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La disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

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La disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
La disciplina di utilizzazione delle
TERRE E ROCCE DA SCAVO.
Il DM 10 agosto 2012 n. 161
e le disposizioni per i piccoli cantieri
Giorgio Russomanno - Confartigianato
Rieti, 7 dicembre 2012
Introduzione
Da dove nasce il DM 161/2012 ?
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 184-bis (Sottoprodotto)
…
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
D.Lgs. 205/2010 - art. 39. (Disposizioni transitorie e finali)
…
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 184-bis, comma 2, è abrogato
l’art. 186 (del D.Lgs. 152/06).
…
14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi del’art. 184-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 come
introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come
sottoprodotto il materiale derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
Introduzione
Stralcio Decreto-Legge Sviluppo – 26/10/2011
…
Semplificazione del regime dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo
1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da
scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o
mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché
inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione,
perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica
industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione
a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro
ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti
anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di
destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni
naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni
soglia di contaminazione.
Con questa disposizione il Decreto Sviluppo sembra voler anticipare, per il solo settore dei LLPP, le
disposizioni previste dal Regolamento ministeriale per tutti i materiali di scavo
Ambito di applicazione
La norma si applica ai materiali da scavo (= il suolo/sottosuolo, con eventuali presenze
di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera).
Sono esclusi i materiali provenienti direttamente da interventi di demolizione (rifiuti)
SITO
Sito: area/porzione di territorio definita, intesa nelle
sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque
sotterranee, incluso l’eventuale riporto) dove
avviene lo scavo e l’utilizzo del materiale
Suolo/sottosuolo: la parte più superficiale della crosta
terrestre distinguibile, per caratteristiche chimicofisiche e contenuto di sostanze organiche, dal
sottostante sottosuolo
Riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali inerti di origine
antropica (materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici,
intonaci, ecc. derivanti da scavi, demolizioni, recupero di residui di lavorazione ecc.) e
suolo/sottosuolo. Per rispettare i requisiti ambientali previsti per l’utilizzo il materiale di origine
antropica dei riporti non può superare il 20%
Materiali da scavo (elenco non esaustivo)
 Suolo/sottosuolo (incluso riporto) derivanti da:
o
o
o
o
Scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc.)
Perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti,ecc.
Opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade, ecc.)
Rimozione e livellamento di opere in terra
 Litoidi e altre frazioni granulometriche provenienti da escavazioni in:
o
o
Alvei di corpi idrici superficiali e del reticolo idrico scolante
Zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini
 Residui di lavorazione dei materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)
I materiali da scavo possono contenere, sempre che la composizione media dell’intera
massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti (del regolamento),
materiali estranei di origine antropica quali: calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina,
miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato (il regolamento fissa al 20% la
quantità massima di materiali di origine antropica presenti, frammisti a suolo e sottosuolo,
nei riporti)
Alcune definizioni



Proponente = soggetto che presenta il Piano di Utilizzo
Esecutore = soggetto che attua il Piano di Utilizzo
Autorità competente = il soggetto che autorizza la realizzazione dell’opera (in caso di VIA è
l’autorità di cui all’art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Deposito intermedio
Il sito ove il materiale da scavo è depositato
temporaneamente in attesa di essere trasferito al sito di
destinazione.
Devono essere indicate, mediante apposita segnaletica:
informazioni sul sito di produzione
•
quantità depositate
•
dati amministrativi del Piano di Utilizzo
Ha durata max ≤ durata Piano di Utilizzo
Sito di produzione
Sito di destinazione
Uno o più siti
perimetrati in cui è
generato il materiale
da scavo
Il sito (diverso dal sito di
produzione) in cui il materiale
da scavo è utilizzato
Finalità del regolamento
Il regolamento stabilisce:
1) Criteri qualitativi da soddisfare per considerare i materiali da scavo sottoprodotti e
non rifiuti
2) Procedure e modalità di gestione dei materiali da scavo affinché questa avvenga
senza pregiudizio per la salute dell’uomo e per l’ambiente
In altre parole per poter utilizzare i materiali da scavo come sottoprodotti è necessario:
 Rispettare le condizioni di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento
 Dimostrare il rispetto di tali condizioni e tracciare la movimentazione dei materiali
(dalla fase di produzione alla fase di utilizzo) con appositi documenti
Condizioni per poter considerare i materiali da scavo
sottoprodotti – art. 4 comma 1 del regolamento
a) Il materiale è generato durante la realizzazione di un’opera (di cui è parte integrante)
il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
b) Il materiale sarà utilizzato per:
1. Reinterri, riempimenti, rimodellizzazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare,
ripristini e miglioramenti ambientali (nella stessa o in altre opere)
2. Processi produttivi in sostituzione di materiali di cava
c) Il materiale è idoneo ad essere utilizzato direttamente senza trattamenti diversi dalla
normale pratica industriale
d) Rispetto dei requisiti di qualità ambientale
Documentazione da produrre
Finalità
Rispetto delle condizioni
di sottoprodotto (art. 4
comma 1 DM 161/2012)
Tracciabilità del trasporto
Documento
Caratterizzazione
Ambientale
Piano di Utilizzo
Rif. Reg.
All. 2, 4 e 8
Proponente
(esecutore in
alcuni casi)
All. 5
Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (art. 6 e 7)
All. 7 mod.
Comunicazione
preventiva all’autorità
competente
All. 6
Documento di Trasporto
Avvenuto utilizzo
Soggetto
responsabile
Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo
Esecutore
All. 6
All. 7
Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
Per dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale dei materiali:
proponente
effettua
CARATTERIZZAZIONE
AMBIENTALE
di norma in FASE PROGETTUALE
e comunque prima dello scavo (All.2/4)
oppure
in FASE ESECUTIVA se non può essere
effettuata in fase progettuale)(All. 8)
prevede
1.
CAMPIONAMENTO
2.
CARATTERIZZAZIONE
CHIMICO-FISICA
prevede
1.
CAMPIONAMENTO
2.
CARATTERIZZAZIONE
CHIMICO-FISICA
Campionamento in fase progettuale
Modalità di raccolta del campione

Scavi esplorativi, pozzetti

Sondaggi a carotaggio (in subordine)
Individuazione dei punti di campionamento

Campionamento ragionato (sulla base dell’esame dei dati storici o delle
conoscenze del sito,…)

Campionamento su griglia (lato da 10 a 100 m)
Sistematico (su nodi)
Sistematico casuale (all’interno
delle maglie)
Campionamento in fase progettuale
Numero dei punti di indagine
Tipo di opera
OPERA SU AREA
OPERE LINEARI
GALLERIE
Condizione
N° punti di
indagine
Sup. < 2500 mq
min 3
2500 mq ≤ Sup.≤ 10000 mq
3 + 1 ogni 2500 mq
Sup. > 10000 mq
7 + 1 ogni 5000 mq
-
1 ogni 500 m
in caso di progettazione preliminare (*)
1 ogni 2000 m
-
1 ogni 1000 m
in caso di progettazione preliminare (*)
1 ogni 5000 m
(*) Nei LLPP il progetto preliminare “definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle
indicazioni del documento preliminare alla progettazione” … “stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione (n.d.r. progetto definitivo,
progetto esecutivo), in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell’intervento” … (DPR 207/2010, art. 17)
Campionamento in fase progettuale
Numero dei campioni per singolo sondaggio
Tipo di scavo
N° min campioni (per
ogni punto)
Profondità dei campioni
Camp. 1: da 0 a 1 m
SCAVO STANDARD
3
Camp. 2: fondo scavo
Camp. 3: zona intermedia
SCAVO SUPERFICIALE
(< 2m )
2
Camp. 1: da 0 a 1 m
Camp. 2: da 1 a 2 m
Camp. 1: fondo scavo
SCAVO ESPLORATIVO
SCAVO IN PORZIONE SATURA
DEL TERRENO (quella in cui
l'acqua, penetrando negli interstizi
del terreno, si trova a P > Patm)
CAROTAGGIO
RIPORTI
2
Camp. 2: su parete in relazione agli orizzonti
individuabili
Come sopra + 1 campione delle acque sotterranee
Più spezzoni di carota rappresentativi dell’orizzonte individuato al fine di
considerare una rappresentatività media



1 campione per ogni porzione di suolo interessata dai riporti
Campionamenti complessivi di tutte le frazioni granulometriche
Valutazione % in massa degli elementi di origine antropica
In ogni caso va previsto un campione per ogni orizzonte stratigrafico e in caso di evidenze
organolettiche di potenziale contaminazione (es. presenza di idrocarburi)
Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale
Condizioni di analisi dei campioni



I campioni devono essere privi della frazione > 2 cm
Le analisi devono essere condotte sull’aliquota di granulometria < 2 mm
La concentrazione del campione va determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi incluso
lo scheletro
Parametri da analizzare

Vanno definiti in base alla storia del terreno, alle attività antropiche, a inquinamenti pregressi, ad
anomalie del fondo, a possibili contaminazioni provocate dall’attività di scavo

Esiste un set minimo di parametri da analizzare (tab 4.1 del regolamento).
Se 6000 ≤ materiale scavo ≤ 150.000 mc è possibile riferirsi – per alcuni dei siti in esame - solo ad
alcuni dei parametri del set minimo (sostanze indicatrici)

Il rispetto dei requisiti ambientali per l’utilizzo dei materiali come sottoprodotti è garantito in caso di
rispetto delle Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della
Tabella 1 All. 5 titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alla specifica destinazione d’uso
urbanistica, o ai valori di fondo naturali
Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale
Set minimo parametri
Tabella 1 All. 5 titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 (CSC)
PARAMETRO
- COLONNA A SITI USO VERDE PUBBLICO, PRIVATO E
RESIDENZIALE
(mg/kg ss)
- COLONNA B SITI USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE
(mg/kg ss)
ARSENICO
20
50
CADMIO
2
15
COBALTO
20
250
NICHEL
120
500
PIOMBO
100
1000
RAME
120
600
ZINCO
150
1500
MERCURIO
1
5
IDROCARBURI C > 12
50
750
CROMO TOTALE
150
800
CROMO VI
2
15
AMIANTO
1000
1000
BTEX (*)
1
100
IPA(*)
10
100
(*) solo se l’area di scavo ≤ 20 m da grande viabilità o insediamenti con emissioni in atmosfera la cui
ricaduta può aver influenzato le caratteristiche del sito
Caratterizzazione chimico-fisica in fase progettuale
Condizioni per l’utilizzo
CONCENTRAZIONE INQUINANTI
UTILIZZO CONSENTITO
•
[ ] < lim colonna A
lim colonna A ≤ [ ] ≤ lim colonna B
•
•
•
•
reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, ripascimenti
interventi in mare
miglioramenti fondiari o viari o
altre forme di ripristini e
miglioramenti ambientali
rilevati, sottofondi
processi di produzione
industriale in sostituzione dei
materiali di cava
SITO DI
UTILIZZO
CONDIZIONI
qualsiasi
-
commerciale
o industriale
l’utilizzo in impianto industriale
è consentito solo se il
processo porta all’ottenimento
di prodotti o manufatti
merceologicamente diversi
dai materiali da scavo
•
[ ] > colonna A o B (1 o più
parametri)
Utilizzo consentito nel sito di
produzione o in sito diverso
(verosimilmente gli utilizzi sono
quelli sopra individuati ad
eccezione dei processi di
produzione industriale)
?
•
•
Deve essere dimostrato
(anche con analisi e studi
pregressi) che le
concentrazioni misurate
sono relative a valori di
fondo naturale
Non c’è un peggioramento
della qualità del sito di
destinazione
il sito di destinazione è in
un “ambito territoriale con
fondo naturale” analogo a
quello di produzione
Caratterizzazione ambientale in fase esecutiva
La caratterizzazione ambientale è consentita in fase esecutiva solo se è dimostrata l’impossibilità ad
eseguire l’indagine in fase progettuale.
La caratterizzazione in fase esecutiva dovrà comunque essere effettuata se i sistemi di scavo sono
potenzialmente contaminanti
I cumuli devono essere posizionati su “piazzole di caratterizzazione”
impermeabilizzate e adeguatamente segnalate (garantendo stabilità,
assenza di erosione delle acque e dispersione in atmosfera)
Ogni cumulo avrà un volume di 3000 – 5000 mc
CUMULI
N° cumuli da campionare = 5 ∙ (N° tot cumuli)1/3
Per ogni cumulo 8 campioni (4 in profondità e 4 in superficie). Viene
sempre campionato il 1° cumulo
Campionamento secondo UNI 10802
CARATTERIZZ.
IN FASE
ESECUTIVA
SU
AREA DI SCAVO o
FRONTE DI AVANZAMENTO
Caratterizzazione a inizio scavo e poi ogni 500 m
di avanzamento (salvo casi di potenziale
contaminazione)
Per ogni sondaggio 8 campioni distribuiti sul fronte
dello scavo
FONDO o PARETI di CORPI IDRICI SUPERFICIALI
intera AREA DI INTERVENTO
Piano di Utilizzo - contenuti
È redatto dal proponente e presentato all’autorità competente. In caso di approvazione è trasmesso
all’esecutore (previo comunicazione del nominativo all’autorità competente) - che ne diventa
responsabile - prima dell’inizio lavori. Vi sono indicate le modalità di gestione dei materiali da scavo nel
rispetto delle condizioni di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento.
Sezione/argomento
PRODUZIONE DEI
MATERIALI DA SCAVO
DESTINAZIONE
Informazioni richieste


ubicazione siti di produzione
volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie

ubicazione siti di utilizzo e individuazione degli eventuali processi industriali di
impiego
volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse litologie e in base ai siti di produzione
operazioni di normale pratica industriale




indagine conoscitiva dell’area (inquadramento territoriale, urbanistico, geologico e
idrogeologico; descrizione delle attività svolte sul sito)(per ogni sito dalla
produzione alla destinazione)
modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi (piano di
campionamento e analisi)
parametri analitici considerati
necessità o meno di ulteriori accertamenti in fase esecutiva


ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo
tempi di deposito

percorsi previsti per trasportare i materiali da scavo tra i diversi siti (sito
produzione, area di caratterizzazione, area deposito, sito utilizzo, ecc.)
modalità di trasporto (mezzo strada, ferrovia, nastro , ecc.)

CARATTERIZZAZIONE
AMBIENTALE (in fase
progettuale)
DEPOSITO

TRASPORTO

TEMPI

Tempi di realizzazione dell’opera e durata del Piano. I lavori devono iniziare entro
2 anni dalla data di presentazione del Piano
Piano di Utilizzo – modifiche e conservazione
Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato, seguendo la procedura prevista dall’art. 5 del DM
161/2012 dal proponente o dall’esecutore qualora intervengano modifiche sostanziali ai requisiti di
sottoprodotto (art. 4 comma 1).
Modifiche sostanziali
modifica
Procedura/accorgimenti
Il volume di scavo (in banco) aumenta di oltre
il 20% (rispetto a quanto indicato)
Aggiornamento del piano entro 15 gg dall’intervenuta
variazione. Diversamente il materiale va gestito come rifiuto
Cambia il sito di destinazione o il processo
di utilizzo
Cambia l’ubicazione del deposito intermedio
Cambiano le tecnologie di scavo
Il materiale può essere inviato al nuovo deposito o al nuovo
sito di destinazione solo dopo aver concluso la procedura di
aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 5 DM 161/2012.
Il materiale può essere escavato con le nuove tecnologie
solo dopo aver concluso la procedura di aggiornamento del
Piano ai sensi dell’art. 5 Dm 161/2012.
Conservazione
Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione o (se troppo oneroso) presso
la sede legale del proponente e dell’esecutore e in copia dall’autorità competente. Il tempo di
conservazione è di 5 anni.
Procedure per la gestione dei materiali
ORDINARIA
SEMPLIFICATA
????
Materiale da scavo ≥ 6000 mc
Materiale da scavo < 6000 mc
Materiale da scavo ≥ 6000 mc
PROCEDURA
DI EMERGENZA
Materiale da scavo < 6000 mc
????
PER SITI CON FONDO > CSC
PER SITI OGGETTO DI BONIFICA
Procedura ordinaria – scavo ≥ 6000 mc
UTILIZZO COME
SOTTOPRODOTTO
(entro 2 anni dalla
presentazione del
Piano)
proponente
caratterizzazione
ambientale
PIANO DI
UTILIZZO
90 gg prima
dei lavori (anche
invio telematico)
richiesta
integrazioni
(entro 15 gg)
SI
+
Dich.
Sost.
Invio
dichiarazione
di avvenuto
utilizzo
NO
FINE
autorità
competente
Il proponente
può presentare
un nuovo piano
diniego
motivato
entro 90
gg dalla
pres.
esprime parere
entro 45 gg
ARPA/
APPA
presentazione
nuovo Piano
entro 2 mesi dalla
scadenza (durata
max 1 anno)
eventuale richiesta
di verifica entro 30 gg
dalla ricezione del Piano
NO
rispetto
delle CSC?
SI
chiusura
nei
tempi
previsti?
Approvazione
entro 90 gg dalla
presentazione
GESTIONE
COME RIFIUTO
Procedura semplificata – scavo < 6000 mc
proponente
caratterizzazione
ambientale
Controllo
facoltativo
(per verificare
l’applicabilità
della procedura
semplificata)
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
prima
dell’inizio
lavori
autorità
competente
dalla data di
presentazione
UTILIZZO COME
SOTTOPRODOTTO
( senza attendere
l’approvazione
dell’autorità competente)
Procedure particolari
Sito di produzione con concentrazioni > CSC



Le concentrazioni > CSC possono essere assunte pari al valore di fondo (va dimostrato)
In fase di predisposizione del Piano di Utilizzo il proponente segnala il superamento a
ARPA/APPA e presenta un piano di accertamento da eseguire in contraddittorio
Sulla base del piano di accertamento il proponente presenta il Piano di Utilizzo con i nuovi valori
di fondo
Utilizzi consentiti:
•
•
stesso sito di produzione
sito diverso se in un “ambito territoriale con fondo naturale” analogo a quello di produzione
Sito oggetto di interventi di bonifica (art. 239 e segg. D.Lgs. 152/06) o ripristino ambientale
(art. 304 e segg. D.Lgs. 152/06)



I requisiti di qualità ambientale (ovvero i parametri da considerare) sono individuati e
determinati, previo richiesta, dall’ARPA/APPA (secondo tariffario)
Entro 60 gg dalla richiesta ARPA/APPA comunica il superamento o meno delle CSC
In caso di esito positivo (non superamento) il proponente presenta regolarmente il Piano di
Utilizzo all’autorità competente
Trasporto e documento di trasporto
Prima del trasporto
Deve essere inviata all’autorità competente una comunicazione attestante:



Generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dello scavo, del trasportatore, della
ditta ricevente, (e luogo di destinazione)
Targa del veicolo utilizzato
Sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato
Documento di trasporto

Il documento di trasporto serve a tracciare la movimentazione dei materiali in tutte le fasi successive
alla produzione

Deve essere conforme al modello di cui all’All. 6 al regolamento. Costituisce documento
equipollente alla scheda di trasporto di cui al DM 554/2009

È redatto dall’esecutore e viaggia insieme al materiale (1 documento per ogni veicolo e per singolo
tratto del percorso sito di produzione – deposito – sito di destinazione)

A conclusione del trasporto il documento viene conservato per 5 anni:


in originale dal responsabile del sito di utilizzo
in copia dal produttore (esecutore), dal proponente e dal responsabile del trasporto
Operazioni di normale pratica industriale
Trattamenti di normale pratica industriale = operazioni che servono a migliorare le caratteristiche
merceologiche dei materiali da scavo per renderne l’utilizzo più produttivo e tecnicamente efficace
Selezione granulometrica del materiale da scavo
Riduzione volumetrica mediante macinazione
NORMALE PRATICA
INDUSTRIALE
Stabilizzazione a calce o cemento (o altra forma
sperimentata) per conferire ai materiali le caratteristiche
geotecniche necessarie per l’utilizzo
Stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la
maturazione del materiale da scavo
Riduzione di elementi/materiali antropici riferibili alle
necessarie operazioni per l’esecuzione dello scavo (es.
frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti)
Operazioni di normale pratica industriale
Tecnica della stabilizzazione a calce
Viene utilizzata per conferire a terre incoerenti o scarsamente portanti, tipicamente quelle argillose, un
miglioramento delle caratteristiche meccaniche sfruttando l’interazione delle particelle umide dell’argilla
con la calce (lo sviluppo della reazione di idratazione della calce porta ad un indurimento dell’impasto e
di conseguenza ad un incremento delle capacità portanti del piano trattato).
Campi di applicazione tipici
sono la formazione di piani
di posa per strade, ferrovie,
autostrade, aeroporti, ecc.;
parcheggi, urbanizzazioni e
piazzali industriali; argini e
bacini per canali, bonifiche
e discariche; piste e
piazzali per manifestazioni
sportive, cantieri, ecc.
Tecnica della stabilizzazione a cemento
Viene utilizzata per migliorare le capacità portanti di fondazioni stradali aventi una stabilità compromessa
in seguito a profonde deformazioni della sovrastruttura stradale o per migliorare la classificazione di
materiali. La stabilizzazione a calce e quella a cemento possono essere utilizzate in forma combinata
(molti progetti di risanamento stradale prevedono, ad esempio, la stabilizzazione a calce dei piani di
posa e successivamente il recupero dei materiali asportati che vengono riposizionati nella trincea di
scavo e stabilizzati a cemento per formare una nuova fondazione stradale)
Operazioni di normale pratica industriale
Un materiale da scavo mantiene la caratteristica di sottoprodotto anche se contiene materiale di natura
antropica non inquinante, di pezzature eterogenee, purché risponda ai requisiti tecnici/prestazionali per
l’utilizzo delle terre nelle costruzioni
Esempi

Circolare MinAmbiente 15 luglio 2005, n. 5205 - Indicazioni per l'operatività nel settore edile,
stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203

UNI EN ISO 14688-1:2003 - Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei
terreni - Identificazione e descrizione

CNR – UNI 10006 – Classificazione delle terre

UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego
in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

UNI EN 13285:2010 - Miscele non legate – Specifiche
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

L’esecutore comunica all’autorità competente l’avvenuto utilizzo (in conformità al Piano) inviando:


Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (dichiarazione sostitutiva dell’anno di notorietà conforme
all’All.7 del regolamento)
certificati di analisi sui campioni

La dichiarazione deve essere resa entro i termini di validità del Piano, pena la decadenza della
qualifica di sottoprodotto, e conservata per 5 anni dalla data di emissione.

Se l’utilizzo avviene da parte di soggetto terzo (diverso dal proponente o dall’esecutore), nella
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo dovrà essere indicato il tempo max di completamento delle
operazioni. Il soggetto terzo dovrà comunicare all’autorità competente l’avvenuto utilizzo pena la
decadenza della qualifica di sottoprodotto
Conservazione dei documenti
Documento
Tempo di
conservazione
Piano di Utilizzo
Dichiarazione art. 6
5 anni
Luogo/modalità
Soggetti interessati
Sito di produzione o,
se troppo oneroso,
sede legale di
proponente ed
esecutore (se
persone diverse)
Proponente
Esecutore
Autorità
Autorità competente
(in copia)
Dichiarazione art. 7
(procedura emergenza)
Documento di Trasporto
5 anni
Sedi dei soggetti
interessati
Proponente
Esecutore
Resp. Trasporto
Resp. Sito di utilizzo
Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo
5 anni
Sedi dei soggetti
interessati
Esecutore (utilizzatore)
Gestione come rifiuto
Pur in presenza di un Piano di Utilizzo, i materiali da scavo perdono la qualifica di sottoprodotti e
devono essere gestiti come rifiuti in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. almeno nei seguenti casi:

Mancato completamento delle procedure, ordinaria esemplificata, di composizione e
trasmissione del Piano di Utilizzo (artt. 5 e 6 del regolamento)

Scadenza dei termini di validità del Piano (salvo presentazione di un nuovo Piano entro 2 mesi
dalla scadenza e per una durata max = 1 anno)

Violazione degli obblighi assunti nel Piano

Venir meno di una delle condizioni di sottoprodotto di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) c), d) del
regolamento (destinazione d’uso diversa da quelle previste, trattamento che non rientra nella
normale pratica industriale, mancato rispetto dei requisiti di qualità ambientale), fatti salvi i casi in
cui è possibile aggiornare il piano a seguito di modifica sostanziale (art. 9 del reg.)

Mancato aggiornamento del Piano, in caso di aumento > 20% dei volumi di scavo, entro il
termine previsto (15 gg)

La durata del deposito intermedio supera la durata del Piano (per il materiale non ancora
utilizzato in conformità al Piano stesso), fatta salva la presentazione di un nuovo Piano

Mancato invio della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo entro il termine di validità del Piano
DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni
Condizioni per avere «Sottoprodotti»
I materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (non superiori ai
6.000 mc) sono sottoprodotti se:
a) la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato
sito o un determinato ciclo produttivo
b) non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di
cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del d.lgs.
152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi
per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto
al normale utilizzo di altre materie prime
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e
rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali
pratiche industriali e di cantiere
DDL 4240 - Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni
Condizioni per avere «Sottoprodotti»
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1
anche tramite AUTOCERTIFICAZIONE (dichiarazione ex DPR 445/2000),
precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il
sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di
produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere
autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico
sanitaria
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente
competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate
secondo le previsioni iniziali
4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di
tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del
contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2000
Adempimenti per piccoli cantieri
1. Autocertificazione del produttore inviata all’Autorità competente
indicante:
quantità destinate all’utilizzo
tempi previsti per l’utilizzo
ubicazione dell’eventuale sito di deposito e durata
+ autorizzazione allo scavo (licenza)
2.Conferma di completo utilizzo
3. Per il trasporto:
documento di trasporto o
copia contratto scritto di trasporto o
scheda di trasporto ex artt. 6 e 7-bis d.lgs 286/2005
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