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TFR aggiornamento aprile 2007 - Firenze

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TFR aggiornamento aprile 2007 - Firenze
CONFERIMENTO AI FONDI PENSIONE E
NUOVE NORME IN MATERIA
Aggiornamento Aprile 2007
Un breve sommario
1. Introduzione
1-7
2. Tfr e fondi pensione
8-22
3. Fondo tesoreria
23-52
4. Rivalutazione e costi
53-57
5. Alcuni aspetti operativi
58-66
Previdenza
complementare: le fonti
•
•
•
•
•
•
•
•
Articolo 2120 Codice Civile;
Dlgs 124/93 (abrogato quasi completamente);
Dlgs 47/2000 (forme pensionistiche individuali);
Legge 243/2004 (Riforma Maroni - legge delega);
Dlgs n. 252/2005 nuova previdenza complementare;
Accordo del 23/10/2006 Governo, Confindustria, Sindacati;
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
Decreti Ministeriali di attuazione del 30-1-2007 (GU n. 26
1-2-2007);
• Direttiva COVIP 21-3-2007;
• Circolare Inps n. 70 del 3-4-2007.
DLGS n. 252/2005
Ottemperando a quanto previsto dalla
Legge delega il Governo ha emanato il
Dlgs 5-12-2005, n. 252 (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari)
che, tra l'altro, prevedeval'entrata in
vigore della riforma della previdenza
complementare dal 1-1-2008.
DLGS n. 252/2005 /2
Il Dlgs n. 252/2005 regolamenta:
Le forme di finanziamento dei fondi;




La misura del contributo dovuto dai lavoratori e dai
datori di lavoro, per coloro che aderiscono ai fondi
su base collettiva (fissata da contratti e accordi
collettivi fatta salva la libertà del lavoratore di
stabilire liberamente l'importo);
La deducibilità fiscale;
Le modalità di conferimento del TFR maturando
(esplicite e tacite);
L'obbligo di informare i lavoratori.
L'intesa sul TFR e le norme
legislative
Il Governo è intervenuto sul TFR a partire dal
disegno di legge relativo alla Finanziaria 2007.
Il 23-10-2006 Governo, Confindustria, CGIL, CISL e
UIL, hanno raggiungo un accordo sui possibili
ambiti di miglioramento del disegno di legge.
Il Governo ha successivamente emanato un decreto
legge (n. 279/2006) per anticipare all'1-1-2007
alcuni contenuti dei provvedimenti.
La finanziaria 2007, articolo 1 commi 755-761, ha
ricompreso i contenuti dell'accordo e del DL (che è
stato lasciato decadere).
Principali novità
• Il TFR è la fonte primaria di finanziamento dei fondi pensione.
• La destinazione del TFR alla previdenza complementare riguarda il
maturando dal 1/01/2007; il TFR maturato alla data del 31/12/2006
rimane in azienda con le regole utilizzate fino ad oggi;
• Possibilità da parte dei lavoratori di conferire il solo TFR a forme di
previdenza complementare in modo “esplicito” o “tacito”;
• Principio del “silenzio assenso”: se il lavoratore non comunica al
datore di lavoro una scelta, trascorsi 6 mesi, dalla data del 1 gennaio
2007 o dall’assunzione, il TFR maturando deve essere versato al fondo
di previdenza complementare di settore;
• Obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti di versare all'INPS il
TFR maturando dal 1/01/2007, non destinato a forme di previdenza
complementare;
• Conferimento al fondo: avviene dal momento in cui il lavoratore
esercita l’opzione;
• Novità in tema di: tassazione, deducibilità, esoneri contributivi,
anticipazioni ecc..
2. La destinazione del
Trattamento fine
rapporto ai fondi di
previdenza
complementare
I vari tipi di fondi
•
•
•
•
•
I
Fondi pensione negoziali “CHIUSI” istituiti con contratti, accordi
collettivi anche aziendali ecc.;
FondInps: fondo collettivo per i settori che non ne hanno
costituito uno contrattuale;
Fondi pensione “APERTI” istituiti non contrattualmente
all’interno di una Banca, Sim, Assicurazione o Società di
Gestione, attraverso la delibera del CDA della società che
istituisce il fondo;
Forme pensionistiche individuali, realizzabili con l’adesione ai
fondi “aperti” o con contratti di assicurazione stipulati con
imprese autorizzate;
Fondi pensione preesistenti già istituiti alla data del 15
novembre 1992.
fondi, per potere essere indicati dai lavoratori, devono avere
adeguato il proprio statuto e regolamento operativo alle
disposizioni della COVIP.
I fondi negoziali per le
cooperative
• COOPERLAVORO: per il settore delle cooperative di
produzione-lavoro e delle cooperative sociali;
• FILCOOP: per le società cooperative del settore
agroindustriale, agricolo e forestale;
• PREVICOOPER: per le società cooperative del settore della
distribuzione cooperativa.
I tre fondi si sono già adeguati alle nuove disposizioni.
I compiti del datore di
lavoro
•
Informativa in sede di avvio della riforma, a tutti i lavoratori in
forza al 31.12.2006 (non sono previste sanzioni qualora
l’informazione non sia stata consegnata nei termini)
•
Il Decreto interministeriale 30-1-2007 ha chiarito che per i
lavoratori che avessero manifestato la propria volontà di
conferire il TFR ad un Fondo di previdenza complementare con
modelli non conformi a quelli pubblicati, è fatta salva la
decorrenza della scelta a condizione che sia confermata mediante
la compilazione del mod. TFR 1 o TFR 2 , entro 30 giorni dalla
pubblicazione (entro il 2 marzo 2007)
Se la manifestazione di volontà fosse stata per Tfr in azienda, la
scelta dovrebbe essere rinnovata
•
Informativa in sede di assunzione di un nuovo dipendente
•
Una ulteriore informativa deve essere fornita al lavoratore che 30
giorni prima dello scadere dei 6 mesi (lavoratori in forza al
31.12.2006: 31.5.2007) al termine dei quali opera il principio del
silenzio assenso, non ha ancora manifestato alcuna volontà in
merito al TFR, al fine di evidenziare le conseguenze del “silenzio
assenso”
Il modello da consegnare




Per l'espressione della scelta i lavoratori devono
necessariamente utilizzare uno dei modelli allegati al decreto
interministeriale Lavoro-Finanze del 30 gennaio 2007:
TFR1, da utilizzare da parte dei lavoratori assunti entro il
31.12.2006
TFR2, per le scelte dei lavoratori assunti dopo il 31.12.2006
L'utilizzo dei modelli TFR1 e TFR2 è obbligatorio
Una volta consegnato al lavoratore il modello (TFR1 o TFR2)
questi, se deciderà di scegliere espressamente il destino del
TFR, dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro
allegando anche il modulo di iscrizione al fondo pensione: ciò
significa che l’adesione alla previdenza complementare dovrà
essere almeno contestuale alla manifestazione espressa di
volontà sul TFR.
Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è
stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia
copia controfirmata per ricevuta.
Il “problema agricolo”

Gli operai a tempo determinato
Il modello deve essere consegnato.

Gli impiegati e i dirigenti
Sono sufficienti i chiarimenti dell'Enpaia?
Modalità del conferimento
ESPLICITA
mod. TFR1-TFR2
Attraverso una dichiarazione
scritta con la quale il
lavoratore esprime la
propria scelta del fondo
oppure di mantenere il TFR
in azienda. In questo caso le
aziende con almeno 50
addetti provvederanno a
trasferire l’intero TFR
maturando al fondo gestito
dall’INPS per conto dello
Stato.
TACITA
Silenzio assenso: trascorsi 6
mesi senza che il lavoratore
abbia comunicato alcuna
decisione, trasferimento
automatico dell'intero TFR al
fondo previsto dagli accordi
o contratti collettivi anche
territoriali, in mancanza al
fondo di previdenza
integrativo istituito presso
l’INPS (diverso dal fondo
INPS gestito per conto dello
Stato). In presenza di più
fondi a quello cui ha aderito
il maggior numero di
lavoratori dell’azienda.
La scelta del lavoratore
1.
2.
3.
IRREVOCABILE: La scelta del lavoratore di
destinare il TFR a un fondo pensione è
irrevocabile e accompagnerà il lavoratore per
l’intera carriera lavorativa (si può però cambiare
fondo)
REVOCABILE: La destinazione all’azienda,
espressa sempre per iscritto, può essere revocata
dal lavoratore in qualsiasi momento (senza
utilizzo del modello Tfr1 o 2). Il datore di lavoro
dal mese successivo a quello nel quale è
manifestata la revoca comincerà a versare il TFR
al fondo pensione prescelto.
Chi ha riscattato la posizione può rifare la scelta
(fondo o Tfr).
La scelta del lavoratore
/2
Il termine di 6 mesi è sospeso nei periodi non
lavorati nei quali non matura il TFR.
Viceversa il termine non è sospeso se il Tfr
continua a maturare.
In caso di cessazione dal lavoro prima della
scadenza dei 6 mesi il TFR deve essere
liquidato al lavoratore.
Alcune regole comuni
Il lavoratore decide di destinare il TFR al fondo di
previdenza negoziale del settore di appartenenza, o
altro fondo che si sia adeguato alle disposizioni di
legge
Il solo versamento del TFR al fondo negoziale
contrattuale non comporta l’obbligo della contribuzione
a carico del dipendente e del datore di lavoro.
Qualora il lavoratore aderisca al fondo negoziale con il
versamento della contribuzione prevista a proprio
carico dal CCNL il datore è tenuto a versare la
contribuzione prevista a suo carico.
L'adesione ad altri fondi con versameto di una quota a
carico del lavoratore, non dovrebbe comportare
l'obbligo di versamento della quota del datore di lavoro.
Per le cooperative di lavoro probabilmente non è più
necessaria la delibera dell'assemblea considerato che
l'adesione ai fondi deriva da una disposizione di legge.
Quale quota di Tfr
destinare
Una premessa: differenza tra vecchi e nuovi
iscritti.
Sono definiti “nuovi iscritti” i dipendenti senza
anzianità contributiva al 29-4-1993 (anche
presso un datore di lavoro diverso da quello
attuale).
I nuovi iscritti, se aderiscono alla previdenza
complementare, devono obbligatoriamente
destinare l'intero Tfr al fondo (disposizione già
prevista dalla precedente normativa).
Per i “vecchi iscritti” è possibile anche il
versamento di una sola parte TFR.
Quale quota di Tfr
destinare /2
Lavoratori iscritti ad un fondo pensione




I vecchi iscritti possono confermare il versamento al
fondo per la stessa quota di Tfr destinata in precedenza.
In caso di mancata opzione l'intero Tfr è destinato al
fondo pensione.
Possono optare per l'attribuzione al fondo di quote di Tfr
ulteriori rispetto a quelle previste dal Ccnl. L'opzione per
il mantenimento del Tfr può essere modificata in un
secondo tempo.
Lavoratori nuovi iscritti il problema non si pone: già
adesso tutto il Tfr è destinato al fondo pensione.
Quale quota di Tfr
destinare /3
Lavoratori non iscritti a un fondo pensione



I vecchi iscritti possono optare per il trasferimento di una
quota di Tfr almeno pari a quella prevista dagli accordi
collettivi (in assenza di accordi la quota è del 50%),
oppure mantenerlo in azienda.
I nuovi iscritti possono optare per mantenere il Tfr in
azienda oppure per destinarlo interamente al fondo
pensione.
In caso di mancata opzione, l'intero Tfr viene
interamente conferito al fondo pensione (in questo caso
nessuna differenza tra vecchi e nuovi iscritti).
Procedure di
destinazione

Lavoratori in forza al 31-12-2006

Intero Tfr già conferito (in genere nuovi iscritti):
nessun adempimento

Conferimento esplicito di tutto o parte de Tfr:
versamento: da 1-7-2007 (con rivalutazione)
importo: maturato da mese di scelta

Conferimento con silenzio/assenso (intero Tfr)
versamento: da 1-7-2007
importo: maturato da 1-7-2007

Mantenimento Tfr
aziende +49 dipendenti versamento a Fondo tesoreria
Procedure di
destinazione /2


Lavoratori assunti dall'1-1-2007
Se hanno già espresso volontà di conferimento:
Totale: nessun adempimento. Parziale: variazione solo in
aumento

Conferimento esplicito di tutto o parte del Tfr:
versamento: da mese successivo a manifestazione volontà
(fino a 30-6-2007 da 1-7-2007, con rivalutazione)
importo: maturato da mese di scelta

Conferimento con silenzio/assenso (intero Tfr)
versamento: dal 7° mese
importo: maturato dal 7° mese

Mantenimento Tfr (come assunti in precedenza)
3. Il fondo per
l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore dei
trattamenti di fine
rapporto (Fondo
tesoreria presso l'Inps)
INPS: fondo per
l’erogazione del TFR
• Il c. 755 della legge finanziaria ha previsto, con decorrenza 1°
gennaio 2007, la costituzione, presso l’INPS di un fondo per la
erogazione del TFR per conto dello Stato, su un apposito conto
aperto presso la Tesoreria;
• E’ destinato a raccogliere il TFR maturando dal
1-1-2007 che i dipendenti non abbiano destinato alle forme di
previdenza complementare, per effetto sia di conferimento
“esplicito” che “tacito”;
• Esclusioni: non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che
abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti .
• All’importo da versare è attribuita natura di contributo e di
conseguenza viene applicata la normativa in materia di
accertamento e riscossione dei contributi obbligatori comprensiva
delle sanzioni civili in caso di ritardo nel versamento.
Come si contano i 50
addetti
Aziende in attività al
31.12.2006
Il limite dimensionale viene
calcolato prendendo a riferimento
la media annuale dei lavoratori in
forza nell’anno 2006
Aziende che iniziano l’attività
dopo il 31.12.2006
Si prende a riferimento la media annuale
dei lavoratori in forza nell’anno solare di
inizio attività (fino al 31 dicembre)
Come si contano i 50
addetti /2
DEVONO ESSERE COMPUTATI:
-
-
-
tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di
lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui
all’articolo 2120 del codice civile (questi ultimi sono i lavoratori
delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il
TFS – trattamento fine servizio);
-
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in base alla normativa di riferimento (due lavoratori
con part time 50% contano 1);
- il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti
solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un
altro lavoratore
Come si contano i 50
addetti /3
La circolare Inps ha inoltre chiarito che:
I lavoratori somministrati sono computati nell'impresa
di somministrazione.
I lavoratori distaccati sono computati nell'impresa
disaccante.
I soci-lavoratori con contratto di tipo subordinato di
cooperative sono computati.
Come si contano i 50
addetti /4
Il computo avviene in base alle giornate di attività (26
giornate per mese).
La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà
divisa per 312 (26x12) (proporzionalmente ridotto nel
caso di inizio attività nel corso dell'anno).
Per l'intero anno di attività il numero di giornate che fa
scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno a
15.600 (50x26x12) (da riproporzionare per atività
iniziate in corso d'anno).
La circolare Inps non affronta, in questo ambito, il tema
delle operazioni straodinarie.
I datori di lavoro obbligati devono rilasciare all'Inps
apposita dichiarazione (anche telematica).
Non si versa per:
Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di
durata inferiore a 3 mesi. Per i contratti in corso all'1-12007 si prende a riferimento la durata del rapporto
prevista dal contratto (per un contratto dall'1-11-2006 al
28-2-2007, durata complessiva superiore a 3 mesi, il
versamento e dovuto per i due mesi del 2007.
Il datore di lavoro è obbligato anche in caso di contratto
originariamente inferiore ai 3 mesi che, per effetto di
proroga, raggiunge una durata superiore. In questo caso
l’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria decorre dal
periodo della proroga.
L’esclusione non riguarda i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompe
prima dei 3 mesi.
Non si versa per: /2
Lavoratori stagionali del settore agro-alimentare. Si tratta di
una novità rispetto alle disposizioni di legge. La circolare
però collega l'esclusione ai contratti senza termine
prestabilito perché legati ad esempio a una specifica
“campagna”. Stante la dizione utilizzata purtroppo non
dovrebbero essere compresi gli Otd assunti, magari per
lunghi periodi dell'anno, per più attività senza indicazione
delle campagne di lavorazione.
Lavoratori a domicilio.
Impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati
per il TFR presso l’ENPAIA).
Non si versa per: /3
Lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante
rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto
dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote
maturate di TFR.
La circolare Inps precisa che non rilevano, al fine di
escludere dall’obbligo del versamento, previsioni derivanti
da fonti diverse e cita i seguenti esempi:
- marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in
regime di legge n. 413/1984;
- personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di
cui alla circolare n. 162 del 1998;
- personale marittimo in turno particolare.
Non si versa per: /4
Lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante
rinvio alla contrattazione di secondo livello,
l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso
soggetti terzi. La circolare Inps propone l'esempio dei
lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le
Casse Edili (situazione peraltro non generalizzata).
Lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli
impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e
degli Enti pubblici”.
Lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di
consumo”.
Osservazioni
Sarebbe anche auspicabile l'esclusione degli operai agricoli a tempo
determinato (al momento non generalizzato). In questo caso non
esiste una vera e propria previsione contrattuale per la corresponsione
periodica. E' però la natura stessa del rapporto che comporta
comunque il pagamento a fine anno in quanto il rapporto di lavoro
entro tale data deve risolversi.
Molte maggiori perplessità solleva invece la situazione dei soci facchini.
E' noto infatti che nel settore, anche in virtù di quanto previsto
dall'accordo attuativo del 9-11-2004, la retribuzione oraria comprende
un “terzo elemento” a copertura degli istituti contrattuali differiti.
L'accordo citato però quando affronta il tema TFR specifica “...che è
soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa”. Non è certo
che in questo modo sia codificato il pagamento periodico.
Occorre anche tenere presente che questo inciso non esisteva nell'accordo
del 2002.
Qualora invece l'interpretazione fosse positiva si porrebbe il problema del
pagamento dei contributi previdenziali anche sulla quota di Tfr erogata
unitamente alla retribuzione oraria.
Le operazioni
straordinarie
La circolare Inps prende in considerazione le situazioni
legate ad operazioni societarie.
- Passaggio di dipendenti da datore di lavoro non obbligato
a datore di lavoro obbligato. Quest'ultimo dovrà
effettuare il versamento anche per tale personale dal
periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del
dipendente.
- Passaggio di dipendenti da datore di lavoro obbligato a
datore di lavoro non obbligato. Il nuovo datore di lavoro
sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo
limitatamente a tale personale.
Il calcolo del contributo
Retribuzione mensile utile ai fini del TFR x 7,41%
(1/13,5) – contributo dello 0,50% = contributo
mensile al fondo tesoreria
Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50% è calcolato
sull'imponibile previdenziale che può essere diverso dalla
retribuzione utile per il TFR (quindi non è possibile applicare
semplicemente l'aliquota del 6,91%).
La circolare Inps precisa che il contributo dello 0,50% (dovuto
anche dai dirigenti industriali) continuerà ad essere esposto
unitamente agli altri contributi.
Per lavoratori assunti con misure agevolate si dovrà tener conto
della misura del contributo effettivamente versata (ad esempio
per gli apprendisti non è dovuto).
Versamenti al fondo
tesoreria
1. Lavoratori in forza al 31-12-2006, che
conferiscono l’intero TFR da maturare alle
forme pensionistiche complementari nel
periodo 1.1-30.6.2007
decorrenza versamento: nessuna
importo da versare: nessuno
rivalutazione: nessuna
Versamenti al fondo
tesoreria /2
2. Lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, che
nel periodo 1.1-30.6.2007 manifestano la
volontà di mantenere in tutto o in parte il
proprio TFR
decorrenza versamento: con Dm10 del mese
successivo a consegna da parte del lavoratore
del modello Tfr1 (ad esempio: opzione maggio,
Dm relativo a giugno, versamento 16 luglio)
importo da versare: corrispondente alla quota di
Tfr maturata per il medesimo lavoratore a
decorrere dal 1-1-2007
rivalutazione: si
Versamenti al fondo
tesoreria /3
3. Lavoratori assunti dopo il 31-12-2006, che
conferiscono con modalità tacite o esplicite,
l'intero Tfr a forme pensionistiche
complementari entro 6 mesi da assunzione
decorrenza versamento: con Dm10 relativo a
mese successivo a consegna da parte del
lavoratore del modello Tfr2 o da 7° mese in
caso modalità tacita
importo da versare: corrispondente alla quota di
Tfr maturata per il medesimo lavoratore a
decorrere dalla data di assunzione fino al
momento del conferimento
rivalutazione: si
Versamenti al fondo
tesoreria /4
4. Lavoratori assunti dopo il 31-12-2006, che
entro 6 mesi dall'assunzione manifestano la
volontà di mantenere, in tutto o in parte, il
proprio TFR
decorrenza versamento: con Dm10 relativo a
mese successivo a consegna da parte del
lavoratore del modello Tfr2
importo da versare: corrispondente alla quota di
Tfr maturata dal lavoratore a decorrere dalla
data di assunzione
rivalutazione: si
La rivalutazione
Gli importi arretrati devono essere maggiorati di un
importo corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai
sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del
tasso d’incremento del TFR applicato al 31-12 dell'anno
precedente.
Il coefficiente di rivalutazione 2006, da utilizzare nel 2007,
pari a 2,747031 (con troncamento alle 2 cifre decimali).
Se le quote arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo
dell’anno (ovviamente solo per i lavoratori assunti dopo
il 31-12-2006), si applicheranno i rispettivi tassi di
incremento riferiti all’anno precedente (2,74% per le
quote 2007 e il tasso relativo al 2007 per le quote 2008).
Si può versare subito?
La rivalutazione /2
La circolare Inps fornisce anche l'esempio di calcolo per
determinare le maggiorazioni:
[(quota TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al
16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x 0,0274 x gg. dal
16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x
gg. dal 16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x
0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365] + [(quota TFR
05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]
L'esempio non è coerente: mese di gennaio > Dm febbraio
> versamento 16 marzo
Regolarizzazione e
rivalutazione
Rispetto ai primi commenti usciti non è previsto
alcuno slittamento dei versamenti a dopo il 30
giugno.
Rimane la possibilità di regolarizzazione entro il 16
del 3° mese successivo all'emanazione della
circolare, che di fatto riporta il termine al 16 luglio.
La circolare Inps prevede il pagamento del tasso di
rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo
versamento, ma non richiama la consueta delibera
del CdA (n. 5 del 26-3-1993). Questo potrebbe far
pensare che l'applicazione del tasso di
rivalutazione escluda il pagamento degli interessi
legali.
Le prestazioni
La circolare Inps ribadisce che la liquidazione delle prestazioni (TFR e
anticipazioni) è effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la
quota parte di competenza del Fondo.
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende
provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai
versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al
seguente ordine di priorità:
1. contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
2. in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi
IVS e altri minori);
3. contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP)
Saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e
le eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si
dovrà effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti agli altri Enti
previdenziali (dovranno essere emanate le istruzioni operative).
Le prestazioni /2
Il conguaglio con i contributi pensionistici INPDAP è possibile
limitatamente ai dipendenti di aziende privatizzate e titolari di
TFR che hanno optato per il mantenimento all’INPDAP del solo
regime pensionistico.
Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile
delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS
(ANF, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.)
anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti
con saldo a credito azienda.
I datori di lavoro titolari di più posizioni Inps, in caso di
incapienza, possono effettuare il conguaglio sul Dm10 della
posizione contributiva che consente detto recupero, ovvero su
più posizioni.
La circolare Inps non affronta la situazione degli operai
agricoli che versano i contributi col sistema Dmag.
Le anticipazioni
L'Inps non concederà anticipazioni al di
fuori di quanto disposto dalla legislazione
vigente.
L'articolo 2120 del codice civile prevede
però che i contratti collettivi o i patti
individuali possano pattuire condizioni di
miglior favore, oltre a criteri di priorità per
l'accoglimento delle domande.
Incapienza
La circolare Inps prevede che, in caso di incapienza, sia il Fondo a
pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al
Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo provvederà, entro 30
giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della
prestazione per l’intera quota di propria spettanza.
Il fatto che si specifichi “l'intera quota” sembra significare che il
datore di lavoro dovrebbe:
●
predispone il conteggio del TFR;
●
verificata l'incapienza, liquidare solo la quota di propria
spettanza;
●
non mettere a conguaglio, nemmeno per quanto sarebbe
possibile, la quota versata al fondo;
●
dare comunicazione al fondo stesso della verificata incapienza.
Incapienza: i problemi
Il fondo effettua anche i conteggi dell'Irpef (di quali dati ha
bisogno?) oppure il datore di lavoro effettua il conteggio dell'Irpef
la detrae dalla sua quota e comunica al Fondo un importo “netto”
da versare al lavoratore?
In caso di incapienza, in presenza di una pluralità di lavoratori, il
datore di lavoro liquida pro quota fino a capienza e comunica al
Fondo i nominativi di tutti i lavoratori?
Per le quote di Tfr liquidate nei primi mesi dell'anno è necessario
effettuare il versamento, rivalutato, e contemporaneamente porre
a conguaglio gli importi già corrisposti?
Come opereranno i datori di lavoro agricolo che per gli operai
utilizzano la denuncia Dmag?
Per quale motivo non è possibile effettuare il conguaglio con altre
somme a debito (Irpef, Iva...), magari anche il mese successivo
mantenendo l'unitarietà del rapporto lavoratore-datore di lavoro?
Misure compensative
per il datore di lavoro
Il datore di lavoro non dovrà versare il contributo al fondo di garanzia TFR
(0,20% per dipendenti e 0,40% per dirigenti) nella stessa misura
percentuale del TFR maturando destinato alla previdenza complementare
e al fondo INPS (per le aziende con almeno 50 dipendenti).
Riduzione della contribuzione alle gestioni temporanee INPS a partire dal
2008, sempre in proporzione all’ammontare del TFR versato ai fondi e al
TFR versato al fondo INPS.
La graduale riduzione contributiva sarà:
Dal 1.1.2008 – 0,19%
Dal 1.1.2009 – 0,21%
Dal 1.1.2010 – 0,23%
Dal 1.1.2011 – 0,25%
Dal 1.1.2012 – 0,26%
Dal 1.1.2013 – 0,27%
Dal 1.1.2014 – 0,28%
•
La deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (elevato al
6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell’ammontare del TFR
annualmente destinato ai fondi pensione e al fondo INPS (imprese con
almeno 50 dipendenti);
•
Il decreto conferma l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare il
contributo di solidarietà del 10% (aliquota da applicare sulle somme, a
carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, versate ai fondi di
previdenza complementare).
Codici Dm10
codice quadro
significato
dati
CF01 B contr. finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06 n° lavoratori interessati,
CF02 B versamento arretrati quote TFR L. 296/2006 importo; no dati caselle
CF11 B versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006” giornate e retribuzioni
PF10 D rec. prest.TFR su contrib. Fondo di Tesoreria
PF20 D rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.
PA10 D rec. anticip. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria
PA20 D rec.anticip.TFR sui contr.previd.e assist.
TF01 D rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.
TF02 D rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria
1R cod aut datori di lavoro soggetti al versamento al Fondo di tesoreria
Ulteriori problemi
aperti
Lo slittamento di un mese nel pagamento (opzione maggio – dm giugno –
pagamento luglio) favorisce i datori di lavoro per quanto riguarda gli
aspetti finanziari, ma potrebbe creare problemi operativi.
In via ordinaria il contributo deve essere versato con Dm10 relativo al mese
successivo a quello della scelta, ma il tasso di rivalutazione è calcolato dal
giorno 16 del mese successivo a quello della manifestazione di volontà. Lo
stesso discorso vale comunque per questa situazione transitoria.
I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di Tfr per i periodi pregressi
entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare
(16-7-2007). La circolare prevede il pagamento del tasso di rivalutazione
del 2,74% fino alla data di effettivo versamento, ma non richiama la
consueta delibera del CdA (n. 5 del 26.3.1993) (Il pagamento della
rivalutazione esclude gli interessi legali?).
Mancano le istruzioni degli altri Enti previdenziali per conguagli.
Mancano le istruzioni Inps per gli operai agricoli (modalità di versamento e di
recupero).
4. La rivalutazione
I costi per i datori di
lavoro
Il nodo rivalutazione
In caso di conferimento del Tfr a un fondo di
previdenza, non esiste problema di rivalutazione
- le somme versate non hanno natura di Tfr
- non deve essere corrisposta alcuna rivalutazione
(il lavoratore percepisce i rendimenti dal Fondo)
Il nodo rivalutazione /2
In caso di conferimento del Tfr al fondo
tesoreria non è stato chiarito esplicitamente
se l'Inps restituirà le somme versate,
equivalenti al Tfr, con la rivalutazione.
Considerato quanto previsto dalla Finanziaria
(comma 758) e dalla circolare Inps è ormai
certo che la rivalutazione rimane a carico del
datore di lavoro.
L'impatto sui costi
Analisi in base ai seguenti presupposti:


Triennio 2007-2009.
Tfr versato entro il 16 del mese successivo a quello di
maturazione.

3 ipotesi in relazione alla situazione finanziaria dell'impresa.

Conferimento a fondo Inps con rivalutazione a carico azienda.



Ipotizzata coincidenza tra retribuzione utile per Tfr e imponibile ai
fini Inps.
Tasso rivalutazione utilizzato: 3%.
Per il calcolo della differenza percentuale sul costo del lavoro si
sono ipotizzati contributi Inps del 30% e premi Inail del 2%.
L'impatto sui costi /2
tasso 8% tasso 5,86 tasso 0,50%
(euribor +2)liq aziendale
2007
0,02% -0,03% -0,13%
2008
0,28% -0,02% -0,25%
2009
0,66%
0,11% -0,24%
5. Alcuni aspetti
operativi
Regime fiscale
I contributi versati in aggiunta al TFR alle forme pensionistiche
complementari sono deducibili dal reddito complessivo del
lavoratore entro il limite massimo di € 5.164,57. Sono
stati eliminati i limiti del 12% del reddito e del doppio del
TFR quali ulteriori limiti di deducibilità.
I contributi versati dal datore di lavoro a forme pensionistiche
complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti
sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio
2007 è consentita, a partire dal 6° anno di iscrizione e per
20 anni, la possibilità di elevare il tetto di deducibilità di
ulteriori € 2.582,29 (€ 25.822,85 – importo versato nei
primi 5 anni = ulteriore deduzione da utilizzare nei 20
anni successivi entro il limite di € 2.582,29 annui).
Regime fiscale /2
PER I RENDIMENTI
•
•
•
I rendimenti finanziari del fondo, ossia
incrementi positivi conseguiti a seguito
della gestione finanziaria delle risorse,
sono soggetti all’imposta sostitutiva
dell’11%;
Situazione immutata rispetto alla
“vecchia normativa”.
Le prestazioni pensionistiche erogate
sia in forma di capitale che di rendita
costituiscono reddito imponibile solo
per la parte che non è già stata
assoggettata a tassazione durante la
fase di accumulo;
PER LE PRESTAZIONI
•
•
La parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche in
forma di vitalizio e di capitale
(max 50%) erogate dal fondo è
tassata nella misura del 15%
(ritenuta a titolo di imposta),
aliquota che si riduce dello 0,30%
per ogni anno di partecipazione
successivo al quindicesimo (max 6
punti);
Aliquota più favorevole rispetto a
quella prevista per il TFR lasciato
in azienda che viene tassato, in
linea generale, con l’applicazione
dell’aliquota media di tassazione
del lavoratore.
Regime fiscale per le
anticipazioni
ANTICIPAZIONI PER
ALTRI MOTIVI
ANTICIPAZIONI PER
SPESE SANITARIE
•
•
In qualsiasi momento (max 75%)
per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni (per sé, per il
coniuge e per i figli);
Sono tassate nella misura del 15%,
(ritenuta a titolo di imposta) che si
riduce di 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al
quindicesimo (misura max 6%).
L’aliquota del 15% si applica non su
tutta la somma erogata ma solo sulla
parte imponibile di essa ossia
sull’importo erogato al netto dei
contributi eventualmente non dedotti e
degli interessi maturati durante la fase
di accumulazione.
•
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo
(max 75%) per l’acquisto della prima
casa per sé e per i propri figli;
•
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo
(max 30%) per ulteriori esigenze
degli iscritti, da non documentare;
•
Queste anticipazioni sono tassate nella
misura fissa del 23% (ritenuta a
titolo di imposta). L’aliquota del 23%
si applica non su tutta la somma
erogata ma solo sulla parte imponibile
di essa ossia sull’importo erogato al
netto dei contributi eventualmente non
dedotti e degli interessi maturati
durante la fase di accumulazione.
Ripristino della posizione
• Il fondo può essere reintegrato del valore
delle anticipazioni in qualsiasi momento;
• Le somme potranno eccedere il limite di
deducibilità di € 5.164,57;
• Sulle somme eccedenti viene riconosciuto
un credito d’imposta pari all’imposta
pagata al momento dell’anticipazione.
Perdita dei requisiti di
partecipazione
• Trasferimento ad un nuovo fondo;
• Riscatto del 50% dopo 12 mesi di
disoccupazione;
• Riscatto 100% dopo 48 mesi di
disoccupazione;
• Mantenimento della posizione, anche in
assenza di contribuzione.
Caso di premorienza
• La posizione è riscattata dagli eredi ovvero
dai beneficiari designati dall’iscritto;
• In assenza di eredi o beneficiari le somme
vengono inglobate nel fondo;
La tassazione è quella prevista per le
prestazioni (15% con riduzione dello
0,30% annuo dopo i primi 15 anni).
Flessibilità in costanza di
rapporto
• Il lavoratore ha la facoltà di sospendere la
contribuzione a proprio carico (con conseguenze
anche su quella del datore di lavoro) per poi
riprenderla;
• Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile
trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma
di previdenza complementare.
• Per chi aderisce al FondInps il termine è di un anno.
Se nel frattempo è stato istituito il fondo di categoria
il trasferimento può avvenire anche prima.
Adempimenti del datore
di lavoro







Gestire scelte, o mancate scelte, del lavoratore;
Versare la contribuzione prevista dal fondo (TFR
ed eventuale quota lavoratore/azienda);
Stabilire il corretto trattamento fiscale;
Versare il contributo di solidarietà del 10% all'ente
previdenziale competete su contribuzione a carico
datore di lavoro;
Gestire gli spostamenti del lavoratore nella
previdenza complementare;
Affrontare l'eventuale contenzioso con i fondi e
con i lavoratori;
Gestire le riduzioni contributive Inps in funzione del TFR
versato ai fondi.
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