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Slide seminario_terre e rocce da scavo_28_11_13
CONFINDUSTRIA UMBRIA
ANCE UMBRIA
Maurizio Cenci
Andrea Di Matteo
Pietro Redionigi
Terre e rocce da scavo:
- i lavori finiti o … infiniti della
normativa
- DM 161/2012
- Le modifiche del decreto «Fare»
Spoleto, 28 novembre 2013
Oggi parliamo di….

Decreto n.161/2012
Articolo 41-bis del decreto del Fare
(DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 98)

2
3
4
Terre e rocce da scavo
Le tappe della ... semplificazione




2001:
legge 443/2001, art. 1, commi 17, 18, 19

288 parole
2006:
d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (prima
versione)
805 parole
2010:
d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (ultima
versione)
952 parole
2012:
d.m. n. 161/2012, 16 articoli + 9 allegati

9488 parole
Terre e rocce da scavo
Le tappe della ... Semplificazione
a livello regionale
Art. 41 bis del Decreto legge 69/13 cd. «Fare»


In 8 regioni sono state fornite indicazioni operative per il riutilizzo dei
materiali da scavo:
Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, Provincia Autonoma di
Trento, Marche, Friuli Venezia, Giulia Calabria.
Terre e rocce da scavo


le terre e rocce che residuano da
un'operazione di scavo devono essere
considerate "rifiuti" quando il soggetto
che ha messo in opera lo scavo si disfa,
ha intenzione di disfarsi o è obbligato a
disfarsi delle stesse.
definizione di "rifiuto" dettata dell'articolo
183, comma 1, lettera a) del D.l.gs 3
aprile 2006, n. 152
9
Terre e rocce da scavo

il D.lgs 152/2006 stabilisce che i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo rientrano nella categoria dei rifiuti
speciali "fermo restando quanto disposto dall'art. 184bis" (art. 184, comma 3, l. b)

L'art. 184-bis è la norma che stabilisce le condizioni da
rispettare affinché qualsiasi residuo di lavorazione
possa essere considerato "sottoprodotto", e quindi non
rifiuto
10
Terre e rocce da scavo

L'elenco dei rifiuti istituito riportato nell'allegato D alla
Parte IV del D.l.gs 152/2006 contempla poi all'interno
del capitolo 17, - rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati), i seguenti CER:

"17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03"

11
Adempimenti
gestionali/amministrativi per i
rifiuti speciali
Formulario per il
trasporto
Registro di
carico e scarico
MUD
Luogo di produzione dei rifiuti
Cantiere
Trasporto
Recupero
Smaltimento
SISTRI
TRACCIABILITÀ
Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
"1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a),
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:




a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di
terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.".
15
Art. 185 (Esclusioni dal campo di applicazione)



1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta:
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo
restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente
alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia
certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato
16
Art. 185 del DLGS 152/2006




4.Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti
diversi da quelli in cui sono stati escavati,
devono essere valutati ai sensi, nell’ordine,
degli artt.
183, comma 1, lettera a), rifiuto
184-bis sottoprodotto
184-ter cessazione qualifica rifiuto
17
Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto)





«1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

……..

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla
cessazione della qualifica di rifiuto.».
18
Art. 184-ter (Cessazione della qualifica
di rifiuto)
In attesa dell’adozione dei previsti decreti ministeriali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui:
• al d.m. 5 febbraio 1998 (recupero rifiuti non pericolosi)
• al d.m. 12 giugno 2002, n. 161 (recupero rifiuti pericolosi)
• al d.m. 17 novembre 2005, n. 269 (recupero rifiuti delle navi), e
• l'art. 9-bis, lett. a) e b), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con L. 30 dicembre 2008, n. 210
19
Piccoli cantieri
-art. 266, c. 7, D.lgs 152/2006: Con successivo decreto, adottato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è
dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure
relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia
- D.M. 2 maggio 2006: Semplificazione delle procedure amministrative
relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai
sensi dell'articolo 266, comma 7, del Dlgs 152/2006
- Con Comunicato 26 giugno 2006 ne è stata segnalata l’inefficacia non
essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al
preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista
dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente
produttivo di effetti.
20
Terre e rocce da scavo
L’art. 39, c.4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che:
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186

L’art. 49 (D.L n. 1/12 convertito con L 27/12) stabilisce che:
l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato da un apposito
decreto ministeriale con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le
terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

21
Terre e rocce da scavo
DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce
da scavo
G.U. 21 settembre 2012, n. 221
Entrato in vigore il 6 ottobre 2012
Il decreto è composto da
• 16 articoli
• e 9 allegati.
22
DM n. 161/2012
Il decreto stabilisce:
• i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di
scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
• le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo
dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
23
24
25
Le novità dell’estate 2013
Il 22 giugno entra in vigore il D.l. 21 giugno 2013, n. 69.
L’art.41, c. 2, interviene interviene sul DM 10 agosto 2012, n. 161,
aggiungendo il comma 2 bis all’art. 184-bis:
…si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività
o opere soggette
-a valutazione d'impatto ambientale o
-ad autorizzazione integrata ambientale.
Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle
ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
26
Le novità dell’estate 2013
Il 26 giugno 2013 entra in vigore la L. 24 giugno 2013, n.
71 di conversione del Dl 43/2013 (cd. "Dl Emergenze")
che inserisce l’articolo 8-bis:"Deroga alla disciplina
dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo"
- c.1 ripropone, la deroga all'applicazione del Dm
161/2012: … le disposizioni del regolamento di cui al
decreto 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle
terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di
opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale
o a valutazione di impatto ambientale
27
Le novità dell’estate 2013
c.2
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una
specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
28
Le novità dell’estate 2013
Il 21 agosto entra in vigore la legge 9 agosto
2013, n. 98 di conversione del DL 69/2013, in
particolare
l’art. 41 bis
- l'abrogazione dell'articolo 8-bis
- Introduzione di una nuova disciplina speciale in
deroga al DM 161/2012
l’art. 41 (Materiali di riporto - Materiali da scavo
da miniere dismesse/esaurite poste all’interno dei
Sin)
29
30
DECRETO MINISTERIALE
10 AGOSTO 2012 N.161
AMBITO DI APPLICAZIONE
SI APPLICA
NON SI APPLICA
1) TRS di opere soggette:
- VIA (screening)
(> 6.000 mc.???’)
- AIA
(art.184 bis c.3)
2) In caso di modifiche che possano avere
notevoli ripercussioni negative su ambiente
1) Ai rifiuti provenienti direttamente
dall'esecuzione di interventi di
demolizione di edifici o altri manufatti
preesistenti (art.3 D.M. 161)
2) per utilizzo all’interno del cantiere se:
- allo stato naturale
- non contaminato
(direttiva 2008/98 CE - art.185)
(Contra) - art 4 comma 1 - art. 5 comma 4
In assenza di disposizioni transitorie
2) TRS di opere per le quali sia stato
approvato P.U. al 21 agosto 2013
3) l'immersione in mare di materiali di
escavo di fondali marini - materiale
organico e inorganico di origine marina o
salmastra, prodotto durante l'attività di
pesca. (art 184 bis c. 3)
DEFINIZIONI (ART.1)
«OPERA»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica (art.3 c.8 163/06)
«MATERIALI DA SCAVO» (NEW ENTRY):
1) il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione
di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento ecc.
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)
- rimozione e livellamento di opere in terra
2) materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, in zone
golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini
3) residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non
connessi alla realizzazione di un'opera non contenenti sostanze pericolose
MATERIALI DA SCAVO
ALTRI MATERIALI
calcestruzzo,
bentonite,
polivinilcloruro (PVC)
vetroresina,
miscele cementizie
additivi per scavo meccanizzato
(composizione media dell'intera
massa non presenti
concentrazioni di inquinanti > ai
limiti massimi previsti dal
Regolamento)
Elenco tassativo
RIPORTI
Orizzonte stratigrafico costituito
da miscela eterogenea di
materiale di origine antropica e
suolo sottosuolo
- materiali litoidi
- pietrisco tolto d'opera
- calcestruzzi
- laterizi
- prodotti ceramici
- intonaci
(quantità massima del 20%??)
Elenco indicativo
34
I PROTAGONISTI
PROPONENTE
Opera pubblica
(amministrazione committente)
Opera privata
(committente o appaltatore)
ESECUTORE
Opera pubblica
(appaltatore)
Opera privata
(proponente appaltatore)
AUTORITÀ COMPETENTE
VIA (Stato - Regione)
Verifica (Regione)
Altri soggetti eventuali
TRASPORTATORE (se diverso da esecutore)
TITOLARI DEI SITI ( se diversi da proponente e esecutore)
AIA (Provincia)
lucido
36
NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (allegato 3)
«operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al
miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne
l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace».
Elenco non tassativo « operazioni più comunemente effettuate
- selezione granulometrica
- riduzione volumetrica (mediante macinazione)
- stabilizzazione a calce, a cemento
(concordando con ARPA modalità utilizzo nel PU)
- la stesa al suolo per asciugatura e maturazione
- la riduzione (a mano o con mezzi meccanici) della presenza degli
elementi/materiali antropici (frammenti di vetroresina, cementiti,
bentoniti),
PIANO DI UTILIZZO (art. 5)
il proponente lo presenta all'AC almeno 90 GG prima dell'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'opera
In caso di Valutazione ambientale approvazione del PU prima del parere ambientale
(ENDOPROCEDIMENTO).
La sussistenza dei requisiti è attestata dal proponente con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE 5 anni presso:
- sito di produzione o sede legale del proponente
- sede legale esecutore (se diverso da proponente)

3 FATTISPECIE
- ORDINARIA (comma 3)
- SUPERAMENTO CSC PER FENOMENI NATURALI (comma 4)
- SITI SOGGETTIA BONIFICA O RIPRISTINO AMBIENTALE (comma 5)
PROCEDURA ORDINARIA (art.5 c.3)
- entro 30 gg l'AC può chiedere, in un'unica soluzione integrazioni
- entro 30 gg dalla presentazione del PU o dell'eventuale integrazione AC può chiedere
all'ARPA sussistenza dei requisiti di qualità ambientale
(MOTIVAZIONE: area in cui viene realizzata l'opera interventi antropici non sufficientemente
indagati)
entro 45 gg l'ARPA accerta a spese del proponente la sussistenza dei requisiti (anche con
approfondimento d'indagine in contraddittorio)
Se le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 all.4 NON superano le
(CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 all.5 parte IV del Codice con riferimento alla
destinazione urbanistica del sito di produzione e di destinazione
l'AC, entro 90 gg dalla presentazione del PU o delle eventuali integrazioni APPROVA o
RIGETTA
Decorsi 90 gg dalla presentazione del PU o da integrazioni, il proponente gestisce il
materiale da scavo nel rispetto del PU.
In caso di diniego si può proporre un nuovo PU
SUPERAMENTO CSC PER FENOMENI NATURALI (Art.5 comma.4)
Opera su sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi di cui alla
Tabella 4.1 superino le CSC
Proponente segnala (preventivamente) il superamento delle CSC all'AC, presentando
un PIANO DI ACCERTAMENTO per definire i valori di fondo da assumere
Il PA è eseguito in contraddittorio con l'ARPA (TEMPI????)
Sulla base dei valori di fondo definiti dal PA il proponente presenta il PU
PROCEDURA ORDINARIA
UTILIZZO:
- nello stesso sito di produzione
- in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe per tutti i
parametri oggetto di superamento delle CSC
SITI OGGETTO DI BONIFICA O RIPRISTINO AMBIENTALE (Art.5 comma 5)
interventi di bonifica
ripristino ambientale
Su richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale sono individuati
dall'ARPA
L'ARPA entro 60 gg dalla richiesta, comunica al proponente se i valori riscontrati
per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 all. 5, parte IV D. l.vo
152/2006, non superano le CSC con riferimento alla specifica destinazione
urbanistica del sito di destinazione indicata dal PU (quale???)
In caso di esito positivo
PROCEDURA ORDINARIA
PIANO DI UTILIZZO (art 5 - allegato 5) - I CONTENUTI

SITI di produzione, deposito e destinazione
inquadramento territoriale urbanistico geologico ed idrogeologico
descrizione delle attività svolte sul sito
piano di campionamento e analisi

VOLUMI suddivisi per le diverse tipologie di materiali

PROCESSI industriali di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di
utilizzo




OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

modalità di esecuzione
AMBIENTALE
e
risultanze
della
CARATTERIZZAZIONE

TEMPI DI DEPOSITO

PERCORSI E MODALITÀ di trasporto tra le diverse aree
DURATA DEL PU ( art.5 c.6)
è fissata dallo stesso Piano
Inizio dei lavori: entro 2 anni dalla presentazione del PU.
(salvo deroghe motivate dall'AC in ragione delle opere da realizzare)
Allo scadere dei termini
il PU cessa di produrre effetti
viene meno la qualifica di
sottoprodotto del materiale da scavo con obbligo di gestire il
materiale come RIFIUTO.
Si può presentare un nuovo PU, entro i due mesi antecedenti la
scadenza dei termini con durata massima di un anno.
SITUAZIONI DI EMERGENZA (ART. 6)
«CAUSA FORZA MAGGIORE» (alluvioni, frane, terremoti, smottamenti
interventi urgenti su reti di fornitura ecc.)
sussistenza dei requisiti è attestata all'AC con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà (allegato 7 - DAU)
Dalla data della dichiarazione il materiale può essere gestito nel
rispetto di quanto dichiarato.
Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la
dichiarazione deve presentare il PU.
N.B. SONO ESCLUSI I SITI OGGETTO DI BONIFICA
MODIFICA PIANO UTILIZZO (art. 8)
MODIFICA SOSTANZIALE:
proponente o l'esecutore aggiornano PU ex art.5 (nuovo PU!! Nuova VIA o AIA??)
IPOTESI
A) aumento del volume in banco > 20%
il PU va aggiornato entro 15 gg
cessa, con effetto immediato, la qualifica di
sottoprodotto.
B) destinazione ad un sito o ad un utilizzo
diverso da PU
C) destinazione a un sito di deposito intermedio
in attesa il materiale non può essere destinato ad un utilizzo diverso
D) modifica delle tecnologie di scavo
in attesa della modifica il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse
DEPOSITO IN ATTESA UTILIZZO ART.10
DEPOSITO
sito di produzione
siti di deposito intermedio
siti di destinazione
Deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto
- ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo
- al materiale oggetto di differenti PU
Va predisposta apposita segnaletica posizionata in modo visibile con :
- sito di produzione
- quantità del materiale depositato
- dati amministrativi del PU
Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla
durata del PU
Decorso il periodo deve essere trattato come RIFIUTO ( Si può presentare un nuovo PU)
TRASPORTO ART.11 ALLEGATO 6









DICHIARAZIONE PREVENTIVA da
inviare a AC con:
a) stazione appaltante (???)
b) ditta appaltatrice (???) dei lavori
di scavo
c) ditta che trasporta il materiale
d) ditta che riceve il materiale e/del
luogo di destinazione
e) targa del mezzo utilizzato
f) sito di provenienza
g) data e ora del carico
h) quantità e tipologia del materiale

DOCUMENTO DI TRASPORTO

A) per ogni automezzo che compie il trasporto
da un unico sito di produzione verso
un unico sito di utilizzo di deposito provvisorio
B) CONTENUTI:
- Sito di produzione di destinazione o deposito
- Ditta che esegue trasporto
- Autista dell’automezzo
- Quantità materiale trasportato
C) ALLEGATI
Caratterizzazione analitica (singolo viaggio
????)
Copia del PU approvato (‘?????)
D) OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (5 ANNI)
- in originale
dal responsabile del sito di utilizzo
- in copia:
- dal produttore/esecutore
- dal proponente e responsabile del trasporto












Eventuali modifiche da comunicare
tempestivamente, anche solo per via
telematica all’AC!!!.




47
DICHIARAZIONE AVVENUTO UTILIZZO (art.12 - allegato 7)
L’utilizzo in conformità al PU è attestato dall'esecutore all‘AC entro il termine di
validità del PU con una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà indicando:
- anagrafica sito di origine
- dati identificativi dell’esecutore
- dati identificativi del PU ed eventuali varianti
- indicazione dell’opera con estremi autorizzativi in cui il materiale è stato utilizzato e
relativi volumi
- indicazione del ciclo produttivo in cui sono stati utilizzati e volumi
- certificazioni delle analisi eseguite sui campioni
Il deposito o altre forme di stoccaggio NON costituiscono utilizzo !!!!
se utilizzo da parte di SOGGETTO TERZO
nella DAU deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve
completare l'utilizzo
Anche in questo caso dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione
all'AC
DA SOTTOPRODOTTO A RIFIUTO
Le TRS perdono (con effetto immediato) la caratteristica di sottoprodotto
nei seguenti casi:
- scadenza del PU (art.5 c.7)
- mancato inizio lavori entro i 2 anni dalla presentazione del PU
(art.5 c.7)
- mancata DAU entro scadenza del PU (art.12 c.4 e 5)
- mancato aggiornamento del PU (art.8 c.3)
- scadenza del periodo di deposito (art.10 c.5)
- violazione degli obblighi (tutti ????) assunti nel PU (art.5 c.8)
- venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4 (art.5 c.8)
REALIZZAZIONE DEL P.U. (ART.9)
Il proponente del PU prima dell'inizio dei lavori di
realizzazione dell'opera deve comunicare all'AC
l'indicazione dell'esecutore
dalla comunicazione l'esecutore del PU:
a) è tenuto a farlo proprio e rispettarlo e ne è
responsabile
b) redige:
DDT
- DAU
ELEMENTI POSITIVI
ELEMENTI NEGATIVI
- IMPORTANTI DEFINIZIONI (NORMALE
PRATICA INDUSTIALE, RIPORTI ECC.)
PROCEDURE AMBIGUE COMPLESSE
CONTRADDITTORIE E IN ALCUNI CASI
IMPRATICABILI
DISCIPLINA UNITARIA SU TUTTO
TERRITORIO NAZIONALE PER PROCEDURE
CAMPIONAMENTI CARATTERIZZAZIONI
POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DISCIPLINA
ANCHE IN PRESENZA DI
MATERIALI ESTRANEI
RIPORTI
E IN SITI DA BONIFICARE
ECCESSIVA ONEROSITA’
- COSTI PROGETTAZIONE
- COSTI FIDEIUSSIONI
- COSTI ARPA
DISCIPLINA DI APPROVAZIONE DEL PU
LUNGA E ESTREMAMENTE RIGIDA IN CASO DI
VARIANTI
PU SOSTANZIALMENTE LEGATO ALLA
DURATA DELL’OPERA
SISTEMA SANZIONATORIO PRIVO DI
GRADUAZIONE
TEMPI DI DEPOSITO PROLUNGATI
RISPETTO A PRECEDENTE DISCIPLINA
MANCANZA DI CERTEZZA NELLA
DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DEI
DIVERSI SOGGETTI
L’ART. 41-BIS
DEL DECRETO FARE
52
Art. 41-bis
Il nuovo articolo 41-bis del Dl 69/2013,
introdotto dalla legge 98/2013 di
conversione ed entrato in vigore il 21
agosto 2013, si intitola:
"Ulteriori disposizioni in materia di terre
e rocce da scavo"
53
Art. 41-bis – Campo di applicazione
COMMA 1
In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, c. 7, del D.l.gs n.
152/2006, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al DM 10
agosto n. 161/2012, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi
autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui
all'articolo 184-bis se il produttore dimostra …
COMMA 5
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali
da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di
applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41
del dl 69/2013.
54
Art. 41-bis – Come si applica (c.1)
se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o
più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti,
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i
valori delle CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5
alla parte IV del dlgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione
diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo
naturale;
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Art. 41-bis – Come si applica (c. 1)
se il produttore dimostra:
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo
di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute
né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni
rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario
sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo
trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
cantiere.
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Art. 41-bis – Come si applica (c. 2)
Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni tramite
dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di
cui al D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000, precisando:
- le quantità destinate all'utilizzo,
- il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (che non possono
comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in
cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato
preveda un termine di esecuzione superiore.
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Art. 41-bis – Come si applica (c.2)
Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate
in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienicosanitaria.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella
dichiarazione di è comunicata entro trenta giorni al
Comune del luogo di produzione.
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Art. 41-bis – Come si applica (c.3)
Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle
autorità di cui al comma 2, territorialmente
competenti con riferimento al luogo di produzione
e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni
comunicate
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Art. 41-bis – Come si applica (c.4)
L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.
A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora
previsto,
- dal documento di trasporto o
- da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o
- dalla scheda di trasporto (dlgs 21 novembre 2005, n. 286)
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Grazie per l’attenzione!
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