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il cicr garante del diritto internazionale umanitario

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il cicr garante del diritto internazionale umanitario
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
Ci ricordiamo la lezione
precedente???
Avevamo parlato:
• Storia
• 7 principi
• Emblema
• Cri
OBIETTIVI DELLA LEZIONE
• IL D.I.U.
• IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA E DELLA
MEZZALUNA ROSSA
IL DIRITTO
INTERNAZIONALE
UMANITARIO
COS’È IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO?
Il diritto internazionale umanitario (o
diritto umanitario) costituisce una parte
molto importante del diritto
internazionale pubblico e include le
regole che, in tempo di conflitto armato
proteggono le persone che non
prendono, o non prendono più parte alle
ostilità e pongono limiti all’impiego di
mezzi e metodi di guerra…
…Più precisamente, il CICR intende per diritto
internazionale umanitario applicabile nei conflitti
armati l’insieme dei trattati internazionali o delle
regole consuetudinarie che sono specificamente
tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario
direttamente causate da conflitti armati, di natura
sia internazionale che interna; per motivi umanitari
queste regole limitano il diritto delle Parti in
conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di
combattimento e proteggono le persone e i beni
coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel
conflitto.
STABILISCE:
• CHI E’ LEGITTTIMATO AD UTILIZZARE LA VIOLENZA BELLICA
• QUALI SONO I MEZZI ED I METODI DI GUERRA LEGITTIMI
• CONTRO CHI, COSA ED IN QUALI LUOGHI POSSA ESSERE
UTILIZZATA LA VIOLENZA BELLICA
• COME E DA CHI DEVONO ESSERE PUNITE LE VIOLAZIONI
• OBBLIGO DELLA DIFFUSIONE DEL D.I.U.
Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949
I per il miglioramento delle condizioni dei
feriti e dei malati delle forze armate in
campagna
II per il miglioramento delle condizioni dei
feriti, malati e naufraghi delle forze armate
sul mare
III relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra
IV relativa alla protezione delle persone civili
in tempo di guerra
Convenzioni di Ginevra – 12 agosto
1949
embrione di disciplina dei conflitti
non internazionali (art. 3 comune)
novità assoluta: IV Convenzione –
protezione della popolazione civile
8 giugno 1977 - Protocolli
addizionali
alle Convenzioni di Ginevra – 12
agosto 1949
I – per la protezione delle vittime
dei conflitti armati internazionali
II – per la protezione delle vittime
dei conflitti armati non
internazionali
8 giugno 1977 - Protocolli addizionali
disciplina più dettagliata per i conflitti
armati non internazionali estensione
della normativa alle guerre di liberazione
nazionale
aggiornamento della nozione di
combattente; disciplina dello status di
mercenario e di spia
puntualizzazione delle norme sulla
condotta materiale delle ostilità
Conflitti armati internazionali
Trattati applicati:
CONVENZIONI DI GINEVRA
I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
CONFLITTI ARMATI NON
INTERNAZIONALI
TRATTATI APPLICATI:
ART.3 COMUNE C.G.
II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
L’ARTICOLO 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin
dal tempo di pace, la presente Convenzione si
applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi
altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più
delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra
non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di
occupazione totale o parziale del territorio di un’Altra
Parte contraente, anche se questa occupazione non
incontrasse alcuna resistenza militare.
Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della
Presente Convenzione, le Potenze che ne fossero
parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla
stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno
inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di
detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le
disposizioni.
L’ARTICOLO 3
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti
carattere internazionale scoppiasse sul territorio
di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle
Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno
le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle
ostilità, compresi i membri delle forze armate che
abbiano deposto le armi e le persone messe fuori
combattimento da malattia, ferita, detenzione o
qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni
circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione
di carattere sfavorevole basata sulla razza, il
colore, la religione o la credenza, il sesso, la
nascita o il censo, o altro criterio analogo.
L’ARTICOLO 3
A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo
e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale,
specialmente l’assassinio in tutte le sue forme,
le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i
trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute
senza previo giudizio di un tribunale regolamentare
costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute
indispensabili dai popoli civili.
L’ARTICOLO 3
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i
suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conlitto si sforzeranno, d’altro lato, di
mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte
o parte delle altre disposizioni delle presente
Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non
avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in
conflitto.
NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
Fondamento giuridico:
• Art.1 - comune alle quattro CG
1949
• 1° P.A. 1977
“Le Alte Parti Contraenti si
impegnano a rispettare e far
rispettare la presente
Convenzione in ogni circostanza”
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
…e nella Costituzione Italiana:
Art. 10:
“L’Ordinamento Italiano si
conforma
alle norme del diritto
internazionale generalmente
riconosciute”
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
GARANZIE:
•PREVENTIVE
•DI CONTROLLO
•REPRESSIVE
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
Garanzie preventive:
• Adattamento del
diritto interno al
diritto internazionale
• Dovere di diffusione
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
Garanzie preventive: DIFFUSIONE:
• Convenzioni di Ginevra: art.47(1^)
diffusione in tempo di pace e di guerra,
studio nei programmi di istruzione
militare e civile
• art.48(1^) interscambio delle traduzioni
ufficiali
• art.127(3^) istruzione delle Autorità
responsabili dei Prigionieri di Guerra
• art.144(4^) istruzione delle Autorità
responsabili delle categorie protette
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
Garanzie di CONTROLLO
• Controllo INTERNO:
-legislazione interna
- doveri dei comandanti (autocontrollo)
art.87, 1°PA 1977
• Controllo ESTERNO:
- potenza protettrice
- inchiesta
LE GARANZIE DI APPLICAZIONE
Garanzie REPRESSIVE
• PRESSIONI DIPLOMATICHE
• MISURE COERCITIVE NB!: ritorsioni
RAPPRESAGLIE (previo avvertimento e
proporzionali, nel rispetto dei principi
umanitari fondamentali)
-solo nei confronti di combattenti ed
obiettivi militari!• MISURE PRESE IN COOPERAZIONE CON
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
• CONTRIBUTI ALLE AZIONI UMANITARIE
IL MOVIMENTO
INTERNAZIONALE DELLA
CROCE ROSSA E DELLA
MEZZALUNA ROSSA
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa
Fondatore.
Interviene nei
conflitti per far
rispettare il
DIU:
protezione dei
prigionieri
civili e
militari, feriti e
popolazioni
civili.
Stati firmatari
delle
Convenzioni
di Ginevra
Comitato
Internazionale
della CR
(I.C.R.C.)
Conferenza
Internazionale
della CR
(Parlamento)
Società
Nazionali di
CR e MR
Federazione
Internazionale
della CR e MR
(I.F.R.C.)
Agisce in
tempo di pace.
Coordina le
Società
Nazionali. Si
avvale di
delegati di
nazionalità
svizzera,
tecnici e
risorse messi a
disposizione
dalle Società
Nazionali
Società di CR costituite nelle Nazioni firmatarie delle Convenzioni
Il Comitato Internazionale di Croce
Rossa:
• Dispone di Mandato conferito dalla Comunità
Internazionale: gli Stati Parte
• Opera come intermediario neutrale tra i
belligeranti
• E’ promotore e custode del D.I.U
• Si sforza di proteggere e assistere le vittime
dei conflitti armati nonché dei disordini interni
• E’ attivo in più di 50 paesi con i suoi deligati
Ruolo del CICR e fondamento giuridico della
sua azione
Durante i conflitti armati internazionali le quattro
Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo
riconoscono al CICR il diritto di :
• Soccorrere i militari feriti, malati o naufraghi
• Visitare i prigionieri di guerra
• Intervenire in favore della popolazione civile
• In generale assicurare che le persone protette dal
D.I.U. vengano trattate in maniera conforme a
quanto stabilito
• Durante i conflitti non internazionali
l’art. 3 comune e il II Protocollo
aggiuntivo sono il fondamento
giuridico dell’azione del CICR al quale
è riconosciuto il diritto di offrire i
suoi servizi alle parti in conflitto al
fine di realizzare azioni di soccorso a
favore delle persone coinvolte
• In situazioni di violenza che non raggiungono il
livello di conflitti armati come disordini interni
o atti di violenza,il CICR fonda le sue attività
sull’art. 5 dello Statuto del Movimento che gli
riconosce un diritto di iniziativa umanitaria.
• Questo diritto può essere invocato anche nei
conflitti armati internazionali e non
internazionali
IN CHE MODO IL
CICR PROMUOVE
IL RISPETTO
DEL DIRITTO
UMANITARIO?
Promotore e custode del diritto internazionale
umanitario, il CICR ha il mandato di favorirne il
rispetto. Adempie il mandato in vari modi:
CON LA SUA AZIONE
Più esattamente, mediante le sue attività di
protezione e assistenza a favore delle vittime dei
conflitti:
• visite delle persone private della libertà, tra cui i
prigionieri di guerra;
• ristabilimento dei legami familiari;
• attività di soccorso e sanitarie;
• promozione del diritto internazionale umanitario
CON LA PREVENZIONE
Poiché l'ignoranza del diritto è nemica della sua
applicazione, il CICR ricorda agli Stati l'impegno
assunto di diffonderne il contenuto e si incarica
anche di diffonderlo lui stesso. Ricorda, inoltre, agli
Stati che devono adottare tutte le misure necessarie
per assicurare la sua applicazione effettiva e
pertanto il suo rispetto. Il CICR fa tutto questo
mediante i suoi Servizi consultivi il cui scopo è di
fornire un'assistenza tecnica alle autorità in vista
dell'adozione delle leggi e dei regolamenti nazionali
d'applicazione di questo diritto nell'ordinamento
statale interno.
CON AZIONI SPECIFICHE NELLE IPOTESI DI
VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO
a) Azioni intraprese di sua propria iniziativa
Di fronte a violazioni del diritto umanitario, il CICR
interviene generalmente in via confidenziale
presso le autorità responsabili. Se queste violazioni
sono importanti, ripetute e verificate con certezza,
si riserva la possibilità di prendere pubblicamente
posizione. Lo farà nella misura in cui giudichi che una
tale pubblicità sia nell'interesse delle persone
colpite o minacciate. Si tratta pertanto di una
misura eccezionale.
b) Azione di incoraggiamento degli Stati
Il C I C R incoraggia gli Stati ad adottare una
legislazione
nazionale che permetta loro di perseguire
gli autori di gravi violazioni .
c) Trasmissione delle proteste
In quanto intermediario neutro, il C I C R può essere
incaricato da una delle parti in conflitto di comunicare
alla parte avversa una denuncia relativa a presunte
violazioni del diritto umanitario; può prestare i suoi
buoni uffici per assicurare la trasmissione della
risposta della parte chiamata in causa.
d) Richieste di constatazioni di violazioni
Il CICR non è né un giudice, né un
procuratore, né un tribunale. Perciò dà
seguito a richieste di constatazioni di
violazioni solo se la presenza dei suo
delegati sul luogo facilita lo svolgimento
dei compiti umanitari e se ha ricevuto la
garanzia che una tale presenza non sarà
sfruttata da un punto di vista politico.
IL CICR GARANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
Il diritto umanitario permette al CICR di controllare
l’applicazione delle regole umanitarie.
“I rappresentanti o i delegati delle Potenze
protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i
luoghi ove si trovano prigionieri di guerra,
specialmente nei luoghi di internamento, di
detenzione e di lavoro (...)”. Ugualmente “l
delegati del Comitato Internazionale della Croce
Rossa beneficeranno delle stesse prerogative (...)”.
(art. 126, III Convenzione di Ginevra).
N B: relativamente alle persone civili protette,
analoghe disposizioni figurano nell’articolo
143 della IV Convenzione di Ginevra del 1949.
Lo Statuto del Movimento precisa che è
compito del CICR, tra l’altro:
“ (...) di assumere i compiti che gli sono
riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra,
lavorare per la fedele applicazione del diritto
internazionale umanitario applicabile nei
conflitti armati e ricevere tutte le denunce
relative alle presunte violazioni di queste
norme” (art. 5, par. 2c).
Le Società Nazionali
• Sono costituite sul territorio di uno Stato Indipendente
firmatario delle Convenzioni di Ginevra del 1949;
• Sono l’unica società di C.R. di quello Stato;
• Sono riconosciute dal Governo come Società di Soccorso
Volontarie ausiliarie dei pubblici poteri;
• Hanno uno statuto autonomo (Legge dello Stato) per agire
conformemente ai Principi Fondamentali;
Nel Mondo, Oggi:
•
180
• 100.000.000
Società di Croce Rossa
Volontaridi Croce Rossa
Le Società Nazionali
• Fanno uso di denominazione ed emblema;
• Estendono l’attività all’intero territorio del proprio
Paese;
• Accettano e rispettano statuti e convenzioni
uniformemente alle altre Società Nazionali;
• Mantengono relazioni, aiutandosi a vicenda.
Domande?
Dubbi?
Perplessità?
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!!!
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