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Presentazione Dr. Sandro Cerato
STUDI DI SETTORE TREVISO - 9 MAGGIO 2008 di Sandro Cerato – dottore commercialista e revisore contabile in Bassano del Grappa – pubblicista Docente alla Scuola Superiore di Economia e Finanze 1 SdS dal punto di vista giuridico Gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento del reddito Non sono strumento di determinazione del reddito, che continua a essere determinato sulla base delle scritture contabili; in pratica si è finora verificato che l’accertamento (o meglio l’invito al contraddittorio) è automatico e difficile da contrastare Gli accertamenti da studi di settore rientrano nell’ambito delle ordinarie regole in tema di accertamento stabilite dall’art. 39, DPR n. 600/73 ai fini II.DD. e 54 DPR n. 633/72 ai fini IVA 2 Accertamento ai fini degli studi di settore Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 (*) • • • • • Art. 62sexies, comma 3, DL n. 331/93 Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a)… b)… c)… d) ….. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ..… dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto. (*) ai fini IVA si applica l’analogo art. 54, DPR n. 633/72 3 Accertamento da Sds Ai sensi dell’art. 62-sexies, DL 331/93 gli accertamenti di cui agli artt. • 39, comma 1, lett. d) DPR n. 600/73 (imposte sui redditi) • 54 DPR 633/72 (IVA) possono essere fondati sull’esistenza di Gravi incongruenze tra I ricavi o i compensi e i corrispettivi dichiarati 4 e Quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore Valenza presuntiva degli SdS Se agli studi di settore si attribuisce la natura di presunzione semplice gli stessi non possono essere utilizzati dall’Ufficio senza il supporto di ulteriori elementi e pertanto per quest’ultimo non sarebbe possibile fondare l’accertamento basandosi esclusivamente sulla non congruità di quanto dichiarato dal contribuente rispetto al risultato degli studi. Dal richiamo normativo contenuto nell’art. 62-sexies all’art. 39, comma 1, lett. d) si potrebbe desumere la volontà del Legislatore di collocare gli accertamenti da studi di settore tra quelli di tipo analitico-induttivo, con la conseguenza che si potrebbe attribuire agli stessi la natura di presunzioni semplici in quanto necessitano per essere utilizzate in sede di accertamento del requisito della gravità, precisione e concordanza. La Corte di Cassazione ha indicato in diversi interventi la natura di presunzione semplice degli studi di settore. 5 Valenza presuntiva degli SdS L’art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73, consente sulla base dell’esame della contabilità operata dall’Ufficio, di ricostruire l’esistenza di attività non dichiarate attraverso presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti e tale valore possono assumere, se confortate da altri indizi, le difformità tra percentuali di ricarico effettive e quelle riscontrate nel settore di appartenenza evidenziate dagli studi di settore. L’applicazione degli strumenti di tipo presuntivo non può essere automatica e l’Ufficio deve adeguare il risultato dell’applicazione degli studi alla concreta e particolare situazione dell’impresa tenendo conto della localizzazione nell’ambito del territorio comunale non colta dagli studi di settore. Gli studi di settore assumono natura di atti generali di amministrazione e non sono da soli sufficienti affinché l’Ufficio operi l’accertamento di un rapporto giuridico senza che l’attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, consentendo al contribuente di vincere la mera presunzione semplice costituita dagli studi di settore. Sentenza Corte Cassazione 27.2.2002, n. 2891 Sentenza Corte Cassazione 15.12.2003, n. 19163 Sentenza Corte Cassazione 28.7.2006, n. 17229 6 La posizione dell’Agenzia delle Entrate nel passato L’importo determinato dagli studi di settore ha il valore di presunzione relativa ed in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 10 della Legge 146 del 1998 può essere posto a base di avvisi di accertamento senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni (C. Ag. E. 58/E/2002). La posizione dell’amministrazione Costituisce presunzione grave, precisa e concordante, su cui fondare l’accertamento, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore (C.Ag. E. N. 21/E/2004). Posizione meno rigida nella C.Ag.E. 5/E/2008 7 Valenza presuntiva degli SdS (Finanziaria 2007, comma 23) Modifica all’art. 10, c. 1, della L. 146/98: gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono effettuarsi qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili mediante gli studi stessi La norma sembrava superare la recente giurisprudenza che aveva rimarcato la necessità che gli accertamenti non fossero basati solo sugli studi di settore, bensì anche sulla presenza di gravi incongruità, attribuendo in tal modo valenza di presunzione semplice alle risultanze degli studi L’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una risposta ad un’interrogazione Parlamentare (n. 500555 del 17.1.2007) ha confermato l’interpretazione data in passato con la Circolare n. 58/E/2002. In tal senso anche la Circolare 16.2.2007, n.11/E 8 Valenza presuntiva degli SdS: la situazione attuale Il DL n. 81/2007 (Tesoretto) ha risolto la questione della valenza presuntiva degli indicatori di normalità economica. Gli indicatori, in base al nuovo comma 14-bis della Legge n. 296/2006 hanno natura sperimentale. Ai sensi del successivo comma 14-ter i maggiori ricavi da indicatori costituiscono delle presunzioni semplici Resta invece aperta la questione della valenza presuntiva generale degli studi di settore Sul punto si rammenta la risoluzione della Commissione Finanze del Senato del 1° agosto 2007 che impegna il Governo a: “preservare la natura presuntiva degli studi di settore, il principio della loro revisione basata su analisi condotte insieme con le categorie e l’efficacia probatoria tale da attribuire sempre all’Amministrazione finanziaria l’onere della prova, in continuità con quanto già espresso dal Parlamento su tale tematica” 9 Natura presuntiva degli indicatori: Circolare Ag. Entrate n. 5/E/2008 Gli indicatori per gli studi “vecchi” hanno natura sperimentale 10 Natura presuntiva degli studi: Circolare Ag. Entrate n. 5/E/2008 Ulteriori riflessioni 11 Natura presuntiva degli studi: Circolare Ag. Entrate n. 5/E/2008 Profili che l’Ufficio deve evidenziare nell’atto di accertamento 12 Gli indicatori introdotti dalla Finanziaria 2007: applicazione in UNICO 2008 13 Indicatori di coerenza: Finanziaria 2007 Tipo indicatore Riferiment o art. 1, L. n. 296/0 6 Decorrenza applicazione Soggetti interessati Adempimenti richiesti Comma 13 Dall’elaborazione degli studi revisionati dopo l’1.1.2007 (Mod. UNICO 2008) Contribuenti soggetti agli studi di settore Compilazione mod. studi di settore (sono calcolati da Gerico) Indicatori (regime transitorio) Comma 14 Dal 2006 e fino all’elaborazione degli studi revisionati (Mod. UNICO 2007) Contribuenti soggetti agli studi di settore Compilazione mod. studi di settore (sono calcolati da Gerico) Normalità economica Comma 19 Dal 2006 (Mod. UNICO 2007) Contribuenti cui non si applicano gli studi di settore Compilazione nuovo mod. INE o mod. studi di settore Continuità dell’attività Commi 20, 21 e 22 Dal 2006 (Mod. UNICO 2007) Società di capitali neocostituite --- Indicatori (a regime) 14 LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICATORI Dicembre 2006 Protocollo d’intesa Governo e Associazioni di categoria siglano un nuovo protocollo d’intesa in materia di studi di settore. Gennaio 2007 Entrata in vigore Finanziaria 2007 Viene prevista (comma 14) l’emanazione con effetto già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2006, in attesa della rilevanza dei valori di coerenza nell’ambito dell’evoluzione degli studi di settore, di specifici indicatori di significativa rilevanza, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Marzo 2007 Approvazione indicatori - DM 20.3.2007 Sono approvati, senza la validazione della commissione di esperti, gli indicatori di normalità economica (4 per le imprese e 2 per gli esercenti arti e professioni); tali indicatori sono recepiti all’interno del software GERICO. 15 LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICATORI Maggio 2007 16 Circolare Agenzia Entrate 22.5.2007, n. 31/E L’Agenzia delle Entrate sottolinea la provvisorietà degli indicatori che verranno gradualmente sostituiti nell’ambito delle consuete revisioni degli studi da completare nel corso del triennio 2007-2009. È altresì specificato che nella fase del contraddittorio con il contribuente l’Ufficio dovrà “valutare con estrema attenzione” l’attendibilità del risultato dei singoli indicatori sulla base degli elementi forniti dal contribuente, anche in considerazione del fatto che dal risultato dall’analisi di normalità economica potrebbe derivare uno scostamento “assai rilevante” tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO. In particolare l’Agenzia delle Entrate richiede all’Ufficio di “tenere in particolare considerazione” le situazioni in cui l’attività sia svolta in condizioni di “marginalità economica”, per le quali i nuovi indicatori potrebbero “comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente”. Sono evidenziati inoltre gli elementi caratterizzanti le situazioni di marginalità economica. LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICATORI Comunicato stampa vice ministro Visco 3.7.2007 Per l’anno 2006 l’adeguamento previsto in ciascuno studio di settore può essere effettuato tenendo conto del livello minimo dei ricavi derivante dall’applicazione degli indicatori, a condizione che tale livello minimo non sia inferiore al livello di congruità puntuale senza indicatori In fase di accertamento, l’Agenzia delle Entrate dovrà motivare l’utilizzo degli indicatori, tenuto conto che sugli stessi non c’è stato il parere della Commissione degli esperti Per dare maggiori certezze nella fase di accertamento l’Agenzia utilizzerà una procedura per uniformare le fasi del contraddittorio si applica il premio di congruità previsto dall’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 per i contribuenti che si adeguano al ricavo minimo con indicatori 17 LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICATORI DM 4.7.2007 MODIFICA AL DM 20.3.2007 con il quale il nuovo livello di congruità è pari al maggiore tra il livello minimo calcolato con gli indicatori e il ricavo puntuale senza gli indicatori Circolare Agenzia Entrate 6.7.2007, n. 41/E DL 81/2007 18 INTRODUZIONE NELLA FINANZIARIA 2007 DEI NUOVI COMMI 14bis e 14ter con i quali è stabilità la sperimentalità degli indicatori e la loro natura di presunzioni semplici Adeguamento alle risultanze degli studi di settore La possibilità di indicare in dichiarazione ricavi, compensi e corrispettivi IVA per evitare l’accertamento da studi di settore è disciplinata dall’art. 2, DPR n. 195/99 19 Adeguamento: le differenze tra studi evoluti e non evoluti Studi non evoluti Studi evoluti Indicatori comma 14 (DM 20.3.2007) Indicatori comma 13 (specifici per studio) Adeguamento con le regole 2007 Adeguamento al ricavo/compenso puntuale con indicatori 20 L’adeguamento per gli studi non evoluti A seguito del DM 4.7.2007 (che modifica il DM 20.3.2007) “gli accertamenti di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori: - livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica...; - livello puntuale di riferimento risultante dall’applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi”. Di conseguenza è ridotto il livello di adeguamento calcolato da GERICO Andrebbe altresì tenuto conto degli effetti del decreto Tesoretto secondo il quale gli indicatori hanno valenza sperimentale. Pertanto potrebbe essere sufficiente l’adeguamento al livello puntuale senza indicatori, anche se inferiore al minimo con indicatori 21 Tale regola si applica ancora per gli studi non oggetto di evoluzione L’adeguamento per gli studi non evoluti (“vecchi studi”) Esempio Ricavo/compenso dichiarato Ricavo/compenso minimo con indicatori di normalità economica 1 105.000 115.000 2 105.000 100.000 < 110.000 5.000 3 110.000 115.000 > 108.000 5.000 4 117.000 115.000 108.000 0 >> 22 > Ricavo/compenso puntuale senza indicatori di normalità economica Maggiore ricavo/compenso accertabile 108.000 10.000 GERICO 2008 - studi non evoluti Per le imprese, gli indicatori di normalità economica, definiti dal DM 20 marzo 2007, sono i seguenti: Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi; Rotazione del magazzino o durata delle scorte; Valore aggiunto per addetto; Redditività dei beni strumentali. Nessuna modifica con riguardo ai vecchi studi 23 Nuovi studi in evoluzione dal 2007 Interventi sugli indicatori di normalità economica Per i nuovi studi in evoluzione il riferimento è dato dal ricavo determinato dall’applicazione dello settore, e dai maggiori ricavi dall’applicazione degli indicatori di economica 24 ricavo di puntuale, studio di derivanti normalità Esempio - Periodo d’imposta 2007 Ricavi puntuali derivanti dall’applicazione dello studio di settore…………………………………… 1.000 + Maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica…………….………… 100 = Ricavi puntuali complessivi derivanti dall’applicazione dello studio di settore e dall’applicazione degli indicatori di normalità economica…………………….. 1.100 Il contribuente è considerato “congruo” alle risultanze degli studi di settore se i ricavi o compensi dichiarati sono uguali o superiori a 1.100. 25 Studi in evoluzione per il 2007 Interventi sugli indicatori di normalità IMPRESE Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi; Durata delle scorte; (NEW) Incidenza dei costi residuali (che non entrano in regressione) rispetto ai ricavi stimati da GERICO Nei nuovi studi non troviamo più, quale indicatore di normalità economica, il valore aggiunto per addetto e la redditività dei beni strumentali. Il valore aggiunto per addetto è stato inserito tra gli indicatori di coerenza economica 26 Incidenza dei costi residuali (che non entrano in regressione) rispetto ai ricavi stimati da GERICO Il nuovo indicatore mira a contrastare il fenomeno di non corretta indicazione dei dati nel modello studi. Il fenomeno riguarda l’indicazione, in misura maggiore, di costi che non entrano in regressione Se i costi residuali dichiarati dal contribuente risultano superiori al valore massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore viene moltiplicata per il relativo coefficiente. 27 L’influenza a cascata dei nuovi indicatori di normalità economica Gli indicatori di normalità economica hanno un effetto “a cascata” nel senso che il maggior ricavo risultante dal primo e dal secondo indicatore avrà effetto sul terzo indicatore riguardante i costi residuali 28 MODELLI DI COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI Studi di settore e modelli dei dati per gli studi di settore GLI STUDI DI SETTORE sono costituiti dal modello matematico statistico che viene codificato nella nota tecnica e metodologica sulla base della quale funziona il software GERICO. Lo studio viene approvato con Decreto del MEF entro il 31 marzo successivo all’anno di decorrenza I MODELLI PER GLI STUDI DI SETTORE costituiscono soltanto lo strumento per comunicare i dati necessari all’Amministrazione Finanziaria per applicare gli studi. Sono approvati, unitamente alle istruzioni, ogni anno con Provvedimento dell’Agenzia Entrate. L’obbligo di compilazione del modello non comporta automaticamente l’applicabilità degli studi di settore al contribuente. Ciò si verifica con maggiore frequenza a partire dal 2006 (Unico 2007) 30 Obblighi dei contribuenti soggetti agli studi di settore Il modello per la comunicazione dei dati costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi Deve essere inviato telematicamente; l’obbligo di compilazione del modello comporta l’obbligo di inviare la dichiarazione mod. UNICO in via telematica La mancata compilazione del modello contenente i dati per gli studi di settore integra la fattispecie di DICHIARAZIONE IRREGOLARE Dev’essere barrata la casella “Studi di settore” presente nel frontespizio 31 Contenuto e struttura dei modelli I vari tipi di dati sono collocati nei vari quadri dei modelli secondo la seguente struttura tipica: 32 Dati del personale Quadro A Unità locale Quadro B Modalità svolgimento Quadro C Elementi specifici Quadro D Beni strumentali Quadro E Dati contabili Quadro F o G Quadro Z dati complementari Quadro X correttivi contabili Modifiche al quadro F (elementi contabili per le imprese) Nuovi righi riguardanti i compensi corrisposti ai soci amministratori di società (F36, F37 e F38); Nuovo campo (di cui rigo F19) riguardante i compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi; Ragguaglio al periodo di possesso del valore dei beni strumentali indicati nel quadro F e quadro G 33 Ragguaglio al periodo di possesso del valore dei beni strumentali Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. Ad esempio, il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo storico. 34 35 Dati relativi agli amministratori 36 Modifiche previste al quadro G (elementi contabili per i professionisti) Il quadro G è stato integrato con nuovi righi: Altri proventi lordi (rigo G03); Plusvalenze patrimoniali (rigo G04); Minusvalenze patrimoniali (rigo G10); Ammortamenti (oltre a quelli per beni mobili strumentali) (rigo G11); Altre componenti negative (rigo G12); Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche (rigo G13) 37 Modifiche al quadro G (professionisti) 38