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Rosario Scalise Prontuario Gestione delle varianti in corso d'opera INDICE 1. 1.1. 1.2. Inquadramento generale delle varianti in corso d’opera Le tre regole generali ........................................................................................ La classificazione delle varianti ........................................................................ 2. Il contratto di appalto e i limiti generali alle variazioni e addizioni al progetto La differenza tra contratto a corpo e contratto a misura. ................................... 2.1.1. Rilevanza della distinzione nella gestione delle varianti. Il corrispettivo. Clausole e casistica ........................................................................................... 2.1.2. Le regole e i principi cardini in tema di appalto a corpo e varianti ........... I divieti e il ruolo del Direttore dei Lavori . .......................................................... 2.2.1. Le varianti ad iniziativa dell’esecutore, non autorizzate e non indispensabili per l’esecuzione dei lavori ........................................................................ 2.2.2. Le varianti non autorizzate ma indispensabili per l’esecuzione dei lavori 2.2.3. Le varianti ordinate dal Direttore dei Lavori ma non approvate dalla Stazione Appaltante . .............................................................................................. 2.2.4. Le varianti ordinate dal Direttore dei Lavori, approvate dalla Stazione Appaltante ma in violazione della legge ........................................................... 2.2.5. Le varianti in sanatoria ............................................................................ 2.2.6. Le criticità rilevate dall’ANAC .................................................................. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2 Oggetto e limiti delle varianti I limiti in generale. I principi cardine .................................................................. Il limite qualitativo della natura delle opere. Le varianti sostanziali ................... Il limite quantitativo in aumento ........................................................................ 3.3.1. In generale .............................................................................................. 3.3.2. I lavori extracontrattuali ........................................................................... 3.3.3. Calcolo del limite del quinto in aumento ................................................. 3.3.3.1 Le varianti per errore progettuale e per opere di fondazioni: Rilevanza ai fini del quinto ............................................................................. 3.3.4. La procedura in caso di superamento del quinto. I diritti dell’Esecutore. . Il limite quantitativo in diminuzione ................................................................... Il limite “interno” delle categorie omogenee di lavorazioni. L’equo compenso ... Le varianti per cause di forza maggiore e circostanze oggettive Premessa .......................................................................................................... La “causa di forza maggiore” ............................................................................ Le varianti per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari ............... 4.2.1. Presupposti ............................................................................................. 9 12 15 17 26 28 30 32 33 36 37 39 43 45 49 49 50 51 54 55 60 64 69 70 71 71 6 INDICE 4.3. 4.4. 4.5. 4.2.2. Casistica ................................................................................................. 72 Le varianti per cause impreviste e imprevedibili ................................................ 74 4.3.1. Presupposti ............................................................................................. 74 4.3.2. Casistica ................................................................................................. 75 Le altre ipotesi di varianti determinate da circostanze oggettive. ...................... 83 4.4.1. Le varianti per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione ............................... 83 4.4.2. Le varianti per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera ................................ 84 4.4.3. Le varianti per difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili ................................................................................................... 86 4.4.3.1. Presupposti ............................................................................... 86 4.4.3.2. Casistica ................................................................................... 87 4.4.3.3. L’equo compenso ..................................................................... 90 La Sospensione dei lavori per la redazione delle varianti ................................. 93 4.5.1. Le caratteristiche della sospensione. ...................................................... 93 4.5.2. La sospensione per variante che si protrae illegittimamente ................... 101 5. 5.1. 5.2. Ipotesi particolari di varianti Le varianti nei lavori affidati con l’offerta economicamente più vantaggiosa ..... 105 Le varianti per colpa della Stazione Appaltante ................................................ 110 6. 6.1. 6.2. Le varianti per errori od omissioni del progetto La normativa e le ipotesi di errore progettuale .................................................. 113 I limiti di importo e lo scioglimento del contratto ................................................ 116 7. 7.1. 7.2. Le varianti per errori od omissioni del progetto redatto dall’Esecutore La normativa e le ipotesi di errore progettuale .................................................. 121 I maggiori costi derivanti dall’errore .................................................................. 122 8. 8.1. Le ulteriori ipotesi di modifiche progettuali Gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio . 8.1.1. Principi generali ...................................................................................... 8.1.2. I limiti degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori e l’ordine di servizio ...................................................................................................................... Gli interventi disposti per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. .. 8.2.1. Principi generali ...................................................................................... 8.2.2. I limiti degli interventi disposti per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ........................................................................................................ Opera a corpo e varianti Il rischio assunto dall’Esecutore nell’appalto a corpo ........................................ 8.2. 9. 9.1. 123 123 126 130 130 132 137 7 INDICE 9.2. 9.3. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e analisi dei prezzi nell’appalto a corpo. .......................................................................................... 139 Aumento e diminuzione del corrispettivo a corpo per l’effetto di varianti. ......... 143 10. Varianti migliorative in diminuzione proposte dall’Esecutore 10.1. Analisi e criteri per l’approvazione .................................................................... 10.2. Diagramma di flusso ......................................................................................... 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. L’istruttoria delle varianti Le figure coinvolte nell’istruttoria ...................................................................... La proposta di elaborazione della variante ....................................................... L’istruttoria circa le cause e i presupposti della variante ................................... La trasmissione della variante da parte del Direttore dei Lavori ........................ Il contraddittorio con l’Esecutore e la sottoscrizione degli atti di perizia ........... 11.5.1. Atto di sottomissione e atto aggiuntivo ................................................. 11.5.2. Il dissenso agli atti di perizia ................................................................. 11.5.3. Nuovi prezzi e sovrapprezzi .................................................................. 11.5.3.1. Differenza tra nuovo prezzo e sovrapprezzo .......................... 11.5.3.2. La determinazione del nuovo prezzo e del sovrapprezzo ...... La competenza ad approvare le varianti ........................................................... L’ordine di servizio del Direttore dei Lavori per l’esecuzione della variante ...... La verifica e validazione della variante ............................................................. Il subappalto e le varianti .................................................................................. 147 151 153 155 158 161 163 167 177 179 179 180 184 184 186 188 1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA 1.1. LE TRE REGOLE GENERALI L’art. 132 del DLgs 163/2006 e smi, Codice dei Contratti Pubblici, prevede le norme fondamentali sulle varianti in corso d’opera. Gli articoli 161,162 e 163 del DPR 207/2010 e smi, Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006 e smi, completano il quadro normativo specificamente dedicato alle varianti. Tali disposizioni stabiliscono una regola importante nell’ambito degli appalti pubblici di lavori: la regola dell’invariabilità dell’opera. L’Esecutore non può, pertanto, apportare modifiche all’opera progettata dopo la stipulazione del contratto se non laddove ricorrano talune eccezioni di carattere tassativo. Attenzione Le varianti sono ammesse unicamente in fattispecie tipiche e nell’ambito di precisi limiti e condizioni. In tema di varianti assume centrale importanza la fase progettuale. Il Legislatore ha, infatti, fissato un procedimento progressivo di affinamento dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo) quale strumento necessario per consentire alla Pubblica Amministrazione di essere pienamente consapevole delle scelte di realizzazione dell’opera ed evitare, quindi, sperpero di danaro pubblico, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità consacrati dall'art. 97 della Costituzione. Nell’appalto di lavori pubblici l’Esecutore, quindi, ha l’obbligo di realizzare le lavorazioni secondo le quantità e qualità indicate nel progetto, senza possibilità di apportare, unilateralmente, variazioni od addizioni, così come stabilito sia dall’art. 161 del DPR 207/2010 e smi sia dall’art. 1659 del Codice Civile che stabilisce: “L'Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”. 10 CAPITOLO 1 Attenzione Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del Codice dei Contratti. L’esecuzione non autorizzata di lavori in variazione non dà titolo al pagamento e comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; l’Esecutore in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Il Legislatore,quindi, ha voluto indicare con esattezza i limiti entro i quali la Pubblica Amministrazione può introdurre variazioni al progetto e ciò al fine di arginare una prassi consolidatasi nel passato e che consentiva, attraverso un indiscriminato uso di tale istituto, lo stravolgimento del prezzo iniziale dell’opera. Tali limiti, come argomentato nei successivi capitoli, possono distinguersi in “limiti qualitativi” e “limiti quantitativi”. Si tratta, sempre e comunque, di limiti oggettivi. Attenzione I limiti entro i quali è consentito apportare variazioni alle opere sono “qualitativi” e “quantitativi”. L’interpretazione delle disposizioni normative, quindi, non può che essere di natura restrittiva anche al fine di: a) rispettare la tutela della concorrenza e della parità di condizioni; b) rispettare le scelte ab origine effettuate in sede di progettazione; c) evitare esborsi inutili di denaro pubblico. Nel corso degli anni, infatti, il legislatore ha progressivamente ridotto gli spazi di intervento in materia di varianti. L’art. 343 della legge 2248/1865 prevedeva: “Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale”. Il successivo art. 344 disponeva: “Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'Appaltatore è obbligato ad assog- INQUADRAMENTO GENERALE DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA 11 gettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'Appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.” Tali valutazioni di natura pressoché soggettiva (“Verificandosi il bisogno d'introdurre” ed “Occorrendo in corso di esecuzione” della legge 2248/1865) sono state progressivamente sostituite da valutazioni di natura oggettiva. Dall’elencazione rigida dei motivi di variante di cui all’art. 132, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi, indicata anche dall’impiego dell’avverbio “esclusivamente” emerge, quindi, l’eccezionalità della modifica dei lavori in corso d’opera. Il medesimo art. 132, al comma 3, elenca, poi, delle ipotesi di variazione del corrispettivo comunemente note come “varianti non varianti”. Attenzione I principi generali in tema di varianti possono riassumersi nelle seguenti tre regole: Regola 1 - L’opera deve essere realizzata come prevista nel progetto. Regola 2 - L’Esecutore non può apportare variazioni all’opera di sua iniziativa. Regola 3 - Le varianti sono ammesse entro precisi limiti oggettivi, di natura quantitativa e qualitativa. Se dunque le ipotesi di variante ammesse dal nostro ordinamento presentano un carattere tassativo, tutte le varianti non riconducibili a tali casi sono illegittime. Sono altresì delle varianti illegittime quelle poste in essere in violazione del procedimento istruttorio previsto dal Regolamento. Estratto dal CAPITOLO 2 IL CONTRATTO DI APPALTO E I LIMITI GENERALI ALLE VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO 32 CAPITOLO 2 2.2.2. Le varianti non autorizzate ma indispensabili per l’esecuzione dei lavori Accade, sovente, che l’Esecutore introduca delle variazioni che, quantunque non preventivamente autorizzate e disposte dal Direttore dei Lavori, siano indispensabili per l’esecuzione dei lavori ed il completamento delle opere. Tale circostanza si rileva, in particolare, negli appalti a corpo soprattutto quando il progetto presenta carenze nei dettagli esecutivi. L’interesse pubblico da perseguire è che l’opera sia realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i limiti di spesa preventivati. L’Esecutore è quindi rigidamente assoggettato al rispetto dei vincoli contrattuali e per tali ragioni gli è preclusa ogni iniziativa unilaterale che possa modificare la prestazione stabilita. Come detto, però, il rigore letterale dell’art. 161 del DPR 207/2010 e smi è mitigato da quanto disposto dall’art. 228 del medesimo Regolamento. Attenzione Il Collaudatore, se riscontra l’esecuzione di lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della Stazione Appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. Qualora l’ammissione in contabilità determini maggiori spese, sospende il rilascio del certificato di collaudo e formula le sue proposte al Responsabile Unico del Procedimento, il quale le trasmette all’organo deliberante con proprio parere. Esempio Un’Amministrazione ha affidato l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento di un immobile. Nel corso dei lavori l’impresa ha riscontrato la necessità di effettuare sottomurazioni necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle opere; tipologia di opere non previste né in contratto né nei disegni progettuali. Le medesime sottomurazioni, però, sono risultate essenziali e indispensabili per realizzare le opere di scavo. In concreto l’impresa, nel caso esaminato, ancorché attraverso un comportamento non formalmente corretto, evita una serie di conseguenze pregiudi- IL CONTRATTO DI APPALTO E I LIMITI GENERALI ALLE VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO 33 zievoli per la Stazione Appaltante (un vizio dell’opera) concorrendo, quindi, alla realizzazione dell’interesse pubblico. Orbene nel caso in esame paiono sussistere gli estremi per il riconoscimento delle maggiori lavorazioni e delle variazioni. Trattasi infatti di variazioni arbitrarie ma: Ǧ migliorative; Ǧ indispensabili; Ǧ meritevoli di collaudo. In un caso del genere, quindi, occorrerà dare atto che il mancato intervento dell’impresa avrebbe determinato un vizio dell’opera o, comunque, difetti esecutivi e inconvenienti rilevanti. 2.2.3. Le varianti ordinate dal Direttore dei Lavori ma non approvate dalla Stazione Appaltante Il Direttore dei Lavori (ai sensi dell’art. 148 del DPR 207/2010) cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. Egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori impartisce le proprie istruzioni, come noto, mediante ordini verbali e ordini scritti (dei quali si dirà più diffusamente nei capitoli successivi). L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni necessarie per l’esecuzione dell’opera. Gli elementi caratterizzanti l’Ordine di Servizio del DL sono i seguenti: 1. deve rispettare le disposizioni generali del RUP impartite ai sensi del comma 1 dell’art. 152, del DPR 207/2010 e smi; 2. deve essere redatto in duplice copia originale, ed una di queste deve essere restituita firmata; 3. deve essere vistato dal RUP (novità introdotta con il DPR 207/2010 e smi); 4. deve essere sottoscritto con riserva qualora l’esecutore intenda contestarne il contenuto. Il tutto a pena di decadenza. La riserva inserita nell’Ordine di Servizio deve essere, sempre a pena di decadenza, iscritta nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’Ordine di Servizio stesso. In caso di varianti da introdurre nel corso dei lavori, l’ordine deve essere impartito ai sensi dell’art. 161, comma 1, del Regolamento ovvero mediante Ordine di Servizio. Estratto dal CAPITOLO 3 OGGETTO E LIMITI DELLE VARIANTI 3. OGGETTO E LIMITI DELLE VARIANTI 3.1. I LIMITI IN GENERALE - I PRINCIPI CARDINE L’art. 132 del DLgs 163/2006 e smi non definisce le varianti, ma elenca tassativamente i motivi che possono fondare una modificazione legittima dell’opera pubblica in corso di esecuzione. Attenzione Dall’elencazione rigida dei motivi di variante, indicata anche dall’impiego dell’avverbio “esclusivamente” (art. 132, comma 1), emerge l’eccezionalità della modifica dei lavori in corso d’opera. Considerata l’eccezionalità delle varianti in corso d’opera, l’interpretazione delle condizioni per disporre le varianti, nel rispetto del citato art. 132 non può che essere restrittiva. Nella predisposizione e autorizzazione di una variante occorre, quindi, porre attenzione ai seguenti limiti: 44 CAPITOLO 3 Tali elementi incidono in modo determinante sugli obblighi dell’Esecutore e, altresì, sulle responsabilità sia del Direttore dei Lavori sia del Responsabile Unico del Procedimento. Se viene superato il limite qualitativo l’esecutore non è tenuto ad eseguire le opere ordinate: OGGETTO E LIMITI DELLE VARIANTI 45 Se viene superato il limite quantitativo in aumento o in diminuzione l’Esecutore non è tenuto ad accettare le scelte dell’Ente. Però, come si vedrà più avanti, i presupposti per l’analisi di tali due tipologie di limite sono differenti. Se viene superato il limite quantitativo interno, l’Esecutore ha diritto ad un equo compenso nei termini e nei modi previsti dal Regolamento. Occorre chiarire sin da subito che in caso di varianti oltre i limiti quantitativi del 20% l’Ente deve attivare una precisa attività istruttoria, di cui si dirà nel prosieguo. 3.2. IL LIMITE QUALITATIVO DELLA NATURA DELLE OPERE - LE VARIANTI SOSTANZIALI L’art. 161 del DPR 207/2010 e smi, al comma 16, stabilisce un principio importante: l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto. Estratto dal CAPITOLO 4 LE VARIANTI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE OGGETTIVE 70 CAPITOLO 4 4.1. LA “CAUSA DI FORZA MAGGIORE” Secondo la dottrina civilistica rientra nel concetto di forza maggiore tutto ciò che non è prevedibile né evitabile con l’ordinaria diligenza da parte di chi è tenuto alla prestazione. Rientrano, perciò, nel concetto di forza maggiore i casi enunciati dall’art. 132, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi e precisamente le varianti determinate: 1) da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari (lett. a); 2) da cause impreviste e imprevedibili (lett. b); 3) dalla sopravvenuta possibilità di utilizzare materiali, prodotti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione e idonei a migliorare l’opera (lett. b); 4) dalla presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene (lett. c); 5) da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (lett. c); 6) dal manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non prevedibili in fase di progettazione di cui all’art. 1664, comma 2, Codice Civile (lett. d). Rispetto all’elencazione del comma 1 dell’art. 132 del Codice residuano altre due ipotesi di varianti di cui si dirà successivamente: le varianti per errore progettuale e le varianti nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. In concreto, quindi, possiamo suddividere le varianti in due macro categorie: a) quelle conseguenti a sopravvenute circostanze non riconducibili alla responsabilità di alcuno; b) quelle riferite a precise responsabilità progettuali. Attenzione Le varianti in corso d’opera per causa di forza maggiore: a) sono caratterizzate dalla presenza di un evento né prevedibile e né evitabile; b) non sono imputabili ad errori di progettazione; c) sono indispensabili per l’esecuzione dell’opera; d) sono caratterizzate dall’assenza di limiti quantitativi di spesa; e) non possono riguardare lavori extracontrattuali (limite qualitativo); f) devono tenere in considerazione le conseguenze dei limiti qualitativi interni. LE VARIANTI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE OGGETTIVE 71 4.2. LE VARIANTI PER SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI 4.2.1. Presupposti L’art. 132, comma 1, lett. a), del DLgs 163/2006 e smi dispone che le varianti in corso d’opera possono essere ammesse “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”. Come noto la redazione sia del documento preliminare alla progettazione (art. 15 del Regolamento) sia della progettazione dell’opera pubblica ha quale presupposto il rispetto delle regole e delle norme tecniche vigenti. Ai sensi, infatti, degli articoli 52 e seguenti del DPR 207/2010 e smi le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento all’affidabilità degli elaborati intendendosi con tale termine la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento. D’altra parte, l’art. 132, comma 6, del DLgs 163/2006 e smi definisce errore od omissione di progettazione la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione. Accade, però, sovente che trascorra un notevole lasso di tempo tra il momento nel quale l'intervento è programmato e progettato e quello nel quale finalmente si dà concreto inizio all'esecuzione ai lavori. Ciò potrebbe determinare un mutamento del quadro normativo tecnico iniziale oppure nuove esigenze urbanistiche rispetto a quelle iniziali. Attenzione Le varianti ammesse per "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" sono, quindi, determinate da sopravvenienze di diritto che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso sorge la necessità di assicurare l'osservanza di nuove normative o nuove disposizioni regolamentari intervenute nel frattempo, alle quali devono essere adeguate le originarie previsioni progettuali. Il termine di riferimento per valutare la sopravvenienza normativa o regolamentare è la pubblicazione del bando (o la presentazione dell’offerta nella procedura negoziata). Qualora prima della pubblicazione del bando di gara dovessero entrare in vigore nuove norme, la Stazione Appaltante deve, giustamente, dar luogo ad un aggiornamento del progetto ed alla sua riapprovazione; infatti le 72 CAPITOLO 4 norme impongono alle Amministrazioni, prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente. Le disposizioni posteriori al bando, anche se precedenti al contratto, determinano la necessità di apportare la variante in corso d’opera. È importante, però, prestare attenzione alle disposizioni transitorie della nuova legge laddove stabiliscono limiti temporali e di “non retroattività” delle norme ivi contenute. Non costituisce "esigenza di variante" il sopravvenire di una normativa la cui applicazione è discrezionale o variabile. Costituisce, invece, “esigenza di variante” la previsione di requisiti costruttivi ai quali l’Ente appaltante è obbligato ad adeguarsi; il tutto anche laddove tale applicazione sia differita in un tempo futuro rispetto allo svolgimento dell'appalto, perché altrimenti si arriverebbe al risultato assurdo di essere costretti a realizzare l'opera in un certo modo, per poi doverla modificare di lì a poco, entro i termini ultimi stabiliti dalla eventuale normativa sopravvenuta. 4.2.2. Casistica Per esigenze derivanti da norme sopravvenute sono intese quelle originate da due tipi di prescrizioni: a) quelle la cui applicazione è obbligatoria e che danno luogo senz’altro ad una variante in corso d’opera senza la necessità di una valutazione di merito; b) quelle la cui applicazione non è obbligatoria ma risponde ad un criterio di opportunità, adeguatamente motivato nel senso del soddisfacimento delle esigenze tutelate dalle stesse norme sopravvenute. Nel caso di norme legislative o regolamentari sopravvenute, quindi, l’introduzione della variante costituisce un dovere dell’Ente al fine sia di rendere possibile l’adempimento dell’Esecutore sia di realizzare l’opera appaltata a regola d’arte. La Corte di Cassazione, Sez. I, Civile, (sentenza 29 aprile 2006, n. 10052) ha considerato l’approvazione della variante, nel caso di sopravvenute disposizioni imperative legislative e regolamentari in materia di sicurezza di impianti, come “un doveroso intervento collaborativo del creditore al fine di rendere possibile l’adempimento dell’Appaltatore”. In tal caso, infatti, l’opera realizzata senza l’adeguamento alle norme sopravvenute avrebbe potuto comportare anche una possibile responsabilità dell’Esecutore per eventuali danni derivanti dall’opera. 100 CAPITOLO 4 Sospensione dei lavori articoli 158 e 159 DPR 207/2010 Estratto dal CAPITOLO 9 OPERA A CORPO E VARIANTI 9. OPERA A CORPO E VARIANTI Nel corso dei lavori il corrispettivo a corpo può subire un aumento o una riduzione in quanto, come chiarito sia dalla giurisprudenza sia dall’Autorità, l’invariabilità di detto corrispettivo va intesa in senso relativo e non assoluto. Prima, però, di analizzare le modalità di variazione del corrispettivo a corpo è importante puntualizzare alcuni aspetti relativi a tale tipologia di appalto. 9.1. IL RISCHIO ASSUNTO DALL’ESECUTORE NELL’APPALTO A CORPO Le principali differenze tra appalto a corpo e appalto a misura sono state analizzate nel Capitolo 2 al quale si rinvia. Dall’esame delle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia di Opere Pubbliche si nota, in concreto, che l’appalto a corpo determina a carico dell’Esecutore un rischio delle quantità di lavorazioni e delle provviste necessarie per realizzare l’opera, così come prevista nel progetto. Quindi grava sull’Esecutore il rischio della maggiore quantità di lavoro che dovesse rendersi necessaria rispetto a quella da lui preventivata nel momento in cui ha formulato l’offerta. Occorre ribadire, peraltro, che l’appalto a corpo non comporta per l’Esecutore l’assunzione di rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che si desumono dagli elaborati di progetto. Definizione Nel contratto d’appalto stipulato “a corpo”, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato. L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’Esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili. Estratto dal CAPITOLO 11 L’ISTRUTTORIA DELLE VARIANTI 11. L’ISTRUTTORIA DELLE VARIANTI 11.1. LE FIGURE COINVOLTE NELL’ISTRUTTORIA Nel quadro normativo vigente, il regime delle varianti (delineato dall’art. 132 del DLgs 163/2006 e smi, dall’art. 161 del DPR 207/2010 e smi e dall’art. 10 del DM 145/2000) è sottoposto a specifiche condizioni, così come delineate nei precedenti capitoli. L’iter istruttorio di approvazione della variante vede quale figura centrale il RUP. 154 CAPITOLO 11 Analizzando la normativa non è di agevole determinazione l’iter di approvazione della variante. Si ritiene, comunque, che le fasi in ordine cronologico possano essere le seguenti: L’ISTRUTTORIA DELLE VARIANTI 159 MODELLO 11.2 - Istruttoria del RUP Al Direttore dei Lavori Ing. ………………. Al Dirigente …………………. e p.c. Al Collaudatore …………… RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE (art. 161, comma 7, DPR 207/2010 e smi) LAVORI: Realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato e riqualificazione delle aree a verde pubblico ………… nel Comune di …………. OPERATORE ECONOMICO: ………. con sede in ………, Corso ……, ………. CONTRATTO: n. …..del ……., rep…….. IMPORTO CONTRATTO: ………….. € (netti compresi oneri di sicurezza ). Il sottoscritto …….., Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, incaricato in data ………, con Determina…………., PREMESSO che con istanza ai sensi dell’art. 161, comma 3, del DPR 207/2010, in data ……., il Direttore dei Lavori, ……. ha fatto pervenire, dopo una fase di discussione, una proposta di perizia di variante tecnica in corso d’opera e suppletiva dei lavori in oggetto per un per un importo netto contrattuale aggiuntivo di netti ………. €, pari al ………. % dell’importo di contratto (che eleva, pertanto, l’importo complessivo del contratto da …….. € a …….. €), composta dei seguenti elaborati: 1) relazione tecnica di proposta di perizia; 2) disegni e planimetrie inerenti alla proposta; 3) quadro di raffronto tra previsione progettuale e proposta di perizia; 4) bozza dell’atto di sottomissione; 5) bozza del verbale concordamento nuovi prezzi; che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le ragioni addotte correttamente dal Direttore dei Lavori nella citata proposta. VISTO l’art. 161, comma 7, del DPR 207/2010 e smi; 160 CAPITOLO 11 SENTITO il Progettista dell’opera Ing. ……….; il Dirigente……. in merito alla formalizzazione della variante di cui trattasi; il Collaudatore in corso d’opera, per quanto di Sua competenza. VERIFICATO che ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri; che i proposti nuovi prezzi, non previsti nel contratto originario, sono determinati ex art. 163 del DPR 207/2010, così come evidenziato dal Direttore dei Lavori nell’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; che l'importo occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante tecnica in corso d’opera e suppletiva è reperibile nel Quadro Economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione; ESPRIME il giudizio di ammissibilità della variante tecnica in corso d’opera e suppletiva di cui in oggetto sulla base delle seguenti considerazioni. a) Variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) del DLgs 163/2006 Rispetto alle previsioni progettuali le maggiori e differenti lavorazioni, descritte nella perizia redatta dal Direttore dei Lavori, consistono: ……………….. A seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di formalizzare la variante, ex art. 132, comma 1, lett. b), del DLgs 163/2006 e smi. Nel corso dei lavori, e precisamente durante le operazioni di scavo, nella primavera dell’anno ………. sono state rinvenute ossa umane nell’area sud est del cantiere (zona a valle del ……….). Come riferito dal Direttore dei Lavori e come documentato dall’intervento della Sovrintendenza ai beni archeologici, tale ritrovamento ha comportato l’utilizzo di modalità tecnicooperative in parte differenti rispetto a quanto proposto dall’esecutore nella propria offerta tecnica. Il tutto oltre ad interventi specifici ed aggiuntivi riguardanti la messa in sicurezza dell'area di cantiere sottoposta ad interventi puntuali con metodologie archeologiche, secondo quanto espressamente richiesto dalla Sovrintendenza ai beni archeologici, la realizzazione di parte delle strutture con modalità tecnico-operative miste (solai tradizionali e solai top-down). A decorrere dalla data del ………, l’area di intervento è stata, quindi, oggetto di indagine archeologica sotto l’egida della Sovrintendenza, come meglio esplicitato nella relazione del Direttore dei Lavori che, in particolare, scrive: …………. L’art. 132 del DLgs 163/2006, al comma 1, lett. b), disciplina due fattispecie di varianti, tra le quali la prima afferisce ad eventi imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale, come nel caso in esame. Nulla vi è da imputare alla Stazione Appaltante e al Progettista, trattandosi di eventi che per loro natura non potevano essere previsti nella fase istruttoria pre-gara di appalto. D’altra parte i reperti in oggetto sono stati rinvenuti a seguito di escavazioni in una zona già sottoposta a sondaggi preliminari (carotaggi e analisi geologica, il cui materiale è giacente presso il magazzino comunale). 161 L’ISTRUTTORIA DELLE VARIANTI Le circostanze indicate ed evidenziate dalla Direzione Lavori hanno determinato e determineranno, quindi, un mutamento del quadro di fatto e tecnico considerato in sede di redazione del progetto esecutivo e del contratto. Trattasi, quindi, di variante determinata da causa di forza maggiore. La variante, peraltro, rispetta il disposto di cui all’art. 161, comma 4, del DPR 207/2010 in quanto non muta la natura dei lavori compresi nell’appalto. La variante ha quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a base di gara; le modifiche introdotte non snaturano in alcun modo le scelte iniziali in quanto le lavorazioni aggiuntive hanno carattere accessorio rispetto all'opera contrattualizzata. La variante, inoltre, non eccede i limiti di cui all’art. 161, comma 12, del DPR 207/2010 essendo inferiore al quinto dell’importo di contratto. La variante, infine, non determina riconoscimento di equo compenso ai sensi del comma 16 del citato art. 161. b) Variante ai sensi dell’art. 132, comma 3, del DLgs 163/2006 Rispetto alle previsioni progettuali le differenti lavorazioni, descritte nella perizia redatta dal Direttore dei Lavori, consistono: ……………….. La Direzione lavori ha proposto l’introduzione di modifiche esecutive che, dall’esame del quadro di raffronto (considerando i “ più” e i “meno”) non determinano aumento di spesa e rimangono nell’ambito del 5% dell’importo di contratto. In concreto si tratta di interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio connessi ad esigenze del Comune di ………… Tali scelte rientrano a pieno titolo nel novero delle cosiddette “non varianti”. A fronte di quanto premesso, visto, sentito, verificato ed espresso, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento AUTORIZZA nei limiti di quanto di competenza, il Direttore dei Lavori ad introdurre nei termini di cui all’art. 132 del Codice Appalti e dell’art. 161 e seguenti del DPR 207/2010, le variazioni tecniche in corso d’opera e suppletive proposte. Luogo e data …….., ………... IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ……………………………………….. 11.4. LA TRASMISSIONE DELLA VARIANTE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI Il Direttore dei Lavori, una volta redatta la variante, procede alla sua trasmissione ai fini dell’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie.