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Diapositiva 1 - Stefania Stefanelli

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Diapositiva 1 - Stefania Stefanelli
Tutela dei consumatori e
contratti telematici
Prof. S. Stefanelli
Consumatore come soggetto debole
(weak subject) di fronte alle tecniche di
marketing, alla complessità di prodotti e
servizi, all’accesso alla giustizia.
Debolezza strutturale ed informativa
• debolezza socio-economica: che caratterizza
strutturalmente un soggetto o una classe di soggetti.
• debolezza contrattuale: asimmetria informativa, in
cui può trovarsi qualsiasi soggetto in relazione a
determinati atti o nei confronti di determinate
controparti, a prescindere dal proprio status socioeconomico.
EVOLUZIONE NORMATIVA
- Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di
contratti, dove (art. 13) si definisce consumatore il
soggetto che agisce per un uso che possa essere
considerato estraneo alla sua attività professionale,
definizione ripresa dall’art. 5 della Convenzione di
Roma del 1980, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali.
- DPR 24 maggio 1988 n. 224, in materia di prodotti
difettosi: compare la figura del danneggiato, vero e
proprio antesignano del consumatore.
- D.Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della
direttiva n. 85/577/CE, relativa ai contratti conclusi fuori
dai locali commerciali, viene introdotta e definita la
figura del consumatore.
- Nel 1996 la figura del consumatore fa ingresso nel
codice civile italiano, a seguito della novella del 6
febbraio 1996, n. 52, che ha introdotto il capo XIV bis
intitolato Dei contratti del consumatore in attuazione
della direttiva n. 93/13/CE, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori: a
norma dell’art. 1469 bis c.c. è consumatore la persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- Legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti
(legge 30 luglio 1998, n. 281);
- D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24 in attuazione della
direttiva 1999/44/CE riguardante alcuni aspetti della
vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la
definizione di consumatore all’interno del codice civile
inserendovi gli articoli 1519 bis e seguenti;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice
del consumo;
- Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità
ingannevole - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla
pubblicità ingannevole;
- Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche
commerciali - Attuazione della direttiva 2005/29/CE
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica le
direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e
il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (art. 30, co. 1bis) - Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno;
- D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 - Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
anche in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa
ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio.
- Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 Diritti dei consumatori - Attuazione della Dir 2011/83/UE
sui diritti dei consumatori, recante modifica delle
direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive
85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033)
- Delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411 Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei
consumatori nei contratti, violazione del divieto di
discriminazioni, clausole vessatorie.
TUTELA DEI CONSUMATORI
NELL’ORDINAMENTO UE
ORIGINE
Trattato di Maastricht: introduzione di un titolo dedicato ai consumatori
Obiettivo: garanzia di elevati livelli di protezione
OGGI
Diritto primario (TFUE -Titolo XV - Art. 169)
Diritto derivato
TUTELA DEI CONSUMATORI
NELL’ORDINAMENTO UE
Art. 169 TFUE
OBIETTIVI:
• Promuovere interessi economici dei consumatori
• Diritto alla informazione
• Diritto alla educazione
• Diritto alla organizzazione per la salvaguardia degli
interessi dei consumatori
TUTELA DEI CONSUMATORI
NELL’ORDINAMENTO UE
Art. 169 TFUE
MISURE:
• Atti legislativi per il ravvicinamento delle disposizioni
interne ai singoli Stati membri
• azioni nell’ambito delle competenze del terzo tipo.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Per la prima volta l’ordinamento italiano ha riunito
all’interno di un unico atto le più importanti disposizioni
vigenti in tema di tutela dei consumatori, in linea con il
diritto europeo.
Obiettivo principale è tutelare la debolezza strutturale e
informativa che caratterizza il consumatore.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Articolo 2
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealtà;
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei
rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualità e di efficienza.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente
previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale,
artigianale
o
professionale
eventualmente svolta;
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un
suo intermediario;
Dal contenuto degli artt. 2 e 3 del Codice si evince che:
• Consumatore è solo la persona fisica che conclude il
contratto in relazione ad esigenze della propria vita
privata, personale o familiare;
• La persona fisica che conclude un contratto
nell’ambito della propria sfera professionale o
imprenditoriale non è mai «consumatore» ai sensi e
per gli effetti del Codice del Consumo;
• Piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, sebbene
possano talvolta essere considerati parti deboli del
rapporto giuridico, non possono godere della tutela
prevista per il consumatore;
• Le società, gli enti privati con o senza personalità
giuridica e gli enti pubblici che svolgono attività di
impresa non sono mai consumatori ai sensi e per gli
effetti di cui al Codice del Consumo.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
PROFILI PRINCIPALI DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DEL CONSUMATORE:
• CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA
• VINCOLI DI FORMA E DI CONTENUTO
• CONTROLLO GIUDIZIALE DELLA VESSATORIETA’
DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
• NULLITA’ RELATIVA
• FORO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Gli obblighi informativi
• sicurezza, composizione e qualità
• forme di protezione per garantire conoscenza del
contenuto del contratto e dei diritti ed obblighi da
esso derivanti
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Modalità informative
L’informazione deve essere adeguata, cioè non deve
solo essere in grado di permettere al consumatore di
operare una scelta, ma deve essere soprattutto
completa, comprensibile e non fuorviante.
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
CLAUSOLE VESSATORIE
Art. 33
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
CLAUSOLE VESSATORIE
• LISTA GRIGIA: Comma 2: 20 clausole vessatorie
che si presumono vessatorie a meno che il
professionista provi che sono state oggetto di
trattativa
• LISTA NERA: Presunzione assoluta di vessatorietà
per alcune clausole (es.: quelle che escludono la
responsabilità del professionista per morte causata
dal prodotto)
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Art. 36
Nullità della clausola vessatoria
• NULLITA’ PARZIALE
• NULLITA’ DI PROTEZIONE
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
ACCERTAMENTO DELLA NATURA VESSATORIA DI
UNA CLAUSOLA
• ELIMINAZIONE
DELLA
CLAUSOLA
DAL
CONTRATTO
• CONTRATTO RIMANE VALIDO ED EFFICACE
• NULLITA’ DEVE OPERARE SOLO A VANTAGGIO
DEL CONSUMATORE
ART. 37
AZIONE INIBITORIA
• LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DI CONSUMATORI, UTENTI E
PROFESSIONISTI + C.C.I.A.
• LEGITTIMAZIONE PASSIVA: PROFESSIONISTI O
ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI
• INIBIRE L’USO DI CLAUSOLE ABUSIVE
CONTENUTE IN CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO
PRINCIPI GENERALI PER L’ESERCIZIO DI
ATTIVITA’ COMMERCIALI
• buona fede
• correttezza
• lealtà
valutazione anche alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
D.LGS. 21/2014
NOVITA’:
• CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI
COMMECIALI
contratti telefonici
contratti a distanza
• CONTRATTO DI VENDITA ≠ CONTRATTO DI SERVIZIO
• ART. 45: DISPOSIZIONI DEFINITORIE DETTAGLIATE
PER INDIVIDUARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI NUMEROSE NORME
D.LGS. 21/2014
NOVITA’:
• INCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI
ACQUA, LUCE, GAS E TELERISCALDAMENTO
ANCHE DA PARTE DI PRESTATORI PUBBLICI
• OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI SIA
NEI CONTRATTI CONCLUSI FUORI DEI LOCALI
COMMERCIALI SIA NON
• PREVISIONE DI REQUISITI MINIMI DI CONTENUTO
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CONCLUSI
TRA CONSUMATORI E PROFESSIONISTI
Contratti a distanza
Art. 45, lett. g)
• attraverso la posta, compresi i cataloghi ed i coupons
sulla stampa
• telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), fax
(le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing
telefonico);
• radio o televisione (e telefono per il contatto del
venditore sono le c.d. “radiovendite” e televendite”),
• posta elettronica (e-mail) e tutti gli acquisti
effettuati su Internet
Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
Art. 45, lett. h)
•
elencazione di contratti tra professionista e
consumatore che rientrano in tale tipologia
• definizione di «locali commerciali»
Contratti negoziati fuori dei
locali commerciali
Art. 45, lett. h)
Diritto di ripensamento
•
•
OBBLIGO DI INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO
TERMINE PIU’ LUNGO PER CONTRATTI A DISTANZA O
FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (14 GG IN LUOGO DI 10)
•
ESERCIZIO ENTRO TERMINI MAGGIORI SE VIOLATI
OBBLIGHI INFORMATIVI
•
TERMINE PER LA RESTITUZIONE DEI BENI
•
ESERCIZIO DI TALE DIRITTO E’ SENZA ONERI PER IL
CONSUMATORE E SENZA OBBLIGO DI ALCUNA
MOTIVAZIONE
•
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
PARTE IV
SICUREZZA E QUALITA’
Art. 102
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i
prodotti immessi sul mercato ovvero in libera
pratica siano sicuri.
PARTE IV
SICUREZZA E QUALITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
Obblighi del produttore e del distributore
Presunzione di sicurezza del prodotto
Controlli e vigilanza
Prodotto difettoso
Principio della responsabilità oggettiva
Sanzioni
Danno risarcibile
Clausole di esonero dalla responsabilità
Garanzia legale
2 anni dalla consegna
del bene (artt. 128 e ss. Cod. Cons)
Garanzia convenzionale
garanzia offerta da un
venditore o produttore che si aggiunge a quella esistente per
legge (art. 133 Cod. Cons.)
IL CODICE DEL CONSUMO
(D.lgs. 206/2005)
Accesso alla giustizia
•Azione inibitoria
•Azione collettiva risarcitoria
«Class action»
accertamento del diritto di consumatori e utenti al risarcimento del
danno e restituzione delle somme
consumatore può agire individualmente o mediante un’associazione a
cui conferisce mandato
Azione collettiva
 Diritti omogenei di consumatori e utenti verso la
stessa impresa
 Legittimazione passiva è solo delle «imprese»
 Tutela contro pratiche commerciali scorrette o
comportamenti anticoncorrenziali
 Tutela diritti omogenei dei consumatori finali di un
determinato prodotto o servizio , anche a
prescindere da un diretto rapporto contrattuale
 La legge prevede un meccanismo “opt-in”, secondo
il quale i consumatori che intendono utilizzare
l’azione collettiva, devono aderire espressamente.
 L’adesione comporta la rinuncia ad ogni azione
restitutoria o risarcitoria fondata sullo stesso titolo.
Accesso alla giustizia
Decreto legislativo n. 198/2009
Class action contro la pubblica
amministrazione
IL CODICE DEL CONSUMO (D.lgs.
206/2005)
Accesso alla giustizia
Art. 141
Composizione extragiudiziale delle controversie
Metodo di risoluzione alternativa delle controversie
grazie al quale le parti in conflitto si confrontano,
cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per
entrambe.
Procedimento volontario, riservato e non vincolante
Vantaggi della conciliazione:
• è una procedura rapida
• priva di rischio
• economica
• che guarda agli interessi reali
E-commerce
• Definizione
• Responsabilità del provider
• Obblighi informativi e di
trasparenza
E-commerce
ATTIVITA’ RIVOLTA ALLA
EFFETTUAZIONE DI
TRANSAZIONI COMMERCIALI
AVENTI AD OGGETTO BENI O
SERVIZI
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
TRAMITE LA RETE INTERNET
Tipologie di commercio elettronico
classificate a seconda i soggetti che
partecipano al processo di vendita:
- business to consumer (B2C)
- business to business (B2B)
- business to administration
E-commerce
A seconda delle modalità di vendita e
della tipologia di prodotti si distingue
fra:
1.e-commerce indiretto (off line)
2.e-commerce diretto (on line)
E-commerce
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997
-D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza
-D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno;
- D.Lgs. 206/2005
E-commerce
Il Provider è un intermediario
della comunicazione che collega
chi intende comunicare
un’informazione ed il destinatario
della stessa.
Si definisce fornitore di servizi
della società dell’informazione
Responsabilità del provider
«il fornitore di contenuti è responsabile delle
informazioni che mette a disposizione del
pubblico»
Codice di autoregolamentazione dell'AIIP
(Associazione Italiana Internet Provider)
Fornitura di accesso
Non sussiste responsabilità, in caso di fornitura di accesso
alla rete, per le informazioni trasmesse se
Il provider:
- non effettui attività di memorizzazione, anche transitoria
- Non selezioni il destinatario della trasmissione
- Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse
- Agisca prontamente per rimuovere le informazioni ove
venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la rimozione o
la disabilitazione dell'accesso.
Esempio: fornitore di posta elettronica
Hosting
Memorizzazione di informazioni a richiesta del destinatario
del servizio.
Non incorre in responsabilità se:
- Non è effettivamente conscio dell'illiceità
dell'informazione
- Non appena ne sia al corrente agisca per rimuovere le
informazioni o disabilitare l'accesso
E-Commerce
Obblighi informativi
Art. 7 D.Lgs. 70/2003 + Art. 49 D.lgs.206/2005
Oggetto
•
•
•
•
(A titolo esemplificativo)
Nome e indirizzo geografico del prestatore (per
l'identificazione della legge applicabile
Strumenti di contatto (e-mail ecc.)
Dati sull'iscrizione in registri obbligatori (CCIA o albi
professionali)
Numero di partita IVA
CONTRATTO TELEMATICO
«Il contratto telematico è un accordo ex
art. 1321 c.c. in cui le parti affidano le loro
dichiarazioni di volontà a mezzi
informatici collegati tra loro attraverso
una rete, di solito Internet» (E. Ruggeri)
CONTRATTO TELEMATICO
Contratti telematici B2C
art. 1469 bis c.c.-Codice del consumo integrato e
modificato D.Lgs. 21/2014
Contratti telematici B2B
art. 1341 cc (D.Lgs. 70/2003): tutela formale
rispetto alle clausole vessatorie
CONTRATTO TELEMATICO
Art.15 della legge n. 59/97
Validità degli atti pubblici e privati
posti in essere con strumenti
telematici o informatici conformi ai requisiti di legge
Conclusione del contratto telematico
Il contratto si perfeziona al momento della
conoscenza
dell’accettazione
e
questa
si
presume conosciuta una volta giunta all’indirizzo
del destinatario-proponente (indirizzo di posta
elettronica equiparato all’indirizzo fisico)
Luogo di conclusione
Il luogo di conclusione del contratto tradizionale
viene definito come quello in cui si trova il
proponente nel momento in cui viene a
conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
(art.1335 c.c.).
Luogo di conclusione del contratto
telematico
Difficoltà di comprendere quale possa essere il
luogo in cui il soggetto proponente si collega al
server per scaricare eventuali messaggi di
accettazione
In caso di B2C
per questioni di tutela del
consumatore il legislatore ha autoritativamente
stabilito che, in caso di controversie, si ritiene
competente la legge ed il giudice del luogo di
residenza o domicilio del consumatore (art. 14
d.lgs. 185/99, in attuazione della dir. CE 97/7).
Luogo di conclusione del contratto
telematico
SULLA SUA INDIVIDUAZIONE INFLUISCONO ANCHE LE
MODALITA’ CON CUI LE PARTI ADDIVENGONO ALLA
STIPULA DEL CONTRATTO
DIPENDE DAL MEZZO DI DIFFUSIONE DELL’OFFERTA
CONTRATTUALE:
• PAGINA WEB DI UN SITO (EX: e-bay): OFFERTA AL
PUBBLICO (ART. 1336 C.C.)
• E-MAIL: ART. 1335 C.C.
E-COMMERCE
E’ FENOMENO DI STUDIO
DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO
Attraverso l’utilizzo di internet è facile
varcare i confini di uno Stato e far si che il
contratto concluso via internet abbia profili
di transnazionalità
Luogo di conclusione del contratto
telematico
Luogo e momento di conclusione del
contratto elettronico saranno determinati
facendo riferimento alla legge dello Stato in
cui ha sede il server del provider presso cui
perviene l’accettazione della proposta
contrattuale
Fly UP