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Aspetti contabili, fiscali e civilisti degli enti no profit - onlus

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Aspetti contabili, fiscali e civilisti degli enti no profit - onlus
Normativa civilista e fiscale di
riferimento
 Artt. 14 - 36 codice civile
 D. Lgs 460/97
 143-148-150 TUIR 4 e 10 Dpr 633/72
 Circolare 127/e 1998
 Circolare 168/e 1998
 L266/1991 (OdV)
 L 383/2000 (APS)
 L. 298/2002 (ASD)
Soggetti No-Profit
 Associazioni con o senza riconoscimento personalità giuridica
 Fondazioni art 14 e seg C.C.
 Cooperative Sociali L. 381/91
 Organizzazioni non governative L. 49/87
 Enti di promozione Sociale L.287/91
 Enti Lirici D.Lgs 367/96
 Soms L.3818/96
 Centri Formazione professionale L.845/78
 Istituti di patronato
14 e 36 C.C.
Soggetti ONLUS
Soggetti per “opzione”
 Associazioni
 Fondazioni
 Comitati
 Società Cooperative
 Altri enti conformi all’art 10 D.Lgs 460/97 come nel caso di enti
ecclesiastici
Soggetti “di diritto”
 OdV L.266/91
 ONG L. 49/87
 Cooperative Sociali L.381/91 e consorzi di Coop sociali
 Non sono tenuti all’inserimento delle clausole statutarie di cui all’art 10
 Non sono tenuti alla comunicazione alla DRE per l’iscrizione nell’anagrafe
delle Onlus
Requisiti soggettivi Onlus
Associazioni
• Società
Commerciali
Società
Cooperative
Fondazioni
Comitati
Enti religiosi
• Enti
Commerciali
Cooperative
Sociali
OdV
ONG
• Enti Non
Commerciali
• Fondazioni bancarie
• Partiti politici
• Organizzazioni
Sindacali
Requisiti statutari ONLUS art 10 D.Lgsl 460
 a) Settori Attività











1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Requisiti statutari ONLUS art 10 D.Lgsl 460
……le altre clausole statutarie
 b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
 c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad



esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

 h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire

l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
Attività Statutarie Onlus
 Art 10 commi 2 e 3 DLgs 460/97 - Attività Istituzionali
 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione
della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di
soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6,
ma dirette ad arrecare benefici a:
- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
 “3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2”.
IMPORTANTE VEDI CIRC MIN 189/2000 PER I CRITERI RELATIVI ALLE ATTIVITA’
ISTITUZIONALI
Attività Statutarie Onlus
 Concetto di attività direttamente connesse
Circ. 168/e 26.06.1998
 La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie
fondamentali:
1 Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori
dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili; se oltre alle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie dirette
alle persone svantaggiate sono effettuate cessioni di beni e prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie rese nei confronti di soggetti che non
versino nelle anzidette condizioni, sempreché vengano rispettati le condizioni
e i limiti stabiliti dalla norma
Attività Statutarie Onlus
 Concetto di attività direttamente connesse
Circ. 168/e 26.06.1998
2 Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. Sono attività strutturalmente funzionali, sotto
l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di
depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di
modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
 Condizioni e limiti per l’esercizio delle attività connesse
- le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività
istituzionale;
- i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66% delle
spese complessive dell’organizzazione.
Le scritture contabili ONLUS
 Le scritture contabili riguardano tre ambiti
 Attività istituzionali
 Attività Connesse
 Raccolte Pubbliche di Fondi
 Ordinaria artt. 14,15 16 Dpr 600/73
 Semplificata art 18 Dpr 600/73
 Rendiconto apposito per le Raccolte Pubbliche di
Fondi Circ. 59 /E del 31 ottobre 2007
Le scritture contabili ONLUS
 Contabilità Ordinaria artt. 14,15 16 Dpr 600/73
1) Libro giornale
2) Libro inventari
3) Registro cespiti
4) Registri Iva
 Semplificata artt. 14,15 16 Dpr 600/73
1) Registri Iva
Le scritture contabili ONLUS
 Libri Sociali
Non sono previsti particolari obblighi per la tenuta dei Libri Sociali da
parte di un Ente non commerciale.
E’ comunque opportuna l’istituzione:
o Libro verbali del CdA
o Libro verbali Assemblee Soci/Associati
o Libro verbali Revisori/Probi viri
Se preventivamente bollati e numerati sono prova
opponibile ai Terzi tutelando così gli amministratori, i
revisori ed i soci
Scritture Contabili ONLUS
 Finalità della contabilità
1)
2)
3)
4)
Assolve agli obblighi fiscali ove richiesto dalla norma
Informa gli organi sociali sulla correttezza della gestione anche
con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali
Informa i Terzi sia come sostenitori privati o pubblici che come
parti correlate in operazioni economico finanziarie
E’ funzionale alla formulazione del Bilancio
 Criteri per la contabilità
1)
2)
3)
Non è previsto specificatamente dalla norma le modalità della tenuta
della contabilità
Al riguardo si applicano i criteri CDCEC/OIC principio contabile 1 e
2 per gli enti no- profit
E’ obbligatoria per la parte commerciale secondo le norme fiscali
(Circ. Min. 126e del 16/12/2011)
Scritture Contabili ONLUS
 Criteri per la formulazione del Bilancio
L’obbligo della redazione e approvazione del bilancio è prevista da tutte
le norme di riferimento al no profit ( D.Lgs 460, L.383, L.266). Ma non
sono statuiti i criteri per la formulazione. Tali criteri sono stai indicati
dall’Agenzia per il terzo settore con il documento che detta linee guida
per la redazione del bilancio d’esercizio. Le indicazioni riguardano:
 Enti con ricavi minori a 250.000 euro
 Enti con ricavi maggiori a 250.000 euro
Per questi è evidenziata la necessità di formulare il bilancio ai sensi degli
artt. 2424, 2425 e seguenti C.C. con
1.
Stato patrimoniale
2. Conto Economico
3. Nota Integrativa
4. Relazione sulla Missione
Documenti Contabili ONLUS
 DOCUMENTI DI SUPPORTO




Il rendiconto economico – finanziario deve essere accompagnato da documenti giustificativi di
supporto (C.M. 12.5.1998, n. 124/E - C.M. 16.12.2011, n. 126/E).
In pratica per quanto riguarda:
a) i costi della sfera istituzionale si devono avere scontrini fiscali o fatture intestate
all’associazione con l’indicazione del proprio codice fiscale;
b) i costi relativi alla sfera commerciale si devono avere fatture o documenti fiscali intestati
all’associazione con indicazione della propria Partita Iva;
c) i ricavi di natura istituzionale non è necessario, ai fini del rendiconto annuale, il possesso di
alcun documento di natura fiscale: in questo caso, infatti, si consiglia, in mancanza di espressa
previsione normativa, di rilasciare ricevute per gli importi versati a titolo di quote di partecipazione
alle iniziative organizzate dell’associazione. Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale
dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni
non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972. Qualora l’importo della ricevuta superi €.
77,47, sull’originale va applicata ed annullata una marca da bollo di €. 1,81; sulla copia, invece, va
scritto che l’imposta di bollo è stata assolta sull’originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la
riscossione della quota associativa;
d) i ricavi di natura commerciale è necessario, ai fini delle definizione del rendiconto annuale,
procedere alla registrazione della documentazione riguardante le fatture emesse e/o i corrispettivi
(nel registro di cui al D.M. 11.2.1997 in questo caso di opzione al regime forfetario della L. 398/1991).
Aspetti Fiscali Enti no-profit
 Criteri Generali art 143-147 e 149 Tuir
 Attività essenziale o prevalente
 Elementi che non formano reddito art 148 Tuir
 Entrate Istituzionali e decommercializzate
 Art 150 tuir
 Applicazione dell’Iva - per onlus e per terzi
Aspetti Fiscali ONLUS
Agevolazioni Fiscali
Imposte Dirette
Art 150 Tuir non costituiscono ricavi commerciali i proventi delle
attività istituzionali per il perseguimento di sole finalità di
solidarietà sociale. Così pure i proventi di attività connesse ( nei
limiti di legge) non concorrono alla formazione del reddito
imponibile (sono escluse le Coop sociali art. 12 DLgs 460/97)
Iva
Contrariamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, in
ambito IVA non è prevista alcuna disposizione che assume come
“non commerciali” le attività “istituzionali” realizzate dalle
Onlus. Quindi per l’applicazione dell’iva si assumono i criteri
generali dell’imposta
Erogazioni Liberali da Persone Fisiche 1
SOGGETTI BENEFICIARI
ONLUS
APS
ONG
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISPARMIO FISCALE
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del reddito dichiarato fino a un
Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, massimo di € 70.000a nnui; b)
detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda,
natura
art. 15, comma 1, lettera i-bis) TUIR
calcolata su un'erogazione massima di
€ 2.065,83
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del reddito dichiarato fino a un
massimo di € 70.000 annui (se APS
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, iscritta nel registro nazionale); b)
Erogazioni liberali in denaro
art. 15, comma 1, lettera i-quater) TUIR detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
calcolata su un'erogazione massima di
€ 2.065,83 (per APS iscritte nei registri
nazionale, regionale o provinciale)
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del reddito dichiarato fino a un
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, massimo di € 70.000 annui; b)
Contributi, donazioni, beneficienza art. 15, comma 1, lettera i-bis) TUIR art. detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
calcolata su un'erogazione massima di
10, comma 1, lettera g) TUIR
€ 2.065,83; c) deduzione entro il 2%
del reddito complessivo dichiarato
Fondazioni
ed
associazioni
riconosciute
aventi
per
scopo
Erogazioni liberali in denaro e in
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005
statutario la tutela, promozione e
natura
valorizzazione dei beni di interesse
storico, artistico e paesaggistico
Deduzione pari al 10% del reddito
dichiarato fino a un massimo di €
70.000 annui
Erogazioni Liberali da Persone Fisiche 2
SOGGETTI BENEFICIARI
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO
RIFERIMENTO NORMATIVO
Fondazioni ed associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario la ricerca Erogazioni liberali in denaro e in natura art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005
scientifica
RISPARMIO FISCALE
Deduzione pari al 10% del reddito
dichiarato fino a un massimo di € 70.000
annui
Onlus, iniziative umanitarie, religiose o
laiche,
gestite
da
fondazioni,
associazioni, comitati, ed enti individuati
Erogazioni liberali in denaro
con Dpcm nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico, OCSE
art. 15, comma 1, lettera i-bis), TUIR
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
calcolata su un'erogazione massima di €
2.065,83
Fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che
Erogazioni liberali in denaro
svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo
art. 15, comma 1, lettera i), TUIR
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda,
calcolata su un'erogazione massima del
2% del reddito dichiarato
Istituzioni religiose
Erogazioni liberali in denaro
art. 10, comma 1, lettere i) e l), TUIR
Società di mutuo soccorso
Contributi associativi versati dai soci per
art. 15, comma 1, lettera i-bis), TUIR
se stessi e non per i familiari
Partiti e movimenti politici
Erogazioni liberali in denaro comprese
art. 15, comma 1-bis, TUIR
tra € 51,65 e € 103.291,38
Deduzione dal reddito complessivo fino
ad € 1.032,91
Detrazione pari al 19% dell'IRPEF lorda,
calcolata su un'erogazione massima di €
1.291,14
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
calcolata su un'erogazione massima di €
1.500
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
Enti impegnati in attività di studio,
dell'erogazione in denaro o del costo dei
ricerca, e in attività di rilevante valore Erogazioni liberali in denaro o in natura art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR
beni (se ceduti in base ad apposita
scientifico, culturale o artistico
convenzione)
Università, fondazioni universitarie,
istituzioni universitarie pubbliche, enti di
Deduzione dal reddito complessivo
art. 10, lett. l-quarter), TUIR
ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti Erogazioni liberali in denaro
senza limiti
alla vigilanza del MIUR, enti parco
regionali e nazionali
Associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali in denaro
art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR
Enti di istruzione senza scopo di lucro
Erogazioni liberali in denaro
art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR
Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda
Erogazioni Liberali da Imprese 1
SOGGETTI BENEFICIARI
ONLUS
APS
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISPARMIO FISCALE
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del reddito dichiarato fino a un
massimo di € 70.000 annui; b) per le
Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005,
sole erogazioni in denaro, deduzione
natura
art. 100, comma 2, lettera h) TUIR
totale dal reddito d'impresa, nei limiti
di € 2.065,83o del 2% del reddito
d'impresa dichiarato
Deduzione dal reddito d'impresa fino
Costo del personale per servizi resi a
art. 100, comma 2, lettera i), TUIR
al 5 ‰ delle spese sostenute per
favore delle ONLUS
prestazioni di lavoro dipendente
Cessione gratuita alle ONLUS di
derrate
alimentari
e
prodotti art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del Queste cessioni non costituiscono
farmaceutici esclusi dal circuito 1997
ricavi
commerciale
Cessione gratuita di beni diversi da
Non costituiscono ricavi fino ad un
ammontare di €1.032,91, tale somma
derrate
alimentari
e
prodotti
art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del
deve concorrere alla determinazione
farmaceutici a condizione che siano
1997
del limite di € 2.065,83 o del 2% del
beni a cui è diretta l'attività
reddito dichiarato
dell'impresa
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del reddito dichiarato fino a un
massimo di € 70.000 annui (se APS
iscritta nel registro nazionale); b) per le
Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, sole erogazioni in denaro, deduzione
totale dal reddito d'impresa, nei limiti
natura
art. 100, comma 2, lettera l), TUIR
di € 1.549,37o del 2% del reddito
d'impresa dichiarato (per APS iscritte
nei registri nazionale, regionale o
provinciale)
Erogazioni Liberali da Imprese 2
SOGGETTI BENEFICIARI
ONG
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO
Contributi, donazioni, beneficienza
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISPARMIO FISCALE
In alternativa: a) deduzione pari al 10%
del redditodichiarato fino a un
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005,
massimo di € 70.000 annui;
b)
art. 100, comma 2, lettera a) TUIR
deduzione dal reddito complessivo sino
al 2% del reddito dichiarato
Fondazioni ed associazioni riconosciute
aventi per scopo statutario la tutela,
Erogazioni liberali in denaro e in
promozione e valorizzazione dei beni di
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005
interesse
storico,
artistico
e natura
paesaggistico
Fondazioni ed associazioni riconosciute
Erogazioni liberali in denaro e in
aventi per scopo statutario la ricerca
art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005
natura
scientifica
Onlus, iniziative umanitarie, religiose o
laiche,
gestite
da
fondazioni,
associazioni,
comitati,
ed
enti
individuati con Dpcm nei Paesi non Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera h), TUIR
appartenenti all’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
OCSE
Fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera g), TUIR
svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo
Enti impegnati in attività di studio,
ricerca, e in attività di rilevante valore Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera f), TUIR
scientifico, culturale o artistico
Fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute per lo svolgimento di
compiti istituzionali e per la
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera m), TUIR
realizzazione di programmi culturali nei
settori dei beni culturali e dello
spettacolo
Deduzione pari al 10% del reddito
dichiarato fino aun massimo di €
70.000 annui
Deduzione pari al 10% del reddito
dichiarato fino aun massimo di €
70.000 annui
Deduzione
totale
dal
reddito
d'impresa, nei limiti di € 2.065,83 o del
2% del reddito d'impresa dichiarato
Deduzione fino al 2% del reddito
d'impresa dichiarato
Deduzione dal reddito d'impresa
Deduzione dal reddito d'impresa
Erogazioni Liberali da Imprese 3
SOGGETTI BENEFICIARI
Organismi di gestione di parchi o
riserve naturali o di altre zone soggette
a tutela paesaggistica
Stato, Regioni, enti, istituzioni,
fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute per la realizzazione di
programmi di ricerca scientifica nel
settore della sanità
Istituti scolastici senza scopo di lucro
finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa
Persone giuridiche che operano
nell'ambito dell'educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale sanitaria
o culto
Persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno e che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca
scientifica
EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO
RIFERIMENTO NORMATIVO
RISPARMIO FISCALE
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera n), TUIR
Deduzione dal reddito d'impresa
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettera o), TUIR
Deduzione dal reddito d'impresa
Erogazioni liberali in denaro
Deduzione
totale
dal
reddito
art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR d'impresa, nei limitidi € 70.000 o del 2%
del reddito d'impresa dichiarato
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettere a), TUIR
Deduzione fino al 2% del reddito
d'impresa dichiarato
Erogazioni liberali in denaro
art. 100, comma 2, lettere b), TUIR
Deduzione fino al 2% del reddito
d'impresa dichiarato
Il 5 per mille Destinatari
 Enti di Volontariato
 OdV ex L. 266/91
 Onlus ex D.Lgs 460/97
 APS ex L. 383/2000
 Enti o Fondazioni di cui all’art 10 D.Lgs 460/97
 Enti di ricerca scientifica dell’Università
 Enti della ricerca sanitaria
 ASD riconosciute dal CONI impegnate in attività
sociali
 Attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente
Il 5 per mille Adempimenti
Adempimenti
Scadenze
Attivazione della procedura di presentazione
della domanda di iscrizione
Termine per la presentazione della domanda di
iscrizione
Pubblicazione dell'Elenco Provvisorio dei
beneficiari
07 maggio
Richiesta correzione delle domande
20 maggio
Pubblicazione dell'Elenco Aggiornato dei
beneficiari
Presentazione degli allegati (persistenza dei
requisiti)
Termine per l'effettuazione dei controlli
Pubblicazione
dell'Elenco
Definitivo
beneficiari e degli esclusi sul sito dell'AE
15 marzo
14 maggio
25 maggio
30 giugno
31 dicembre
dei
31 marzo anno successivo
Altre Agevolazioni ONLUS
 Imposta di bollo art 17 D.Lgs 460/97 (art 27bis DPR 642/72)
stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli"atti,
documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)".
 Concessioni Governative art 18 D.Lgs 460/97
(art. 13bis DPR 641/72)
"gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)sono esenti dalle tasse
sulle concessioni governative".
Sanzioni per Onlus
 L’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede:
I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si
avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo
10 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.192
 Sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 103.2 a euro 1.032 milioni qualora
omettano di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1 (anagrafe onlus)
 Chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, (abuso acronimo Onlus) è punito con
la sanzione amministrativa da euro 309.6 a euro 3.096
 I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che
hanno indebitamente fruito dei benefici di cui al D.Lgs. 460/97, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati

Responsabilità
 Civile
• Extracontrattuale
• Contrattuale
• Associazioni con personalità giuridica
• Associazioni Senza personalità giuridica
• Effetti giuridici dell’accertamento della responsabilità
• Responsabilità per sanzioni tributarie
 Amministrativa
Responsabilità Civile negli enti non profit 1
Responsabilità Extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità che deriva o può derivare
da un fatto illecito (art. 2043 del Codice civile). Tale disposizione fissa il
principio secondo il quale qualunque fatto, sia esso doloso o colposo,che
cagiona ad altri soggetti un danno ingiusto obbliga l’autore del fatto medesimo
a risarcire il danno. Tale responsabilità può essere imputata all’associazione in
via:
 a) diretta: quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri
organi rappresentativi;
 b) indiretta: quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi
dell’associazione ma persone incaricate dall’ente stesso a svolgere per suo conto
determinati compiti.
Responsabilità Contrattuale
La responsabilità contrattuale è quella che deriva dall’inadempimento di un
contratto.
 - inadempimento del contratto
 - attività degli amministratori
Responsabilità Civile negli enti non profit 2
 Gli effetti Giuridici dell’accertamento della responsabilità
possono essere imputati all’associazione oppure anche ai
rappresentanti della stessa a seconda che sia:
 a) ASSOCIAZIONI NON RICONSOCIUTE SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA;
La responsabilità è imputata alla persona fisica che ha commesso o concorso a
commettere la violazione -principio della personalizzazione b) ASSOCIAZIONI RICONSOCIUTE CON PERSONALITA’ GIRUDICA.
La responsabilità è imputata esclusivamente al soggetto passivo
d’imposta e non anche l’autore effettivo del comportamento illecito
(amministratore, legale rappresentante, dipendente)
Responsabilità Civile negli enti non profit 3
 Responsabilità per sanzioni tributarie
D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
dispone le norme generali relative alle sanzioni comuni a tutti i tributi.
limiti di responsabilità: è previsto il limite di € 51.645,69 per la sanzione irrogabile a seguito di una
violazione commessa con colpa semplice (non grave) da un soggetto (autore materiale), diverso dal
contribuente, che non ne abbia tratto diretto vantaggio. Tale limite non opera, invece, per le società,
enti, associazioni o persona fisica nel cui interesse abbia agito l’autore della violazione, che rimane
illimitatamente responsabile per l’intero importo della sanzione; violazioni senza dolo o colpa grave:
Al fine di evitare i rischi di imputazione di responsabilità per sanzioni tributarie in capo agli
amministratori e/o dipendenti è possibile avvalersi della disposizione di cui all’art. 11, co. 6, D.Lgs.
472/1997 la quale prevede, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, che la persona
fisica, la società, l’associazione o l’ente possano assumere il debito dell’autore della violazione.
Per dare concreta attuazione a quanto precisato nel punto precedente si consiglia di fare deliberare
dall’Assemblea dell’associazione quanto previsto dall’art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997.
fac-simile di delibera:
«(...) l’Assemblea, con riferimento all’art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 delibera che l’associazione (...) si
assume nei confronti dell’Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni
commesse dai rappresentanti dell’associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e
poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo
o colpa grave».
Responsabilità Civile negli enti non profit 4
 Responsabilità degli amministratori
 Art. 18 del codice civile (disciplina espressamente la responsabilità degli amministratori delle
persone giuridiche riconosciute) :
“Gli amministratori sono responsabili verso l'ente
secondo le norme sul mandato. E' però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere,
egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”. (Per completezza si sottolinea che, le
disposizioni contenute nel suddetto articolo, pur se espressamente riferite alle persone giuridiche
riconosciute, si ritengono applicabili, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni, anche agli enti
non riconosciuti)
 Art. 1710 :“Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è
valutata con minor rigore”
 Art. 2392: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla
legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle
loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società
dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri...”.
Responsabilità Civile negli enti non profit 5
 Responsabilità degli amministratori
 Art. 1176 :…“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”; ciò significa che nel valutare il comportamento
dell’amministratore si dovrà verificare se lo stesso ha adottato la diligenza
“dell'amministratore avveduto e coscienzioso”, che sarà senza dubbio un grado
di diligenza maggiore di quella che sarebbe richiesta ad un soggetto qualunque,
che non è investito del compito di gestire un ente. Alla diligenza si associano,
generalmente, anche i principi della prudenza (che comporta il dovere di non
compiere operazioni rischiose che nessun amministratore accorto
compierebbe) e della perizia.
 la responsabilità per inadempimento colposo va valutata con minor rigore se il
rapporto di amministrazione è svolto a titolo gratuito
Responsabilità Civile negli enti non profit 5
 Responsabilità degli amministratori verso l’Ente e i Terzi
 l’Art 22 del codice civile stabilisce le modalità di esercizio dell’azione: “Le
azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti
da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori”. L’ente dovrà provare in giudizio
l’inadempimento degli amministratori ad un obbligo di legge o dello
statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta; spetterà agli
amministratori di provare i fatti e le circostanze che possano escludere la
loro responsabilità nei confronti dell’ente. Si applica all’azione un termine
di prescrizione quinquennale.
 gli amministratori sono direttamente responsabili, oltre che nei confronti
dell'ente, anche nei confronti dei creditori di questo, attribuendo un’azione
ai creditori del tutto autonoma rispetto all’azione sociale di responsabilità
ed è generalmente ricondotta all'istituto della responsabilità per fatto
illecito sancito dall’articolo 2043
Responsabilità Civile negli enti non profit 6
 Responsabilità degli amministratori verso i Terzi
 la responsabilità degli amministratori verso i creditori è alquanto
estesa, infatti, essendo essi responsabili della conservazione
dell'integrità dell’intero patrimonio dell'ente, sono, in sostanza,
responsabili per la diligenza con la quale gestiscono l’ente stesso, in
quanto ogni atto di gestione può sostanziarsi in un atto di disposizione
del patrimonio ed essere, pertanto, suscettibile di arrecare pregiudizio
al patrimonio dell’ente e quindi troverebbero applicazione le regole
dettate per le società dall'articolo 2394.
 gli amministratori sono direttamente responsabili, oltre che nei
confronti dell'ente, anche nei confronti dei creditori di questo,
attribuendo un’azione ai creditori del tutto autonoma rispetto
all’azione sociale di responsabilità ed è generalmente ricondotta all’art
2043 e successivi del C.C.
Responsabilità Civile negli enti non profit 7
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009 ha ribadito che
"La responsabilità personale e solidale, prevista dall'articolo 38 c.c., di colui che
agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e’ collegata
alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività
negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di
rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne,
neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio,
anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione
stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui
che ha agito per essa e' inquadrarle fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue,
altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare
la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione,
(cass, civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n. 8919 del 2004), non essendo
sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno
dell'ente" (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e,
recentemente, n. 25748 del 2008)".
Responsabilità Amministrativa negli enti non profit 1
 D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231
 Introduce una nuova figura di responsabilità nell’ordinamento giuridico, è
definita “amministrativa”, ma, nella sostanza, essa dà luogo ad addebiti di
natura penale
 oltre ad interessare le persone giuridiche, riguarda anche gli enti non
riconosciuti (organizzazioni di volontariato incluse, non applicabilità della
responsabilità in esso prevista “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli
altri enti pubblici ),
 Il decreto definisce la responsabilità in questione “responsabilità degli enti
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, stabilendo che se un
certo reato è commesso da persone che appartengono all’ente, la sua
commissione comporta direttamente l’applicabilità di sanzioni di vario tipo
a carco dell’ente
 l’autore del reato risponderà del proprio comportamento secondo le norme
penali e, in aggiunta, l’ente risponderà, ai sensi del decreto, per aver
omesso di adottare strumenti e procedure idonei a prevenire la
commissione del reato
Responsabilità Amministrativa negli enti non profit 2
 I reati che danno luogo a responsabilità amministrativa sono previsti dal
decreto negli articoli 24 (truffa e frode ai danni della pubblica
amministrazione, indebita percezione di erogazioni) e seguenti,
 L’ente è ritenuto responsabile sia se il reato è commesso da persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione,
sia da persone che di fatto gestiscono o controllano l’ente.
 Il reato deve essere compiuto nell’interesse dell’ente e l’autore non deve
aver agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; in quest’ultimo caso
l’ente non risponde della commissione del reato.
 Le sanzioni
o
o
o
o
Le sanzioni previste dall’articolo 9 sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
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