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Contratto di lavoro intermittente - Ordine degli Avvocati di PIACENZA

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Contratto di lavoro intermittente - Ordine degli Avvocati di PIACENZA
I CONTRATTI DI LAVORO
nel D. Lgs. 15/06/2015, n. 81,
attuativo della Legge 10/12/2014,
n. 183
Dott. Manuel Sartori
Responsabile Area Legale
Direzione Territoriale del Lavoro di
Piacenza
12 maggio 2016
Il sistema dei contratti di lavoro
• Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
come «forma contrattuale comune» (per i nuovi assunti dal
07/03/2015 a tutele crescenti)
• Altre tipologie contrattuali di lavoro subordinato previste
nella «disciplina organica dei contratti di lavoro»
• Le residuali tipologie di rapporto di lavoro autonomo
• Il lavoro accessorio
Scopi del decreto attuativo
• Rafforzare le opportunità di ingresso nel
mondo del lavoro
• Riordinare i contratti di lavoro vigenti
• Rendere più efficiente l’attività ispettiva
• Promuovere il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato come
forma comune di contratto di lavoro
Contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
• Costituisce «la forma contrattuale comune» di
rapporto di lavoro (art. 1 D. Lgs. 81/2015)
• Diritti e tutele previsti dalla legislazione sul lavoro
• Assenza di durata e scadenza
• Tutela speciale in caso di licenziamento (per i
nuovi assunti dal 07/03/2015, prevista dal D. Lgs.
04/03/2015, n. 23)
Altri rapporti di lavoro subordinato
previsti dal D. Lgs. 81/2015
• Contratto di lavoro a
tempo parziale (parttime), a tempo
indeterminato o
determinato
• Contratto di lavoro
intermittente (o a
chiamata), a tempo
indeterminato o
determinato
• Contratto di lavoro a
tempo determinato
• Contratto di
somministrazione di
lavoro, a tempo
indeterminato o
determinato
• Contratto di
apprendistato (a tempo
indeterminato)
Lavoro a tempo parziale (“Part-time”)
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•
Abrogato il D. Lgs. 25/02/2000, n. 61
Parziale conferma delle sue principali disposizioni
Necessità della forma scritta ai fini della prova
Necessaria indicazione della durata e dell’orario di lavoro
Ruolo dei contratti collettivi
Part-time orizzontale e part-time verticale
Lavoro supplementare (tetto del 25%) e lavoro
straordinario nel part-time
• Le clausole elastiche e il ruolo della certificazione
Il contratto di lavoro
intermittente
• Contratto con cui un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa
• Svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo
o intermittente
• Ammesso per non più di 400 giornate di lavoro
effettivo in tre anni solari, ad eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo
Casi di ricorso al “lavoro
intermittente”
• Condizioni oggettive:
• esigenze individuate dai contratti collettivi
oppure, in mancanza:
• casi di utilizzo individuati da Decreto ministeriale (e le
attività discontinue indicate dal D.M. 23.10.2004, di cui
alla tabella allegata al R.D. 06.12.1923, n. 2657)?
• Condizioni soggettive:
• lavoratori con meno di 24 anni di età (prestazioni svolte
entro i 25 anni) o con più di 55 anni (anche pensionati)
Lavoro intermittente:
l’obbligo di comunicazione
• Obbligo per il datore di lavoro di comunicare
preventivamente la durata di ogni singola
“chiamata” o di un ciclo di prestazioni di non più
di 30 giorni alla D.T.L. competente per territorio
mediante sms o posta elettronica
• Adempimento da effettuarsi in sede territoriale
• Conferma della sanzione amministrativa in caso di
violazione
Lavoro a tempo determinato
• Abrogato il D. Lgs. 06/09/2001, n. 368
• Durata massima di qualsiasi contratto a
termine: 36 mesi
• Durata massima della serie di contratti a
termine intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore: 36 mesi (anche
computando i periodi di missione)
Contratti a termine: proroghe e
rinnovi
• Il contratto può essere prorogato fino a 5 volte
(sempre entro i 36 mesi)
• Intervalli tra un contratto e l’altro: almeno 10
giorni (contratto fino a 6 mesi) o almeno 20 giorni
(contratto oltre i 6 mesi)
• I lavoratori assunti a tempo determinato non
possono superare il 20% del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato
• Decadenza per l’impugnazione del contratto: 120
giorni dalla sua cessazione
La somministrazione
• Abrogati gli artt. 20- 28 del D. Lgs. 276/2003 (attenzione,
non l’art. 29!)
• Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo
indeterminato: non più del 20% dei lavoratori in forza a
tempo indeterminato
• Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo
determinato: CCNL
• Trattamento economico e normativo dei lavoratori
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello dell’utilizzatore
Somministrazione irregolare
• Abrogata la somministrazione fraudolenta
• Rimane la somministrazione irregolare: il
lavoratore in questo caso può chiedere la
costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze dell’utilizzatore
• Rimangono anche le sanzioni amministrative
pecuniarie, competente rimane la D.T.L.
Contratti di apprendistato
• Abrogato il Testo Unico (D. Lgs. 14/09/2011, n.
167
• Rimangono le tre tipologie:
• Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale (15-25 anni)
• Apprendistato professionalizzante (18-29 anni)
• Apprendistato di alta formazione e ricerca (18-29
anni)
Apprendistato professionalizzante
• Rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
• Scopo: conseguimento di una qualificazione
professionale
• Destinatari: giovani tra i 18 (17 se già in possesso
di qualifica professionale) e i 29 anni
• Tutti i settori di attività
• Forma scritta del contratto ai fini della prova
• Durata da 6 mesi a 3 anni (5 anni nell’artigianato)
Apprendistato: vincoli
• Apprendisti assumibili: non oltre il rapporto
di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati
• Per i datori di lavoro che occupano meno di
10 lavoratori, il rapporto non può superare il
100%
• Condizione: conferma in servizio nei 3 anni
precedenti del 20% degli apprendisti per le
aziende con almeno 50 dipendenti
I rapporti di lavoro autonomo previsti
dal D. Lgs. 81/2015 (1)
• Le collaborazioni coordinate e continuative: ammissibilità
• Le collaborazioni «organizzate dal committente»: casi di
prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal
committente: dal 01/01/2016 si applica la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato
• Abrogazione del contratto di lavoro a progetto (ma gli artt.
61-69 bis del D. Lgs. 276/2003 rimangono in vigore per la
regolazione dei contratti già in atto al 25/06/2015)
• Mantenimento del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in alcune ipotesi specificate dall’art. 2
I contratti di collaborazione ammessi
• Collaborazioni con discipline specifiche previste in accordi
collettivi nazionali
• Contratti con professionisti intellettuali iscritti ad albi
• Collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni (fino al
01/01/2017 …..)
• Amministratori e sindaci, partecipanti a collegi o
commissioni
• Prestazioni per associazioni o società sportive
dilettantistiche
• Contratti di collaborazione certificati
I rapporti di lavoro autonomo
previsti dal D. Lgs. 81/2015 (2)
• C’è ancora vita per le “prestazioni occasionali”?
• E per le prestazioni rese da autonomi in possesso
di partita I.V.A.?
• Previsione dell’apertura di una procedura di
stabilizzazione mediante assunzione a tempo
indeterminato del lavoratore (no al recesso
datoriale nei 12 mesi successivi) e conciliazione a
partire dal 01/01/2016, con estinzione delle
violazioni, ad eccezione di quelle già accertate
Il contratto di associazione
in partecipazione
(artt. 2549-2554 Codice Civile)
•
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•
•
•
Contratto tipico
Due soggetti: associante e associato
Gestione dell’attività da parte dell’associante
Assenza di subordinazione dell’associato
Apporto dell’associato (patrimoniale e/o personale)
Partecipazione agli utili da parte dell’associato
Responsabilità verso i terzi dell’associante
Consegna all’associato del rendiconto
Associazione in partecipazione con apporto
di lavoro da parte di persona fisica
• Superamento dell’associazione in partecipazione
con apporto di lavoro dell’associato persona fisica
• Sostituzione del comma 2 e abrogazione del
comma 3 dell’art. 2549 C.C.
• I contratti di associazione in partecipazione nei
quali l’apporto dell’associato persona fisica
consiste in tutto o in parte in una prestazione di
lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione
Il lavoro accessorio
• Prestazioni lavorative di natura subordinata o
autonoma
• Compensi per il lavoratore non superiori ad €
7.000,00 per anno civile (limite complessivo) e ad
€ 2.000,00 netti riferiti ad ogni singolo
committente
• Compenso non superiore ad € 3.000,00 per i
lavoratori che percepiscono prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito
Il lavoro accessorio: la disciplina
• Comunicazione alla D.T.L. (novità)
• Estensione a qualsiasi attività prestata a favore di
committenti
imprenditori
commerciali
o
professionisti
• In agricoltura: attività lavorative di carattere
stagionale effettuate da pensionati o da giovani
studenti con meno di 25 anni di età
• Valore nominale del buono orario: 10,00 € (salvo
il settore agricolo)
La nuova disciplina delle mansioni
• Sostituzione del testo dell’art. 2103 C.C.
• Possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni del livello di
inquadramento inferiore purchè «rientranti nella medesima categoria
legale» (quadri, imp., oper.)
• Altri casi previsti dai contratti collettivi (tutti)
• Conservazione del livello di inquadramento e del trattamento
retributivo
• In conciliazione o presso le commissioni di certificazione è possibile
stipulare accordi individuali di modifica, anche della categoria legale
• Assegnazione definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi
o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi
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