...

slides relative al Convegno tenuto dal Dott

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

slides relative al Convegno tenuto dal Dott
Le modifiche ai modelli degli Studi di
settore 2012
1. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL
18 GIUGNO 2012
Approvati gli Studi di settore da applicare per il periodo d’imposta
2011
 I modelli non presentano sostanziali novità rispetto allo scorso anno.
NOVITÀ
 Distinzione dell’elenco dei codici da utilizzare per le cause di
esclusione da parte dei contribuenti soggetti a parametri rispetto a
quelli soggetti agli Studi di settore.
2. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
Approvati
206 MODELLI
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore relativi alle
attività economiche nel settore delle manifatture, dei
servizi, delle attività professionali e del commercio da
utilizzare per l'annualità 2011.
3. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
I MODELLI APPROVATI
 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture;
 61 studi per attività economiche del settore dei servizi;
 24 studi per attività professionali;
 70 studi per attività economiche del settore del commercio.
4. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
LE ISTRUZIONI
 Unitamente ai modelli sono approvate anche le istruzioni per la
compilazione le quali sono costituite da:
parte generale
parte relativa ai quadri F e G
(dati contabili)
parte specifica
Comune a tutti gli studi di
settore
Specifica di ciascun studio di
settore
5. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE
1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54,
comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54,
comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è
in liquidazione ordinaria;
6. d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e
quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore.
6. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE
altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;
determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
incaricati alle vendite a domicilio;
classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista
dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio
di settore approvato per l’attività esercitata;
11. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel
caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due
differenti Studi di settore.
7.
8.
9.
10.
7. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
INSERIMENTO CASELLA INE
Nuova casella “esclusione compilazione INE”:
va barrata dai soggetti che non devono compilare né il modello studi di
settore né il modello INE.
Nuova casella “esclusione
compilazione INE”
8. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
NUOVO QUADRO V
IMPRESE
PROFESSIONISTI
9. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
NUOVO QUADRO V
Nel quadro V deve essere barrata la casella:
 V01
per i soggetti che hanno esercitato l’attività sotto forma di
cooperativa a mutualità prevalente, ex art. 2512, C.c., per il 2011;
 V02
per i soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi
contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002, per il 2011
(IAS);
 V03
per i soggetti che nel 2010 erano contribuenti minimi e che
dal 2011 sono in regime ordinari;
 V04 (V01 per lavoratori autonomi)
per i soggetti che in precedenti
periodi di imposta erano contribuenti minimi e che nel 2009 o 2010 hanno
cessato di avvalersi di tale regime, ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno
di applicazione del regime ordinario
10. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI
Nei “nuovi” Studi di settore 2011 al fine di evitare possibili distorsioni
della stima dei ricavi, è stata introdotta la nuova modalità di calcolo che
valorizza il “contributo” dei soci amministratori che prestano l’attività
nella società in via prevalente e continuativa.
11. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012
GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI
Compilazione Quadro A:
 parte relativa ai soci con occupazione prevalente nell'impresa - compilata
sempre, sia in ipotesi di assenza di compenso amministratori o
retribuzione come lavoro dipendente, sia in caso di formale compenso;
 sterilizzazione dell'importo corrispondente al compenso amministratore
direttamente nel Quadro contabile (F16 o F19) che viene letta dal software
solo grazie allo specifico campo “di cui compenso amministratori”.
Premio di congruità
13. Studi di settore e premio congruità
NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORE
Gli interventi da parte del Governo
 Approvazione
 Sanzioni in ipotesi di omessa o infedele compilazione del modello
 Accertamento analitico-presuntivo
 Premio congruità
Importante novità
“Premio congruità” di cui si dovrà tenere conto per la prima volta
proprio in Unico 2012.
14. Studi di settore e premio congruità
NUOVO PREMIO CONGRUITÀ
Art. 10 D.L.
201/2011
NUOVO PREMIO CONGRUITA’
Comma 9
Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti:
 abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1
lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti;
 riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui
all’art. 43 d.P.R. 600/73;
 aumento della franchigia prevista dall’accertamento
sintetico (che passa da 1/5 a 1/3).
Comma 10
Condizioni per l’accesso alla nuova disciplina:
 fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore;
 coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di
singolo studio di settore.
15. Studi di settore e premio congruità
VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ
VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n.
146/98). Fino al 2010 (Unico 2011)
Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della
quale non si applica il beneficio
Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che
individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi
È richiesta la congruità anche per il periodo precedente
Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali
Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento
Nessun effetto sull’accertamento sintetico
16. Studi di settore e premio congruità
FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE
Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella
redazione di Unico 2012 al fine di godere del nuovo premio
congruità è la fedeltà dei dati indicati
A tal proposito la norma prevede:
 “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”.
17. Studi di settore e premio congruità
CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI
Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior
rischio di evasione
Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011
“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità
operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su
tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei
contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di
evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella
apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.
18. Studi di settore e premio congruità
SANZIONI
Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011)
Omessa compilazione del modello studi
sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a €
2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la
sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è
compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta
19. Studi di settore e premio congruità
ESEMPIO n. 1
 Un contribuente ha presentato il mod. UNICO 2011, relativo al 2010 non
compilando il modello studi di settore ed evidenziando i seguenti dati:
Ricavi dichiarati
€
800.000
Costi
€
750.000
Reddito d’impresa €
50.000
 A seguito della rilevazione da parte dell’Ufficio dei dati per gli Studi di
settore e dell’applicazione dello studio di settore, si verifica che:
Ricavi rideterminati
€
890.000
(+90.000)
Costi
€
750.000
Reddito d’impresa accertato
€
140.000
(+90.000)
 Considerato che il reddito accertato supera il 10% di quanto dichiarato,
l’Ufficio procederà ad irrogare la sanzione amministrativa applicando la
sanzione nella nuova misura dal 150% al 300% del reddito dichiarato.
20. Studi di settore e premio congruità
ESEMPIO n. 2
 Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che l’IVA dichiarata sia pari a €
120.000 in quanto l’aliquota media delle operazioni attive calcolata è
pari al 15%.
 L’IVA accertata è pari a € 133.500 (890.000 x 15%) e quindi la
maggiore IVA accertata è pari a € 13.500 (133.500 – 120.000).
 Considerato che € 13.500 è superiore al 10% dell’IVA dichiarata, anche
ai fini IVA si applica la sanzione nella nuova misura dal 150% al 300%
del reddito dichiarato.
21. Studi di settore e premio congruità
PROROGA NECESSARIA
Proroga per i pagamenti delle imposte dirette in scadenza il 16 giugno
(o 16 luglio con maggiorazione)
 “All'articolo 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214, dopo il periodo «e a quelle successive». È aggiunto il
seguente «Con riferimento al l'annualità 2011, le integrazioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere
pubblicate in ‘Gazzetta Ufficiale’ entro il 30 aprile 2012»”.
22. Studi di settore e premio congruità
CORRETTIVI APPROVATI
ENTRO IL 30.04
PUBBLICAZIONE DI GERICO
ENTRO FINE MAGGIO/INIZIO
GIUGNO
NECESSITA’ DI PROROGARE IL
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
DIRETTE DI ALMENO 20 GIORNI
I correttivi anticrisi
per il 2011
 interventi relativi all'analisi
di normalità economica;
 correttivi specifici per la
crisi;
 correttivi congiunturali di
settore;
 correttivi congiunturali
individuali.
Società di comodo, congruità e coerenza
24. Società di comodo, congruità e coerenza
APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.
Generale riduzione dei ricavi presunti
Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del
soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato
dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori
economici.
25. Società di comodo, congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
RISULTANZE DI GE.RI.CO.
 Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società
non operative:
 sia per le società che non superano il test di operatività per il
periodo d’imposta 2012;
 sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2009-2011, per
effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011.
26. Società di comodo, congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
RISULTANZE DI GE.RI.CO.
Effetti premiali
 Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze
degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in
particolare:
 la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo;
 riduzione di un anno dei termini di accertamento;
 l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per
l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito
dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.
27. Società di comodo, congruità e coerenza
EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E
PROFESSIONISTI INDIVIDUALI
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012
Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese
individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di
soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è
coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto
cui si rende applicabile l’accertamento sintetico
I chiarimenti del Fisco
29. I chiarimenti del Fisco
LE NOVITÀ
Circolare n. 8/E/2012 - Fornite tutte le novità introdotte nel corso del
2011 sugli Studi di settore
L’Agenzia delle Entrate in particolare:
 ricorda la previsione del Dl 98/2011 secondo cui è possibile modificare gli
studi di settore già approvati, allo scopo di apportare le opportune
integrazioni, necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei
mercati;
 si sofferma sulla disposizione che ha legittimato l’accertamento induttivo in
caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.
30. I chiarimenti del Fisco
NOVITA' PER GLI STUDI di SETTORE - RIFERIMENTI NORMATIVI
Luglio 2011
D.L. 98/2011 (Manovra 2011)
Agosto 2011
D.L. 138/2011 (Manovra di Ferragosto)
Dicembre 2011
D.L. 201/2011 (Decreto “Salva Italia")
Febbraio 2012
D.L. 16/2012 (Decreto “Semplificazioni Fiscali")
31. I chiarimenti del Fisco
ACCERTAMENTO INDUITTIVO
Il D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità dell’Ufficio di effettuare, in
presenza di specifiche situazioni, un accertamento induttivo a partire
dagli Studi di settore
Comma 2, dell’art. 39, DPR n. 600/73
 “quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui
al co. 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.”
32. I chiarimenti del Fisco
ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Perché l’accertamento induttivo sia possibile, il contribuente
“controllato” deve essere effettivamente soggetto agli studi, non
è sufficiente il solo obbligo di presentazione del modello;

la norma ha natura procedimentale e, quindi, ha effetti su tutti i
periodi d’imposta accertabili alla data di effettuazione del
controllo;
33. I chiarimenti del Fisco
ACCERTAMENTO INDUTTIVO


nella motivazione dell’accertamento induttivo, devono essere
evidenziate le condizioni di irrogabilità della sanzione per omessa o
infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Infatti, è possibile utilizzare l’induttivo “puro” solo se il maggior
reddito d’impresa, arte o professione accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato;
gli uffici faranno ricorso all’induttivo “puro” soltanto a partire dal
controllo delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per
quelli precedenti, invece, se il contribuente, anche a seguito di
eventuale invito dell’ufficio, comunica correttamente i dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi, gli uffici procederanno con
ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo.
Sanatoria su invito dell’Agenzia delle
Entrate
35. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
LE NUOVE SANZIONI
Omessa presentazione
del modello Studi
 l'irrogazione della sanzione di riferimento aumentata del 50%.
La maggiorazione
trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia omesso il modello
rilevante per gli studi di settore, anche in ipotesi di esplicito invito da parte
del fisco;
può scattare solo se ricorrono le condizioni previste per la maggiorazione
della sanzione del 10% stabilita in riferimento alle omissioni o infedeli
compilazioni dei dati utili per l'applicazione degli Studi di settore.
36. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini
degli studi di settore
Tipologia
sanzione
Fissa
Min
Max
Condizioni
Decorrenza
Mancata presentazione
del modello sia con la
dichiarazione originaria, Violazioni
Euro 2.065,00 sia
successivamente, commesse dal 6
sia a seguito di invito da luglio 2011
parte dell'Agenzia delle
Entrate
37. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini
degli studi di settore
Tipologia
sanzione
Min
Proporzionale
alla maggiore 150%
imposta
accertata
Max
Condizioni
Decorrenza
300%
Mancata presentazione
del modello sia con la
dichiarazione originaria,
sia successivamente, sia
a seguito di invito da
parte del Fisco e inoltre il
maggiore
reddito
accertato con gli studi
corretti è superiore al
10% del dichiarato
Violazioni
commesse dal 6
luglio 2011
38. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini
degli studi di settore
Tipologia
sanzione
Min
Max
Proporzionale
alla maggiore 110% 220%
imposta
accertata
Condizioni
Decorrenza
Mancata
presentazione
del
modello,
poi
sanata
con
ravvedimento spontaneo o a
seguito di invito da parte degli Violazioni
Uffici, o presentazione del commesse
modello con indicazione di
dal 1°
cause
di
esclusione
o
gennaio
inapplicabilità non sussistenti,
2007
sempreché il maggiore reddito
accertato con gli studi corretti sia
superiore al 10% del dichiarato
39. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Presentazione del modello di comunicazione con dati infedeli ai fini
degli studi di settore
Tipologia
sanzione
Min
Max
Proporzionale
alla maggiore
110% 220%
imposta
accertata
Condizioni
Decorrenza
Infedele dichiarazione dei dati
Violazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione
commesse
degli studi di settore, sempreché
dal 1°
il maggiore reddito accertato con
gennaio
gli studi corretti sia superiore al
2007
10% del dichiarato
40. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate
L’INVITO AD ADEMPIERE
Circolare n. 8/E/2011
L’Agenzia delle Entrate può trasmettere uno specifico invito
all'adempimento non vincolato all'attività di controllo e perciò diverso
da quelli ordinariamente notificati in materia di Studi di settore.
Obiettivo
 Stimolare spontaneamente l'adempimento dichiarativo in capo al
contribuente, anche successivamente agli ordinari termini di scadenza di
invio del modello Unico.
Studi di settore - Beni strumentali
42. Studi di settore - Beni strumentali
LA REGOLA
I beni strumentali
Da indicare in rapporto all’effettivo possesso
Da considerare tutti i beni posseduti nel 2011
43. Studi di settore - Beni strumentali
La fonte normativa
Art. 102, comma 6 del Tuir
 “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione … per i beni ceduti, nonché per quelli acquistati nel corso
dell’esercizio compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta
in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione”.
44. Studi di settore - Beni strumentali
PERIODO DIVERSO DA 12 MESI
ESEMPIO
Un contribuente che:
il 31 marzo cessa l’attività e il 1° settembre la inizia nuovamente
(212 giorni di attività);
il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro
dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di
effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200*(31/212)= 175 euro.
 Il software Gerico ridetermina automaticamente il valore dei beni
strumentali rapportandolo al periodo di esercizio dell’attività.
45. Studi di settore - Beni strumentali
Valore beni strumentali
Si tiene conto
beni inferiori a 516,46 euro,
beni ad uso promiscuo al 50%
Non si tiene conto
immobili,
beni strumentali inutilizzati
Obblighi e adempimenti per le imprese
multiattività
47. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
D.M. 11 FEBBRAIO 2008
Abolito già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007:
 l’annotazione separata di ricavi e costi;
 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata;
 il calcolo dello studio di settore attraverso Gerico AS.
I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa con ricavi, relativi
alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore
relativo all'attività prevalente esercitata.
48. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LIMITE (30%)
Abolizione dell'obbligo dell'annotazione separata
Soggetti con ricavi derivanti da attività non prevalenti
2011
2011
Non superiori al 30%
dei ricavi totali
Superiori al 30%
dei ricavi totali
Si compila lo studio
dell'attività prevalente.
Si compila lo studio di settore
dell'attività
prevalente
indicando
settore
nell'apposita
sezione
"Imprese
multiattività" i ricavi delle attività
secondarie
49. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ
PREVALENTE
In luogo dell’applicazione del modello studi di settore
“Annotazione separata” il contribuente sarà tenuto:
a compilare il modello studi di settore dell’attività prevalente;
il prospetto collocato nel frontespizio del modello, denominato "imprese
multiattività", nel caso in cui il soggetto eserciti due o più attività
d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo
complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra
quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività
prevalente, superi il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
50. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI
Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008
Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata
dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 01
aprile 2008, richiamando la Circolare Ministeriale 25.2.2000, n.
31/E, ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto
più idoneo (codici causali, schede extracontabili, ecc.).
51. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO
Ai fini accertativi
Dal periodo di imposta 2007, i soggetti
multiattività sono usciti dalla fase sperimentale
D.M. 11 febbraio 2008
se i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% (20% per il
2007) dei ricavi complessivi, il risultato dello studio di settore può essere
usato ai fini dell'accertamento
se i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30%
dei ricavi complessivi (20% per il 2007) lo studio può essere utilizzato
soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non
direttamente per l'accertamento.
52. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO
NUOVA NORMATIVA - Cambiamento delle modalità di utilizzo degli Studi
di settore
La nuova normativa consente:
 la diretta utilizzazione in sede di accertamento, qualora i ricavi delle
attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30% dei ricavi
complessivi;
 l'utilizzo esclusivo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a
controllo con le ordinarie metodologie, se i ricavi delle citate attività
non prevalenti eccedono il 30% dei ricavi complessivi.
53. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO
Se le risultanze degli Studi di settore
depongano per la non congruità della
posizione del contribuente, ove la stessa
sia caratterizzata dal conseguimento di
ricavi per le attività non prevalenti pari o
inferiori al 30 % di quelli complessivi
l'Ufficio dovrà tener conto di tale
particolare situazione nella fase del
contraddittorio con il contribuente.
54. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
IL PESO DELL’ACCERTAMENTO
Impresa
multiattività
Ricavi
ESEMPIO 1
attività X (studio A) 100.000 (18%)
attività Y (studio A) 200.000 (36%)
attività Z (studio B) 250.000 (46%)
Studio
Applicabile
Utilizzo diretto in
accertamento
STUDIO A
NO
I ricavi provenienti
dalle attività non
prevalenti superano il
30% dei ricavi totali e
quindi i risultati dello
studio possono
essere utilizzati solo
come strumento di
selezione.
55. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
IL PESO DELL’ACCERTAMENTO
Impresa
multiattività
Ricavi
ESEMPIO 2
attività X (studio A) 200.000 (20%)
attività Y (studio A) 550.000 (55%)
attività
250.000 (25%)
Z(parametri)
Studio
Applicabile
Utilizzo diretto in
accertamento
STUDIO A
SI
I ricavi provenienti
dalle attività non
prevalenti sono
inferiori al 30% dei
ricavi totali e quindi i
risultati dello studio
possono essere
utilizzati direttamente
ai fini
dell'accertamento.
56. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
IL PESO DELL’ACCERTAMENTO
Impresa
multiattività
Ricavi
ESEMPIO 3
attività X (studio A) 300.000 (20%)
attività Y (studio B) 750.000 (55%)
attività
450.000 (25%)
Z(parametri)
Studio
Applicabile
Utilizzo diretto in
accertamento
STUDIO B
NO
I ricavi provenienti
dalle attività non
prevalenti superano il
30% dei ricavi totali e
quindi i risultati dello
studio possono
essere utilizzati solo
come strumento di
selezione.
57. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
IL PESO DELL’ACCERTAMENTO
Impresa
multiattività
Ricavi
Studio
Applicabile
Utilizzo diretto in
accertamento
PARAMETRI
I ricavi provenienti
ESEMPIO 4
dalle attività soggette
attività X (studio A) 600.000 (40%)
a parametri risultano
attività Y (studio B) 150.000 (10%) PARAMETRI
prevalenti e quindi
attività
750.000 (50%)
saranno i risultati di
Z(parametri)
questi ultimi a poter
essere utilizzati ai fini
dell'accertamento.
58. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
STUDI DI SETTORE E PARAMENTI IN UNICO
Abrogazione del modello annotazione separata
Se il contribuente svolge diverse attività di
cui una soggetta a parametri
 se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a
parametri
Normativa in vigore
fino al 2006
per l’applicazione dei parametri era sufficiente
che i ricavi conseguiti dall’attività soggetta a
tale strumento fossero superiore al 20% dei
ricavi
59. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
Se per il periodo d’imposta 2011
 l’attività prevalente è soggetta a studi di settore e l’attività non
prevalente è soggetta a parametri, il contribuente è tenuto
all’applicazione dello studio di settore anche nel caso in cui
dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori
al 20% del totale dei ricavi;
 al contrario, se l’attività prevalente è soggetta a parametri il
contribuente sarà tenuto all’applicazione dei parametri.
60. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ESEMPIO 1
Un contribuente esercita le due seguenti attività:
Attività A) - (soggetta a parametri) per ricavi pari a 35.000;
Attività B) - (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 65.000.
In tale circostanza l’incidenza dei ricavi derivanti dall’attività A) è inferiore
al 50% per cui non è attività prevalente.
A seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni, il contribuente dovrà
compilare lo studio di settore dell’attività prevalente (B).
Tuttavia, considerato che dall’attività soggetta a parametri si conseguono
dei ricavi superiori al 30% dei ricavi totali il contribuente sarà, altresì,
tenuto alla compilazione del quadro “imprese multiattività”, compilando il
rigo 4 “ricavi derivanti da altre attività non soggette a studi di settore”.
61. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ESEMPIO 1
ATTENZIONE:
In tale circostanza, le risultanze degli studi di settore saranno utilizzate
solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non
ai fini dell’accertamento.
Se, al contrario, l’incidenza dei ricavi dell’attività secondaria fosse stata
inferiore al 30% rispetto ai ricavi totali il contribuente doveva limitarsi a
compilare lo studio di settore dell’attività prevalente senza compilare il
quadro “Imprese multiattività”. In questo caso lo studio di settore sarebbe
stato utilizzato ai fini dell’accertamento.
62. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ATTIVITÀ PREVALENTE
Circolare 31/E/08
Il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore,
da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo di
imposta
 I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono, innanzitutto,
valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello
stesso studio di settore.
63. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ESEMPIO 1
Attività esercitata
ATTIVITÀ PREVALENTE
Studio
applicabile
Ricavi
conseguiti
Percentuale
Attività X
Studio A
100.000
20%
Attività Y
Studio A
200.000
40%
Attività Z
Studio B
200.000
40%
500.000
100%
Totale
60%

Il contribuente, valutato che i ricavi relativi alle attività rientranti nello
studio A sono prevalenti, applica e compila lo studio A, indicando in
esso i dati contabili ed extracontabili riferiti a tutte le attività (X, Y e
Z).
64. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ESEMPIO 2
ATTIVITÀ PREVALENTE
Attività
esercitata
Studio
applicabile
Ricavi
conseguiti
Percentual
e
Attività X
Studio A
200.000
20%
Attività Y
Studio A
550.000
55%
Attività Z
Parametri
250.000
25%
1.000.000
100%
Totale
75%

Anche nel caso in esame risulta applicabile lo studio A a tutte
le attività (X, Y e Z).
65. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ESEMPIO
RICAVI RILEVANTI DA AGGI
Ai fini della verifica della quota del 30%, devono essere inclusi i ricavi
relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi
Commercio tabacchi
Studio UM85U
Ricavi lordi
300.000
Commercio al
dettaglio di alimenti
Studio UM01U
Ricavi 100.000
Aggi(10%)
30.000
L’impresa deve compilare il solo studio UM01U poiché, considerando i ricavi
netti dello studio UM85U, risulta prevalente l’attività di commercio di alimenti.
L’impresa deve, inoltre, compilare il prospetto imprese multiattività, indicando
nel rigo 5 gli aggi conseguiti (30.000).Lo stesso importo di € 30.000 relativo agli
aggi dei tabacchi, andrà indicato nella sezione riservata ai dati contabili, rigo
F08 del Modello UM01U, mentre al rigo F01 andranno riportati i soli ricavi
derivanti dalla vendita dei beni alimentari.
66. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
RICAVI RILEVANTI DA AGGI
Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi
dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore UM80U
(commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U
(commercio al dettaglio di giornali e riviste) e UM85U (commercio al
dettaglio di generi di monopolio) costituiscono “ una attività a se
stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre
attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del
30%.
67. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
RICAVI DA CUI DERIVINO AGGI O RICAVI FISSI
Per ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi si tratta di:
 aggi conseguiti da rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali,
marche assicurative e valori similari;
 ricavi derivanti:
 dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei;
 dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere
per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
 dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
 ricavi conseguiti per la vendita di carburanti;
 ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
68. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
REGOLE PARTICOLARI
UM80U
vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione
UM13U
commercio al dettaglio di
giornali, riviste e
periodici
UM85U
commercio al
dettaglio di prodotti
del tabacco
Per queste specifiche attività caratterizzate contemporaneamente e
tipicamente da ricavi “ordinari” e da “ricavi da aggio”, non occorre
separare le due tipologie di ricavi (ordinari e da aggio), ma entrambi
confluiscono nel rigo 1 del prospetto “Imprese Multiattività”.
69. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’
COMPLEMENTARE
 una attività si definisce complementare quando è esercitata, in via
non prevalente, con una attività prevalente che l’attrae nel proprio
studio di settore
70. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI
STUDI DI SETTORE CON ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
STUDIO
VG37U (gelaterie e pasticcerie anche ambulanti, bar e altri esercizi simili
senza cucina)
UM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio)
VD12U (produzione di prodotti di panetteria, commercio al dettaglio di
pane)
UG60U (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali)
VG44U (alberghi, affitto camere per brevi periodi, case ed appartamenti
per vacanze, alloggi per studenti)
UG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie)
UM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)
71. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività
PRESENZA DI ATTIVITA’ PREVALENTE, COMPLEMENTARE E ALTEE
ATTIVITA’
Nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente una
attività prevalente, una attività complementare ed altre attività
bisogna verificare se vi è obbligo della compilazione del prospetto
“Imprese multiattività” ponendo particolare attenzione alle modalità
della sua compilazione.
Circolare n. 25/E 19 giugno 2012
Le risposte del Fisco
73. Misure premiali ex art. 10 DL n. 201/11 e Studi di
Settore
Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel
co. 9 dell’arti. 10 del D.L. n. 201 del 2011, seppur inserite nel contesto di
una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad
alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si
applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore.
Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del
D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli
studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
74. Applicazione della ‘franchigia’ nell’accertamento
sintetico e Studi di Settore
L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un
terzo prevista nella lettera c) del co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011
si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas,
etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese
individuali ed ai lavoratori autonomi?
Il co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento
dell’Agenzia “Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore”. In particolare, alla let. c) è previsto che, per tali
soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
dichiarato. Dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta
negativa al quesito posto. Dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il
beneficio di cui alla citata let. c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le
previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.
75. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto
all’anno precedente
L’articolo 2, comma 35, del D.L. 138 del 2011 ha modificato l’articolo 10,
comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la
“copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino
al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre
risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente.
L’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 è stato
successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo
che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Per
quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della
“congruità” anche per il periodo precedente ?
76. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto
all’anno precedente
L’art. 2, co. 35, del DL n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4 bis dell’art. 10
della legge n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel
caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore.
La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede
che “in relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi
“sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di
adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di
controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che
non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue
che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino
al 2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente l’entrata in vigore della
disposizione in commento, il co. 12 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del
2011 ha abrogato il citato co. 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative
all’annualità 2011 e successive”.
Software per le lettere da Studi di settore
78. Software per le lettere da Studi di settore
ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il
software destinato ai soggetti che hanno ricevuto nel 2012 una
comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
79. Software per le lettere da Studi di settore
ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE
OBIETTIVI
Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico,
una comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori
riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia.
Scoraggiare il perpetrarsi di comportamenti anomali, in vista della
compilazione degli studi di settore 2012.
80. Software per le lettere da Studi di settore
MODALITÀ DI INVIO
MODALITÀ DI INVIO
Contribuente
Postel
Intermediario
Telematica
81. Software per le lettere da Studi di settore
LE ANOMALIE SEGNALATE
Le anomalie segnalate dal Fisco via raccomandata indicano
essenzialmente sei tipologie di anomalie rispetto agli Studi di settore
TIPOLOGIA DI ANOMALIA
 incoerenze nel magazzino, tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
 sui beni strumentali;
 sull'incidenza dei costi residuali di gestione;
 sui ricavi o compensi;
 nei dati indicati sulla presenza di soci e sulla loro percentuale di lavoro
prestato;
 assenza di altri addetti e numero dei giorni di apertura.
82. Software per le lettere da Studi di settore
RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente può rimediare
ricorrendo al ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni
commesse in Unico 2011 (periodo d'imposta 2010): a tal fine la
sanzione di riferimento per le irregolarità sul modello va da 258 a
2.065 euro;
tenendo conto delle segnalazioni effettuate dall'amministrazione
finanziaria senza fare nulla in relazione alla precedente dichiarazione, ma
correggendo eventuali anomalie per questa dichiarazione (Unico 2012).
83. Software per le lettere da Studi di settore
RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
Alternativa
Il software consente di predisporre, per il successivo invio
telematico, una comunicazione finalizzata a:
segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella
comunicazione di anomalia;
indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e
quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione
finanziaria.
Fly UP