Contratto di lavoro intermittente - Ordine degli Avvocati di PIACENZA
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Contratto di lavoro intermittente - Ordine degli Avvocati di PIACENZA
I CONTRATTI DI LAVORO nel D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, attuativo della Legge 10/12/2014, n. 183 Dott. Manuel Sartori Responsabile Area Legale Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza 12 maggio 2016 Il sistema dei contratti di lavoro • Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come «forma contrattuale comune» (per i nuovi assunti dal 07/03/2015 a tutele crescenti) • Altre tipologie contrattuali di lavoro subordinato previste nella «disciplina organica dei contratti di lavoro» • Le residuali tipologie di rapporto di lavoro autonomo • Il lavoro accessorio Scopi del decreto attuativo • Rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro • Riordinare i contratti di lavoro vigenti • Rendere più efficiente l’attività ispettiva • Promuovere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato • Costituisce «la forma contrattuale comune» di rapporto di lavoro (art. 1 D. Lgs. 81/2015) • Diritti e tutele previsti dalla legislazione sul lavoro • Assenza di durata e scadenza • Tutela speciale in caso di licenziamento (per i nuovi assunti dal 07/03/2015, prevista dal D. Lgs. 04/03/2015, n. 23) Altri rapporti di lavoro subordinato previsti dal D. Lgs. 81/2015 • Contratto di lavoro a tempo parziale (parttime), a tempo indeterminato o determinato • Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), a tempo indeterminato o determinato • Contratto di lavoro a tempo determinato • Contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato o determinato • Contratto di apprendistato (a tempo indeterminato) Lavoro a tempo parziale (“Part-time”) • • • • • • • Abrogato il D. Lgs. 25/02/2000, n. 61 Parziale conferma delle sue principali disposizioni Necessità della forma scritta ai fini della prova Necessaria indicazione della durata e dell’orario di lavoro Ruolo dei contratti collettivi Part-time orizzontale e part-time verticale Lavoro supplementare (tetto del 25%) e lavoro straordinario nel part-time • Le clausole elastiche e il ruolo della certificazione Il contratto di lavoro intermittente • Contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa • Svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente • Ammesso per non più di 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo Casi di ricorso al “lavoro intermittente” • Condizioni oggettive: • esigenze individuate dai contratti collettivi oppure, in mancanza: • casi di utilizzo individuati da Decreto ministeriale (e le attività discontinue indicate dal D.M. 23.10.2004, di cui alla tabella allegata al R.D. 06.12.1923, n. 2657)? • Condizioni soggettive: • lavoratori con meno di 24 anni di età (prestazioni svolte entro i 25 anni) o con più di 55 anni (anche pensionati) Lavoro intermittente: l’obbligo di comunicazione • Obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente la durata di ogni singola “chiamata” o di un ciclo di prestazioni di non più di 30 giorni alla D.T.L. competente per territorio mediante sms o posta elettronica • Adempimento da effettuarsi in sede territoriale • Conferma della sanzione amministrativa in caso di violazione Lavoro a tempo determinato • Abrogato il D. Lgs. 06/09/2001, n. 368 • Durata massima di qualsiasi contratto a termine: 36 mesi • Durata massima della serie di contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore: 36 mesi (anche computando i periodi di missione) Contratti a termine: proroghe e rinnovi • Il contratto può essere prorogato fino a 5 volte (sempre entro i 36 mesi) • Intervalli tra un contratto e l’altro: almeno 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o almeno 20 giorni (contratto oltre i 6 mesi) • I lavoratori assunti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato • Decadenza per l’impugnazione del contratto: 120 giorni dalla sua cessazione La somministrazione • Abrogati gli artt. 20- 28 del D. Lgs. 276/2003 (attenzione, non l’art. 29!) • Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato: non più del 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato • Limite al numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato: CCNL • Trattamento economico e normativo dei lavoratori complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore Somministrazione irregolare • Abrogata la somministrazione fraudolenta • Rimane la somministrazione irregolare: il lavoratore in questo caso può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore • Rimangono anche le sanzioni amministrative pecuniarie, competente rimane la D.T.L. Contratti di apprendistato • Abrogato il Testo Unico (D. Lgs. 14/09/2011, n. 167 • Rimangono le tre tipologie: • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni) • Apprendistato professionalizzante (18-29 anni) • Apprendistato di alta formazione e ricerca (18-29 anni) Apprendistato professionalizzante • Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato • Scopo: conseguimento di una qualificazione professionale • Destinatari: giovani tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni • Tutti i settori di attività • Forma scritta del contratto ai fini della prova • Durata da 6 mesi a 3 anni (5 anni nell’artigianato) Apprendistato: vincoli • Apprendisti assumibili: non oltre il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati • Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori, il rapporto non può superare il 100% • Condizione: conferma in servizio nei 3 anni precedenti del 20% degli apprendisti per le aziende con almeno 50 dipendenti I rapporti di lavoro autonomo previsti dal D. Lgs. 81/2015 (1) • Le collaborazioni coordinate e continuative: ammissibilità • Le collaborazioni «organizzate dal committente»: casi di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente: dal 01/01/2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato • Abrogazione del contratto di lavoro a progetto (ma gli artt. 61-69 bis del D. Lgs. 276/2003 rimangono in vigore per la regolazione dei contratti già in atto al 25/06/2015) • Mantenimento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in alcune ipotesi specificate dall’art. 2 I contratti di collaborazione ammessi • Collaborazioni con discipline specifiche previste in accordi collettivi nazionali • Contratti con professionisti intellettuali iscritti ad albi • Collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni (fino al 01/01/2017 …..) • Amministratori e sindaci, partecipanti a collegi o commissioni • Prestazioni per associazioni o società sportive dilettantistiche • Contratti di collaborazione certificati I rapporti di lavoro autonomo previsti dal D. Lgs. 81/2015 (2) • C’è ancora vita per le “prestazioni occasionali”? • E per le prestazioni rese da autonomi in possesso di partita I.V.A.? • Previsione dell’apertura di una procedura di stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (no al recesso datoriale nei 12 mesi successivi) e conciliazione a partire dal 01/01/2016, con estinzione delle violazioni, ad eccezione di quelle già accertate Il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 Codice Civile) • • • • • • • • Contratto tipico Due soggetti: associante e associato Gestione dell’attività da parte dell’associante Assenza di subordinazione dell’associato Apporto dell’associato (patrimoniale e/o personale) Partecipazione agli utili da parte dell’associato Responsabilità verso i terzi dell’associante Consegna all’associato del rendiconto Associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persona fisica • Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica • Sostituzione del comma 2 e abrogazione del comma 3 dell’art. 2549 C.C. • I contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste in tutto o in parte in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione Il lavoro accessorio • Prestazioni lavorative di natura subordinata o autonoma • Compensi per il lavoratore non superiori ad € 7.000,00 per anno civile (limite complessivo) e ad € 2.000,00 netti riferiti ad ogni singolo committente • Compenso non superiore ad € 3.000,00 per i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito Il lavoro accessorio: la disciplina • Comunicazione alla D.T.L. (novità) • Estensione a qualsiasi attività prestata a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti • In agricoltura: attività lavorative di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani studenti con meno di 25 anni di età • Valore nominale del buono orario: 10,00 € (salvo il settore agricolo) La nuova disciplina delle mansioni • Sostituzione del testo dell’art. 2103 C.C. • Possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni del livello di inquadramento inferiore purchè «rientranti nella medesima categoria legale» (quadri, imp., oper.) • Altri casi previsti dai contratti collettivi (tutti) • Conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo • In conciliazione o presso le commissioni di certificazione è possibile stipulare accordi individuali di modifica, anche della categoria legale • Assegnazione definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi