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il commercio elettronico (e-commerce)
IL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE) Il COMMERCIO ELETTRONICO in Inglese e-commerce (electronic commerce) è l’insieme delle transazioni commerciali (vendite e acquisti) realizzate sul web, mediante siti Internet dedicati, sui quali sono venduti e gestiti i prodotti offerti dalle imprese. Con questo sistema di e-commerce: le IMPRESE hanno la possibilità di ampliare la propria clientela e di orientare la propria attività produttiva verso un mercato mondiale; i CONSUMATORI hanno il vantaggio di poter effettuare acquisti da casa propria, pagando, in genere, tramite carta di credito, bonifico bancario o contrassegno. Oggi su Internet si trova quasi tutto, ma tra i beni e i servizi, che si prestano più di altri a essere venduti online, ricordiamo: film e brani musicali; prodotti informatici, software; buoni sconto; libri; sistemi di comunicazione; prodotti fotografici; servizi di intermediazione finanziaria; pezzi di ricambio. LE NUOVE NORME SUGLI ACQUISTI ONLINE DAL 13 GIUGNO 2014, in forza del Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, sono state introdotte NUOVE REGOLE per l’e- commerce che è diventato più trasparente e sicuro. La nuova normativa modifica il Codice del consumo e si applica a tutti i contratti conclusi a distanza (ad es. anche tramite Internet o telefono) d’importo pari o superiore ai 50,00 euro. Sono dunque compresi tutti gli acquisti online effettuati da consumatori persone fisiche (restano escluse le imprese). Le PRINCIPALI NOVITÀ riguardano, in particolare: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE. È prevista la massima trasparenza circa le caratteristiche del servizio o del prodotto, l ’ identità del venditore (es. indirizzo, numero di telefono e di fax), il prezzo e le modalità di pagamento (es. il pagamento con carta di credito non può essere gravato da alcun costo aggiuntivo), le garanzie per il consumatore, la forma scritta di facile comprensione. DIRITTO AL RIPENSAMENTO. Il diritto del consumatore a recedere dal contratto e a restituire la merce acquistata, senza necessità di motivazione, è esteso da 10 a 14 giorni. Nel caso in cui il consumatore non sia informato di questa possibilità, il diritto di recesso può esercitato per 3 mesi dalla conclusione del contratto o per un anno dalla consegna della merce. CONSEGNA DEI BENI. I prodotti o i servizi acquistati devono essere consegnati entro 30 giorni, salvo un eventuale periodo supplementare; se il venditore ritarda, il contratto può essere sciolto e può essere chiesto dal consumatore il risarcimento dei danni patiti. DIVIETO DI UTILIZZO DI CASELLE PRESELEZIONATE SUI SITI WEB. Ciò significa che qualsiasi opzione aggiuntiva dovrà essere appositamente selezionata dal consumatore (ad es. assicurazioni di vario genere). Restano esclusi dal diritto di recesso e da quanto previsto dalla nuova normativa una serie di contratti, tra i quali, ad esempio, ricordiamo: i contratti per i servizi sociali, l ’ assistenza sanitaria, all’infanzia e alle persone in stato di bisogno, i giochi di fortuna (es. scommesse, lotterie), i contratti per la costruzione o il trasferimento di immobili, quelli relativi a viaggi e vacanze, i trasporti di passeggeri, le forniture di alimenti e bevande. I venditori che violano i diritti dei consumatori, nei termini sopra indicati, risponderanno per la loro irregolare condotta sia davanti ALL ’ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, che potrà irrogare sanzioni sia, eventualmente, davanti al giudice ordinario. Chiunque ha la possibilità di segnalare pratiche commerciali scorrette direttamente a tale Autorità, anche mediante posta elettronica od ordinaria o fax.