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TFR aggiornamento aprile 2007 - Firenze
CONFERIMENTO AI FONDI PENSIONE E NUOVE NORME IN MATERIA Aggiornamento Aprile 2007 Un breve sommario 1. Introduzione 1-7 2. Tfr e fondi pensione 8-22 3. Fondo tesoreria 23-52 4. Rivalutazione e costi 53-57 5. Alcuni aspetti operativi 58-66 Previdenza complementare: le fonti • • • • • • • • Articolo 2120 Codice Civile; Dlgs 124/93 (abrogato quasi completamente); Dlgs 47/2000 (forme pensionistiche individuali); Legge 243/2004 (Riforma Maroni - legge delega); Dlgs n. 252/2005 nuova previdenza complementare; Accordo del 23/10/2006 Governo, Confindustria, Sindacati; Legge 296/2006 (Finanziaria 2007); Decreti Ministeriali di attuazione del 30-1-2007 (GU n. 26 1-2-2007); • Direttiva COVIP 21-3-2007; • Circolare Inps n. 70 del 3-4-2007. DLGS n. 252/2005 Ottemperando a quanto previsto dalla Legge delega il Governo ha emanato il Dlgs 5-12-2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) che, tra l'altro, prevedeval'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare dal 1-1-2008. DLGS n. 252/2005 /2 Il Dlgs n. 252/2005 regolamenta: Le forme di finanziamento dei fondi; La misura del contributo dovuto dai lavoratori e dai datori di lavoro, per coloro che aderiscono ai fondi su base collettiva (fissata da contratti e accordi collettivi fatta salva la libertà del lavoratore di stabilire liberamente l'importo); La deducibilità fiscale; Le modalità di conferimento del TFR maturando (esplicite e tacite); L'obbligo di informare i lavoratori. L'intesa sul TFR e le norme legislative Il Governo è intervenuto sul TFR a partire dal disegno di legge relativo alla Finanziaria 2007. Il 23-10-2006 Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, hanno raggiungo un accordo sui possibili ambiti di miglioramento del disegno di legge. Il Governo ha successivamente emanato un decreto legge (n. 279/2006) per anticipare all'1-1-2007 alcuni contenuti dei provvedimenti. La finanziaria 2007, articolo 1 commi 755-761, ha ricompreso i contenuti dell'accordo e del DL (che è stato lasciato decadere). Principali novità • Il TFR è la fonte primaria di finanziamento dei fondi pensione. • La destinazione del TFR alla previdenza complementare riguarda il maturando dal 1/01/2007; il TFR maturato alla data del 31/12/2006 rimane in azienda con le regole utilizzate fino ad oggi; • Possibilità da parte dei lavoratori di conferire il solo TFR a forme di previdenza complementare in modo “esplicito” o “tacito”; • Principio del “silenzio assenso”: se il lavoratore non comunica al datore di lavoro una scelta, trascorsi 6 mesi, dalla data del 1 gennaio 2007 o dall’assunzione, il TFR maturando deve essere versato al fondo di previdenza complementare di settore; • Obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti di versare all'INPS il TFR maturando dal 1/01/2007, non destinato a forme di previdenza complementare; • Conferimento al fondo: avviene dal momento in cui il lavoratore esercita l’opzione; • Novità in tema di: tassazione, deducibilità, esoneri contributivi, anticipazioni ecc.. 2. La destinazione del Trattamento fine rapporto ai fondi di previdenza complementare I vari tipi di fondi • • • • • I Fondi pensione negoziali “CHIUSI” istituiti con contratti, accordi collettivi anche aziendali ecc.; FondInps: fondo collettivo per i settori che non ne hanno costituito uno contrattuale; Fondi pensione “APERTI” istituiti non contrattualmente all’interno di una Banca, Sim, Assicurazione o Società di Gestione, attraverso la delibera del CDA della società che istituisce il fondo; Forme pensionistiche individuali, realizzabili con l’adesione ai fondi “aperti” o con contratti di assicurazione stipulati con imprese autorizzate; Fondi pensione preesistenti già istituiti alla data del 15 novembre 1992. fondi, per potere essere indicati dai lavoratori, devono avere adeguato il proprio statuto e regolamento operativo alle disposizioni della COVIP. I fondi negoziali per le cooperative • COOPERLAVORO: per il settore delle cooperative di produzione-lavoro e delle cooperative sociali; • FILCOOP: per le società cooperative del settore agroindustriale, agricolo e forestale; • PREVICOOPER: per le società cooperative del settore della distribuzione cooperativa. I tre fondi si sono già adeguati alle nuove disposizioni. I compiti del datore di lavoro • Informativa in sede di avvio della riforma, a tutti i lavoratori in forza al 31.12.2006 (non sono previste sanzioni qualora l’informazione non sia stata consegnata nei termini) • Il Decreto interministeriale 30-1-2007 ha chiarito che per i lavoratori che avessero manifestato la propria volontà di conferire il TFR ad un Fondo di previdenza complementare con modelli non conformi a quelli pubblicati, è fatta salva la decorrenza della scelta a condizione che sia confermata mediante la compilazione del mod. TFR 1 o TFR 2 , entro 30 giorni dalla pubblicazione (entro il 2 marzo 2007) Se la manifestazione di volontà fosse stata per Tfr in azienda, la scelta dovrebbe essere rinnovata • Informativa in sede di assunzione di un nuovo dipendente • Una ulteriore informativa deve essere fornita al lavoratore che 30 giorni prima dello scadere dei 6 mesi (lavoratori in forza al 31.12.2006: 31.5.2007) al termine dei quali opera il principio del silenzio assenso, non ha ancora manifestato alcuna volontà in merito al TFR, al fine di evidenziare le conseguenze del “silenzio assenso” Il modello da consegnare Per l'espressione della scelta i lavoratori devono necessariamente utilizzare uno dei modelli allegati al decreto interministeriale Lavoro-Finanze del 30 gennaio 2007: TFR1, da utilizzare da parte dei lavoratori assunti entro il 31.12.2006 TFR2, per le scelte dei lavoratori assunti dopo il 31.12.2006 L'utilizzo dei modelli TFR1 e TFR2 è obbligatorio Una volta consegnato al lavoratore il modello (TFR1 o TFR2) questi, se deciderà di scegliere espressamente il destino del TFR, dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al fondo pensione: ciò significa che l’adesione alla previdenza complementare dovrà essere almeno contestuale alla manifestazione espressa di volontà sul TFR. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. Il “problema agricolo” Gli operai a tempo determinato Il modello deve essere consegnato. Gli impiegati e i dirigenti Sono sufficienti i chiarimenti dell'Enpaia? Modalità del conferimento ESPLICITA mod. TFR1-TFR2 Attraverso una dichiarazione scritta con la quale il lavoratore esprime la propria scelta del fondo oppure di mantenere il TFR in azienda. In questo caso le aziende con almeno 50 addetti provvederanno a trasferire l’intero TFR maturando al fondo gestito dall’INPS per conto dello Stato. TACITA Silenzio assenso: trascorsi 6 mesi senza che il lavoratore abbia comunicato alcuna decisione, trasferimento automatico dell'intero TFR al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali, in mancanza al fondo di previdenza integrativo istituito presso l’INPS (diverso dal fondo INPS gestito per conto dello Stato). In presenza di più fondi a quello cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. La scelta del lavoratore 1. 2. 3. IRREVOCABILE: La scelta del lavoratore di destinare il TFR a un fondo pensione è irrevocabile e accompagnerà il lavoratore per l’intera carriera lavorativa (si può però cambiare fondo) REVOCABILE: La destinazione all’azienda, espressa sempre per iscritto, può essere revocata dal lavoratore in qualsiasi momento (senza utilizzo del modello Tfr1 o 2). Il datore di lavoro dal mese successivo a quello nel quale è manifestata la revoca comincerà a versare il TFR al fondo pensione prescelto. Chi ha riscattato la posizione può rifare la scelta (fondo o Tfr). La scelta del lavoratore /2 Il termine di 6 mesi è sospeso nei periodi non lavorati nei quali non matura il TFR. Viceversa il termine non è sospeso se il Tfr continua a maturare. In caso di cessazione dal lavoro prima della scadenza dei 6 mesi il TFR deve essere liquidato al lavoratore. Alcune regole comuni Il lavoratore decide di destinare il TFR al fondo di previdenza negoziale del settore di appartenenza, o altro fondo che si sia adeguato alle disposizioni di legge Il solo versamento del TFR al fondo negoziale contrattuale non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro. Qualora il lavoratore aderisca al fondo negoziale con il versamento della contribuzione prevista a proprio carico dal CCNL il datore è tenuto a versare la contribuzione prevista a suo carico. L'adesione ad altri fondi con versameto di una quota a carico del lavoratore, non dovrebbe comportare l'obbligo di versamento della quota del datore di lavoro. Per le cooperative di lavoro probabilmente non è più necessaria la delibera dell'assemblea considerato che l'adesione ai fondi deriva da una disposizione di legge. Quale quota di Tfr destinare Una premessa: differenza tra vecchi e nuovi iscritti. Sono definiti “nuovi iscritti” i dipendenti senza anzianità contributiva al 29-4-1993 (anche presso un datore di lavoro diverso da quello attuale). I nuovi iscritti, se aderiscono alla previdenza complementare, devono obbligatoriamente destinare l'intero Tfr al fondo (disposizione già prevista dalla precedente normativa). Per i “vecchi iscritti” è possibile anche il versamento di una sola parte TFR. Quale quota di Tfr destinare /2 Lavoratori iscritti ad un fondo pensione I vecchi iscritti possono confermare il versamento al fondo per la stessa quota di Tfr destinata in precedenza. In caso di mancata opzione l'intero Tfr è destinato al fondo pensione. Possono optare per l'attribuzione al fondo di quote di Tfr ulteriori rispetto a quelle previste dal Ccnl. L'opzione per il mantenimento del Tfr può essere modificata in un secondo tempo. Lavoratori nuovi iscritti il problema non si pone: già adesso tutto il Tfr è destinato al fondo pensione. Quale quota di Tfr destinare /3 Lavoratori non iscritti a un fondo pensione I vecchi iscritti possono optare per il trasferimento di una quota di Tfr almeno pari a quella prevista dagli accordi collettivi (in assenza di accordi la quota è del 50%), oppure mantenerlo in azienda. I nuovi iscritti possono optare per mantenere il Tfr in azienda oppure per destinarlo interamente al fondo pensione. In caso di mancata opzione, l'intero Tfr viene interamente conferito al fondo pensione (in questo caso nessuna differenza tra vecchi e nuovi iscritti). Procedure di destinazione Lavoratori in forza al 31-12-2006 Intero Tfr già conferito (in genere nuovi iscritti): nessun adempimento Conferimento esplicito di tutto o parte de Tfr: versamento: da 1-7-2007 (con rivalutazione) importo: maturato da mese di scelta Conferimento con silenzio/assenso (intero Tfr) versamento: da 1-7-2007 importo: maturato da 1-7-2007 Mantenimento Tfr aziende +49 dipendenti versamento a Fondo tesoreria Procedure di destinazione /2 Lavoratori assunti dall'1-1-2007 Se hanno già espresso volontà di conferimento: Totale: nessun adempimento. Parziale: variazione solo in aumento Conferimento esplicito di tutto o parte del Tfr: versamento: da mese successivo a manifestazione volontà (fino a 30-6-2007 da 1-7-2007, con rivalutazione) importo: maturato da mese di scelta Conferimento con silenzio/assenso (intero Tfr) versamento: dal 7° mese importo: maturato dal 7° mese Mantenimento Tfr (come assunti in precedenza) 3. Il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore dei trattamenti di fine rapporto (Fondo tesoreria presso l'Inps) INPS: fondo per l’erogazione del TFR • Il c. 755 della legge finanziaria ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2007, la costituzione, presso l’INPS di un fondo per la erogazione del TFR per conto dello Stato, su un apposito conto aperto presso la Tesoreria; • E’ destinato a raccogliere il TFR maturando dal 1-1-2007 che i dipendenti non abbiano destinato alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento “esplicito” che “tacito”; • Esclusioni: non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti . • All’importo da versare è attribuita natura di contributo e di conseguenza viene applicata la normativa in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori comprensiva delle sanzioni civili in caso di ritardo nel versamento. Come si contano i 50 addetti Aziende in attività al 31.12.2006 Il limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 Aziende che iniziano l’attività dopo il 31.12.2006 Si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività (fino al 31 dicembre) Come si contano i 50 addetti /2 DEVONO ESSERE COMPUTATI: - - - tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile (questi ultimi sono i lavoratori delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS – trattamento fine servizio); - - i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (due lavoratori con part time 50% contano 1); - il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore Come si contano i 50 addetti /3 La circolare Inps ha inoltre chiarito che: I lavoratori somministrati sono computati nell'impresa di somministrazione. I lavoratori distaccati sono computati nell'impresa disaccante. I soci-lavoratori con contratto di tipo subordinato di cooperative sono computati. Come si contano i 50 addetti /4 Il computo avviene in base alle giornate di attività (26 giornate per mese). La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26x12) (proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell'anno). Per l'intero anno di attività il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno a 15.600 (50x26x12) (da riproporzionare per atività iniziate in corso d'anno). La circolare Inps non affronta, in questo ambito, il tema delle operazioni straodinarie. I datori di lavoro obbligati devono rilasciare all'Inps apposita dichiarazione (anche telematica). Non si versa per: Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi. Per i contratti in corso all'1-12007 si prende a riferimento la durata del rapporto prevista dal contratto (per un contratto dall'1-11-2006 al 28-2-2007, durata complessiva superiore a 3 mesi, il versamento e dovuto per i due mesi del 2007. Il datore di lavoro è obbligato anche in caso di contratto originariamente inferiore ai 3 mesi che, per effetto di proroga, raggiunge una durata superiore. In questo caso l’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. L’esclusione non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompe prima dei 3 mesi. Non si versa per: /2 Lavoratori stagionali del settore agro-alimentare. Si tratta di una novità rispetto alle disposizioni di legge. La circolare però collega l'esclusione ai contratti senza termine prestabilito perché legati ad esempio a una specifica “campagna”. Stante la dizione utilizzata purtroppo non dovrebbero essere compresi gli Otd assunti, magari per lunghi periodi dell'anno, per più attività senza indicazione delle campagne di lavorazione. Lavoratori a domicilio. Impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA). Non si versa per: /3 Lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR. La circolare Inps precisa che non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni derivanti da fonti diverse e cita i seguenti esempi: - marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; - personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; - personale marittimo in turno particolare. Non si versa per: /4 Lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi. La circolare Inps propone l'esempio dei lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili (situazione peraltro non generalizzata). Lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici”. Lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”. Osservazioni Sarebbe anche auspicabile l'esclusione degli operai agricoli a tempo determinato (al momento non generalizzato). In questo caso non esiste una vera e propria previsione contrattuale per la corresponsione periodica. E' però la natura stessa del rapporto che comporta comunque il pagamento a fine anno in quanto il rapporto di lavoro entro tale data deve risolversi. Molte maggiori perplessità solleva invece la situazione dei soci facchini. E' noto infatti che nel settore, anche in virtù di quanto previsto dall'accordo attuativo del 9-11-2004, la retribuzione oraria comprende un “terzo elemento” a copertura degli istituti contrattuali differiti. L'accordo citato però quando affronta il tema TFR specifica “...che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa”. Non è certo che in questo modo sia codificato il pagamento periodico. Occorre anche tenere presente che questo inciso non esisteva nell'accordo del 2002. Qualora invece l'interpretazione fosse positiva si porrebbe il problema del pagamento dei contributi previdenziali anche sulla quota di Tfr erogata unitamente alla retribuzione oraria. Le operazioni straordinarie La circolare Inps prende in considerazione le situazioni legate ad operazioni societarie. - Passaggio di dipendenti da datore di lavoro non obbligato a datore di lavoro obbligato. Quest'ultimo dovrà effettuare il versamento anche per tale personale dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente. - Passaggio di dipendenti da datore di lavoro obbligato a datore di lavoro non obbligato. Il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale. Il calcolo del contributo Retribuzione mensile utile ai fini del TFR x 7,41% (1/13,5) – contributo dello 0,50% = contributo mensile al fondo tesoreria Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50% è calcolato sull'imponibile previdenziale che può essere diverso dalla retribuzione utile per il TFR (quindi non è possibile applicare semplicemente l'aliquota del 6,91%). La circolare Inps precisa che il contributo dello 0,50% (dovuto anche dai dirigenti industriali) continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi. Per lavoratori assunti con misure agevolate si dovrà tener conto della misura del contributo effettivamente versata (ad esempio per gli apprendisti non è dovuto). Versamenti al fondo tesoreria 1. Lavoratori in forza al 31-12-2006, che conferiscono l’intero TFR da maturare alle forme pensionistiche complementari nel periodo 1.1-30.6.2007 decorrenza versamento: nessuna importo da versare: nessuno rivalutazione: nessuna Versamenti al fondo tesoreria /2 2. Lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, che nel periodo 1.1-30.6.2007 manifestano la volontà di mantenere in tutto o in parte il proprio TFR decorrenza versamento: con Dm10 del mese successivo a consegna da parte del lavoratore del modello Tfr1 (ad esempio: opzione maggio, Dm relativo a giugno, versamento 16 luglio) importo da versare: corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1-1-2007 rivalutazione: si Versamenti al fondo tesoreria /3 3. Lavoratori assunti dopo il 31-12-2006, che conferiscono con modalità tacite o esplicite, l'intero Tfr a forme pensionistiche complementari entro 6 mesi da assunzione decorrenza versamento: con Dm10 relativo a mese successivo a consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2 o da 7° mese in caso modalità tacita importo da versare: corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione fino al momento del conferimento rivalutazione: si Versamenti al fondo tesoreria /4 4. Lavoratori assunti dopo il 31-12-2006, che entro 6 mesi dall'assunzione manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR decorrenza versamento: con Dm10 relativo a mese successivo a consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2 importo da versare: corrispondente alla quota di Tfr maturata dal lavoratore a decorrere dalla data di assunzione rivalutazione: si La rivalutazione Gli importi arretrati devono essere maggiorati di un importo corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31-12 dell'anno precedente. Il coefficiente di rivalutazione 2006, da utilizzare nel 2007, pari a 2,747031 (con troncamento alle 2 cifre decimali). Se le quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno (ovviamente solo per i lavoratori assunti dopo il 31-12-2006), si applicheranno i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente (2,74% per le quote 2007 e il tasso relativo al 2007 per le quote 2008). Si può versare subito? La rivalutazione /2 La circolare Inps fornisce anche l'esempio di calcolo per determinare le maggiorazioni: [(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365] L'esempio non è coerente: mese di gennaio > Dm febbraio > versamento 16 marzo Regolarizzazione e rivalutazione Rispetto ai primi commenti usciti non è previsto alcuno slittamento dei versamenti a dopo il 30 giugno. Rimane la possibilità di regolarizzazione entro il 16 del 3° mese successivo all'emanazione della circolare, che di fatto riporta il termine al 16 luglio. La circolare Inps prevede il pagamento del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento, ma non richiama la consueta delibera del CdA (n. 5 del 26-3-1993). Questo potrebbe far pensare che l'applicazione del tasso di rivalutazione escluda il pagamento degli interessi legali. Le prestazioni La circolare Inps ribadisce che la liquidazione delle prestazioni (TFR e anticipazioni) è effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo. Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 1. contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; 2. in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori); 3. contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) Saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti agli altri Enti previdenziali (dovranno essere emanate le istruzioni operative). Le prestazioni /2 Il conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP è possibile limitatamente ai dipendenti di aziende privatizzate e titolari di TFR che hanno optato per il mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico. Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda. I datori di lavoro titolari di più posizioni Inps, in caso di incapienza, possono effettuare il conguaglio sul Dm10 della posizione contributiva che consente detto recupero, ovvero su più posizioni. La circolare Inps non affronta la situazione degli operai agricoli che versano i contributi col sistema Dmag. Le anticipazioni L'Inps non concederà anticipazioni al di fuori di quanto disposto dalla legislazione vigente. L'articolo 2120 del codice civile prevede però che i contratti collettivi o i patti individuali possano pattuire condizioni di miglior favore, oltre a criteri di priorità per l'accoglimento delle domande. Incapienza La circolare Inps prevede che, in caso di incapienza, sia il Fondo a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo provvederà, entro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per l’intera quota di propria spettanza. Il fatto che si specifichi “l'intera quota” sembra significare che il datore di lavoro dovrebbe: ● predispone il conteggio del TFR; ● verificata l'incapienza, liquidare solo la quota di propria spettanza; ● non mettere a conguaglio, nemmeno per quanto sarebbe possibile, la quota versata al fondo; ● dare comunicazione al fondo stesso della verificata incapienza. Incapienza: i problemi Il fondo effettua anche i conteggi dell'Irpef (di quali dati ha bisogno?) oppure il datore di lavoro effettua il conteggio dell'Irpef la detrae dalla sua quota e comunica al Fondo un importo “netto” da versare al lavoratore? In caso di incapienza, in presenza di una pluralità di lavoratori, il datore di lavoro liquida pro quota fino a capienza e comunica al Fondo i nominativi di tutti i lavoratori? Per le quote di Tfr liquidate nei primi mesi dell'anno è necessario effettuare il versamento, rivalutato, e contemporaneamente porre a conguaglio gli importi già corrisposti? Come opereranno i datori di lavoro agricolo che per gli operai utilizzano la denuncia Dmag? Per quale motivo non è possibile effettuare il conguaglio con altre somme a debito (Irpef, Iva...), magari anche il mese successivo mantenendo l'unitarietà del rapporto lavoratore-datore di lavoro? Misure compensative per il datore di lavoro Il datore di lavoro non dovrà versare il contributo al fondo di garanzia TFR (0,20% per dipendenti e 0,40% per dirigenti) nella stessa misura percentuale del TFR maturando destinato alla previdenza complementare e al fondo INPS (per le aziende con almeno 50 dipendenti). Riduzione della contribuzione alle gestioni temporanee INPS a partire dal 2008, sempre in proporzione all’ammontare del TFR versato ai fondi e al TFR versato al fondo INPS. La graduale riduzione contributiva sarà: Dal 1.1.2008 – 0,19% Dal 1.1.2009 – 0,21% Dal 1.1.2010 – 0,23% Dal 1.1.2011 – 0,25% Dal 1.1.2012 – 0,26% Dal 1.1.2013 – 0,27% Dal 1.1.2014 – 0,28% • La deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell’ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e al fondo INPS (imprese con almeno 50 dipendenti); • Il decreto conferma l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare il contributo di solidarietà del 10% (aliquota da applicare sulle somme, a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, versate ai fondi di previdenza complementare). Codici Dm10 codice quadro significato dati CF01 B contr. finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06 n° lavoratori interessati, CF02 B versamento arretrati quote TFR L. 296/2006 importo; no dati caselle CF11 B versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006” giornate e retribuzioni PF10 D rec. prest.TFR su contrib. Fondo di Tesoreria PF20 D rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist. PA10 D rec. anticip. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria PA20 D rec.anticip.TFR sui contr.previd.e assist. TF01 D rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl. TF02 D rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria 1R cod aut datori di lavoro soggetti al versamento al Fondo di tesoreria Ulteriori problemi aperti Lo slittamento di un mese nel pagamento (opzione maggio – dm giugno – pagamento luglio) favorisce i datori di lavoro per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ma potrebbe creare problemi operativi. In via ordinaria il contributo deve essere versato con Dm10 relativo al mese successivo a quello della scelta, ma il tasso di rivalutazione è calcolato dal giorno 16 del mese successivo a quello della manifestazione di volontà. Lo stesso discorso vale comunque per questa situazione transitoria. I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di Tfr per i periodi pregressi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare (16-7-2007). La circolare prevede il pagamento del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento, ma non richiama la consueta delibera del CdA (n. 5 del 26.3.1993) (Il pagamento della rivalutazione esclude gli interessi legali?). Mancano le istruzioni degli altri Enti previdenziali per conguagli. Mancano le istruzioni Inps per gli operai agricoli (modalità di versamento e di recupero). 4. La rivalutazione I costi per i datori di lavoro Il nodo rivalutazione In caso di conferimento del Tfr a un fondo di previdenza, non esiste problema di rivalutazione - le somme versate non hanno natura di Tfr - non deve essere corrisposta alcuna rivalutazione (il lavoratore percepisce i rendimenti dal Fondo) Il nodo rivalutazione /2 In caso di conferimento del Tfr al fondo tesoreria non è stato chiarito esplicitamente se l'Inps restituirà le somme versate, equivalenti al Tfr, con la rivalutazione. Considerato quanto previsto dalla Finanziaria (comma 758) e dalla circolare Inps è ormai certo che la rivalutazione rimane a carico del datore di lavoro. L'impatto sui costi Analisi in base ai seguenti presupposti: Triennio 2007-2009. Tfr versato entro il 16 del mese successivo a quello di maturazione. 3 ipotesi in relazione alla situazione finanziaria dell'impresa. Conferimento a fondo Inps con rivalutazione a carico azienda. Ipotizzata coincidenza tra retribuzione utile per Tfr e imponibile ai fini Inps. Tasso rivalutazione utilizzato: 3%. Per il calcolo della differenza percentuale sul costo del lavoro si sono ipotizzati contributi Inps del 30% e premi Inail del 2%. L'impatto sui costi /2 tasso 8% tasso 5,86 tasso 0,50% (euribor +2)liq aziendale 2007 0,02% -0,03% -0,13% 2008 0,28% -0,02% -0,25% 2009 0,66% 0,11% -0,24% 5. Alcuni aspetti operativi Regime fiscale I contributi versati in aggiunta al TFR alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite massimo di € 5.164,57. Sono stati eliminati i limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR quali ulteriori limiti di deducibilità. I contributi versati dal datore di lavoro a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentita, a partire dal 6° anno di iscrizione e per 20 anni, la possibilità di elevare il tetto di deducibilità di ulteriori € 2.582,29 (€ 25.822,85 – importo versato nei primi 5 anni = ulteriore deduzione da utilizzare nei 20 anni successivi entro il limite di € 2.582,29 annui). Regime fiscale /2 PER I RENDIMENTI • • • I rendimenti finanziari del fondo, ossia incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%; Situazione immutata rispetto alla “vecchia normativa”. Le prestazioni pensionistiche erogate sia in forma di capitale che di rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; PER LE PRESTAZIONI • • La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in forma di vitalizio e di capitale (max 50%) erogate dal fondo è tassata nella misura del 15% (ritenuta a titolo di imposta), aliquota che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (max 6 punti); Aliquota più favorevole rispetto a quella prevista per il TFR lasciato in azienda che viene tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Regime fiscale per le anticipazioni ANTICIPAZIONI PER ALTRI MOTIVI ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE • • In qualsiasi momento (max 75%) per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni (per sé, per il coniuge e per i figli); Sono tassate nella misura del 15%, (ritenuta a titolo di imposta) che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (misura max 6%). L’aliquota del 15% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa ossia sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. • Dopo 8 anni di iscrizione al fondo (max 75%) per l’acquisto della prima casa per sé e per i propri figli; • Dopo 8 anni di iscrizione al fondo (max 30%) per ulteriori esigenze degli iscritti, da non documentare; • Queste anticipazioni sono tassate nella misura fissa del 23% (ritenuta a titolo di imposta). L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa ossia sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. Ripristino della posizione • Il fondo può essere reintegrato del valore delle anticipazioni in qualsiasi momento; • Le somme potranno eccedere il limite di deducibilità di € 5.164,57; • Sulle somme eccedenti viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione. Perdita dei requisiti di partecipazione • Trasferimento ad un nuovo fondo; • Riscatto del 50% dopo 12 mesi di disoccupazione; • Riscatto 100% dopo 48 mesi di disoccupazione; • Mantenimento della posizione, anche in assenza di contribuzione. Caso di premorienza • La posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall’iscritto; • In assenza di eredi o beneficiari le somme vengono inglobate nel fondo; La tassazione è quella prevista per le prestazioni (15% con riduzione dello 0,30% annuo dopo i primi 15 anni). Flessibilità in costanza di rapporto • Il lavoratore ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico (con conseguenze anche su quella del datore di lavoro) per poi riprenderla; • Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma di previdenza complementare. • Per chi aderisce al FondInps il termine è di un anno. Se nel frattempo è stato istituito il fondo di categoria il trasferimento può avvenire anche prima. Adempimenti del datore di lavoro Gestire scelte, o mancate scelte, del lavoratore; Versare la contribuzione prevista dal fondo (TFR ed eventuale quota lavoratore/azienda); Stabilire il corretto trattamento fiscale; Versare il contributo di solidarietà del 10% all'ente previdenziale competete su contribuzione a carico datore di lavoro; Gestire gli spostamenti del lavoratore nella previdenza complementare; Affrontare l'eventuale contenzioso con i fondi e con i lavoratori; Gestire le riduzioni contributive Inps in funzione del TFR versato ai fondi.