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Invalidità delibere assembleari

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Invalidità delibere assembleari
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SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
anno accademico 2015/2016
Prof. Mario Campobasso
Invalidità delle deliberazioni assembleari
Corso di diritto commerciale avanzato
Prof. Mario Campobasso
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INVALIDITA’ DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI (PRIMA DELLA RIFORMA)
Annullabilità
Nullità
Inesistenza ?
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INVALIDITÀ DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
ANNULLABILITÀ
Deliberazioni non conformi alla legge o allo
statuto
NULLITÀ
Mancata convocazione
Assenza verbale
Oggetto impossibile o illecito
NULLITÀ RADICALE
Modifica oggetto sociale con attività
illecite o impossibili
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Precisazioni inserite per contrastare la tesi
dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma).
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all’assemblea di
persone non legittimate, salvo che tale
partecipazione sia stata determinante ai fini
della regolare costituzione dell’assemblea a
norma degli articoli 2368 e 2369;
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Precisazioni inserite per contrastare la tesi
dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma).
La deliberazione non può essere annullata:
2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro
errato conteggio, salvo che il voto invalido o
l’errore di conteggio siano stati determinanti ai
fini del raggiungimento della maggioranza
richiesta;
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Precisazioni inserite per contrastare la tesi
dell’inesistenza (Art. 2377, 5° comma).
La deliberazione non può essere annullata:
3) per l’incompletezza o l’inesattezza del
verbale, salvo che impediscano l’accertamento
del contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione.
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Impugnazione deliberazioni annullabili (1)
Legittimazione
Soci assenti, dissenzienti, astenuti:
5% società chiuse
1‰ società aperte
Amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza,
rappresentante azionisti di risparmio
N.B.: I soci sotto soglia e quelli senza voto possono chiedere
il risarcimento del danno (art. 2377, 4° comma).
La partecipazione rilevante deve essere posseduta fino alla
sentenza (art. 2378 c.c.).
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Impugnazione deliberazioni annullabili (2)
Termine: 90 gg. Dalla data della deliberazione,
ovvero, se previsti dalla data dell’iscrizione o del
deposito nel registro delle imprese (art. 2377, 6°
C.)
Sospensione: (facoltativa)
In via cautelare, inaudita altera parte: solo
per eccezionale e motivata urgenza (art.
2378, 3° c.)
Durante
il
processo:
valutazione
comparativa del pregiudizio (art. 2378, 4°
c.)
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Impugnazione deliberazioni annullabili (3)
Sanatoria delle delibere annullabili
(art. 2377, 8° comma)
L’annullamento della deliberazione non può
aver luogo, se la deliberazione impugnata è
sostituita con altra presa in conformità della
legge e dello statuto
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Effetti dell’annullamento
Art. 2377, 7° comma
L’annullamento della deliberazione ha effetto
rispetto a tutti i soci ed obbliga gli
amministratori, il consiglio di sorveglianza e il
consiglio di gestione a prendere i conseguenti
provvedimenti sotto la propria responsabilità.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
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NULLITÀ
1) Mancata convocazione
2) Assenza verbale
3) Oggetto impossibile o illecito
NULLITÀ RADICALE
Modifica oggetto sociale con attività illecite o
impossibili
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Vizi della convocazione
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NULLITÀ
Non proviene da un componente dell’organo di
amministrazione o di controllo della società;
Non è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere tempestivamente avvertiti della
convocazione e della data dell’assemblea” (art. 2379, 3° c.).
SANATORIA
L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non può essere esercitata da chi anche
successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo
svolgimento dell’assemblea (art. 2379-bis)
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Vizi del verbale
NULLITÀ
ANNULLABILITÀ
MERA
IRREGOLARITÀ
Non contiene la data
della deliberazione
Non contiene il suo
oggetto
Non è sottoscritto
propriamente
(art. 2379, 3° c.)
Impedisce
l’accertamento
del Altri vizi dell’atto
contenuto, degli effetti
e della validità della
deliberazione
(Art. 2377, 5° c.)
SANATORIA: L’invalidità della deliberazione per mancanza del
verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui
è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione (Art. 2379-bis)
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Impugnazione deliberazioni nulle (1)
Legittimazione: assoluta
Termine:
a) Nullità: tre anni gg. Dalla data della
deliberazione, ovvero, se previsti, dalla data
dell’iscrizione o del deposito nel registro delle
imprese (art. 2377, 6° C.);
b) Nullità assoluta: Senza limiti di tempo
Sanatoria per sostituzione della delibera invalida: Sì
Salvezza dei diritti dei terzi in buona fede: Sì
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Regimi speciali nullità
Deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e
della emissione di obbligazioni. (Società chiuse)
“Nei casi previsti dall’art. 2379 l’impugnativa
dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai
sensi dell’art. 2445 o della emissione di obbligazioni non
può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta
giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta
giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel
corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente
eseguita.” (Art. 2379-ter, 1°comma)
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Regimi speciali nullità
Deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e
della emissione di obbligazioni. (Società aperte)
“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale
non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia
stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che
l’aumento è stato anche parzialmente eseguito; l’invalidità della
deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2445 o
della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può
essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche
parzialmente eseguita.” (Art. 2379-ter, 2°comma)
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