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CONFINDUSTRIA UMBRIA ANCE UMBRIA Maurizio Cenci Andrea Di Matteo Pietro Redionigi Terre e rocce da scavo: - i lavori finiti o … infiniti della normativa - DM 161/2012 - Le modifiche del decreto «Fare» Spoleto, 28 novembre 2013 Oggi parliamo di…. Decreto n.161/2012 Articolo 41-bis del decreto del Fare (DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98) 2 3 4 Terre e rocce da scavo Le tappe della ... semplificazione 2001: legge 443/2001, art. 1, commi 17, 18, 19 288 parole 2006: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (prima versione) 805 parole 2010: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (ultima versione) 952 parole 2012: d.m. n. 161/2012, 16 articoli + 9 allegati 9488 parole Terre e rocce da scavo Le tappe della ... Semplificazione a livello regionale Art. 41 bis del Decreto legge 69/13 cd. «Fare» In 8 regioni sono state fornite indicazioni operative per il riutilizzo dei materiali da scavo: Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Friuli Venezia, Giulia Calabria. Terre e rocce da scavo le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo devono essere considerate "rifiuti" quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi delle stesse. definizione di "rifiuto" dettata dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.l.gs 3 aprile 2006, n. 152 9 Terre e rocce da scavo il D.lgs 152/2006 stabilisce che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo rientrano nella categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto dall'art. 184bis" (art. 184, comma 3, l. b) L'art. 184-bis è la norma che stabilisce le condizioni da rispettare affinché qualsiasi residuo di lavorazione possa essere considerato "sottoprodotto", e quindi non rifiuto 10 Terre e rocce da scavo L'elenco dei rifiuti istituito riportato nell'allegato D alla Parte IV del D.l.gs 152/2006 contempla poi all'interno del capitolo 17, - rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), i seguenti CER: "17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" 11 Adempimenti gestionali/amministrativi per i rifiuti speciali Formulario per il trasporto Registro di carico e scarico MUD Luogo di produzione dei rifiuti Cantiere Trasporto Recupero Smaltimento SISTRI TRACCIABILITÀ Articolo 184-bis (Sottoprodotto) "1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.". 15 Art. 185 (Esclusioni dal campo di applicazione) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta: b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato 16 Art. 185 del DLGS 152/2006 4.Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli artt. 183, comma 1, lettera a), rifiuto 184-bis sottoprodotto 184-ter cessazione qualifica rifiuto 17 Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) «1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. …….. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 18 Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) In attesa dell’adozione dei previsti decreti ministeriali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui: • al d.m. 5 febbraio 1998 (recupero rifiuti non pericolosi) • al d.m. 12 giugno 2002, n. 161 (recupero rifiuti pericolosi) • al d.m. 17 novembre 2005, n. 269 (recupero rifiuti delle navi), e • l'art. 9-bis, lett. a) e b), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con L. 30 dicembre 2008, n. 210 19 Piccoli cantieri -art. 266, c. 7, D.lgs 152/2006: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia - D.M. 2 maggio 2006: Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del Dlgs 152/2006 - Con Comunicato 26 giugno 2006 ne è stata segnalata l’inefficacia non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. 20 Terre e rocce da scavo L’art. 39, c.4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che: Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186 L’art. 49 (D.L n. 1/12 convertito con L 27/12) stabilisce che: l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato da un apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.». 21 Terre e rocce da scavo DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo G.U. 21 settembre 2012, n. 221 Entrato in vigore il 6 ottobre 2012 Il decreto è composto da • 16 articoli • e 9 allegati. 22 DM n. 161/2012 Il decreto stabilisce: • i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti; • le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. 23 24 25 Le novità dell’estate 2013 Il 22 giugno entra in vigore il D.l. 21 giugno 2013, n. 69. L’art.41, c. 2, interviene interviene sul DM 10 agosto 2012, n. 161, aggiungendo il comma 2 bis all’art. 184-bis: …si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette -a valutazione d'impatto ambientale o -ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 26 Le novità dell’estate 2013 Il 26 giugno 2013 entra in vigore la L. 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del Dl 43/2013 (cd. "Dl Emergenze") che inserisce l’articolo 8-bis:"Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo" - c.1 ripropone, la deroga all'applicazione del Dm 161/2012: … le disposizioni del regolamento di cui al decreto 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale 27 Le novità dell’estate 2013 c.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 28 Le novità dell’estate 2013 Il 21 agosto entra in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del DL 69/2013, in particolare l’art. 41 bis - l'abrogazione dell'articolo 8-bis - Introduzione di una nuova disciplina speciale in deroga al DM 161/2012 l’art. 41 (Materiali di riporto - Materiali da scavo da miniere dismesse/esaurite poste all’interno dei Sin) 29 30 DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012 N.161 AMBITO DI APPLICAZIONE SI APPLICA NON SI APPLICA 1) TRS di opere soggette: - VIA (screening) (> 6.000 mc.???’) - AIA (art.184 bis c.3) 2) In caso di modifiche che possano avere notevoli ripercussioni negative su ambiente 1) Ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti (art.3 D.M. 161) 2) per utilizzo all’interno del cantiere se: - allo stato naturale - non contaminato (direttiva 2008/98 CE - art.185) (Contra) - art 4 comma 1 - art. 5 comma 4 In assenza di disposizioni transitorie 2) TRS di opere per le quali sia stato approvato P.U. al 21 agosto 2013 3) l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini - materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca. (art 184 bis c. 3) DEFINIZIONI (ART.1) «OPERA»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica (art.3 c.8 163/06) «MATERIALI DA SCAVO» (NEW ENTRY): 1) il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento ecc. - opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) - rimozione e livellamento di opere in terra 2) materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini 3) residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera non contenenti sostanze pericolose MATERIALI DA SCAVO ALTRI MATERIALI calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC) vetroresina, miscele cementizie additivi per scavo meccanizzato (composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti > ai limiti massimi previsti dal Regolamento) Elenco tassativo RIPORTI Orizzonte stratigrafico costituito da miscela eterogenea di materiale di origine antropica e suolo sottosuolo - materiali litoidi - pietrisco tolto d'opera - calcestruzzi - laterizi - prodotti ceramici - intonaci (quantità massima del 20%??) Elenco indicativo 34 I PROTAGONISTI PROPONENTE Opera pubblica (amministrazione committente) Opera privata (committente o appaltatore) ESECUTORE Opera pubblica (appaltatore) Opera privata (proponente appaltatore) AUTORITÀ COMPETENTE VIA (Stato - Regione) Verifica (Regione) Altri soggetti eventuali TRASPORTATORE (se diverso da esecutore) TITOLARI DEI SITI ( se diversi da proponente e esecutore) AIA (Provincia) lucido 36 NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (allegato 3) «operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace». Elenco non tassativo « operazioni più comunemente effettuate - selezione granulometrica - riduzione volumetrica (mediante macinazione) - stabilizzazione a calce, a cemento (concordando con ARPA modalità utilizzo nel PU) - la stesa al suolo per asciugatura e maturazione - la riduzione (a mano o con mezzi meccanici) della presenza degli elementi/materiali antropici (frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), PIANO DI UTILIZZO (art. 5) il proponente lo presenta all'AC almeno 90 GG prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera In caso di Valutazione ambientale approvazione del PU prima del parere ambientale (ENDOPROCEDIMENTO). La sussistenza dei requisiti è attestata dal proponente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE 5 anni presso: - sito di produzione o sede legale del proponente - sede legale esecutore (se diverso da proponente) 3 FATTISPECIE - ORDINARIA (comma 3) - SUPERAMENTO CSC PER FENOMENI NATURALI (comma 4) - SITI SOGGETTIA BONIFICA O RIPRISTINO AMBIENTALE (comma 5) PROCEDURA ORDINARIA (art.5 c.3) - entro 30 gg l'AC può chiedere, in un'unica soluzione integrazioni - entro 30 gg dalla presentazione del PU o dell'eventuale integrazione AC può chiedere all'ARPA sussistenza dei requisiti di qualità ambientale (MOTIVAZIONE: area in cui viene realizzata l'opera interventi antropici non sufficientemente indagati) entro 45 gg l'ARPA accerta a spese del proponente la sussistenza dei requisiti (anche con approfondimento d'indagine in contraddittorio) Se le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 all.4 NON superano le (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 all.5 parte IV del Codice con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di produzione e di destinazione l'AC, entro 90 gg dalla presentazione del PU o delle eventuali integrazioni APPROVA o RIGETTA Decorsi 90 gg dalla presentazione del PU o da integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del PU. In caso di diniego si può proporre un nuovo PU SUPERAMENTO CSC PER FENOMENI NATURALI (Art.5 comma.4) Opera su sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi di cui alla Tabella 4.1 superino le CSC Proponente segnala (preventivamente) il superamento delle CSC all'AC, presentando un PIANO DI ACCERTAMENTO per definire i valori di fondo da assumere Il PA è eseguito in contraddittorio con l'ARPA (TEMPI????) Sulla base dei valori di fondo definiti dal PA il proponente presenta il PU PROCEDURA ORDINARIA UTILIZZO: - nello stesso sito di produzione - in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe per tutti i parametri oggetto di superamento delle CSC SITI OGGETTO DI BONIFICA O RIPRISTINO AMBIENTALE (Art.5 comma 5) interventi di bonifica ripristino ambientale Su richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale sono individuati dall'ARPA L'ARPA entro 60 gg dalla richiesta, comunica al proponente se i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 all. 5, parte IV D. l.vo 152/2006, non superano le CSC con riferimento alla specifica destinazione urbanistica del sito di destinazione indicata dal PU (quale???) In caso di esito positivo PROCEDURA ORDINARIA PIANO DI UTILIZZO (art 5 - allegato 5) - I CONTENUTI SITI di produzione, deposito e destinazione inquadramento territoriale urbanistico geologico ed idrogeologico descrizione delle attività svolte sul sito piano di campionamento e analisi VOLUMI suddivisi per le diverse tipologie di materiali PROCESSI industriali di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di utilizzo OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE modalità di esecuzione AMBIENTALE e risultanze della CARATTERIZZAZIONE TEMPI DI DEPOSITO PERCORSI E MODALITÀ di trasporto tra le diverse aree DURATA DEL PU ( art.5 c.6) è fissata dallo stesso Piano Inizio dei lavori: entro 2 anni dalla presentazione del PU. (salvo deroghe motivate dall'AC in ragione delle opere da realizzare) Allo scadere dei termini il PU cessa di produrre effetti viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con obbligo di gestire il materiale come RIFIUTO. Si può presentare un nuovo PU, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei termini con durata massima di un anno. SITUAZIONI DI EMERGENZA (ART. 6) «CAUSA FORZA MAGGIORE» (alluvioni, frane, terremoti, smottamenti interventi urgenti su reti di fornitura ecc.) sussistenza dei requisiti è attestata all'AC con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 7 - DAU) Dalla data della dichiarazione il materiale può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione deve presentare il PU. N.B. SONO ESCLUSI I SITI OGGETTO DI BONIFICA MODIFICA PIANO UTILIZZO (art. 8) MODIFICA SOSTANZIALE: proponente o l'esecutore aggiornano PU ex art.5 (nuovo PU!! Nuova VIA o AIA??) IPOTESI A) aumento del volume in banco > 20% il PU va aggiornato entro 15 gg cessa, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto. B) destinazione ad un sito o ad un utilizzo diverso da PU C) destinazione a un sito di deposito intermedio in attesa il materiale non può essere destinato ad un utilizzo diverso D) modifica delle tecnologie di scavo in attesa della modifica il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse DEPOSITO IN ATTESA UTILIZZO ART.10 DEPOSITO sito di produzione siti di deposito intermedio siti di destinazione Deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto - ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo - al materiale oggetto di differenti PU Va predisposta apposita segnaletica posizionata in modo visibile con : - sito di produzione - quantità del materiale depositato - dati amministrativi del PU Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del PU Decorso il periodo deve essere trattato come RIFIUTO ( Si può presentare un nuovo PU) TRASPORTO ART.11 ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE PREVENTIVA da inviare a AC con: a) stazione appaltante (???) b) ditta appaltatrice (???) dei lavori di scavo c) ditta che trasporta il materiale d) ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione e) targa del mezzo utilizzato f) sito di provenienza g) data e ora del carico h) quantità e tipologia del materiale DOCUMENTO DI TRASPORTO A) per ogni automezzo che compie il trasporto da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo di deposito provvisorio B) CONTENUTI: - Sito di produzione di destinazione o deposito - Ditta che esegue trasporto - Autista dell’automezzo - Quantità materiale trasportato C) ALLEGATI Caratterizzazione analitica (singolo viaggio ????) Copia del PU approvato (‘?????) D) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (5 ANNI) - in originale dal responsabile del sito di utilizzo - in copia: - dal produttore/esecutore - dal proponente e responsabile del trasporto Eventuali modifiche da comunicare tempestivamente, anche solo per via telematica all’AC!!!. 47 DICHIARAZIONE AVVENUTO UTILIZZO (art.12 - allegato 7) L’utilizzo in conformità al PU è attestato dall'esecutore all‘AC entro il termine di validità del PU con una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà indicando: - anagrafica sito di origine - dati identificativi dell’esecutore - dati identificativi del PU ed eventuali varianti - indicazione dell’opera con estremi autorizzativi in cui il materiale è stato utilizzato e relativi volumi - indicazione del ciclo produttivo in cui sono stati utilizzati e volumi - certificazioni delle analisi eseguite sui campioni Il deposito o altre forme di stoccaggio NON costituiscono utilizzo !!!! se utilizzo da parte di SOGGETTO TERZO nella DAU deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo Anche in questo caso dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'AC DA SOTTOPRODOTTO A RIFIUTO Le TRS perdono (con effetto immediato) la caratteristica di sottoprodotto nei seguenti casi: - scadenza del PU (art.5 c.7) - mancato inizio lavori entro i 2 anni dalla presentazione del PU (art.5 c.7) - mancata DAU entro scadenza del PU (art.12 c.4 e 5) - mancato aggiornamento del PU (art.8 c.3) - scadenza del periodo di deposito (art.10 c.5) - violazione degli obblighi (tutti ????) assunti nel PU (art.5 c.8) - venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4 (art.5 c.8) REALIZZAZIONE DEL P.U. (ART.9) Il proponente del PU prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera deve comunicare all'AC l'indicazione dell'esecutore dalla comunicazione l'esecutore del PU: a) è tenuto a farlo proprio e rispettarlo e ne è responsabile b) redige: DDT - DAU ELEMENTI POSITIVI ELEMENTI NEGATIVI - IMPORTANTI DEFINIZIONI (NORMALE PRATICA INDUSTIALE, RIPORTI ECC.) PROCEDURE AMBIGUE COMPLESSE CONTRADDITTORIE E IN ALCUNI CASI IMPRATICABILI DISCIPLINA UNITARIA SU TUTTO TERRITORIO NAZIONALE PER PROCEDURE CAMPIONAMENTI CARATTERIZZAZIONI POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DISCIPLINA ANCHE IN PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI RIPORTI E IN SITI DA BONIFICARE ECCESSIVA ONEROSITA’ - COSTI PROGETTAZIONE - COSTI FIDEIUSSIONI - COSTI ARPA DISCIPLINA DI APPROVAZIONE DEL PU LUNGA E ESTREMAMENTE RIGIDA IN CASO DI VARIANTI PU SOSTANZIALMENTE LEGATO ALLA DURATA DELL’OPERA SISTEMA SANZIONATORIO PRIVO DI GRADUAZIONE TEMPI DI DEPOSITO PROLUNGATI RISPETTO A PRECEDENTE DISCIPLINA MANCANZA DI CERTEZZA NELLA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI SOGGETTI L’ART. 41-BIS DEL DECRETO FARE 52 Art. 41-bis Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69/2013, introdotto dalla legge 98/2013 di conversione ed entrato in vigore il 21 agosto 2013, si intitola: "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" 53 Art. 41-bis – Campo di applicazione COMMA 1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, c. 7, del D.l.gs n. 152/2006, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al DM 10 agosto n. 161/2012, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis se il produttore dimostra … COMMA 5 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del dl 69/2013. 54 Art. 41-bis – Come si applica (c.1) se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del dlgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 55 Art. 41-bis – Come si applica (c. 1) se il produttore dimostra: c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 56 Art. 41-bis – Come si applica (c. 2) Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000, precisando: - le quantità destinate all'utilizzo, - il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. 57 Art. 41-bis – Come si applica (c.2) Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienicosanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di è comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. 58 Art. 41-bis – Come si applica (c.3) Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate 59 Art. 41-bis – Come si applica (c.4) L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, - dal documento di trasporto o - da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o - dalla scheda di trasporto (dlgs 21 novembre 2005, n. 286) 60 Grazie per l’attenzione! Grazie per l’attenzione! 61