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l`idoneita-delle-imprese
L’UTILIZZO DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE DA CANTIERE DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO LA NON CONFORMITA’ DELLE MACCHINE Segnalazioni di non conformità alla direttiva CE sulle macchine inoltrate al Ministero ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 21/12/2011 del datore di lavoro RSPP dei lavoratori -Requisiti minimi dei corsi -Individuazione dei formatori -Requisiti dei docenti dei preposti dei dirigenti -Percorso formativo -Aggiornamento -Crediti formativi ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 21/12/2011 Settore ATECO Ore di formazione DDL - RSPP Rischio Basso Rischio Medio 16 32 Rischio Alto 48 Aggiornamento (5 anni) Rischio basso 6 Rischio medio 8 Rischio alto 12 DIRIGENTI PREPOSTI 16 Formazione lavoratori + 8 16 Formazione lavoratori + 8 16 Formazione lavoratori + 8 Minimo 6 LAVORATORI 8 4 generali 4 specifiche 12 8 generali 4 specifiche 16 12 generali 4 specifiche ART. 71 TESTO UNICO PER LA SICUREZZA Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il DATORE DI LAVORO dispone che l’uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate • le attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione •le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, • i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 Nell’accordo vengono definiti: -requisiti minimi dei corsi, -tre tipologie di modulo formativo che sono: TEORICO TECNICO PRATICO -Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 Le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono: •piattaforme di lavoro mobili elevabili •gru a torre •gru mobile •gru per autocarro •carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo •carrelli industriali semoventi •carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi •trattori agricoli o forestali •macchine movimento terra •escavatori a fune •pale caricatrici frontali •terne •autoribaltabile a cingoli •pompa per calcestruzzo ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici. I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore) corsi di formazione teorico-pratico •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (3 ore) •Modulo pratico Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza (8 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 GRU PER AUTOCARRO (12 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (3 ore) •Modulo pratico (8 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 GRU A TORRE (12 ÷ 14 ÷ 16 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (7 ore) •Modulo pratico: Gru a rotazione in basso (4 ore) Gru a rotazione in alto (4 ore) Ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (12 ÷ 16 ÷ 20 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (7 ore) •Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore) carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 GRU MOBILI (14 ÷ 22 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (6 ore) •Modulo pratico (7 ore) MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile Modulo teorico (4 ore) Modulo pratico (4 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI (10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (3 ore) •Modulo pratico: per escavatori idraulici (6 ore) per escavatori a fune (6 ore) per caricatori frontali (6 ore) per terne (6 ore) per autoribaltabili a cingoli (6 ore) per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore) ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012 POMPE PER CALCESTRUZZO (14 ore) •Modulo giuridico - normativo (1 ora) •Modulo tecnico (6 ore) •Modulo pratico (7 ore) VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi: Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art. 1.1.1. DM 11-04-2011 a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP - Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011 a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile - I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani. VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Chi deve fare la richiesta? - Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 812008 - Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008. - Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso .... VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Quando deve essere fatta la richiesta? La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall'ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008. VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008 A queste si aggiungono le verifiche di funi e catene. LE VERIFICHE A VISTA SICUREZZA E PROGETTO APPOGGI E BASETTE 22 APPOGGI E BASETTE 23 APPOGGI E BASETTE Articolo 125 - Disposizione dei montanti 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato Articolo 136 - Montaggio e smontaggio 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; Articolo 133 - Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato …… MARCHIATURA Il divieto di utilizzare contemporaneamente marche diverse è confermato anche dall’Allegato XIX, (ex Circolare n. 46/2000) la quale elenca i controlli da effettuare sugli elementi delle tre tipologie di ponteggio prima del montaggio: uno dei controlli da effettuare su ogni elemento è appunto la verifica del marchio e, se questo è diverso da quello dell’autorizzazione ministeriale, l’elemento deve essere scartato ANCORAGGI ANCORAGGI Articolo 125 - Disposizione dei montanti 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. ANCORAGGI La scelta dell’ancoraggio deve tenere conto del materiale di supporto: • • • • Materiali compatti e uniformi Materiali compatti e non uniformi Materiali alleggeriti e porosi Materiali semipieni e forati ANCORAGGI I TASSELLI ANCORANTI: • • • • meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi meccanici a variazione di forma, ideali per i materiali compatti ed uniformi chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il materiale di supporto trattenendo l’elemento metallico che normalmente è una barra filettata • Ancoraggi chimici a Fiala • Ancoraggi chimici ad iniezione ANCORAGGI Ancoraggio ad anello: Ancoraggio con tubi e giunti a cravatta: ANCORAGGI Ancoraggio con tubi e giunti a CONTRASTO: ANCORAGGI Ancoraggio a barre filettanti passanti dotate di piastre di contrasto: Ancoraggio con barra munita di gancio: IL PIMUS PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO CHI REDIGE IL PI.M.U.S. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO, in funzione della complessità del ponteggio scelto. E’ responsabilità del DATORE di LAVORO predisporre il PiMUS : se è competente e ha le capacità tecniche lo predispone direttamente lui altrimenti si avvale di PERSONA COMPETENTE (geometra, perito, ingegnere, architetto, ecc.). Il Pi.M.U.S. è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori. QUANDO FARE IL PI.M.U.S. Ogni volta che si monta e smonta un ponteggio • (indipendentemente dalla sua complessità). Anche quando c’è un progetto esecutivo del ponteggio • (ad esso sarà integrato con le modalità di montaggio e smontaggio). Anche per i castelli di carico • (perché sono costruiti con elementi di ponteggio) E I TRABATTELLI ? COME SI FA UN PI.M.U.S. Il PiMUS può assumere la forma di un: • PIANO DI PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA • integrato da ISTRUZIONI e PROGETTI PARTICOLAREGGIATI per gli schemi speciali costituenti il ponteggio. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PI.M.U.S. 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio; 5. Disegno esecutivo del ponteggio; 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo",; 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio; 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso. 1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DI LAVORO: ANAGRAFICA OPERA E AMBIENTE Individuare il tipo di opera da asservire; Individuare il tipo di terreno. Individuare esigenze e vincoli particolari soprattutto in relazione alla predisposizione degli ancoraggi. Individuare la presenza di particolari condizioni atmosferiche (neve, vento oltre il normale, altezza dal livello del mare, grado di fulminazione del territorio, ecc.) 2 - IDENTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO …: ANAGRAFICA DELL’IMPRESA Identificazione impresa che effettua montaggio e smontaggio ponteggio Identificazione impresa che sarà la responsabile del ponteggio per tutta la sua vita in opera (se diversa); 3 - IDENTIFICAZIONE DELLA SQUADRA …: ELENCO DEGLI OPERATORI Addetti al montaggio – smontaggio ponteggio - loro esperienza e attività formativa (dichiarazione di esperienza, attestato, …) Preposto al controllo montaggio e smontaggio ponteggio - esperienza e attività formativa (dichiarazione di esperienza, attestato, …) 4 - IDENTIFICAZIONE DEL PONTEGGIO: SCELTA DEL PONTEGGIO Individuare il tipo di ponteggio (T.P., T.G. o M.T), marca, modello e Aut. Min. Verificare la conformità con quanto previsto dal PSC - motivare eventuale difformità; Individuare le singole parti costituenti il ponteggio (stilate, campate, piani, ancoraggi, con un codice – ciò può essere utile nella fase di montaggio e smontaggio Individuare i singoli elementi costituenti le parti del ponteggio (correnti, diagonali, telai, basette, …) – ciò può essere utile anche per il trasporto. 5 - DISEGNO ESECUTIVO DEL PONTEGGIO: SCHEMI GENERALI Il disegno esecutivo va realizzato SEMPRE. 5 - DISEGNO ESECUTIVO DEL PONTEGGIO: SCHEMI GENERALI Schemi Piante Prospetti Sezioni significative 6 - PROGETTO DEL PONTEGGIO, QUANDO PREVISTO: PROGETTO ESECUTIVO CON CALCOLI A- Conforme agli schemi del libretto • Non necessita il progetto (solo disegno) B- Non conforme agli schemi del libretto • Necessita il progetto C- Ponteggio «misto» A+B • Necessita il progetto 7 - INDICAZIONI GENERALI …: PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc. Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), Modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello / bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., 7 - INDICAZIONI GENERALI …: PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA Descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio. Descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso. Misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art.11 DPR 164/56. Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi. Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori. Modalità di sollevamento del materiale. Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti. Misure per il recupero del lavoratore che cade con i DPI indossati. 7 - INDICAZIONI GENERALI …: SEQUENZE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI Il sistema adottato per il montaggio – smontaggio A – Linea vita pretesata dal basso a livello intavolato; B – Linea vita con montanti di supporto; C – Doppio cordino e moschettone; D – Parapetto provvisorio montato dal basso; E – Parapetto definitivo montato dal basso 7 - INDICAZIONI GENERALI …: A - SISTEMA MONTAGGIO A LINEA … A - Linea vita pretesata dal basso a livello intavolato 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … B – Linea vita con montanti di supporto (sistema FOL) 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … B – Linea vita con montanti di supporto (sistema PONTEK) 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … B – Linea vita con montanti di supporto (sistema ATLAS) 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … C – Doppio cordino e moschettone o simili 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … D – Parapetto provvisorio montato dal basso 7 - INDICAZIONI GENERALI …: IL SISTEMA ADOTTATO PER IL … E – Parapetto definitivo montato dal basso 8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …: SEQUENZE "PASSO DOPO PASSO" Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …: LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E … I disegni 8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …: LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E … Le istruzioni Le sequenze da rispettare per gli schemi generali La descrizione, passo dopo passo, delle operazioni da svolgere da parte dei lavoratori Gli schemi particolari o speciali 8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …: LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E … Le istruzioni L’uso delle protezioni collettive e/o dei dispositivi di protezione individuale L’interdizione alle parti di ponteggio da non utilizzare temporaneamente 9 - DESCRIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARE…: GESTIONE E USO DEL PONTEGGIO Il Pi.M.U.S. deve essere un piano di gestione ed uso e deve contenere le regole da seguire: • per l’accesso al ponteggio (divieto di scale esterne, uso di scale interne, …; • durante l’uso del ponteggio (non sovracaricare gli intavolati, divieto di rimuovere parapetti ed altri elementi, avvisare preposto in caso di anomalie, …); • per la manutenzione del ponteggio (verifiche ancoraggi, …) in particolare dopo interruzioni prolungate o dopo maltempo (tenuta teli, …); • per la cessione a terzi del ponteggio; INDICAZIONI DELLE VERIFICHE : Le partenze particolari (piani inclinati, bocche di lupo, …) Problemi particolari a terra (Partenza stretta, passaggi a lato ponteggio, accesso ai negozi, …) 5.3 - Vincoli di facciata (terrazzi, sporgenze o rientranze varie, …) 5.4 - Arrivo in quota (dettagli parapetto, sommitale, …) 5.5 - Presenza pannelli pubblicitari, con aumento ancoraggi 5.6 - Specifiche sui sistemi di accesso 5.7 - Castelli di carico IL PI.M.U.S. Il P.S.C. Stabilisce i paletti per la scelta del ponteggio da asservire all’opera; Il P.O.S. Fissa l’organizzazione dell’impresa e la risposta in merito alla scelta del ponteggio; Il Pi.M.U.S. Individua la tipologia e le modalità di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Il progetto: Definisce le caratteristiche del ponteggio; ORRORE … Dal sito di una associazione : L’obbligo di redazione dei Piani di Montaggio … Il servizio di assistenza già attivo presso la nostra struttura, prevede la stesura di un fascicolo con diverse ipotesi di configurazione del ponteggio e relativi calcoli di stabilità. Le aziende saranno quindi in grado di scegliere, a seconda del tipo di intervento da realizzare, la configurazione più idonea.