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Diapositiva 1 - Dipartimento di Giurisprudenza

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Diapositiva 1 - Dipartimento di Giurisprudenza
Trasferimento di Azienda
IMPRESA e AZIENDA
IMPRESA = ATTIVITA’
art. 2082
AZIENDA = COMPLESSO di BENI art. 2555
“Attività economica organizzata al fine della
PRODUZIONE o dello SCAMBIO di BENI o di
SERVIZI”
“Complesso di beni organizzati dall’imprenditore
per l’ESERCIZIO dell’IMPRESA”
con linguaggio economico
MEZZI di PRODUZIONE
Tra AZIENDA e IMPRESA intercorre un RAPPORTO tra MEZZO e FINE dove NON è
NECESSARIO che l’IMPRENDITORE sia PROPRIETARIO dei MEZZI di PRODUZIONE essendo
sufficiente che siano DESTINATI all’ESERCIZIO dell’IMPRESA.
Natura di BENE AZIENDALE NON dipende dalla PROPRIETA’
BENSI’ dalla
DESTINAZIONE che deve essere un UTILIZZO EFFICIENTE, cioè ORGANIZZATO e, come tale,
prevedere ANZITUTTO un TITOLO GIURIDICO (non necessariamente la PROPRIETA’) in forza
del quale l’imprenditore può AVVALERSENE nell’impresa.
2
CONCETTO di AZIENDA
Sistema di FORZE ECONOMICHE (energie personali, mezzi patrimoniali, rapporti
giuridicamente
rilevanti,
condizioni
strutturali
e
contingenti)
OPERANTI
CONGIUNTAMENTE per il RAGGIUNGIMENTO di FINI ECONOMICI
Art. 2555 cod.civ.
“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa”.
Quando si può parlare di operazioni che hanno per oggetto un’AZIENDA?
•NON quando l’operazione ha per oggetto UNO o PIU’ BENI se non sono IDONEI a
consentire l’AVVIO o la CONTINUAZIONE di un’attività economica organizzata
•NON NECESSARIAMENTE
quando ha per oggetto l’INTERO complesso aziendale:
•Ma basta che riguardi un SETTORE che abbia AUTONOMIA OPERATIVA (cd. RAMO
d’AZIENDA), a condizione che consista in una REALTA’
OPERATIVA (o
POTENZIALMENTE OPERATIVA) connotabile come COMPLESSO di BENI
ORGANIZZATI
3
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
“L’azienda NON ha una PROPRIA LEGGE di CIRCOLAZIONE, ma
circola secondo le FORME di CIRCOLAZIONE proprie dei SINGOLI
BENI che la COMPONGONO”. [Francesco Galgano]
La disciplina del trasferimento d’azienda è contenuta nella disciplina
generale in materia contrattuale e, specificamente, del contratto di
vendita, nonché dagli artt. 2556 e segg. cod. civ.
Il trasferimento d’azienda può avvenire
tramite negozi che ne
trasferiscono la titolarità,
come la CESSIONE e il
CONFERIMENTO
o per mezzo di contratti
finalizzati al godimento
della
stessa,
come
l’AFFITTO
o
l’USUFRUTTO.
4
Cessione d’azienda
IL CONTRATTO (1)
FORMA
art. 2556: Prevede requisito della FORMA SCRITTA “ad probationem” per i
contratti di TRASFERIMENTO della PROPRIETA’ o del GODIMENTO
dell’AZIENDA
salvo
OGGETTO
Osservanza delle FORME stabilite della LEGGE per il
TRASFERIMENTO dei SINGOLI BENI che compongono l’AZIENDA o
per la PARTICOLARE NATURA del CONTRATTO (ad esempio per il
trasferimento di beni immobili)
CESPITI AZIENDALI : problema: IDENTIFICAZIONE
NON
è richiesta l’elencazione dei singoli CESPITI, essendo SUFFICIENTE
il PRINCIPIO di INERENZA all’ORGANIZAZIONE approntata
dall’imprenditore ai fini dell’esercizio della sua ATTIVITA’
ECONOMICA, salvo INDIVIDUARE quelli SPECIFICAMENTE
ESCLUSI
NELLA PRASSI
è progressivamente invalso l’uso di veri e propri
INVENTARI, contenenti l’ELENCO dei CESPITI (salvo
l’utilizzo di formule generali “di chiusura” o cd. “catch
all” per evitare equivoci: es. “… e comunque tutti i beni
e i rapporti giuridici inerenti l’esercizio d’azienda”).
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IL CONTRATTO (2)
IDENTIFICAZIONE dell’OGGETTO
PREZZO
GARANZIE
è influenzata talvolta dalla NATURALE DINAMICITA’ del
PATRIMONIO AZIENDALE, quindi può richiedere un
AGGIORNAMENTO fino al MOMENTO dell’EFFETTIVO
TRASFERIMENTO
deve essere DETERMINATO o DETERMINABILE. Normalmente è frutto di una
VALUTAZIONE che si basa su determinati PRESUPPOSTI, in funzione dei quali
vengono valutati anche ELEMENTI non completamente CONOSCIUTI.
Evoluzioni relative a questi ELEMENTI possono incidere sulla VALUTAZIONE
dell’AZIENDA: cd. SOPRAVVENIENZA.
Consentono di neutralizzare, in tutto o in parte, l’effetto delle
SOPRAVVENIENZE
Possono essere
• OBBLIGATORIE o REALI
• CONTROGARANTITE da TERZI
• LIMITATA o ILLIMITATE (sia nel tempo, sia nel valore)
TERMINI
Eventi futuri e certi dopo o entro il verificarsi dei quali deve avvenire qualcosa
previsto dal contratto
CONDIZIONI
Eventi futuri ed incerti al verificarsi o al mancato verificarsi dei quali dipendono
alcune conseguenze previste dal contratto
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DIVIETO DI CONCORRENZA (1)
DIVIETO DI CONCORRENZA
art. 2557, comma 1: “chi aliena l’AZIENDA deve astenersi, per il periodo di 5 ANNI dal
trasferimento, dall’iniziare una NUOVA IMPRESA che per l’OGGETTO,
l’UBICAZIONE o ALTRE CIRCOSTANZE sia IDONEA a sviare la CLIENTELA
dell’AZIENDA CEDUTA”
CONFERMA che tra gli ELEMENTI che COMPONGONO l’AZIENDA (2555 cod. civ.) trova
posto anche il cd. AVVIAMENTO (oggi detto anche GOODWILL) inteso come ATTITUDINE
che il COMPLESSO AZIENDALE ha di produrre un RISULTATO ECONOMICO diverso dalla
SOMMATORIA di quelli dei singoli temi aziendali.
Può essere distinto in: AVVIAMENTO OGGETTIVO (adeguatezza dell’organizzazione dei
beni aziendali che l’acquirente acquista automaticamente a seguito
dell’acquisto dell’azienda)
QUINDI
AVVIAMENTO SOGGETTIVO, che dipende dalle DOTI PERSONALI
dell’imprenditore (fiducia nell’imprenditore, conoscenza dei gusti dei
consumatori, rapporti con i dipendenti, la comunità, etc.) che non si
acquista per effetto dell’acquisto dell’impresa, quindi viene preservato
con il DIVIETO di CONCORRENZA.
Se il corrispettivo è stato pagato ANCHE per l’AVVIAMENTO, è corretto che il
cedente si astenga da comportamenti che, di fatto, finirebbero per FRUSTRARE
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la sostanza del TRASFERIMENTO
DIVIETO DI CONCORRENZA (2)
OGGETTO
Divieto di concorrenza presuppone NON SOLO un COMPORTAMENTO
NEGATIVO (astenersi da azioni di disturbo), MA
ANCHE un
COMPORTAMENTO POSITIVO (trasferire all’acquirente le relazioni
commerciali con clienti e fornitori, etc.)
- non solo le attività GIA’ SVOLTE dall’AZIENDA CEDUTA
- ma anche quelle per le quali prima della cessione è stato PREDISPOSTO un
PROGRAMMA o per le quali sono state avviate ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
ESTENSIONI e LIMITAZIONI
CONVENZIONALI
Il DIVIETO è SUSCETTIBILE di ESTENSIONE
CONVENZIONALE purché “non impedisca ogni attività
professionale all’alienante” e non ecceda “la durata di
cinque anni dal trasferimento” (art. 2557 secondo comma)
Il DIVIETO è altresì riconducibile in LIMITI più RISTRETTI rispetto a quelli STANDARD in
forza di SPECIFICI ACCORDI tra le PARTI, infatti esso è posto a TUTELA degli INTERESSI
dell’ACQUIRENTE, e la sua DEROGA CONVENZIONALE NON ha alcuna RILEVANZA
ESTERNA.
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SUCCESSIONE nei CONTRATTI
art. 2558 “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei
CONTRATTI stipulati per l’ESERCIZIO dell’azienda stessa che NON abbiano
CARATTERE PERSONALE ”
CONTRATTI STIPULATI per
L’ESERCIZIO dell’AZIENDA
• utilizzo dei BENI STRUMENTALI di TERZI (leasing,
affitto, locazione) che permettano di INTEGRARE il
PATRIMONIO di PROPRIETA’ AZIENDALE
• Esercizio dell’ATTIVITA’ ECONOMICA (fornitori, clienti,
agenti, dipendenti).
L’ACQUISTO dell’AZIENDA senza la POSSIBILITA’ di SUBENTRARE in questi CONTRATTI
avrebbe poco significato; in considerazione di ciò, l’art. 2558 deroga alla norma generale sulla
successione nei contratti (art. 1406), che ne condiziona la cessione al CONSENSO del
CONTRAENTE CEDUTO.
DEROGHE
1. PATTO CONTRARIO tra CEDENDE e CESSIONARIO
2. NATURA PERSONALE del CONTRATTO (art. 1429, n. 3 cod. civ.)
3. RECESSO del TERZO CONTRAENTE per GIUSTA CAUSA (art. 2558, n. 2
cod. civ.)
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IL TRASFERIMENTO dei CREDITI
art. 2559 “La CESSIONE dei CREDITI relativi all’AZIENDA CEDUTA, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei TERZI, dal
momento di iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. TUTTAVIA il
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante”
TRASFERIMENTO dei CREDITI all’ACQUIRENTE
AUTOMATICO
costituisce un EFFETTO
della CESSIONE d’AZIENDA
NON NECESSARIO
AUTOMATICO:
perché NON richiede una SPECIFICA PATTUIZIONE
NON NECESSARIO: perché, in caso di ESCLUSIONE CONVENZIONALE, NON inficia la
QUALIFICAZIONE di AZIENDA del COMPLESSO COMPRAVENDUTO
Costituisce DEROGA al principio generale di cui all’art. 1260 e seguenti, che subordinano
l’efficacia nei confronti del DEBITORE CEDUTO (ma NON tra CEDENTE e CESSIONARIO)
al fatto che la CESSIONE sia stata da questo ACCETTATA o, comunque, che gli sia stata
NOTIFICATA.
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IL TRASFERIMENTO dei DEBITI
Il TRASFERIMENTO dei DEBITI costituisce
AUTOMATICO
ANCH’ESSO un EFFETTO
NON NECESSARIO
della CESSIONE d’AZIENDA
TUTTAVIA L’ESIGENZA di TUTELA del TERZO CREDITORE a fronte di
COMPORTAMENTI INGANNEVOLI anche al fine di DARE CERTEZZA agli
SCAMBI COMMERCIALI ne hanno determinato una disciplina più complessa di
quella prevista per la CESSIONE dei CREDITI, che prevede
-
CONSENSO del CREDITORE CEDUTO
-
RESPONSABILITA’ SOLIDALE dell’ACQUIRENTE
-
INDEROGABILITA’ della DISCIPLINA
art. 2560 “L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta,
anteriori al trasferimento, se non risulta che i CREDITORI vi hanno CONSENTITO.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
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SUCCESSIONE nei CONTRATTI di LAVORO
La Disciplina NON è quella dell’art. 2558 cod. civ., ma quella dell’art. 2112 cod. civ.:
“In caso di trasferimento d’azienda il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano”
Disposizione di CARATTERE IMPERATIVO (non ammette il PATTO CONTRARIO), che mira
NON TANTO a preservare uno dei più importanti fattori di produzione (forza lavoro) QUANTO
a provvedere una TUTELA nei confronti dei soggetti considerati PIU’ DEBOLI, cioè i
DIPENDENTI, nell’ambito dei vari rapporti coinvolti nel TRASFERIMENTO d’AZIENDA.
L’art. 2112 prevede altresì - la responsabilità solidale tra cedente e acquirente per i crediti
che il lavoratore aveva al momento del trasferimento (tutti, non
solo quelli risultanti dalle scritture contabili)
- il mantenimento della posizione contrattuale assunta presso il
cedente
- la facoltà di dimissioni senza preavviso nei primi tre mesi in caso
di sostanziali modifiche delle mansioni di lavoro.
E’ inoltre prevista, per le imprese che occupano più di15 dipendenti, l’attivazione di una
procedura di comunicazione alle rappresentanze sindacali, che va effettuata almeno 25
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti (art 47 L. 428\1990).
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Affitto d’azienda
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI
L’affitto d’azienda implica il trasferimento, limitato nel tempo, del
complesso aziendale con una momentanea dissociazione tra il
proprietario dell’azienda e chi dell’azienda altrui si avvale per
l’esercizio dell’impresa; a quest’ultimo non viene trasferita la
proprietà dell’azienda, bensì il temporaneo godimento della stessa o
di un suo ramo.
Trattasi quindi di un’operazione TEMPORANEA o di una
TRANSIZIONE verso successive OPERAZIONI DEFINITIVE.
Analoghe caratteristiche presenta anche l’usufrutto d’azienda.
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LE MOTIVAZIONI (1)
 Volontà dell’affittante di sospendere temporaneamente l’esercizio
dell’impresa per ritornare ad esercitarla in un successivo momento;
 Passaggio generazionale (verifica capacità possibili eredi);
 Focalizzazione sul core business mediante affitto di alcuni rami
d’azienda ritenuti non strategici;
 Necessità di porre al sicuro il patrimonio dal rischio d’impresa;
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LE MOTIVAZIONI (2)
Operazione “ponte” (per successivo perfezionamento di altre
operazioni straordinarie)
Esempi:
 Cessione azienda
 Conferimento
 Fusione
 Scissione
Viene “testata” l’azienda
 Fedeltà clientela
 Affidabilità fornitori
 Più in generale l’avviamento
 Consente di ovviare a costose, e spesso inutili, due diligence
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LE MOTIVAZIONI (3)
“Conservazione” dell’impresa in difficoltà finanziare
Esempio: Procedura di Amministrazione Straordinaria ex D. Lgs. 270/99
 Affitto azienda
+
 Opzione di acquisto all’affittuario (call option)
+
 Concordato preventivo (approvazione degli organi della procedura)
“Aggregazioni” di imprese
 aumento dimensionale
 integrazioni orizzontali
 integrazioni verticali
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USUFRUTTO E AFFITTO D’AZIENDA
ANALOGIE E DIFFERENZE
Principali riferimenti normativi:
USUFRUTTO D’AZIENDA Art. 2561 del cod. civ.
AFFITTO D’AZIENDA Art. 2562 del C:C:
L’affitto trae di norma la sua origine da un contratto, mentre l’usufrutto
può derivare oltre che da un atto inter vivos (contratto o donazione),
anche da una successione mortis causa.
L’affitto non costituisce un diritto reale sull’azienda, mentre l’usufrutto
sì.
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USUFRUTTO E AFFITTO D’AZIENDA
ANALOGIE E DIFFERENZE
Art. 2561 del cod. civ.
L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione
e
in
modo
da
conservare
l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazione di scorte.
Se non adempie tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione
dell’azienda, si applica l’art. 1015 [cessazione dell’usufrutto].
La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine
dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al
termine dell’usufrutto.
Art. 2562 del cod. civ.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso
di affitto dell’azienda.
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CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA
Definizione
E’ quel contratto con il quale il proprietario (affittante), dietro
corrispettivo, si obbliga a far godere un’azienda, un suo ramo o
comunque un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa
ad altro soggetto (affittuario), il quale deve gestirla senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e
degli impianti e le normali dotazioni delle scorte.
Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata e depositato, per l’iscrizione nel registro delle
Imprese, a cura del notaio rogante, o autenticante, nei 30 giorni
successivi alla stipula.
Disposizioni normative di riferimento:
• Art. 2561 cod. civ. (il 2562 fa integrale rinvio al 2561) in materia di
usufrutto d’azienda;
• Artt. 1615 e seguenti cod. civ. in materia di locazione in generale
(esigenza di colmare le lacunose disposizioni in materia di affitto
d’azienda).
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OBBLIGHI DELL’AFFITTANTE
Obbligo di consegna dell’azienda
L’affittante è obbligato a consegnare l’azienda in normale stato di
organizzazione e produttività (Art. 1617 cod. civ.)
Diritti (connessi all’obbligo di cui sopra) dell’affittante:
• Può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non destina
all’azienda i mezzi necessari per una buona gestione della stessa
o quando ne cambi la sua destinazione (Art. 1618 cod. civ.);
• Ha diritto a controllare in ogni tempo, anche con accesso in loco,
che l’affittuario osservi gli obblighi che gli incombono (Art. 1619
cod. civ.). Tale diritto è però esercitabile nei limiti dell’attività
strettamente necessaria per la corretta gestione dell’azienda.
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OBBLIGHI DELL’AFFITTANTE
Riparazioni
• Salvo patto contrario, sono a carico dell’affittante le spese per
riparazioni straordinarie e a carico dell’affittuario quelle ordinarie.
• Non è sempre facile la distinzione, pertanto è opportuna una
dettagliata indicazione contrattuale di ciò che si debba intendere
per spese ordinarie e straordinarie.
Cooperazione
L’affittante ha un generale dovere di cooperazione con l’affittuario
(ad es. per facilitare le pratiche necessarie per l’ottenimento o la
voltura delle autorizzazioni amministrative).
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OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO
Sono a carico dell’affittuario i seguenti obblighi:
• esercitare l’attività sotto la ditta che la contraddistingue, se il
concedente vi ha acconsentito;
• non modificare la destinazione economica dell’azienda;
• provvedere alla conservazione dell’efficienza dell’organizzazione
degli impianti e le normali dotazioni di scorte;
• corrispondere il canone dovuto, nei tempi e con le modalità stabilite
contrattualmente;
• non lasciare inattiva l’azienda.
Durante la sua gestione l’affittuario può, salvo diversi limiti stabiliti
contrattualmente, vendere beni che, nella normale operatività
dell’azienda, sono destinati a tale scopo; può modificare o sostituire
impianti, macchinari e attrezzature varie.
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OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO
L’affittuario durante tutta la durata del contratto avrà interesse ad
incrementare la produttività dell’azienda presa in affitto.
Tale facoltà è soggetta a delle limitazioni (art. 1620 cod. civ.):
• non imporre obblighi all’affittante;
• non arrecargli danni tali da intaccare la sua sfera patrimoniale;
• le iniziative intraprese devono essere conformi all’interesse della
produttività stessa.
Divieto di subaffitto e cessione dell’affitto senza il consenso
dell’affittante (art. 1624 cod. civ.).
La violazione di tale divieto è causa di risoluzione del contratto
d’affitto d’azienda.
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OBBLIGHI E DIRITTI AFFITTANTE - AFFITTUARIO
Nel contratto d’affitto d’azienda le parti possono liberamente regolare i loro
diritti e obblighi, anche derogando alle disposizioni di legge.
Tale facoltà caratteristica del principio di autonomia contrattuale è però
soggetta a dei limiti.
Pertanto gli elementi del contratto di affitto d’azienda possono essere
distinti tra obbligatori e facoltativi.
Elementi obbligatori del contratto:
• pagamento del canone;
• mantenimento della destinazione
dell’azienda;
• consegna dell’azienda da parte
del concedente in condizioni
idonee allo svolgimento
dell’attività.
Elementi facoltativi del contratto:
• Regolamentazione degli obblighi
di manutenzione;
• Momento di cessazione del
contratto;
• Ampiezza del divieto di
concorrenza e la sua deroga.
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SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
→ Salvo diversa pattuizione, l’affittuario subentra in tutti i contratti
stipulati per l’esercizio dell’impresa, che non abbiano carattere
personale (terzo comma, art. 2558, cod. civ.);
→ Il terzo contraente può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla
notizia del trasferimento, qualora sussista giusta causa;
→ I contratti originari (posti in essere dall’affittante) eventualmente
ancora in essere al termine del rapporto tornano in capo
all’affittante come quelli stipulati dall’affittuario ancora esistenti al
termine dell’affitto;
→ Non si trasferiscono all’affittante i contratti ex novo stipulati
dall’affittuario che abbiano carattere strettamente personale.
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TRASFERIMENTO DEL MAGAZZINO
Le parti possono prevedere vari metodi per regolamentare il
trasferimento del magazzino:
 Pattuire che le giacenze siano affittate unitamente all’impresa, per
formarne componente imprescindibile. In tal caso dovrà essere
redatto un inventario analitico da allegare al contratto, al termine
del quale, le stesse dovranno essere restituite nella stessa
quantità e in pari valore, conguagliando l’eventuale differenza in
denaro;
 Pattuire la vendita dell’intero magazzino esistente all’affittuario,
con l’impegno al ritrasferimento dello stesso al proprietario al
momento della conclusione del contratto;
 Stipulare un contratto estimatorio avente ad oggetto le rimanenze
di magazzino (art. 1556 cod. civ.).
28
CREDITI E DEBITI
RELATIVI ALL’AZIENDA AFFITTATA
 All’affitto d’azienda non si applicano gli artt. 2559 e 2560 del cod.
civ. relativi ai debiti e crediti dell’azienda affittata;
 Le parti sono libere di inserire nel contratto disposizioni volte a
realizzare comunque la cessione dei crediti relativi all’azienda
affittata, o l’accollo dell’affittuario dei debiti inerenti all’esercizio
dell’azienda anteriori al trasferimento;
 Non essendo applicabile l’art. 2559 del cod. civ., la cessione dei
crediti non è opponibile ai terzi se non per effetto della notifica o
dell’accettazione ai sensi dell’art. 1265 cod. civ.
 Opportunità di specificare in contratto eventuali crediti/debiti ceduti
all’inizio e alla fine del rapporto.
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SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
DI AFFITTO D’AZIENDA
ESTINZIONE
La causa principale di estinzione del rapporto è la scadenza, qualora nel
contratto sia stabilito un termine finale.
Se è prevista una durata, le parti
non possono recedere in pendenza
del contratto.
Se il contratto non prevede un
termine, può essere estinto, ai
sensi dell’art. 1616 cod. civ., con
adeguato preavviso.
Nell’ipotesi di rinnovo del contratto originariamente a tempo determinato, il
contratto si rinnova non per la stessa durata originariamente pattuita dalla
parti, ma a tempo indeterminato, con facoltà di ciascuna parte di recedere
con congruo preavviso.
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SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
DI AFFITTO D’AZIENDA
Si ha estinzione anticipata del contratto anche nei seguenti casi:
• Interdizione, inabilitazione e insolvenza dell’affittuario, salvo che
all’affittante non sia data idonea garanzia (art. 1626 cod. civ.);
• Alienazione dell’azienda (art. 1626 cod. civ.). (Le parti possono
concordare un’opzione o una prelazione per l’acquisto dell’azienda a
favore dell’affittuario);
in questo caso
• Confusione (art. 1253 cod. civ.);
• Scioglimento consensuale (art. 1372, comma 1, cod. civ.)
31
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
DI AFFITTO D’AZIENDA
RISOLUZIONE
Si ha la risoluzione del contratto di affitto d’azienda al verificarsi di una delle
seguenti cause:
• Condizione risolutiva: se contrattualmente prevista, al verificarsi della
stessa, si ha la risoluzione del contratto (può non dipendere dal
comportamento delle parti);
• Inadempimento: se l’affittuario non destina all’impresa i mezzi necessari al
suo funzionamento (art. 1628 cod. civ.) o ne modifica la destinazione;
• Clausola risolutiva espressa: se le parti prevedono che il mancato rispetto di
determinate clausole contrattuali causino la risoluzione del contratto
(dipende dal comportamento delle parti);
• Vizi dell’azienda affittata o degli elementi che la compongono, non
conosciuti o non facilmente conoscibili all’affittuario, purchè tali da diminuire
in modo significativo l’idoneità dell’azienda all’uso convenuto;
• Impossibilità (art. 1463 cod. civ.) ed eccessiva onerosità sopravvenuta (art.
1467 cod. civ.) nel caso di modifica del rapporto contrattuale a danno
dell’affittante.
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SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
DI AFFITTO D’AZIENDA
RECESSO
Se non è stata fissata la durata dell’affitto, ciascuna parte contraente
può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso (art.
1616, comma 1 cod. civ.).
In caso di morte dell’affittuario (art. 1627, comma 1, cod. civ.) gli
eredi dello stesso e l’affittante possono recedere dal contratto entro
tre mesi dalla morte, previa disdetta comunicata dall’altra parte con
preavviso di sei mesi (decorrenti dalla data del decesso). Tale
disciplina è derogabile contrattualmente.
Affittante e affittuario possono stabilire contrattualmente il recesso in
presenza di giusta causa o gravi motivi, sia il recesso in assenza di
gravi motivi o giusta causa.
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IL CONGUAGLIO DI FINE CONTRATTO
L’affittuario assume il dovere di gestire l’azienda e contestualmente il
potere di disporre dei beni aziendali, pertanto al termine del contratto
d’affitto, l’azienda risulta comporta in tutto o in parte da beni diversi rispetto
a quelli originari.
Allo scopo di identificare e misurare tali differenze fra la consistenza
iniziale e finale del complesso aziendale è prevista la redazione di un
inventario all’inizio e al termine del rapporto.
La differenza tra le consistenze dell’inventario all’inizio e al termine
dell’affitto viene regolata in denaro, sulla base dei valori correnti a tale
ultima data (art. 2561, quarto comma, del cod. civ.).
34
IL CONGUAGLIO DI FINE CONTRATTO
 Le differenze di consistenza vanno misurate sia nell’aspetto quantitativo,
che in quello qualitativo.
 Qualora non si siano verificate variazioni nella composizione del
patrimonio trasferito, oppure siano circoscritte al reintegro di giacenze
consumate, non dovrà essere corrisposto al locatore alcun conguaglio in
denaro.
 Durante l’esecuzione del contratto potranno essere apportate all’azienda
variazioni di tipo:
- Sostitutivo (non influenzano il valore dell’azienda);
- Aggiuntivo (indennizzo a favore dell’affittuario);
- Diminutivo (indennizzo a favore dell’affittante).
Quindi il conguaglio in denaro scaturisce dal raffronto tra i valori di
inventario dei beni costituenti l’azienda all’inizio dell’affitto e quello di fine
periodo, entrambi determinati a “valori correnti”, di fine affittanza.
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IL RICONOSCIMENTO DELL’AVVIAMENTO
DELL’AFFITTUARIO
Dottrina e giurisprudenza sono diverse sulla questione circa il diritto
dell’affittuario al compenso per l’incremento eventualmente apportato
all’avviamento dell’azienda da lui condotta.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene
che l’avviamento, essendo una qualità
intrinseca all’azienda, non possa
essere apprezzato disgiuntamente da
essa,
e,
conseguentemente,
tornerebbe, al termine del contratto, in
capo
all’affittante,
unitamente
all’azienda e non si realizzerebbe il
presupposto per la remunerazione
dell’incremento
apportato
dall’affittuario.
La dottrina maggioritaria ritiene che la
facoltà di apportare miglioramenti
all’azienda
sia
compresa
nell’autonomia operativa e gestionale
dell’affittuario, conseguendone il suo
diritto alla remunerazione per il
maggior
valore
apportato
all’avviamento.
36
IL RICONOSCIMENTO DELL’AVVIAMENTO
DELL’AFFITTUARIO
E’ autorevolmente sostenuto che sia indennizzabile soltanto il
maggior avviamento ricollegabile all’opera o alle spese dell’affittuario,
con esclusione di quello derivante da circostanze esterne.
Il diritto all’indennità discenderebbe dall’art. 1592 del cod. civ. in
materia di affitto d’azienda, da interpretarsi nel senso che “l’affittuario
ha diritto a ricevere, per quel miglioramento apportato all’azienda che
è l’incremento di avviamento, un’indennità nei limiti della minor
somma tra aumento del valore dell’azienda e spese sostenute per
tale incremento e non confluite nella determinazione del valore di
singoli componenti”.
La soluzione più opportuna resta comunque quella che, per evitare
controversie, le parti disciplinino al momento della stipula del contratto
d’affitto, l’eventuale remunerazione spettante all’affittuario per il
maggior valore apportato all’avviamento e il criterio per la sua
determinazione.
37
TRASFERIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO
I rapporti di lavoro proseguono al momento del passaggio dell’azienda dal
proprietario all’affittuario e al momento del “ritrasferimento” dell’azienda
dall’affittuario all’affittante.
38
CONFERIMENTO DI AZIENDA
39
CONFERIMENTI – DISCIPLINA GENERALE
• I conferimenti sono le prestazioni di dare o di fare cui le parti del contratto
di società si obbligano al fine di esercitare in comune un’attività
economica.
• Possono essere oggetto di conferimento:
 Beni, cioè denaro, beni mobili o immobili ed, in generale, ogni entità
suscettibile di valutazione economica (ad esempio crediti);
 Servizi, ossia l’attività lavorativa o apporti d’opera del socio (per le
s.r.l. è previsto altresì il conferimento di elementi immateriali come le
prestazioni professionali o servizi di consulenza, purchè garantiti da
una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria).
A titolo di corrispettivo per il conferimento dei beni apportati, la parte
conferente riceve quote/azioni della società conferitaria.
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TIPOLOGIE DEI CONFERIMENTI
Occorre distinguere due diversi ipotesi in cui è possibile procedere
all’effettuazione di conferimenti a favore di una società:
1) la società conferitaria è costituita ex novo;
2) la società conferitaria è già esistente.
Nel primo caso troveranno applicazione gli artt. 2342 e 2343 (per le S.p.A.),
2463 (per le s.r.l.) e 2454 per le S.a.p.A., mentre nel secondo, dovendosi
procedere ad un’operazione di aumento del capitale sociale della società
conferitaria, troveranno applicazione gli artt. 2440 e 2440 bis (per le S.p.A.) e
2481 bis (per le s.r.l.): in tal caso l’attuazione dell’operazione di aumento del
capitale sociale richiede una delibera dell’assemblea straordinaria degli
azionisti/soci, che deve essere convocata in forma straordinaria.
41
CONFERIMENTI DI AZIENDA
Essendo l’azienda un complesso di beni, è possibile procedere al
conferimento in natura, a favore dalla società conferitaria:
1) dell’intera azienda (conferimento totale);
2) di parte della stessa (conferimento parziale). In quest’ultimo
caso la società conferente continuerà ad esercitare la propria
attività.
In entrambi i casi le azioni/quote corrispondenti al conferimento
devono essere integralmente liberate al momento della loro
sottoscrizione da parte del socio conferente, che acquisirà quindi una
partecipazione nella società conferitaria.
42
STIMA DEI CONFERIMENTI 1/2
Per effettuare il conferimento, totale o parziale, dell’azienda in una
S.p.A., la società conferente deve presentare la relazione giurata
di un esperto designato dal Tribunale del luogo ove ha sede la
società contenente la descrizione dei beni, l’attestazione che il loro
valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e i criteri di valutazione seguiti. La relazione non
è necessaria qualora il valore dell’azienda corrisponda:
a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da meno di un
anno, purché sottoposto a revisione legale e purché la relazione
del revisore non contenga rilievi;
b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non
oltre sei mesi il conferimento, effettuata da un esperto
indipendente di adeguata professionalità.
43
STIMA DEI CONFERIMENTI 2/2
Inoltre, in caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti
del mercato monetario non è richiesta la relazione se il valore ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio
ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati
regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Per le s.r.l, invece, la relazione giurata deve essere redatta da un
esperto o da una società di revisione nominati direttamente dalla
conferente.
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PROCEDURA
• Fase propedeutica
1. Ricognizione beni aziendali
2. Situazione patrimoniale di riferimento
3. Delibera CDA
4. Approvazione Assemblea dei Soci per modifiche
statutarie
• Fase valutativa
1. Amministratori presentano istanza al Presidente
del Tribunale il quale nomina l’esperto
2. Nelle S.r.l. la nomina dell’esperto avviene ad
opera della società
3. L’esperto predispone e assevera la perizia di
stima ex art. 2343 c.c.
• Fase attuativa
1. Costituzione/aumento di capitale da parte della
conferitaria
2. Atto di conferimento
3. Comunicazioni richieste dalla legge
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ATTO DI CONFERIMENTO
Forma dell’atto di conferimento: atto pubblico
Contenuto minimale:
• elementi identificativi delle persone che rappresentano le società
coinvolte
• risultanze della perizia giurata di stima ex art. 2343 c.c.
• indicazione delle attività/passività conferite
• data del conferimento ai fini degli effetti giuridici
• valore netto del conferimento
• numero, valore nominale e godimento delle azioni emesse per il
conferimento
• eventuali convenzioni
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
• Entro 20 giorni dalla stipula dell’atto di conferimento gli
amministratori devono depositarlo presso l’Agenzia delle Entrate
– Ufficio del Registro
• Entro 30 giorni l’atto di conferimento deve essere registrato
presso il Registro delle Imprese
• Nel caso l’atto di conferimento abbia ad oggetto terreni/fabbricati,
l’atto deve essere trascritto anche presso la Conservatoria dei
registri immobiliari
• Nel caso in cui siano presenti automezzi, l’atto deve essere
trascritto anche presso il P.R.A.
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COMUNICAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE
• Uffici fiscali (ai fini IVA)
• Ai creditori/debitori ceduti
• Ai dipendenti e alle rappresentanze sindacali (secondo le modalità
già esaminate)
• All’ufficio provinciale del lavoro
• Agli organi di pubblica sicurezza e agli uffici comunali
(autorizzazioni e licenze)
• Ai clienti, fornitori, società di leasing, istituti di credito (tale
adempimento non previsto per legge, ma è assai diffuso nella
prassi)
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CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA RELAZIONE
GIURATA
Entro 180 giorni dalla data di iscrizione della società per azioni presso il
Registro delle Imprese o dalla data della delibera di aumento di capitale
sociale, gli amministratori effettuano il “Controllo di Congruità” delle risultanze
della relazione giurata predisposta dall’esperto. Fino all’ultimazione di tali
verifiche, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
essere depositate presso la società.
Se il valore dei beni/crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore di
conferimento, è possibile:
• ridurre proporzionalmente il capitale sociale e il numero di azioni emesse;
• integrare il conferimento con una differenza in denaro, che deve essere
versata dal socio conferente;
• il recesso per il socio conferente, che avrà diritto alle restituzione del
conferimento effettuato.
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FATTI ECCEZIONALI CHE INCIDONO SULLA
VALUTAZIONE 1/3
Nel caso in cui l’atto di conferimento in una S.p.A. venga effettuato senza la
relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale, gli amministratori
sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di iscrizione della società presso il
Registro delle Imprese, a verificare se:
i) siano intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori
mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo da
modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del
conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti
non sia più liquido;
ii) si siano verificati, rispetto al bilancio o alla valutazione presi a riferimento,
fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o
dei crediti conferiti, ivi inclusa la sussistenza dei requisiti di professionalità ed
indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione.
50
FATTI ECCEZIONALI CHE INCIDONO SULLA
VALUTAZIONE 2/3
Se, ad esito di tali verifiche, gli amministratori ritengono che si siano verificati
i fatti di cui alla precedente lettera i) o valutano non idonei i citati requisiti,
occorrerà procedere ad una nuova valutazione.
In caso di positiva verifica, gli amministratori sono tenuti a depositare presso
il Registro delle Imprese apposita dichiarazione contenente, tra l’altro, la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti e il valore agli stessi attribuiti.
Analoghi adempimenti sono previsti in caso di conferimenti effettuati
mediante operazioni di aumento del capitale sociale. Entro trenta giorni
successivi all’iscrizione della dichiarazione di cui all’art. 2343 quater c.c.
presso il Registro delle Imprese, tuttavia, i soci che rappresentano almeno il
ventesimo del capitale sociale possono chiedere la presentazione di una
nuova valutazione.
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FATTI ECCEZIONALI CHE INCIDONO SULLA
VALUTAZIONE 3/3
I suddetti metodi alternativi al procedimento ordinario della relazione giurata
sono stati introdotti dal D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142. La dottrina che ha
interpretato le nuovi disposizioni ha ritenuto che, mentre nel caso del
riferimento ad una precedente perizia di stima la locuzione “valore equo” abbia
il significato di valore di scambio o di valore di mercato del bene conferito
(valore corrispondente al fair value dei principi contabili internazionali), per la
diversa ipotesi di valore ricavato da un precedente bilancio ha fornito
un’interpretazione completamente diversa, ritenendo che si tratti non di un
valore di scambio o di mercato, bensì di un valore di qualsiasi natura (costo
storico, valore di presunto realizzo, valore nominale, ecc) purché
correttamente iscritto nel bilancio utilizzato. Tale interpretazione è stata
accolta dal Consiglio Notarile di Milano.
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Trasferimento di Azienda
CASO PRATICO
CASO PRATICO 1/4
•
•
•
Nel luglio 2000, la società ALFA, proprietaria del 100% del capitale sociale
della società BETA (che svolge attività di fornitura di servizi di attività di
viaggio a favore delle società del Gruppo industriale di cui fa parte ALFA)
conferisce ad un Advisor un incarico di consulenza e assistenza a ALFA
nella ricerca di un partner per la dismissione della partecipazione in BETA.
L’Advisor avvia la procedura di individuazione del partner di ALFA inviando
ai soggetti potenzialmente interessati all’operazione - tra cui la società
GAMMA - un invito a presentare eventuali manifestazioni di interesse non
vincolanti.
Nel giugno 2001 GAMMA viene ammessa alla seconda fase della
procedura di vendita e presenta la propria proposta di acquisto vincolante
per l’acquisto del 100% del capitale di BETA.
54
CASO PRATICO 2/4
•
Nel novembre 2001 ALFA decide di modificare l’oggetto della procedura di
vendita prevedendo il temporaneo affitto del ramo d’azienda di BETA e
l’eventuale successivo acquisto dal 100% del capitale della stessa a causa
dell’insufficiente articolazione, nelle offerte ricevute, delle parti concernenti la
definizione del benchmarking (per verificare la rispondenza dei servizi resi
da BETA a favore del Gruppo alle migliori condizioni di mercato) e del piano
industriale. Pertanto DELTA viene invitata a formulare una nuova proposta
irrevocabile per il temporaneo affitto del ramo d’azienda di BETA e
l’eventuale successivo acquisto del 100% del capitale della stessa,
corredata da una copia dei contratti finalizzati a disciplinare la rinnovata
struttura della transazione (contratto quadro per l’erogazione dei servizi a
favore del Gruppo, contratto d’affitto d’azienda e contratto di compravendita
azionaria) sottoscritti per accettazione.
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CASO PRATICO 3/4
•
•
•
•
Nel dicembre 2001 DELTA risulta aggiudicataria della procedura, fermo
restando che, sulla base degli accordi, il closing dell’operazione risulta
subordinato, tra l’altro, alla delibera del consiglio di amministrazione della
società controllante HOLDING, che possiede il 100% del capitale di ALFA.
Nei mesi successivi ALFA e DELTA negoziano il testo dei contratti, il cui
testo finale viene concordato nel febbraio 2002.
Il giorno prima del closing, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della
HOLDING non condivide l’opportunità di portare a termine l’operazione
secondo le modalità nel frattempo negoziate e, pertanto, le parti non
addivengono alla stipula dei relativi accordi.
Con atto di citazione notificato nel gennaio 2003 DELTA ha evocato in
giudizio innanzi al Tribunale Civile di Milano la HOLDING, che nel frattempo
aveva incorporato ALFA, chiedendo che
la convenuta venisse
condannata:
56
CASO PRATICO 4/4
•
•
•
“al risarcimento di tutti i danni, sia per spese sostenute, sia per mancato
guadagno” conseguenti nell’asserito inadempimento della convenuta” e, in
via subordinata, “al risarcimento del danno a titolo di responsabilità
precontrattuale, per violazione delle regole della correttezza e della buona
fede nelle trattative contrattuali”.
HOLDING si è costituita nel predetto giudizio contestando la fondatezza di
tutte le domande proposte da DELTA , eccependo, da un lato, che inter
partes non si è perfezionato alcun accordo avente ad oggetto la dismissione
di BETA e, dall’altro lato, che le regole di procedura della dismissione
stessa, accettate per iscritto da DELTA, consentivano a HOLDING di
recedere dalle trattative in qualsiasi momento.
DELTA ha successivamente proposto a HOLDING, che ha accettato, di
stipulare un atto transattivo volto a definire ogni e qualsiasi ragione, diritto a
pretese tra le parti. A tal fine HOLDING ha versato a DELTA un importo a
tacitazione di tutte le pretese fatte valere da quest’ultima.
57
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