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il commercio elettronico (e-commerce)

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il commercio elettronico (e-commerce)
IL COMMERCIO ELETTRONICO
(E-COMMERCE)
Il COMMERCIO ELETTRONICO
in Inglese e-commerce (electronic commerce) è l’insieme
delle transazioni commerciali (vendite e acquisti)
realizzate sul web, mediante siti Internet dedicati, sui
quali sono venduti e gestiti i prodotti offerti dalle
imprese.
Con questo sistema di e-commerce:
 le IMPRESE hanno la possibilità di ampliare la propria
clientela e di orientare la propria attività produttiva
verso un mercato mondiale;
 i CONSUMATORI hanno il vantaggio di poter effettuare
acquisti da casa propria, pagando, in genere, tramite
carta di credito, bonifico bancario o contrassegno.
Oggi su Internet si trova quasi tutto, ma tra i beni e i servizi, che si
prestano più di altri a essere venduti online, ricordiamo:
 film e brani musicali;
 prodotti informatici, software;
 buoni sconto;
 libri;
 sistemi di comunicazione;
 prodotti fotografici;
 servizi di intermediazione finanziaria;
 pezzi di ricambio.
LE NUOVE NORME SUGLI
ACQUISTI ONLINE
DAL 13 GIUGNO 2014, in forza del Decreto Legislativo n. 21/2014,
che ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/83/Ue sui diritti
dei consumatori, sono state introdotte NUOVE REGOLE per l’e-
commerce che è diventato più trasparente e sicuro.
La nuova normativa modifica il Codice del consumo e si applica a
tutti i contratti conclusi a distanza (ad es. anche tramite Internet o
telefono) d’importo pari o superiore ai 50,00 euro. Sono dunque
compresi tutti gli acquisti online effettuati da consumatori
persone fisiche (restano escluse le imprese).
Le PRINCIPALI NOVITÀ riguardano, in particolare:
 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE.
È prevista la massima trasparenza circa le caratteristiche
del servizio o del prodotto, l ’ identità del venditore (es.
indirizzo, numero di telefono e di fax), il prezzo e le modalità
di pagamento (es. il pagamento con carta di credito non può
essere gravato da alcun costo aggiuntivo), le garanzie per il
consumatore, la forma scritta di facile comprensione.
 DIRITTO AL RIPENSAMENTO.
Il diritto del consumatore a recedere dal contratto e a
restituire
la
merce
acquistata,
senza
necessità
di
motivazione, è esteso da 10 a 14 giorni. Nel caso in cui il
consumatore non sia informato di questa possibilità, il
diritto di recesso può esercitato per 3 mesi dalla
conclusione del contratto o per un anno dalla consegna
della merce.
 CONSEGNA DEI BENI.
I prodotti o i servizi acquistati devono essere consegnati entro 30
giorni, salvo un eventuale periodo supplementare; se il venditore
ritarda, il contratto può essere sciolto e può essere chiesto dal
consumatore il risarcimento dei danni patiti.
 DIVIETO DI UTILIZZO DI CASELLE PRESELEZIONATE SUI SITI WEB.
Ciò significa che qualsiasi opzione aggiuntiva dovrà essere
appositamente selezionata dal consumatore (ad es. assicurazioni di
vario genere).
Restano esclusi dal diritto di recesso e da quanto previsto
dalla nuova normativa una serie di contratti, tra i quali, ad
esempio, ricordiamo:
i contratti per
i servizi sociali, l ’ assistenza sanitaria,
all’infanzia e alle persone in stato di bisogno, i giochi di
fortuna (es. scommesse, lotterie), i contratti per la
costruzione o il trasferimento di immobili, quelli relativi a
viaggi e vacanze, i trasporti di passeggeri, le forniture di
alimenti e bevande.
I venditori che violano i diritti dei consumatori, nei
termini sopra indicati, risponderanno per la loro
irregolare
condotta
sia
davanti
ALL ’ AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO,
che potrà irrogare sanzioni sia, eventualmente, davanti
al giudice ordinario.
Chiunque ha la possibilità di segnalare pratiche
commerciali scorrette direttamente a tale Autorità,
anche mediante posta elettronica od ordinaria o fax.
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