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antiriciclaggio

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antiriciclaggio
• NOZIONE
ART 2
• Con il termine "ANTIRICICLAGGIO" si suole fare riferimento
all'insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di
denaro proveniente da attività illecite.
• La complessità del fenomeno ha reso necessario il
coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma
anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti
NORMATIVA e FONTI DI RIFERIMENTO
in "Attuazione della I Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite.
in "Attuazione della II direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
in "Attuazione della III direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L.
- "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256.
.
parte dei professionisti
- Indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da
Comunicati dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia .
Contabili - ultimo aggiornamento luglio 2011
del 23/4/2012 -
- Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti
- Denaro contante & SOS
ORGANI PREPOSTI AD ATTIVITA’ D’ISPEZIONE E CONTROLLO IN
MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
L’antica frase latina “Nec Recisa Recedit” che in italiano si può tradurre in “Neanche Spezzata
Retrocede”, è stata rispolverata per le “Fiamme Gialle” da Gabriele D'Annunzio, il Poeta Soldato. Dal
1933 è motto araldico del Corpo della Guardia di Finanza.
Il 25 giugno 1920, durante un convivio, tenutosi in occasione della concessione della Medaglia
Ronchi (medaglia commemorativa dell’occupazione di Fiume) al gagliardetto dei Finanzieri
Fiumani, Gabriele D’Annunzio rilascia ad un Ufficiale della Guardia di Finanza una foto con la dedica:
"Alle Fiamme Gialle, onore di Fiume, Nec Recisa Recedit, Fiume d’Italia,
1920" .
Gabriele d’Annunzio
ORGANI PREPOSTI AD ATTIVITA’ D’ISPEZIONE E CONTROLLO IN
MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
L’attività ispettiva viene esercitata dal Nucleo Speciale
di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio
Anche la Polizia Tributaria potrà intraprendere ….
un’ispezione in materia di antiriciclaggio, previo rilascio
però di apposita delega agli specifici poteri di polizia
valutaria da parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria
di Roma.
NB. Durante una verifica di natura esclusivamente
fiscale i documenti relativi all’ antiriciclaggio non
possono essere visionati, né copiati/ serve apposita
autorizzazione !!!!!
UTILIZZO FISCALE DELLE
VIOLAZIONI VALUTARIE
(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)
I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO
UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI
VIGENTI
Circolare Gdf n. 1/2008
I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore
fiscale, principalmente ai fini della individuazione di
disponibilità patrimoniali o di attività produttive di reddito, in
tutto o in parte sommersi.
La Gdf si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica
fonte d’innesco da cui scaturisce il controllo
NELL’AMBITO DELLA VERIFICA FISCALE
• LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI
MILITARI NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE FISCALI
RIGUARDANO:
• 1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07(LIMITAZIONI
ALL’USO DEL CONTANTE…)
• 2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO
LUOGO DI EFFETTUAZIONE
Le operazioni di accesso devono avvenire a norma dell’art. 52 del
D.P.R. n. 633/1972 , evidenziando che:
• nel caso di locali adibiti sia ad abitazione che a professione, esse
avverranno previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del
Comandante del Reparto;
• nel caso di locali destinati all’esercizio professionale, esse andranno
eseguite in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato,
costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti
conseguenti.
PROFESSIONISTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO ART 12 Dlgs 231/2007
• I Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili, con alcune eccezioni
• I Revisori, le Società di revisione e i Prestatori di servizi relativi a società e
trust sempre con alcune eccezioni
 Il collegio sindacale con incarico di controllo contabile, in forza del
disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2007
• I Consulenti del lavoro, con alcune eccezioni
• Coloro che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi (CED anche
se nei confronti dei propri associati o iscritti, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati) sempre con
alcune eccezioni
• ESONERI
• I commercialisti per l’attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali , compresi F24 generati a
seguito di liquidazione d’imposte sono esonerati;
• Il consulente del lavoro per adempimenti in materia di
amministrazione del personale di cui alla L. 11 gennaio 1979, n.123
è esonerato in forza del disposto dell’art. 12 co.3 del D.Lgs.
231/2007 (chiarimenti MEF 12/6/2008)
• I Notai e degli Avvocati, solo tenuti quando compiono :
 in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura
finanziaria o immobiliare e
 assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione
di determinate operazioni:
 Tra queste, ad esempio, le operazioni connesse a trasferimenti a
qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività
economiche,
 l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all’amministrazione di società nonché la costituzione, la
gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi.
Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. L del DLgs. 231/07) precisano
che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di adeguata
verifica solo nel caso di “attività determinata o determinabile,
finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale
modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite
una prestazione professionale.
• ATTENZIONE.: Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela
non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista.
• Attenzione !!!!!!!!!!!!
Art 12 ….
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si
applica ai soggetti sopra indicati per le informazioni che essi
ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso,
nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro
cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
A rischio professionisti
• di clienti inseriti in liste (es. lista Falciani)
• con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto,
attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture
analoghe …. (Cfr GdF)
ORGANIGRAMMA di STUDIO
RESPONSABILE DI STUDIO
Professionista o collaboratore
DELEGATO ALLE REGISTRAZIONI
ED
DELEGATO ALL’IDENTIFICAZIONE
CLIENTE/ TITOLARE EFFETTIVO
ALL’ INDIVIDUAZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE
FAC SIMILE DELEGA per l’identificazione dei clienti e di titolari
effettivi ai sensi dell’art. 19 c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/07
• STUDIO XXX
• Io sottoscritto (estremi del professionista) nell’ambito dell’organizzazione interna dello studio
professionale nell’esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007
• Delego
• Stabilmente/in via occasionale all’acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali
soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il sig. (…. dipendente
/collaboratore).
• data firma
OBBLIGHI DI VIGILANZA
SEMPLIFICATI
REQ. SOGG.:
VERIFICA SOLO IDENTITÀ
CLIENTE
REQ. OGG.:
VERIFICA SOLO OGGETTO
PRESTAZIONE
ORDINARI
RAFFORZATI
obblighi ordinari, ma in
modo più rigoroso e
vigile
• Nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 25)
• REQUISITI SOGGETTIVI, se il cliente è uno dei soggetti qui indicati
• banche e Poste Italiane Spa; SIM, …; imprese di assicurazione ..
rami vita; .. cambiavalute..; enti creditizi o finanziari ; società o
altri organismi quotati..; uffici della pubblica amministrazione, ..
compresi le scuole le regioni, le province, i comuni, le aziende e gli
enti del servizio sanitario nazionale …;
• REQUISITI OGGETTIVI, l’oggetto della prestazione professionale
richiesta, dovrà essere:
• Contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i
1.000 euro; Forme pensionistiche complementari …
• In presenza di un rischio Basso e medio di riciclaggio (art.
16)
• L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela:
• in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
• quando il cliente non è fisicamente presente;
• in caso di prestazioni professionali con persone politicamente
esposte PEP residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato
extracomunitario
VERIFICA ESENZIONI
antiriciclaggio per prestazione professionale
ADEGUATA VERIFICA
Identificazione cliente /Identificazione titolare effettivo
Predisposizione FASCICOLO CLIENTE con mandato
professionale ed implementazione documentazione
REGISTRAZIONE
Registrazione e controllo costante
• GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Quando scattano?
ART
16
1) Se la prestazione
professionale ha ad
oggetto mezzi di
pagamento beni od
utilità di valore
pari o superiore a
15.000 Euro
Quando scattano?
ART
16
Se si eseguono prestazioni
professionali occasionali che
comportino la trasmissione o
la movimentazione di mezzi
di pagamento beni o utilità
di importo pari o superiore
15.000 euro.
• Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni siano
eseguite con operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata
Quando scattano?
ART 16
3) Tutte le volte che la
prestazione risulta di
valore indeterminato o
indeterminabile.
E comunque ….
4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo
(indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile);
• 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai
fini della identificazione del cliente
LE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI
VALORE PARI O SUPERIORE A 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali),
patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del
business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
SEGUE …OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O
UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente
oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di
riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni,
dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo
1942, n. 26719
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere
continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust
e soggetti giuridici analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società
cooperative, Onlus ed altri enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
SEGUE OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici
analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art.
182‐bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 ,
secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione legale dei conti
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
LE PRESTAZIONI ESENTI DA ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
• Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11
gennaio 1979, n.123
• Attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali *, compresi F24 generati a seguito liquidazione d’imposte
• Docenze a corsi, convegni e simili
• Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli
obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
• Funzione di revisore in enti pubblici
• Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non
sia
incaricato
del
controllo contabile), diversamente ciascun
sindaco/revisore sarà chiamato alla verifica, alla registrazione dei dati nel
proprio archivio antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione di operazioni
sospette
• Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore
nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle
procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario
del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
Segue …LE PRESTAZIONI ESENTI
• Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
• Incarico di recupero crediti
• Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e),
d.lgs. 231/2007)
• Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché
formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l.
14.05.2005 n. 8013
• Pareri giuridici pro‐veritate
• Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
• Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
Quando vi sia sospetto di riciclaggio sensi dell’art.16, lett.d, gli obblighi di adeguata verifica, e
quindi di registrazione, devono essere adempiuti anche per tali attività nonostante l’esonero.
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
• E’ OBBLIGATORIA all’atto dell’instaurazione del rapporto
professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto
mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a
15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni
frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile.
Consiste
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
• Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato
alla firma per l’operazione da svolgere
• Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei soggetti
rappresentanti l’ente
M O DE LLO B 1
D IC H IA R A ZION E D E L C L IE N TE IN R E L A ZION E A GL I OB B L IGH I P R E V IS TI D A L D L GS 2 3 1 /2 0 0 7
In ottemperanza alle disposizioni del Dlgs 21/11/2007 n. 231
e succ. modifiche ed integrazioni, nonché
alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto forrnisco, qui di
seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA E DATA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
NAZIONALITA'
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
TIPO
NUMERO
RILASCIATO DA
SCADENZA
PROFESSIONE/ ATTIVITA' SVOLTA
IN FORMA SOCIETARIA
IN FORMA INDIVIDUALE
ESERCITATA DAL
NELL'AMBITO TERRITORIALE
DICHIA RO INO LT RE
1) Di richiedere la prestazione professionale per conto della società _____________________________
con sede legale in _____________________, iscritta al Registro Imprese di _____________________--,
numero di iscrizione e codice fiscale____________________________, in qualità di legale rappresentante
munito dei necessari poteri;
2)
Di COSTITUIRE
" P ers ona
pol i t i c am ent e
es pos t a
DI NON COSTITUIRE
"
ai sensi
della lettera
o) art.
1 Dlgs
231/2007 e
dell'art. 1
dell'allegato tecnico del medesimo Dlgs 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica che si riveste o il
legame familiare con un titolare di carica pubblica) ....
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono
SE NECESSARIO
4)
Che
i
fondi
per
eseguire
la
prestazione
professionale
______________________________________________________________,
e comunque da attività lecita
………………………., li
Firma del dichiarante
richiesta
provengono
da
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
all’art.1, lett.Udel DLgs. 231/07 e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico
Il titolare effettivo è rappresentato:
1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata
un’operazione o un’attività;
2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone
fisiche che in ultima istanza
a) possiedono o controllano tale entità (25% +1% di
partecipazione al capitale sociale)
b) ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato
tecnico.
• MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE
• «L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero
professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un
documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto
continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o
l’operazione» (art. 19, DLgs. 231/07)
M O DE LLO B 2
D IC H IA R A ZION E D E L C L IE N TE A I S E N S I D E L L 'A R T 2 1 D E L D L GS 2 3 1 /2 0 0 7
Il
sottoscritto___________________________________
ai
fini
dell'identificazione
del
TITOLARE
EFFETTIVO di cui all'art. 21 del Dlgs 231/2007 e dell'art. 2 dell'allegato tecnico al medesimo Dlgs
231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del dlgs 231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui
è richiesta la prestazione professionale
DICHIA RO
Di agire in proprio e, quindi, l'ines is tenza di un divers o titolare effettivo cos ì com e previs to e definito dal
Dlgs 231/2007
Di agire per conto dei s eguenti titolari effettivi
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA E DATA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
NAZIONALITA'
Di non es s ere in grado di indicare il titolare effettivo cos ì com e previs to e definito dal Dlgs 231/2007
Ai
sensi
della
responsabilità,
vigente
la
normativa
veridicità dei
antiriciclaggio,
dati, delle
il
sottoscritto
informazioni fornite
dichiara,
e delle
sotto
la
propria personale
dichiarazioni rilasciate
ed in
particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche perconto delle quali,
eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle
informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dell Studio Soro di dare esecuzione alla prestazione
professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo alla Studio ogni eventuale integrazione o
variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 196/2003,
presta il consenso al trattamento dei dati personali
riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione
e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali
sarà effettuata dallo Studio Soro in adempimento degli obblighi di legge.
………………………., li
Firma del dichiarante
IDENTIFICAZIONE con attestazione DA TERZI
Requisiti dell’attestazione
• L’attestazione rilasciata dai “terzi” deve possedere le
caratteristiche elencate dall’art. 30.
In particolare, essa deve “confermare l’identità tra il soggetto che
deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del
rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista
attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a
distanza”.
•
La norma precisa inoltre che l’attestazione può consistere:
• in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di
persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve
procedere all’identificazione;
• nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte
dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto.
•
• In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs.
231/07 … gli obblighi di registrazione e conservazione
riguarderanno anche il titolare effettivo
però
IL MEF con risposta 20/5/2010 e le nuove LINEE GUIDA
CNDCEC hanno sottolineato che :
• Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel
fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni
attuative dell’art. 38, co.7
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO
BASATO SUL RISCHIO
V A LUT A Z IO NE DE L RIS CHIO
A
A sp e tti
co n n e ssi a l clie n te
live llo d i risch io d a 1 a 5
a 1 Nat ura gi uri di c a
Ditta individuale
Assoc. Professionale
Soc persone
Soc di capitali
Trust
Società fiduciaria
Professionista
Altro
T ot al e a 1
0
a 2 P rev al ent e at t i v i t à s v ol t a
Operazioni "normail"
Operazioni di particolare rilevanza
operazioni "anomale"
T ot al e a 2
0
a 3 Com port am ent o t enut o al m om ent o del l 'operaz i one
Nella norma - cliente collaborativo e trasparente
Fuori dalla norma - cliente reticente e poco trasparente
T ot al e a 3
0
a 4 A rea geograf i c a di res i denz a
Italia
UE
Extra UE
Territori Off Shore
T ot al e a 4
0
T O T A LE P UNT E G G IO A
0
a
A sp e tti
co n n e ssi a l clie n te
live llo d i risch io
A sp e tti
a1
0
a2
0
a3
0
a4
0
T O T A LE P UNT E G G IO A
0
R isch io le g a to a l clie n te :
Basso
4 - 12
Medio
13 - 16
Alto
17 - 20
co n n e ssi a l clie n te
live llo d i risch io
1
2
3
4
Totale A
Minimo
1
1
1
1
4
Massimo
5
5
5
5
20
B
A sp e tti co n n e ssi a ll'o p e ra zio n e
b1
T i pol ogi a
live llo d i risch io d a 1 a 5
Ordinaria
Straordinaria
T ot al e b 1
b2
0
M odal i t à di s v ol gi m ent o
Con banche
tra soggetti privati
T ot al e b 2
b3
0
A m m ont are
Basso
Medio
Alto
T ot al e b 3
b4
0
F requenz a e durat a
Occasionale
Poco frequente
Frequente
T ot al e b 4
b5
0
Ragi onev ol ez z a
Congrua
Non congrua
T ot al e b 5
b6
0
A rea geograf i c a di des t i naz i one
Italia
UE
Extra UE
Territori Off Shore
T ot al e b 6
0
T OT A LE P UNT E GGIO B
A sp e tti co n n e ssi a ll'o p e ra zio n e
A sp e tti co n n e ssi a ll'o p e ra zio n e
live llo d i risch io
live llo d i risch io
b1
0
b2
0
b3
0
b4
0
b5
0
b6
0
T OT A LE P UNT E GGIO B
0
R isch io le g a to a ll'o p e ra zio n e
Basso
6 - 18
Medio
19 - 24
Alto
25 - 30
1
2
3
4
5
6
Totale B
Minimo
1
1
1
1
1
Massimo
5
5
5
5
5
1
5
6
30
Aspetti connessi al cliente
Aspetti connessi all'operazione
livello di rischio
livello di rischio
a1
0
b1
0
a2
0
b2
0
a3
0
b3
0
a4
0
b4
0
b5
0
b6
0
TOTA LE P UNTE GGIO A
€
TOTA LE P UNTE GGIO B
€
-
-
TOTA LE P UNTE GGIO A + B
€
-
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:
Rischio basso
10/30
Rischio medio
31/40
Rischio alto
41/50
Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE e OPERAZIONE)
emerge un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007
• DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI
DELL’ART.20 DEL D.LGS. n.231/07
•
IL SOTTOSCRITTO ................................................................................
•
PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO.1, D.LGS. N.231/07 HA PROCEDUTO
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA AI SENSI
DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.231/07 DEL SEGUENTE CLIENTE:
•
COGNOME E NOME
..............................................................................................................
•
LUOGO E DATA DI NASCITA
..............................................................................................................
•
INDIRIZZO DI RESIDENZA
..............................................................................................................
•
NAZIONALITÀ ..............................................................................................................
•
Al riguardo, seguendo le linee guida indicate nel documento dell’8 settembre 2008 del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scrivente ha:
•
considerato gli elementi connessi al cliente, associando a ciascuno di essi un
determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità;
•
valutato gli elementi relativi all’operazione, assegnando ad essi un punteggio in
termini di minore/maggiore rischiosità;
•
fissato, all’esito della comparazione e dal raffronto dei due punteggi, un unico indice
espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
Atteso che è risultato un indice (basso, medio, alto) pari ad un punteggio di _________________
lo scrivente ha proceduto all’adeguata verifica secondo le seguenti modalità
(ordinarie/semplificate o rafforzate):
•
Si precisa che gli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio sono stati adempiuti avendo riguardo alle informazioni
possedute/acquisite nell’ambito dell’attività professionale ex art.3 del D.Lgs. 231/2007.
RICORDARSI
Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della contabilità,
per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà provvedere
unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al cliente
con il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella “B” relativa
all’operazione
L’aggiornamento dell’ indice unico (valutazione del rischio) deve essere
continuo ed avvenire in relazione all’evoluzione delle caratteristiche
soggettive del cliente.
Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova
valutazione, rinnovando il livello di rischio
Ai sensi del comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07 e’ fatto l’obbligo di astenersi
dall’operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list.
Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra correttiva (l.122 –31/7/2010
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE
Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del
conferimento dell’incarico professionale o dello svolgimento
dell’operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile e
presentato su richiesta degli organi di controllo e conservato per un
periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale
In merito al contenuto del fascicolo della clientela le Linee Guida
CNDCEC, prevedono:
• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione
• fotocopia codice fiscale
• fotocopia partita iva
• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio peri
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti
che hanno il potere di rappresentanza ).
• Verbale CdA di nomina
• Scheda per l’adeguata verifica della clientela e valutazione del
rischio
• eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)
• copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la
data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)
• dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto
o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità
• dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo
dell’operazione e indicazione dei suoi dati
• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per
individuare il titolare effettivo
• dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto
dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale
• se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici
e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso
di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei
capitali necessari
• documenti delle prestazioni professionali svolte,
• eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione
rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali
del cliente
• documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di
rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)
• eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del
cliente nella c.d. “black list”
• eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente,
comprovante lo svolgimento di attività di consulenza
precontenzioso
• Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga
opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio
IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
ART 18
Linee Guida CNDCEC
• 1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a
comunicare la variazione dei dati ivi indicati
• 2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio
• 3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando:
 - la scadenza dei documenti di identificazione,
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista
• 4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni
di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)
• 5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili
alla valutazione del profilo di rischio
• 6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri
preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni
ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA GIA’
ACQUISITA
Fino al 03.11.2009
La previgente formulazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007
prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
applicassero a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione
del rischio presente, alla clientela già acquisita
Dal 04.11.2009
Il decreto correttivo ha modificato la norma e prevede ora che
«per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al
primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio
presente».
ARCHIVIO
UNICO
E
REGISTRAZIONI
Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina
a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con
l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è
composto il registro medesimo e l’opposizione delle firme delle suddette
persone.
L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto.
Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni
STUDI
ASSOCIATI
Per associati e società fra
professionisti è ammissibile tenere
un unico archivio per tutto
lo studio
In questi casi deve essere
individuato il
professionista responsabile
per ciascun cliente
Archivio unico informatico (AUI) o cartaceo
Decorre l’obbligo :
DOTTORI COMMERCIALISTI,
AVVOCATI, CONSULENTI DEL
LAVORO, NOTAI, REVISORI
TRIBUTARISTI E CED
Dal 22 aprile 2006
Dal 25 maggio 2007
ENTRO QUANDO
Entro il 22 aprile 2007
Entro il 25 maggio
2008
(d.lgs. 141/06)
(d.m. n. 60/2007)
L’ AU potrà essere
INFORMATICO
• Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’U.I.C.
CARTACEO
• Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno
ad anelli. CHIARIMENTI UIC 24/2/06
• Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere
alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il
termine
di
3
giorni
dalla
richiesta!!!.
Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registro
informatico.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
(CFR. Circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012).
Vanno registrate e conservate per dieci anni le seguenti
informazioni:
 CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CONTINUATIVI ED ALLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di instaurazione, i dati
identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle
generalità dei delegati a operare per conto del titolare del
rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
 IN RELAZIONE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 15.000 EURO, indipendentemente se si tratti di
un'operazione unica o di più operazioni che appaiono
collegate per realizzare un’ operazione frazionata: la data, la
causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di
pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua
l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente
opera.
NOVITA’ DECRETO CORRETTIVO ART 38 C.1 BIS
Circa LA TEMPISTICA, le informazioni vanno
registrate tempestivamente e, comunque, non
oltre il trentesimo giorno successivo al
compimento dell’operazione ovvero all'apertura,
alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico
professionale, all'eventuale conoscenza successiva
di ulteriori informazioni, o al termine della
prestazione professionale.
Ai fini della registrazione delle operazioni
frazionate, il termine decorre dalla data
dell'operazione che ha comportato il superamento
della soglia .
SOS SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
In base all’art.41 d.lgs 231/07
• Ogni operazione che per caratteristiche,
entità, natura o per qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto anche conto della
capacità economica e dell'attività svolta dal
soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in
base agli elementi disponibili, che il denaro i
beni o le utilità oggetto dell'operazione
possano derivare da delitti di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
SOS SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
Un’importante novità introdotta dal D.L.78/2010 riguarda
l’individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla
normativa antiriciclaggio l’obbligo di effettuare le segnalazioni
operazioni sospette
• La lettera b del comma 1 dell’art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare
il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto:
il ricorso frequente
ingiustificato a operazioni in
contante, anche se non in
violazione dei limiti di cui
all'articolo 49
il prelievo o il versamento in
contante con intermediari
finanziari di importo pari o
•
superiore a 15.000
euro
REATI TRIBUTARI
Costituiscono specifiche ipotesi di reato fiscale con annesso riciclaggio:
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Cass.pen.: n. 45643 del 26/11/2009
NIENTE SEGNALAZIONE AUTOMATICHE !!!
Circ. Mef del 11/10/2010, prot. 297944
Bisogna valutare con attenzione l’operatività in contante dei clienti,
anche sotto la soglia...e le operazioni di versamento e prelievo presso
gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15.000 euro
raffrontare i dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il
profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario
dell’operazione
Circolare Ministero prot 989136 del 4.11.2011.
Nella suddetta circolare il Ministero ribadisce che “le operazioni di
prelievo e/o di versamento di denaro contante (ultra soglia,
n.d.r.) richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una
violazione” della soglia di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007.
SEGNALAZIONE
La segnalazione è inviata direttamente
all’UIF(unità d’informazione finanziaria
A partire dal 1° novembre 2011 le segnalazioni andranno
trasmesse esclusivamente per via telematica mediante:
l'utilizzo
del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF
(https://infostat-if.bancaditalia.it)
Oppure
 La segnalazione viene inviata per il tramite
dell’ordine professionale
• L’ordine che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza
ritardo alla UIF, priva del nominativo del segnalante
(procedimento non ancora operativo)
L’UIF procede all’esame della segnalazione
NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER INTERMEDIARI E
PROFESSIONISTI - Comunicazione UIF del 23/4/2012
I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e
conseguente riciclaggio:
• attività di pulizia e manutenzione;
• attività di consulenza e pubblicitarie;
• settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del
movimento terra,
• settori dei metalli preziosi, delle opere d’arte;
• mercati dei cosmetici;
• commercio all’ingrosso di olio e grano;
• scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme
informatiche;
• attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di
beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
INDICATORI DI ANOMALIA - D.M. 16/4/2010
• A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:
• 1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la
propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione
richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria
e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla
firma, la struttura di proprietà o di controllo.
• 1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
• 2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti
comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle
prestazioni.
• 2.1. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni
sull’operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
• 2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
• 3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di
adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette,
ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
• 4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo
della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con
finalità illecite per conto di un terzo.
• 4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di
contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di
esecuzione della prestazione.
•
• 5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato
sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di
sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a
procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero
effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali,
a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
• 6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti
ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o
degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo. Il link alle liste di persone o enti attivi nel
finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo:
• http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste
• 7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi
della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza
fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a
particolari condizioni adeguatamente documentate:
•  costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
•  conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate per
importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
•  utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
•  trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari
che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un
soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
•  ricezione e/o trasferimento di fondi.
• B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:
• 8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero
scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero
con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso
appartiene.
• 8.1. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività
commerciale sottostante.
• 8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle
dichiarate o comunque proprie dell’ente.
• 8.3. Richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati
internazionali per esigenze legate a un’attività commerciale con l’estero di dimensioni
evidentemente contenute.
• 8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di
un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
• 8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende,
non giustificate dal profilo economico-patrimoniale o dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale
gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
• 8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente
costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero
dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
• 8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economicopatrimoniale o con l’attività esercitata dal cliente ovvero dall’eventuale gruppo societario cui lo
stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
• 9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente
ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività.
• 9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località
distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente in assenza
di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del
cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del
professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta .
• 9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o
professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
• 9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di
evitare contatti diretti con il professionista.
• 9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di
ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
• 10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con
configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose
per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo
dichiarato.
• 10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le
modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche
richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
• C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione:
• 11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto
alla prassi corrente dell’operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al
tipo di attività esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
• 11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore
ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro.
• 11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie
se per importi complessivamente rilevanti.
• 12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che
si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico
dell’operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
• 13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento
già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati
alla prassi comune dell’operazione disposta.
• 14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento
provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non
riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il
cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
• D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese,
società, trust ed enti analoghi:
• 15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche
mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l’ effetto di dissimulare o
di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare
l’origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
• 15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di
società e aziende.
• 15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa
propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della
Comunità europea.
• 15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e
articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione
all’estero di una o più società.
• 15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di
imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in
società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
• 15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un
momento immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di
persone apparentemente non collegate al delegante.
• 16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura
per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.
• E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o
mobili registrati:
• 17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economicopatrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi
o di specifiche esigenze.
• 18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al
valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
•
• 19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi
con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea
in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
• 20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di
ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.
• 21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni
sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull’equità delle condizioni
contrattuali.
• 22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in
contanti per importi molto rilevanti.
• F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:
•
• 23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare
disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
• 24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi
incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal
cliente o dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
• 25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi
caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o
all’oggetto della società o ell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
• 26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli
o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui
depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a
quello dei paesi della Comunità europea.
• 27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di
successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi,
soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi
della Comunità europea.
• 28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di
disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per
l’impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il
dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori
TRANSAZIONI DI CONTANTI
E TITOLI AL PORTATORE
(ART. 49, 50, 51 DLGS.231/07)
ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 231/07
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI ALL’USO DEL CONTANTE, DEGLI
ASSEGNI “LIBERI” E DEI LIBRETTI AL PORTATORE
Ambito temporale di riferimento
La seguente tabella schematizza gli importi delle soglie in relazione agli
ambiti temporali di riferimento.
Fino al 29 aprile 2008
12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008
5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010
12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011
5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 05/12/11
2.500,00 euro
Dal 06/12/11
1.000,00 euro
SCOPO DEI SUDDETTI LIMITI:
• Ridurre il rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose e di
finanziamenti al terrorismo
• rendere più tracciabili i flussi finanziari riducendone i rischi di evasione
È importante sottolineare che il Ministero Economia e Finanze ha
recentemente chiarito che il pagamento di una somma superiore al limite di
legge può essere eseguito in parte tramite assegno e in parte tramite contanti,
purché il pagamento in contanti sia inferiore a Euro 1.000.
E’ opportuno ricordare che rientra nel potere discrezionale
dell'Amministrazione il potere di valutare caso per caso se il frazionamento sia
stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla
disposizione dell'art.49.
Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata
ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha
effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al Mef
La Circolare 83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza rappresenta un
documento molto interessante anche ha reso sanzionabile il professionista in quanto ha
dettato regole e modalità con cui effettuare i controlli/ispezioni, che i militari
dell’Autorità preposta potranno tramutare in sanzioni esecutive.
In sintesi,:
• il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale
il trasferimento si riferisce…
• il divieto ha per oggetto esclusivamente il denaro, i libretti di risparmio bancari o postali al
portatore e i titoli al portatore e, quindi, valori per loro natura anonimi…
• il predetto articolo, fa riferimento esclusivamente ai titoli che costituiscono mezzi di
pagamento (assegni circolari, bancari e postali, vaglia postali e cambiari), non rientrando tra
questi la cambiale, che costituisce un'obbligazione;
• la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi… tra il socio e
la società di cui fa parte);
• nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma
complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto, quelli relativi a distinte
ed autonome operazioni, oppure alla medesima operazione quando il frazionamento è
connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure quando
esso è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es.
pagamento rateale);
• rientra nel divieto la distribuzione riferita ad un unico dividendo effettuata in contanti,
suddivisa in più tranches, anche se ogni tranche è di importo inferiore alla soglia di legge;
• può rappresentare operazione frazionata il pagamento di stipendi a propri dipendenti
effettuato con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.
LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI CUI
ALL’ART. 51
Il professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione al MEF di cui
all’art. 51 di cui al d.lgs. 231/07, entro 30 giorni, dalla notizia dell’infrazione
alle disposizioni di cui all’articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e 14) e all’articolo 50.
Le comunicazioni, di cui all’art. 51, d.lgs 231/07 possono essere redatte in
carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente
Ragioneria Territoriale.
In esse dovranno essere trascritte:
- le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno)
commesso le infrazioni
- le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti
di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto
della irregolarità,
- il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.
SANZIONI PER IL PROFESSIONISTA
L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo
antiriciclaggio è punita in capo al professionista
con sanzione amministrativa pecuniaria dal 3%
al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co.
7, D.Lgs.231/07)
La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo,
all’importo di 3.000 euro, per le violazioni superiori a 50.000 euro la
sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%).
Non è prevista oblazione per il professionista che omette la
comunicazione dell’infrazione
SANZIONI IN CAPO AL CLIENTE
L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione
amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione (art.58, co.1, d.lgs
231/07).
La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all’importo di 3.000
euro, per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di
cinque volte (ossia è il 5%).
La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a carico sia del
soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in contanti superiore alla
soglia, sia del soggetto che l’ha acquisita.
OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60, CO. 2, D. LGS. 231/07 CHE RICHIAMA L’ART. 16, L.689/81)
E’ ammessa la possibilità, per coloro che, oltre soglia, eseguono il pagamento o lo
ricevono (per importi inferiori ai 250.000 euro)di beneficiare dell’ oblazionabilità
della sanzione.
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione è prevista la
possibilità di pagare l’importo minore fra:
• 1/3 del massimo della sanzione edittale
• Il doppio del minimo (2%)
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