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dove finira` il tfr destinato all`inps?
DOVE FINIRA’ IL TFR DESTINATO ALL’INPS? a cura di Federica Lorusso - Studio Sciumé & Associati [email protected] http://www.sciume.net/ Come è noto la finanziaria di quest’anno, al comma 755 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2007, un fondo chiamato “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice Civile”. Il suddetto fondo viene gestito per conto dello Stato dall’Inps e ha come finalità quella di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del Trattamento di fine lavoro, per una quota corrispondente ai versamenti effettuati mensilmente. N.B. Si ricorda che il TFR costituisce parte della retribuzione del lavoratore, il cui pagamento però non avviene mensilmente ma in un momento successivo, l’importo corrisposto a quest’ultimo, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro o in caso di anticipazione, è costituito dalla somma degli accantonamenti annui calcolati sulla base della retribuzione rivalutata periodicamente. Occorrerà, quindi, accantonare al suddetto fondo una quota a titolo di tfr maturata e non destinata a forme pensionistiche complementari, che verrà versata direttamente dal datore di lavoro. Il suddetto fondo, pertanto, risulta alternativo ai fondi pensione. A tal fine ben 17.000 euro sono stati stanziati per realizzare delle campagne informative destinate a un’adesione consapevole alla previdenza complementare e, per far fronte alle procedure di espressione della volontà da parte dei lavoratori. Nonostante questa premura ci si è però dimenticati di informare adeguatamente i cittadini su quale sarà la destinazione delle somme da loro accantonate a titolo di tfr. In merito, il comma 758 disciplina sull’utilizzo del fondo medesimo, stabilendo che le risorse accantonate andranno: ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 A. restituite al lavoratore all’atto della cessione del rapporto di lavoro come Tfr maturato o come anticipo; B. a copertura dei maggiori oneri derivanti dal versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, così come da ultimo modificato dal comma 764 della finanziaria. C. a copertura dei maggiori oneri relativi all’adesione alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 766 della finanziaria; D. a copertura delle spese di cui al comma 765 della finanziaria; E. a finanziare gli interventi di cui all’elenco 1 allegato alla legge in esame. Ciò detto è interessante capire a cosa si riferiscano gli interventi di cui all’elenco 1 richiamato alla lettera e). Nel nostro piccolo diffonderemo questo elenco nel quale compaiono tra l’altro i finanziamenti all’alta velocità e la copertura delle spese per la difesa; in questo modo pensiamo di fornire un contributo di informazione (non rientrante nei 17 milioni stanziati) affinché i cittadini siano messi nella condizione di decidere in modo libero e consapevole dove destinare il proprio tfr. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006