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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste

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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trieste
Incontro di Studio
LE NOVITA’ FISCALI DEL 2012
Trieste, 30 ottobre 2012
• La deducibilità delle perdite su crediti
Tiziana Pacifico
Boscolo & Partners – Dottori Commercialisti
PERDITE SU CREDITI
NORMATIVA
• art. 101 co, 5 del TUIR
• art. 33 co. 5 del DL 83/2012 conv. L. 134/2012 c.d. “decreto crescita sviluppo”
ART. 33 CO. 5 del D.L. 83/2012
Amplia le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti.
Le modifiche interessano:
• Sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati
a procedure concorsuali e istituti assimilati;
• Sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori non
assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.
DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI
L’omologazione da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei
debiti viene parificata all’apertura delle altre procedure concorsuali che
consentono la deducibilità ex legge delle perdite su crediti
DISCIPLINA PREVIGENTE
Prima della modifica normativa la deducibilità era consentita in modo
automatico soltanto se il debitore era assoggettato alle seguenti
procedure:
• Fallimento
• Liquidazione coatta amministrativa
• Concordato preventivo
• Amministrazione straordinaria
Circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2009 n. 8 escludeva che le perdite su crediti
generatesi per effetto dell’omologazione da parte del Tribunale, di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis non era applicabile la
previsione di deducibilità immediata contenuta nell’art. 101 co 5 del TUIR
DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI
La perdita è automaticamente deducibile quando il credito è di modesta
entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento
o, in alternativa,
il diritto della riscossione è prescritto
DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI
il credito è di modesta entità e sono
trascorsi 6 mesi dalla scadenza
Perdita
automaticamente
deducibile se
oppure
il diritto alla prescrizione è
prescritto
ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO IN “OGNI CASO”
QUANDO IN ALTERNATIVA:
• Il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla
scadenza del pagamento
• Il diritto alla riscossione del credito è prescritto
Le due condizioni sono tra loro alternative
E’ sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita
PRIMO REQUISITO
Il requisito dell’ammontare del credito e relativa scadenza
R.M. 6.8.76 n. 9/124: deducibilità delle perdite su crediti commerciali di
modesto importo può prescindere dalla ricerca di rigorose prove
formali, in considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare
le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero
il sostenimento di ulteriori oneri.
NOZIONE DI MODESTE ENTITA’ DEL CREDITO
Il credito è considerato di modesta entità se l’importo non è superiore a:
• 5.000 euro per imprese di piu’ rilevanti dimensione
• 2.500 euro per le altre imprese
Impresa di rilevante dimensione
Art. 27 co. 10 DL 185/2008
Un volume d’affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro
Circ. Agenzia Entrate 31.5.2012 n. 18 volume d’affari o ricavi non inferiori a
100 milioni di euro
NOZIONE DI MODESTE ENTITA’ DEL CREDITO
Credito di modesta
entità
≤ 5.000 euro
≤ 2.500 euro
imprese con volume d’affari o
ricavi ≥ 100.000.000,00 di euro
altre imprese
DECORRENZA
Periodo d’imposta in corso al 12.8.2012 2012 per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Crediti di modesto importo per il quali l’anzianità di 6 mesi sia
già maturata prima del 2012: Problematica Competenza
La sussistenza delle due condizioni (temporale e quantitativa)
va verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo
d’imposta
DETERMINAZIONE DEL LIMITE QUANTITATIVO
Valore legale della pretesa creditoria
Problematica dei crediti distinti vantati nei confronti dello stesso cliente
• Si attende conferma della rilevanza della singola posizione creditoria
nell’ipotesi di distinti crediti vantati nei confronti dello stesso cliente che,
considerati singolarmente, sarebbero al di sotto della soglia di 2.500
(5.000) euro, mentre computati complessivamente la supererebbero
SECONDO REQUISITO
Gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto
alla riscossione del credito è prescritto
Decorsi i termini di prescrizione del credito in base alle norme
civilistiche la deducibilità della perdita è automatica.
INDIPENDENTEMENTE DALL’ IMPORTO DEL CREDITO
TERMINE DI PRESCRIZIONE
Tipologia di credito
Termine di
prescrizione
Norma di
riferimento
Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga
specifica (regola generale)
10 anni
art. 2946 c.c.
Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi
da cui scaturiscono pagamenti periodici
5 anni
art. 2948 co. 1
n. 4 c.c.
Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in
termini più brevi
5 anni
art. 2948 co. 1
n. 4 c.c.
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro
5 anni
art. 2948 co. 1
n. 5 c.c.
Provvigioni del mediatore
1 anno
art. 2950 co. 1
n. 5 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e
trasporto (nel caso di trasporto che termina ed inizia
fuori Europa)
18 mesi
art.2951 co. 2 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e
trasporto (altri casi)
1 anno
art.2951 co. 1 c.c.
Premi assicurativi
1 anno
art.2952 co. 1 c.c.
INDIVIDUATO IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
OCCORRE STABILIRE
• Il momento a partire dal quale detto termine incomincia a decorrere
• La presenza di eventuali interruzioni o sospensioni nel decorso della
prescrizione
• La decorrenza delle prescrizioni presuntive
MOMENTO DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Art. 2395 c.c. la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere e quindi dal momento che è sorto.
In dottrina si è proposto di introdurre una presunzione di maturazione a
decorrere dalla data di scadenza della fattura.
INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
Artt. 2941 e 2942 c.c. (sospensioni)
Artt. 2943-2945 c.c. (interruzioni)
Che ne impediscono la maturazione
Ai fini dell’interruzione, ad esempio, è sufficiente la costituzione in mora del
debitore tramite intimazione o richiesta scritta
Prova dell’avvenuto compimento della prescrizione:
Atti interruttivi posti in essere
Assenza di atti interruttivi
RILEVANZA DELLE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
L’art. 101 co. 5 del TUIR, come modificato dall’art. 33 co. 5 del DL 83/2012 non
distingue tra prescrizioni legali o presuntive
Artt. 2954-2956 c.c. (prescrizione presuntiva)
Decorso un determinato periodo il diritto si considera estinto per intervenuto
pagamento (es. rapporti di vita quotidiana - commercio al dettaglio,
farmacie)
DECORRENZA
Periodo d’imposta in corso al 12.8.2012 – 2012 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare
Tale circostanza dovrebbe comportare che per i diritti di credito già prescritti
in periodi d’imposta precedenti al 2012 la deduzione della perdita sia
preclusa.
SOGGETTI IAS/IFRS
Gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi
Eventi estintivi:
• Cessioni pro soluto
• Transazioni
• Rinunce
• Conversione del credito in partecipazioni
• Prescrizioni
Decorrenza - 2012
PRINCIPIO DERIVAZIONE
Art. 109 co. 4 del TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultanto imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza
La perdita per poter essere dedotta deve preventivamente transitare a conto
economico
Utilizzo del Fondo svalutazione crediti
Nel caso di crediti per i quali esistano svalutazioni ed accantonamenti
dedotti la perdita deve essere imputata
• Prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti “fiscale” sino a
capienza del fondo stesso
• Per eccedenza a carico dell’esercizio
Decorrenza - 2012
DETRAZIONE PER IL RECUPERO EDILIZIO
E RISPARMIO ENERGETICO
NORMATIVA
• art. 16 – bis TUIR
• art. 11 del DL 83/2012 conv. L. 134/2012 c.d. “decreto crescita sviluppo”
ART. 11 del D.L. 83/2012
• Aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio al
50% e l’innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000
relativamente alle spese nel periodo 26.6.2012 - 30.06.2013;
• Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% fino al 30.6.2013
DAL 1 LUGLIO 2013 SI PASSERA’ DEFINITIVAMENTE AL 36%
DISCIPLINA 50% ex 36%
ART. 16 BIS TUIR
BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE
• Persone fisiche, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo
l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
• Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui
intestati
• Acquirenti o assegnatari di unità immobiliari situate in fabbricati
integralmente restaurati o ristrutturati
• In caso di vendita dell’immobile il diritto delle quote non utilizzate viene
trasferito per i rimanenti periodi, salvo diverso accordo all’acquirente
DISCIPLINA 50% ex 36%
ART. 16 BIS TUIR
AMMONTARE MASSIMO DI SPESA
Attenzione alla data in cui viene effettuato il bonifico,
la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà
• 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 su un importo massimo
di 48.000 euro
• 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 su un
importo massimo di 96.000 euro
PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1 LUGLIO 2013 LA DETRAZIONE TORNERA’
36% SU UN IMPORTO MASSIMO DI 48.000
AMMONTARE MASSIMO DI SPESA
PERIODO
SOSTENIMENTO
SPESE
DETRAZIONE INTERVENTI DI
RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Dal 26.06.2012
al 30.06.2013
50% con limite di € 96.000
55% con limiti di spesa che
variano in funzione
dell’intervento eseguito
Dall’
01.07.2013
36% con il limite di € 48.000
36% con il limite di € 48.000
DISCIPLINA 50% ex 36%
ART. 16 BIS TUIR
• Ripartizione della detrazione: 10 quote annuali
• Vendita dell’unità immobiliare: la detrazione non utilizzata in tutto o in
parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti, alla persona fisica acquirente dell’immobile
DISCIPLINA 50% ex 36%
ART. 16 BIS TUIR
• Circolare Agenzia Entrate n. 25/E 19 giugno 2012 espressione
vendita deve intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si
realizza una cessione dell’immobile anche a titolo gratuito
• Nelle compravendite o donazione dell’immobile è possibile
dal 17 settembre scorso scegliere se l’agevolazione resta al
vecchio proprietario o passa al nuovo
• In mancanza è il nuovo proprietario ad averne diritto
DISCIPLINA 50% ex 36%
ART. 16 BIS TUIR
PROCEDURE PER LA DETRAZIONE
• Pagamento delle spese con i bonifici presso banche e poste che riportano
la causale del versamento il codice fiscale del beneficiario codice fiscale o
la partita iva di chi ha eseguito le opere
La detrazione non spetta in caso di bonifico incompleto
• Risoluzione 7 giugno 2012 n. 55/E
DISCIPLINA DEL 55%
• La detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio qualificato è stata
prorogata fino al 30.06.2013 termine ultimo per usufruire dell’incentivo.
• Oltre tale data potrà essere utilizzata la detrazione IRPEF del 36% sugli
“interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici”
DAL 1.07.2013 I SOGGETTI IRES NON POTRANNO PIU’ BENEFICIARE DI
ALCUNA AGEVOLAZIONE
DISCIPLINA DEL 55%
• Fino a giugno 2013 si potrà scegliere tra le due agevolazioni, attenzione
alla programmazione dei pagamenti
• Agevolazione 55% i pagamenti per lo stesso intervento dovranno essere
effettuati entro il 30.06.2013
NON E’ CONSENTITO IL PASSAGGIO DELLA DETRAZIONE DAL 55% AL 36%
• Se nel periodo 26.06.2012 - 30.06.2013 si effettuano pagamenti usufrendo
del super bonus del 50% si potrà comunque beneficiare del bonus dl 36%
per i pagamenti effettuati a partire dal mese di luglio 2013
SPESE DI MANUTENZIONE
DL 16/2012
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012 ai fini del
plafond rileva solo il valore dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo
di imposta e non è piu’ necessario conteggiare in proporzione il valore
dei beni acquistati o ceduti in corso d’anno
• Restano confermate le altre regole per quanto concerne il calcolo del tetto
del 5% per la deduzione nell’esercizio delle spese di manutenzione diverse
da quelle incrementative
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