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Intervento Notaio -Minussi Daniele

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Intervento Notaio -Minussi Daniele
Dott. Daniele Minussi, Notaio
Aspetti notarili degli
istituti
a tutela della disabilità
Perché il notaio?
• È esperto di diritto civile,
di diritto di famiglia
• Si occupa, prima
dell’aspetto relativo alla
patologia del diritto, di
quello della fisiologia del
diritto
• È il professionista del
diritto successorio
• È pratico degli aspetti
fiscali e tributari
Importanza di una corretta
pianificazione successoria
• Messa a fuoco delle esigenze
di sviluppo della vita figli e
della tranquillità dei genitori
• Pianificazione tributaria:
minimizzazione del carico
fiscale
• Prevenzione del contenzioso
familiare: l’importanza di
«fare le cose giuste»: figli
diversi, trattamento eguale?
Dopo di noi:
il futuro si progetta nel presente
I problemi della famiglia
con un figlio disabile
• Come proteggere mio figlio quando non ci saremo più?
• Aspetti giuridici ed aspetti economici
• I due genitori: non sono una cosa sola
• I difficili rapporti con l’assistenza pubblica, ISEE,
amministrazione di sostegno
• Quali equilibri tra più figli?
• I diritti di legittima
• Un fratello come «guida»: quando il figlio sostituisce i genitori
Aspetti giuridici ed aspetti
economici…
Cosa significa «proteggere» un figlio per il tempo in cui non
ci saremo più?
• Lasciargli beni?
• Quali beni? Quali attività?
• I problemi dei beni di proprietà del disabile
• Amministrazione ordinaria e straordinaria (manutenzione, alienazione,
costituzione garanzie)
• Impossibilità di una destinazione volontaria per testamento
• Lasciare beni a chi si occuperà di lui?
• E i diritti di legittima?
• Il conflitto di interessi tra il fratello come amministratore di sostegno e
come coerede
• Come rendere coercibile il vincolo assistenziale?
Due genitori…
Non sono una cosa sola…
L’inderogabilità dei diritti di
legittima
• Qualsiasi disposizione in violazione della quota legittima è
riducibile
• Non è possibile una rinunzia preventiva alla propria quota di
legittima
• Non è possibile per un disabile disporre dei propri diritti di
legittima neppure dopo la morte dell’ereditando
• Doverosità della condotta del rappresentante legale di
procedere con azione di riduzione contro le disposizioni che
violassero le legittima dell’incapace
• Impossibilità di essere autorizzati dal Giudice a prestare
acquiescenza a disposizioni testamentarie che nominassero
eredi altri soggetti ovvero disponessero nel senso di lasciare
l’usufrutto per l’intero al disabile e la nuda proprietà ad altro
soggetto (divieto di pesi e condizioni: art. 549 cod. civ.)
Strumenti giuridici
di protezione
Il trust
Il vincolo di destinazione
Il patto di famiglia
Una accorta pianificazione successoria
• Sostituzione fedecommissaria: un’occasione mancata
• Legati ed onere
• La Donazione
• Modale
• Con patto di riversibilità
• Fondazioni/Treunternehmen/Anstalten
•
•
•
•
Il Trust
http://www.e-glossa.it/wiki/il_trust%C2%A3_nozione.aspx
Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro
ordinamento una analoga figura.
Un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene ad un altro soggetto (il c.d.
trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate
nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary).
Il Disegno di legge n.2232…
Il disegno di legge n. 2232 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, riconosce
agevolazioni ed esenzioni fiscali a favore di trust che perseguano, come
finalità esclusiva, l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone
gravemente disabili. Nello specifico, il disegno di legge prevede che tutti gli atti di
conferimento di beni o di diritti in trust godano dell’esenzione dall’imposta sulle
successioni e donazioni, ricorrendo specifici presupposti.
La finalità del disegno legge n. 2232, già approvato alla Camera dei deputati il 4
febbraio scorso, è quella di riconoscere alle persone affette da disabilità grave ed
accertata secondo le modalità di cui all’art. 4, legge n. 104/1992, una maggiore
inclusione sociale garantendogli, quanto più è possibile, una continuità di
cure, assistenza e protezione anche dopo il venir meno del sostegno
familiare. Per realizzare quest’obiettivo, il testo del disegno di legge dispone una
pluralità di interventi tra i quali l’incremento da 530 a 750 euro della soglia di
detraibilità delle spese sostenute per polizze assicurative aventi ad oggetto il
rischio di morte e finalizzate alla tutela di soggetti gravemente disabili.
Il vincolo di destinazione
(art. 2645 ter cod.civ.)
TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA RIFERIBILI A PERSONE CON
DISABILITA', A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, O AD ALTRI ENTI O
PERSONE FISICHE
• Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta
anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al
fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i
loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti
per tale scopo.
Il nuovo testo
dell’art. 2929 bis cod.civ.
Sezione I-bis - ESPROPRIAZIONE DI BENI OGGETTO DI VINCOLI DI INDISPONIBILITÀ O
DI ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di
indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici
registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente
ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine
di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto
pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione
del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo
comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle
ragioni del creditore.
(Articolo inserito, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 12, comma 1, D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
Il “patto di famiglia”
http://www.e-glossa.it/wiki/il_patto_di_famiglia.aspx
• Ai sensi dell'art.768 bis cod.civ. "è patto di famiglia il contratto con cui...
l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di
partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o più discendenti". La finalità del patto di famiglia sarebbe quella di
agevolare il trasferimento della proprietà dell'azienda tra genitori e figli, evitando
che le caratteristiche proprie di un atto di liberalità donativa costituiscano una
remora alla circolazione della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità
dell'impresa e le ragioni dell'economia.
Un’accorta
pianificazione successoria…
Protezione per i propri cari…
Sostituzione fedecommissaria
(art.692 cod.civ.)
• Per il tramite della sostituzione fedecommissaria il disponente
impone al beneficiato istituito (sia esso tale a titolo di erede o di
legato)l'obbligo di conservare quanto ricevuto onde farne
restituzione, alla morte, ad altro soggetto, appellato sostituito
o fedecommissario.
• L'istituto, di antiche origini e tormentate vicende, connotato dalla
finalità di conservare e mantenere uniti i beni familiari, nel vigente
ordinamento è stato piegato a finalità assistenziali di cura di
soggetti incapaci, diversamente essendo vietato a pena di nullità
della relativa disposizione.
• La funzione assistenziale giunge fino al punto da consentire che il
fedecommesso possa riguardare anche la porzione legittima
spettante all'interdetto, in deroga al principio di cui all'art.549 cod.
civ., secondo il quale alla quota di riserva non possono essere
apposti pesi o limitazioni di alcun genere
Art. 692 cod. civ.
1.
2.
3.
4.
5.
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il
coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la
vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle
condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine
indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto
cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il
relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della
maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di
effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che
abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Legato, onere o modo
• Legati di prestazioni periodiche
• Rendita vitalizia
• Mantenimento
• Alimenti
• Onere o modo
• Rendita vitalizia
Il modo (o onere)
• Il modo, o onere modale, consiste in una clausola diretta a
restringere o limitare il contenuto di un'attribuzione effettuata
a titolo gratuito, imponendo a colui che ne sia gravato una
condotta consistente in un dare, in un fare o in un non fare a
favore del disponente, di terzi o dello stesso beneficiato.
Esso costituisce, per il beneficiario dell'attribuzione gratuita,
talvolta una limitazione al potere di disposizione attinente a
quanto oggetto della liberalità, altre volte un autonomo obbligo,
che si traduce comunque in una riduzione del contenuto
economico dell'attribuzione patrimoniale (che può giungere fino
all'esaurimento della portata positiva di essa)
• Apponibile sia a donazione, sia a testamento
Prima di parlare di donazione…
Qualche precisazione
di ordine fiscale…
L’imposta di successione e di
donazione in Italia
• Per ogni discendente in linea retta franchigia fino a €
1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%
• Per il coniuge analogo trattamento.
• Per gli estranei: imposta dell’8%
• Se l’oggetto è costituito da beni immobili va aggiunta
imposta ipocatastale del 3%
L’imposta di successione in Europa
Germania
In Germania l’importo della tassazione sulle successioni
dipende dal valore del patrimonio ereditato nonché dal
grado di parentela degli eredi. Notevoli sgravi sono previsti
per i coniugi, partner registrati dello stesso sesso, figli e
nipoti. Altre persone, quali i partner di una unione di fatto,
hanno diritto unicamente a uno sgravio di 20.000 euro. Le
aliquote di imposta variano tra il 7 e il 50%.
Francia
Il pagamento dell’imposta sul trasferimento di proprietà a
titolo gratuito è disciplinato dalla legge relativa all’imposta
sulle successioni e sulle donazioni. Specifici sgravi sono
comunque previsti per ciascun erede a seconda del
rispettivo grado di parentela con il defunto. Il livello di
tassazione raggiunge punte del 55% ed anche del 60%
Inghilterra
• In virtù della legge britannica sulle imposte di successione (Inheritance Tax Act) del
1984 l’eredità è tassabile:
• per l’intero patrimonio, se il defunto era abitualmente residente nel Regno Unito
al momento della morte o fino a tre anni prima della morte.
• Qualora il defunto fosse abitualmente residente fuori dal Regno Unito, le sue
proprietà ubicate fuori dal Regno Unito sono escluse dall’imposta di successione
britannica, indipendentemente dal luogo dove viveva il cessionario (lex rei sitae).
• Ai sensi della legge sulle imposte sulla successione del 1984, per l’intero
patrimonio del defunto 325.000 sterline sono esenti da imposte (dal 6 aprile
2009), a prescindere che il patrimonio passi a una o più persone e a prescindere
dalla relazione tra il defunto e i beneficiari.
• I trasferimenti in favore del coniuge o del partner civile del defunto (o cedente) sono
totalmente esenti da imposte. Tuttavia, se immediatamente prima del trasferimento il
cedente è domiciliato nel Regno Unito ma non il suo coniuge o il partner civile,
solamente 55.000 sterline sono esenti da imposte.
• Il valore eccedente alle soglie di cui sopra è tassato a un’aliquota del 40% (dal 6
aprile 2009).
Quali prospettive?
Nuove tasse sugli immobili?
Nuova tassazione sulle
successioni?
Nuove rendite catastali?
Inheritance tax revenue/death
(2008)
• Spagna 7552
• Francia 14290
• Germania 5543
• Inghilterra 6775
• Finlandia 13130
• Italia 573
• Portogallo 0
• Media EU 5193
Ecco perché occorre… Pianificare
“Splitting” familiare: donazioni ai
figli, al coniuge, ai nipoti
• Oggetto: beni immobili, denaro, quote sociali, strumenti finanziari,
preziosi.
• Soggetti e regime fiscale: quando la donazione intervenga in linea
retta (tra genitori e figli, tra nonni e nipoti) oppure tra coniugi è
contrassegnata da un regime tributario agevolato.
Regime fiscale della donazione: le
aliquote
• Per ogni discendente in linea retta franchigia fino a €
1.000.000. Oltre a tale limite imposta del 4%
• Per il coniuge analogo trattamento.
• Se l’oggetto è costituito da beni immobili imposta
ipocatastale del 3%
• Se si tratta di “prima casa” l’imposta ipocatastale è
ridotta in misura fissa (€ 200)
La donazione: le opportunità
• Differenza tra valore venale e valore catastale (talvolta di
notevole proporzione)
• Possibilità di ricavare cospicua esenzione dall’imposizione
presente e futura in forza alla riserva, a favore del
donante, del diritto di usufrutto vitalizio
• Possibilità di modulare il contenuto della riserva (diritto
di abitazione, riserva di usufrutto successivo ex art.796
cod. civ.)
Base imponibile della donazione
• Valore dei beni mobili (denaro/preziosi/altri valori
mobiliari da quotazioni del giorno)
• Valore delle partecipazioni societarie in base a situazione
patrimoniale e di bilancio (eventuale perizia di stima)
• Valore degli immobili in base a rendita catastale
moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione di legge
• Se viene donata la sola nuda proprietà, il valore
dell’usufrutto viene scorporato
Valore della nuda proprietà
•
•
•
•
•
•
da 0 a 20 anni 95,00
da 21 a 30 anni 90,00
da 31 a 40 anni 85,00
da 41 a 45 anni 80,00
da 46 a 50 anni 75,00
da 51 a 53 anni 70,00
•
•
•
•
•
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•
•
da 54 a 56 anni 65,00
da 57 a 60 anni 60,00
da 61 a 63 anni 55,00
da 64 a 66 anni 50,00
da 67 a 69 anni 45,00
da 70 a 72 anni 40,00
da 73 a 75 anni 35,00
da 76 a 78 anni 30,00
da 79 a 82 anni 25,00
•
•
•
da 83 a 86 anni 20,00
da 87 a 92 anni 15,00
da 93 a 99 anni 10,00
La donazione: i rischi connessi ad
errate o carenti informazioni
• La regola del coacervo ereditario
• non vale per quanto oggetto dei “patti di famiglia”
• L’imposta di successione
“Ti faccio questo dono, ma voglio
tenere qualche cosa per me…”
Donazione con riserva…
Non solo di usufrutto
• La più semplice ipotesi di limitazione della liberalità donativa consiste nella riserva,
in capo al donante, di un diritto sul bene oggetto della donazione. Frequentemente
essa ha dunque ad oggetto la sola nuda proprietà, con riserva in capo al donante
dell’usufrutto vitalizio.
• È il caso di sottolineare come la riserva ben potrebbe avere ad oggetto anche altri
diritti reali minori parziari, quali il diritto di uso e/o abitazione o il diritto di
superficie.
• La riserva del diritto di superficie si presta ad una pluralità di considerazioni, con
specifico riferimento alla superficie costituita perpetuamente/a tempo determinato
(ma eccedente la durata della vita del donante) ed avente ad oggetto un edificazione
da effettuarsi o già effettuata.
– In tale ultima ipotesi sarebbe possibile disporre mortis causa da parte del donante in
relazione alla proprietà separata.
L’usufrutto successivo
• La figura dell'usufrutto successivo si verifica quando il costituente
attribuisce il diritto di usufrutto ad una persona e, successivamente, alla
morte della stessa, ad un'altra. Questa disposizione produrrebbe
l'inconveniente di privare la proprietà del suo contenuto economico: un
diritto nudo destinato a rimanere tale per generazioni non risulterebbe di
alcuna utilità per il titolare.
• Connessione della figura in esame con quella del divieto di sostituzione
fedecommissaria (Cass. Civ. Sez. II, 243/95).Per questo motivo, che affonda
le proprie radici nella stessa regola per la quale la legge stabilisce che
l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario (art. 979 cod. civ.),
la clausola, contenuta in un testamento, varrebbe soltanto a favore dei
primi chiamati (art. 698 cod. civ.).
• L'art. 796 cod. civ., in materia di donazione dispone che è consentito al
donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo
di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone" affrettandosi
tuttavia a concludere "ma non successivamente".
Donazione con riserva dell’usufrutto
per sé e dopo di sé per altri
L'art. 796 cod. civ., dettato in materia di donazione, dispone che è consentito al
donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo di lui, a
vantaggio di un'altra persona o anche di più persone", affrettandosi tuttavia a
concludere "ma non successivamente". Sembrerebbe, prima facie, che il legislatore
abbia introdotto un'ipotesi di usufrutto successivo, che prende vita all'atto
dell'estinzione del diritto del primo usufruttuario.
L’opinione prevalente ritiene che la fattispecie debba esser così articolata:
a) donazione della nuda proprietà e contestuale riserva del diritto di usufrutto per sé;
b) clausola di ulteriore riserva dell'usufrutto in favore di altro soggetto.
Secondo la ricostruzione del fenomeno effettuata dalla giurisprudenza, si tratterebbe
di una fattispecie costituita da due distinti negozi: un atto traslativo della nuda
proprietà in favore del donatario ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in
favore del terzo. Quest'ultima non produrrebbe effetti fino a che non fosse
sopraggiunta l'accettazione del terzo, da effettuarsi anteriormente alla morte del
costituente e sottoposta alla condizione della premorienza del disponente (Cass. Civ.
Sez. II, 2899/75).
Donazione ex art. 796 cod. civ.:
profili tributari
La parametrazione del valore (in base alle tabelle attuariali) della nuda
proprietà (vale a dire di quanto si va a trasferire, ciò che dunque
costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di
donazione, di trascrizione e catastale) segue il principio in forza del
quale occorre tener conto dell'età dell'usufruttuario (anche soltanto
potenziale, in quanto destinatario dell'usufrutto successivo) meno
anziano.
(Cass. Civ., Sez. V, 1217/2011) In tema di imposta sulle donazioni e con riferimento all'ipotesi di donazione della
nuda proprietà con riserva, da parte del donante, dell'usufrutto per sé e, dopo la sua morte, in favore di più
beneficiari, il valore del bene donato al nudo proprietario va calcolato tenendo conto della situazione come a
quel momento prevedibile secondo l'"id quod plerumque accidit", con depurazione del valore dell'usufrutto
calcolato facendo riferimento all'età del più giovane dei beneficiari di tale diritto, cioè di colui che,
prevedibilmente, morirà dopo il più anziano ritardando a tale data il consolidamento della piena proprietà.
La limitazione modale
• È possibile, ai sensi dell’art. 793 cod. civ. imporre a carico del
donatario un modo, in favore di terzi (es.: un figlio disabile oppure
anche in favore del disponente stesso)
• Il modo obbliga il beneficiario a dare, fare o non fare qualcosa a
favore del disponente o di terzi, ma il donatario è tenuto
all’adempimento dell’onere solo entro i limiti del valore della cosa
donata
• La risoluzione della donazione per inadempimento del modo può
essere domandata dal donante o dai suoi eredi se prevista nella
donazione
– Secondo un’opinione la donazione modale avrebbe la consistenza di un
contratto con prestazioni corrispettive, ogniqualvolta l'adempimento
dell'obbligazione modale fosse stata prevista a pena di risoluzione dell'atto.
Condizione della riserva di disporre di cose
determinate
(art.790 cod.civ.)
Ai sensi dell'art. 790 cod.civ. nell'ipotesi in cui il donante si fosse riservato la facoltà di disporre di qualche
oggetto compreso nella donazione (es.: Tizio dona a Caio l'appartamento in Via Appia, con riserva di disporre
delle cantine pertinenziali) o di una determinata somma sui beni donati morendo senza averne disposto,
questa facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
L'essenza della riserva del donante non corrisponde ad altro se non ad una condizione risolutiva di
tipo meramente potestativo, che la legge assume in considerazione specifica.
L'art. 790 cod.civ. prevede altresì che l'oggetto della riserva del donante possa essere
A) “qualche oggetto compreso nella donazione”
La proprietà su alcuno dei beni donati
Un diritto parziario su alcuno dei beni donati
B) "una determinata somma sui beni donati".
Qui letteralmente potrebbe sorgere un equivoco: deve forse ritenersi che solo quando la donazione abbia ad
oggetto una somma di denaro il donante possa riservarsene una parte? Per lo più la norma viene
interpretata nel senso che debba essere imposto (più che riservato) un onere al donatario, onere
consistente nell'erogazione di un somma determinata, quale che sia l'oggetto della donazione. Es.: Tizio
dona a Caio la villa posta in Via Appia, riservandosi di disporre della somma di 10.000 euro. Evidentemente
detta somma dovrà essere erogata dal donatario quale modo impostogli dal donatario a favore di sé
medesimo.
Tale disposizione accessoria dovrebbe intendersi sottoposta a condizione sospensiva meramente
potestativa (la richiesta effettuata in questo senso dal donante), da reputarsi valida, stante il modo di
disporre della norma in esame.
“Ti faccio questo dono, ma quando
muoio!”
oppure:
“Ti faccio questo dono, ma se non
muori prima di me…”
Donazione sotto modalità di morte
•
•
•
Il diritto romano conosceva una fattispecie di donazione, sottoposta alla condizione sospensiva il cui
evento consisteva nella morte del disponente e revocabile da parte di costui. Essa veniva in
considerazione quando taluno dovesse partire per un lungo viaggio o per andare in guerra e
la revocabilità era appunto connessa all'eliminazione del fattore di rischio: una volta tornato dalla
battaglia il disponente poteva porre nel nulla l'atto dispositivo allo scopo di poter nuovamente provvedere
in relazione ai propri beni. La figura, così costruita, proprio in considerazione della revocabilità, non
potrebbe sottrarsi ad una valutazione in termini di nullità, venendo certamente ad integrare gli estremi
di un atto a causa di morte. Gli interpreti reputano, al contrario, pienamente ammissibili e valide le
donazioni in cui la morte non è la causa della disposizione a titolo liberale, bensì costituisce
l'evento dedotto nella clausola condizionale ovvero in quella afferente al termine di efficacia,
elementi accidentali e non già essenziali (come invece lo è la causa) del negozio.
Ad esempio:
A) Tizio dona a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia sotto condizione sospensiva della morte del
donante (donazione sotto condizione sospensiva, si praemoriar ).
B) Sempronio dona a Mevio il fondo Tuscolano a far tempo dalla morte di Sempronio medesimo
(donazione a termine iniziale differito, cum moriar ).
Si tratta, in entrambe le ipotesi, di atti di liberalità per il cui tramite non viene posta in essere una
attribuzione mortis causa, bensì attribuzioni inter vivos sia la cui mera efficacia è variamente collegata
con l'evento morte del disponente, evento che non può ex se essere considerato illecito.
Donazione si praemoriar
(condizione sospensiva della morte del disponente)
La premorienza del disponente rispetto al beneficiario di una donazione può
rappresentare l'evento dedotto sotto una condizione sospensiva, verificatasi la quale è
previsto che l'atto di liberalità acquisti efficacia.
Si parla a tal proposito di donazione si praemoriar (=se premuoia, a condizione che premuoia).
Mentre la c.d. donazione mortis causa (dalla quale comunque non scaturisce nessuna
aspettativa, se non di mero fatto) è nulla, è invece valida la donazione munita della clausola in
esame. In essa l'evento morte non funge da causa dell'attribuzione, bensì da evento dedotto
nell'ambito di un elemento accidentale.
Il donatario diviene, in conseguenza della stipulazione, immediatamente titolare di
un'aspettativa giuridicamente tutelata, vale a dire di una situazione giuridica soggettiva
corrispondente a quella che acquista ogni acquirente sotto condizione sospensiva.
Ciò consente al medesimo di compiere atti conservativi (art. 1356, I° comma cod.civ.), financo di
disporre dell'aspettativa medesima, ad esempio alienandola (art. 1357 cod. civ.).
La figura in esame potrebbe al più dissimulare un patto successorio istitutivo a titolo gratuito,
ogniqualvolta il donante avesse in questa maniera inteso disporre della propria futura
successione, considerando come ereditari i beni di cui viene a disporre con l'atto di liberalità. In
questi casi rimane aperta un'eventuale impugnativa dell'atto compiuto in fronde alla legge (art.
1344 cod. civ.).
Donazione cum moriar
(termine iniziale coincidente con la
morte del donante)
Alla donazione è sicuramente apponibile tanto un termine di efficacia iniziale quanto
un termine finale.
Particolari problemi pone il termine iniziale della donazione quando venga a coincidere
con la morte del donante (c.d.donatio cum moriar) essendovi il dubbio che ciò possa in
qualche misura venire a contrastare con il divieto dei patti successori di cui all'art.
458 cod. civ..
Si è tuttavia rilevato che, nella fattispecie evocata non tanto si ha un atto a causa di
morte, inammissibile nel nostro diritto quando assumesse le vesti contrattuali, bensì
una valida donazione nella quale il termine, coincidente nella morte del donante, viene
semplicemente a svolgere la funzione propria degli elementi accidentali, nella specie
segnare il momento di produzione dell’effetto dell’atto. L'evento morte viene dedotto
quale termine di efficacia, non pone problemi di validità, a differenza dagli atti a
causa di morte, nulli, in quanto effettuati in violazione dell'art. 458 cod. civ.
Altro problema è se la donazione possa dedurre, quanto alle possibili attribuzioni
traslative, un diritto di proprietà a termine finale (proprietà temporanea).
La condizione di riversibilità
La condizione di riversibilità (art. 791 cod.civ.) consiste nella previsione, da parte del donante, della possibilità che quanto oggetto
dell'atto di liberalità ritorni a lui medesimo, nell'ipotesi in cui il donatario, da solo o unitamente ai suoi discendenti, dovesse
premorirgli.
La ratio dell'istituto si fonda sul fatto che il donante intende beneficiare il donatario ed eventualmente i di lui discendenti ma, venendo meno
questi soggetti ed essendo ancora in vita il donante, quest'ultimo preferisce se stesso ad ogni diverso soggetto al quale perverrebbero i beni.
Si pensi all'esempio che segue: Tizio dona a Caio la casa posta in Via Appia, con la clausola in forza della quale, se Caio dovesse defungere
prima di Tizio, il bene ritornerà di proprietà di esso donante. In questo caso, proprio perché viene identificato il donatario, la riversibilità è
limitata al solo caso della morte di costui.
Così descritto il patto, occorre rilevare che esso si iscrive perfettamente nell'ambito delle clausole condizionali, consistendo in una
condizione risolutiva in cui l'evento è costituito dalla premorienza di uno o più soggetti rispetto al disponente.
Lla riversibilità non può che avere quale effetto il recupero dell'oggetto della donazione in capo al solo donante. Precisa a tal proposito il
III°comma dell'art. 791 cod. civ. che il patto a favore di altri si considera come non apposto. Il meccanismo della retroattività della
condizione non può che importare la reintegrazione in capo al disponente di quanto oggetto dell'atto. Ogni ulteriore effetto non potrebbe che
esser ricondotto alla forza di un ulteriore atto dispositivo (es.: una nuova donazione).
L'efficacia della condizione di riversibilità è considerata specificamente dall'art. 792 cod. civ., il quale prevede che essa risolva tutti gli atti di
disposizione che fossero stati compiuti in relazione ai beni donati, venendo il donante a recuperarli liberi da ogni peso o ipoteca. Sotto questo
aspetto, la retroattività propria del patto di riversibilità, in armonia con la natura condizionale di essa, ha carattere reale. Se Caio, al quale è
stata donata con patto di riversibilità la casa in Via Appia, dopo aver venduto detto bene a Sempronio, muore essendo ancora in vita il donante,
il bene viene recuperato al patrimonio del donante, risolvendosi anche l'ulteriore atto di disposizione effettuato dal donatario. Né il terzo
Sempronio potrà dolersene, risultando dall'esame delle risultanze di Conservatoria la condizione di riversibilità. In buona sostanza il tema è
quello dell'alienazione di un diritto sottoposto a condizione risolutiva.
E' ammissibile per il donante dar vita ad un patto di riversibilità avente efficacia retroattiva limitata alle parti (retroattività
obbligatoria)? La risposta affermativa si fonda sui minori effetti che una siffatta clausola sortirebbe per i terzi, i quali non sarebbero
pregiudicati dall'eventuale caducazione degli effetti dell'atto di liberalità.
Si fa eccezione al principio di retroattività del patto di riversibilità, ai sensi dell'art. 792 cod. civ., per l'ipoteca iscritta a garanzia di convenzioni
matrimoniali quando gli altri beni del coniuge donatario sono insufficienti e unicamente nell'ipotesi in cui la donazione sia stata fatta con la
medesima convenzione matrimoniale da cui risulta l'ipoteca.
Ulteriori ipotesi di apposizione di
clausola condizionale
• Donazione sottoposta alla condizione risolutiva del
sopravvenuto stato di bisogno del donante ovvero al
sopraggiungere di differenti eventi, oggettivamente
constatabili
• Obbligazione modale in favore del disponente
sottoposta a condizione sospensiva consistente nelle
sopravvenienze di cui sopra
Fondazioni, Stiftung
• Fondazioni. Enti dotati di personalità giuridica. Patrimonio minimo.
Controlli governativi: riconoscimento e controlli successivi.
• La Stiftung è una persona giuridica costituita con l'apporto di un
fondo al fine del raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552 del
c.c. del Liechtenstein). Al momento del conferimento dei beni, la
Stiftung ottiene lo status di "persona morale" (che non è una piena
personalità giuridica), mentre acquista la piena personalità giuridica
solo con l'iscrizione al Pubblico Registro.
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