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slides relative al Convegno tenuto dal Dott
Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 1. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18 GIUGNO 2012 Approvati gli Studi di settore da applicare per il periodo d’imposta 2011 I modelli non presentano sostanziali novità rispetto allo scorso anno. NOVITÀ Distinzione dell’elenco dei codici da utilizzare per le cause di esclusione da parte dei contribuenti soggetti a parametri rispetto a quelli soggetti agli Studi di settore. 2. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 Approvati 206 MODELLI per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio da utilizzare per l'annualità 2011. 3. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 I MODELLI APPROVATI 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture; 61 studi per attività economiche del settore dei servizi; 24 studi per attività professionali; 70 studi per attività economiche del settore del commercio. 4. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 LE ISTRUZIONI Unitamente ai modelli sono approvate anche le istruzioni per la compilazione le quali sono costituite da: parte generale parte relativa ai quadri F e G (dati contabili) parte specifica Comune a tutti gli studi di settore Specifica di ciascun studio di settore 5. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE 1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro; 4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro; 5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria; 6. d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore. 6. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività; determinazione del reddito con criteri “forfetari”; incaricati alle vendite a domicilio; classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata; 11. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti Studi di settore. 7. 8. 9. 10. 7. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 INSERIMENTO CASELLA INE Nuova casella “esclusione compilazione INE”: va barrata dai soggetti che non devono compilare né il modello studi di settore né il modello INE. Nuova casella “esclusione compilazione INE” 8. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 NUOVO QUADRO V IMPRESE PROFESSIONISTI 9. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 NUOVO QUADRO V Nel quadro V deve essere barrata la casella: V01 per i soggetti che hanno esercitato l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ex art. 2512, C.c., per il 2011; V02 per i soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002, per il 2011 (IAS); V03 per i soggetti che nel 2010 erano contribuenti minimi e che dal 2011 sono in regime ordinari; V04 (V01 per lavoratori autonomi) per i soggetti che in precedenti periodi di imposta erano contribuenti minimi e che nel 2009 o 2010 hanno cessato di avvalersi di tale regime, ossia nel 2011 sono al 3° o al 2° anno di applicazione del regime ordinario 10. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI Nei “nuovi” Studi di settore 2011 al fine di evitare possibili distorsioni della stima dei ricavi, è stata introdotta la nuova modalità di calcolo che valorizza il “contributo” dei soci amministratori che prestano l’attività nella società in via prevalente e continuativa. 11. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2012 GESTIONE SOCI AMMINISTRATORI Compilazione Quadro A: parte relativa ai soci con occupazione prevalente nell'impresa - compilata sempre, sia in ipotesi di assenza di compenso amministratori o retribuzione come lavoro dipendente, sia in caso di formale compenso; sterilizzazione dell'importo corrispondente al compenso amministratore direttamente nel Quadro contabile (F16 o F19) che viene letta dal software solo grazie allo specifico campo “di cui compenso amministratori”. Premio di congruità 13. Studi di settore e premio congruità NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORE Gli interventi da parte del Governo Approvazione Sanzioni in ipotesi di omessa o infedele compilazione del modello Accertamento analitico-presuntivo Premio congruità Importante novità “Premio congruità” di cui si dovrà tenere conto per la prima volta proprio in Unico 2012. 14. Studi di settore e premio congruità NUOVO PREMIO CONGRUITÀ Art. 10 D.L. 201/2011 NUOVO PREMIO CONGRUITA’ Comma 9 Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1 lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti; riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43 d.P.R. 600/73; aumento della franchigia prevista dall’accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3). Comma 10 Condizioni per l’accesso alla nuova disciplina: fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore; coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore. 15. Studi di settore e premio congruità VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2010 (Unico 2011) Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficio Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi È richiesta la congruità anche per il periodo precedente Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento Nessun effetto sull’accertamento sintetico 16. Studi di settore e premio congruità FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2012 al fine di godere del nuovo premio congruità è la fedeltà dei dati indicati A tal proposito la norma prevede: “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. 17. Studi di settore e premio congruità CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011 “L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria”. 18. Studi di settore e premio congruità SANZIONI Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011) Omessa compilazione del modello studi sanzione irrogabile è sempre quella massima, ossia pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97); in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta 19. Studi di settore e premio congruità ESEMPIO n. 1 Un contribuente ha presentato il mod. UNICO 2011, relativo al 2010 non compilando il modello studi di settore ed evidenziando i seguenti dati: Ricavi dichiarati € 800.000 Costi € 750.000 Reddito d’impresa € 50.000 A seguito della rilevazione da parte dell’Ufficio dei dati per gli Studi di settore e dell’applicazione dello studio di settore, si verifica che: Ricavi rideterminati € 890.000 (+90.000) Costi € 750.000 Reddito d’impresa accertato € 140.000 (+90.000) Considerato che il reddito accertato supera il 10% di quanto dichiarato, l’Ufficio procederà ad irrogare la sanzione amministrativa applicando la sanzione nella nuova misura dal 150% al 300% del reddito dichiarato. 20. Studi di settore e premio congruità ESEMPIO n. 2 Con riferimento all’esempio 1, si ipotizzi che l’IVA dichiarata sia pari a € 120.000 in quanto l’aliquota media delle operazioni attive calcolata è pari al 15%. L’IVA accertata è pari a € 133.500 (890.000 x 15%) e quindi la maggiore IVA accertata è pari a € 13.500 (133.500 – 120.000). Considerato che € 13.500 è superiore al 10% dell’IVA dichiarata, anche ai fini IVA si applica la sanzione nella nuova misura dal 150% al 300% del reddito dichiarato. 21. Studi di settore e premio congruità PROROGA NECESSARIA Proroga per i pagamenti delle imposte dirette in scadenza il 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione) “All'articolo 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il periodo «e a quelle successive». È aggiunto il seguente «Con riferimento al l'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate in ‘Gazzetta Ufficiale’ entro il 30 aprile 2012»”. 22. Studi di settore e premio congruità CORRETTIVI APPROVATI ENTRO IL 30.04 PUBBLICAZIONE DI GERICO ENTRO FINE MAGGIO/INIZIO GIUGNO NECESSITA’ DI PROROGARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ALMENO 20 GIORNI I correttivi anticrisi per il 2011 interventi relativi all'analisi di normalità economica; correttivi specifici per la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali. Società di comodo, congruità e coerenza 24. Società di comodo, congruità e coerenza APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. Generale riduzione dei ricavi presunti Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici. 25. Società di comodo, congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società non operative: sia per le società che non superano il test di operatività per il periodo d’imposta 2012; sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2009-2011, per effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011. 26. Società di comodo, congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Effetti premiali Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare: la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo; riduzione di un anno dei termini di accertamento; l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente. 27. Società di comodo, congruità e coerenza EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012 Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto cui si rende applicabile l’accertamento sintetico I chiarimenti del Fisco 29. I chiarimenti del Fisco LE NOVITÀ Circolare n. 8/E/2012 - Fornite tutte le novità introdotte nel corso del 2011 sugli Studi di settore L’Agenzia delle Entrate in particolare: ricorda la previsione del Dl 98/2011 secondo cui è possibile modificare gli studi di settore già approvati, allo scopo di apportare le opportune integrazioni, necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati; si sofferma sulla disposizione che ha legittimato l’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. 30. I chiarimenti del Fisco NOVITA' PER GLI STUDI di SETTORE - RIFERIMENTI NORMATIVI Luglio 2011 D.L. 98/2011 (Manovra 2011) Agosto 2011 D.L. 138/2011 (Manovra di Ferragosto) Dicembre 2011 D.L. 201/2011 (Decreto “Salva Italia") Febbraio 2012 D.L. 16/2012 (Decreto “Semplificazioni Fiscali") 31. I chiarimenti del Fisco ACCERTAMENTO INDUITTIVO Il D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità dell’Ufficio di effettuare, in presenza di specifiche situazioni, un accertamento induttivo a partire dagli Studi di settore Comma 2, dell’art. 39, DPR n. 600/73 “quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al co. 2-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.” 32. I chiarimenti del Fisco ACCERTAMENTO INDUTTIVO Perché l’accertamento induttivo sia possibile, il contribuente “controllato” deve essere effettivamente soggetto agli studi, non è sufficiente il solo obbligo di presentazione del modello; la norma ha natura procedimentale e, quindi, ha effetti su tutti i periodi d’imposta accertabili alla data di effettuazione del controllo; 33. I chiarimenti del Fisco ACCERTAMENTO INDUTTIVO nella motivazione dell’accertamento induttivo, devono essere evidenziate le condizioni di irrogabilità della sanzione per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Infatti, è possibile utilizzare l’induttivo “puro” solo se il maggior reddito d’impresa, arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato; gli uffici faranno ricorso all’induttivo “puro” soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per quelli precedenti, invece, se il contribuente, anche a seguito di eventuale invito dell’ufficio, comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, gli uffici procederanno con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate 35. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate LE NUOVE SANZIONI Omessa presentazione del modello Studi l'irrogazione della sanzione di riferimento aumentata del 50%. La maggiorazione trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia omesso il modello rilevante per gli studi di settore, anche in ipotesi di esplicito invito da parte del fisco; può scattare solo se ricorrono le condizioni previste per la maggiorazione della sanzione del 10% stabilita in riferimento alle omissioni o infedeli compilazioni dei dati utili per l'applicazione degli Studi di settore. 36. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore Tipologia sanzione Fissa Min Max Condizioni Decorrenza Mancata presentazione del modello sia con la dichiarazione originaria, Violazioni Euro 2.065,00 sia successivamente, commesse dal 6 sia a seguito di invito da luglio 2011 parte dell'Agenzia delle Entrate 37. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore Tipologia sanzione Min Proporzionale alla maggiore 150% imposta accertata Max Condizioni Decorrenza 300% Mancata presentazione del modello sia con la dichiarazione originaria, sia successivamente, sia a seguito di invito da parte del Fisco e inoltre il maggiore reddito accertato con gli studi corretti è superiore al 10% del dichiarato Violazioni commesse dal 6 luglio 2011 38. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore Tipologia sanzione Min Max Proporzionale alla maggiore 110% 220% imposta accertata Condizioni Decorrenza Mancata presentazione del modello, poi sanata con ravvedimento spontaneo o a seguito di invito da parte degli Violazioni Uffici, o presentazione del commesse modello con indicazione di dal 1° cause di esclusione o gennaio inapplicabilità non sussistenti, 2007 sempreché il maggiore reddito accertato con gli studi corretti sia superiore al 10% del dichiarato 39. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Presentazione del modello di comunicazione con dati infedeli ai fini degli studi di settore Tipologia sanzione Min Max Proporzionale alla maggiore 110% 220% imposta accertata Condizioni Decorrenza Infedele dichiarazione dei dati Violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione commesse degli studi di settore, sempreché dal 1° il maggiore reddito accertato con gennaio gli studi corretti sia superiore al 2007 10% del dichiarato 40. Sanatoria su invito dell’Agenzia delle Entrate L’INVITO AD ADEMPIERE Circolare n. 8/E/2011 L’Agenzia delle Entrate può trasmettere uno specifico invito all'adempimento non vincolato all'attività di controllo e perciò diverso da quelli ordinariamente notificati in materia di Studi di settore. Obiettivo Stimolare spontaneamente l'adempimento dichiarativo in capo al contribuente, anche successivamente agli ordinari termini di scadenza di invio del modello Unico. Studi di settore - Beni strumentali 42. Studi di settore - Beni strumentali LA REGOLA I beni strumentali Da indicare in rapporto all’effettivo possesso Da considerare tutti i beni posseduti nel 2011 43. Studi di settore - Beni strumentali La fonte normativa Art. 102, comma 6 del Tuir “le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione … per i beni ceduti, nonché per quelli acquistati nel corso dell’esercizio compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”. 44. Studi di settore - Beni strumentali PERIODO DIVERSO DA 12 MESI ESEMPIO Un contribuente che: il 31 marzo cessa l’attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività); il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività: 1.200*(31/212)= 175 euro. Il software Gerico ridetermina automaticamente il valore dei beni strumentali rapportandolo al periodo di esercizio dell’attività. 45. Studi di settore - Beni strumentali Valore beni strumentali Si tiene conto beni inferiori a 516,46 euro, beni ad uso promiscuo al 50% Non si tiene conto immobili, beni strumentali inutilizzati Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività 47. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività D.M. 11 FEBBRAIO 2008 Abolito già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007: l’annotazione separata di ricavi e costi; la compilazione dei modelli per l'annotazione separata; il calcolo dello studio di settore attraverso Gerico AS. I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata. 48. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA LIMITE (30%) Abolizione dell'obbligo dell'annotazione separata Soggetti con ricavi derivanti da attività non prevalenti 2011 2011 Non superiori al 30% dei ricavi totali Superiori al 30% dei ricavi totali Si compila lo studio dell'attività prevalente. Si compila lo studio di settore dell'attività prevalente indicando settore nell'apposita sezione "Imprese multiattività" i ricavi delle attività secondarie 49. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ PREVALENTE In luogo dell’applicazione del modello studi di settore “Annotazione separata” il contribuente sarà tenuto: a compilare il modello studi di settore dell’attività prevalente; il prospetto collocato nel frontespizio del modello, denominato "imprese multiattività", nel caso in cui il soggetto eserciti due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 50. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008 Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008, richiamando la Circolare Ministeriale 25.2.2000, n. 31/E, ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, schede extracontabili, ecc.). 51. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO Ai fini accertativi Dal periodo di imposta 2007, i soggetti multiattività sono usciti dalla fase sperimentale D.M. 11 febbraio 2008 se i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% (20% per il 2007) dei ricavi complessivi, il risultato dello studio di settore può essere usato ai fini dell'accertamento se i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi (20% per il 2007) lo studio può essere utilizzato soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non direttamente per l'accertamento. 52. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO NUOVA NORMATIVA - Cambiamento delle modalità di utilizzo degli Studi di settore La nuova normativa consente: la diretta utilizzazione in sede di accertamento, qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi; l'utilizzo esclusivo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, se i ricavi delle citate attività non prevalenti eccedono il 30% dei ricavi complessivi. 53. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività UTILIZZO DATI FINI DELL’ACCERTAMENTO Se le risultanze degli Studi di settore depongano per la non congruità della posizione del contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti pari o inferiori al 30 % di quelli complessivi l'Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione nella fase del contraddittorio con il contribuente. 54. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività IL PESO DELL’ACCERTAMENTO Impresa multiattività Ricavi ESEMPIO 1 attività X (studio A) 100.000 (18%) attività Y (studio A) 200.000 (36%) attività Z (studio B) 250.000 (46%) Studio Applicabile Utilizzo diretto in accertamento STUDIO A NO I ricavi provenienti dalle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio possono essere utilizzati solo come strumento di selezione. 55. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività IL PESO DELL’ACCERTAMENTO Impresa multiattività Ricavi ESEMPIO 2 attività X (studio A) 200.000 (20%) attività Y (studio A) 550.000 (55%) attività 250.000 (25%) Z(parametri) Studio Applicabile Utilizzo diretto in accertamento STUDIO A SI I ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono inferiori al 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio possono essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento. 56. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività IL PESO DELL’ACCERTAMENTO Impresa multiattività Ricavi ESEMPIO 3 attività X (studio A) 300.000 (20%) attività Y (studio B) 750.000 (55%) attività 450.000 (25%) Z(parametri) Studio Applicabile Utilizzo diretto in accertamento STUDIO B NO I ricavi provenienti dalle attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio possono essere utilizzati solo come strumento di selezione. 57. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività IL PESO DELL’ACCERTAMENTO Impresa multiattività Ricavi Studio Applicabile Utilizzo diretto in accertamento PARAMETRI I ricavi provenienti ESEMPIO 4 dalle attività soggette attività X (studio A) 600.000 (40%) a parametri risultano attività Y (studio B) 150.000 (10%) PARAMETRI prevalenti e quindi attività 750.000 (50%) saranno i risultati di Z(parametri) questi ultimi a poter essere utilizzati ai fini dell'accertamento. 58. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività STUDI DI SETTORE E PARAMENTI IN UNICO Abrogazione del modello annotazione separata Se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri Normativa in vigore fino al 2006 per l’applicazione dei parametri era sufficiente che i ricavi conseguiti dall’attività soggetta a tale strumento fossero superiore al 20% dei ricavi 59. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività Se per il periodo d’imposta 2011 l’attività prevalente è soggetta a studi di settore e l’attività non prevalente è soggetta a parametri, il contribuente è tenuto all’applicazione dello studio di settore anche nel caso in cui dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori al 20% del totale dei ricavi; al contrario, se l’attività prevalente è soggetta a parametri il contribuente sarà tenuto all’applicazione dei parametri. 60. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ESEMPIO 1 Un contribuente esercita le due seguenti attività: Attività A) - (soggetta a parametri) per ricavi pari a 35.000; Attività B) - (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 65.000. In tale circostanza l’incidenza dei ricavi derivanti dall’attività A) è inferiore al 50% per cui non è attività prevalente. A seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni, il contribuente dovrà compilare lo studio di settore dell’attività prevalente (B). Tuttavia, considerato che dall’attività soggetta a parametri si conseguono dei ricavi superiori al 30% dei ricavi totali il contribuente sarà, altresì, tenuto alla compilazione del quadro “imprese multiattività”, compilando il rigo 4 “ricavi derivanti da altre attività non soggette a studi di settore”. 61. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ESEMPIO 1 ATTENZIONE: In tale circostanza, le risultanze degli studi di settore saranno utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non ai fini dell’accertamento. Se, al contrario, l’incidenza dei ricavi dell’attività secondaria fosse stata inferiore al 30% rispetto ai ricavi totali il contribuente doveva limitarsi a compilare lo studio di settore dell’attività prevalente senza compilare il quadro “Imprese multiattività”. In questo caso lo studio di settore sarebbe stato utilizzato ai fini dell’accertamento. 62. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ATTIVITÀ PREVALENTE Circolare 31/E/08 Il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore, da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo di imposta I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono, innanzitutto, valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore. 63. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ESEMPIO 1 Attività esercitata ATTIVITÀ PREVALENTE Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentuale Attività X Studio A 100.000 20% Attività Y Studio A 200.000 40% Attività Z Studio B 200.000 40% 500.000 100% Totale 60% Il contribuente, valutato che i ricavi relativi alle attività rientranti nello studio A sono prevalenti, applica e compila lo studio A, indicando in esso i dati contabili ed extracontabili riferiti a tutte le attività (X, Y e Z). 64. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ESEMPIO 2 ATTIVITÀ PREVALENTE Attività esercitata Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentual e Attività X Studio A 200.000 20% Attività Y Studio A 550.000 55% Attività Z Parametri 250.000 25% 1.000.000 100% Totale 75% Anche nel caso in esame risulta applicabile lo studio A a tutte le attività (X, Y e Z). 65. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ESEMPIO RICAVI RILEVANTI DA AGGI Ai fini della verifica della quota del 30%, devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi Commercio tabacchi Studio UM85U Ricavi lordi 300.000 Commercio al dettaglio di alimenti Studio UM01U Ricavi 100.000 Aggi(10%) 30.000 L’impresa deve compilare il solo studio UM01U poiché, considerando i ricavi netti dello studio UM85U, risulta prevalente l’attività di commercio di alimenti. L’impresa deve, inoltre, compilare il prospetto imprese multiattività, indicando nel rigo 5 gli aggi conseguiti (30.000).Lo stesso importo di € 30.000 relativo agli aggi dei tabacchi, andrà indicato nella sezione riservata ai dati contabili, rigo F08 del Modello UM01U, mentre al rigo F01 andranno riportati i soli ricavi derivanti dalla vendita dei beni alimentari. 66. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività RICAVI RILEVANTI DA AGGI Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore UM80U (commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U (commercio al dettaglio di giornali e riviste) e UM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio) costituiscono “ una attività a se stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del 30%. 67. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività RICAVI DA CUI DERIVINO AGGI O RICAVI FISSI Per ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi si tratta di: aggi conseguiti da rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; ricavi derivanti: dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto; ricavi conseguiti per la vendita di carburanti; ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici. 68. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività REGOLE PARTICOLARI UM80U vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione UM13U commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici UM85U commercio al dettaglio di prodotti del tabacco Per queste specifiche attività caratterizzate contemporaneamente e tipicamente da ricavi “ordinari” e da “ricavi da aggio”, non occorre separare le due tipologie di ricavi (ordinari e da aggio), ma entrambi confluiscono nel rigo 1 del prospetto “Imprese Multiattività”. 69. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARE una attività si definisce complementare quando è esercitata, in via non prevalente, con una attività prevalente che l’attrae nel proprio studio di settore 70. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività ECCEZIONE ALLA MULTIATTIVITA’: ATTIVIA’ COMPLEMETARI STUDI DI SETTORE CON ATTIVITA’ COMPLEMENTARI STUDIO VG37U (gelaterie e pasticcerie anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina) UM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio) VD12U (produzione di prodotti di panetteria, commercio al dettaglio di pane) UG60U (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali) VG44U (alberghi, affitto camere per brevi periodi, case ed appartamenti per vacanze, alloggi per studenti) UG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie) UM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) 71. Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività PRESENZA DI ATTIVITA’ PREVALENTE, COMPLEMENTARE E ALTEE ATTIVITA’ Nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente una attività prevalente, una attività complementare ed altre attività bisogna verificare se vi è obbligo della compilazione del prospetto “Imprese multiattività” ponendo particolare attenzione alle modalità della sua compilazione. Circolare n. 25/E 19 giugno 2012 Le risposte del Fisco 73. Misure premiali ex art. 10 DL n. 201/11 e Studi di Settore Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel co. 9 dell’arti. 10 del D.L. n. 201 del 2011, seppur inserite nel contesto di una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale e si applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore. Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. 74. Applicazione della ‘franchigia’ nell’accertamento sintetico e Studi di Settore L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi? Il co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia “Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore”. In particolare, alla let. c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito posto. Dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata let. c) è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. 75. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente L’articolo 2, comma 35, del D.L. 138 del 2011 ha modificato l’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la “copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente. L’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Per quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della “congruità” anche per il periodo precedente ? 76. Limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente L’art. 2, co. 35, del DL n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4 bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che “in relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi “sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente l’entrata in vigore della disposizione in commento, il co. 12 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha abrogato il citato co. 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”. Software per le lettere da Studi di settore 78. Software per le lettere da Studi di settore ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il software destinato ai soggetti che hanno ricevuto nel 2012 una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 79. Software per le lettere da Studi di settore ARRIVA IL SOFTWARE PER LE ANOMALIE OBIETTIVI Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia. Scoraggiare il perpetrarsi di comportamenti anomali, in vista della compilazione degli studi di settore 2012. 80. Software per le lettere da Studi di settore MODALITÀ DI INVIO MODALITÀ DI INVIO Contribuente Postel Intermediario Telematica 81. Software per le lettere da Studi di settore LE ANOMALIE SEGNALATE Le anomalie segnalate dal Fisco via raccomandata indicano essenzialmente sei tipologie di anomalie rispetto agli Studi di settore TIPOLOGIA DI ANOMALIA incoerenze nel magazzino, tra rimanenze finali ed esistenze iniziali; sui beni strumentali; sull'incidenza dei costi residuali di gestione; sui ricavi o compensi; nei dati indicati sulla presenza di soci e sulla loro percentuale di lavoro prestato; assenza di altri addetti e numero dei giorni di apertura. 82. Software per le lettere da Studi di settore RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Il contribuente può rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso, in relazione alle violazioni commesse in Unico 2011 (periodo d'imposta 2010): a tal fine la sanzione di riferimento per le irregolarità sul modello va da 258 a 2.065 euro; tenendo conto delle segnalazioni effettuate dall'amministrazione finanziaria senza fare nulla in relazione alla precedente dichiarazione, ma correggendo eventuali anomalie per questa dichiarazione (Unico 2012). 83. Software per le lettere da Studi di settore RIMEDI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Alternativa Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a: segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia; indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.