquisire la capacità quotidiana di misurare il lavoro ordinariamente atteso dai collaboratori. Quello al di sotto del quale attestare oltre ogni ragionevole dubbio che la prestazione lavorativa costituisce “inadempimento contrattuale” come tale idoneo a condurre al licenziamento. Slegandolo dall'osservanza di leggi e regolamenti, del tutto incoerenti con il fine. Richiederebbe una grande conoscenza delle singole mansioni espletate, del “capitale umano”, delle sue competenze e delle sue potenzialità oltre a non disinteressarci se il sig. Rossi c'è o non c'é...come a volte accade, specialmente se il sig. Rossi è un tipo poco collaborativo, scontroso, indisponente, che ti crea solo problemi.... Il procedimento connesso a procedimento penale per reati contro la PA A cura di Margherita Rubino Comune di Torino L’avvio del procedimento disciplinare per fatti connessi al procedimento penale Il problema del dies a quo L’avvio del procedimento disciplinare per fatti connessi al procedimento penale Il problema riguarda la necessità di dare maggior concretezza al dies a quo del procedimento disciplinare avviato per fatti di rilevanza penale. La questione è di grande attualità, anche per il suo impatto mediatico, per fatti connessi alla stessa attività lavorativa del pubblico dipendente e, dunque, nel caso di reati contro la P.A. La regola generale Il responsabile quando ha NOTIZIA di comportamenti punibili, contesta per iscritto l’addebito (Art. 55 bis, 2° c., D.L.vo 165/2001) NOTIZIA = momento iniziale del termine Per la giurisprudenza la notizia si identifica nella piena conoscenza del fatto completa ed esaustiva conoscenza dei fatti che possono costituire infrazione disciplinare. Il dies a quo è perentorio, ma incerto valutazione dell’autorità procedente. Tendenza all’anticipazione affidato alla In caso di procedimento penale L’applicazione della regola generale è sempre stata critica perché il rapido avvio del procedimento può interferire con le indagini penali. Dopo la riforma Brunetta, le criticità sono aumentate in quanto: di regola il procedimento disciplinare deve essere concluso; la sospensione è l’eccezione. (Art. 55 ter, 1° c., D. L.vo 165/2001) In caso di procedimento penale (continua) Così, il procedimento avviato precocemente, può: ● ● ● determinare errori di valutazione nel giudizio disciplinare rendere la sospensione una scelta quasi obbligata, che in seguito si può dimostrare infondata (stallo dell’ente). L’interpretazione di Torino per la dirigenza Si applica una regola specifica, desunta in via interpretativa dall’obbligo del dirigente, sanzionato disciplinarmente, di informare l’Ente del rinvio a giudizio o dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti Art. 5, 4° comma, CCNL del 22/02/2010 Secondo tale lettura il dies a quo coincide con l’esercizio dell’azione penale L’interpretazione, adottata fin dal 2010, individua un momento certo e più “concreto” per l’avvio del procedimento disciplinare e non è stata mai oggetto di contestazione L’interpretazione di Torino per il comparto Non esiste un analogo obbligo per il personale di comunicare l'avvio Occorre l’intervento positivo del legislatore Caso affrontato dal Comune di Torino Procedimento penale in cui sono coinvolti un dirigente ed un dipendente del comparto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’Amministrazione ha avuto notizia dell’avviso di garanzia. Secondo la prassi del comune di Torino se c’è conoscenza del fatto, ma manca l’esercizio dell’azione penale l’ente : ● Per il dipendente può avviare il procedimento ● Per il dirigente può attendere l’esercizio dell’azione penale sorgono problemi di equità/anticipazione del giudizio Proposta di modifica dell’art. 55 ter, 1° comma, D. L.VO 165/2001 In caso di procedimento penale, salvo l’applicazione di misure cautelari, il termine per la contestazione dell’addebito decorre dell’azione penale. dalla notizia dell’esercizio La sospensione del procedimento connesso e le sue motivazioni A cura di Angela Likawetz Comune di Verona Regime anteriore al d.lgs. 150/09 ispirato al principio della c.d. pregiudiziale penale In passato l’art. 117 del D.P.R. 3/1957 prescriveva l’OBBLIGATORIA sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale, disponendo che “qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”. Regolamentazione negoziale Dopo emanazione d. lgs. 29/1993 la regolamentazione del procedimento disciplinare è rientrata nella materia negoziale ● ● CCNL 06/07/1995 art. 25, comma 8, il proc. disc. deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con il proc. penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. CCNL 22/01/2004 ha aggiunto art. 25bis recante la disciplina del “Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale” – commissione in servizio gravi fatti illeciti inoltro denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. Regolamentazione negoziale (continua) ● Il CCNL 11/04/2008 sostituisce la disposizione ed inserisce l'art. 4 che a sua volta viene sostituito o integrato in alcune parti dalle previsioni imperative del d.lgs. 150/09 (decreto “Brunetta”) – prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza definitiva ma supera la pregiudiziale in caso di arresto in flagranza reato contro P.A. (peculato, concussione o corruzione) e l’arresto sia convalidato dal G.I.P.. Regime successivo al d. lgs. 150/2009 Mutamento del rapporto tra procedimento disciplinare e penale per rispondere ad una ratio acceleratoria ● La legge n.15/2009 modifica il regime contrattuale stabilendo ch Regime successivo al d. lgs. 150/2009 (continua) ● ● La norma attuativa d.lgs. 150/2009 introduce l’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 che intende superare la c.d. pregiudiziale penale e in tal modo il sistema che paralizzava per anni l’azione disciplinare per la eccessiva durata del penale nei suoi tre gradi di giudizio. Il procedimento disciplinare deve essere “proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale” ancorchè esso riguardi “in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria.” Riforma Brunetta Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55 ter, comma1, D. lgs. 165/01) Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55 – bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55 – bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. Riforma Brunetta Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55 ter, comma 2, D. lgs. 165/01) Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. Riforma Brunetta Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55 ter, comma 3, D. lgs. 165/01) Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. Riforma Brunetta Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55 ter, comma 4, D. lgs. 165/01) il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55 – bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1- bis, del codice di procedura penale. La sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ● ● La sospensione non è mai ammessa “per le infrazioni di minore gravità di cui all’art. 55-bis, comma 1, primo periodo”(fatti sanzionabili dal dirigente-sospensione per non più di 10 gg) Per sanzioni di maggiore gravità FACOLTA’ di “sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale” per la particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e se l’U.P.D. al termine dell’istruttoria non è riuscito ad acquisire “elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari” La congiunzione “e” ha valenza cumulativa e disgiuntiva Detta facoltà di sospensione è possibile anche quando si verifica una sola delle due ipotesi previste - Tribunale Roma, sez. lav. 28/01/2015 n. 39250: 1. particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato (ipotesi in cui il fatto addebitato si presenti estremamente complesso tale da richiedere accertamenti approfonditi che non possono essere proficuamente svolti da una p.a.) 2. all’esito dell’istruttoria non si dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione (il fatto addebitato si presenta semplice nelle sue articolazioni ma l'amministrazione si accorge all'esito degli accertamenti svolti e dell'istruttoria effettuata che non ha sufficienti elementi che possano fondare l'irrogazione della sanzione) Novità rispetto al regime precedente In caso di sospensione facoltativa in attesa delle risultanze penali, la normativa non preclude una riattivazione anteriore al giudicato penale, qualora gli elementi raccolti in sede penale siano idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55 – bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente Novità rispetto al passato La ripresa o la riapertura avvengono mediante rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente che potrà giovarsi delle più puntuali risultanze penali per rettificare l’originaria contestazione (deroga al principio di immutabilità della contestazione dei fatti) Efficacia della sentenza penale di assoluzione (art. 1, L. 97/01) Articolo 653, comma 1 c.p.p. “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.” Efficacia della sentenza penale di condanna (art. 1 L. 97/01) Articolo 653, comma 1bis c.p.p. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso I casi del Comune di Verona Prima della riforma Brunetta: contestazione addebiti con riferimento a indagini penali per i reati di cui agli artt. 319, 321, 326 co. 3 cp contestuale sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza definitiva – sentenza del Tribunale di condanna riqualificati i fatti ex art. 326 co.1 e interdizione pubblici uffici per 3 anni – sentenza impugnata – Caso pendente. Contestazione addebiti (giugno 2011) – licenziamento senza preavviso – custodia cautelare in carcere sospensione in via cautelare dal servizio – contestazione addebito con riferimento a indagini penali per i reati di cui all’art. 317 c.p. e legge 75/58 il GIP emette sentenza condanna (maggio 2012) - 414 c.p.c. rigettato accertamento fatto non è di particolare complessità - la p.a. dispone di elementi Altri casi del Comune di Verona art. 3, comma 7 lett. I ) CCNL 11.04.2008 - licenziamento con preavviso – alterazione verbale di violazione del divieto di sosta al fine di invalidare le successive operazioni di notifica del verbale e quindi la comminazione della relativa sanzione - procedimento penale ex art. 476 2 comma c.p. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – sospensione procedimento disciplinare fino a diversa determinazione dell’ufficio - sentenza assoluzione perché il fatto non costituisce reato – procedimento riattivato e concluso con archiviazione Altri casi del Comune di Verona Contestazione addebiti ai sensi dell’art. 55, quater, comma 1 lett. a) falsa attestazione della presenza in servizio licenziamento senza preavviso - collaboratore tecnico comunicazione di azione penale art. 640 co.2. – contestazione addebito - il GIP emette decreto archiviazione – “i controlli riguardano due sole giornate non è condotta abituale - G.d.F. ha reso edotto del proc.disc., è stato già avviato il procedimento disciplinare con la notifica della contestazione a suo carico, danno erariale più che esiguo, la condotta può eventualmente essere idoneamente sanzionata a livello disciplinare, gli elementi acquisiti in sede di indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio” – proc. disciplinare ripreso e concluso Esperienza del Comune di Verona Riflessione Casi di sospensione procedimento disciplinare ante riforma Brunetta n. 4 casi - post Brunetta n. 9 casi Ultimo biennio 2012-2014 - Fenomeno di crescita esponenziale dei procedimenti penali a carico dei dipendenti – richieste di attivazione della tutela legale ex art. 28 CCNL 14/09/2000 (25 casi). I reati contestati riguardano art.314 peculato, 323 abuso d’ufficio, 328 rifiuto di atti d’ufficio. omissione, 329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un agente della forza pubblica, 640 truffa, 479 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, 590 lesioni personali colpose, 353 turbata libertà degli incanti, 353 bis turbata libertà di scelta del contraente. Dirigente – procedimento penale archiviatonon è stato avviato procedimento disciplinare Meno immediatezza più certezza Recente giurisprudenza di Cassazione ammette anche la possibilità di differire l’attivazione in attesa del giudicato penale senza previa immediata contestazione seguita da sospensione in attesa di giudicato penale – modus operandi conforme al principio di tempestività sia per il caso che il dipendente venga medio tempore sospeso o anche senza sospensione cautelare (Cass. Civ. sez. lav. n. 5886 del 13/03/2014, n. 14103 del 20/06/2014, n. 25686 del 04/12/2014) Giurisprudenza La mancata sospensione dell’azione disc. per inflizione licenziamento in pendenza di proc. pen. sui medesimi fatti e sino al giudicato è stato ritenuto recesso in carenza di potere. Esclusi gli automatismi espulsivi correlati a condanne penali (es. patteggiamento) è necessario un rituale procedimento disciplinare con riponderazione interna. Il procedimento disciplinare verrà attivato come presa d’atto del provvedimento giurisdizionale penale con licenziamento Giurisprudenza T.A.R. Roma, sez. I, 03/11/2014 n. 10988 il momento che segna il confine temporale per l’esercizio della potestà disciplinare da parte dell’Amministrazione è costituito dall’esercizio dell’azione penale che comporta l’assunzione della qualità di imputato del dipendente. La scelta di rinviare l’esercizio dell’azione disciplinare all’esito del processo penale a carico del dipendente risponde ad esigenze di acquisizione di ogni elemento utile per inquadrare in modo esatto la vicenda, circostanza che viene soddisfatta al termine del procedimento penale. Riforma Brunetta - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale art. 70 d. lvo 150/09 Art. “154 – ter, D. Lvo 28.07.1989, n. 271 Comunicazione della sentenza. – 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, entro trenta giorni dalla data del deposito.” Proposte di modifica della normativa Attualmente le Cancellerie dovrebbero trasmettere d’ufficio il SOLO dispositivo di sentenza. Tuttavia la P.A. ha l’obbligo di rivalutare, sempre e comunque, le complessive risultanze penali che si desumono dal fatto e dal diritto della intera sentenza. Perché la trasmissione integrale della sentenza avviene solo su richiesta della P.A.? Proposta: Rendere OBBLIGATORIA l’immediata trasmissione da parte delle Cancellerie dell’intera SENTENZA alle P.A. interessate e dei DECRETI PENALI Introdurre l'obbligo, come già disposto nel CCNL dei Dirigenti (22/02/2010 art. 5,co. 4 lett. g), anche per il dipendente di informare l’Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale. Proposte di modifica della normativa Art.55 bis D. Lvo 150: l’ampliamento delle competenze sanzionatorie dei capi struttura su fatti punibili sino alla sospensione fino a 10 gg. Non ha sortito l'effetto sperato dal pacchetto Brunetta. L'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 gg. nella realtà viene raramente applicata dai Dirigenti. Proposta: ripristinare la competenza della sanzione del Dirigente per fatti punibili con sanzioni fino alla multa. Procedimenti disciplinari competenza Dirigenti Totale 32 Totale 120 Procedimenti disciplinari competenza Ufficio Disciplinare La riapertura del procedimento sospeso A cura di Paola Frezza Comune di Firenze Art. 55 ter, comma 4, D. Lvo 165/2001 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. Art. 55 ter, comma 4, D. Lvo 165/2001 La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Art. 55 ter, comma 4, D. Lvo 165/2001 Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. Tuttavia.... Art. 10, comma 2, CCNL 22/02/2010 per i dirigenti ... ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. Art. 4, comma 6, CCNL 11/04/2008 per il comparto L’applicazione della sanzione prevista dal codice disciplinare, come conseguenza delle condanne penali, non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo che sia stata disposta con la condanna, l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 5, comma 2, L. n. 97/2001). Art. 4, comma 7, CCNL 11/04/2008 In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica l'art. 653 c.p.p… Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. Art. 4, comma 8, CCNL 11/04/2008 In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica ...l’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. Criticità ● L'archiviazione delle indagini (notizia?) ● L'ordinanza del GUP di non luogo a procedere ● Il grande tema della intervenuta prescrizione I casi di sospensione cautelare, attualità e adeguatezza della Legge. n. 97 del 2001 A cura di Santina Carini Comune di Milano La sospensione obbligatoria art. 5, comma 1, CCNL 11/04/2008 Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. La sospensione obbligatoria art. 5, comma 4, CCNL 11/04/2008 e artt. 58 e 59 D.Lvo 267 E' altresì previsto l’obbligo di sospensione del lavoratore che ha riportato condanna definitiva per : ● ● ● ● ● associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico stupefacenti o psicotrope, o produzione di sostanze produzione, importazione, esportazione di armi o esplosivi o per il favoreggiamento con pena detentiva di almeno un anno peculato mediante profitto dell'errore altrui (richiamato il solo art. 316 cp) non per le altre figure di gravi delitti contro la PA uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio con pena superiore a sei mesi o per delitto non colposo con pena superiore a due anni La sospensione obbligatoria art. 5, comma 4, CCNL 11/04/2008 e artt. 58 e 59 D.Lvo 267 ● Gli articoli 58 e 59 del TU n. 267/2000 sono stati abrogati dall'art. 17 del D. Lvo n. 235 del 2012, ancorché tuttora richiamati dal CCNL. L'abrogazione è dovuta all'introduzione dei corrispondenti artt. 10 e 11 del D.Lvo n. 235. Tuttavia manca il coordinamento tra gli attuali artt. 10/11 D. 235/12 con il disposto dell'art. 5 del CCNL 2008. ● ● Si tratta di ipotesi di sentenze definitive di condanna per gravissimi reati I provvedimenti di sospensione, disposti ai sensi di tali articoli, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, sono decaduti se non rinnovabili per altre cause. La sospensione obbligatoria art. 5, comma 5, CCNL 11/04/2008 e art. 3 L. 97/2000 ● ● ● E' prevista la sospensione obbligatoria del dipendente condannato, anche in primo grado, ancorché con pena sospesa, per uno dei seguenti delitti: Art. 314, c 1, Peculato (esclusa quello per distrazione) Art. 317, Concussione (nella formula antecedente la L. 190/2013 – Oggi esclusa l'induzione indebita (art. 319 quater) ● Art. 318, Corruzione impropria ● Art. 319, Corruzione propria ● Art. 319 ter, Corruzione in atti giudiziari ● Art. 320 Corruzione di incaricato di pubblico servizio La sospensione facoltativa Può essere disposta nei confronti del dipendente ● ● Che sia stato arrestato, una volta che sia cessata la misura (art. 5, comma 3, CCNL 2008); Sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione del licenziamento, con e senza preavviso (art. 5, comma2, CCNL 2008) Il trasferimento “obbligatorio” (art. 3, Legge n. 97 / 2001) quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica é disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto Modalità del trasferimento L'Ente può procedere ● ● al trasferimento di sede (ma le piccole Amministrazioni....) o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, Condizioni del trasferimento Devono però sussistere ● ● “evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” Deve comunque essere garantita al dipendente l'attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza L'aspettativa o la disponibilità (art. 3, comma 2, Legge n. 97/2000) Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle servizio, disposizioni in base alle dell'amministrazione di appartenenza presenze in dell'ordinamento Ma nella fase delle indagini …. Quando il dipendente non sia stato arrestato, non sia stato ancora condannato almeno in primo grado (per alcuni reati), e neppure sia ancora stato disposto nei suoi confronti il giudizio (per alcuni reati), però le indagini in corso comportano un grave danno all'immagine dell'Amministrazione e notevole scandalo mediatico non si può sospendere, né trasferire, cosa si può fare? La sospensione “disciplinare” (art. 26 comma 1, CCNL 6/7/1995) L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. La procedura di tutela del whistleblower e le responsabilità A cura di Lorenzo Broccoli Regione Emilia-Romagna Bologna, 26 marzo 2015 116