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IRES: iscrizione nel libro degli inventari

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IRES: iscrizione nel libro degli inventari
Esonero dal pagamento dell'ICI
Circ. Min. Economia e Finanze
26.1.2009 n. 2
interpreta la disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1
lett. i) del DLgs. 504/92
• Esenti da ICI immobili degli enti non commerciali
impiegati esclusivamente nell’esercizio di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o
culto
• gli enti non profit sono esenti dal pagamento ICI soltanto
se le attività che svolgono non hanno natura
commerciale
Enti non commerciali:
• Sì
Associazioni sportive
dilettantistiche affiliate a Federazioni o Enti
di Promozione (registro CONI)
• No
Società sportive dilettantistiche
Attività non commerciale:
1) se mancano gli elementi tipici
dell'economia di mercato
• il lucro soggettivo
• la libera concorrenza
2) invece presenti le finalità di solidarietà
sociale
Attività effettivamente svolta
Il Dipartimento, riprendendo quanto già
sostenuto dalla Corte di Cassazione, con
la sent. n. 5485/2008, ha ribadito che non
rileva l'attività indicata nello statuto
dell'ente, ma quella effettivamente svolta
negli immobili
Attività esclusiva
• Necessario verificare che ogni immobile
sia utilizzato totalmente ed
esclusivamente per lo svolgimento delle
particolari attività richiamate dalla norma di
esenzione
• Non può essere riconosciuto il beneficio
nei casi in cui l'immobile sia destinato
anche ad altri usi
Attività esclusiva
Sì
Partite di campionato, organizzazione
di corsi, tornei (agonismo organizzato
direttamente)
No Affitto di campi a singoli o gruppi,
gestione piscine con ingressi a
pagamento, anche parziale
Utilizzo diretto
Corte Costituzionale: ordinanze n.
429/2006 e n. 19/2007
interpretazione ancor più restrittiva:
esenzione all'ente non profit che, oltre a
possedere l'immobile, lo utilizzi
direttamente
Onere della prova
• Spetta agli enti fornire la prova che
ricorrono le condizioni previste dalla legge
per poter beneficiare dell'esenzione ICI
IRES: regole generali
artt. 75 co. 1 e 143 co. 1 primo periodo del TUIR
•
•
•
•
Il reddito complessivo degli enti non commerciali
e quindi anche delle associazioni sportive
dilettantistiche, è dato dalla sommatoria delle
seguenti categorie di redditi, ovunque prodotti e
quale ne sia la destinazione:
·
redditi fondiari (terreni e fabbricati);
·
redditi di capitale;
·
redditi di impresa;
·
redditi diversi.
IRES: iscrizione nel libro
degli inventari
Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 96 del
03.08.2006
Gli immobili degli enti non commerciali (strumentali e
non) si considerano relativi all'impresa e quindi sono
soggetti all’IRES, solo se indicati nell'inventario.
Ciò al pari di quanto disposto per le imprese individuali in
virtù dell'art. 144, comma 3, del TUIR, che dispone che
per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le norme contenute nell’art. 65, commi 1 e 3bis, del medesimo TUIR.
• Per effetto di tale art. 65 gli immobili cd. strumentali (sia
per destinazione che per natura acquisiscono la qualifica
di cespiti "relativi all'impresa" soltanto a seguito di un
preciso atto di volontà dell'imprenditore o dell’ente non
commerciale che si manifesta con l’inserimento del bene
immobile tra quelli elencati nel libro degli inventari (cd.
inventariazione) tenuto a norma dell'articolo 2217 del
codice civile.
• Per conseguenza, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate,
l'attuale ordinamento lascia la scelte all’ente non
commerciali (al pari dell'imprenditore individuale) di
individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei
propri beni immobili, risultando esclusi dal novero dei
cespiti "relativi all'impresa" quelli che, pur rientrando tra i
beni strumentali per natura o destinazione, non risultano
indicati nell'inventario.
IRES: determinazione forfetaira
L.398/91
• calcolando in modo forfettario il reddito
d’impresa derivante dall’attività commerciale esercitata, in misura pari al 3%
dell’ammontare dei relativi proventi;
• aggiungendo l’intero importo delle
plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86
del TUIR
La determinazione della
plusvalenza
• Regole normali
• Ammortamenti figurativi
Imposta di registro
• In misura fissa 168,00 euro per atti
costitutivi e di trasformazione
• Anche in presenza di conferimento di
immobile
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