Aspetti contabili, fiscali e civilisti degli enti no profit - onlus
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Aspetti contabili, fiscali e civilisti degli enti no profit - onlus
Normativa civilista e fiscale di riferimento Artt. 14 - 36 codice civile D. Lgs 460/97 143-148-150 TUIR 4 e 10 Dpr 633/72 Circolare 127/e 1998 Circolare 168/e 1998 L266/1991 (OdV) L 383/2000 (APS) L. 298/2002 (ASD) Soggetti No-Profit Associazioni con o senza riconoscimento personalità giuridica Fondazioni art 14 e seg C.C. Cooperative Sociali L. 381/91 Organizzazioni non governative L. 49/87 Enti di promozione Sociale L.287/91 Enti Lirici D.Lgs 367/96 Soms L.3818/96 Centri Formazione professionale L.845/78 Istituti di patronato 14 e 36 C.C. Soggetti ONLUS Soggetti per “opzione” Associazioni Fondazioni Comitati Società Cooperative Altri enti conformi all’art 10 D.Lgs 460/97 come nel caso di enti ecclesiastici Soggetti “di diritto” OdV L.266/91 ONG L. 49/87 Cooperative Sociali L.381/91 e consorzi di Coop sociali Non sono tenuti all’inserimento delle clausole statutarie di cui all’art 10 Non sono tenuti alla comunicazione alla DRE per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus Requisiti soggettivi Onlus Associazioni • Società Commerciali Società Cooperative Fondazioni Comitati Enti religiosi • Enti Commerciali Cooperative Sociali OdV ONG • Enti Non Commerciali • Fondazioni bancarie • Partiti politici • Organizzazioni Sindacali Requisiti statutari ONLUS art 10 D.Lgsl 460 a) Settori Attività 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Requisiti statutari ONLUS art 10 D.Lgsl 460 ……le altre clausole statutarie b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione Attività Statutarie Onlus Art 10 commi 2 e 3 DLgs 460/97 - Attività Istituzionali 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: - persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; - componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. “3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2”. IMPORTANTE VEDI CIRC MIN 189/2000 PER I CRITERI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI Attività Statutarie Onlus Concetto di attività direttamente connesse Circ. 168/e 26.06.1998 La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali: 1 Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili; se oltre alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie dirette alle persone svantaggiate sono effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle attività statutarie rese nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, sempreché vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma Attività Statutarie Onlus Concetto di attività direttamente connesse Circ. 168/e 26.06.1998 2 Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. Condizioni e limiti per l’esercizio delle attività connesse - le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale; - i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione. Le scritture contabili ONLUS Le scritture contabili riguardano tre ambiti Attività istituzionali Attività Connesse Raccolte Pubbliche di Fondi Ordinaria artt. 14,15 16 Dpr 600/73 Semplificata art 18 Dpr 600/73 Rendiconto apposito per le Raccolte Pubbliche di Fondi Circ. 59 /E del 31 ottobre 2007 Le scritture contabili ONLUS Contabilità Ordinaria artt. 14,15 16 Dpr 600/73 1) Libro giornale 2) Libro inventari 3) Registro cespiti 4) Registri Iva Semplificata artt. 14,15 16 Dpr 600/73 1) Registri Iva Le scritture contabili ONLUS Libri Sociali Non sono previsti particolari obblighi per la tenuta dei Libri Sociali da parte di un Ente non commerciale. E’ comunque opportuna l’istituzione: o Libro verbali del CdA o Libro verbali Assemblee Soci/Associati o Libro verbali Revisori/Probi viri Se preventivamente bollati e numerati sono prova opponibile ai Terzi tutelando così gli amministratori, i revisori ed i soci Scritture Contabili ONLUS Finalità della contabilità 1) 2) 3) 4) Assolve agli obblighi fiscali ove richiesto dalla norma Informa gli organi sociali sulla correttezza della gestione anche con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali Informa i Terzi sia come sostenitori privati o pubblici che come parti correlate in operazioni economico finanziarie E’ funzionale alla formulazione del Bilancio Criteri per la contabilità 1) 2) 3) Non è previsto specificatamente dalla norma le modalità della tenuta della contabilità Al riguardo si applicano i criteri CDCEC/OIC principio contabile 1 e 2 per gli enti no- profit E’ obbligatoria per la parte commerciale secondo le norme fiscali (Circ. Min. 126e del 16/12/2011) Scritture Contabili ONLUS Criteri per la formulazione del Bilancio L’obbligo della redazione e approvazione del bilancio è prevista da tutte le norme di riferimento al no profit ( D.Lgs 460, L.383, L.266). Ma non sono statuiti i criteri per la formulazione. Tali criteri sono stai indicati dall’Agenzia per il terzo settore con il documento che detta linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio. Le indicazioni riguardano: Enti con ricavi minori a 250.000 euro Enti con ricavi maggiori a 250.000 euro Per questi è evidenziata la necessità di formulare il bilancio ai sensi degli artt. 2424, 2425 e seguenti C.C. con 1. Stato patrimoniale 2. Conto Economico 3. Nota Integrativa 4. Relazione sulla Missione Documenti Contabili ONLUS DOCUMENTI DI SUPPORTO Il rendiconto economico – finanziario deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. 12.5.1998, n. 124/E - C.M. 16.12.2011, n. 126/E). In pratica per quanto riguarda: a) i costi della sfera istituzionale si devono avere scontrini fiscali o fatture intestate all’associazione con l’indicazione del proprio codice fiscale; b) i costi relativi alla sfera commerciale si devono avere fatture o documenti fiscali intestati all’associazione con indicazione della propria Partita Iva; c) i ricavi di natura istituzionale non è necessario, ai fini del rendiconto annuale, il possesso di alcun documento di natura fiscale: in questo caso, infatti, si consiglia, in mancanza di espressa previsione normativa, di rilasciare ricevute per gli importi versati a titolo di quote di partecipazione alle iniziative organizzate dell’associazione. Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972. Qualora l’importo della ricevuta superi €. 77,47, sull’originale va applicata ed annullata una marca da bollo di €. 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l’imposta di bollo è stata assolta sull’originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la riscossione della quota associativa; d) i ricavi di natura commerciale è necessario, ai fini delle definizione del rendiconto annuale, procedere alla registrazione della documentazione riguardante le fatture emesse e/o i corrispettivi (nel registro di cui al D.M. 11.2.1997 in questo caso di opzione al regime forfetario della L. 398/1991). Aspetti Fiscali Enti no-profit Criteri Generali art 143-147 e 149 Tuir Attività essenziale o prevalente Elementi che non formano reddito art 148 Tuir Entrate Istituzionali e decommercializzate Art 150 tuir Applicazione dell’Iva - per onlus e per terzi Aspetti Fiscali ONLUS Agevolazioni Fiscali Imposte Dirette Art 150 Tuir non costituiscono ricavi commerciali i proventi delle attività istituzionali per il perseguimento di sole finalità di solidarietà sociale. Così pure i proventi di attività connesse ( nei limiti di legge) non concorrono alla formazione del reddito imponibile (sono escluse le Coop sociali art. 12 DLgs 460/97) Iva Contrariamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, in ambito IVA non è prevista alcuna disposizione che assume come “non commerciali” le attività “istituzionali” realizzate dalle Onlus. Quindi per l’applicazione dell’iva si assumono i criteri generali dell’imposta Erogazioni Liberali da Persone Fisiche 1 SOGGETTI BENEFICIARI ONLUS APS ONG EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE In alternativa: a) deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, massimo di € 70.000a nnui; b) detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda, natura art. 15, comma 1, lettera i-bis) TUIR calcolata su un'erogazione massima di € 2.065,83 In alternativa: a) deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui (se APS art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, iscritta nel registro nazionale); b) Erogazioni liberali in denaro art. 15, comma 1, lettera i-quater) TUIR detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda calcolata su un'erogazione massima di € 2.065,83 (per APS iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale) In alternativa: a) deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, massimo di € 70.000 annui; b) Contributi, donazioni, beneficienza art. 15, comma 1, lettera i-bis) TUIR art. detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda calcolata su un'erogazione massima di 10, comma 1, lettera g) TUIR € 2.065,83; c) deduzione entro il 2% del reddito complessivo dichiarato Fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo Erogazioni liberali in denaro e in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005 statutario la tutela, promozione e natura valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico Deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui Erogazioni Liberali da Persone Fisiche 2 SOGGETTI BENEFICIARI EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO Fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la ricerca Erogazioni liberali in denaro e in natura art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005 scientifica RISPARMIO FISCALE Deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati Erogazioni liberali in denaro con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE art. 15, comma 1, lettera i-bis), TUIR Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda calcolata su un'erogazione massima di € 2.065,83 Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che Erogazioni liberali in denaro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo art. 15, comma 1, lettera i), TUIR Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda, calcolata su un'erogazione massima del 2% del reddito dichiarato Istituzioni religiose Erogazioni liberali in denaro art. 10, comma 1, lettere i) e l), TUIR Società di mutuo soccorso Contributi associativi versati dai soci per art. 15, comma 1, lettera i-bis), TUIR se stessi e non per i familiari Partiti e movimenti politici Erogazioni liberali in denaro comprese art. 15, comma 1-bis, TUIR tra € 51,65 e € 103.291,38 Deduzione dal reddito complessivo fino ad € 1.032,91 Detrazione pari al 19% dell'IRPEF lorda, calcolata su un'erogazione massima di € 1.291,14 Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda calcolata su un'erogazione massima di € 1.500 Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda Enti impegnati in attività di studio, dell'erogazione in denaro o del costo dei ricerca, e in attività di rilevante valore Erogazioni liberali in denaro o in natura art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), TUIR beni (se ceduti in base ad apposita scientifico, culturale o artistico convenzione) Università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di Deduzione dal reddito complessivo art. 10, lett. l-quarter), TUIR ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti Erogazioni liberali in denaro senza limiti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali Associazioni sportive dilettantistiche Erogazioni liberali in denaro art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR Enti di istruzione senza scopo di lucro Erogazioni liberali in denaro art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR Detrazione pari al 19% dall'IRPEF lorda Erogazioni Liberali da Imprese 1 SOGGETTI BENEFICIARI ONLUS APS EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE In alternativa: a) deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui; b) per le Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, sole erogazioni in denaro, deduzione natura art. 100, comma 2, lettera h) TUIR totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 2.065,83o del 2% del reddito d'impresa dichiarato Deduzione dal reddito d'impresa fino Costo del personale per servizi resi a art. 100, comma 2, lettera i), TUIR al 5 ‰ delle spese sostenute per favore delle ONLUS prestazioni di lavoro dipendente Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del Queste cessioni non costituiscono farmaceutici esclusi dal circuito 1997 ricavi commerciale Cessione gratuita di beni diversi da Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di €1.032,91, tale somma derrate alimentari e prodotti art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 460 del deve concorrere alla determinazione farmaceutici a condizione che siano 1997 del limite di € 2.065,83 o del 2% del beni a cui è diretta l'attività reddito dichiarato dell'impresa In alternativa: a) deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000 annui (se APS iscritta nel registro nazionale); b) per le Erogazioni liberali in denaro o in art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, sole erogazioni in denaro, deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti natura art. 100, comma 2, lettera l), TUIR di € 1.549,37o del 2% del reddito d'impresa dichiarato (per APS iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale) Erogazioni Liberali da Imprese 2 SOGGETTI BENEFICIARI ONG EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO Contributi, donazioni, beneficienza RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE In alternativa: a) deduzione pari al 10% del redditodichiarato fino a un art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005, massimo di € 70.000 annui; b) art. 100, comma 2, lettera a) TUIR deduzione dal reddito complessivo sino al 2% del reddito dichiarato Fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, Erogazioni liberali in denaro e in promozione e valorizzazione dei beni di art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005 interesse storico, artistico e natura paesaggistico Fondazioni ed associazioni riconosciute Erogazioni liberali in denaro e in aventi per scopo statutario la ricerca art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005 natura scientifica Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera h), TUIR appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera g), TUIR svolgono esclusivamente attività nello spettacolo Enti impegnati in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera f), TUIR scientifico, culturale o artistico Fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera m), TUIR realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo Deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino aun massimo di € 70.000 annui Deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino aun massimo di € 70.000 annui Deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 2.065,83 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato Deduzione dal reddito d'impresa Deduzione dal reddito d'impresa Erogazioni Liberali da Imprese 3 SOGGETTI BENEFICIARI Organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica Stato, Regioni, enti, istituzioni, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità Istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa Persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto Persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO RIFERIMENTO NORMATIVO RISPARMIO FISCALE Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera n), TUIR Deduzione dal reddito d'impresa Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettera o), TUIR Deduzione dal reddito d'impresa Erogazioni liberali in denaro Deduzione totale dal reddito art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR d'impresa, nei limitidi € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettere a), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato Erogazioni liberali in denaro art. 100, comma 2, lettere b), TUIR Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato Il 5 per mille Destinatari Enti di Volontariato OdV ex L. 266/91 Onlus ex D.Lgs 460/97 APS ex L. 383/2000 Enti o Fondazioni di cui all’art 10 D.Lgs 460/97 Enti di ricerca scientifica dell’Università Enti della ricerca sanitaria ASD riconosciute dal CONI impegnate in attività sociali Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Il 5 per mille Adempimenti Adempimenti Scadenze Attivazione della procedura di presentazione della domanda di iscrizione Termine per la presentazione della domanda di iscrizione Pubblicazione dell'Elenco Provvisorio dei beneficiari 07 maggio Richiesta correzione delle domande 20 maggio Pubblicazione dell'Elenco Aggiornato dei beneficiari Presentazione degli allegati (persistenza dei requisiti) Termine per l'effettuazione dei controlli Pubblicazione dell'Elenco Definitivo beneficiari e degli esclusi sul sito dell'AE 15 marzo 14 maggio 25 maggio 30 giugno 31 dicembre dei 31 marzo anno successivo Altre Agevolazioni ONLUS Imposta di bollo art 17 D.Lgs 460/97 (art 27bis DPR 642/72) stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli"atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)". Concessioni Governative art 18 D.Lgs 460/97 (art. 13bis DPR 641/72) "gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative". Sanzioni per Onlus L’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede: I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.192 Sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 103.2 a euro 1.032 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1 (anagrafe onlus) Chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, (abuso acronimo Onlus) è punito con la sanzione amministrativa da euro 309.6 a euro 3.096 I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici di cui al D.Lgs. 460/97, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati Responsabilità Civile • Extracontrattuale • Contrattuale • Associazioni con personalità giuridica • Associazioni Senza personalità giuridica • Effetti giuridici dell’accertamento della responsabilità • Responsabilità per sanzioni tributarie Amministrativa Responsabilità Civile negli enti non profit 1 Responsabilità Extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità che deriva o può derivare da un fatto illecito (art. 2043 del Codice civile). Tale disposizione fissa il principio secondo il quale qualunque fatto, sia esso doloso o colposo,che cagiona ad altri soggetti un danno ingiusto obbliga l’autore del fatto medesimo a risarcire il danno. Tale responsabilità può essere imputata all’associazione in via: a) diretta: quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi rappresentativi; b) indiretta: quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi dell’associazione ma persone incaricate dall’ente stesso a svolgere per suo conto determinati compiti. Responsabilità Contrattuale La responsabilità contrattuale è quella che deriva dall’inadempimento di un contratto. - inadempimento del contratto - attività degli amministratori Responsabilità Civile negli enti non profit 2 Gli effetti Giuridici dell’accertamento della responsabilità possono essere imputati all’associazione oppure anche ai rappresentanti della stessa a seconda che sia: a) ASSOCIAZIONI NON RICONSOCIUTE SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA; La responsabilità è imputata alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione -principio della personalizzazione b) ASSOCIAZIONI RICONSOCIUTE CON PERSONALITA’ GIRUDICA. La responsabilità è imputata esclusivamente al soggetto passivo d’imposta e non anche l’autore effettivo del comportamento illecito (amministratore, legale rappresentante, dipendente) Responsabilità Civile negli enti non profit 3 Responsabilità per sanzioni tributarie D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 dispone le norme generali relative alle sanzioni comuni a tutti i tributi. limiti di responsabilità: è previsto il limite di € 51.645,69 per la sanzione irrogabile a seguito di una violazione commessa con colpa semplice (non grave) da un soggetto (autore materiale), diverso dal contribuente, che non ne abbia tratto diretto vantaggio. Tale limite non opera, invece, per le società, enti, associazioni o persona fisica nel cui interesse abbia agito l’autore della violazione, che rimane illimitatamente responsabile per l’intero importo della sanzione; violazioni senza dolo o colpa grave: Al fine di evitare i rischi di imputazione di responsabilità per sanzioni tributarie in capo agli amministratori e/o dipendenti è possibile avvalersi della disposizione di cui all’art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 la quale prevede, per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, che la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente possano assumere il debito dell’autore della violazione. Per dare concreta attuazione a quanto precisato nel punto precedente si consiglia di fare deliberare dall’Assemblea dell’associazione quanto previsto dall’art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997. fac-simile di delibera: «(...) l’Assemblea, con riferimento all’art. 11, co. 6, D.Lgs. 472/1997 delibera che l’associazione (...) si assume nei confronti dell’Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell’associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave». Responsabilità Civile negli enti non profit 4 Responsabilità degli amministratori Art. 18 del codice civile (disciplina espressamente la responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche riconosciute) : “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”. (Per completezza si sottolinea che, le disposizioni contenute nel suddetto articolo, pur se espressamente riferite alle persone giuridiche riconosciute, si ritengono applicabili, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni, anche agli enti non riconosciuti) Art. 1710 :“Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” Art. 2392: “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri...”. Responsabilità Civile negli enti non profit 5 Responsabilità degli amministratori Art. 1176 :…“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”; ciò significa che nel valutare il comportamento dell’amministratore si dovrà verificare se lo stesso ha adottato la diligenza “dell'amministratore avveduto e coscienzioso”, che sarà senza dubbio un grado di diligenza maggiore di quella che sarebbe richiesta ad un soggetto qualunque, che non è investito del compito di gestire un ente. Alla diligenza si associano, generalmente, anche i principi della prudenza (che comporta il dovere di non compiere operazioni rischiose che nessun amministratore accorto compierebbe) e della perizia. la responsabilità per inadempimento colposo va valutata con minor rigore se il rapporto di amministrazione è svolto a titolo gratuito Responsabilità Civile negli enti non profit 5 Responsabilità degli amministratori verso l’Ente e i Terzi l’Art 22 del codice civile stabilisce le modalità di esercizio dell’azione: “Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori”. L’ente dovrà provare in giudizio l’inadempimento degli amministratori ad un obbligo di legge o dello statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta; spetterà agli amministratori di provare i fatti e le circostanze che possano escludere la loro responsabilità nei confronti dell’ente. Si applica all’azione un termine di prescrizione quinquennale. gli amministratori sono direttamente responsabili, oltre che nei confronti dell'ente, anche nei confronti dei creditori di questo, attribuendo un’azione ai creditori del tutto autonoma rispetto all’azione sociale di responsabilità ed è generalmente ricondotta all'istituto della responsabilità per fatto illecito sancito dall’articolo 2043 Responsabilità Civile negli enti non profit 6 Responsabilità degli amministratori verso i Terzi la responsabilità degli amministratori verso i creditori è alquanto estesa, infatti, essendo essi responsabili della conservazione dell'integrità dell’intero patrimonio dell'ente, sono, in sostanza, responsabili per la diligenza con la quale gestiscono l’ente stesso, in quanto ogni atto di gestione può sostanziarsi in un atto di disposizione del patrimonio ed essere, pertanto, suscettibile di arrecare pregiudizio al patrimonio dell’ente e quindi troverebbero applicazione le regole dettate per le società dall'articolo 2394. gli amministratori sono direttamente responsabili, oltre che nei confronti dell'ente, anche nei confronti dei creditori di questo, attribuendo un’azione ai creditori del tutto autonoma rispetto all’azione sociale di responsabilità ed è generalmente ricondotta all’art 2043 e successivi del C.C. Responsabilità Civile negli enti non profit 7 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009 ha ribadito che "La responsabilità personale e solidale, prevista dall'articolo 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e’ collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa e' inquadrarle fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, (cass, civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n. 8919 del 2004), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e, recentemente, n. 25748 del 2008)". Responsabilità Amministrativa negli enti non profit 1 D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 Introduce una nuova figura di responsabilità nell’ordinamento giuridico, è definita “amministrativa”, ma, nella sostanza, essa dà luogo ad addebiti di natura penale oltre ad interessare le persone giuridiche, riguarda anche gli enti non riconosciuti (organizzazioni di volontariato incluse, non applicabilità della responsabilità in esso prevista “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici ), Il decreto definisce la responsabilità in questione “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, stabilendo che se un certo reato è commesso da persone che appartengono all’ente, la sua commissione comporta direttamente l’applicabilità di sanzioni di vario tipo a carco dell’ente l’autore del reato risponderà del proprio comportamento secondo le norme penali e, in aggiunta, l’ente risponderà, ai sensi del decreto, per aver omesso di adottare strumenti e procedure idonei a prevenire la commissione del reato Responsabilità Amministrativa negli enti non profit 2 I reati che danno luogo a responsabilità amministrativa sono previsti dal decreto negli articoli 24 (truffa e frode ai danni della pubblica amministrazione, indebita percezione di erogazioni) e seguenti, L’ente è ritenuto responsabile sia se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, sia da persone che di fatto gestiscono o controllano l’ente. Il reato deve essere compiuto nell’interesse dell’ente e l’autore non deve aver agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; in quest’ultimo caso l’ente non risponde della commissione del reato. Le sanzioni o o o o Le sanzioni previste dall’articolo 9 sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.